§ 4.2.133 - L.R. 6 aprile 1996, n. 22.
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:06/04/1996
Numero:22


Sommario
Art. 21.  Modifiche alla disciplina per la concessione dei servizi socio-assistenziali.
Art. 22.  Interpretazione autentica dell'art. 131 della l.r. 1º settembre 1993, n. 25.
Art. 23.  Programmi di edilizia convenzionata-agevolata.
Art. 24.  Modifiche all'art. 28 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4.
Art. 25.  Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico- popolare.
Art. 26.  Recepimento di norma statale.
Art. 27.  Controllo sugli atti dei consorzi autostradali.
Art. 28.  Scioglimento degli organi consortili dei consorzi autostradali.
Art. 29.  Punteggi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Art. 30.  Interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. 24 agosto 1993, n. 22.
Art. 31.  Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotto contro la delinquenza mafiosa.
Art. 32.  Modifiche all'articolo 1 della l.r. 15 maggio 1991, n. 26.
Art. 33.  Modifica all'articolo 1 della l.r. 18 maggio 1995, n. 42.
Art. 34.  Integrazioni alla l.r. 26 ottobre 1993, n. 29 in materia di Universiade.
Art. 35.  Gestioni straordinarie di enti regionali.
Art. 36.  Entrata in vigore.


§ 4.2.133 - L.R. 6 aprile 1996, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, concernente: Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa. Gestioni straordinarie di enti regionali.

(G.U.R. 11 aprile 1996, n. 17).

 

     Artt. 1. – 20. [1]

 

Art. 21. Modifiche alla disciplina per la concessione dei servizi socio-assistenziali. [2]

 

     Art. 22. Interpretazione autentica dell'art. 131 della l.r. 1º settembre 1993, n. 25.

     1. Il limite massimo di intervento di cui all'articolo 131 della legge regionale 1º settembre 1993, n. 25 può coprire fino al cento per cento della spesa sostenuta, tenuto conto del massimale di costo previsto dallo stesso articolo e si applica ai programmi costruttivi di cui agli articoli 1 e 3 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, i cui lavori, alla data del 22 maggio 1992, non erano stati ancora ultimati.

 

     Art. 23. Programmi di edilizia convenzionata-agevolata. [3]

 

     Art. 24. Modifiche all'art. 28 della l.r. 8 gennaio 1996, n. 4. [4]

 

     Art. 25. Snellimento di procedure per l'edilizia di tipo economico- popolare. [5]

 

     Art. 26. Recepimento di norma statale.

     1. Si applica immediatamente nel territorio della Regione siciliana il comma 3 dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 così come modificato con il decreto legge 3 aprile 1995, n. 101 convertito nella legge 2 giugno 1995, n. 216.

 

     Art. 27. Controllo sugli atti dei consorzi autostradali.

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, in materia di controlli sugli atti dei consorzi autostradali Messina-Palermo e Messina-Catania-Siracusa si applicano anche al consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela.

 

     Art. 28. Scioglimento degli organi consortili dei consorzi autostradali.

     1. In armonia con l'indirizzo contenuto nell'articolo 16 della legge 12 agosto 1982, n. 531 e nella legge regionale 3 novembre 1994, n. 44 ed al fine di assicurare uniformità di comportamenti mirati a conseguire la programmata unificazione dei consorzi autostradali Messina-Palermo, Messina-Catania-Siracusa e Siracusa-Gela, il Presidente della Regione è autorizzato a sciogliere gli organi consortili dei predetti enti.

 

     Art. 29. Punteggi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     1. In applicazione del punto 6 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, in Sicilia, il punteggio relativo al reddito familiare complessivo annuo, al netto degli oneri fiscali e contributivi è così determinato:

     a) reddito non superiore a L. 6.000.000 punti 5;

     b) reddito da L. 6.000.001 a L. 8.000.000 punti 4;

     c) reddito da L. 8.000.001 a L. 10.000.000 punti 3.

 

     Art. 30. Interpretazione autentica dell'art. 1 della l.r. 24 agosto 1993, n. 22.

     1. Tra i soggetti beneficiari degli interventi di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 22 finalizzati all'eliminazione dei dissesti statici in località «Tremonti-Ritiro» del Comune di Messina devono intendersi inclusi anche i soci prenotatari e/o assegnatari provvisori che abbiano acquisito la qualifica di assegnatari definitivi successivamente all'entrata in vigore della medesima legge.

 

     Art. 31. Interventi in favore delle forze di polizia impegnate nella lotto contro la delinquenza mafiosa.

     1. Al fine di agevolare il conseguimento della proprietà della prima casa da parte delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impegnate in Sicilia nella lotta contro la delinquenza mafiosa, l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere agli istituti di credito fondiario ed edilizio contributi in annualità costanti fino a 15 anni sugli interessi dei mutui contratti, finalizzati all'acquisto di unità abitative già costruite o in corso di costruzione, di superficie utile netta non superiore a mq. 130, sufficienti a contenere l'onere a carico del mutuatario, oltre al rimborso del capitale, nella misura del 50 per cento del tasso di riferimento, così come determinato bimestralmente dal Ministero del tesoro. Il superiore tasso di interesse, a carico del mutuatario, comunque, non potrà superare il limite massimo del 5 per cento annuo [6].

     2. I mutui di cui al presente articolo possono coprire sino al 100 per cento del prezzo di acquisto e delle eventuali spese per interventi di ristrutturazione, adeguamento o rifacimento degli impianti e dei servizi da eseguirsi nell'alloggio sempre che la costruzione sia stata realizzata anteriormente al 1975.

     3. L'importo massimo del mutuo ammesso a contributo è stabilito in lire 160 milioni per acquisto di alloggi nei comuni capoluoghi di provincia, in lire 150 milioni nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti e in li 90 milioni nei rimanenti comuni.

     4. I mutui sono rimborsati mediante rate semestrali posticipate comprensive di capitale e di interessi, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Le quote a carico della Regione sono versate semestralmente direttamente agli istituti di credito mutuanti.

     5. I mutui sono assistiti da ipoteca di primo grado sull'immobile fruente delle agevolazioni e sulle relative pertinenze, nonché dalla garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso integrale del capitale, degli interessi e degli oneri accessori.

     6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 ed il limite di impegno quindicinale di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.

     7. La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

 

     Art. 32. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 15 maggio 1991, n. 26. [7]

 

     Art. 33. Modifica all'articolo 1 della l.r. 18 maggio 1995, n. 42. [8]

 

     Art. 34. Integrazioni alla l.r. 26 ottobre 1993, n. 29 in materia di Universiade. [9]

 

     Art. 35. Gestioni straordinarie di enti regionali.

     1. Fino alla data di entrata in vigore della normativa che ne regolerà la soppressione e comunque non oltre il 31 marzo 1998 [10], l'amministrazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale (ESPI), dell'Ente minerario siciliano (EMS) e dell'Azienda asfalti siciliana (AZASI) è affidata ad un commissario straordinario, nominato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'industria.

     2. Nelle more dell'approvazione della legge che definisce i criteri per la nomina dei consigli di amministrazione e comunque, non oltre il 31 dicembre 1996, l'amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani (EAS), dell'Ente per lo sviluppo agricolo (ESA) e dell'Azienda siciliana trasporti (AST) è affidata a commissari straordinari, nominati dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali preposti ai rami di amministrazione di relativa competenza.

 

     Art. 36. Entrata in vigore.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

 


[1] Articoli abrogati dall’art. 42 della L.R. 2 agosto 2002, n. 7.

[2] Modifica l'art. 15 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

[3] Integra l'art. 23 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

[4] Modifica il comma 1, art. 28, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4.

[5] Sostituisce l'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86.

[6] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

[7] Modifica l'art. 5 bis della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54 introdotto dall'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 26.

[8] Modifica i commi 1 e 3, art. 1, della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42.

[9] Aggiunge un comma all'art. 6 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 29.

[10] Termine già prorogato dall'art. 2 della L.R. 5 luglio 1997, n. 24 e così ulteriormente prorogato dall'art. 14 della L.R. 23 gennaio 1998, n. 3.