§ 1.6.119 - L.R. 5 luglio 1997, n. 23.
Ulteriore proroga del termine di decadenza del CORECO. Validità temporale del rinnovo del CORECO e modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:05/07/1997
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3.
Art. 2.  Validità temporale del rinnovo del CORECO.
Art. 3.  Riduzione della misura dell'indennità di carica.
Art. 4.  Controllo preventivo di legittimità.
Art. 5.  Reviviscenza di norma in materia di eleggibilità.
Art. 6.  Modifiche dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


§ 1.6.119 - L.R. 5 luglio 1997, n. 23.

Ulteriore proroga del termine di decadenza del CORECO. Validità temporale del rinnovo del CORECO e modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44. Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

(G.U.R. 7 luglio 1997, n. 34).

 

Art. 1. Proroga del termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3.

     1. Il termine di cessazione della carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 3 è differito alla data di insediamento dei nuovi componenti delle sezioni del CO.RE.CO. e comunque non oltre il 15 dicembre 1997 [1].

     2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti di controllo adottati sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. Validità temporale del rinnovo del CORECO.

     1. I Presidenti designati ed i componenti da nominare del Comitato regionale di controllo di cui all'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, rimarranno in carica fino all'approvazione della legge di riforma del sistema dei controlli sugli atti degli enti locali e comunque non oltre il 31 dicembre 1998 [1]a.

     2. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44.

 

     Art. 3. Riduzione della misura dell'indennità di carica.

     1. L'indennità di carica prevista dalle vigenti disposizioni per i presidenti, i vicepresidenti e i componenti della sezione centrale e delle sezioni provinciali del Comitato regionale di controllo è ridotta del 15 per cento.

 

     Art. 4. Controllo preventivo di legittimità. [1]b

 

     Art. 5. Reviviscenza di norma in materia di eleggibilità. [2]

 

     Art. 6. Modifiche dell'articolo 45 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. [3]

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Comma già sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 16 ottobre 1997, n. 39, ora così nuovamente sostituito per effetto dell'art. 6 della L.R. 24 dicembre 1997, n. 47.

[1]1a Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 settembre 1998, n. 23.

[1]1b Sostituisce l'art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

[2] Modifica l'art. 2, lett. b), della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44.

[3] Modifica ed integra l'art. 45 della L.R. 7 marzo 1997, n. 6.