§ 2.10.188 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 47.
Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:24/12/1997
Numero:47


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno accademico 1997/1998 e nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in Sicilia non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 [...]
Art. 2.      1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Opere universitarie provvederanno al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. La Regione siciliana applica il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 6.      1.
Art. 7.      1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.


§ 2.10.188 - L.R. 24 dicembre 1997, n. 47.

Misure urgenti in materia di diritto allo studio universitario e di istruzione pubblica. Provvedimenti in favore di enti universitari ed associazioni culturali. Modifiche alle leggi regionali 16 ottobre 1997, n. 39 e 3 dicembre 1991, n. 44.

(G.U.R. 30 dicembre 1997, n. 73).

 

Art. 1.

     1. Per l'anno accademico 1997/1998 e nelle more del recepimento della legge 2 dicembre 1991, n. 390, in Sicilia non trova applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, limitatamente alla parte riguardante i criteri per la formazione delle graduatorie per la fruizione dei benefici e servizi erogati dalle Opere universitarie siciliane.

     2. Con proprio decreto da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione autorizza le Opere universitarie ad applicare per l'anno accademico 1997/1998 i medesimi criteri applicati per l'anno accademico 1996/1997.

     3. Per gli studenti immatricolati per la prima volta all'Università i benefici sono attribuiti sulla base di un'unica graduatoria degli idonei, senza alcuna differenziazione per facoltà e corsi di studio, ordinata in modo crescente sulla base dell'indicatore della condizione economica di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997.

 

     Art. 2.

     1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Opere universitarie provvederanno al rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativa all'anno accademico 1996/1997, agli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore nonché agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

     2. Per gli idonei il rimborso avviene soltanto dopo la presentazione, da parte degli stessi, della documentazione attestante lo stato economico.

 

     Art. 3. [*]

 

     Art. 4. [*]

 

     Art. 5.

     1. La Regione siciliana applica il principio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

     Art. 6.

     1. [1].

     2. [2].

 

     Art. 7.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[*] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[*] Articolo omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

[1] Sostituisce l'art. 9, comma 1, della L.R. 16 ottobre 1997, n. 39. Il testo modificativo è riportato nell'art. 1, comma 1, della L.R. 5 luglio 1997, n. 23.

[2] Integra l'art. 1, comma 3, della L.R. 1991, n. 44.