§ 4.3.104 - L.R. 15 maggio 1991, n. 26.
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54e ulteriori interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 edilizia
Data:15/05/1991
Numero:26


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, previa intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai comuni della Sicilia, interessati alla realizzazione di nuove [...]
Art. 3.      1. All'onere di lire 5.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 [...]


§ 4.3.104 - L.R. 15 maggio 1991, n. 26.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54e ulteriori interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati da destinare a strutture logistiche per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa.

(G.U.R. n. 25 del 18 maggio 1991).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, previa intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai comuni della Sicilia, interessati alla realizzazione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri, comprese nel programma quinquennale di interventi, previsto dalla legge 6 febbraio 1985, n. 16, anticipazioni per la realizzazione di caserme dell'Arma dei carabinieri, comprese nel programma suindicato, nel limite complessivo di spesa di lire 10.000 milioni, ripartita in due quote di uguale importo a carico degli esercizi 1991 e 1992.

     2. L'ammontare dell'anticipazione non può essere superiore all'ammontare dello stanziamento previsto per la realizzazione dell'opera nel programma di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16.

     3. Le anticipazioni suindicate saranno recuperate, di intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sull'ammontare degli stanziamenti previsti per gli stessi interventi dal programma straordinario quinquennale di cui alla legge 6 febbraio 1985, n. 16.

     4. I recuperi delle anticipazioni possono essere riutilizzati per le finalità previste dal presente articolo.

 

     Art. 3.

     1. All'onere di lire 5.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

     2. L'onere predetto e quello ricadente nell'esercizio 1992 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione codice 07.09 «Finanziamento di attività e interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza, mediante riduzione delle relative disponibilità.

 

 


[1] Modificato dall'art. 36 della L.R. 8 gennaio 1996, n. 4, aggiunge l'art. 5 bis alla L.R. 31 dicembre 1985, n. 54.