§ 4.1.19 - D.M. 27 novembre 1996, n. 684.
Regolamento recante recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.1 additivi, conservanti e coloranti
Data:27/11/1996
Numero:684


Sommario
Art. 1.      1. I coloranti di cui all'allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato firmato dal proponente che fa [...]


§ 4.1.19 - D.M. 27 novembre 1996, n. 684. [1]

Regolamento recante recepimento della direttiva 95/45/CE della Commissione del 26 luglio 1995 riguardante i requisiti di purezza specifici dei coloranti che possono essere aggiunti agli alimenti.

(G.U. 13 gennaio 1997, n. 9, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. I coloranti di cui all'allegato III del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, devono possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato firmato dal proponente che fa parte integrante del presente regolamento.

     2. Sono abrogate le sezioni A/II ed A/III dell'elenco allegato al decreto ministeriale 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1° febbraio 1968 modificato dal decreto ministeriale 3 settembre 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 18 settembre 1976, e l'allegato XV del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.

     3. I coloranti immessi in commercio o etichettati prima del 1° luglio 1996, non conformi alle disposizioni del presente decreto, possono essere commercializzati fino allo smaltimento delle scorte.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 4 del D.M. 11 novembre 2009, n. 199.