§ 4.1.13 - D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.
Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:27/02/1996
Numero:209


Sommario
Art. 1.  Definizioni.
Art. 2.  Campo d’applicazione.
Art. 3.  Etichettatura.
Art. 4.  Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.
Art. 5.  Definizione.
Art. 6.  Campo d’applicazione.
Art. 7.  Principio del riporto.
Art. 8.  Requisiti di purezza.
Art. 9.  Definizione.
Art. 10.  Campo d’applicazione.
Art. 10 bis. 
Art. 11.  Deroghe.
Art. 12.  Etichettatura.
Art. 13.  Requisiti di purezza.
Art. 14.  Definizione.
Art. 15.  Campo d’applicazione.
Art. 16.  Principio del riporto.
Art. 17.  Deroghe.
Art. 18.  Requisiti di purezza.
Art. 19.  Norme transitorie.
Art. 20.  Abrogazioni.


§ 4.1.13 - D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.

Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE.

(G.U. 24 aprile 1996, n. 96, S.O.).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI I COLORANTI,

GLI EDULCORANTI E GLI ADDITIVI DIVERSI

DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI

 

     Art. 1. Definizioni.

     1. Per additivo alimentare si intende qualsiasi sostanza, normalmente non consumata come alimento in quanto tale e non utilizzata come ingrediente tipico degli alimenti, indipendentemente dal fatto di avere un valore nutritivo, aggiunta intenzionalmente ai prodotti alimentari per un fine tecnologico nelle fasi di produzione, di trasformazione, di preparazione, di trattamento, di imballaggio, di trasporto o immagazzinamento degli alimenti, che si possa ragionevolmente presumere diventi, essa stessa o i suoi derivati, un componente di tali alimenti direttamente o indirettamente.

     2. Per coadiuvante tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata come ingrediente alimentare in sé, che è volontariamente utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti alimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o trasformazione che può dar luogo alla presenza, non intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizione che questi residui non costituiscano un rischio per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito.

     3. Per «prodotti alimentari non lavorati» si intendono i prodotti che non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati separati, sezionati, disossati, tritati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliati, puliti, preparati, privati degli scarti, selezionati, surgelati, congelati, refrigerati, triturati, sgusciati, imballati o meno.

     4. La dizione «quanto basta», riportata negli allegati, significa che non viene indicata una dose massima. Tuttavia, gli additivi alimentari devono essere utilizzati secondo le norme di buona fabbricazione ad una dose non superiore a quella necessaria per raggiungere lo scopo prefissato e a condizione che non traggano in inganno il consumatore.

 

          Art. 2. Campo d’applicazione.

     1. Il presente decreto disciplina gli additivi alimentari utilizzati o destinati ad essere utilizzati come ingredienti nella fase di produzione o preparazione dei prodotti alimentari e ancora presenti nel prodotto finale, anche in forma modificata.

     2. Le categorie degli additivi alimentari sono riportate nell’allegato I.

     3. L’inserimento di un additivo alimentare in una delle categorie dell’allegato I avviene conformemente alla funzione principale normalmente svolta dall’additivo in questione. La classificazione dell’additivo in una categoria non esclude peraltro la possibilità che tale additivo sia autorizzato per altre funzioni.

     4. I criteri generali per l’approvazione degli additivi alimentari sono riportati nell’allegato II.

     5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

     a) ai coadiuvanti tecnologici come definiti all’art. 1, comma 2;

     b) alle sostanze utilizzate per la protezione di piante e prodotti vegetali;

     c) agli aromi ed alle sostanze aromatizzanti di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107, riguardante l’attuazione delle direttive 88/388/CEE e 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione;

     d) alle sostanze aggiunte ai prodotti alimentari in quanto nutritive quali i minerali, gli oligoelementi o le vitamine;

     e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati. [1]

 

          Art. 3. Etichettatura.

     1. Gli additivi alimentari non destinati alla vendita al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se il loro imballaggio o i contenitori rechino le seguenti menzioni ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

     a) il nome dell’additivo o degli additivi in ordine ponderale in caso di miscela e il relativo numero CE come previsto negli allegati;

     b) il nome degli additivi conformemente alla lettera a) e l’indicazione di ciascun componente in ordine decrescente di peso quando agli additivi sono incorporati altre sostanze o materiali o ingredienti alimentari per facilitare l’immagazzinamento, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione di uno o più additivi alimentari;

     c) la dicitura «ad uso alimentare» ovvero «per limitato uso alimentare», oppure un riferimento più specifico alla destinazione dell’additivo;

     d) le condizioni di conservazione e di utilizzazione, qualora necessarie;

     e) le istruzioni per l’uso, qualora la mancanza possa non consentire un uso corretto dell’additivo;

     f) la dicitura per l’identificazione del lotto;

     g) il nome o la ragione sociale e la sede del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nell’Unione Europea;

     h) l’indicazione della percentuale di ciascun componente che sia soggetto a limitazioni quantitative in un prodotto alimentare ovvero indicazioni adeguate relative alla composizione, per permettere all’acquirente di rispettare eventuali disposizioni che si applicano all’alimento. Se la medesima limitazione quantitativa si applica ad un gruppo di componenti, utilizzati isolatamente o in combinazione, la percentuale globale può essere indicata con un’unica cifra;

     i) la quantità netta.

     2. Le informazioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), possono figurare anche solo sui documenti commerciali relativi alla partita, da fornire alla consegna o prima di essa a condizione che la dicitura «da impiegare unicamente ai fini della produzione alimentare, esclusa la vendita al dettaglio» sia riportata in modo ben visibile sull’imballaggio o sul contenitore.

     3. Gli additivi alimentari destinati al consumatore finale possono essere commercializzati soltanto se gli imballaggi o i contenitori rechino ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili:

     a) le indicazioni di cui al comma 1, esclusa la lettera h);

     b) il termine minimo di conservazione.

     4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 3 devono essere riportate in lingua italiana o in una lingua facilmente comprensibile per gli acquirenti, a meno che questi non siano informati in altro modo.

     5. Le menzioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere riportate anche in più lingue.

 

          Art. 4. Prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.

     1. Nella preparazione di alimenti destinati all’esportazione possono essere adoperati additivi alimentari non previsti nel presente decreto, ma consentiti nei Paesi destinatari; la detenzione di essi limitatamente all’uso sopra precisato è subordinata ad autorizzazione rilasciata dall’autorità sanitaria competente per territorio e al rispetto delle eventuali disposizioni da questa impartite.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI I COLORANTI,

GLI EDULCORANTI E GLI ADDITIVI DIVERSI

DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI

 

Capo I

COLORANTI

 

          Art. 5. Definizione.

     1. I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed includono componenti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimenti né usati come ingredienti tipici degli alimenti.

     2. Sono considerati coloranti le preparazioni ottenute da prodotti alimentari e altri materiali di base di origine naturale ricavati mediante procedimento fisico o chimico o combinato che comporti l’estrazione selettiva dei pigmenti in relazione ai loro componenti nutritivi o aromatici.

     3. Tuttavia, non sono considerati sostanze coloranti:

     a) i prodotti alimentari essiccati o concentrati e gli aromi dotati di un effetto colorante secondario, quali la paprica, la curcuma e lo zafferano, incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive;

     b) le sostanze coloranti usate per colorare le parti esterne dei prodotti alimentari non destinate ad essere consumate, quali i rivestimenti non commestibili di formaggi o l’involucro non commestibile degli insaccati.

 

          Art. 6. Campo d’applicazione.

     1. L’elenco dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti è riportato nell’allegato III.

     2. L’elenco dei prodotti alimentari che non possono essere colorati, salvo quanto specificatamente previsto agli allegati V, VI e VII è riportato nell’allegato IV.

     3. Le sostanze coloranti possono essere impiegate solo nei prodotti alimentari elencati agli allegati V, Vl e Vll, e alle condizioni ivi specificate; esse possono essere utilizzate nei medesimi prodotti quando sono destinati ad usi particolari in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

     4. L’elenco dei coloranti che possono essere impiegati soltanto in alcuni alimenti è riportato nell’allegato Vl.

     5. L’elenco dei coloranti generalmente ammessi nei prodotti alimentari e le relative condizioni d’impiego è riportato nell’allegato VII.

     6. Le dosi massime d’impiego indicate negli allegati V, VI e Vll si riferiscono:

     a) ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l’uso;

     b) alle quantità di principio colorante contenuto nella preparazione colorante.

     7. Ai fini dell’applicazione del bollo sanitario di cui al D.L.vo 18 aprile 1994, n. 286 e di altri bolli richiesti per i prodotti a base di carne, possono essere usati soltanto i seguenti coloranti: E 155 bruno HT, E 133 blu brillante FCF o E 129 rosso allura AC o una miscela appropriata di E 133 blu brillante FCF e E 129 rosso allura AC.

     8. La colorazione decorativa delle uova o la loro stampigliatura, secondo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1274/91, può essere effettuata solo con i coloranti elencati nell’allegato III.

     9. I coloranti E 123, E 127, E 128, E 154, E 160b, E 161g, E 173 ed E180 non possono essere venduti direttamente al consumatore.

     10. [2]

     11. [3]

 

          Art. 7. Principio del riporto.

     1. La presenza di sostanze coloranti è ammessa:

     a) nei prodotti alimentari composti, non elencati nell’allegato IV, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto;

     b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un alimento composto e a condizione che quest’ultimo sia conforme alle disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 8. Requisiti di purezza.

     1. I coloranti di cui all’allegato III devono possedere i requisiti di purezza previsti dall’allegato XV del presente decreto [4].

 

Capo II

EDULCORANTI

 

          Art. 9. Definizione.

     1. Gli edulcoranti sono sostanze utilizzate per conferire un sapore dolce ai prodotti alimentari o per la loro edulcorazione estemporanea.

     2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si intende per:

     a) «senza zuccheri aggiunti» senza aggiunta di monosaccaridi o di disaccaridi nonché di qualsiasi prodotto alimentare utilizzato per il suo potere edulcorante;

     b) «a ridotto contenuto calorico»: con contenuto calorico ridotto di almeno il 30% rispetto all’alimento originario o analogo.

     3. Le disposizioni del presente capo non riguardano i prodotti alimentari che hanno proprietà dolcificanti.

 

          Art. 10. Campo d’applicazione.

     1. L’allegato VIII riporta l’elenco degli edulcoranti che possono essere:

     a) posti in vendita al consumatore;

     b) impiegati nella fabbricazione di prodotti alimentari, alle condizioni ivi previste.

     2. Gli edulcoranti di cui al comma 1, lettera b), possono essere impiegati esclusivamente nella fabbricazione dei prodotti alimentari elencati nell’allegato VIII e alle condizioni ivi specificate.

     3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche [5].

     4. . Le dosi massime d’impiego indicate nell’allegato VIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l’uso.

     4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 [6].

 

          Art. 10 bis. [7]

     1. La presenza di un edulcorante è ammessa:

     a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di cui all’articolo 10, comma 3, nella misura in cui l’edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti;

     b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente capo.

 

          Art. 11. Deroghe.

     1. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano quelle di cui al capo III del presente decreto che autorizzano l’impiego degli additivi elencati nell’allegato VIII per funzioni diverse dall’edulcorazione.

     2. Le disposizioni del presente capo non pregiudicano altresì le disposizioni che disciplinano la composizione e la designazione dei prodotti alimentari.

 

          Art. 12. Etichettatura.

     1. La denominazione di vendita degli edulcoranti da tavola deve contenere l’indicazione «edulcorante da tavola a base di...» seguita dal nome delle sostanze dolcificanti di cui sono composti.

     2. L’etichettatura degli edulcoranti da tavola contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:

     a) polioli: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;

     b) aspartame: «contiene una fonte di fenilalanina»;

     c) sale di aspartame - acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina" [8].

     3. L’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti polioli o aspartame o entrambi deve contenere le seguenti avvertenze:

     a) prodotti alimentari contenenti polioli in quantità superiore al 10%: «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»;

     b) prodotti alimentari contenenti aspartame: «contiene una fonte di fenilalanina»;

     c) prodotti alimentari contenenti sale di aspartame-acesulfame: "contiene una fonte di fenilalanina" [9].

 

          Art. 13. Requisiti di purezza.

     1. Gli edulcoranti di cui all’allegato VIII devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato XVI.

 

Capo III

ADDITIVI DIVERSI DAl COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI

 

          Art. 14. Definizione.

     1. Si intendono per:

     a) «conservanti» le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato da microorganismi;

     b) «antiossidanti» le sostanze che prolungano il periodo di conservazione dei prodotti alimentari proteggendoli dal deterioramento provocato dall’ossidazione, come l’irrancidimento dei grassi e le variazioni di colore;

     c) «coadiuvanti», inclusi i solventi veicolanti, le sostanze utilizzate per sciogliere, diluire, disperdere o altrimenti modificare fisicamente un additivo alimentare senza alterarne la funzione tecnologica (e senza esercitare essi stessi alcun effetto tecnologico) allo scopo di facilitarne la manipolazione, l'applicazione o l’impiego;

     d) «acidificanti» le sostanze che aumentano l’acidità di un prodotto alimentare e/o conferiscono ad esso un sapore aspro;

     e) «correttori di acidità» le sostanze che modificano o controllano l’acidità o l’alcalinità di un prodotto alimentare;

     f) «antiagglomeranti» le sostanze che riducono la tendenza di particelle individuali di un prodotto alimentare ad aderire una all’altra;

     g) «antischiumogeni» le sostanze che impediscono o riducono la formazione di schiuma;

     h) «agenti di carica» le sostanze che contribuiscono ad aumentare il volume di un prodotto alimentare senza contribuire in modo significativo al suo valore energetico disponibile;

     i) «emulsionanti» le sostanze che rendono possibile la formazione o il mantenimento di una miscela omogenea di due o più fasi immiscibili, come olio e acqua, in un prodotto alimentare;

     j) «sali di fusione» le sostanze che disperdono le proteine contenute nel formaggio realizzando in tal modo una distribuzione omogenea dei grassi e altri componenti;

     k) «agenti di resistenza» le sostanze che rendono o mantengono saldi o croccanti i tessuti dei frutti o degli ortaggi, o che interagiscono con agenti gelificanti per produrre o consolidare un gel;

     l) «esaltatori di sapidità» le sostanze che esaltano il sapore o la fragranza o entrambi di un prodotto alimentare;

     m) «agenti schiumogeni» le sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fase gassosa in un prodotto alimentare liquido o solido;

     n) «gelificanti» le sostanze che danno consistenza ad un prodotto alimentare tramite la formazione di un gel;

     o) «agenti di rivestimento» (inclusi gli agenti lubrificanti) le sostanze che, quando vengono applicate sulla superficie esterna di un prodotto alimentare, gli conferiscono un aspetto brillante o forniscono un rivestimento protettivo;

     p) «umidificanti» le sostanze che impediscono l’essiccazione dei prodotti alimentari contrastando l’effetto di una umidità atmosferica scarsa o che promuovono la dissoluzione di una polvere in un ambiente acquoso;

     q) «amidi modificati» le sostanze ottenute mediante uno o più trattamenti chimici di amidi alimentari, che possono aver subito un trattamento fisico o enzimatico e possono essere fluidificati per trattamento acido o alcalino, sbiancati;

     r) «gas d’imballaggio» i gas differenti dall’aria introdotti in un contenitore prima, durante o dopo aver introdotto in tale contenitore un prodotto alimentare;

     s) «propellenti» i gas differenti dall’aria che espellono un prodotto alimentare da un contenitore;

     t) «agenti lievitanti» le sostanze, o combinazioni di sostanze, che liberano gas aumentando il volume di un impasto o di una pastella;

     u) «sequestranti» le sostanze che formano complessi chimici con ioni metallici;

     v) «stabilizzanti» sono sostanze che rendono possibile il mantenimento dello stato fisico-chimico di un prodotto alimentare; gli stabilizzanti comprendono le sostanze che rendono possibile il mantenimento di una dispersione omogenea di una o più sostanze immiscibili in un prodotto alimentare, le sostanze che stabilizzano, trattengono o intensificano la colorazione esistente di un prodotto alimentare e le sostanze che aumentano la capacità degli alimenti di formare legami, compresa la formazione di legami tra le proteine tali da consentire il legame tra le particelle per la formazione dell'alimento ricostituito [10];

     w) «addensanti» le sostanze che aumentano la viscosità di un prodotto alimentare.

     2. Gli agenti di trattamento delle farine, esclusi gli emulsionanti, sono sostanze che vengono aggiunte alla farina o ad un impasto per migliorarne le qualità di cottura.

     3. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo, le seguenti sostanze non sono considerate additivi alimentari:

     a) sostanze utilizzate per il trattamento dell’acqua potabile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

     b) prodotti contenenti pectina e derivati dalla polpa di mela essiccata o dalla scorza di agrumi, o una miscela delle due, per azione di acido diluito seguita da parziale neutralizzazione con sali di sodio o di potassio («pectina liquida»);

     c) basi per gomma da masticare;

     d) destrina bianca o gialla, amido torrefatto o destrinizzato, amido modificato mediante trattamento acido o alcalino, amido imbianchito, amido modificato fisicamente e amido trattato con enzimi amilolitici;

     e) cloruro d’ammonio;

     f) plasma sanguigno, gelatina alimentare, proteine idrolizzate e loro sali, proteine del latte e glutine;

     g) aminoacidi e loro sali, eccetto l’acido glutammico, glicina, cisteina e cistina e loro sali e che non svolgono funzione di additivi;

     h) caseine e caseinati;

     i) inulina.

 

          Art. 15. Campo d’applicazione.

     1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell’art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII [11].

     2. Gli additivi alimentari elencati nell’allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell’art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell’allegato X, secondo il principio quanto basta [12].

     3. Salvo laddove sia specificamente previsto, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai seguenti prodotti:

     a) prodotti alimentari non lavorati;

     b) miele, come definito nella legge 12 ottobre 1982, n. 752;

     c) oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati;

     d) burro;

     e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata [13];

     f) prodotti lattieri non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi;

     g) acqua minerale naturale, come definita nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 e acqua di sorgente;

     h) caffè (escluso il caffè istantaneo aromatizzato) ed estratti di caffè;

     i) tè in foglie non aromatizzato;

     l) zuccheri, come definiti nella legge 31 marzo 1980, n. 139;

     m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 [14];

     n) latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato);

     o) alimenti per lattanti e per la prima infanzia, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, compresi gli alimenti per lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute. Questi prodotti alimentari sono oggetto delle disposizioni riportate nell’allegato XIII;

     p) prodotti alimentari elencati nell’allegato X che possono contenere soltanto gli additivi ivi citati e gli additivi riportati negli allegati XI e XII alle condizioni specificate negli stessi.

     4. Gli additivi elencati negli allegati XI e XII possono essere impiegati solo nei prodotti alimentari citati in tali allegati e alle condizioni ivi specificate.

     5. Soltanto gli additivi elencati nell’allegato XIV possono essere impiegati come coadiuvanti o solventi veicolanti per additivi alimentari alle condizioni ivi specificate.

     6. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare in conformità al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

     7. Salvo diversa indicazione le dosi massime d’impiego indicate negli allegati X, XI, XII e XIII si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per il consumo, preparati secondo le istruzioni per l’uso.

     8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell’allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate [15].

     8-bis. L’allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi [16].

 

          Art. 16. Principio del riporto.

     1. La presenza di un additivo alimentare è ammissibile:

     a) in un prodotto alimentare composto diverso da quelli indicati all’art. 15, comma 3, nella misura in cui l’additivo alimentare è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono il prodotto alimentare composto;

     b) nei prodotti alimentari destinati unicamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente titolo;

     c) in un prodotto alimentare in cui è stato aggiunto un aroma nella misura in cui l'additivo alimentare è ammesso nell'aroma in ottemperanza alle disposizioni del presente decreto ed è presente nel prodotto alimentare, a condizione che l'additivo alimentare non abbia alcuna funzione tecnologica nel prodotto finito [17].

     2. Il comma 1 non si applica agli alimenti per lattanti, per la prima infanzia e per lo svezzamento, come definiti nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, salvo se previsto da disposizioni specifiche.

     3. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano anche alle basi di gomma da masticare.

     4. La quantità di additivi alimentari presenti negli aromi deve essere limitata alla dose minima necessaria per garantire la sicurezza e la qualità degli aromi stessi e per facilitarne lo stoccaggio. La presenza di additivi non deve indurre in errore il consumatore, nè deve mettere a repentaglio la salute. Ove la presenza di un additivo in un alimento, risultante dall'aggiunta di aromi, svolga una funzione tecnologica nell'alimento stesso l'additivo deve essere annoverato tra gli additivi dell'alimento e non tra gli additivi degli aromi [18].

 

          Art. 17. Deroghe.

     1. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano quelle specifiche che ammettono l’impiego come edulcoranti o coloranti degli additivi elencati negli allegati IX, XI e XII.

 

          Art. 18. Requisiti di purezza.

     1. Gli additivi di cui agli allegati IX, XI e XII devono possedere i requisiti specifici di purezza previsti dall’allegato XVII del presente decreto o, in mancanza, dalla Farmacopea ufficiale ultima edizione [19].

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E ABROGAZIONI

 

          Art. 19. Norme transitorie.

     1. La commercializzazione e l’utilizzazione degli additivi non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietata:

     a) dal 1° luglio 1996 per i prodotti di cui al titolo II, capi I e II;

     b) dal 25 marzo 1997 per i prodotti di cui al titolo II, capo III.

     2. I prodotti alimentari e gli edulcoranti da tavola immessi sul mercato o etichettati prima delle date indicate al comma 1, non conformi alle disposizioni del presente decreto, ma conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

     3. Gli edulcoranti con requisiti di purezza specifici diversi da quelli riportati nell’allegato XVI, conformi alle disposizioni preesistenti, immessi sul mercato o etichettati prima del 1° luglio 1996, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

 

          Art. 20. Abrogazioni.

     1. Sono abrogati:

     a) il decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283, salvo quanto previsto nell’elenco allegato al sopra citato decreto ministeriale 22 dicembre 1967, sezioni C e D [20]

     b) il decreto ministeriale 31 marzo 1965, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, modificato da ultimo con il decreto ministeriale 15 maggio 1995, n. 283 salvo le disposizioni riguardanti:

     1) i metodi d’analisi degli additivi;

     2) [i requisiti di purezza degli additivi] [21];

     3) l’etichettatura degli agrumi trattati con bifenile, ortofenilfenolo, ortofenilfenato di sodio nonché degli agrumi e delle banane trattate con tiabendazolo di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 14 giugno 1968 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 10 luglio 1968, e 15 dicembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1971;

     4) l’art. 13 bis;

     c) il decreto ministeriale 3 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 maggio 1971, salvo le disposizioni riguardanti i requisiti di purezza;

     d) l’allegato I, capo II, lettera D - antiossidanti, del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151;

     e) il decreto ministeriale 16 marzo 1994, n. 266, salvo gli articoli 4 e 5.

     2. Nella sezione C di cui al comma 1, lettera a) il riferimento ai coloranti di cui alla sezione A/I deve ora intendersi l’allegato III del presente decreto.

 

 

Allegato I

CATEGORIE DI ADDITIVI ALIMENTARI - (articolo 2, comma 2)

 

     Coloranti

     Conservanti

     Antiossidanti

     Emulsionanti

     Sali di fusione

     Addensanti

     Gelificanti

     Stabilizzanti (1)

     Esaltatori di sapidità

     Acidificanti

     Correttori di acidità (2)

     Antiagglomeranti

     Amidi modificati

     Edulcoranti

     Agenti lievitanti

     Antischiumogeni

     Agenti di rivestimento (3)

     Agenti di trattamento della farina

     Agenti di resistenza

     Umidificanti

     Sequestranti (4)

     Enzimi (4) (5)

     Agenti di carica

     Gas propulsore e gas d’imballaggio.

 

 

Allegato II - (articolo 2, comma 4)

CRITERI GENERALI PER L’APPROVAZIONE DEGLI ADDITIVI ALIMENTARI

 

     1. Gli additivi alimentari possono essere approvati soltanto:

     qualora sia dimostrata l’esistenza di una sufficiente necessità tecnologica e l’obiettivo ricercato non possa essere conseguito con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnologico;

     se non presentano un pericolo per la salute del consumatore nelle dosi proposte, per quanto attualmente consentano di giudicare i dati scientifici a disposizione;

     se non inducono il consumatore in errore.

     2. L’uso di un additivo alimentare viene consentito soltanto se è stato provato che esso presenta vantaggi dimostrabili per il consumatore; a tal fine è necessario dare una prova della “necessità”. L’impiego di additivi alimentari deve soddisfare gli obiettivi seguenti e solo allorquando tali obiettivi non possono essere conseguiti con altri mezzi utilizzabili dal punto di vista economico e pratico e che non presentino un rischio per la salute del consumatore:

     a) per conservare la qualità nutritiva dell’alimento, una sua riduzione intenzionale è giustificata soltanto se l’alimento non rappresenta un elemento significativo di una dieta normale, o se l’additivo è necessario per la produzione di alimenti per gruppi di consumatori che hanno necessità dietetiche particolari;

     b) per fornire ingredienti o costituenti necessari per alimenti prodotti per gruppi di consumatori che hanno fabbisogni dietetici particolari;

     c) per aumentare la conservabilità o la stabilità di un alimento ovvero per migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione che ciò non modifichi la natura, la sostanza o la qualità dell’alimento in modo da ingannare il consumatore;

     d) per fornire un ausilio per la produzione, la trasformazione, la preparazione, il trattamento, l’imballaggio, il trasporto ovvero l’immagazzinamento del prodotto alimentare, a condizione che l’additivo non venga utilizzato per nascondere gli effetti dell’impiego di materie prime difettose ovvero di prassi o tecniche indesiderate (ivi comprese quelle antiigieniche) durante lo svolgimento di una qualsiasi di queste attività.

     3. Per determinare gli eventuali effetti nocivi di un additivo alimentare o dei suoi derivati, questo deve essere sottoposto alle opportune prove e ad una valutazione a livello tossicologico. Tale valutazione deve anche tener conto di qualsiasi effetto di cumulo, di sinergia o di potenziamento dovuto al suo impiego, nonché del fenomeno dell’intolleranza umana alle sostanze estranee all’organismo.

     4. Tutti gli additivi alimentari devono essere tenuti sotto costante osservazione e devono essere riesaminati, qualora necessario, alla luce di condizioni modificate d’impiego e di nuove informazioni scientifiche.

     5. Gli additivi alimentari devono essere sempre conformi ai criteri di purezza approvati.

     6. L’approvazione degli additivi alimentari deve:

     a) specificare i prodotti alimentari ai quali si possono aggiungere tali additivi e le condizioni dell’aggiunta;

     b) essere limitata alla dose più bassa necessaria per conseguire l’effetto desiderato;

     c) nella misura del possibile, tenere conto di una dose giornaliera ammissibile o di qualsiasi definizione equivalente fissata per l’additivo alimentare e dell’apporto giornaliero probabile dello stesso additivo da tutti i prodotti alimentari. Qualora l’additivo alimentare debba essere utilizzato in alimenti destinati a gruppi particolari di consumatori, si deve tener conto della dose giornaliera probabile di tale additivo per quel tipo di consumatori.

 

 

Allegato III - (articolo 6, comma 1)

ELENCO DEI COLORANTI ALIMENTARI AMMESSI [22]

     Nota:

     E’ autorizzato l’uso di pigmenti di alluminio preparati con le sostanze coloranti specificate in questo allegato.

N. CE

Nome comune

Numero CI (1) o descrizione

E 100

Curcumina

75300

E 101

i) Riboflavina

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

E 102

Tartrazina

19140

E 104

Giallo di chinolina

47005

E 110

Giallo tramonto FCF

15985

 

Giallo arancio S

 

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

75470

E 122

Azorubina, Carmoisina

14720

E 123

Amaranto

16185

E 124

Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

16255

E 127

Eritrosina

45430

E 128

Rosso 2G

18050

E 129

Rosso allura AC

16035

E 131

Blu patentato V

42051

E 132

Indigotina, Carminio d’Indaco

73015

E 133

Blu brillante FCF

42090

E 140

Clorofille e

75810

 

clorofilline

75815

 

i) clorofille

 

 

ii) clorofilline

 

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

75815

 

i) complessi delle clorofille con rame

 

 

ii) complessi delle clorofilline con rame

 

E 142

Verde S

44090

E 150a

Caramello semplice (2)

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

E 151

Nero brillante BN, Nero PN

28440

E 153

Carbone vegetale

 

E 154

Bruno FK

 

E 155

Bruno HT

20285

E 160a

Caroteni

 

 

i) Caroteni misti

75130

 

ii) Beta-carotene

40800

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

75120

E 160c

Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

 

E 160d

Licopina

 

E 160e

beta-apo-8’-carotenale (C30)

40820

E 160f

Estere etilico dell’acido

40825

 

Beta-apo-8’-carotenico (C30)

 

E 161b

Luteina

 

E 161g

Cantaxantina

 

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

 

E 163

Antociani

Estratti dai prodotti ortofrutticoli con procedimenti fisici

E 170

Carbonato di calcio

77220

E 171

Biossido di titanio

77891

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

77491

 

 

77492

 

 

77499

E 173

Alluminio

 

E 174

Argento

 

E 175

Oro

 

E 180

Litolrubina BK

 

 

(1) I numeri CI sono ripresi dall’opera “Color Index”, terza edizione, 1982, volumi 1–7, 1315, nonché dalle modifiche 37–40 (125), 41–44 (127–50), 45–48 (130), 49–52 (132–50), 53–56 (135).

(2) La denominazione “Caramello” indica le sostanze di colore bruno più o meno accentuato destinate alla colorazione. Tale denominazione non indica il prodotto zuccherato e aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare alimenti (ad es. dolciumi, prodotti di pasticceria e bevande alcoliche).

 

 

Allegato IV - (articolo 6, comma 2)

PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, SALVO I CASI SPECIFICAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALLEGATI V, VI E VII - (Le disposizioni utilizzate nel presente allegato non pregiudicano il principio del “riporto” qualora i prodotti in questione contengano fra gli ingredienti sostanze coloranti annesse)

     1. Prodotti alimentari non lavorati

     2. Tutte le acque in bottiglia o confezionate

     3. Latte, latte scremato e parzialmente scremato, pastorizzato o sterilizzato (compresa la sterilizzazione UHT) (non aromatizzato)

     4. Latte aromatizzato al cioccolato

     5. Latte fermentato (non aromatizzato)

     6. Latte conservato ai sensi del D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514

     7. Latticello (non aromatizzato)

     8. Panna, anche in polvere (non aromatizzata)

     9. Oli e grassi d’origine animale e vegetale

     10. Uova e ovoprodotti, quali definiti all’articolo 2, comma1, lettera a) del decreto legislativo 4 febbraio 1993 n. 65

     11. Farina ed altri prodotti della macinazione, amidi e fecole

     12. Pane e prodotti simili

     13. Pasta e gnocchi

     14. Zuccheri, inclusi tutti i monosaccaridi e disaccaridi

     15. Concentrati di pomodoro e pomodori in scatola o in bottiglia

     16. Salse a base di pomodoro

     17. Succhi di frutta e nettari di frutta ai sensi del D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489 e succhi di vegetali

     18. Frutta, vegetali (comprese le patate) e funghi in scatola, in bottiglia o secchi; frutta lavorata, ortaggi (comprese le patate) e funghi

     19. Extra confetture, extra gelatine, crema di marroni ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401; Crème de pruneaux

     20. Pesci, crostacei e molluschi, carni, pollame e selvaggina nonché le loro preparazioni, ad esclusione dei pasti preparati contenenti tali ingredienti

     21. Prodotti a base di cacao e componenti di cioccolato nei prodotti a base di cioccolato di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 351

     22. Caffè torrefatto, tè, cicoria; estratti di tè e cicoria; preparati di piante, tè, frutta e cereali per infusioni comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti

     23. Sale, succedanei del sale, spezie e miscugli di spezie

     24. Vino e altri prodotti ai sensi del regolamento (CEE) n. 822/87

     25. Korn, Kornorand, bevande a base di acquavite di frutta, acquavite di frutta, Ouzo, Grappa, Tsikoudia di Creta, Tsipouro della Macedonia, Tsipouro della Tessaglia, Tsipouro di Tyrnavos, Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise, Eau de vie de seigle Marque nationale luxembourgeoise, London Gin, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1576/89

     26. Sambuca, Maraschino e Mistrà, quali definiti nel regolamento (CEE) n. 1180/91

     27. Sangria, Clarea e Zurra, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

     28. Aceto di vino

     29. Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 compresi gli alimenti per i lattanti e la prima infanzia in cattive condizioni di salute

     30. Miele

     31. Malto e prodotti del malto

     32. Formaggio stagionato e non stagionato (non aromatizzati)

     33. Burro di latte di capra e di pecora

 

 

Allegato V - (articolo 6, comma 2)

PRODOTTI ALIMENTARI CUI E’ CONSENTITO AGGIUNGERE SOLO DETERMINATE SOSTANZE COLORANTI

 

Prodotti alimentari

Additivo colorante consentito

Dose massima

Malt Bread

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Birra

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

Sidro imbottigliato

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Burro (incluso il burro a ridotto tenore di grasso e il burro concentrato)

E 160a

Caroteni

quanto basta

Margarina, margarina a ridotto tenore di grasso, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua

E 100

Curcumina

quanto basta

 

E 160a

Caroteni

quanto basta

 

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

10 mg/Kg

Formaggio Saye Derby

E 140

Clorofille e clorofilline

quanto basta

 

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

 

Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; formaggio fuso non aromatizzato

E 160a

Caroteni

quanto basta

 

E 160c

Estratto di paprika

 

 

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

15 mg/Kg

Formaggio Red Leicester

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

50 mg/Kg

Formaggio Nigolette

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

35 mg/Kg

Formaggio Morbier

E 153

Carbone vegetale

quanto basta

Formaggio marmorizzato rosso

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

125 mg/Kg

 

E 163

Antociani

quanto basta

Aceto

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Whisky, Whiskey, bevanda spiritosa di cereali (diversa da Korn o Kornbrand o Eau de vie de sigle Marque nationale luxembourgeoise), acquavite di vino, rum, Brandy, Weinbrand, marc, acquavite di vinaccia (diversa dalla Tsikoudia, dallo Tsipouro e dall’Eau de vie de marc Marque nationale luxembourgeoise), Grappa invecchiata, Bagaceira veiha, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Bevande aromatizzate a base di vino (ad eccezione del Bitter Soda) e vini aromatizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Americano

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

 

E 163

Antociani

 

 

E 100

Curcumina

100 mg/l (singolarmente o combinati)

 

E 101

i) Riboflavina

 

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

 

E 102

Tartrazina

 

 

E 104

Giallo di chinolina

 

 

E 120

Cocciniglia

 

 

 

Acido carminico

 

 

 

Vari tipi di carminio

 

 

E 122

Azorubina, Carmoisina

 

 

E 123

Amaranto

 

 

E 124

Ponceau 4R

 

Bitter Soda e Bitter Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1601/91

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

 

E 100

Curcumina

100 mg/l (singolarmente o combinati)

 

E 101

i) Riboflavina

 

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

 

E 102

Tartrazina

 

 

E 104

Giallo di chinolina

 

 

E 110

Giallo tramonto FCF

 

 

 

Giallo arancio S

 

 

E 120

Cocciniglia

 

 

 

Acido carminico

 

 

 

Vari tipi di carminio

 

 

E 122

Azorubina, Carmoisina

 

 

E 123

Amaranto

 

 

E 124

Ponceau 4R

 

 

 

Rosso cocciniglia A

 

 

E 129

Rosso allura AC

 

Vini liquorosi e vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

Ortaggi sott’aceto, in salamoia o sott’olio (ad esclusione delle olive)

E 101

i) Riboflavina

quanto basta

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

 

E 140

Clorofille e clorofilline

 

 

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

 

 

E 150a

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

 

E 160a

Caroteni:

 

 

 

i) Caroteni misti

 

 

 

ii) Betacaroteni

 

 

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

 

 

E 163

Antociani

 

Cereali da prima colazione estrusi, soffiati e/o all’aroma di frutta

E 150c

Caramello ammoniacale

quanto basta

 

E 160a

Caroteni

quanto basta

 

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

25 mg/kg

 

E 160c

Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

quanto basta

Cereali da prima colazione all’aroma di frutta

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

200 mg/kg (singolarmente o combinati)

 

E 162

Rosso di barbabietola, Betanina

 

 

E 163

Antociani

 

Confettura, gelatine e marmellate di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 e altre preparazioni di frutta analoghe, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

E 100

Curcumina

quanto basta

 

E 140

Clorofille e clorofilline

 

 

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

 

 

E 150a

Caramello semplice

 

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

 

 

E 150c

Caramello ammoniacale

 

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

 

 

E 160a

Caroteni:

 

 

 

i) Caroteni misti

 

 

 

ii) Betacarotene

 

 

E 160c

Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

 

 

E 162

Rosso di barbabietola, Betanina

 

 

E 163

Antociani

 

 

E 104

Giallo di chinolina

100 mg/kg (singolarmente o combinati)

 

E 110

Giallo tramonto

 

 

E 120

Cocciniglia

 

 

 

Acido carminico

 

 

 

Vari tipi di carminio

 

 

E 124

Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

 

 

E 142

Verde S

 

 

E 160d

Licopina

 

 

E 161b

Luteina

 

Insaccati (Limitatamente ai prodotti ottenuti a partire da carne finemente tagliata o macinata o in pezzi), patè e terrine

E 100

Curcumina

20 mg/kg

 

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

100 mg/kg

 

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

quanto basta

 

E 150c

Caramello solfito-ammoniacale

quanto basta

 

E 150d

Caramello ammoniacale

quanto basta

 

E 160a

Caroteni

20 mg/kg

 

E 160c

Estratto di paprica, Capsantina, Capsorubina

10 mg/kg

 

E 162

Rosso di barbabietola, Betanina

quanto basta

Luncheon Meat

E 129

Rosso allura

25 mg/kg

Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6%

E 129

Rosso allura

25 mg/kg

Carne per burger con un contenuto di ortaggi e/o cereali non inferiore al 4%

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di Carminio

100 mg/kg

 

E 150a

Caramello semplice

quanto basta

 

E 150b

Caramello solfito-caustico

quanto basta

 

E 150c

Caramello ammoniacale

quanto basta

 

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

quanto basta

Salsiccia Chorizo;

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

200 mg/kg

Salchichon

E 124

Ponceau 4R,

250 mg/kg

 

 

Rosso cocciniglia A

 

Sobrasada

E 110

Giallo tramonto FCF

135 mg/kg

 

E 124

Rosso Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

200 mg/kg

Pasturmas (rivestimento esterno commestibile)

E 100

Curcumina

quanto basta

 

E 101

i) Riboflavina,

 

 

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

 

 

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

 

Granuli e fiocchi di patate essiccati

E 100

Curcumina

quanto basta

Processed Mushy and Garden Peas (in scatola)

E 102

Tartrazina

100 mg/kg

 

E 133

Blu brillante

20 mg/kg

 

E 142

Verde S

10 mg/kg

 

 

Allegato VI - (articolo 6, comma 4)

SOSTANZE COLORANTI CONSENTITE SOLO PER USI SPECIFICI

 

Sostanza colorante

Prodotto alimentare

Dose massima

E 123

Amaranto

Vini da aperitivo, bevande alcoliche, comprese le bevande con un titolo alcolometrico inferiore al 15% vol.

30 mg/l

 

 

Uova di pesce

30 mg/kg

E 127

Eritrosina

Ciliege da cocktail e ciliege candie

200 mg/kg

 

 

Ciliege Bigarreaux in sciroppo e per cocktail di frutta

150 mg/kg

E 128

Rosso 2G

Breakfast Sausages con un contenuto di cereali non inferiore al 6%

20 mg/kg

 

 

Carne per burger con un contenuto di cereali e/o ortaggi non inferiore al 4%

 

E 154

Bruno FK

Kippers

20 mg/kg

E 161g

Cantaxantina

Saucisses de Strasbourg

15 mg/kg

E 173

Alluminio

Ricopertura esterna di prodotti a base di zucchero per la decorazione di torte e pasticcini

quanto basta

E 174

Argento

Ricopertura esterna di prodotti della confetteria

quanto basta

 

 

Decorazioni di prodotti di cioccolato

 

 

 

Liquori

 

E 175

Oro

Ricopertura esterna di prodotti della confetteria

quanto basta

 

 

Decorazioni di prodotti di cioccolato

 

 

 

Liquori

 

E 180

Litolrubina BK

Crosta commestibile di formaggi

quanto basta

E 160b

Annatto, Bissina, Norbissina

Margarina, minarina, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua

10 mg/kg

 

 

Decorazioni e ricoperture

20 mg/kg

 

 

Prodotti da forno fini

10 mg/kg

 

 

Gelati

20 mg/kg

 

 

Liquori, nonché le bevande alcoliche con un titolo alcolometrico inferiore al 15% vol.

10 mg/l

 

 

Formaggio fuso aromatizzato

15 mg/kg

 

 

Formaggio stagionato arancione, giallo e di colore biancastro; formaggio fuso non aromatizzato

15 mg/kg

 

 

Dessert

10 mg/kg

 

 

"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole

 

 

 

- stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi

20 mg/kg

 

 

- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti

10 mg/kg

 

 

Pesce affumicato

10 mg/kg

 

 

Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili

20 mg/kg

 

 

Formaggio Red Leicester

50 mg/kg

 

 

Formaggio Mimolette

35 mg/kg

 

 

Cereali da colazione estrusi, soffiati e/o all’aroma di frutta

25 mg/kg

 

 

Allegato VII - (articolo 6, comma 5)

COLORANTI AUTORIZZATI IN PRODOTTI ALIMENTARI

DIVERSI DA QUELLI ELENCATI AGLI ALLEGATI IV E V

 

Parte I

 

     Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quanto basta in tutti i prodotti alimentari di cui al presente allegato, parte 2, ed in tutti gli altri prodotti alimentari salvo quelli di cui agli allegati IV e V.

E 101

i) Riboflavina

 

ii) Riboflavina-5’-fosfato

E 140

Clorofille e clorofilline

E 141

Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame

E 150a

Caramello semplice

E 150b

Caramello solfito-caustico

E 150c

Caramello ammoniacale

E 150d

Caramello solfito-ammoniacale

E 153

Carbone vegetale

E 160a

Caroteni

E 160c

Estratto di paprica, capsantina, capsorubina

E 162

Rosso di barbabietola, betanina

E 163

Antociani

E 170

Carbonato di calcio

E 171

Biossido di titanio

E 172

Ossidi e idrossidi di ferro

 

Parte II

 

     Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associate, fino al livello massimo specificato nella tabella, negli alimenti indicati in appresso. Tuttavia, per le bevande analcoliche aromatizzate, i gelati, i dessert, i prodotti da forno fini e i prodotti della confetteria, i coloranti possono essere usati fino al limite massimo indicato nella pertinente tabella, ma i quantitativi di ciascuno dei seguenti coloranti E 110, E 122, E 124 ed E 155 non devono essere superiori a 50 mg/Kg o 50 mg/l.

 

E 100

Curcumina

E 102

Tartrazina

E 104

Giallo di chinolina

E 110

Giallo tramonto FCF

 

Giallo arancio S

E 120

Cocciniglia, Acido carminico, vari tipi di carminio

E 122

Azorubina, Carmoisina

E 124

Ponceau 4R, Rosso cocciniglia A

E 129

Rosso allura AC

E 131

Blu patentato V

E 132

Indigotina, Carminio d’Indaco

E 133

Blu brillante FCF

E 142

Verde S

E 151

Nero brillante BN, Nero PN

E 155

Bruno HT

E 160d

Licopina

E 160e

Beta-apo-8’-carotenale (C 30)

E 160f

Estere etilico dell’acido beta-apo-8’-carotenico (C 30)

E 161b

Luteina

Prodotti alimentari

Dose massima

Bevande analcoliche aromatizzate

100 mg/l

Frutta e ortaggi canditi, Mostarda di frutta

200 mg/kg

Conserve di frutta rossa

200 mg/kg

Prodotti della confetteria

300 mg/kg

Decorazioni e ricoperture

500 mg/kg

Prodotti da forno fini (quali pasticcini viennesi, biscotti, torte e cialde)

200 mg/kg

Gelati

150 mg/kg

Formaggi fusi aromatizzati

100 mg/kg

Dessert, inclusi i prodotti a base di latte aromatizzato

150 mg/kg

Salse, insaporitori (quali curry e Tandoori), sottaceti, condimenti, Chutney, Piccalilli

500 mg/kg

Senape

300 mg/kg

Paste di pesce e di crostacei

100 mg/kg

Crostacei precotti

250 mg/kg

Succedanei del salmone

500 mg/kg

Surimi

500 mg/kg

Uova di pesce

300 mg/kg

Pesce affumicato

100 mg/kg

"Snacks": prodotti secchi a base di patate, cereali, amidi o fecole

 

- stuzzichini insaporiti, estrusi o espansi

200 mg/kg

- altri stuzzichini e noci o noccioline insaporiti

100 mg/kg

Crosta commestibile dei formaggi e budelli commestibili

quanto basta

Preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

50 mg/kg

Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

50 mg/kg

Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi

100 mg/l

Complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

300 mg/kg

Minestre

50 mg/kg

Surrogati della carne e del pesce a base di proteine vegetali

100 mg/kg

Bevande spiritose (comprese le bevande con titolo alcolometrico inferiore al 15% vol *), ad eccezione di quelle elencate agli allegati IV o V

200 mg/l

Vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91, ad eccezione di quelli elencati nell’allegato IV o V

200 mg/l

Vini di frutta (tranquilli o spumanti)

 

Sidro di mele (ad eccezione di Cidre bouché) e sidro di pere

 

Vini di frutta, sidro di mele e sidro di pere aromatizzati

200 mg/l

* In tale voce è compreso il bitter soda a base di bitter di cui al regolamento (CEE) n° 1576/89

 

 

Allegato VIII - (articolo 10, comma 1)

ELENCO DEGLI EDULCORANTI AUTORIZZATI E RELATIVE CONDIZIONI D’IMPIEGO [23]

N. CE

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

E 420

Sorbitolo

 

 

 

i) Sorbitolo

 

 

 

ii) Sciroppo di sorbitolo

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E421

Mannitolo

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 953

Isomalto

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 965

Maltitolo

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

i) Maltitolo

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

ii) Sciroppo di maltitolo

- cereali o prodotti a base di cereali per prima colazione a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 966

Lactitolo

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

E 967

Xilitolo

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- confetture, gelatine, marmellate, frutta candita a ridotto contenuto calorico, o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- preparati a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti, esclusi quelli destinati alla fabbricazione di bibite a base di succo di frutta

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- prodotti della confetteria a base di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- prodotti a base di caco a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- salse

 

 

 

- senape

 

 

 

- prodotti da forno fini a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

 

 

 

- prodotti destinati ad un’alimentazione particolare

 

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

 

E 950

Acesulfame K

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati

350 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

2000 mg/kg

 

 

- sidro e perry

350 mg/l

 

 

- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol

350 mg/l

 

 

- "Biére de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergariges Einfachbier"

350 mg/l

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH

350 mg/l

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin

350 mg/l

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

800 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

350 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1000 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

350 mg/kg

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

200 mg/kg

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

200 mg/kg

 

 

- salse

350 mg/kg

 

 

- senape

350 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

1000 mg/kg

 

 

- alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, di cui al decreto 7 ottobre 1998, n. 519 [24]

450 mg/kg

 

 

- alimenti completi dal punto di vista nutrizionale destinati a fini medici speciali, definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57 [25]

450 mg/kg

 

 

- complementi alimentari liquidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 [26]

350 mg/l

 

 

- integratori alimentari solidi, definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 [27]

500 mg/kg

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare [28]

2000 mg/kg

E 951

Aspartame

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

600 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

600 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2000 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2000 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

5500 mg/kg

 

 

- sidro e perry

600 mg/l

 

 

- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol

600 mg/l

 

 

- "Biére de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergariges Einfachbier"

600 mg/l

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH

600 mg/l

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin

600 mg/l

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

800 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1000 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

1000 mg/kg

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

300 mg/kg

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

300 mg/kg

 

 

- salse

350 mg/kg

 

 

- senape

350 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

1700 mg/kg

 

 

- preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

800 mg/kg

 

 

- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

1000 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi

600 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

2000 mg/kg

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare [29]

5500 mg/kg

 

 

Essoblaten [30]

1000 mg/kg

E 952

Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca [31]

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

400 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

1500 mg/kg

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

250 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza grassi aggiunti

1000 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

1000 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

250 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

1600 mg/kg

 

 

- preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

400 mg/kg

 

 

- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

400 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi

400 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

500 mg/kg

E 954

Saccarina e sali di Na, K e Ca

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a bse d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

80 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

80 mg/l

 

 

- "gaseosa": bibita analcolica a base d’acqua, con aggiunta di anidride carbonica, edulcoranti e aromi

100 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- "snacks": stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline, preconfezionati e aromatizzati

100 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

500 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

300 mg/kg

 

 

- Essoblaten

800 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

200 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

1200 mg/kg

 

 

- sidro e perry

80 mg/l

 

 

- birre analcoliche o con titolo alocolometrico non superiore a 1,2% vol

80 mg/l

 

 

- "Biére de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergariges Einfachbier"

80 mg/l

 

 

- birre con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espresse in Na OH

80 mg/l

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin

80 mg/l

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

200 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

200 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

200 mg/kg

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

160 mg/kg

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

160 mg/kg

 

 

- salse

160 mg/kg

 

 

- senape

320 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

170 mg/kg

 

 

- preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

240 mg/kg

 

 

- preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

200 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici liquidi

80 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici solidi

500 mg/kg

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare [32]

1200 mg/kg

E 957

Taumatina

 

 

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare [33]

400 mg/kg

E 959

Neoesperidina DC

 

 

 

 

- bevande analcooliche aromatizzate a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

30 mg/l

 

 

- bevande analcooliche a base di latte e prodotti derivati, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/l

 

 

- bibite a base di succo di frutta a ridotto contenuto o senza zuccheri aggiunti

30 mg/l

 

 

- dessert aromatizzati a base d’acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di latte e prodotti derivati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di frutta a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di uova a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di cereali a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- dessert a base di grassi a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di cacao o di frutta secca a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/kg

 

 

- prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

150 mg/kg

 

 

- pasta da spalmare a base di cacao, di latte, di frutta secca o di grassi, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- gomma da masticare senza zuccheri aggiunti

400 mg/kg

 

 

- sidro e perry

20 mg/l

 

 

- birre analcoliche o con titolo alcolometrico non superiore a 1,2% vol

10 mg/l

 

 

- "Biére de table/Tafelbier/Table Beer" (contenuto di mosto di malto inferiore al 6%) tranne "Obergariges Einfachbier"

10 mg/l

 

 

- birra con acidità minima pari a 30 milli-equivalenti espressa in Na OH

10 mg/l

 

 

- birre scure o di tipo oud bruin

10 mg/l

 

 

- gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- frutta in scatola o in barattolo a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/kg

 

 

- confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

50 mg/kg

 

 

- conserve agrodolci di frutta e ortaggi

100 mg/kg

 

 

- preparati a base di frutta e ortaggi a ridotto contenuto calorico

50 mg/kg

 

 

- conserve e semiconserve agrodolci di pesce e marinate di pesce, crostacei e molluschi

30 mg/kg

 

 

- salse

50 mg/kg

 

 

- senape

50 mg/kg

 

 

- prodotti da forno fini destinati ad un’alimentazione particolare

150 mg/kg

 

 

- preparati dietetici completi contro l’aumento di peso, che sostituiscono l’alimentazione quotidiana o anche solo un pasto

100 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, liquidi

50 mg/kg

 

 

- complementi alimentari/integratori alimentari e dietetici, solidi

100 mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. CE 

Denominazione 

Prodotti alimentari 

Dosi massime 

 

 

 

d'impiego 

 

 

 

 

E 955 [34]

Sucralosio 

Bevande analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande aromatizzate a base d'acqua 

300 mg/l 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande a base di latte e prodotti 

300 mg/l 

 

 

 

derivati o di succo di frutta, a ridotto 

 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert aromatizzati a base d'acqua a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di latte e prodotti 

400 mg/kg 

 

 

 

derivati a ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

o senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di frutta e ortaggi a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di uova a ridotto 

400 mg/kg 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di cereali a ridotto 

400 mg/kg 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di grassi a ridotto 

400 mg/kg 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«snacks»: stuzzichini salati e secchi 

200 mg/kg 

 

 

 

a base di amido o di noci e 

 

 

 

 

noccioline preconfezionati e 

 

 

 

 

aromatizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria senza 

1000 mg/kg 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria a base di 

800 mg/kg 

 

 

 

cacao o di frutta secca a ridotto 

 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria a base di 

1000 mg/kg 

 

 

 

amido a ridotto contenuto calorico o 

 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coni e cialdine per gelati senza 

800 mg/kg 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essoblaten 

800 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasta da spalmare a base di cacao, 

400 mg/kg 

 

 

 

di latte, di frutta secca o di grassi, 

 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cereali per prima colazione con un 

400 mg/kg 

 

 

 

tenore di fibre superiore al 15 % e 

 

 

 

 

contenenti almeno il 20 % di crusca, 

 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

microconfetti per rinfrescare l'alito 

2400 mg/kg 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pastiglie rinfrescanti per la gola, 

1000 mg/kg 

 

 

 

fortemente aromatizzate senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gomma da masticare senza zuccheri 

3000 mg/kg 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria sotto forma 

200 mg/kg 

 

 

 

di pastiglie a ridotto contenuto 

 

 

 

 

calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sidro e sidro di pere 

50 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande costituite da una miscela di 

250 mg/l 

 

 

 

birra, di sidro, di sidro di pere, di 

 

 

 

 

alcolici o di vino e di bevande 

 

 

 

 

analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande alcoliche aventi un tenore 

250 mg/l 

 

 

 

di alcol inferiore a 15% vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre analcoliche o con contenuto 

250 mg/l 

 

 

 

alcolico non superiore a 1,2% vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«bier de table/Tafelbier/Table Beer» 

250 mg/l 

 

 

 

(contenuto originario di mosto di 

 

 

 

 

malto inferiore a 6%), tranne 

 

 

 

 

«Obergariges Einfachbier» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre con acidità minima pari a 30 

250 mg/l 

 

 

 

milliequivalenti espressa in Na e  

 

 

 

 

OH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre scure o di tipo oud bruin 

250 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

birra a ridotto contenuto calorico 

10 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

gelati a ridotto contenuto calorico o 

320 mg/kg 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frutta in scatola o in barattolo a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confetture, gelatine e marmellate a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparati a base di frutta e ortaggi a 

400 mg/kg 

 

 

 

ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conserve agrodolci di frutta e ortaggi 

180 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feinkostsalat 

140 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

conserve e semiconserve agrodolci 

120 mg/kg 

 

 

 

di pesce e marinate di pesce, 

 

 

 

 

crostacei e molluschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minestre a ridotto contenuto calorico 

45 mg/l 

 

 

 

 

 

 

 

 

salse 

450 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

senape 

140 mg/kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti di panetteria fine per 

700 mg/kg 

 

 

 

speciali usi nutrizionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimenti destinati alle diete 

320 mg/kg 

 

 

 

ipocaloriche volte alla riduzione del 

 

 

 

 

peso, di cui al D.M. 7 ottobre 1998, 

 

 

 

 

n. 519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimenti dietetici destinati a fini 

400 mg/kg 

 

 

 

medici speciali, di cui al D.P.R. 20 

 

 

 

 

marzo 2002, n. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari liquidi di cui 

240 mg/l 

 

 

 

al D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari solidi di cui al 

800 mg/kg 

 

 

 

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari a base di 

2400 mg/kg 

 

 

 

vitamine e/o di elementi minerali e 

 

 

 

 

forniti sotto forma di sciroppo o di 

 

 

 

 

pastiglie da masticare, di cui al D.L. 

 

 

 

 

21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 962 

Sale di aspartame- 

Bevande analcoliche 

 

 

acesulfame (*) 

 

 

 

 

 

bevande aromatizzate a base d'acqua 

350 mg/l (a) 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande a base di latte e prodotti 

350 mg/l (a) 

 

 

 

derivati o di succo di frutta, a ridotto 

 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessert e prodotti analoghi 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert aromatizzati a base d'acqua a 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di latte e prodotti 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

derivati a ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

o senza zuccheri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di frutta e ortaggi a 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di uova a ridotto 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di cereali a ridotto 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dessert a base di grassi a ridotto 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«snacks»: stuzzichini salati e secchi  

500 mg/kg (b) 

 

 

 

a base di amido o di noci e  

 

 

 

 

noccioline preconfezionati e 

 

 

 

 

aromatizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria senza 

500 mg/kg (a) 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria a base di 

500 mg/kg (a) 

 

 

 

cacao o di frutta secca a ridotto 

 

 

 

 

contenuto calorico o senza zuccheri 

 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti della confetteria a base di 

1000 mg/kg (a) 

 

 

 

amido a ridotto contenuto calorico o 

 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essoblaten 

1000 mg/kg (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasta da spalmare a base di cacao, di 

1000 mg/kg (b) 

 

 

 

latte, di frutta secca o di grassi, a 

 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cereali per prima colazione con un 

1000 mg/kg (b) 

 

 

 

tenore di fibre superiore al 15% e 

 

 

 

 

contenenti almeno il 20% di crusca, 

 

 

 

 

a ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

microconfetti per rinfrescare l'alito 

2500 mg/kg (a) 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gomma da masticare senza zuccheri 

2000 mg/kg (a) 

 

 

 

aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sidro e sidro di pere 

350 mg/l (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande costituite da una miscela di 

350 mg/l (a) 

 

 

 

birra, di sidro, di sidro di pere, di 

 

 

 

 

alcolici o di vino e di bevande 

 

 

 

 

analcoliche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bevande alcoliche aventi un tenore 

350 mg/l (a) 

 

 

 

di alcol inferiore a 15% vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre analcoliche o con contenuto 

350 mg/l (a) 

 

 

 

alcolico non superiore a 1,2 % vol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«bier de table / Tafelbier/ Table 

350 mg/l (a) 

 

 

 

Beer» (contenuto originario di mosto 

 

 

 

 

di malto inferiore al 6%), tranne 

 

 

 

 

«Obergariges» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre con acidità minima pari a 30 

350 mg/l (a) 

 

 

 

milliequivalenti espressa in NaOH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

birre scure o di tipo oud bruin 

350 mg/l (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

birra a ridotto contenuto calorico 

25 mg/l (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

gelati a ridotto contenuto calorico o 

800 mg/kg (b) 

 

 

 

senza zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frutta in scatola o in barattolo a 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico o senza 

 

 

 

 

zuccheri aggiunti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

confetture, gelatine e marmellate a 

1000 mg/kg (b) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preparati a base di frutta e ortaggi a 

350 mg/kg (a) 

 

 

 

ridotto contenuto calorico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conserve agrodolci di frutta e ortaggi 

200 mg/kg (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feinkostsalat 

350 mg/kg (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

conserve e semiconserve agrodolci di 

200 mg/kg (a) 

 

 

 

pesce e marinate di pesce, crostacei e 

 

 

 

 

molluschi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

minestre a ridotto contenuto calorico 

110 mg/l (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

salse 

350 mg/kg (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

senape 

350 mg/kg (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotti di panetteria fine per speciali 

1000 mg/kg (a) 

 

 

 

usi nutrizionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimenti destinati alle diete 

450 mg/kg (a) 

 

 

 

ipocaloriche volte alla riduzione del 

 

 

 

 

peso, di cui al D.M. 7 ottobre 1998, 

 

 

 

 

n. 519 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alimenti dietetici destinati a fini 

450 mg/Kg (a) 

 

 

 

medici speciali, di cui al D.P.R. 20 

 

 

 

 

marzo 2002, n. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari liquidi di cui al 

350 mg/Kg (a) 

 

 

 

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari solidi di cui al 

500 mg/Kg (a) 

 

 

 

D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integratori alimentari a base di 

2000 mg/Kg (a) 

 

 

 

vitamine e/o di elementi minerali e 

 

 

 

 

forniti sotto forma di sciroppo o di 

 

 

 

 

pastiglie da masticare, di cui al D.L. 

 

 

 

 

21 maggio 2004, n. 169 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Le dosi massime d'impiego del sale di aspartame - acesulfame sono ricavate dalle dosi massime d'impiego relative ai suoi componenti aspartame (E 951) e acesulfame-K (E950). Le dosi massime d'impiego dell'aspartame (E 951) e dell'acesulfame-K (E 950) non devono essere superate nel caso di utilizzo di sale di aspartame - acesulfame, individualmente o associato a E 950 o E 951.

Le dosi massime d'impiego sono espresse in:

(a) equivalenti di acesulfame-K

(b) equivalenti di aspartame.

 

Allegato IX - (articolo 15, comma 1)

ADDITIVI ALIMENTARI DI CUI E’ GENERALMENTE AUTORIZZATO

L’IMPIEGO NEI PRODOTTI ALIMENTARI NON CITATI ALL’ARTICOLO 15, COMMA 3

 

     Note

     1. Le sostanze di questo elenco possono essere aggiunte, in base al criterio “quanto basta”, a tutti i prodotti alimentari ad eccezione di quelli citati all’articolo 15, comma 3.

     2. Le sostanze elencate ai numeri E 407, E 407a ed E 440 possono essere standardizzate con zuccheri, a condizione che ciò sia specificato in aggiunta a detto numero e alla definizione [35].

     3. Spiegazione dei simboli utilizzati:

     * Le sostanze E 290, E 938, E 939, E 941, E 942, E 948, ed E949 possono anche essere utilizzate nei prodotti alimentari citati all’articolo 15, comma 3. Le sostanze E 938, E 939, ed E 942 possono essere utilizzate anche nei prodotti di cui al D.M. 27.1.1988, n. 49. [36]

     # Le sostanze E410, E412, E415 ed E417 non possono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti alimentari disidratati che devono reidratarsi all’atto dell’ingestione.

N. E

Denominazione

E 170

carbonato di calcio [37]

E 260

Acido acetico

E 261

Acetato di potassio

E 262

Acetati di sodio

 

i) Acetato di sodio

 

ii) Idrogeno acetato di sodio (diacetato di sodio)

E 263

Acetato di calcio

E 270

Acido lattico

E 290

Anidride carbonica *

E 296

Acido malico

E 300

Acido ascorbico

E 301

Ascorbato di sodio

E 302

Ascorbato di calcio

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

i) Palmitato di ascorbile

 

ii) Stearato di ascorbile

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

E 307

Alfatocoferolo

E 308

Gammatocoferolo

E 309

Deltatocoferolo

E 322

Lecitine

E 325

Lattato di sodio

E 326

Lattato di potassio

E 327

Lattato di calcio

E 330

Acido citrico

E 331

Citrati di sodio

 

i) Citrato monosodico

 

ii) Citrato disodico

 

iii) Citrato trisodico

 

Citrati di potassio

 

i) Citrato monopotassico

 

ii) Citrato tripotassico

 

Citrati di calcio

 

i) Citrato monocalcico

 

ii) Citrato dicalcico

 

iii) Citrato tricalcico

E 334

Acido tartarico [L(+)-]

E 335

Tartrati di sodio

 

i) Tartrato monosodico

 

ii) Tartrato disodico

E 336

Tartrati di potassio

 

i) Tartrato monopotassico

 

ii) Tartrato dipotassico

E 337

Tartrato di sodio e di potassio

E 350

Malati di sodio

 

i) Malato di sodio

 

ii) Malato acido di sodio

E 351

Malato di potassio

E 352

Malati di calcio

 

i) Malato di calcio

 

ii) Malato acido di calcio

E 354

Tartrato di calcio

E 380

Citrato triammonico

E 400

Acido alginico

E 401

Alginato di sodio

E 402

Alginato di potassio

E 403

Alginato d’ammonio

E 404

Alginato di calcio

E 406

Agar-agar

E 407

Carragenina

E 407 a

Alghe Euchema trasformate [38]

E 410

Farina di semi di carrube

E 412

Gomma di guar

E 413

Gomma adragante

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

E 415

Gomma di xanthan

E 417

Gomma di tara

E 418

Gomma di gellano

E 422

Glicerolo

E 440

Pectine

 

i) Pectina

 

ii) Pectina amidata

E 460

Cellulosa

 

i) Cellulosa microcristallina

 

ii) Cellulosa in polvere

E 461

Metilcellulosa

E 463

Idrossi-propil-cellulosa

E 464

Idrossi-propil-metilcellulosa

E 465

Etilmeticellulosa

E 466

Carbossimetilcellulosa

 

Carbossimetilcellulosa di sodio

 

Gomma di cellulosa [39]

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente [40]

 

Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente [41]

E 470 a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

E 470 b

Sali di magnesio degli acidi grassi

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 472 f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

E 500

Carbonati di sodio

 

i) Carbonato di sodio

 

ii) Carbonato di acido di sodio

 

iii) Sesquicarbonato di sodio

E 501

Carbonati di potassio

 

i) Carbonato di potassio

 

ii) Carbonato acido di potassio

E 503

Carbonati d’ammonio

 

i) Carbonato d’ammonio

 

ii) Carbonato acido d’ammonio

E 504

Carbonati di magnesio

 

i) Carbonato di magnesio

 

ii) Carbonato acido di magnesio

 

(sinonimo: Idrogenocarbonato di magnesio)

E 507

Acido cloridrico

E 508

Cloruro di potassio

E 509

Cloruro di calcio

E 511

Cloruro di magnesio

E 513

Acido solforico

E 514

Solfati di sodio

 

i) Solfato di sodio

 

ii) Solfato acido di sodio

E 515

Solfati di potassio

 

i) Solfato di potassio

 

ii) Solfato acido di potassio

E 516

Solfato di calcio

E 524

Idrossido di sodio

E 525

Idrossido di potassio

E 526

Idrossido di calcio

E 527

Idrossido d’ammonio

E 528

Idrossido di magnesio

E 529

Ossido di calcio

E 530

Ossido di magnesio

E 570

Acidi grassi

E 574

Acido gluconico

E 575

Gluconedeltalattone

E 576

Gluconato di sodio

E 577

Gluconato di potassio

E 578

Gluconato di calcio

E 640

Glicina e suo sale di sodio

E 920

L-Cisteina (*) [42]

E 938

Argon *

E 939

Elio *

E 941

Azoto *

E 942

Protossido di azoto *

E 948

Ossigeno *

E 949

Idrogeno* [43]

E 1103

Invertasi [44]

E 1200

Polidestrosio

E 1404

Amido ossidato

E 1410

Fosfato di monoamido

E 1412

Fosfato di diamido

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

E 1420

Amido acetilato

E 1422

Adipato di diamido acetilato

E 1440

Amido idrossipropilato

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

E 1451

Amido acetilato ossidato [45]

(*) Può essere usata come agente di trattamento delle farine.

 

 

Allegato X - (articolo 15, comma 1)

PRODOTTI ALIMENTARI IN CUI PUO’ ESSERE UTILIZZATO

UN NUMERO LIMITATO DI ADDITIVI DELL’ALLEGATO IX [46]

 

 

Prodotto alimentare

 

Additivo

Dose massima

Prodotti di cacao e cioccolato destinati all'alimentazione umana di cui al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178 (1)

E 330

Acido citrico

0,5%

 

E 322

Lecitine

quanto basta

 

E 334

Acido tartarico

0,5%

 

E 422

Glicerolo

quanto basta

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

 

E 170

Carbonato di calcio

7% sulla materia secca senza grasso espressi come carbonati di potassio

 

E 500

Carbonati di sodio

 

 

E 501

Carbonati di potassio

 

 

E 503

Carbonati di ammonio

 

 

E 504

Carbonati di magnesio

 

 

E 524

Idrossido di sodio

 

 

E 525

Idrossido di potassio

 

 

E 526

Idrossido di calcio

 

 

E 527

Idrossido di ammonio

 

 

E 528

Idrossido di magnesio

 

 

E 530

Ossido di magnesio

 

 

E 414

Gomma d’acacia

solo come agenti di rivestimento quanto basta

 

E 440

Pectine

 

 

E 472c

Esteri citrici acidi di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Quanto basta

Succhi e nettari di frutta citati nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 300

Acido ascorbico

quanto basta

 

 

 

 

 

 

 

 

Succo di ananasso citato nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 296

Acido malico

3 g/l

Nettari citati nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 330

Acido citrico

5 g/l

 

E 270

Acido lattico

5 g/l

Succo di uva citato nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 170

Carbonati di calcio

quanto basta

 

E 336

Tartrati di potassio

quanto basta

Succhi di frutta citati nel D.P.R. 18 maggio 1982, n. 489

E 330

Acido citrico

3 g/l

Confettura extra, gelatine extra citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401

E 440

Pectine

quanto basta

 

E 270

Acido lattico

quanto basta

 

E 296

Acido malico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

 

E 334

Acido tartarico

 

 

E 335

Tartrati di sodio

 

 

E 350

Malati di sodio

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

Confetture, gelatine, marmellate citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

E 440

Pectine

quanto basta

 

E 270

Acido lattico

quanto basta

 

E 296

Acido malico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

 

E 334

Acido tartarico

 

 

E 335

Tartrati di sodio

 

 

E 350

Malati di sodio

 

 

E 400

Acido alginico

10 g/kg (singolarmente o in combinazione)

 

E 401

Alginato di sodio

 

 

E 402

Alginato di potassio

 

 

E 403

Alginato di ammonio

 

 

E 404

Alginato di calcio

 

 

E 406

Agar-Agar

 

 

E 407

Carragenina

 

 

E 410

Farina di semi di carrube

 

 

E 412

Gomma di guar

 

 

E 415

Gomma di xanthan

 

 

E 418

Gomma di gellano

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

 

E 509

Cloruro di calcio

quanto basta

 

E 524

Idrossido di sodio

 

Latte disidratato e parzialmente disidratato citato nel D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514

E 300

Acido ascorbico

quanto basta

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

 

E 322

Lecitine

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 407

Carragenina

 

 

E 500

II) Carbonato acido di sodio

 

 

E 501

II) Carbonato acido di potassio

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

Panna pastorizzata intera

E 401

Alginato di sodio quanto basta

quanto basta

 

E 402

Alginato di potassio

 

 

E 407

Carragenina

 

 

E 466

Carbossimetilcellulosa di sodio

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate

E 300

Acido ascorbico

quanto basta

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 296

Acido malico

Quanto basta (solo per le patate sbucciate)

Composta di frutta

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 440

Pectina

Quanto basta (tranne per la composta di mela)

 

E 509

Cloruro di calcio

 

Pesci, crostacei e molluschi non lavorati, anche congelati e surgelati

E 333

Citrati di calcio

 

Riso a cottura rapida

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

 

E 472 a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Oli e grassi di origine animale o vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d’oliva), specifici per cuocere e/o friggere o destinati alla preparazione di condimenti per le carni

E270

Acido lattico

quanto basta

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

 

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

 

 

E 307

Alfatocoferolo

 

 

E 308

Gammatocoferolo

 

 

E 309

Deltatocoferolo

 

 

E 322

Lecitine

30 g/l

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

10 g/l

 

E 330

Acido citrico

quanto basta

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

 

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Olio d’oliva raffinato, compreso l’olio di sansa d’oliva

E 307

Alfatocoferolo

200 mg/l

Formaggio stagionato

E 170

Carbonato di calcio

quanto basta

 

E 504

Carbonati di magnesio

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte

E 260

Acido acetico

quanto basta

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

 

E 460ii)

Cellulosa in polvere

Quanto basta (solo per il formaggio grattugiato e a fette)

Ortofrutticoli conservati in recipienti

E 260

Acido acetico

quanto basta

 

E 261

Acetato di potassio

 

 

E 262

Acetati di sodio

 

 

E 263

Acetato di calcio

 

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 296

Acido malico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 325

Lattato di sodio

 

 

E 326

Lattato di potassio

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

 

E 334

Acido tartarico

 

 

E 335

Tartrati di sodio

 

 

E 336

Tartrati di potassio

 

 

E 337

Tartrato sodico potassico

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

Gehakt

E 300

Acido ascorbico quanto basta

quanto basta

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

Preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata

E 261

Acetato di potassio

quanto basta

 

E 262 (i)

Acetato di sodio

 

 

E 262 (ii)

Diacetato di sodio

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 325

Lattato di sodio

 

 

E 326

Lattato di potassio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito e/o sale

E 260

Acido acetico

quanto basta

 

E 261

Acetato di potassio

 

 

E 262

Acetati di sodio

 

 

E 263

Acetato di calcio

 

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

 

E 322

Lecitine

 

 

E 325

Lattato di sodio

 

 

E 326

Lattato di potassio

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 472d

Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 472e

Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 472f

Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Pain courant francais

E 260

Acido acetico

quanto basta

 

E 261

Acetato di potassio

 

 

E 262

Acetati di sodio

 

 

E 263

Acetato di calcio

 

 

E 270

Acido lattico

 

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 302

Ascorbato di calcio

 

 

E 304

Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

 

 

E 322

Lecitine

 

 

E 325

Lattato di sodio

 

 

E 326

Lattato di potassio

 

 

E 327

Lattato di calcio

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

Pasta fresca

E 270

Acido lattico

quanto basta

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 322

Lecitine

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 334

Acido tartarico

 

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

Vini e spumanti e mosti d’uva parzialmente fermentati

 

Additivi autorizzati:

 

 

 

in conformità dei regolamenti (CEE) n. 822/87(2), (CEE) n. 4252/88 (3) , (CEE) n. 2332/92 (4) e (CEE) n. 1873/84 (5) e dei relativi, regolamenti di applicazione;

pro memoria

 

 

in conformità del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79.

 

Birra

E 270

Acido lattico

quanto basta

 

E 300

Acido ascorbico

 

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 414

Gomma d’acacia

 

Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras

E 300

Acido ascorbico

quanto basta

 

E 301

Ascorbato di sodio

 

Succhi e nettari di frutto della passione e di ananasso

E 440

Pectine

3g/l

Formaggio stagionato a fette e grattugiato

E 170

Carbonato di calcio

quanto basta

 

E 460

Cellulosa

 

 

E 504

Carbonati di magnesio

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

 

E 575

Gluconedeltalattone

 

Burro di panna acida

E 500

Carbonati di sodio

 

 

Latte di capra UHT

E 331

Citrati di sodio

4 g/l

Castagne conservate in liquido

E 410

Farina di semi di carrube

Quanto basta

 

E 412

Gomma di guar

 

 

E 415

Gomma di xanthan

 

 

Prodotti a base di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20%

E 406

Agar-agar

quanto basta

 

E 407

Carragenina

 

 

E 410

Farina di semi di carrube

 

 

E 412

Gomma di guar

 

 

E 415

Gomma di xantan

 

 

E 440

Pectine

 

 

E 460

Cellulosa

 

 

E 466

Carbossimetilcellulosa

 

 

E 471

Mono- e digliceridi di acidi grassi

 

 

E 1404

Amido ossidato

 

 

E 1410

Fosfato di monoamido

 

 

E 1412

Fosfato di diamido

 

 

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

 

 

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

 

 

E 1420

Amido acetilato

 

 

E 1422

Fosfato di diamido idrossipropilato

 

 

E 1440

Amido idrossipropilato

 

 

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

 

 

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

 

 

E 1451

Amido acetilato ossidato

 

 

 

(1) Prodotti di cacao e di cioccolato a ridotto contenuto calorico o senza aggiunta di zuccheri non rientrano nelle disposizioni del presente Allegato.

(2) GU n. L 84 del 27 . 3. 1987, pag. 1.

(3) GU n. L 373 del 31 . 12 . 1988, pag. 59.

(4) GU n. L 231 del 13. 8. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 176 del 3 . 7. 1984, pag. 6.

 

 

Allegato XI - (articolo 15, comma 1)

CONSERVANTI E ANTIOSSIDANTI CONDIZIONATAMENTE AMMESSI [47].

 

     Parte A - Sorbati, benzoati e p-idrossibenzoati

 

N. E

Denominazione

Abbreviazioni

E 200

Acido sorbico

Sa

E 202

Sorbato di potassio

 

E 203

Sorbato di calcio

 

E 210

Acido benzoico

Ba (1)

E 211

Benzoato di sodio

 

E 212

Benzoato di potassio

 

E 213

Benzoato di calcio

 

E 214

p-idrossibenzoato d’etile

PHB

E 215

Etil-p-idrossibenzoato di sodio

 

E 216

p-idrossibenzoato di propile

 

E 217

Propil-p-idrossibenzoato di sodio

 

E 218

p-idrossibenzoato di metile

 

E 219

Metil-p-idrossibenzoato di sodio

 

     Note

     1. Le dosi di tutte le sostanze succitate sono espresse come acido libero.

     2. Le abbreviazioni usate nelle tabelle hanno il seguente significato:

     Sa + Ba: Sa = Ba usati singolarmente o in combinazione;

     Sa + PHB: Sa e PHB usati singolarmente o in combinazione;

     Sa + Ba + PHB: Sa, Ba e PHB usati singolarmente o in combinazione.

     3. Le dosi d’impiego indicate si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

 

Prodotti alimentari

Dose massima: (mg/kg o mg/l, come più appropriato)

 

Sa

Ba

PHB

Sa + Ba

Sa + PHB

Sa + Ba + PHB

Bevande aromatizzate a base di vino inclusi i prodotti compresi nel regolamento (CEE) n. 1601/91

200

 

 

 

 

 

Bevande aromatizzate analcoliche (2)

300

150

 

250 Sa + 150 Ba

 

 

Concentrati di tè liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe

 

 

 

600

 

 

Succo d’uva, non fermentato, per uso sacramentale

 

 

 

2 000

 

 

Vini contemplati nel regolamento (CEE) n. 822/87 (3); vino dealcolizzato; vino di frutta (compresi i prodotti analcolici) "Made wine"; sidro e sidro di pere (compresi i prodotti analcolici)

200

 

 

 

 

 

Sod ... Saft o Soder ... Saft

500

200

 

 

 

 

Birra analcolica in fusto

 

200

 

 

 

 

Idromele

200

 

 

 

 

 

Bevande alcooliche con titolo alcolometrico volumico inferiore al 15%

200

200

 

400

 

 

Farciture dei ravioli e prodotti simili

1 000

 

 

 

 

 

Confetture, gelatine e marmellate a basso contenuto di zucchero e prodotti analoghi a ridotto contenuto calorico ovvero privi di zucchero e altre creme da spalmare a base di frutta

 

500

 

1 000

 

 

Marmeladas

 

 

 

 

 

 

Frutti e ortaggi canditi, cristallizzati e glassati

 

 

 

1 000

 

 

Frutta essiccata

1 000

 

 

 

 

 

Frugtgrod e Rote Grutze

1 000

500

 

 

 

 

Preparazioni di frutta e ortaggi comprese le salse a base di frutta, ad esclusione di purea, spuma, composta, insalate e prodotti simili in recipienti

1 000

 

 

 

 

 

Ortaggi sottaceto, in salamoia o sott’olio (escluse le olive)

 

 

 

2 000

 

 

Pasta di patate e patate a fette precotte

2 000

 

 

 

 

 

Gnocchi

1 000

 

 

 

 

 

Polenta

200

 

 

 

 

 

Olive e preparazioni a base di olive

1 000

500

 

1000

 

 

Rivestimenti di gelatina di prodotti a base di carne (cotti, salati e stagionati o essiccati), Patè

 

 

 

 

1 000

 

Trattamento superficiale di prodotti a base di carne essiccati o stagionati

 

 

 

 

 

quanto basta

Prodotti alimentari

Dose massima: (mg/kg o mg/l, come più appropriato)

 

Sa

Ba

PHB

Sa + Ba

Sa + PHB

Sa + Ba + PHB

Prodotti a base di pesce semiconservati, compresi i prodotti a base di uova di pesce

 

 

 

2 000

 

 

Pesce salato ed essiccato

 

 

 

200

 

 

Gamberetti cotti

 

 

 

2 000

 

 

Crangon crangon e Crangon vulgaris, cotto

 

 

 

6 000

 

 

Formaggio preconfezionato a fette

1 000

 

 

 

 

 

Formaggio non stagionato

1 000

 

 

 

 

 

Formaggio fuso

2 000

 

 

 

 

 

Formaggio a strati e fomaggio con aggiunta di prodotti alimentari

1 000

 

 

 

 

 

Dessert a base di latte e derivati senza trattamento termico

 

 

 

300

 

 

Latte cagliato

1 000

 

 

 

 

 

Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)

 

 

 

5 000

 

 

Prodotti a base di uova, disidratati, concentrati, congelati o surgelati

1 000

 

 

 

 

 

Pane a fette preconfezionato e pane di segala

2 000

 

 

 

 

 

Prodotti da forno preconfezionati, parzialmente precotti destinati al commercio al dettaglio e pane a ridotto contenuto calorico destinato al commercio al dettaglio

2 000

 

 

 

 

 

Prodotti da forno fini con attività dell’acqua superiore a 0,65

2 000

 

 

 

 

 

Spuntini a base di cereali o di patate e frutta a guscio ricoperta

 

 

 

 

1 000 (max. 300 PHB)

 

Pastelle

2 000

 

 

 

 

 

Prodotti della confetteria anche a base di cacao (cioccolato escluso)

2 000

 

 

 

 

1 500 (max. 300 PHB)

Gomma da masticare

 

 

 

1 500

 

 

Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappé e gelati; prodotti simili)

1 000

 

 

 

 

 

Emulsioni di grassi con contenuto di grassi pari o superiore al 60% (escluso il burro)

1 000

 

 

 

 

 

Emulsioni di grassi con contenuto di grassi inferiore al 60%

2 000

 

 

 

 

 

Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o superiore al 60%

1 000

500

 

1000

 

 

Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 60%

2 000

1000

 

2000

 

 

Salse non emulsionate

 

 

 

1 000

 

 

Insalate preparate

 

 

 

1 500

 

 

Senape

 

 

 

1 000

 

 

Condimenti

 

 

 

1 000

 

 

Zuppe liquide e brodi (esclusi i prodotti in scatola)

 

 

 

500

 

 

Gelatina animale

1 000

500

 

 

 

 

Integratori alimentari dietetici liquidi

 

 

 

 

 

2 000

Alimenti dietetici per scopi medici speciali esclusi i cibi per lattanti o bambini nella prima infanzia contemplati nel D.L.vo 27 gennaio 1992, n. 111 Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

 

 

 

1 500

 

 

Caglio o presame

 

10000 (4)

10000 (4)

 

 

 

Preparazioni di chimosina microbica da DNA ricombinante in forma liquida.

 

10000 (5)

10000 (5)

 

 

 

(1) L’acido benzoico può essere presente in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.

(2) Escluse le bevande a base di latte e derivati.

(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(4) Singolarmente o in combinazione calcolato sul presame liquido di titolo 1:10.000 e nel presame in polvere di titolo 1:100.000.

(5) Singolarmente o in combinazione.

 

Dose massima (mg/kg o mg/l, come più appropriato)

 

Prodotti alimentari

Sa

Ba

PHB

Sa+Ba

Sa+PHB

Sa+Ba+PHB

... Mehu e Makeutettu...Mehu

500

200

 

 

 

 

Surrogati di carne, pesce, crostacei, cefalopodi e formaggio a base di proteine

2000

 

 

 

 

 

Dulce de membrillo

 

1000

 

 

 

 

Marmelada

 

 

 

1500

 

 

Ostkaka

2000

 

 

 

 

 

Pasha

1000

 

 

 

 

 

Semmelknödelteig

2000

 

 

 

 

 

Formaggio, e prodotti analoghi al formaggio (unicamente trattamento superficiale)

quanto basta

 

 

 

 

 

Barbabietole rosse cotte

 

2000

 

 

 

 

Rivestimenti a base di collagene con attività dell’acqua superiore a 0,6

quanto basta

 

 

 

 

 

 

Code di gamberi di fiume europei cotte e molluschi cotti marinati e preconfezionati

2000

 

 

 

 

 

Aromi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

Surrogati di prodotti ittici a base di alghe

1.000

500

 

 

 

 

Birra in fusto contenente oltre lo 0,5% di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi/concentrati di frutta

200

200

 

400

 

 

Agrumi freschi non sbucciati (solo trattamento superficiale)

 

 

 

 

 

 

Integratori alimentari come definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE) presentati in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D

 

 

 

1.000 nel prodotto pronto all'uso

 

 

 

 

     Parte B - Anidride solforosa e solfiti

 

N. E

Denominazione

E 220

Anidride solforosa

E 221

Solfito di sodio

E 222

Sodio bisolfito

E 223

Metabisolfito di sodio

E 224

Metabisolfito di potassio

E 226

Solfito di calcio

E 227

Calcio bisolfito

E 228

Potassio solfito acido

     Note

     1. I livelli massimi sono espressi in mg/kg o mg/l di SO2, come più appropriato e riguardano la quantità totale, proveniente da tutte le fonti.

     2. L’SO2 ad una concentrazione non superiore a 10 mg/kg o 10 mg/l non si considera presente.

Prodotti alimentari

Dose massima (mg/kg o mg/l, come più appropriato) espresso come SO2

"Burger mear" con un contenuto minimo di ortaggi e/o cereali del 4%

450

Breakfast sausages

450

Longaniza fresca e butifarra fresca

450

Pesci delle specie gadidi salati essiccati

200

Crostacei e cefalopodi

 

- freschi, congelati e surgelati

150 (*)

- crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi:

 

- fino a 80 unità

150 (*)

- tra 80 e 120 unità

200 (*)

- più di 120 unità

300 (*)

- cotti

50 (*)

Biscotti secchi

50

Amidi (esclusi quelli per gli alimenti per lo svezzamento, per lattanti e per la prima infanzia)

50

Sago

30

Orzo perlato

30

Patate disidratate

400

Spuntini a base di patate e cereali

50

Patate pelate

50

Patate lavorate (incluse le patate congelate e surgelate)

100

Pasta di patate

100

Ortaggi bianchi essiccati

400

Ortaggi bianchi lavorati (compresi gli ortaggi bianchi congelati e surgelati)

50

Zenzero essiccato

150

Pomodori essiccati

200

Polpa di barbaforte

800

Polpa di cipolla, aglio e scalogno

300

Ortaggi e frutti sottaceto, sott’olio o in salamoia (escluse le olive ed i peperoni gialli in salamoia)

100

Peperoni gialli in salamoia

500

Funghi lavorati (compresi i funghi surgelati e congelati)

50

Funghi secchi

100

Frutta essiccata:

 

- albicocche, pesche, uva, prugne e fichi

2000

- banane

1000

- mele e pere

600

- altri (compresa la frutta a guscio)

500

Cocco essiccato

50

Frutta, ortaggi, angelica e scorze di agrumi canditi, cristallizzati o glassati

100

Confettura, gelatina e marmellata citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 (ad eccezione della confettura e della gelatina extra) ed altre simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

50

Jams, jellies e marmelades di frutta trattata con solfiti

100

Farciture per torte a base di frutta

100

Condimenti a base di succo d’agrumi

200

Succo d’uva concentrato per la produzione casalinga di vino

200

Mostarda di frutta

100

Estratto gelificante di frutta, pectina liquida destinati al consumatore finale

800

Ciliegie a polpa bianca in barattolo, frutta secca reidratata e litchi

100

Limoni affettati in barattolo

250

Zuccheri ai sensi della L. 31 marzo 1980, n. 139 tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no

10

Sciroppo di glucosio, disidratato o no

20

Melasse

70

Altri zuccheri

40

Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frappé e gelati; prodotti simili)

40

Succo di arancia, pompelmo, mela e ananasso da consumarsi sfuso nei servizi di ristorazione

50

Succo di limetta o limone

350

Concentrati a base di succo di frutta, contenenti non meno del 2,5% di orzo (Barley water)

350

Altri concentrati a base di succo di frutta o di frutta sminuzzata; Capilé groselha

250

Bevande analcoliche aromatizzate contenenti succo di frutta

20 (solo residui dai concentrati)

Bevande analcoliche aromatizzate contenenti almeno 235 g/l di sciroppo di glucosio

50

Succo d’uva, non fermentato, per uso sacramentale

70

Prodotti della confetteria a base di sciroppo di glucosio

50 (solo residui da sciroppo di glucosio)

Birra, inclusa la birra a bassa gradazione alcolica e la birra analcolica

20

Birra con una seconda fermentazione in fusto

50

Vini

ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 4252/88, (CEE) n. 2332/92 e (CEE) n. 1873/84 e dei relativi regolamenti di applicazione;

 

(pro memoria) ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

Vino dealcolizzato

200

Made wine

260

Sidro, sidro di pere, vino di frutta, vino di frutta spumante (compresi i prodotti analcolici)

200

Idromele

200

Aceto di fermentazione

170

Senape, esclusa la senape di Digione

250

Senape di Digione

500

Gelatina animale

50

Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine

200

Frutta a guscio marinata

50

Granturco dolce confenzionato sotto vuoto

100

Bevande alcoliche contenenti pere intere

50

(*) Nelle parti commestibili.

 

Mirtilli (solo Vaccinium corymbosum)

10

Cannella (solo Cinnamomum ceylanicum)

150

 

 

     Parte C - Altri conservanti

 

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

[E 231

E 232

Ortofenilfenolo Ortofenilfenolo sodico

Trattamento superficiale degli agrumi

12 mg/kg singolarmente o in combinazione, espressi come ortofenilfenolo] [48]

E 234

Nisina (*)

Budini di semolino e di tapioca e prodotti affini

3 mg/kg

 

 

Formaggio stagionato e formaggio fuso

12,5 mg/kg

 

 

Clotted cream

10 mg/kg

 

 

Mascarpone

10 mg/kg

 

 

Uova liquide pastorizzate (albume, tuorlo o uovo intero)

6,25 mg/l

 

(*) Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione.

 

 

 

Mascarpone

10 mg/kg

E 235

Natamicina

Trattamento superficiale di

1 mg/dm2di superficie (a non più di 5 mm dalla superficie)

 

 

- formaggio duro, semiduro e semimolle

 

 

 

- insaccati salti, essiccati o stagionati

 

E 239

Esametilentetramina

Formaggio Provolone

25 mg/kg di residuo, espressi come formaldeide

E 242

Dimetildi-carbonato

Bevande aromatizzate analcoliche

250 mg/l di quantità introdotta, residui non rilevabili

 

 

Vino dealcolizzato

 

 

 

Concentrato di tè liquido

 

 

 

 

 

E 284

Acido borico

Uova di storione (caviale)

4 g/kg espressi come acido borico

E 285

Tetraborato di sodio (borace)

 

 

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Quantità introdotta indicativa

Residuo

 

 

 

mg/kg

E 249

Nitrito di potassio (2)

Prodotti a base di carne, non trattati termicamente, salati e stagionati o essiccati

150 (3)

50 (4)

E 250

Nitrito di sodio (2)

Altri prodotti a base di carne salati

150 (3)

100 (4)

 

 

Prodotti a base di carne, in scatola

 

 

 

 

Foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras

 

 

 

 

Pancetta salata o affumicata

 

175 (4)

E 251

Nitrato di sodio

Prodotti a base di carne, salati

300

250 (5)

 

 

Prodotti a base di carne, in scatola

 

 

 

 

Fois gras, foie gras entier, blocs de foi gras

50 (*)

 

E 252

Nitrato di potassio

Formaggio duro, semiduro e semimolle

 

50 (5)

 

 

Prodotti analoghi al formaggio, a base di latte e derivati

 

 

 

 

Fois gras, foie gras entier, blocs de foi gras

50 (*)

 

 

 

Aringhe e spratti marinati

 

200 (6)

(*) Espressa come Na NO3

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

E 280

Acido propionico

Pane a fette preconfezionato e pane di segale

3 000 mg/kg espressi come acido propionico

E 281

Propionato di sodio

Pane a ridotto contenuto calorico

2 000 mg/kg espressi come acido propionico

E 282

Propionato di calcio

Pane semicotto preconfezionato

 

E 283

Propionato di potassio (7)

Prodotti da forno fini preconfezionati (compresa la confetteria a base di farina) con una attività dell’acqua superiore di 0,65

 

 

 

Rolls, buns e pitta preconfezionati

 

 

 

Christmas pudding

1 000 mg/kg espressi come acido propionico

 

 

Pane preconfezionato

 

 

 

Polsebrod, boller e dansk flutes preconfezionati

200 mg/Kg espressi come acido propionico

 

 

Formaggi e prodotti analoghi a formaggi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

E 1105

Lisozima

Formaggio stagionato

quanto basta

 

 

Vino in conformità al regolamento (CE n. 1493/1999 (*) e al relativo regolamento d'applicazione (CE) n. 1622/2000 (**)

(pro memoria)

 

(1) Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione.

(2) Se etichettato “per uso alimentare”, il nitrito può venire venduto solo in miscela con sale o con sostituto del sale.

(3) Espressa come NaNo2.

(4) Quantità residua al punto di vendita al consumatore finale, espressa come NaNo2.

(5) Espressa come NaNo3.

(6) Quantità residua, incluso il nitrito formato dal nitrato, espressa come NaNo2.

(7) L’acido propionico e i suoi tali possono essere presenti in alcuni prodotti fermentati ottenuti con processo di fermentazione secondo una buona prassi di fabbricazione.

     (*) Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GUCE serie L n. 179 del 14.7.1999, pag. 1.) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GUCE serie L n. 262 del 14.10.2003, pag. 13).

     (**) Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GUCE serie L n. 194 del 31.7.2000, pag. 1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/2003 (GUCE serie L n. 201 dell'8.8.2003, pag. 9).

 

     Parte D - Altri antiossidanti

     Nota

     1. L’asterisco in tabella si riferisce alla regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, BHA e BHT, le singole dosi devono venire ridotte in modo proporzionale.

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima mg/kg

E 310

Gallato di propile

Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente

200* (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 311

Gallato d’ottile

Olio e grasso per frittura, escluso l’olio di sansa di oliva

100* (BHT)

E 312

Gallato di dodecile

Strutto, olio di pesce, grasso di bovini, di pollame e di ovini

ambedue espressi sul grasso

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

Preparazioni per torte

200 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 321

Butilidrossitoluene (BHT)

Spuntini a base di cereali

 

 

 

Latte in polvere per distributori automatici

 

 

 

Zuppe e brodi disidratati

 

 

 

Salse

 

 

 

Carne disidratata

espressi sul grasso

 

 

Frutta a guscio lavorata

 

 

 

Condimenti e insaporitori

 

 

 

Cereali precotti

 

 

 

Patate disidratate

25 (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

 

 

Gomma da masticare

400 (gallati, BHT e BHA, singolarmente o in combinazione)

 

 

Integratori dietetici

 

E 315

Acido eritorbico

Prodotti a base di carne salati e stagionati e conserve di carne

500 espressi come acido eritorbico

E 316

Eritorbato di sodio

 

 

 

 

Conserve e semiconserve di pesce

1 500 espressi come acido eritorbico

 

 

Pesce a pelle rossa congelato e surgelato

 

 

E 310

Gallato di propile

Oli essenziali

1000 mg/kg (gallati e BHA, singolarmente o in combinazione)

E 311

Gallato d'ottile

 

 

E 312

Gallato di dodecile

 

 

E 320

Butilidrossianisolo (BHA)

Aromi tranne gli oli essenziali

100 mg/kg (gallati, singolarmente o in combinazione) oppure 200 mg/kg (BHA)

 

E 392

Estratti di rosmarino

Oli vegetali (oli vergini e oli d'oliva esclusi) e grassi se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15% p/p degli acidi grassi totali, per l'uso in prodotti alimentari non sottoposti a trattamento termico

30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Oli di pesce e di alghe

50 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Grasso bovino, grasso di pollame, grasso ovino e grasso di maiale

 

 

 

Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente

 

 

 

Olio e grasso per frittura, esclusi l'olio d'oliva e l'olio di sansa di oliva

 

 

 

Snacks (a base di cereali, patate o amidi)

 

 

 

Salse

100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Prodotti da forno fini

200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Integratori alimentari quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)

400 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Patate granulate disidratate

200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Prodotti a base di uova

 

 

 

Gomma da masticare

 

 

 

Latte in polvere per distributori automatici

200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Condimenti e spezie

Espresso in base ai grassi

 

 

Frutta a guscio lavorata

 

 

 

Zuppe e brodi disidratati

50 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Carne disidratata

150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Prodotti a base di carne e pesce, esclusi carne disidratata e salsiccia essiccata

150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

 

Espresso in base ai grassi

 

 

Salsiccia essiccata

100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Aromi

1.000 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Latte in polvere per la produzione di gelato

30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

 

 

Allegato XII - (articolo 15, comma 1)

ALTRI ADDITIVI AMMESSI [49].

 

     Le dosi massime d’impiego si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante.

 

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

E 297

Acido fumarico

(Pro memoria)

 

 

 

Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

 

 

 

Ripieni e guarnizioni per prodotti da forno fini

2,5 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

1 g/kg

 

 

Dessert di aspetto gelatinoso

4 g/kg

 

 

Dessert aromatizzati alla frutta

 

 

 

Miscele essiccate in polvere per dessert

 

 

 

Polveri solubili per bevande a base di frutta

1 g/l

 

 

Prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni d’erbe

1 g/Kg

 

 

Gomma da masticare

2 g/kg

 

Nelle applicazioni che seguono, la dose massima indicata (espressa come P2O5) di acido fosforico e dei fosfati E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 ed E 452 può essere addizionata singolarmente o in combinazione

 

E 338

Acido fosforico

Bevande aromatizzate analcoliche

700 mg/l (1)

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 339

Fosfati di sodio

 

1 g/l

 

I) Fosfato monosodico

Latte sterilizzato e UHT

1 g/l

 

II) Fosfato disodico

Frutti canditi

800 mg/Kg

 

III) Fosfato trisodico

Preparati a base di frutta

800 mg/Kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 340

Fosfati di potassio

 

1g/Kg

 

i) Fosfato monopotassico

Latte parzialmente disidratato contenente meno del 28% di materia secca

1,5 g/Kg

 

ii) Fosfato dipotassico

Latte parzialmente disidratato contenente più del 28% di materia secca

2,5 g/Kg

 

iii) Fosfato tripotassico

Latte disidratato e latte scremato disidratato

2,5 g/kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 341

Fosfati di calcio

 

quanto basta

 

i) Fosfato monocalcico

Panna pastorizzata, sterilizzata e UHT

5 g/Kg

 

ii) Fosfato dicalcico

Panna montata e prodotti analoghi a base di grasso vegetale

5 g/Kg

 

iii) Fosfato tricalcico

Formaggio non stagionato (esclusa la mozzarella)

2 g/Kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 343

Fosfati di magnesio

 

 

 

i) Fosfato di magnesio

Formaggio fuso e prodotti analoghi

20 g/Kg

 

ii) Fosfato di dimagnesio

Prodotti a base di carne

5 g/Kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 450

Difosfati

 

1 g/kg

 

I) Difosfato disodico

Bevande per sportivi e acque da tavola preparate

0,5 g/l

 

II) Difosfato trisodico

Integratori alimentari

quanto basta

 

III) Difosfato tetrasodico

Sale e suoi succedanei

10 g/Kg

 

V) Difosfato tetrapotassico

Bevande a base di proteine vegetali

20 g/l

 

VI) Difosfato dicalcico

Preparati per la macchiatura di bevande

30 g/Kg

 

VII) Diidrogenodifosfato di calcio

Preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici

50 g/Kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 451

Trifosfati

 

 

 

I) Trifosfato pentasodico

Gelati

1 g/Kg

 

II) Trifosfato pentapotassico

Dessert

3 g/Kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

E 452

Polifosfati

 

quanto basta (2)

 

I) Polifosfato di sodio

Miscele essicate in polvere per dessert

7 g/Kg

 

II) Polifosfato di potassio

Prodotti da forno fini

20 g/Kg

 

III) Polifosfato di sodio e calcio

Farina

2,5 g/Kg

 

 

Farina in miscela con lievito

20 g/Kg

 

 

Soda bread

20 g/Kg

 

 

Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)

10 g/Kg

 

 

Salse

5 g/Kg

 

 

Zuppe e brodi

3 g/Kg

 

 

Tè solubile e infusioni d’erbe solubili

2 g/Kg

 

 

Gomma da masticare

quanto basta

 

 

Prodotti alimentari essicati in polvere

10 g/Kg

 

 

Bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati

2 g/l

 

 

Bevande alcoliche, esclusi vino e birra

1 g/l

 

 

Cereali da colazione

5 g/Kg

 

 

Spuntini

5 g/Kg

 

 

Surimi

1 g/Kg

 

 

Pasta di pesci e crostacei

5 g/Kg

 

 

Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frullati e gelati; prodotti analoghi)

3 g/Kg

 

 

Preparati speciali per particolari usi nutrizionali

5 g/Kg

 

 

Agenti di rivestimento per prodotti a base di carne e prodotti vegetali

4 g/Kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/Kg

 

 

Zucchero a velo

10 g/Kg

 

 

Noodles

2g/Kg

 

 

Pastelle

12 g/Kg

 

 

Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato

5 g/Kg

 

 

Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non lavorati

5 g/Kg

 

 

Prodotti lavorati a base di patate (inclusi i prodotti lavorati congelati, surgelati, refrigerati o essicati) e patate prefritte congelate e surgelate

5 g/Kg

 

 

Grassi da spalmare, escluso il burro

5 g/Kg

 

 

Burro di panna acida

2 g/Kg

 

 

Prodotti a base di crostacei in scatola

1 g/Kg

 

 

Emulsione a base acquosa in aerosol per il rivestimento di teglie da forno

30 g/Kg

 

 

Bevande a base di caffè per distributori automatici

g/l

 

 

Bevande contenenti siero di latte per sportivi

4 g/kg

 

 

Aromi

40 g/kg

 

 

 

 

E 431

40) Stearato di poliossietilene

(Pro memoria)

 

 

 

Vino conformemente al regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

 

E 353

Acido metatartarico

Vino conformemente ai regolamenti (CEE) n. 822/87(CEE) n. 4252/88, (CEE) n1873/84 e (CEE) n. 2332/92 e ai relativi regolamenti di applicazione

 

 

 

Made wine

100 mg/l

E 355

Acido adipico

Ripieni e guarnizioni per prodotti da forno fini

2 g/kg

E 356

Adipato di sodio

Miscele essiccate in polvere per dessert

1 g/kg

E 357

Adipato di potassio

Dessert di aspetto gelatinoso

6 g/kg

 

 

Dessert aromatizzati alla frutta

1 g/kg

 

 

Polveri per la preparazione casalinga di bevande

10 g/l espressi come acido adipico

E 363

Acido succinico

Dessert

6 g/kg

 

 

Zuppe e brodi

5 g/kg

 

 

Polveri per la preparazione casalinga di bevande

3 g/l

E 385

Etilendiamminotetraacetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)

Salse emulsionate

75 mg/kg

 

 

Legumi, funghi e carciofi in scatola o in barattolo

250 mg/kg

 

 

Crostacei e molluschi in scatola o in barattolo

75 mg/kg

 

 

Pesce in scatola o in barattolo

75 mg/kg

 

 

Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o inferiore al 41%

100 mg/kg

 

 

Crostacei congelati e surgelati

75 mg/kg

E 405

Alginato di 1.2 propandiolo

Emulsioni di grassi

3 g/kg

 

 

Prodotti da forni fini

2 g/kg

 

 

Ripieni, guarnizioni e coperture per prodotti da forno fini e dessert

5 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

1,5 g/kg

 

 

Gelati a base di acqua

3 g/kg

 

 

Spuntini a base di cereali e patate

3 g/kg

 

 

Salse

8 g/kg

 

 

Birra

100 mg/l

 

 

Gomma da masticare

5 g/kg

 

 

Preparazioni di frutta e verdura

5 g/kg

 

 

Bevande aromatizzate analcoliche

300 mg/l

 

 

Liquori emulsionanti

10 g/l

 

 

Alimenti dietetici per scopi medici speciali Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

1,2 g/kg

 

 

Integratori alimentari dietetici

1 g/kg

 

 

Sidro, escluso cidre bouchè

100mg/l

E 416

Gomma di karaya

Spuntini a base di cereali e patate

5 g/kg

 

 

Rivestimenti per frutta a guscio

10 g/kg

 

 

Ripieni, guarnizioni e coperture per prodotti da forno fini

5 g/kg

 

 

Dessert

6 g/kg

 

 

Salse emulsionate

10 g/kg

 

 

Liquori a base di uova

10 g/l

 

 

Integratori dietetici

quanto basta

 

 

Gomma da masticare

5 g/kg

 

 

Aromi

50 g/kg

E 420

Sorbitolo

Prodotti alimentari in generale, escluse le bevande e quei prodotti alimentari che sono menzionati all’articolo 15, comma 3

quanto basta

 

i) Sorbitolo

 

 

 

ii) Sciroppo di sorbitolo

 

 

E 421

Mannitolo

 

 

E 953

Isomalto

Pesci, crostacei, molluschi e cefalopodi, non lavorati congelati o surgelati

(per scopi diversi dalla edulcorazione)

E 965

Maltitolo

 

 

 

i) Maltitolo

 

 

 

ii) Sciroppo di maltitolo

 

 

E 966

Lattitolo

 

 

E 967

Xilitolo

Liquori

 

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

Prodotti da forno fini

3 g/kg

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

Emulsioni di grasso per cottura al forno

10 g/kg

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

Analoghi di latte e panna

5 g/kg

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

Gelati

1 g/kg

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

Dessert

3 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

1 g/kg

 

 

Salse emulsionate

5 g/kg

 

 

Zuppe

1 g/kg

 

 

Gomma da masticare

5 g/kg

 

 

Integratori alimentari dietetici

quanto basta

 

 

Alimenti dietetici per scopi medici speciali Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

1 g/kg singolarmente o in combinazione

 

 

Aromi, tranne gli aromi di affumicatura liquidi e gli aromi a base di oleoresine di spezie (*)

10 g/kg

 

 

Alimenti contenenti aromi di affumicatura liquidi e aromi a base di oleoresine di spezie

1 g/kg

 

(*) Le oleoresine di spezie sono estratti da cui il solvente d'estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

 

 

E 442

Fosfati di d’ammonio

Cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella L. 30 aprile 1976, n. 351 incluse le farciture

 

 

 

Confetteria a base di tali prodotti

 

E 444

Saccarosio di isobutirrato acetato

Bevande torbide aromatizzate analcoliche

300 mg/l

 

 

Bevande torbide spiritose aromatizzate con volume alcolico inferiore al 15%

300 mg/l

E 445

Esteri della glicerina della resina del legno

Bevande torbide aromatizzate analcoliche

100 mg/l

 

 

Bevande torbide spiritose conformi al regolamento (CEE) n. 1576/89 che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose [50]

100 mg/l

 

 

Bevande torbide spiritose con volume alcolico inferiore al 15% [51]

100 mg/l

 

 

Trattamento superficiale degli agrumi

50 mg/Kg

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

Integratori alimentari solidi

30 g/Kg

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

Caffé liquido in barattolo

1 g/l

 

Sucrogliceridi

Prodotti a base di carne trattati termicamente

5 g/kg (sul grasso)

 

 

Emulsioni di grasso per cottura al forno

10 g/kg

 

 

Prodotti da forno fini

10 g/kg

 

 

Preparati per la macchiatura di bevande

20 g/kg

 

 

Gelati

5 g/kg

 

 

Dessert

5 g/kg

 

 

Salse

10 g/kg

 

 

Zuppe e brodi

2 g/kg

 

 

Frutta fresca, trattamento superficiale

quanto basta

 

 

Bevande non alcoliche a base di anice

5 g/l

 

 

Bevande analcoliche al cocco e alla mandorla

5 g/l

 

 

Bevande alcooliche (esclusi vino e birra)

5 g/l

 

 

Polveri per la preparazione di bevande calde

10 g/l

 

 

Bevande a base di latte e derivati

5 g/l

 

 

Integratori alimentari dietetici

quanto basta

 

 

Gomma da masticare

 

 

 

Alimenti dietetici per fini medici speciali.

5 g/kg

 

 

Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

10 g/kg singolarmente o in combinazione

 

 

Prodotti analoghi alla panna

5 g/Kg

 

 

Panna sterilizzata e panna sterilizzata a basso contenuto in grasso

Kg

 

 

Prodotti da forno fini

10 g/kg

 

 

Liquori emulsionati

5 g/l

 

 

Prodotti a base di uova

1 g/kg

 

 

Preparati per la macchiatura di bevande

0,5 g/kg

 

 

Gomma da masticare

5 g/kg

 

 

Emulsioni di grassi

5 g/kg

 

 

Analoghi del latte e della panna

5 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

2 g/kg

 

 

Dessert

2 g/kg

 

 

Integratori dietetici

quanto basta

 

 

Alimenti dietetici per fini medici speciali . Preparati per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

5 g/kg

 

 

Cereali per colazione di tipo granulare

10 g/kg

E 476

Poliricinoleato di poliglicerolo

Grassi da spalmare definiti negli allegati A, B, e C del regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore dei grassi pari o inferiore al 41%

4 g/kg

 

 

Prodotti da saplmare analoghi con un tenore di grassi inferiore al 10%

4 g/Kg

 

 

Condimenti

4 g/Kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il cioccolato

5 g/kg

E 477

Esteri dell’1.2 propandiolo degli acidi grassi

Prodotti da forno fini

5 g/kg

 

 

Emulsionati di grassi per cottura al forno

10 g/kg

 

 

Analoghi del latte e della panna

5 g/kg

 

 

Preparati per la macchiatura di bevande

1 g/kg

 

 

Gelati

3 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/kg

 

 

Dessert

5 g/kg

 

 

Coperture frullate per dessert, esclusa la panna

30 g/kg

 

 

Alimenti dietetici per fini medici speciali Preparati per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

1 g/kg

E 479b

Prodotto di reazione dell’olio di soia ossidato termicamente con mono- e digliceridi degli acidi grassi

Emulsioni di grassi per fritture

5 g/kg

E 481

Stearoil-2-lattilato di sodio

Prodotti da forno fini

5 g/kg

E 482

Stearoil-2-lattilato di calcio

Riso a cottura rapida

4 g/kg

 

 

Cereali da colazione

5 g/kg

 

 

Liquori emulsionati

8 g/l

 

 

Bevande alcooliche con titolo alcolometrico inferiore al 15% vol.

8 g/l

 

 

Spuntini a base di cereali

2 g/kg

 

 

Gomma da masticare

2 g/kg

 

 

Emulsioni di grassi

10 g/kg

 

 

Dessert

5 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/kg

 

 

Prodotti per la macchiatura di bevande

3 g/kg

 

 

Spuntini a base di patate e cereali

5 g/kg

 

 

Prodotti a base di carne tritata e a cubetti, in scatola

4 g/kg

 

 

Polveri per la preparazione di bevande calde

2 g/l

 

 

Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

2 g/kg

 

 

Pane (escluso quello menzionato nell’allegato II)

3 g/kg

 

 

Mostarda di frutta

2 g/kg singolarmente o in combinazione

E 483

Tartrato di stearile

Prodotti da forno (escluso il pane di cui all’allegato X)

4 g/kg

 

 

Dessert

5 g/kg

E 491

Monostearato di sorbitano

Prodotti da forno fini

10 g/kg

E 492

Triestearato di sorbitano

Guarnizioni e coperture per prodotti da forno fini

5 g/kg

E 493

Monolaurato di sorbitano

Marmellata - Gelatina

25 mg/kg (4)

E 494

Monooleato di sorbitano

Emulsioni di grassi

10 g/kg

E 495

Monopalmitato di sorbitano

Analoghi del latte e della panna

5 g/kg

 

 

Preparati per la macchiatura di bevande

5 g/kg

 

 

Concentrati di te’ liquido, di frutta liquida e di infusioni di erbe

0,5 g/l

 

 

Gelati

0,5 g/kg

 

 

Dessert

5 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di cacao, compreso il cioccolato

10 g/kg (5)

 

 

Salse emulsionate

5 g/kg

 

 

Integratori dietetici

quanto basta

 

 

Lieviti per panetteria e pasticceria

quanto basta

 

 

Gomma da masticare

5 g/kg

 

 

Alimenti dietetici per fini medici speciali - Preparati dietetici per il controllo del peso che sostituiscono l’intera alimentazione quotidiana o un solo pasto

5 g/kg

 

 

(Pro memoria) Solo per E 491, vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche che non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

singolarmente o in combinazione

E 512

Cloruro stannoso

Asparagi bianchi in scatola o in barattolo

25 mg/kg espresso come Sn

E 520

Solfato d’alluminio

Albume d’uovo

30 mg/kg

E 521

Solfato di alluminio e sodio

Frutta e ortaggi canditi, cristallizzati o glassati

200 mg/kg singolarmente o in combinazione espressi come Al

E 522

Solfato di alluminio e potassio

 

 

E 523

Solfato di alluminio e ammonio

 

 

E 541

Fosfato acido di sodio e alluminio

Prodotti da forno fini (solo Scones e tipo pan di Spagna)

1 g/kg espresso come Al

E 535

Ferrocianuro di sodio

Sale e suoi succedanei

Singolarmente o in combinazione 20 mg/kg espressi come ferrocianuro di potassio anidro

E 536

Ferrocianuro di potassio

 

 

E 538

Ferrocianuro di calcio

 

 

E 551

Biossido di silicio

Prodotti alimentari essiccati in polvere (compresi gli zuccheri)

10 g/kg

 

 

Aromi

50 g/kg

E 552

Silicato di calcio

Sale e suoi succedanei

10 g/kg

E 553a

I) Silicato di magnesio

Integratori dietetici

quanto basta

 

II) Trisilicato di magnesio (6)

Prodotti alimentari sotto forma di compresse e/o pastigliaggi, anche ricoperti

quanto basta

E 553b

Talco (6)

 

 

E 554

Silicato di sodio e alluminio

 

 

E 555

Silicato di potassio e alluminio

 

 

E 556

Silicato di calcio e alluminio

 

 

E 559

Silicato di alluminio (caolino)

Formaggio duro, semiduro e fuso a fette o grattugiato

10 g/Kg

 

 

Prodotti analoghi al formaggio, a fette o grattugiati e prodotti analoghi al formaggio fuso

 

 

 

Gomma da masticare

quanto basta (7)

 

 

Riso

 

 

 

Insaccati (solo trattamento in superficie)

 

 

 

Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale)

 

 

 

Insaporitori

30g/Kg

 

 

Confetteria escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale)

quanto basta

 

 

Grassi da spalmare per il rivestimento di teglie da forno

30g/Kg

E 579

Gluconato ferroso

Olive nere

150 mg/kg espressi come ferro

E 585

Lattato ferroso

 

 

E 620

Acido glutammico

Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli di cui all’) articolo 15, comma 3

10 g/kg singolarmente o in combinazione

E 621

Glutammato monosodico

 

 

E 622

Glutammato monopotassico

 

 

E 623

Diglutammato di calcio

Condimenti e insaporitori

quanto basta

E 624

Glutammato monoammonico

 

 

E 625

Diglutammato di magnesio

 

 

E 626

Acido guanilico

Prodotti alimentari in generale (esclusi quelli di cui all’)articolo 15, comma 3

500 mg/kg singolarmente o in combinazione, espressi come acido guanilico

E 627

Guanilato disodico

 

 

E 628

Guanilato dipotassico

 

 

E 629

Guanilato di calcio

 

 

E 630

Acido inosinico

 

 

E 631

Inosinato disodico

 

 

E 632

Inosinato dipotassico

 

 

E 633

Inosinato di calcio

 

 

E 634

5’-ribonucleotidi di calcio

 

 

E 635

5’-ribonucleotidi di sodio

Condimenti e insaporitori

quanto basta

E 900

Dimetilpolisilossano

Confetture, gelatine e marmellate di cui al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 e altre simili creme da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico

10 mg/kg

 

 

Zuppe e brodi

10 mg/kg

 

 

Oli e grassi per fritture

10 mg/kg

 

 

Prodotti della confetteria (escluso il cioccolato)

10 mg/kg

 

 

Bevande aromatizzate analcoliche

10 mg/l

 

 

Succo di ananasso

10 mg/l

 

 

Frutta e ortaggi in scatola e in barattolo

10 mg/kg

 

 

Gomma da masticare

100 mg/kg

 

 

(Pro memoria) Vino ai sensi del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l’offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79

 

 

 

Sod... Saft

10 mg/l

 

 

Pastelle

10 mg/kg

 

 

Sidro, escluso cidre bouchè

10 mg/Kg

 

 

Aromi

10 mg/kg

E 901

Cera d’api, bianca e gialla

Come agenti di rivestimento solo per:

quanto basta

 

 

Wafer preconfezionati contenenti gelato (solo per E 901)

quanto basta

 

 

Aromi nelle bevande non alcoliche aromatizzate (solo per E 901)

0,2 g/l nelle bevande aromatizzate

E 902

Cera di candelilla

- Prodotti della confetteria (compreso il cioccolato)

 

 

 

Wafer preconfezionati contenenti gelato (solo per E 901)

quanto basta

 

 

Aromi nelle bevande non alcoliche aromatizzate (solo per E 901)

0,2 g/l nelle bevande aromatizzate

 

E903

Cera di Carnauba

Solo come agenti di rivestimento:

 

 

 

prodotti della confetteria (incluso cioccolato)

500 mg/kg 1200 mg/kg (solo per gomma da masticare)

 

 

piccoli prodotti da forno fini ricoperti di cioccolato

200 mg/kg

 

 

spuntini

200 mg/kg

 

 

frutta a guscio

200 mg/kg

 

 

caffè in grani

200 mg/kg

 

 

integratori dietetici

200 mg/kg

 

 

agrumi, meloni, mele, pere, pesche e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)

200 mg/kg

 

 

 

 

 

 

E 904

Gommalacca

- Spuntini

 

 

 

- Frutta a guscio

 

 

 

- Caffè in grani

 

 

 

Integratori dietetici

quanto basta

 

 

Agrumi, meloni, mele e pere freschi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

 

 

Pesche e ananassi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

 

 

Wafer preconfezionati contenenti gelato (solo per E 901)

quanto basta

 

 

Aromi nelle bevande non alcoliche aromatizzate (solo per E 901)

0,2 g/l nelle bevande aromatizzate

E 912

Esteri dell’acido montanico

Agrumi freschi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

E 914

Cera polietilenica ossidata

Meloni, manghi, papaie, avocadi e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

E 927b

Carbammide

Gomma da masticare senza aggiunta di zuccheri

30 g/kg

E 950

Acesulfame-K

Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri

800 mg/kg

E 951

Aspartame

 

2 500 mg/kg

E 957

Taumatina

 

10mg/kg (solo come esaltore di sapidità)(8)

 

 

Bevande aromatizzate analcoliche a base di acqua

0,5 mg/l

 

 

Dessert compresi quelli a base di latte

5 mg/Kg (soltanto come esaltatore della sapidità)

E 959

Neoesperidina DC

Gomma da masticare con aggiunta di zuccheri

150 mg/kg (8)

 

 

Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94

5 mg/Kg

 

 

Prodotti a base di carne

5 mg/kg (solo come esaltore di sapidità)

 

 

Gelatine di frutta

 

 

 

Proteine vegetali

 

E 999

Estratto di quillaia

Bevande analcoliche aromatizzate a base d’acqua

200 mg/l calcolato come estratto anidro

 

 

Sidro, escluso il cidre bouchè

200 mg/l calcolato come estratto anidro

E 1201

Polivinilpirrolidone

Integratori dietetici in forma di tavolette e/o pastigliaggi, anche ricoperti

quanto basta

E 1202

Polivinilpolipirrolidone

 

 

E 1505

Citrato di trietile

Albume d’uovo essiccato

quanto basta

(1) E 338 soltanto.

(2) Solamente E 341(ii).

(3) Solamente E 341(iii).

(4) Solo per E 493.

(5) Solo per E 492.

(6) Esente da asbesto.

(7) Solo per E 553b.

(8) Se l’E 950, l’E 951, l’E 957 e l’E 959 sono impiegati in combinazione nella gomma da masticare, la dose massima per ciascuno di essi viene ridotta proporzionalmente.

N.E.

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

 

 

 

 

E 425 [52]

Konjak (*)

Prodotti alimentari in generale esclusi quelli di cui all'art. 15, comma 3 e dei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina

10 g/kg singolarmente o in combinazione

 

i) gomma di Konjak

 

 

 

ii) glucomannano di Konjak

 

 

E 459

Beta-ciclodestrine

Prodotti alimentari in pastiglie e confetti

quanto basta

 

 

Aromi incapsulati per:

 

 

 

tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere

500 mg/l

 

 

spuntini aromatizzati

1 g/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

 

 

 

E 905

Cera microcristallina

Trattamento superficiale di:

quanto basta

 

 

- prodotti della confetteria (escluso cioccolato)

 

 

 

- gomma da masticare

 

 

 

- meloni, papaie, manghi e avocadi

 

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

Gomma da masticare

quanto basta

( *) Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti disidratati che devono reidratarsi all’atto dell’ingestione.

E650 [53]

Acetato di zinco

Gomma da masticare

1000 mg/kg

E943a E943b

Butano Isobutano Propano

Spray di olio vegetale per ungere piastre (solo per uso professionale)

Quanto basta

E944

 

Spray a base di emulsione acquosa

 

 

E 907

Poli-1-decene idrogenato

Solo come agente di rivestimento per:

 

 

 

prodotti della confetteria a base di zucchero

2 g/kg

 

 

frutti essiccati

2 g/kg

E 1505

Citrato di trietile

Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) sotto forma di capsule e compresse

3,5 g/kg

 

 

Albume essiccato

quanto basta

 

E 1517

Diacetato di glicerile (diacetina)

 

 

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

Aromi

 

E 1520

1,2-propandiolo (propilenglicole)

 

 

E 1519

Alcol benzilico

Aromi per:

 

 

 

liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

100 mg/l

 

 

dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini

250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

 

E 427

Gomma cassia

Gelati

 

 

 

Prodotti a base di latte fermentato, esclusi i prodotti a base di latte non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi

2.500 mg/kg

 

 

Dessert a base di latte e prodotti simili

 

 

 

Ripieno, farcitura e rivestimento per prodotti da forno fini e dessert

 

 

 

Formaggi fusi

 

 

 

Salse e condimenti da insalata

 

 

 

Zuppe e brodi disidratati

 

 

 

Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico

1.500 mg/kg

E 961

Neotame

Come esaltatore di sapidità per:

 

 

 

Bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2 mg/l

 

 

Bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

2 mg/l

 

 

«Snacks»: taluni aromi di prodotti salati e secchi preconfezionati e pronti al consumo, a base di amido o di frutta a guscio ricoperta

2 mg/kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

3 mg/kg

 

 

Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

3 mg/kg

 

 

Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti

3 mg/kg

 

 

Gomma da masticare con zuccheri aggiunti

3 mg/kg

 

 

Confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico

2 mg/kg

 

 

Salse

2 mg/kg

 

 

Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) in forma liquida

2 mg/kg

 

 

Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) in forma solida

2 mg/kg

 

 

Integratori alimentari a base di vitamine e/o elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie non masticabili, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)

2 mg/kg

E 1203

Alcole polivinilico

Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) sotto forma di capsule e compresse

18 g/kg

E 1521

Polietilenglicole

Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) sotto forma di capsule e compresse

10 g/kg

 

 

Allegato XIII

ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI

DESTINATI AI LATTANTI E ALLA PRIMA INFANZIA [54].

     Nota

     I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 gomma d’acacia (gomma arabica) e E 551 biossido di silicio risultanti dall’aggiunta di preparazioni nutrienti conteneti al massimo 150 g/Kg di E 414 e non più di 10 g/Kg di E 551, nonchè della sostanza E 421 mannitolo utilizzata come supporto della vitamina B12 (non meno di una parte di vitamina B12 per 1000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/Kg.

     I preparati e gli alimenti per lo svezzamento destinati a lattanti e alla prima infanzia possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi.

     I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere la sostanza E 301 ascorbato di sodio utilizzata alla dose quanto basta negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/l.

 

     Parte 1 - ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI PER LATTANTI IN BUONA SALUTE

     Note

     1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.

     2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

 

N. E

Denominazione

Dose massima

E 270

Acido lattico [solo forma L(+)]

quanto basta

E 330

Acido citrico

quanto basta

E 338

Acido fosforico

conformemente ai limiti stabiliti nell’allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

10 mg/l singolarmente o in combinazione

E 307

Alfatocoferolo

 

E 308

Gammatocoferolo

 

E 309

Deltatocoferolo

 

E 322

Lecitine

1 g/l

E 471

Mono- e digliceridi

4 g/l

E 304

Palmitato di ascorbile

10 mg/l

E 331

Citrati di sodio

2 g/l

E 332

Citrati di potassio

Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 339

Fosfati di sodio

1 g/l espresso come P2O5

E 340

Fosfati di potassio

Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 412

Gomma di guar

1 g/l

 

 

Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all’allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo con il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518

E 472 c

Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l per il prodotto in polvere,

 

 

9 g/l per il prodotto sotto forma liquida.

 

 

Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all’allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

 

     Parte 2 - ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO PER SOGGETTI IN BUONA SALUTE

     1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene.

     2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

     3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta più di una delle sostanze E 407 e E 410 e E 412, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilito per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.

 

N. E

Denominazione

Dose massima

E 270

Acido lattico [solo forma L(+)]

quanto basta

E 330

Acido citrico

quanto basta

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

10 mg/l singolarmente o in combinazione

E 307

Alfatocoferolo

 

E 308

Gammatocoferolo

 

E 309

Deltatocoferolo

 

E 338

Acido fosforico

Conformemente ai limiti stabiliti nell’allegato II del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 440

Pectine

5 g/l solo in preparati per la prima infanzia acidificati

E 322

Lecitine

1 g/l

E 471

Mono- e digliceridi

4 g/l

E 407

Carragenina

0,3 g/l

E 410

Farina di semi di carrube

1 g/l

E 412

Gomma di guar

1 g/l

E 304

Palmitato di ascorbile

10 mg/l

E 331

Citrati di sodio

2 g/l

E 332

Citrati di potassio

Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 339

Fosfati di sodio

1g/l espresso come P2O5

E 340

Fosfati di potassio

Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell’allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l per il prodotto in polvere, 9 g/l, per il prodotto sotto forma liquida.

 

 

Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all’allegato I V del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

 

     Parte 3 - ADDITIVI ALIMENTARI AMMESSI IN ALIMENTI PER LO SVEZZAMENTO E PER BAMBINI IN BUONA SALUTE

 

 

N. E

Denominazione

Prodotti alimentari

Dose massima

E 170

Carbonati di calcio

Alimenti per lo svezzamento

quanto basta (solo per l’aggiustamento del pH)

E 260

Acido acetico

 

 

E 261

Acetato di potassio

 

 

E 262

Acetati di sodio

 

 

E 263

Acetato di calcio

 

 

E 270

Acido lattico (*)

 

 

E 296

Acido malico

 

 

E 325

Lattato di sodio (*)

 

 

E 326

Lattato di potassio (*)

 

 

E 327

Lattato di calcio (*)

 

 

E 330

Acido citrico

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

 

E 332

Citrati di potassio

 

 

E 333

Citrati di calcio

 

 

E 507

Acido cloridrico

 

 

E 524

Idrossido di sodio

 

 

E 525

Idrossido di potassio

 

 

E 526

Idrossido di calcio

 

 

E 500

Carbonati di sodio

Prodotti per lo svezzamento

quanto basta (solo come agenti lievitanti)

E 501

Carbonati di potassio

 

 

E 503

Carbonati d’ammonio

 

 

 

 

 

Singolarmente o in combinazione, espressi come acido ascorbico

E 300

Acido L-ascorbico

Bevande, succhi e prodotti alimentari per l’infanzia a base di frutti e ortaggi

0,3 g/kg

E 301

L-ascorbato di sodio

 

 

E 302

L-ascorbato di calcio

 

 

 

 

Alimenti a base di cereali contenenti grassi, compresi biscotti e fette biscottate

0,2 g/kg

E 304

Palmitato di L-ascorbile

Cereali, biscotti e fette biscottate e alimenti per l’infanzia contenenti grassi

0,1 g/kg singolarmente o in combinazione

E 306

Estratto ricco di tocoferolo

 

 

E 307

Alfatocoferolo

 

 

E 308

Gammatocoferolo

 

 

E 309

Deltatocoferolo

 

 

E 338

Acido fosforico

Alimenti per lo svezzamento

1 g/kg come P2O5(solo per l’adeguamento del pH)

E 339

Fosfati di sodio

Cereali

1 g/kg singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5

E 340

Fosfati di potassio

 

 

E 341

Fosfati di calcio

 

 

E 322

Lecitine

Biscotti e fette biscottate

10 g/kg

 

 

Alimenti a base di cereali

 

 

 

Alimenti per l’infanzia

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

Biscotti e fette biscottate

5 g/kg singolarmente o in combinazione

E 472a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Alimenti a base di cereali

 

E 472b

Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

Alimenti per l’infanzia

 

E 472c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

 

E 400

Acido alginico

Dessert

0,5 g/kg singolarmente o in combinazione

E 401

Alginato di sodio

 

 

E 402

Alginato di potassio

Budini

 

E 404

Alginato di calcio

 

 

E 410

Farina di semi di carruba

Alimenti per lo svezzamento

10 g/kg singolarmente o in combinazione

E 412

Gomma di guar

 

 

E 414

Gomma d’acacia (arabica)

Alimenti a base di cereali senza glutine

20 g/kg singolarmente o in combinazione

E 415

Gomma di xanthan

 

 

E 440

Pectine

 

 

E 551

Biossido di silicio

Cereali secchi

2 g/kg

E 334

Acido tartarico (*)

Biscotti e fette biscottate

5 g/kg come residuo

E 335

Tartrati di sodio (*)

 

 

E 336

Tartrati di potassio (*)

 

 

E 354

Tartrati di calcio (*)

 

 

E 450a

Difosfato di disodio

 

 

E 575

Guconedeltalattone

 

 

E 1404

Amido di ossidato

Alimenti per lo svezzamento

50 g/kg

E 1410

Fosfato di monoamido

 

 

E 1412

Fosfato di diamido

 

 

E 1413

Fosfato di diamido fosfatato

 

 

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

 

 

E 1420

Amido acetilato

 

 

E 1422

Adipato di diamido acetilato

 

 

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

 

 

(*) Solo la forma L(+).

E 333

Citrati di calcio (*)

Prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero

quanto basta

E 341

Fosfato tricalcico (*)

Dessert a base di frutta

1 g/Kg come P2O5

E 1451

Amido acetilato ossidato

Alimenti per lo svezzamento

50 g/Kg

(*) Non si applica la nota che figura nella Parte 4.

 

E 920

L-cisteina

Biscotti per lattanti e per la prima infanzia

1 g/kg

 

 

     Parte 4 - ADDITlVI ALIMENTARI AMMESSI NEGLI ALIMENTI DIETETICI DESTINATI AI LATTANTI ED ALLA PRIMA INFANZIA PER SCOPI MEDICI SPECIALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 2002, N. 57

     Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3 del presente allegato.

N.E.

Denominazione

Dose massima

Condizioni speciali

E 401

 

1 g/l

A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l’alimentazione con sonda gastrica

E 405

Alginato di 1,2 propandiolo

200 mg/l

A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte vaccino o di errori congeniti del metabolismo

E 410

Farina di semi di carrube

10 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti destinati a ridurre il riflusso gastroesofageo

E 412

Gomma di guar

10 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati conformemente alle condizioni previste nell’allegato IV del decreto 6 aprile 1994 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518

E 415

Gomma di Xanthan

1,2 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle proteine, menomazioni del tratto gastrointestinale o errori congeniti del metabolismo

E 440

Pectine

10 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali

E 466

Carbossimetilcellulosa

10 g/l o Kg

A partire dalla nascita nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo

E 471

Mono - e digliceridi degli acidi grassi

5 g/l

A partire dalla nascita nelle diete speciali, in particolare quelle prive di proteine

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

20 g/l

Alimenti per lattanti e di proseguimento

 

E472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l venduto in polvere

A partire dalla nascita

 

 

9 g/l venduto in forma liquida

 

 

 

Allegato XIV

COADIUVANTI E SOLVENTI VEICOLANTI AMMESSI [55].

 

     In questo elenco non sono incluse:

     1) Le sostanze considerate in generale prodotti alimentari, compresa l’acqua

     2) Le sostanze di cui all’articolo 14, comma 3

     3) Le sostanze aventi principalmente una funzione di acidificante o regolatore dell’acidità, come l’acido citrico e l’idrossido d’ammonio

 

N. E

Denominazione

Uso limitato

E1520 [56]

1,2 Propandiolo (propilenglicol)

Coloranti, emulsionanti antiossidanti e enzimi (massimo 1 g/kg nel prodotto alimentare)

E 420

Sorbitolo

 

E 421

Mannitolo

 

E 422

Glicerolo

 

E 953

Isomalto

 

E 965

Maltitolo

 

E 966

Lattitolo

 

E 967

Xilitolo

 

E 400-404

Acido alginico e i suoi sali di sodio, potassio, calcio e ammonio

 

E 405

Alginato di propan-1,2-diolo

 

E 406

Agar-agar

 

E 407

Carragenina

 

E 410

Farina di semi di carrube

 

E 412

Gomma di guar

 

E 413

Gomma adragante

 

E 414

Gomma d’acacia (gomma arabica)

 

E 415

Gomma di xanthan

 

E 440

Pectine

 

E 432

Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

Agenti antischiuma

E 433

Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

 

E 434

Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

 

E 435

Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

 

E 436

Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)

 

E 442

Fosfatidi d’ammonio

Antiossidanti

E 460

Cellulosa (microcristallina o in polvere)

 

E 461

Metilcellulosa

 

E 463

Idrossi propil cellulosa

 

E 464

Idrossi propil metilcellulosa

 

E 465

Etilmetilcellulosa

 

E 466

Carbossimetilcellulosa

 

 

Carbossimetilcellulosa di sodio

 

E 322

Lecitine

Coloranti e antiossidanti liposolubili

E 432-436

Polisorbati 20, 40, 60, 65 e 80

 

E 470 b

Sali di magnesio degli acidi grassi

 

E 471

Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

E 472 a

Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

E 472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

E 472 e

Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

 

E 475

Esteri di poliglicerolo degli acidi grassi

 

E 491

Monostearato di sorbitano

Coloranti e agenti antischiuma

E 492

Tristearato di sorbitano

 

E 493

Monolaurato di sorbitano

 

E 494

Monooleato di sorbitano

 

E 495

Monopalmitato di sorbitano

 

E 1404

Amido ossidato

 

E 1410

Fosfato di monoamido

 

E 1412

Fosfato di diamido

 

E 1413

Fosfato di diamido fosfato

 

E 1414

Fosfato di diamido acetilato

 

E 1420

Amido acetilato

 

E 1422

Adipato di diamido acetilato

 

E 1440

Amido idrossipropilato

 

E 1442

Fosfato di diamido idrossipropilato

 

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

 

E 170

Carbonati di calcio

 

E 263

Acetato di calcio

 

E 331

Citrati di sodio

 

E 332

Citrati di potassio

 

E 341

Fosfati di calcio

 

E 501

Carbonati di potassio

 

E 504

Carbonati di magnesio

 

E 508

Cloruro di potassio

 

E 509

Cloruro di calcio

 

E 511

Cloruro di magnesio

 

E 514

Solfato di sodio

 

E 515

Solfato di potassio

 

E 516

Solfato di calcio

 

E 517

Solfato d’ammonio

 

E 577

Gluconato di potassio

 

E 640

Glicina e suo sale di sodio

 

E 1505

Citrato di trietile

 

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

 

E 551

Biossido di silicio

Emulsionanti e coloranti, massimo 5%

E 552

Silicato di calcio

 

E 553 b

Talco

Coloranti, massimo 5%

E 558

Bentonite

 

E 559

Silicato d’alluminio (caolino)

 

E 901

Cera d’api

Coloranti

E 1200

Polidestrosio

 

E 1201

Polivinilpirrolidone

Edulcoloranti

E 1202

Polivinilpolipirrolidone

 

E 322

Lecitine

Agenti di rivestimento per frutta

E 432-436

Polisorbati

 

E 470 a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

 

E 471

Mono e digliceridi degli acidi grassi

 

E 491-495

Sorbitani

 

E 570

Acidi grassi

 

E 900

Dimetilpolisilossano

 

E 1521

Polietilenglicole

Edulcoranti

E 425

Konjak

 

 

i) gomma di Konjak

 

 

ii) glucomannano di Konjak

 

E 459

Beta-ciclodestrine

1 g/Kg

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

Gomma di cellulosa reticolata

edulcoranti

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

 

E 1451

Amido acetilato ossidato

 

 

E555

Silicato di potassio e alluminio

Nel biossido di titanio (E 171)e negli ossidi e biossidi di ferro (E 172)

(Massimo 90% in rapporto al pigmento)

 

Allegato XV - (articolo 8, comma 1)

Requisiti di purezza specifici dei coloranti [57].

     (Omissis).

 

 

Allegato XVI - (articolo 13, comma 1) [58]

REQUISITI DI PUREZZA SPECIFICI DEGLI EDULCORANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 420(i) SORBITOLO (1)

SINONIMI

D-Glucitolo, D-sorbitolo

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

D-glucitolo

EINECS:

200-061-5

Numero E:

E420(i)

Formula chimica

C6H14O6

Peso molecolare

182,17

Tenore

Il D-glucitolo contiene non meno del 97% di glicitoli totali e non meno del 91% di D-sorbitolo, riferiti in ambedue i casi al peso secco.

 

I glicitoli sono composti aventi formula di struttura CH2OH-(CHOH)a-CH2OH, nella quale rappresenta un numero intero.

DESCRIZIONE

Polvere bianca igroscopica, cristallina, scaglie o granuli aventi sapore dolce.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Molto solubile in acqua; scarsamente solubile in etanolo

B. Intervallo di fusione

88C°-102°C

C. Derivato monobenzilidenico del sorbitolo

A 5 grammi di campione aggiungere 7 ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di acido cloridrico. Mescolare ed agitare con un agitatore meccanico fino all’apparizione di cristalli. Filtrare sotto vuoto, sciogliere i cristalli in 20 ml di acqua bollente contenente 1 g di bicarbonato di sodio, filtrare a caldo, raffreddare il filtrato, filtrare sotto vuoto, lavare con 5 ml di una miscela metanolo-acqua (1 a 2) ed essiccare all’aria. I cristalli così ottenuti fondono fra 173°C e 179°C.

PUREZZA

 

Acqua

Non oltre l’1% (Metodo Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,3% espressi in glucosio sulla sostanza secca

Zuccheri totali

Non oltre l’1% espressi in glucosio sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

E 420 (ii) SCIROPPO DI SORBITOLO (1)

SINONIMI

Sciroppo di D-Glucitolo

DEFINIZIONE

 

Denominazione

Lo sciroppo di sorbitolo, preparato per idrogenazione dello sciroppo di glucosio è costituito da D-sorbitolo, D-mannitolo e da saccaridi idrogenati.

 

La frazione non costituita da D-sorbitolo consiste essenzialmente in oligosaccaridi prodotti per idrogenazione dello sciroppo di glucosio usato come materia prima (in questo caso lo sciroppo non è cristallizzabile), o in mannitolo. Possono essere presenti piccole quantità di glicitoli nei quali n ≤ 4. I glicitoli sono composti rispondenti alla formula di struttura: CH2OH-(CHOH)n - CH2OH, nella quale n rappresenta un numero intero.

EINECS:

270-337-8

Numero E:

E420(ii)

Tenore

Non meno del 69% di solidi totali e non meno del 50% di D-sorbitolo calcolato sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Soluzione acquosa chiara, incolore e di sapore dolce.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Miscibile con acqua, glicerolo e con propano-1,2-diolo

B. Derivato monobenzilidenico del sorbitolo

A 5 g del campione aggiungere 7 ml di metanolo, 1 ml di benzaldeide e 1 ml di acido cloridrico. Mescolare e agitare con un agitatore meccanico fino all’apparizione di cristalli. Filtrare sotto vuoto, sciogliere i cristalli in 20 ml di acqua bollente contenente 1 g di bicarbonato di sodio e filtrare a caldo. Raffreddare il filtrato, filtrare sotto vuoto, lavare con 5 ml di miscela metanolo-acqua (1 a 2) ed essiccare all’aria. I cristalli così ottenuti fondono fra 173°C e 179°C.

PUREZZA

 

Acqua

Non oltre il 31% (Metodo Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,3% espressi in glucosio sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

E 421 MANNITOLO (1)

SINONIMI

D-mannitolo

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

D-mannitolo

EINECS:

200-711-8

Numero E:

E421

Formula chimica

C6H14O6

Peso molecolare

182,2

Tenore

Non meno del 96.0% di D-mannitolo sulla sostanza secca.

DESCRIZIONE

Polvere di sapore dolce, bianca, cristallina, inodore.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo, praticamente insolubile in cloroformio ed etere.

B. Intervallo di fusione

165°C-169°C, ad una temperatura più bassa inizia il rammollimento

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre lo 0,3% (4 ore a 105°C)

pH

Tra 5 e 8

 

Misurare il pH dopo aver aggiunto a 10 ml di una soluzione al 10% p/v del campione, 0,5 ml di una soluzione satura di cloruro di potassio

Potere rotatorio specifico

20D ) Misurato in una soluzione contenente borato: non meno di + 23° e non più di +25° calcolato riferendosi alla sostanza anidra

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,3% espressi in glucosio, sulla sostanza secca

Zuccheri totali

Non oltre l’1,0% espressi in glucosio, sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 70 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

E 953 - ISOMALTO

SINONIMI

Isomaltulosio idrogenato, palatinosio idrogenato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

L’isomalto è una miscela di:

 

D-glucopiranosil-1,6-D-glucitolo e di

 

D-glucopiranosil-1,1-D-mannitolo diidrato

EINECS:

 

Numero E:

E 953

Formula chimica:

D-glucopiranosil-1,6-D-glucitolo: C12H24O11

 

D-glucopiranosil-1,1-D-mannitolodiidrato: C12H24O11.2H2O

Peso molecolare

D-glucopiranosil-1,6-D-glucitolo: 344,32

 

D-glucopiranosil-1,1-D-mannitolodiidrato: 380,32

Tenore

Non meno del 95% della miscela di D-glucopiranosil-1,6-D-glucitolo e di D-glucopiranosil-1,1-D-mannitolodiidrato determinato sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Sostanza bianca, cristallina, inodore, di sapore dolce, leggermente igroscopica

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Poco solubile in acqua, insolubile in etanolo

B. Potere rotatorio specifico

20D ) : tra + 90° e + 92° (soluzione al 4% p/v)

C. Intervallo di fusione

145°C-150°C

PUREZZA

 

Acqua

Non oltre il 7% (Metodo Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,05% sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre l’1,5% espressi in glucosio sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

E 965(I) MALTITOLO

SINONIMI

D-Maltitolo, maltosio idrogenato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

20D )-D-glucopiranosil-1,4-D-glucitolo

EINECS:

209-567-0

Numero E:

E965(i)

Formula chimica:

C12H24O11

Peso molecolare

344,31

Tenore

Non meno del 98.0% di D-maltitolo C12H24O11 calcolato sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Polvere bianca cristallina, di sapore dolce.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo

B. Intervallo di fusione

148°C-151°C

C. Potere rotatorio specifico

20D ) = da +105,5° a + 108,5° (soluzione 5% peso/volume)

PUREZZA

 

Acqua

Non oltre l’1% (Metodo Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,1% espressi in glucosio sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

E 965(ii) SCIROPPO DI MALTITOLO

SINONIMI

Sciroppo di maltosio-glucosio idrogenato di ottima qualità, sciroppo glucosio idrogenato

 

DEFINIZIONE

 

 

Denominazione chimica

Consiste essenzialmente in una miscela di maltitolo, sorbitolo e oligopoli-saccaridi idrogenati. E’ preparato mediante idrogenazione catalitica dello sciroppo di glucosio ad elevato tenore di maltosio. Il prodotto in commercio è fornito sia come sciroppo che come prodotto solido.

 

EINECS:

270-337-8

 

Numero E:

E965(ii)

 

Tenore

I seguenti tenori vanno intesi sulla sostanza secca:

 

 

Maltitolo

non meno del 50%

 

Sorbitolo

non oltre l’8%

 

Maltotritolo

non oltre il 25%

 

Polisaccaridi idrogenati contenenti più di tre unità di glucosio o di glucitolo

non oltre il 30%

DESCRIZIONE

Liquidi viscosi, chiari, di sapore dolce, incolori e inodori o masse cristalline bianche, di sapore dolce.

 

IDENTIFICAZIONE

 

 

A. Solubilità

Molto solubile in acqua, poco solubile in etanolo.

 

B. Cromatografia su strato sottile

Analizzare utilizzando una lastra ricoperta con uno strato di 0,25 mm gel di silice per cromatografia

 

PUREZZA

 

 

Acqua

Non oltre il 31% (Metodo Karl Fischer)

 

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca

 

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,3% espressi in glucosio sulla sostanza secca

 

Cloruri

Non oltre 50 mg/kg sulla sostanza secca

 

Solfati

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

 

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

 

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

 

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

 

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

 

E 966 LACTITOLO

SINONIMI

Lactite, lactositolo, lactobiosite

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

4-O-β-D-galattopiranosil-D-glucitolo

EINECS:

209-566-5

Numero E:

E966

Formula chimica

C12H24O11

Peso molecolare

344,32

Tenore

Non meno del 95% sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Polvere cristallina di sapore dolce, o soluzione incolore. Esistono prodotti cristallini nelle forme anidra, monoidrata e diidrata.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Molto solubile in acqua.

B. Potere rotatorio specifico

25D ) = da + 13° a + 16° calcolato sulla sostanza secca (soluzione (α25D ) acquosa al 10% peso/volume)

PUREZZA

 

Acqua Prodotti cristallini

Non oltre il 10,5% (Metodo Karl Fischer)

Altri polioli

Non oltre lo 2,5% sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,2% espressi in glucosio sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

E 967 XILITOLO

SINONIMI

Xilitolo

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

D-xilitolo

EINECS:

201-788-0

Numero E:

E967

Formula chimica

C5H12O5

Peso molecolare

152,15

Tenore

Non meno del 98,5% espresso in xilitolo sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Polvere bianca cristallina, praticamente inodore, di sapore molto dolce.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.

B. Intervallo di fusione

92°C-96°C

C. pH

5,0-7,0 (soluzione acquosa al 10% peso/volume)

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre lo 0,5%. Essiccare 0,5 g di campione sottovuoto su fosforo a 60°C per 4 ore

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,1% sulla sostanza secca

Cloruri

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Solfati

Non oltre 200 mg/kg sulla sostanza secca

Zuccheri riducenti

Non oltre lo 0,2% espressi in glucosio sulla sostanza secca

Altri alcoli poliidrici

Non oltre l’1% sulla sostanza secca

Nickel

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

E 950 ACESULFAME DI POTASSIO

SINONIMI

Acesulfame K, Acesulfame di potassio, Acesulfame, Sale di potassio 3,4-diidro-6-metil-1,2,3-ossatiazin-4-one-2,2-diossido

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sale di potassio del 6-metil-1,2,3-ossatiazin-4(3H)-one-2,2-diossido

EINECS:

259-715-3

Numero E:

E950

Formula chimica

C4H4NO4SK

Peso molecolare

201,24

Tenore

Non meno del 99% in C4H4NO4SK sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Polvere bianca cristallina, inodore, con sapore spiccatamente dolce. Potere dolcificante all’incirca 200 volte superiore a quello del saccarosio.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Molto solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.

B. Assorbimento all’ultravioletto

Massimo a 227 ± 2 nm con una soluzione di 10 mg in 1000 ml di acqua

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre l’1% (2 ore a 105°C)

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Selenio

Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca

Fluoruri

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

E 951 ASPARTAME

SINONIMI

Metil-estere dell’aspartil-fenilalanina

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Metil-estere della N-L-α-aspartil-L-fenilalanina-1, N-metil-estere dell’acido 3-ammino-N-(α-carbometossi-fenetil)-succinamico

EINECS:

245-261-3

Numero E:

E951

Formula chimica

C14H18N2O5

Peso molecolare

294,31

Tenore

Non meno del 98% e non oltre il 102% in C14H18N2O5 sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Polvere bianca cristallina, inodore, di sapore dolce. Potere dolcificante e circa 200 volte superiore a quello del saccarosio

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Poco solubile in acqua ed in etanolo.

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre il 4,5% (4 ore a 105°C)

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,2% sulla sostanza secca

pH

Tra 4,5 e 6,0 (soluzione 1 a 125)

Trasmittanza

La trasmittanza di una soluzione all’1% in acido cloridrico 2 N, determinata in una cella ottica di 1 cm a 430 nm con uno spettrofotometro adeguato, utilizzando acido cloridrico 2 N nella cella riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, equivalente ad un’assorbanza di non oltre 0,022 all’incirca.

Potere rotatorio specifico

H (α)20D : da + 14,5° a + 16,5° sulla sostanza secca. Determinata alla concentrazione del 4% in acido formico 15 N, entro 30 minuti dalla preparazione del campione

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

acido 5-Benzil-3,6-diosso-2-piperanzinacetico

Non oltre l’1,5% sulla sostanza secca

E 952 ACIDO CICLAMICO E SUOI SALI DI SODIO E DI CALCIO

(I) ACIDO CICLAMICO

SINONIMI

Acido cicloesilsulfammico, ciclammato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido cicloesilsulfammico, acido cicloesilamminosolfonico

EINECS:

202-898-1

Numero E:

E952

Formula chimica

C6H13NO3S

Peso molecolare

179,24

Tenore

L’acido cicloesilsulfammico contiene non meno del 98% e non più del 102% di C6H13NO3S calcolato sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Polvere bianca cristallina, praticamente incolore e di sapore agrodolce. Potere dolcificante circa 40 volte superiore a quello del saccarosio

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Solubile in acqua ed in etanolo.

B. Test di precipitazione

Acidificare con acido cloridrico una soluzione al 2%, aggiungere 1 ml di una soluzione di cloruro di bario in acqua all’incirca 1 molare, filtrare nel caso la soluzione sia torbida o si formi un precipitato. Aggiungere alla soluzione limpida 1 ml di una soluzione di nitrito di sodio al 10% si forma un precipitato bianco.

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre l’1% (1 ora a 105°C)

Selenio

Non oltre 30 mg/kg espressi sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

Cicloesilammina

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

Dicicloesilammina

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Anilina

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(II) CICLAMMATO DI SODIO

SINONIMI

Ciclammato, sale sodico dell’acido ciclamico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Cicloesansolfammato di sodio, cicloesilsolfammato di sodio

EINECS:

205-348-9

Numero E:

E952

Formule chimiche

C6H12NNaO3S e la forma diidrata

 

C6H12NNaO3S.2H20

Peso molecolare

201,22 calcolato sulla forma anidra

 

237,22 calcolato sulla forma idrata

Tenore

Non meno del 98% e non più del 102% sulla sostanza secca,

 

forma diidrata: non meno dell’84% sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi, inodori o polvere cristallina avente un potere dolcificante circa 30 volte superiore a quello del saccarosio

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Solubile in acqua, praticamente insolubile in etanolo.

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre l’1% (1 ora a 105°C) forma diidrata: non oltre il 15,2% (2 ore a 105°C)

Selenio

Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

Cicloesil-ammina

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

Dicicloesil-ammina

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Anilina

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

(III) CICLAMMATO DI CALCIO

SINONIMI

Ciclammato, sale di calcio dell’acido ciclamico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Cicloesansolfammato di calcio, cicloesilsolfammato di calcio

EINECS:

205-349-4

Numero E:

E952

Formula chimica

C12H24CaN2O6S2.2H2O

Peso molecolare

432,57

Tenore

Non meno del 98% e non più del 101% sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi, incolori o polvere cristallina; potere dolcificante circa 30 volte superiore a quello del saccarosio

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre l’1% (1 ora a 105°C); forma diidrata: non oltre l’8,5% (4 ore a 140°C)

Selenio

Non oltre 30 mg/kg espressi in selenio sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

Cicloesil-ammina

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

Dicicloesil-ammina

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Anilina

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

E 954 SACCARINA E SUOI SALI DI SODIO, DI POTASSIO E DI CALCIO

(I) SACCARINA

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

3-oxo-2,3-diidrobenzo(d)isotiazol-1,1-diossido

EINECS:

201-321-0

Numero E:

E954

Formula chimica

C7H5NO3S

Peso molecolare

183,18

Tenore

Non meno del 99% e non oltre il 101.0% di C7H5NO3S sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con debole odore aromatico, di sapore dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Poco solubile in acqua, solubile in soluzione basica, scarsamente solubile in etanolo.

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre l’1% (2 ore a 105°C)

Intervallo di fusione

226°C - 230°C

Selenio

Non oltre 30 mg/kg espressi sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,2% sulla sostanza secca

Acidi benzoico e salicilico

Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né una colorazione violetta

o-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell’acido benzoico

Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze carbonizzabili

Assenti

(II) SALE SODICO DELLA SACCARINA

SINONIMI

Saccarina, sale di sodio della saccarina

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

o-Benzosolfimmide di sodio, sale di sodio del 2,3-diidro-3-ossobenzisosolfonazolo, sale di sodio diidrato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido

EINECS:

204-886-1

Numero E:

E954

Formula chimica

C7H4NNaO3S.sH2O

Peso molecolare

241,19

Tenore

Non meno del 99% e non più del 101% di C7H4NNaO3S sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, efflorescente, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre il 15% (4 ore a 120°C)

Selenio

Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

Acidi benzoico e salicilico

Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né una colorazione violetta

o-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell’acido benzoico

Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze carbonizzabili

Assenti

(III) SALE DI CALCIO DELLA SACCARINA

SINONIMI

Saccarina, sale di calcio della saccarina

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

o-Benzosolfimmide di calcio, sale di calcio del 2,3-diidro-3-oxo-benzisosolfonazolo, sale di calcio idrato (2:7) del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido

EINECS:

229-349-9

Numero E:

E954

Formula chimica

C14H8CaN2O6S2.3 1/2 H2O

Peso molecolare

467,48

Tenore

Non meno del 95% di C14H8CaN2O6S2 sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o polvere cristallina inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio in soluzione diluita.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Facilmente solubile in acqua, solubile in etanolo.

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre il 13% (4 ore a 120°C)

Selenio

Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in piombo sulla sostanza secca

Acidi benzoico e salicilico

Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa ne’ di precipitato ne’ di una colorazione violetta

o-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell’acido benzoico

Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze carbonizzabili

Assenti

(IV) SALE DI POTASSIO DELLA SACCARINA

SINONIMI

Saccarina, sale di potassio della saccarina

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

o-Benzosolfimmide di potassio, sale di potassio del 2,3-diidro-3-oxobenzisosolfonazolo, sale di potassio monoidrato del 1,2-benzisotiazolin-3-one-1,1-diossido

EINECS:

 

Numero E:

E954

Formula chimica

C7H4KNO3S.H2O

Peso molecolare

239,77

Tenore

Non meno del 99% e non più del 101% di C7H4KNO3S sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, inodore o con un debole odore, di sapore molto dolce anche in soluzioni molto diluite. Potere dolcificante da 300 a 500 volte superiore a quello del saccarosio

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Facilmente solubile in acqua, scarsamente solubile in etanolo.

Perdita all’essiccamento

Non oltre l’8% (4 ore a 120°C)

Selenio

Non oltre 30 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 1 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in piombo sulla sostanza secca

Acidi benzoico e salicilico

Aggiungere 3 gocce di una soluzione circa 1 M di cloruro ferrico in acqua, a 10 ml di una soluzione 1 a 20 precedentemente acidificata con 5 gocce di acido acetico. Non si nota la comparsa né di precipitato né di una colorazione violetta

o-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Toluensolfonammide

Non oltre 10 mg/kg sulla sostanza secca

p-Solfonammide dell’acido benzoico

Non oltre 25 mg/kg sulla sostanza secca

Sostanze carbonizzabili

Assenti

E 957 TAUMATINA

SINONIMI

 

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

La taumatina si ottiene per estrazione acquosa a pH 2,5-4,0 dagli arilli del frutto del ceppo naturale del Thaumatococcus daniellii (Benth), essa e’ composta essenzialmente da due proteine: la Taumatina I e la Taumatina II, accompagnate da piccole quantità di costituenti della pianta, provenienti dal materiale di partenza.

EINECS:

258-822-2

Numero E:

E957

Formula chimica

Polipeptide composto da 207 ammino acidi

Peso molecolare

Taumatina I 22 209

 

Taumatina II 22 293

Tenore

Non meno del 16% di azoto sulla sostanza secca, equivalente a non meno del 94% di proteine (N x 5,8).

DESCRIZIONE

Polvere color crema, inodore, di sapore molto dolce. Potere dolcificante da 2000 a 3000 volte superiore a quello del saccarosio

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Molto solubile in acqua, insolubile in acetone

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre il 9% (determinato essiccando fino a peso costante a 105°C)

Carboidrati

Non oltre il 3% sulla sostanza secca

Ceneri solfatate

Non oltre il 2% sulla sostanza secca

Alluminio

Non oltre 100 mg/kg sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Requisiti microbiologici

Conta dei microorganismi aerobici totali: massimo 1000/g

 

E. Coli: assente in 1 g

E 959 NEOESPERIDINA DIIDROCALCONE

SINONIMI

Neosperidina diidrocalcone, NHDC, esperetina diidrocalcone-4’-β-neoesperidoside, neoesperidina DC

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

2-O-α-L-ramnopiranosil -4’-β-D-glucopiranosil-espertina diidrocalcone; ottenuto per idrogenazione catalitica della neoesperidina

EINECS:

243-978-6

Numero E:

E959

Formula chimica

C28H36O15

Peso molecolare

612,6

Tenore

Non inferiore al 96% sulla sostanza secca

DESCRIZIONE

Polvere biancastra, cristallina, inodore, di sapore caratteristico molto dolce. Potere dolcificante da 1000 a 1800 volte superiore a quello del saccarosio.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Solubilità

Facilmente solubile in acqua calda, molto poco solubile in acqua fredda praticamente insolubile in etere e in benzene.

B. Assorbimento all’ultra-violetto

massimo a 282-283 nm, ottenuto con una soluzione di 2 mg in 100 ml di metanolo

C. Test di Neu

Sciogliere circa 10 mg di neoesperidina DC in 1 ml di metanolo, aggiungere 1 ml di una soluzione all’1% di 2-amminoetil difenilborato in metanolo. Si ottiene un colore giallo vivo.

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non oltre l’11% (3 ore a 105°C)

Ceneri solfatate

Non oltre lo 0,2% sulla sostanza secca

Arsenico

Non oltre 3 mg/kg sulla sostanza secca

Piombo

Non oltre 2 mg/kg sulla sostanza secca

Metalli pesanti

Non oltre 10 mg/kg espressi in Pb sulla sostanza secca

 

 

(1) Sostituiscono i requisiti di purezza di cui al decreto ministeriale 20 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 337 del 2 dicembre 1978.

 

E 961 NEOTAME [59]

 

Sinonimi

N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanina 1-metil estere, N(3,3-dimetibutil)-L-aspartil-L-fenilalanina metil estere

Definizione

Il neotame è ottenuto dalla reazione sotto pressione con idrogeno dell'aspartame con 3,3-dimetilbutiraldeide in metanolo in presenza di un catalizzatore palladio/carbonio. E' isolato e purificato mediante filtraggio, per il quale è possibile utilizzare terra diatomacea. Dopo la rimozione del solvente tramite distillazione, il neotame è lavato con acqua, separato per centrifugazione e infine essiccato sotto vuoto.

CAS n.:

165450-17-9

Denominazione chimica:

N-[N-(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanina 1-metil estere

Formula chimica

C20H30N2O5

Peso molecolare

378,47

Descrizione

Polvere da bianca a biancastra

Concentrazione

Non inferiore al 97,0% su base anidra

Identificazione

 

Solubilità

4,75% (p/p) a 60 °C in acqua, solubile in etanolo e acetato di etile

Purezza

 

Tenore di acqua

Non superiore al 5% (metodo di Karl Fischer, dimensione del campione 25 ± 5 mg)

pH

5,0 - 7,0 (soluzione acquosa allo 0,5%)

Intervallo di fusione

da 81 °C a 84 °C

N-[(3,3-dimetilbutil)-L-α-aspartil]-L-fenilalanina

Non superiore a 1,5%

Piombo

Non superiore a 1 mg/kg

 

 

E 955 SUCRALOSIO [60]

 

 

 

Sinonimi 

4,11, 61-triclorogalattosucrosio 

 

 

Definizione 

 

Denominazione chimica 

1,6-dicloro-1,6-didesossi-β-D-fruttofuranosil-4-cloro-4-desossi-α-D-galattopiranoside 

EINECS 

259-952-2 

Formula chimica 

C12H19Cl3O8 

Peso molecolare 

397,64 

Composizione 

Contiene non meno del 98% e non più del 102% di C12H19Cl3O8, calcolato sulla base anidra 

Descrizione 

Polvere cristallina da bianca a biancastra, praticamente inodore 

 

 

Identificazione 

 

A. pH di una soluzione al 10% 

Non meno di 5,0 e non più di 7,0 

B. Solubilità 

Facilmente solubile nell'acqua, nel metanolo e nell'etanolo. Leggermente solubile nell'acetato d'etile 

C. Assorbimento infrarosso 

Lo spettro infrarosso di una dispersione del campione nel bromuro di potassio presenta valori massimi relativi a numeri di onde analoghe a quelli dello spettro di riferimento ottenuto attraverso uno standard di riferimento del sucralosio 

D. Cromatografia in stato sottile 

Il tracciato principale della soluzione di test ha lo stesso valore Rf del tracciato principale della soluzione standard A che funge da riferimento nel test degli altri disaccaridi clorurati. Questa soluzione titolata è ottenuta tramite la dissoluzione di 1,0 g di uno standard di riferimento di sucralosio in 10 ml di metanolo 

 

 

E. Potere rotatorio specifico 

[α]20D: da + 84,0° a + 87,5° calcolato sulla base anidra (soluzione al 10% in peso/ volume) 

 

 

Purezza 

 

Acqua 

Non più del 2,0% (metodo di Karl Fischer) 

Ceneri solfatate 

Non più dello 0,7% 

Piombo 

Non più di 1 mg/kg 

Altri disaccari di clorurati 

Non più dello 0,5% 

Monosaccari di clorurati 

Non più dello 0,1% 

Ossido di trifenilfosfina 

Non più di 150mg/kg 

Metanolo 

Non più dello 0,1% 

 

 

E 962 SALE DI ASPARTAME-ACESULFAME [61]

 

 

 

 

 

Sinonimi 

Aspartame-acesulfame 

 

Sale di aspartame-acesulfame 

Definizione 

Il sale è preparato riscaldando una soluzione a pH acido composta di aspartame e di acesulfame K in una proporzione di 2:1 circa (peso/peso) seguita da una cristallizzazione. Il potassio e l'umidità sono eliminati. Il prodotto è più stabile del solo aspartame 

Denominazione chimica 

Sale 6-metil-l,2,3-ossatiazin-4(3H)-one 2,2- diossido dell'acido L-a aspartil L-fenilalanil- 2-metile 

Formula chimica 

C18H2309N3S 

Peso molecolare 

457,46 

Composizione 

Da 63,0% a 66,0% di aspartame (base anidra) e da 34,0% a 37,0% di acesulfame (forma acida su base anidra) 

Descrizione 

Polvere bianca, inodore, cristallina 

 

 

Identificazione 

 

A. Solubilità 

Scarsamente solubile nell'acqua; leggermente solubile nell'etanolo 

B. Spettrofotometria 

Il fattore di trasmissione di una soluzione all'1% nell'acqua, determinato in una cellula di 1 cm a 430 nm attraverso uno spettrofotometro adeguato utilizzando l'acqua come riferimento, non deve essere inferiore a 0,95, il che equivale a un coefficiente di assorbimento che non supera approssimativamente 0,022 

C. Potere rotatorio specifico 

[α]20D: da + 14,5° a + 16,5°

 

 

Determinare a una concentrazione di 6,2 g in 100 ml di acido formico (15 N) entro un termine di 30 min secondo la preparazione della soluzione. 

 

Dividere per 0,646 il potere rotatorio specifico calcolato per compensare il tenore in aspartame del sale di aspartame-acesulfame 

 

 

Purezza 

 

Perdita all'essiccamento 

Non più dello 0,5 % (105 °C, 4 h) 

Acido 5-benzil-3,6-diosso-2-piperazin-acetico

Non più dello 0,5% 

Piombo 

Non più di 1 mg/kg 

 

 

Allegato XVII - (articolo 18, comma 1) [62]

REQUISITI DI PUREZZA SPECIFICI DEGLI ADDITIVI

DIVERSI DAI COLORANTI E DAGLI EDULCORANTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 242 DIMETILDICARBONATO

SINONIMI

DMDC, dimetil pirocarbonato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Dimetildicarbonato

Formula chimica

C4H6O5

Peso molecolare

134,09

Tenore

Non meno del 99,8%

DESCRIZIONE

Liquido incolore

PUREZZA

 

Dimetilcarbonato

Non più dello 0,2%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 284 ACIDO BORICO

SINONIMI

Acido borico, acido ortoborico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido borico

Formula chimica

H3BO3

Peso molecolare

61,84

Tenore

Non inferiore al 99,5%

DESCRIZIONE

Cristalli incolori, inodori trasparenti o granuli o polvere bianca, leggermente untuosa al tatto; in natura si trova come sassolite minerali

IDENTIFICAZIONE

 

A. Punto di fusione

171°C

 

185° C decomposizione

B. pH

3,2 - 4,8

PUREZZA

 

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 5 mg/kg

E 285 SODIO TETRABORATO

SINONIMI

Sodio borato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sodio tetraborato

Formula chimica

Na2B4O7

Peso molecolare

201,27

DESCRIZIONE

Polvere o scaglie simili al vetro che diventano opache dopo esposizione all’aria; lentamente solubili in acqua

IDENTIFICAZIONE

 

A. Punto di fusione

75°C dopo rapido riscaldamento

 

74°C anidro

PUREZZA

 

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 5 mg/kg

E 297 ACIDO FUMARICO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido butendioico; acido trans-1,2-etilen-dicarbossilico

Formula chimica

C4H4O4

Peso molecolare

116,07

Tenore

Non meno del 99,0% su base anidra.

DESCRIZIONE

Polvere bianca cristallina o granuli con un caratteristico gusto acido

IDENTIFICAZIONE

 

A. Intervallo di fusione

286 - 302°C (capillare chiuso, riscaldamento rapido)

B. Saggi positivi per il doppio legame e per l’acido dicarbossilico

C. pH di una soluzione al 3% : 2,0 - 2,5

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dello 0,5% (120°C, 4h)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1%

Acido maleico

Non più dello 0,1%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 304 (ii) STEARATO DI ASCORBILE

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Stearato di ascorbile; L-ascorbilstearato; 2,3- dideidro -L- treo-exono-1,4-lattone-6-stearato;

Formula chimica

C24H42O7

Peso molecolare

442,6

Tenore

Non meno del 95%

DESCRIZIONE

Solido di colore bianco o giallognolo, con un odore simile a quello degli agrumi

IDENTIFICAZIONE

 

Punto di fusione

Circa 116°C

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 2% dopo essiccamento (in una stufa sottovuoto da 56° a 60°C per 1h)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 315 ACIDO ERITORBICO

SINONIMI

Acido isoascorbico; acido D-arabo-ascorbico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido isoascorbico; acido D - isoascorbico

Formula chimica

C6H8O6

Peso molecolare

176,13

Tenore

Non meno del 99%, su base anidra

DESCRIZIONE

Solido cristallino di colore tra il bianco e il giallo chiaro che si scurisce gradualmente per esposizione alla luce.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Intervallo di fusione

164 - 172°C, con decomposizione

B. Potere rotatorio specifico

tra -16,5° e -18,0° in una soluzione acquosa al 10% (p/v) a 25°C

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dello 0,4% (gel di silice, in stufa sottovuoto, 3h)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,3%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 316 SODIO ERITORBATO

SINONIMI

Sodio Isoascorbato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sodio isoascorbato; sale di sodio del 2,3 - dideidro -D- eritro-eso-1,4- lattone

Formula chimica

C6 H7O6Na.H2O

Peso molecolare

216,13

Tenore

Non meno del 98%, su base anidra

DESCRIZIONE

Solido cristallino bianco

IDENTIFICAZIONE

 

A. Potere rotatorio specifico

tra + 95,5° e + 98,0° in una soluzione acquosa al 10% (p/v) a 25°C

B. pH di una soluzione al 10%: 5.5 - 8.0

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dello 0,25% (in stufa sottovuoto su acido solforico, 24h)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 350 (i) MALATO DI SODIO

SINONIMI

Sale di sodio dell’acido malico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Di sodio DL-malato; sale disodico dell’acido idrossibutandioico

Formula chimica

Emiidrato: C4H4Na2O5. 1/2 H2O

 

Triidrato: C4H4Na2O5. 3H2O

Peso molecolare

Emiidrato: 187.05

 

Triidrato: 232.10

Tenore

Non meno del 98,0%, su base anidra

DESCRIZIONE

Polvere cristallina o pezzetti bianchi

IDENTIFICAZIONE

 

A. Sggi positivi per la ricerca dell’acido dicarbossilico -1,2 e per il sodio

B. Formazione di azocolorante positiva

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 7,0% (130°C, 4h) per l’emidrato o 20,5% - 23,5% (130°C, 4h) per il triidrato

Ceneri solfatate

Comprese tra 78,2% - 81,4% su base anidra

Alcalinità

Non più dello 0,2% (come Na2CO3)

Acido fumarico

Non più del 1,0%

Acido maleico

Non più dello 0,05%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 30 mg/kg

E 350 (ii) MALATO ACIDO DI SODIO

SINONIMI

Sale monosodico dell’acido DL-malico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sale monosodico dell’acido DL-malico

Formula chimica

C4H5Na O5

Peso molecolare

156,07

Tenore

Non meno del 99,0%, su base anidra

DESCRIZIONE

Polvere bianca

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggi positivi per la ricerca dell’acido dicarbossilico -1,2 e per il sodio

B. Formazione di azocolorante positiva

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 2,0% (110°C, 3h)

Acido maleico

Non più dello 0,05%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 351 MALATO DI POTASSIO

SINONIMI

Sale di potassio dell’acido malico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Dipotassio DL-malato, sale dipotassico dell’acido idrossibutandioico.

Formula chimica

C4H4k2O5

Peso molecolare

210,27

Tenore

Non meno del 59,5%, su base anidra

DESCRIZIONE

Soluzione acquosa incolore o quasi incolore

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggi positivi per la ricerca dell’acido dicarbossilico -1,2 e per il potassio

B. Formazione di azocolorante positiva

PUREZZA

 

Alcalinità

Non più dello 0,2% (come Na2CO3)

Acido maleico

Non più dello 0,05% su base anidra

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 352 (i) MALATO DI CALCIO

SINONIMI

Sale di calcio dell’acido malico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Calcio DL-malato; calcio idrossisuccinato; sale di calcio dell’acido idrossibutandioico.

Formula chimica

C4H4CaO5

Peso molecolare

172,14

Tenore

Non meno del 97,5%, su base anidra

DESCRIZIONE

Polvere bianca

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggi positivi per l’acido dicarbossilico -1,2 e per il calcio

B. Formazione di azocolorante positiva

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 2% (100°C, 3h)

Acido maleico

Non più dello 0,05%

Fluoruro

Non più di 30 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 352 (ii) MALATO ACIDO DI CALCIO

SINONIMI

Sale monocalcico dell’acido DL - malico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sale monocalcico dell’acido DL - malico

Formula chimica

(C4H5O5) 2Ca

Peso molecolare

306,18

Tenore

Non meno del 97,5%, su base anidra

DESCRIZIONE

Polvere bianca

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggi positivi per la ricerca dell’acido dicarbossilico -1,2 e per il calcio

B. Formazione di azocolorante positiva

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 2,0% (110°C, 3h)

Acido maleico

Non più dello 0,05%

Fluoruro

Non più di 30 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 355 ACIDO ADIPICO E SUOI SALI DI SODIO (E 356) E DI POTASSIO (E 357)

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido esandioico; acido 1,4-butan dicarbossilico

Formula chimica

C6H10O4 (acido)

Peso molecolare

146,14 (acido)

Tenore

Non meno del 99,6%, su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi inodori o polvere cristallina (per l’acido)

IDENTIFICAZIONE

 

Intervallo di fusione

151,5 - 154,0°C per l’acido

PUREZZA

 

Contenuto d’acqua

Non più dello 0,2% per l’acido (Karl Fischer)

Ceneri sofatate

Non più di 20 mg/kg per l’acido

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 363 ACIDO SUCCINICO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido butandioico

Formula chimica

C4H6O4

Peso molecolare

118,09

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli incolori o bianchi, inodori dal gusto acido

IDENTIFICAZIONE

 

Punto di fusione

Tra 185° e 190°C

PUREZZA

 

Residuo alla combustione

Non più dello 0,25% (800°C, 15min)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 380 CITRATO TRIAMMONICO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sale triammonico dell’acido 2- idrossipropan-1,2,3 - tricarbossilico

Formula chimica

C6H17N3O7

Peso molecolare

243,22

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli o polvere bianchi

IDENTIFICAZIONE

 

Saggi positivi per l’ammonio e per il citrato

PUREZZA

 

Ossalati

Non più dello 0,04% (come acido ossalico)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 385 EDTA CALCIO DISODICO

SINONIMI

Calcio di sodio etilendiamminotetracetato. Calcio disodio edetato.

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Calcio disodio etilendiamminotetraacetato; Calcio disodio (etilene-dinitrilo) - tetraacetato

Formula chimica

C10H12CaN2Na2O8. 2H2O

Peso molecolare

410,31

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Granuli cristallini bianchi, inodori o polvere bianca o quasi bianca, leggermente igroscopica

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggi positivi per il sodio e per il calcio

B. Attività chelante di ioni metallici positiva

C. pH di una soluzione all’1% tra 6,4 e 7,5

PUREZZA

 

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 416 GOMMA DI KARAIA

SINONIMI

Karaia, gomma karaia, Sterculia, gomma Serculia

DEFINIZIONE

La gomma di karaia è l’essudazione essiccata dagli steli e dai rami della Sterculia urens Roxburg ed altre specie di Sterculia (Fam. Sterculiaceae) o dal Cochlosperum gossypium A.P. De Condolle o altre specie di Cochlosperum (Fam. Bixaceae). Consiste essenzialmente in polisaccaridi acetilati ad alto peso molecolare, che per idrolisi cedono galattosio, ramnosio e acido galatturonico, insieme a quantità di acido glucuronico.

DESCRIZIONE

La gomma di Karaia non macinata si presenta sotto forma di gocce di dimensioni variabili e in pezzi irregolari dal caratteristico aspetto semi-cristallino. E’ di colore tra il giallo chiaro ed il marrone rossastro, trasparente e corneo. La gomma di Karaia in polvere è di colore tra il grigio chiaro ed il marrone rossastro. La gomma ha un evidente odore di acido acetico ed un gusto mucillaginoso e leggermente acidulo.

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 20% (105°C, 5h)

Ceneri totali

Non più dell’8%

Ceneri insolubili in acido

Non più dell’1%

Materia insolubile in acido

Non più del 3%

Acidi volatili

Non meno del 10%, calcolato come acido acetico

Amido

Non rilevabile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Metalli pesanti

Non più di 40 mg/kg

Criteri microbiologici

Salmonella spp. : Negativo (su 1 g)

 

E. Coli : Negativo (su 1 g)

E 417 GOMMA DI TARA

SINONIMI

Carruba peruviana

DEFINIZIONE

La gomma di tara si ottiene frantumando l’endosperma dei semi della Caesalpina spinosa (Fam. Leguminosae). Consiste essenzialmente di polisaccaridi, con un peso molecolare elevato, composti principalmente di galattomannani. Il componente principale consiste in una catena lineare di (1 4) unità -β-D-di mannopiranosio con α-D-unità di galattopiranosio unite da (1 6) legami. Il rapporto di mannosio rispetto al galattosio nella gomma di tara è 3:1. Nella gomma di carruba questo rapporto è di 4:1 e nella gomma di guar è di 2:1

DESCRIZIONE

Polvere quasi inodore, bianca o bianco-giallognola

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 15,0%

Ceneri

Non più del 1,5%

Materia insolubile in acidi

Non più del 2,0%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 418 GOMMA DI GELLANO

DEFINIZIONE

La gomma di gellano è un polisaccaride ad alto peso molecolare prodotta da fermentazione di una coltura pura di un carboidrato mediante Pseudomonas elodea, purificata per recupero con alcol isopropilico, essiccata e macinata. E’ costituita principalmente da un polisaccaride ad alto peso molecolare composto da un tetrasaccaride in cui si riportano unità di un ramnosio, di un acido glucosonico e due glucosio e sostituito con circa 0-5% di acil-gruppi (glicerile e acetile) legati come esteri O-glicosidici. L’acido glucuronico è neutralizzato come sale misto di potassio, sodio, calcio e magnesio.

Tenore

Resa, su base anidra, non inferiore al 3,3% e non superiore al 6,8% di CO2

DESCRIZIONE

Polvere di colore bianco sporco

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 15,0% (105°C, 2 1/2h)

Ceneri

Non più del 12% su base anidra

Azoto

Non più del 3,0%

Isopropanolo

Non più di 750 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 30 mg/kg

Criteri microbiologici

 

a. Conteggio totale della capsula

Non più di 10.000 colonie per grammo

b. Lieviti e muffe

Non più di 400 colonie per grammo

c. Coliformi

Saggio negativo

d. Salmonella

Saggio negativo

E 431 STEARATO DI POLIOSSIETILENE (40)

SINONIMI

Poliossi (40) stearato.

 

Poliossietilen (40) monostearato

DEFINIZIONE

Lo stearato di poliossietilene consiste in una miscela di mono- e diesteri di acido stearico commestibile e diolo di poliossietilene misto (con una lunghezza di polimero di circa 40 unità di ossietilene) con poliolo libero

Formula chimica

Monoestere: RCOO (CH2CH2O) nH

 

Diestere: RCOO (CH2CH2O) nOCR

 

Dove n è circa 40

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,5% su base anidra

DESCRIZIONE

Scaglie color crema o solido simile alla cera

IDENTIFICAZIONE

 

A. Intervallo di congelamento

39°-44°C

B. Spettro di assorbimento infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo poliossietilenato

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 3,0% (Karl Fischer)

Numero di acidità

Non più di 1 mg/ KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 25 e non più di 35 mg/ KOH/g

Numero di ossidrile

Non meno di 27 e non più di 40 mg/ KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 432 MONOLAURATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO

SINONIMI

Polisorbato 20

DEFINIZIONE

Il monolaurato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di acidità inferiore a 7 ed un contenuto di acqua inferiore a 2.0%) con acido laurico commerciale commestibile e condensato con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e delle sue anidridi.

Tenore

Contenuto non inferiore al 70.0% di gruppi di ossietilene, equivalente a non meno di 97,3 e non più di 103,0% di monolaurato di poliossietilensorbitano (20) su base anidra

DESCRIZIONE

Liquido oleoso di colore tra il limone e l’ambra, con un debole odore caratteristico ed un gusto un po’ amaro

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggio positivo per gli acidi grassi

B. Spettro infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo poliossietilenato

C. Saponificazione

100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 16 g di acidi grassi e 81 g di poliolo

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 3,0% (Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,25%

Numero di acidità

Non più di 2 mg/ KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 40 e non più di 50 mg/ KOH/g

Numero di ossidrile

Non meno di 96 e non più di 108 mg/ KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 433 MONOOLEATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO (20)

SINONIMI

Polisorbato 80

DEFINIZIONE

Il monooleato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di acidità inferiore a 7.5 e un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido oleico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e delle sue anidridi.

Tenore

Contenuto non inferiore al 65.0% e non superiore al 69.5% di gruppi di ossietilene, equivalente a non meno di 96,5 e non più di 103,5% di monooleato di poliossietilensorbitano (20) su base anidra

DESCRIZIONE

Liquido oleoso di colore tra il limone e l’ambra, con un debole odore caratteristico ed un gusto un po’ amaro

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggio positivo per gli acidi grassi

B. Spettro infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo poliossietilenato

C. Saponificazione

100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 23 g di acidi grassi e 75 g di poliolo

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 3,0% (Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,25%

Numero di acidità

Non più di 2 mg/ KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 45 e non più di 55 mg/ KOH/g

Numero di ossidrile

Non meno di 65 e non più di 80 mg/ KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 434 MONOPALMITATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO

SINONIMI

Polisorbato 40

DEFINIZIONE

Il monopalmitato di poliossietilensorbitano (20) consiste in una miscela degli esteri parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di acidità inferiore a 7.5 e un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido palmitico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e delle sue anidridi.

Tenore

Contenuto non inferiore al 66.0% e non superiore al 70.5% di gruppi di ossietilene, equivalente a non meno di 97.0 e non più di 103.0% di monopalmitato di poliossietilensorbitano (20) su base anidra

DESCRIZIONE

Liquido oleoso di colore tra il limone e l’arancio, con un debole odore caratteristico ed un gusto un po’ amaro

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggio positivo per gli acidi grassi

B. Spettro infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo poliossietilenato

C. Saponificazione

100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 20 g di acidi grassi e 78g di poliolo

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 3,0% (Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,25%

Numero di acidità

Non più di 2 mg/ KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 41 e non più di 52 mg/ KOH/g

Numero di ossidrile

Non meno di 90 e non più di 107 mg/ KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 435 MONOSTEARATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO

SINONIMI

Polisorbato 60

DEFINIZIONE

Il monostearato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di acidità inferiore a 10 e un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido stearico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e delle sue anidridi.

Tenore

Contenuto non inferiore al 65.0% e non superiore al 69.5% di gruppi di ossietilene, equivalente a non meno di 97,0 e non più di 103,0% di monooleato di poliossietilensorbitano (20) su base anidra

DESCRIZIONE

Liquido o semigel oleoso di colore tra il limone e l’arancio, con un debole odore caratteristico ed un gusto un po’ amaro

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggio positivo per gli acidi grassi

B. Spettro infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo poliossietilenato

C. Saponificazione

100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 25g di acidi grassi e 77g di poliolo

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 3,0% (Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,25%

Numero di acidità

Non più di 2 mg/ KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 41 e non più di 52 mg/ KOH/g

Numero di ossidrile

Non meno di 90 e non più di 107 mg/ KOH/g

1,4 Diossano

Non più di 10 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 436 TRISTEARATO DI POLIOSSIETILENSORBITANO

SINONIMI

Polisorbato 65

DEFINIZIONE

Il tristearato di poliossietilensorbitano consiste in una miscela degli esteri parziali di sorbitolo e delle sue mono- e dianidridi (che hanno un numero di acidità inferiore a 15 e un contenuto di acqua inferiore a 0.2%) con acido stearico commestibile e condensati con circa 20 moli di ossido di etilene per mole di sorbitolo e delle sue anidridi.

Tenore

Contenuto non inferiore al 46.0% e non superiore al 50.0% di gruppi di ossietilene, equivalente a non meno di 96,0 e non più di 104,0% di tristearato di poliossietilensorbitano (20) su base anidra

DESCRIZIONE

Solido simile alla cera di colore marrone chiaro, con un debole odore caratteristico ed un gusto un po’ amaro

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggio positivo per gli acidi grassi

B. Spettro infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo poliossietilenato

C. Saponificazione

100 g del campione danno per saponificazione alcalina circa 43 g di acidi grassi e 56 g di poliolo

Intervallo di congelamento

29°-33°C

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 3,0% (Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,25%

Numero di acidità

Non più di 2 mg/ KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 88 e non più di 98 mg/ KOH/g

Numero di ossidrile

Non meno di 40 e non più di 60 mg/ KOH/g

1,4 Diossano

Non più di 10 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 442 FOSFATIDI D’AMMONIO

DEFINIZIONE

Il prodotto consiste essenzialmente in una miscela di composti di ammonio di acidi fosfatici derivati dai grassi commestibili (di solito olio di seme di colza parzialmente indurito). Uno, due o tre parti di gliceridi possono essere unite al fosforo. Inoltre, due fosfoesteri possono essere legati insieme come fosfatidilfosfatidi. Il prodotto è ottenuto per glicerolisi del grasso, fosforilazione per mezzo di anidride fosforosa e neutralizzazione con ammoniaca.

Tenore

Contenuto di fosforo non meno di 3.0% e non più di 3,4% in peso; il contenuto di ammonio è non meno di 1,2% e non più di 1,5% (calcolato come N).

DESCRIZIONE

Semisolido untuoso

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggio positivi per la glicerina, l’acido grasso e per il fosfato

B. pH di un estratto acquoso tra 6,0 e 8,0

PUREZZA

 

Contenuto di azoto

Non meno del 1,2% e non oltre l’1,5%

Materia insolubile in etere di petrolio

Non più di 3 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 444 SACCAROSIO ISOBUTIRRATO ACETATO

SINONIMI

SAIB

DEFINIZIONE

Il saccarosio isobutirrato acetato è una miscela dei prodotti di reazione formati dalla esterificazione di saccarosio di grado alimentare con anidride acetica e anidride isobutirrica, seguita da distillazione. La miscela contiene tutte le possibili combinazioni di esteri nei quali il rapporto molare acetato: butirrato è circa 2:6.

Denominazione chimica

Saccarosio esaisobutirrato diacetato (appr.)

Formula chimica

C40H62O19 (per saccarosio esaisobutirrato diacetato)

Peso molecolare

846,9 (C40H62O19)

Tenore

non meno del 98,8% e non più del 101,9% di C40H62O19

DESCRIZIONE

Liquido colore paglia pallido, limpido, privo di sedimenti, avente odore e aroma blandi

IDENTIFICAZIONE

 

Solubilità

Insolubile in acqua. Solubile in molti solventi organici

Indice di rifrazione

n40D 1.4492 - 1.4504

Densità specifica

d2525 1.141 - 1-151

PUREZZA

 

Numero di acidità

Non più di 0,2 mg/ KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 524 e non più di 540 mg/ KOH/g

Triacetina

Non più di 0,1 %

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 5 mg/kg

E 445 ESTERI DELLA GLICERINA DELLA RESINA DEL LEGNO

DEFINIZIONE

Gli esteri della glicerina della resina del legno sono una miscela complessa di esteri di tri- e diglicerolo di acidi di resina provenienti dalla resina del legno. La resina si ottiene mediante estrazione con solvente dai ceppi di pino stagionati seguita da un processo di raffinazione con solvente liquido-liquido. Il prodotto finale e’ composto per circa il 90% di acidi di resina ed il 10% di neutri (composti non acidici). La frazione di acido di resina e’ una miscela complessa di acidi monocarbossilici isomerici diterpenici aventi la tipica formula molecolare di C20H30O2, principalmente di acido abietinico.

DESCRIZIONE

Solido duro dal colore tra il giallo e l’ambra chiaro

IDENTIFICAZIONE

 

A. Spettro infrarosso

Caratteristico del composto

B. Gas-cromatografia

Caratteristica del glicerolo e degli alcoli di resina dopo riduzione dei gruppi esteri complessi nei singoli composti

C. Punto di rammollimento

88-96°C

PUREZZA

 

Densità specifica della soluzione

d2525 Non meno dello 0.935 quando determinato in una soluzione al 50% in d - limonene (97% punto di ebollizione 175.5-176.0°C, d204 :0.84)

Numero di acidità

Tra 3 e 9 mg/ KOH/g

Numero di ossidrile

Tra 15 e 45 mg/ KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 476 POLIRICINOLEATO DI POLIGLICEROLO

SINONIMI

Esteri poliglicerici degli acidi grassi di olio di castoro condensato

DEFINIZIONE

Il poliricinoleato di poliglicerolo è preparato mediante esterificazione del poliglicerolo con gli acidi grassi di olio di castoro condensato

Denominazione chimica

Esteri poliglicerici degli acidi grassi di olio di castoro condensato

DESCRIZIONE

Liquido altamente viscoso

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggi positivi per la glicerina, i poligliceroli e gli acidi grassi

B. Indice di rifrazione N25D tra 1,4630 e 1, 4665

PUREZZA

 

Poligliceroli

La frazione di poligliceroli è in gran parte di- tri- e tetra gliceroli e contiene non più del 10% di poligliceroli uguali o superiori a eptagliceroli

Numero di idrossile

Tra 80 e 100 mg/ KOH/g

Numero di acidità

Non più di 6 mg/ KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 479b PRODOTTO DI REAZIONE DELL’OLIO DI SOIA OSSIDATO TERMICAMENTE CON MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI

DEFINIZIONE

Il prodotto consiste in esteri di glicerina e acidi grassi, si trova nei grassi commestibili e negli acidi grassi ottenuti dall’olio di soia ossidato termicamente

Tenore

Contenuto di acido grasso totale non inferiore a 83% e non superiore a 90%.

 

Contenuto di glicerina totale non inferiore a 16% e non superiore a 22%

DESCRIZIONE

Solido simile alla cera dal colore marrone chiaro

PUREZZA

 

Acidi grassi liberi

Non più dell’1,5%

Glicerina libera

Non più del 2,0%

Acidi grassi, insolubili in etere di petrolio

Non più del 2,0%

Numero di perossidi

Non più di 3

Epossidi

Non più dello 0,03%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 491 SORBITANO MONOSTEARATO

DEFINIZIONE

Il sorbitano monostearato consiste in una miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l’acido stearico

Tenore

Contenuto non inferiore a 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e isosorbite.

DESCRIZIONE

Scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido

IDENTIFICAZIONE

 

A. Intervallo di congelamento 50-52°C

B. Spettro infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di acido grasso e di un poliolo

PUREZZA

 

Acqua

Non più dell’1,5% (Karl Fischer)

Numero di acidità

Non meno di 5 e non più di 10 mg KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 147 e non più di 157 mg KOH/g

Numero di idrossile

Non meno di 235 e non più di 260 mg KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 492 SORBITANO TRISTEARATO

DEFINIZIONE

Il sorbitano tristearato consiste in una miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbite) con l’acido stearico

Tenore

Contenuto non inferiore a 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e esteri di isosorbite.

DESCRIZIONE

Scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido

IDENTIFICAZIONE

 

A. Intervallo di congelamento 47-50°C

B. Spettro infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di un acido grasso e di un poliolo

PUREZZA

 

Acqua

Non più dell’1,5% (Karl Fischer)

Numero di acidità

Non meno di 12 e non più di 15 mg KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 176 e non più di 188 mg KOH/g

Numero di idrossile

Non meno di 66 e non più di 80 mg KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 493 SORBITANO MONOLAURATO

DEFINIZIONE

Il sorbitano monolaurato consiste in una miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbiti) con l’acido stearico

Tenore

Contenuto non inferiore a 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e esteri di isosorbite

DESCRIZIONE

Liquido viscoso dal colore ambra, scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 2% (Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,5%

Numero di acidità

Non più di 8 mg KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 155 e non più di 170 mg KOH/g

Numero di idrossile

Non meno di 330 e non più di 385 mg KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 494 SORBITANO MONOOLEATO

DEFINIZIONE

Il sorbitano monooleato consiste in una miscela degli esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbide) con l’acido oleico. Il componente principale è 1,4 - sorbitano monooleato. Gli altri componenti comprendono l’isosorbide monooleato, il sorbitano dioleato e il sorbitano trioleato.

Tenore

Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e isosorbide.

DESCRIZIONE

Liquido viscoso dal colore ambra, scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido

IDENTIFICAZIONE

Numero di iodio dell’acido grasso ottenuto dalla saponificazione del campione tra 80 e 100 mg KOH/g.

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 2% (Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,5%

Numero di acidità

Non più di 8 mg KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 145 e non più di 160 mg KOH/g

Numero di idrossile

Non meno di 193 e non più di 210 mg KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 495 SORBITANO MONOPALMITATO

DEFINIZIONE

Il sorbitano monopalmitato consiste in una miscela di esteri parziali del sorbitolo e delle sue mono e dianidridi (sorbitano e isosorbide) con l’acido palmitico

Tenore

Contenuto non inferiore al 95% di una miscela di esteri di sorbitolo, sorbitano e isosorbide

DESCRIZIONE

Scaglie o perline dal colore tra il crema ed il marrone oppure solido duro simile alla cera con un odore leggero ed un gusto insipido

IDENTIFICAZIONE

 

A. Intervallo di congelamento 45-47°C

B. Spettro infrarosso

Caratteristico di un estere parziale di un acido grasso con un poliolo

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 1,5% (Karl Fischer)

Numero di acidità

Non meno di 4 e non più di 7,5 mg KOH/g

Numero di saponificazione

Non meno di 140 e non più di 150 mg KOH/g

Numero di idrossile

Non meno di 270 e non più di 305 mg KOH/g

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 500 (iii) SESQUICARBONATO DI SODIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sodio monoidrogeno dicarbonato

Formula chimica

Na2CO3.NaHCO3.2H2O

Peso molecolare

226.03

Tenore

Contenuto tra 35,0% e 38.6% di NaHCO3 e tra 46.4 e 50.0% di Na2CO3

DESCRIZIONE

Scaglie bianche, cristalli o polvere cristallina

IDENTIFICAZIONE

 

Saggi positivi per il sodio ed il carbonato

PUREZZA

 

Cloruro di sodio

Non più dello 0,5%

Ferro

Non più di 20 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 501 (i) POTASSIO CARBONATO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Carbonato di potassio

Formula chimica

K2CO3.xH2O (x=0 oppure 1,5)

Peso molecolare

138,21

Tenore

Non meno del 99,0% sull’anidro

DESCRIZIONE

Polvere bianca molto deliquescente. L’idrato si trova sotto forma di cristalli bianchi o granuli traslucidi

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggi positivi per il potassio ed il carbonato

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più di 5% (anidro) o 18% (idrato) (180°C, 4 h)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 501 (ii) CARBONATO ACIDO DI POTASSIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Carbonato acido di potassio

Formula chimica

KHCO3

Peso molecolare

100,11

Tenore

Non meno del 99,0% sull’anidro

DESCRIZIONE

Cristalli incolori o polvere o granuli bianchi

IDENTIFICAZIONE

 

A. Saggi positivi per il potassio e per i carbonati

PUREZZA

Perdita all’essiccamento

Non più di 0,25% (su gel di silice, 4 h)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 504 (ii) CARBONATO ACIDO DI MAGNESIO

SINONIMI

Idrogenocarbonato di magnesio

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Idrogenocarbonato di magnesio

Tenore

Contenuto non inferiore a 40.0% di MgO

DESCRIZIONE

Massa bianca friabile leggera o polvere bianca voluminosa

IDENTIFICAZIONE

 

Saggi positivi per il magnesio e il carbonato

PUREZZA

 

Materia insolubile nell’acido

Non più dello 0,05%

Materia solubile nell’acqua

Non più del 1,0%

Calcio

Non più del 1,0%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 30 mg/kg

E 507 ACIDO CLORIDRICO

SINONIMI

Acido muriatico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido cloridrico

Formula chimica

HCl

Peso molecolare

36,46

Tenore

L’acido cloridrico è disponibile in commercio in diverse concentrazioni. L’acido cloridrico concentrato contiene non meno del 35,0% di HC1

DESCRIZIONE

Liquido corrosivo chiaro, incolore o leggermente giallognolo dall’odore pungente

IDENTIFICAZIONE

 

Saggi positivi per l’acido e per il cloruro

PUREZZA

 

Tracce di impurezze

Tracce di contaminanti organici che indicano che l’acido cloridrico e’ un sottoprodotto di sintesi organica: non rilevabili

Materia non volatile

Non più dello 0,5%

Sostanze riducenti

Non più di 70 mg/kg (come SO2)

Sostanze ossidanti

Non più di 30 mg/kg (come C12)

Solfati

Non più dello 0,5%

Ferro

Non più di 5 mg/kg

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 5 mg/kg

E 508 CLORURO DI POTASSIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Cloruro di potassio

Formula chimica

KC1

Peso molecolare

74,56

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli incolori, allungati, prismatici o cubitali oppure polvere bianca granulare. Inodore e con sapore salato.

IDENTIFICAZIONE

 

Saggi positivi per il potassio e per il cloruro

PUREZZA

 

Perdita all’essiccazione

Non più dell’1,0% (105°C, 2h)

Sodio

Saggio negativo

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 509 CLORURO DI CALCIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Cloruro di calcio

Formula chimica

CaCl2.xH2O (x=0,2 o 6)

Peso molecolare

110,99 (anidro)

Tenore

Contenuto non inferiore al 93,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Polvere igroscopica, bianca, inodore o cristalli deliquescenti

IDENTIFICAZIONE

 

Saggi positivi per il calcio e per il cloruro

PUREZZA

 

Magnesio e sale alcalino

Non più del 5% su base anidra

Fluoruro

Non più di 40 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 511 CLORURO DI MAGNESIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Cloruro di magnesio

Formula chimica

MgCl2.6H2O

Peso molecolare

203,30

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0%

DESCRIZIONE

Scaglie o cristalli incolori, inodori e molto deliquescenti

IDENTIFICAZIONE

 

Saggi positivi per il magnesio e per il cloruro

PUREZZA

 

Ammonio

Non più del 2,% (100°C, 3h)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 30 mg/kg

E 512 CLORURO STANNOSO

SINONIMI

Cloruro di stagno - Stagno dicloruro

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Cloruro di stagno diidrato

Formula chimica

SnCl2.2H2O

Peso molecolare

225,63

Tenore

Contenuto non inferiore al 98,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli incolori o bianchi. Possono avere un leggero odore di acido cloridrico

IDENTIFICAZIONE

 

Saggi positivi per lo stagno e per il cloruro

PUREZZA

 

Solfati

Non più di 30 mg/kg

Arsenico

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 60 mg/kg

E 513 ACIDO SOLFORICO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido solforico

Formula chimica

H2SO4

Peso molecolare

98.07

Tenore

Contenuto non specifico. La forma concentrata contiene non meno del 96,0%

DESCRIZIONE

Liquido chiaro, incolore o leggermente marrone, molto corrosivo

IDENTIFICAZIONE

Saggi positivi per l’acido e per il solfato

PUREZZA

 

Ceneri

Non più dello 0,02%

Materia riducente

Non più di 40 mg/kg (come SO2)

Nitrati

Non più di 10 mg/kg (come H2SO4)

Cloruri

Non più di 50 mg/kg

Ferro

Non più di 200 mg/kg

Selenio

Non più di 20 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 514(i) SOLFATO DI SODIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Solfato di sodio

Formula chimica

Na2SO4.xH2O (x = 0 o 10)

Peso molecolare

142,04

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli incolori o polvere cristallina fine bianca. Il decaidrato è efflorescente

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il sodio e per il solfato

B. Acidità di una soluzione al 5%:

neutra o leggermente alcalina alla cartina al tornasole

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dell’1,0% (anidro) o non più del 57% (decaidrato)

Selenio

Non più di 30 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 514(ii) SOLFATO ACIDO DI SODIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Solfato acido di sodio

Formula chimica

NaHSO4

Peso molecolare

120,06

Tenore

Contenuto non inferiore al 95,2%

DESCRIZIONE

Cristalli o granuli bianchi, inodori

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il sodio e per il solfato

B. Le soluzioni sono fortemente acide

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dello 0,8%

Materia insolubile nell’acqua

Non più dello 0,05%

Selenio

Non più di 30% mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 30 mg/kg

E 515(I) SOLFATO DI POTASSIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Solfato di potassio

Formula chimica

K2SO4

Peso molecolare

174,25

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0%

DESCRIZIONE

Cristalli incolori o bianchi o polvere cristallina

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il potassio e per il solfato

B. pH di una soluzione al 5% tra 5,5 e 8,5

PUREZZA

 

Selenio

Non più di 30 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 516 SOLFATO DI CALCIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Solfato di calcio

Formula chimica

CaSO4.xH2O (x = 0 o 2)

Peso molecolare

136,14 (anidro)

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Polvere fine di colore tra il bianco ed il giallognolo

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il calcio e per il solfato

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Anidro: non più dell’1,5% (250 °C, fino a peso costante).

 

Diidrato: non più del 23% (ibidem)

Fluoruro

Non più di 30 mg/kg

Selenio

Non più di 30 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 520 SOLFATO DI ALLUMINIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Solfato di alluminio

Formula chimica

Al2(SO4)3

Peso molecolare

342,1

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,5% dopo calcinazione

DESCRIZIONE

Polvere bianca, lastre lucenti o frammenti cristallini dal sapore dolciastro e leggermente astringente

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per l’alluminio e per il solfato

B. pH di una soluzione al 5% 2,9 o superiore

PUREZZA

 

Perdita alla combustione

Non più del 5% (500 °C, 3h)

Alcali e terre alcaline

Non più dello 0,4%

Selenio

Non più di 30 mg/kg

Fluoruri

Non più di 30 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 521 SOLFATO DI ALLUMINIO E SODIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Solfato di alluminio e sodio

Formula chimica

AlNa(SO4)2.xH2O (x = 0 o 12)

Peso molecolare

142,09 (anidro)

Tenore

Contenuto su base anidra non inferiore al 96,5% (anidro) e al 99,5% (dodecaidrato)

DESCRIZIONE

Cristalli trasparenti o polvere bianca cristallina dal sapore salato ed astringente

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per l’alluminio, per il sodio e per il solfato

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Forma anidra: non più del 10,0% (220 °C, 16h)

 

Dodecaidrato: non più del 47,2% (50-55 °C, 1h, poi 200 °C, 16h)

Sali di ammonio

Odore di ammoniaca non rilevabile dopo riscaldamento

Selenio

Non più di 30% mg/kg

Fluoruro

Non più di 30% mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 522 SOLFATO DI ALLUMINIO E POTASSIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Alluminio potassio solfato dodecaidrato

Formula chimica

AlK(SO4)2.12H2O

Peso molecolare

474,38

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,5%

DESCRIZIONE

Cristalli larghi, trasparenti o polvere bianca cristallina con un sapore dolciastro ed astringente

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per l’alluminio, per il potassio e per il solfato

B. Ph di una soluzione al 10% tra 3,0 e 4,0

PUREZZA

 

Sali di ammonio

Odore di ammoniaca non rilevabile dopo riscaldamento

Selenio

Non più di 30 mg/kg

Fluoruri

Non più di 30 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 523 SOLFATO DI ALLUMINIO E AMMONIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Solfato di alluminio e ammonio

Formula chimica

AlNH4(SO4)2.12H2O

Peso molecolare

453,32

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,5%

DESCRIZIONE

Cristalli larghi, incolori o polvere bianca con un sapore dolciastro e fortemente astringente

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per l’alluminio, per l’ammonio e per il solfato

PUREZZA

 

Alcali e terre alcaline

Non più dello 0,5%

Selenio

Non più di 30 mg/kg

Fluoruri

Non più di 30 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 524 SODIO IDROSSIDO

SINONIMI

Soda caustica, lisciva

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sodio idrossido

Formula chimica

NaOH

Peso molecolare

40,0

Tenore

Contenuto della forma solida non meno del 95,0% di alcali totali (come NaOH). Contenuto delle soluzioni in accordo con la percentuale di NaOH stabilita o riportata in etichetta.

DESCRIZIONE

Fiocchi, bastoncini, masse fuse o altre forme di colore bianco o quasi bianco. Le soluzioni sono limpide o leggermente torbide, incolori o leggermente colorate, fortemente caustiche ed igroscopiche e quando sono esposte all’aria assorbono anidride carbonica per formare sodio carbonato.

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per il sodio

B. Una soluzione all’1% è fortemente acida.

PUREZZA

 

Materia insolubile in acqua e materia organica

Una soluzione al 5% è completa, limpida incolore o leggermente colorata

Carbonati

Non più di 3,0% (come Na2CO3)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 30 mg/kg

E 525 POTASSIO IDROSSIDO

SINONIMI

Potassa caustica

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Potassio idrossido

Formula chimica

KOH

Peso molecolare

56,11

Tenore

Non inferiore all’85,0% di alcali calcolato come KOH

DESCRIZIONE

Fiocchi, bastoncini, masse fuse o altre forme di colore bianco o quasi bianco

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per alcali e per potassio

B. Una soluzione all’1% è fortemente alcalina

PUREZZA

 

Sostanza insolubile in acqua

Una soluzione al 5% è perfetta, chiara e poco colorata

Carbonati

Non più del 3,5% (come K2CO3)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 30 mg/kg

E 527 IDROSSIDO D’AMMONIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Idrossido d’ammonio

Formula chimica

NH4OH

Peso molecolare

35,05

Tenore

Contenuto non inferiore al 27% di NH3

DESCRIZIONE

Soluzione chiara, incolore, con un caratteristico odore estremamente acre

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per l’ammoniaca

PUREZZA

 

Materia non volatile

Non più dello 0,02%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 3 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 5 mg/kg

E 528 IDROSSIDO DI MAGNESIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Idrossido di magnesio

Formula chimica

Mg(OH)2

Peso molecolare

58,32

Tenore

Contenuto non inferiore al 95,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Polvere bianca, voluminosa, inodore con un sapore leggermente alcalino

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il magnesio e per gli alcali

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 2,0% (105°C, 2h)

Perdita alla calcinazione

Non più del 33% (800°C a peso costante)

Ossido di calcio

Non più dell’1,5%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 5 mg/kg

E 529 OSSIDO DI CALCIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Ossido di calcio

Formula chimica

CaO

Peso molecolare

56,08

Tenore

Contenuto non inferiore al 95,0% dopo calcinazione

DESCRIZIONE

Masse dure o granuli bianchi o grigiastri, inodori o polvere di colore tra il bianco ed il grigiastro

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per gli alcali e per il calcio

B. Sviluppo di calore a contatto con acqua

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 10,0% (ca 800°C, a peso costante)

Materia insolubile nell’acido

Non più dell’1,0%

Bario

Non più di 300 mg/kg

Magnesio e sali alcalini

Non più del 3,6%

Fluoruri

Non più di 50 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 530 OSSIDO DI MAGNESIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Ossido di magnesio

Formula chimica

MgO

Peso molecolare

40,31

Tenore

Contenuto non inferiore al 96,0% dopo calcinazione

DESCRIZIONE

Polvere bianca molto voluminosa nota come magnesia leggera o polvere bianca densa nota come magnesia pesante. 5 g di magnesia leggera occupano un volume tra i 40 ed i 50 ml, mentre 5 g di magnesia pesante occupano un volume tra i 10 ed i 20 ml.

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per gli alcali e per il magnesio

PUREZZA

 

Perdita alla calcinazione

Non più del 5,0% (ca 800 °C fino a peso costante)

Ossido di calcio

Non più dell’1,5%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 535 SODIO FERROCIANURO

SINONIMI

Prussiato giallo di soda

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sodio ferrocianuro

Formula chimica

Na4Fe(CN)6.10H2O

Peso molecolare

484,1

Tenore

Non imeno del 99,0%

DESCRIZIONE

Cristalli gialli o polvere cristallina

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il sodio e per il ferrocianuro

PUREZZA

 

Umidità libera

Non più dell’1,0%

Sostanze insolubili in acqua

Non più dello 0,03%

Cloruri

Non più dello 0,2%

Solfati

Non più dello 0,1%

Cianuro libero

Assente

Ferricianuro

Assente

E 536 POTASSIO FERROCIANURO

SINONIMO

Prussiato giallo di potassa

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Potassio ferrocianuro

Formula chimica

K4Fe(CN)6.3H2O

Peso molecolare

422,4

Tenore

Non inferiore al 99,0%

DESCRIZIONE

Cristalli di colore giallo citrino

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il potassio e per il ferrocianuro

PUREZZA

 

Umidità libera

Non più dell’1%

Sostanze insolubili in acqua

Non più dello 0,03%

Cloruri

Non più dello 0,2%

Solfati

Non più dello 0,1%

Cianuro libero

Assente

Ferricianuro

Assente

E 538 FERROCIANURO DI CALCIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Calcio ferrocianuro

Formula chimica

Ca2Fe(CN)6.12H2O

Peso molecolare

508,3

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli gialli o polvere cristallina

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il calcio e il ferrocianuro

PUREZZA

 

Umidità libera

Non più dell’1,0%

Materia insolubile nell’acqua

Non più dello 0,03%

Cloruri

Non più dello 0,2%

Solfati

Non più dello 0,1%

Cianuro libero

Assente

Ferricianuro

Assente

Arsenico

Non più di mg/kg

Piombo

Non più di mg/kg

Mercurio

Non più di mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di mg/kg

E 541 SOLFATO ACIDO DI SODIO E ALLUMINIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Sodio trialluminio tetradecaidrogeno octofosfato tetraidrato (A)

 

Trisodio di alluminio pentadecaidrogeno octofosfato (B)

Formula chimica

Na Al3H14(PO4)8.4H2O (A)

 

Na3Al2H15(PO4)8 (B)

Peso molecolare

949,88 (A)

 

897,82 (B)

Tenore

Contenuto non inferiore al 95,0% per entrambe le forme

DESCRIZIONE

Polvere bianca inodore

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il sodio, per l’alluminio e per il fosfato

PUREZZA

 

Perdita alla calcinazione

19,5% (A) (750-800°C, 2h)

 

15-16% (B) ("750-800°C, 2h")

Fluoruri

Non più di 25 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 552 SILICATO DI CALCIO

DEFINIZIONE

Il silicato di calcio è un silicato idrato o anidro con proporzioni variabili di CaO e Sio2

Denominazione chimica

Silicato di calcio

Tenore

Contenuto su base anidra:

 

– come SiO2 non inferiore al 72% e non superiore al 78%

 

– come CaO non inferiore al 16% e non superiore al 21%

DESCRIZIONE

Polvere fluida tra il bianco ed il bianco sporco che rimane tale dopo avere assorbito quantità relativamente grandi di acqua o di altri liquidi

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il silicato e per il calcio

B. Forma un gel con gli acidi minerali

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 6% (105 °C, 2h)

Perdita alla calcinazione

Non meno del 7% e non più del 14% (1000 °C, peso costante)

Sodio

Non più del 3%

Fluoruri

Non più di 10 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 553a(i) SILICATO DI MAGNESIO

DEFINIZIONE

Il silicato di magnesio è un composto sintetico il cui rapporto molare tra ossido di magnesio e biossido di silicio è di circa 2:5

Denominazione chimica

Silicato di magnesio

Tenore

Contenuto non inferiore al 15% di MgO e non inferiore al 67% di SiO2 dopo calcinazione

DESCRIZIONE

Polvere molto fine, bianca, inodore e insapore, non sabbiosa

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il magnesio e per il silicato

B. pH di un impasto liquido al 10% tra 7,0 e 10,8

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 15% (105 °C, 2h)

Perdita alla calcinazione

Non più del 15% dopo essiccamento (1000 °C, 20 min)

Sali solubili in acqua

Non più del 3%

Alcali liberi

Non più dell’1% (come NaOH)

Fluoruri

Non più di 10 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 553a(ii) TRISILICATO DI MAGNESIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Trisilicato di magnesio

Formula chimica

Mg2Si3O8.xH2O (composizione approssimativa)

Tenore

Contenuto non inferiore al 29% di MgO e non inferiore al 65% di SiO2 dopo calcinazione

DESCRIZIONE

Polvere fine, bianca, non sabbiosa

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il magnesio e per il silicato

B. pH di un impasto liquido al 5% tra 6,3 e 9,5

PUREZZA

 

Perdita alla calcinazione

Non più del 10%

Sali solubili in acqua

Non più del 2%

Alcali liberi

Non più dell’1% (come NaOH)

Fluoruri

Non più di 10 mg/kg

Amianto

Non rilevabile al microscopio

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 553b TALCO

DEFINIZIONE

Il talco è un silicato di magnesio idrato naturale contenente talvolta piccole percentuali di silicato di alluminio

Denominazione chimica

Magnesio idrogenometasilicato

Formula chimica

Mg3 (Si4O10) (OH)2

Peso molecolare

379,22

DESCRIZIONE

Polvere bianca o quasi, leggera, omogenea ed untuosa al tatto

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il magnesio e per il silicato

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dell’ 1,0% (180 °C, 1h)

Perdita alla calcinazione

Non più del 9,0%

Materia solubile nell’acido

Non più del 2,0%

Materia solubile in acqua

Non più dello 0,2%

Ferro solubile nell’acido

Non rilevabile al microscopio

Amianto

Non rilevabile al microscopio

Fluoruri

Non più di 20 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 554 SILICATO DI SODIO E ALLUMINIO

SINONIMI

Sodio silico alluminato. Sodio alluminosilicato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Silicato di sodio e alluminio

Tenore

Contenuto su base anidra:

 

— come SiO2 non inferiore al 66,0% e non superiore al 71,0%

 

— come Al2O3 non inferiore al 9,0% e non superiore al 13,0%

DESCRIZIONE

Polvere bianca, fine, amorfa o perle

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il sodio, per l’alluminio e per il silicato

B. pH di un impasto liquido al 20% tra 6,4 e 10,5

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 8,0% (105 °C, 2h)

Perdita alla calcinazione

Non meno del 8,0% e non più del 11,0% su base anidra (900 °C, peso costante)

Sodio

Non più del 7,0% (come Na2 su base anidra

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 556 SILICATO DI CALCIO E ALLUMINIO

SINONIMI

Calcio alluminio silicato - Calcio silicoalluminato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Silicato di calcio e alluminio

Tenore

Contenuto su base anidra:

 

- come SiO2 non inferiore al 44,0% e non superiore al 50,0%

 

- come Al2O3 non inferiore al 3,0% e non superiore al 5,0%

 

- come CaO non inferiore al 32,0% e non superiore al 38,0%

DESCRIZIONE

Polvere bianca, fine e fluida

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il calcio, per l’alluminio e per il silicato

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 10,0% (105 °C, 2h)

Perdita alla calcinazione

Non meno del 14,0% e non più del 18,0% su base anidra (1000 °C, peso costante)

Fluoruri

Non più di 50 mg/kg

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 30 mg/kg

E 559 SILICATO DI ALLUMINIO

SINONIMI

Caolino, leggero o pesante

DEFINIZIONE

Il silicato di alluminio (caolino) è un’argilla naturale idratata purificata, di composizione variabile

DESCRIZIONE

Polvere fine, bianca o bianco grigiastra ed untuosa

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per l’alluminio e per il silicato

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 15,0% (575 °C, peso costante)

Materia solubile in acqua

Non più dello 0,3%

Materia solubile in acido

Non più del 2,0%

Amianto

Non rilevabile al microscopio

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 574 ACIDO GLUCONICO

DEFINIZIONE

L’acido gluconico è una soluzione acquosa di acido gluconico e gluconedeltalattone

Denominazione chimica

Acido gluconico

Formula chimica

C6H12O7

Tenore

Contenuto non inferiore al 52,0% (come acido gluconico)

DESCRIZIONE

Liquido sciropposo chiaro, incolore o giallo chiaro

IDENTIFICAZIONE

A. Formazione del derivato con fenilidrazina positiva. Il composto formato fonde tra 196° e 202 °C con decomposizione

PUREZZA

 

Residuo alla combustione

Non più dello 0,10%

Cloruri

Non più di 350 mg/kg

Solfati

Non più di 240 mg/kg

Penta-clorofenolo

Non rilevabile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 576 GLUCONATO DI SODIO

SINONIMI

Sale di sodio dell’acido D-Gluconico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Potassio D-gluconato

Formula chimica

C6H11NaO7

Peso molecolare

218,14

Tenore

Contenuto non inferiore al 98,0%

DESCRIZIONE

Polvere cristallina fine o granulare di colore tra il bianco ed il marrone chiaro

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per il sodio

B. Formazione del derivato con fenilidrazina dell’acido gluconico positiva

PUREZZA

 

Materia riducente

Non più dello 0,5% (come glucosio)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 577 GLUCONATO DI POTASSIO

SINONIMI

Sale di potassio dell’acido D-Gluconico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Potassio D-gluconato

Formula chimica

C6H11KO7

Peso molecolare

234,25

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Polvere o granuli cristallini tra il bianco ed il giallo chiaro

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per il potassio

B. Formazione del derivato con fenilidrazina dell’acido gluconico positiva

C. pH di una soluzione al 10% tra 7,3 e 8,5

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 3,0% (105 °C, 4h, sottovuoto)

Materia riducente

Non più dello 0,5% (come glucosio)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 578 GLUCONATO DI CALCIO

SINONIMI

Sale di calcio di acido D-Gluconico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Calcio D-gluconato

Formula chimica

C12H22CaO14.H2O

Peso molecolare

448,39

Tenore

Contenuto non inferiore al 98,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Granuli o polvere cristallina, di colore bianco

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per il calcio

B. Formazione del derivato con fenilidrazina dell’acido gluconico positiva

C. pH di una soluzione al 5% tra 6,0 e 8,0

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 3,0% (105 °C, 16h)

Materia riducente

Non più dello 0,5% (come glucosio)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 15 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 585 LATTATO FERROSO

SINONIMI

Lattato di ferro (II)

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

2-idrossipropanoato di ferro (II)

Formula chimica

C6H10FeO6.xH2O (x = 2 o 3)

Peso molecolare

270,02 (diidrato)

 

288,03 (triidrato)

Tenore

Contenuto non inferiore al 96,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianco verdastri o polvere verde chiaro con un debole odore caratteristico e un tenue sapore dolce metallico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ferro e per il lattato

B. pH di una soluzione al 2% tra 5,0 e 6,0

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 18,0% (100 °C, sotto vuoto)

Solfati

Non più dello 0,1%

Cloruri

Non più dello 0,1%

Ione ferrico

Non più dello 0,6%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 620 ACIDO GLUTAMMICO

SINONIMI

Acido L-glutammico, Acido L-aminoglutarico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido L-2-amino-pentandioico

Formula chimica

C5H9NO4

Peso molecolare

147,13

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o incolori o polvere cristallina

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per l’acido glutammico mediante cromotografia su strato sottile

B. Potere rotatorio specifico (α)20D tra +31,5 e +32,2° (soluzione al 10% in HCl 2N, tubo da 200 mm)

C. pH di una soluzione satura tra 3,0 e 3,5

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 0,2% (80 °C, 3h)

Ceneri solfatate

Non meno dello 0,2%

Cloruri

Non più dello 0,2%

Acido pirrolidone carbossilico

Non più dello 0,2%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 622 GLUTAMMATO MONOPOTASSICO

SINONIMI

Glutammato di potassio - MPG

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Monopotassio L-glutammato

Formula chimica

C5H8KNO4.H2O

Peso molecolare

203,24

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi, praticamente inodori o polvere cristallina dall’odore caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per il potassio

B. Saggio positivo per l’acido glutammico mediante cromotografia su strato sottile

C. Potere rotatorio specifico (α)20Dtra +22,5 e +24,0° (soluzione al 10% in HCl 2N, tubo da 200mm)

D. ph di una soluzione al 2% tra 6,7 e 7,3

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dello 0,2% (80 °C, 5h)

Cloruri

Non più dello 0,2%

Acido pirrolidone carbossilico

Non più dello 0,2%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 623 DIGLUTAMMATO DI CALCIO

SINONIMI

Calcio glutammato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Monocalcio L-glutammato

Formula chimica

C10H16CaN2O8.H2O (x = 0, ,2 o 4)

Peso molecolare

332,32 (anidro)

Tenore

Contenuto non inferiore al 98,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi, praticamente inodori o polvere cristallina dall’odore caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per il calcio

B. Saggio positivo per l’acido glutammico mediante cromotografia su strato sottile

C. Potere rotatorio specifico (α)20Dtra +27,4 e +29,2° (soluzione al 10% in HCl 2N, tubo da 200mm)

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 19,0% (Karl Fischer)

Cloruri

Non più dello 0,2%

Acido pirrolidone carbossilico

Non più dello 0,2%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 624 GLUTAMMATO MONOAMMONICO

SINONIMI

Ammonio glutammato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Ammonio L-glutammato

Formula chimica

C5H12N2O4.H2O

Peso molecolare

182,18

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi, praticamente inodori o polvere cristallina dall’odore caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per l’ammonio

B. Saggio positivo per l’acido glutammico mediante cromotografia su strato sottile

C. Potere rotatorio specifico (Alfa) 20/D tra +25,4 e +26,4° (soluzione al 10% in HC1 2N, tubo da 200mm)

D. pH di una soluzione al 5% tra 6,0 e 7,0

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dello 0,5% (50 °C, 4h)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1%

Acido pirrolidone carbossilico

Non più dello 0,2%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 625 DIGLUTAMMATO DI MAGNESIO

SINONIMI

Magnesio glutammato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Magnesio di -L-glutammato

Formula chimica

C10H16MgN2O8.4H2O

Peso molecolare

388,62

Tenore

Contenuto non inferiore al 95,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o bianco sporco, inodori o polvere dall’odore caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per il magnesio

B. Saggio positivo per l’acido glutammico mediante cromotografia su strato sottile

C. Potere rotatorio specifico IαI20D tra +23,8 e +24,4° (soluzione al 10% in 2N HC1, tubo da 200mm)

D. pH di una soluzione al 10% tra 6,4 e 7,5

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 24% (Karl Fischer)

Cloruri

Non più dello 0,2%

Solfati

Non più dello 0,2%

Acido pirrolidone carbossilico

Non più dello 0,2%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 626 ACIDO GUANILICO

SINONIMI

Acido 5’-guanilico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido guanosin-5’-monofosforico

Formula chimica

C10H14N5O8P

Peso molecolare

363,22

Tenore

Non meno del 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o polvere bianca cristallina, colorati e o con gusto particolare

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio e per il fosfato organico

B. pH di una soluzione al 2,5% compreso fra 1,5 e 2,5

C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N contenente 20 mg/l

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dell’1,5% (120 °C, 4h)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 627 GUANILATO DISODICO

SINONIMI

Guanilato di sodio

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Guanosin-5’-monofosfato disodico

Formula chimica

C10H12N5Na2O8P.xH2O (x = ca. 7)

Peso molecolare

407,19

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o incolori ed inodori, o polvere bianca cristallina dal gusto caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il sodio

B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5

C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N contenente 20 mg/l

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 25% (120°C, 4h)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 628 GUANILATO DIPOTASSICO

SINONIMI

Guanilato di potassio

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Guanosin-5’-monofosfato di potassico

Formula chimica

C10H12K2N5O8P

Peso molecolare

439,40

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o incolori ed inodori, o polvere bianca cristallina dal gusto caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il potassio

B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5

C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N contenente 20 mg/l

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 5% (120 °C, 4h)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 629 GUANILATO DI CALCIO

SINONIMI

CALCIO 5’-guanilato

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Guanosin-5’-monofosfato di calcio

Formula chimica

C10H12CaN5O8P.xH2O

Peso molecolare

401,20 (anidro)

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli o polvere bianchi o bianco sporco inodori dal gusto caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il calcio

B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,0

C. Spettrometria: assorbimento massimo a 256 nm di una soluzione in HCl 0,01N contenente 20 mg/l

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 23,0% (120 °C, 4h)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 630 ACIDO INOSINICO

SINONIMI

Acido -5’-inosinico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido inosin-5’-monofosforico

Formula chimica

C10H13N4O8P

Peso molecolare

348,21

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio e per il fosfato organico

B. pH di una soluzione al 5% tra 1,0 e 2,0

C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N contenente 20 mg/l

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 3,0% (120°C, 4h)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 631 INOSINATO DISODICO

SINONIMI

Inosinato di sodio

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Inosin-5’-monofosfato disodico

Formula chimica

C10H11N4Na2O8P.H2O

Peso molecolare

329,17 (anidro)

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il sodio

B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5

C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N contenente 20 mg/l

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 29,0% (Karl Fischer)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 632 INOSINATO DIPOTASSICO

SINONIMI

5’-Inosinato di potassio

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Inosin-5’-monofosfato di potassio

Formula chimica

C10H11K2N4O8P

Peso molecolare

424,39

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il potassio

B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5

C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N contenente 20 mg/l

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 10,0% (Karl Fischer)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 633 INOSINATO DI CALCIO

SINONIMI

5’-inosinato di calcio

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Inosin-5’-monofosfato di calcio

Formula chimica

C10H11CaN4O8P.xH2O

Peso molecolare

386,19

Tenore

Contenuto non inferiore al 97,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli o polvere bianchi o incolori ed inodori dal gusto caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il calcio

B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,0

C. Spettrometria: assorbimento massimo a 250 nm di una soluzione in HCl 0,01N contenente 20 mg/l

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 23,0% (Karl Fischer)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 634 5’-RIBONUCLEOTIDI DI CALCIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

I 5’ ribonucleotidi di calcio sono essenzialmente una miscela di inosin-5’-monofosfato di calcio e guanosin-5’-monofosfato di calcio

Formula chimica

C10H11N4CaO8P.xH2O e

 

C10H12N5CaO8P.xH2O

Tenore

Contenuto di entrambi i componenti principali non inferiori al 97,0%, e di ogni componente non inferiore al 47,0% e non superiore al 53%, in ogni caso su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli o polvere bianchi o quasi bianchi ed inodori, con un leggero gusto caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il calcio

B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,0

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 23,0% (Karl Fischer)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 635 5’-RIBONUCLEOTIDI DI SODIO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

I 5’ ribonucleotidi di sodio sono essenzialmente una miscela di inosin-5’-monofosfato disodico e guanosin-5’-monofosfato disodico

Formula chimica

C10H11N4Na2O8P.xH2O

 

C10H12N5Na2O8P.xH2O

Peso molecolare

 

Tenore

Contenuto di entrambi i componenti principali non inferiori al 97,0%, e di ogni componente non inferiore al 47,0% e non superiore al 53%, in ogni caso su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli o polvere bianchi o quasi bianchi ed inodori con un leggero gusto caratteristico

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per il ribosio, per il fosfato organico e per il sodio

B. pH di una soluzione al 5% tra 7,0 e 8,5

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 26,0% (Karl Fischer)

Altri nucleotidi

Non rilevabili mediante cromatografia su strato sottile

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 10 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 640 GLICINA E SUO SALE DI SODIO

SINONIMI

Acido amminoacetico

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Acido amminoacetico

Formula chimica

H2NCH2COOH

Peso molecolare

75,07 per l’acido

Tenore

Contenuto non inferiore al 98,5% su base anidra

DESCRIZIONE

Cristalli bianchi o polvere cristallina con un sapore dolce

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per l’amminoacido (colore viola con ninidrina)

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dello 0,2%

Residuo alla calcinazione

Non più dello 0,1%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 20 mg/kg

E 904 GOMMALACCA

SINONIMI

Gommalacca bianca

DEFINIZIONE

La gommalacca è una lacca purificata e imbianchita, proveniente dalla secrezione resinosa dell’insetto laccifer (Tachardia) lacca Kerr (Fam. Coccidae)

DESCRIZIONE

Resina granulare, amorfa di colore bianco sporco

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per il colore con molibdato di ammonio

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 6,0% (41°C, peso costante)

Numero di acidità

Non meno di 73 e non più di 89 mg KOH/g

Colofonia

assente

Arsenico

Non più di 1,5 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 927b CARBAMMIDE

SINONIMI

Urea

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Carbammide

Formula chimica

C4N2O

Peso molecolare

60,06

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% su base anidra

DESCRIZIONE

Polvere cristallina tra il bianco e l’incolore o piccoli granuli bianchi

IDENTIFICAZIONE

A. Saggio positivo per l’urea

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più dell’ 1,0%

Ceneri solfatate

Non più dello 0,1%

Materia insolubile nell’alcol

Non più dello 0,04%

Cloruri

Non più dello 0,007%

Solfati

Non più dello 0,01%

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 942 PROTOSSIDO DI AZOTO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Protossido di azoto

Formula chimica

N2O

Peso molecolare

44,01

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0% per volume

DESCRIZIONE

Gas incolore senza odore particolare

IDENTIFICAZIONE

A. Una scheggia di legno incandescente, a contatto con il gas, si infiamma

B. Il gas non è assorbito da una soluzione alcalina di pirogallolo

PUREZZA

 

Biossido di carbonio

Non più dello 0,03% per volume

Monossido di carbonio

Non più di 10 ml/l

Ossido nitrico

Non più di 5 ml/l

Biossido di azoto

Non più di 5 ml/l

Alogeni

Non più di 1 ml/l (come Cl)

Ammoniaca

Non più di 25 ml/l

E 999 ESTRATTO DI QUILLAJA

DEFINIZIONE

L’estratto di quillaia si ottiene mediante estrazione acquosa dalla corteccia interna della Quillaia saponaria Molina o di altre specie di Quillaia, alberi della famiglia delle Rosaceae. Contiene un numero di saponine triterpeneidi come glicosidi dell’acido quillaico. Sono anche presenti alcuni zuccheri - glucosio, galattosio, arabinosio, xilosio e ramnosio - e inoltre tannini, ossalati di calcio ed altri componenti minori.

DESCRIZIONE

L’estratto di quillaia si presenta sotto forma di polvere marrone chiaro con una sfumatura di rosa. E’ fortemente starnutatorio, con un gusto acre ed astringente. E’ disponibile anche come soluzione acquosa.

IDENTIFICAZIONE

A. pH di una soluzione al 2,5% tra 4,5 e 5,5

PUREZZA

 

Contenuto di acqua

Non più del 6,0% (Karl Fischer) (solo per la polvere)

Arsenico

Non più di 2 mg/kg

Piombo

Non più di 5 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

E 1200 POLIDESTROSIO

SINONIMI

Polidestrosio modificato

DEFINIZIONE

Polimeri di glucosio legati casualmente con alcuni gruppi finali di sorbitolo, e con residui di acido citrico uniti ai polimeri con legami di mono e diesteri. Si ottengono mediante fusione e condensazione di costituenti e consistono in circa 90 parti di D-glucosio, 10 parti sorbitolo e 1 parte di acido citrico. Il legame 1,6-glucosidico predomina nei polimeri, ma sono presenti altri legami. I prodotti contengono piccole quantità di glucosio libero, sorbitolo, levoglucosano ed acido citrico e possono essere neutralizzati con idrossido di potassio e/o decolorati. Il Polidestrosio-N è Polidestrosio neutralizzato.

Tenore

Contenuto non inferiore al 90% su base anidra

DESCRIZIONE

Solido di colore tra il bianco sporco ed il marrone chiaro

IDENTIFICAZIONE

A. Saggi positivi per lo zucchero e lo zucchero riducente

B. pH di una soluzione al 10% tra 2,5 e 3,5 per il polidestrosio e tra 5,0 e 6,0 per il polidestrosio-N

PUREZZA

 

Acqua

Non più del 4% (Karl Fischer)

Ceneri solfatate

Non più dello 0,3% (polidestrosio)

 

Non più del 3,0% (polidestrosio-N)

1,6-Anidro-D-glucosio

Non più del 4,0% su base anidra libera da ceneri

Glucosio

Non più del 4,0% su base anidra libera da ceneri

Sorbitolo

Non più del 2,0% su base anidra libera da ceneri

5-idrossimetilfurfurolo

Non più dello 0,1% (polidestrosio)

 

Non più dello 0,05% (polidestrosio-N)

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 5 mg/kg

Criteri microbiologici

 

Conteggio totale dei batteri

Non più di 5 x 104 col/g

Salmonellae

Assente in 25g

Staphylococcus aureus

Assente in 1g

Escherichia coli

Assente in 1g

E 1414 FOSFATO DI DIAMIDO ACETILATO

DEFINIZIONE

Il fosfato di diamido acetilato è amido esterificato ed unito per mezzo di legami incrociati con il trifosfato di sodio (E451) o ossicloruro di fosforo ed esterificato mediante non più del 10% di anidride acetica e non più del 7,5% di vinilacetato

DESCRIZIONE

Polvere o granuli bianchi o quasi bianchi o (se pregelatinizzati) scaglie

IDENTIFICAZIONE

A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione microscopica

B. Colorazione positiva con iodio

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 15,0% per l’amido dei cereali

 

Non più del 20,0% per l’amido delle patate

 

Non più del 18,0% per altri amidi

Gruppi di acetile

Non più del 2,5%

Fosfato residuo

Non più dello 0,14% (come P) per l’amido dei cereali o di patate

 

Non più dello 0,04 (come P) per gli altri amidi

Vinilacetato

Non più dello 0,1%

Biossido di zolfo

Non più di 50 mg/kg

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 1442 FOSFATO DI DIAMIDO IDROSSIPROPILATO

DEFINIZIONE

Il fosfato di diamido idrossipropilato è amido esterificato ed unito per mezzo di legami incrociati con il trifosfato di sodio (E451) o ossicloruro di fosforo ed esterificato mediante non più del 10,0% di ossido di propilene

DESCRIZIONE

Polvere o granuli bianchi o quasi bianchi o (se pregelatinizzati) scaglie

IDENTIFICAZIONE

A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione microscopica

B. Colorazione positiva con iodio

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 15,0% per l’amido dei cereali

 

Non più del 20,0% per l’amido delle patate

 

Non più del 18,0% per altri amidi

Gruppi di idrossipropile

Non più del 7,0%

Fosfato residuo

Non più dello 0,14% (come P) per l’amido dei cereali o di patate

 

Non più dello 0,04 (come P) per gli altri amidi

Epicloridrina propilica

Non più di 1 mg/kg

Biossido di zolfo

Non più di 50 mg/kg

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 1450 OTTENILSUCCINATO DI AMIDO E SODIO

SINONIMI

SSOS

DEFINIZIONE

L’ottenilsuccinato di amido e sodio è amido esterificato con non più del 3,0% di anidride ottenilsuccinica

DESCRIZIONE

Polvere o granuli bianchi o quasi bianchi o (se pregelatinizzati) scaglie

IDENTIFICAZIONE

A. Se non pregelatinizzato: mediante osservazione microscopica

B. Colorazione positiva con iodio

PUREZZA

 

Perdita all’essiccamento

Non più del 15,0% per l’amido dei cereali

 

Non più del 20,0% per l’amido delle patate

 

Non più del 18,0% per altri amidi

Gruppi ottenilsuccinici

Non più di 0,02%

Residuo di acido ottenilsuccinico

Non più dello 0,3%

Biossido di zolfo

Non più di 50 mg/kg

Arsenico

Non più di 1 mg/kg

Piombo

Non più di 2 mg/kg

Mercurio

Non più di 0,1 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 40 mg/kg

E 1505 TRIETIL CITRATO

DEFINIZIONE

 

Denominazione chimica

Trietil-2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilato.

Formula chimica

C12H20O7

Peso molecolare

276,29

Tenore

Contenuto non inferiore al 99,0%

DESCRIZIONE

Liquido oleoso inodore, praticamente incolore e con un sapore amaro

IDENTIFICAZIONE

 

A. Densità specifica

d2525 : 1.135 - 1.139

B. Indice di rifrazione

n20D : 1.439 - 1.441

PUREZZA

 

Contenuto di acqua

Non più dello 0,25% (Karl Fischer)

Acidità

Non più dello 0,02% (come acido citrico)

Arsenico

Non più di 3 mg/kg

Piombo

Non più di 1mg/kg

Mercurio

Non più di 5 mg/kg

Metalli pesanti (come Pb)

Non più di 10 mg/kg

 

 

Allegato XVIII

Elenco dei prodotti italiani a base di carne nei quali possono

essere impiegate soltanto determinate categorie di additivi [63].

 

Prodotti alimentari

Categorie di additivi consentite

-

-

"Salame cacciatore" tradizionale italiano

Conservanti, antiossidanti, esaltatori di sapidità e gas d’imballaggio

"Mortadella" tradizionale italiana

Conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità stabilizzanti e gas d’imballaggio

"Cotechino e zampone" tradizionale italiano

Kg

 

 

Allegato XIX

Elenco degli additivi alimentari che possono essere aggiunti

ai prodotti elencati nell’allegato XVIII e relative condizioni d’impiego [64].


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

[2] Comma abrogato dall'art. 2 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[3] Comma abrogato dall'art. 2 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[4] Comma così modificato dall'art. 4 del D.M. 11 novembre 2009, n. 199.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 9 agosto 2005, n. 199.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.M. 9 agosto 2005, n. 199.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[17] Lettera inserita dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229.

[18] Comma inserito dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229.

[19] Comma così modificato dall'art. 4 del D.M. 11 novembre 2009, n. 199.

[20] Lettera così modificata dall'art. 4 del D.M. 11 novembre 2009, n. 199.

[21] Numero soppresso dall'art. 4 del D.M. 11 novembre 2009, n. 199.

[22] Per una modifica di cui al presente allegato vedi il D.M. 27 novembre 1996, n. 684.

[23] Per l'integrazione delle voci E 950, E 951, E 952, E 954, E 957, E 959 di cui al presente allegato vedi l'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[24] Dizione così sostituita dall'art. 1 del D.M. 9 agosto 2005, n. 199.

[25] Dizione così sostituita dall'art. 1 del D.M. 9 agosto 2005, n. 199.

[26] Dizione così sostituita dall'art. 1 del D.M. 9 agosto 2005, n. 199.

[27] Dizione così sostituita dall'art. 1 del D.M. 9 agosto 2005, n. 199.

[28] Voce così modificata dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[29] Voce così modificata dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[30] Aggiunto dall'art. 1 del D.M. 9 agosto 2005, n. 199

[31] La presente tabella è sostituita da quella di cui all'allegato I del D.M. 9 agosto 2005, n. 199.

[32] Voce così modificata dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[33] Voce così modificata dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[34] Tabella aggiunta per effetto dell'art. 1 del D.M. 9 agosto 2005, n. 199.

[35] Nota così sostituita dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229.

[36] Nota così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2002.

[37] Denominazione così sostituita dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229.

[38] Voce aggiunta dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[39] Denominazione aggiunta dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229.

[40] Voce aggiunta dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

[41] Denominazione aggiunta dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229.

[42] Voce aggiunta dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

[43] Voce aggiunta dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2002.

[44] Voce aggiunta dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

[45] Voce aggiunta dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

[46] Allegato già modificato dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183, dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2011.

[47] Allegato già modificato dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183, dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2011.

[48] Per la soppressione della presente voce, vedi l'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229.

[49] Allegato già modificato dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183, dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2011.

[50] Voce aggiunta dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2002.

[51] Voce aggiunta dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2002.

[52] Voce così sostituita dall'art. 1 del D.M. 6 febbraio 2004.

[53] Tabella aggiunta dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2002.

[54] Allegato già modificato dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183, dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2011.

[55] Allegato già modificato dall'art. 1 del D.M. 10 marzo 2000, n. 183, dall'art. 1 del D.M. 8 maggio 2006, n. 229 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2011.

[56] Voce così modificata dall'art. 1 del D.M. 29 luglio 2002.

[57] Allegato abrogato dall'art. 1 del D.M. 27 novembre 1996, n. 684, sostituito dall'art. 1 del D.M. 11 novembre 2009, n. 199 e modificato, da ultimo, dall'art. 1 del D.M. 7 aprile 2011.

[58] Per una modifica al presente Allegato, vedi l'art. 1 del D.M. 4 marzo 2008.

[59] Inserito dall'art. 1 del D.M. 8 settembre 2010.

[60] Inserito dall'art. 1 del D.M. 2 novembre 2005.

[61] Inserito dall'art. 1 del D.M. 2 novembre 2005.

[62] Per una modifica al presente Allegato, vedi gli artt. 2 e 3 del D.M. 4 marzo 2008 e l'art. 2 del D.M. 7 aprile 2011.

[63] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

[64] Allegato abrogato dall'art. 2 del D.M. 30 aprile 1998, n. 250.