§ 98.1.2118 - D.M. 10 marzo 2000, n. 183.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/03/2000
Numero:183


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261, è modificato come segue
Art. 2.      1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi sul mercato o [...]


§ 98.1.2118 - D.M. 10 marzo 2000, n. 183.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. Recepimento della direttiva 98/72/CE

(G.U. 5 luglio 2000, n. 155)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261;

     Vista la direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva n. 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

     Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 10 gennaio 2000;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 febbraio 2000;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261, è modificato come segue:

     A) all'articolo 2, comma 5, è aggiunta la seguente lettera e): "e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati";

     B) all'articolo 15:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII";

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto basta";

     3) il comma 3 è modificato come segue:

     1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata";

     2) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111";

     C) l'allegato IX è modificato come segue:

     1) dopo la voce "E 466 Carbossimetilcellulosa" è aggiunta la voce "E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente";

     2) dopo la voce "E 640 Glicina e suo sale di sodio" è aggiunta la voce "E 920 L-Cisteina (*)”;

     3) dopo la voce "E 948 Ossigeno" è aggiunta la voce "E 1103 Invertasi";

     4) dopo la voce "E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio" è aggiunta la voce "E 1451 Amido acetilato ossidato";

     (*) Può essere usata come agente di trattamento delle farine.

     D) L'allegato X è modificato come segue:

     1) l'elenco degli additivi e le dosi massime delle “Confetture, gelatine, marmellate citate nel D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401 ed altri simili creme di frutta da spalmare, compresi i prodotti a ridotto contenuto calorico” è completato come segue:

 

E471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

quanto basta

     2) la tabella riguardante “Panna sterilizzata, pastorizzata e UHT, panna a basso contenuto calorico e panna pastorizzata a basso contenuto in grasso” è sostituita dalla seguente:

Panna pastorizzata

E 401 Alginato di sodio

quanto basta

intera

E 402 Alginato di potassio

 

 

E 407 Carragenina

 

 

E 466 Carbossimetilcellulosa di sodio

 

 

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

     3) la dizione “Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati” è modificata come segue:

     “Frutta ed ortaggi non lavorati, congelati e surgelati; frutta ed ortaggi non lavorati preconfezionati, refrigerati e pronti per il consumo e patate preconfezionate non lavorate e sbucciate”;

     4) la tabella riguardante “Oli e grassi di origine animale e vegetale, non emulsionati (esclusi gli oli vergini e gli oli d'oliva)” è sostituita dalla seguente:

Oli e grassi di origine

E270 Acido lattico

quanto basta

animale o vegetale,

E 300 Acido ascorbico

 

non emulsionati

E 304 Esteri dell'acido ascorbico con acidi grassi

 

(esclusi gli oli vergini

E 306 Estratto ricco in tocoferolo

 

e gli oli d'oliva),

E 307 Alfatocoferolo

 

specifici per cuocere

E 308 Gammatocoferolo

 

e/o friggere o destinati

E 309 Deltatocoferolo

 

alla preparazione di

 

 

condimenti per le carni

 

 

 

E 322 Lecitine

30 g/l

 

E 471 Mono- e digliceridi degli acidi grassi

10 g/l

 

E 330 Acido citrico

quanto basta

 

E 331 Citrati di sodio

 

 

E 332 Citrati di potassio

 

 

E 333 Citrati di calcio

 

 

E 472c Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

 

     5) la tabella riguardante “Mozzarella e formaggi ottenuti dal siero di latte” è completata come segue:

 

E 260 Acido acetico

quanto basta

     6) la tabella riguardante “Ortofrutticoli conservati in recipienti” è completata come segue:

 

E 296 Acido malico

quanto basta

     7) la tabella riguardante “Gehakt” è completata come segue:

 

E 300 Acido ascorbico

quanto basta

 

E 301 Ascorbato di sodio

 

 

E 302 Ascorbato di calcio

 

     8) è aggiunta, alla fine, la seguente tabella:

Succhi e nettari di frutto

E 440 Pectine

3g/l

della passione e di

 

 

ananasso

 

 

Formaggio stagionato

E 170 Carbonati di calcio

quanto basta

a fette e grattugiato

E 460 Cellulosa

 

 

E 504 Carbonati di magnesio

 

 

E 509 Cloruro di calcio

 

 

E 575 Gluconedeltalattone

 

Burro di panna acida

E 500 Carbonati di sodio

quanto basta

     E ) l'allegato XI è modificato come segue:

     1) nella Parte A:

     a) le dosi massime riguardanti “Olive e preparazioni a base di olive”, “Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o superiore al 60%” e “Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 60% sono sostituite dalle seguenti:

Olive e preparazioni a base di olive

1000

500

 

1000

 

Salse emulsionate con contenuto di grassi pari o superiore al 60%

1000

500

 

1000

 

Salse emulsionate con contenuto di grassi inferiore al 60%

2000

1000

 

2000

 

     b) è aggiunta, alla fine, la seguente tabella:

 

Dose massima (mg/kg o mg/l, come più appropriato)

Prodotti alimentari

Sa

Ba

PHB

Sa+Ba

Sa+PHB

Sa+Ba+PHB

... Mehu e Makeutettu...Mehu

500

200

 

 

 

 

Surrogati di carne, pesce, crostacei, cefalopodi e formaggio a base di proteine

2000

 

 

 

 

 

Dulce de membrillo

 

1000

 

 

 

 

Marmelada

 

 

 

1500

 

 

Ostkaka

2000

 

 

 

 

 

Pasha

1000

 

 

 

 

 

Semmelknödelteig

2000

 

 

 

 

 

Formaggio, e prodotti analoghi al formaggio (unicamente trattamento superficiale)

quanto basta

 

 

 

 

 

Barbabietole rosse cotte

 

2000

 

 

 

 

Rivestimenti a base di collagene con attività dell'acqua superiore a 0,6

quanto basta

 

 

 

 

 

     2) nella Parte B:

     a) la tabella riguardante “Crostacei e cefalopodi” è sostituita dalla seguente:

Crostacei e cefalopodi:

 

- freschi, congelati e surgelati

150 (*)

- crostacei, famiglia dei peneidi, solenceridi e aristeidi:

 

- fino a 80 unità

150 (*)

- tra 80 e 120 unità

200 (*)

- più di 120 unità

300 (*)

- cotti

50 (*)

     (*) Nelle parti commestibili.

     b) la dose massima riguardante “Zuccheri ai sensi della Legge 31 marzo 1980, n. 139 tranne lo sciroppo di glucosio, disidratato o no” è sostituita dalla seguente:

Zuccheri ai sensi della Legge 31 marzo 1980, n. 139 tranne lo sciropo di glucosio, disidratato o no

10

     c) La dizione “Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine vegetali” è sostituita dalla seguente: “Surrogati di carne, di pesce e di crostacei a base di proteine”

     d) la dizione “Patate granulate disidratate” è sostituita dalla seguente “Patate disidratate”

     e) è aggiunta, ala fine, la seguente tabella:

Frutta a guscio marinata

50

Granturco dolce confenzionato sotto vuoto

100

Bevande alcoliche contenenti pere intere

50

     3) nella Parte C

     a) la tabella relativa alla voce “E 234 Nisina” è completata come segue:

 

 

Mascarpone

10 mg/Kg

     b) la tabella relativa alle voci “E 251 Nitrato di sodio” ed “E 252 Nitrato di potassio” è completata come segue:

 

 

Fois gras, foie gras entier, blocs de foi gras

50 (*)

     (*) Espressa come Na NO3

     c) la tabella relativa alle voci “E 280 Acido propionico, E281 Propionato di sodio, E 282 Propionato di calcio ed E 283 Propionato di potassio” è completata come segue:

 

 

 

Polsebrod, boller e dansk flutes preconfezionati

200 mg/Kg

 

 

 

espressi come acido propionico

 

 

Formaggi e prodotti analoghi a formaggi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

     d) la tabella relativa alla voce “E 233 Tiabendazolo” è soppressa

     4) nella Parte D:

     a) la dizione “Patate granulate disidratate” è sostituita dalla seguente “Patate disidratate”

     F) l'allegato XII è modificato come segue:

     1) la dizione “Tè solubile in polvere” nella tabella relativa alla voce “E 297 Acido fumarico” e la dose massima di 1 g/l sono sostitute dalle seguenti: “Prodotti solubili per la preparazione di tè aromatizzato e infusioni d'erbe con dose massima di 1 g/Kg”;

     2) la tabella telativa alle voci da E 338 a E 452 è sostituita dalla seguente:

 

Nelle applicazioni che seguono la dose massima indicata (espressa come P2O5) di acido fosforico e dei fosfati E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 ed E 452 può essere addizionata singolarmente o in combinazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 338

Acido fosforico

Bevande aromatizzate analcoliche

700 mg/l

E 339

Fosfati di sodio

 

 

 

i) Fosfato monosodico

Latte sterilizzato e UHT

1 g/l

 

ii) Fosfato disodico

Frutti canditi

800 mg/Kg

 

iii) Fosfato trisodico

Preparati a base di frutta

800 mg/Kg

E 340

Fosfati di potassio

 

 

 

i) fosfato monopotassico

Latte parzialmente disidratato contenente meno del 28% di materia secca

1g/Kg

 

ii) Fosfato dipotassico

Latte parzialemnte disidratato contenente più del 28% di materia secca

1,5 g/Kg

 

iii) Fosfato di tripotassio

Latte disidratato e latte scremato disidratato

2,5 g/Kg

E 341

Fosfati di calcio

 

 

 

i) Fosfato monocalcico

Panna pastorizzata, sterilizzata e UHT

5 g/Kg

 

ii) Fosfato dicalcico

Panna montata e prodotti analoghi a base di grasso vegetale

5 g/Kg

 

iii) Fosfato tricalcico

Formaggio non stagionato (esclusa la mozzarella)

2 g/Kg

E 343

Fosfati di magnesio

 

 

 

i) Fosfato di magnesio

Formaggio fuso e prodotti analoghi

20 g/Kg

 

ii) Fosfato di dimagnesio

Prodotti a base di carne

5 g/Kg

E 450

Difosfati

 

 

 

i) Difosfato disodico

Bevande per sportivi e acque da tavola preparate

0,5 g/l

 

ii) Difosfato trisodico

Integratori alimentari

quanto basta

 

iii) Difosfato tetrasodico

Sale e suoi succedanei

10 g/Kg

 

v) Difosfato tetrapotassico

Bevande a base di proteine vegetali

20 g/l

 

vi) Difosfato di dicalcio

Preparati per la macchiatura di bevande

30 g/Kg

 

vii) Diidrogenodifosfato di calcio

Preparati per la macchiatura di bevande per distributori automatici

50 g/Kg

E 451

Trifosfati

 

 

 

i) Trifosfato pentasodico

Gelati

1 g/Kg

 

ii) Trifosfato pentapotassico

Dessert

3 g/Kg

E 452

Polifosfati

 

 

 

i) Polifosfato di sodio

Miscele essicate in polvere per dessert

7 g/Kg

 

ii) Polifosfato di potassio

Prodotti da forno fini

20 g/Kg

 

iii) Polifosfato di sodio e calcio

Farina

2,5 g/Kg

 

iv) Polifosfato di calcio

Farina in miscela con lievito

20 g/Kg

 

 

Soda bread

20 g/Kg

 

 

Uovo liquido (albume, tuorlo o uovo intero)

10 g/Kg

 

 

Salse

5 g/Kg

 

 

Zuppe e brodi

3 g/Kg

 

 

Tè solubile e infusioni d'erbe solubili

2 g/Kg

 

 

Sidro e sidro di pere

2 g/l

 

 

Gomma da masticare

quanto basta

 

 

Prodotti alimentari essicati in polvere

10 g/Kg

 

 

Bevande al cioccolato e al malto a base di latte e derivati

2 g/l

 

 

Bevande alcoliche, esclusi vino e birra

1 g/l

 

 

Cereali da colazione

5 g/Kg

 

 

Spuntini

5 g/Kg

 

 

Surimi

1 g/Kg

 

 

Pasta di pesci e crostacei

5 g/Kg

 

 

Guarnizioni (sciroppi per frittelle, sciroppi aromatizzati per frullati e gelati; prodotti analoghi)

3 g/Kg

 

 

Preparati speciali per particolari usi nutrizionali

5 g/Kg

 

 

Agenti di rivestimento per prodotti a base di carne e prodotti vegetali

4 g/Kg

 

 

Prodotti della confetteria a base di zucchero

5 g/Kg

 

 

Zucchero a velo

10 g/Kg

 

 

Noodles

2g/Kg

 

 

Pastelle

12 g/Kg

 

 

Filetti di pesce non lavorato, congelato o surgelato

5 g/Kg

 

 

Molluschi e crostacei congelati o surgelati, lavorati e non lavorati

5 g/Kg

 

 

Prodotti lavorati a base di patate (inclusi i prodotti lavorati congelati, surgelati, refrigerati o essicati) e patate prefritte congelate e surgelate

5 g/Kg

 

 

Grassi da spalmare, escluso il burro

5 g/Kg

 

 

Burro di panna acida

2 g/Kg

 

 

Prodotti a base di crostacei in scatola

1 g/Kg

 

 

Emulsione a base acquosa in aerosol per il rivestimento di teglie da forno

30 g/Kg

 

 

Bevande a base di caffè per distributori automatici

g/l"

     3) alla voce “E 385 Etilendiamminotetracetato di calcio disodico (EDTA di calcio disodico)” la dizione “Minarina” è sostituita dalla seguente:

 

 

Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore di grassi pari o inferiore al 41%

 

     4) la tabella relativa alla voce”E 405 Alginato di 1,2-propandiolo” è completata come segue:

 

 

Sidro, escluso cidre bouchè

100mg/l

     5) la tabella relativa alla voce “E 442 Fosfatidi d'amnonio” è sostituita dalla seguente:

 

 

Cacao e prodotti di cioccolato menzionati nella L. 30 aprile 1976, n. 351 incluse le farciture

 

 

 

Confetteria a base di tali prodotti

 

     6) la tabella relativa alla voce “E 445 Esteri della glicerina della resina di legno” è completata come segue:

 

 

Trattamento superficiale degli agrumi

50 mg/Kg

     7) dopo la tabella relativa alla voce “E 445 Esteri della glicerina della resine di legno” è aggiunta la seguente tabella:

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

Integratori alimentari solidi

30 g/Kg

     8) la tabella relativa alle voci “E 473 Esteri di saccarosio degli acidi grassi” ed “E 474 Sucrogliceridi” è completata come segue:

 

 

Prodotti analoghi alla panna

5 g/Kg

 

 

Panna sterilizzata e panna sterilizzata a basso contenuto in grasso

Kg

     9) alla voce “E 476 Poliricinoleato di poliglicerolo” la dizione “Creme da spalmare e condimenti con contenuto di grassi ridotto o molto ridotto” è sostituita delle seguenti:

 

 

Grassi da spalmare definiti negli allegati A, B, e C del regolamento (CE) n. 2991/94 con un tenore dei grassi pari o inferiore al 41%

4 g/Kg

 

 

Prodotti da saplmare analoghi con un tenore di grassi inferiore al 10%

4 g/Kg

 

 

Condimenti

4 g/Kg

     10) la tabella relativa alle voci “E 551 Biossido di silicio, E 552 Silicato di calcio, E 553 a i) Silicato di magnesio, ii) Trisilicato di magnesio, E 553 b Talco, E 554 Silicato di sodio e alluminio, E 555 Silicato di potassio e alluminio, E 556 Silicato di calcio e alluminio ed E 559 Silicato di alluminio (caolino)” è modificata come segue

     a) sono aggiunti i seguenti prodotti alimentari e le raltive dosi massime d'impiego:

 

 

Insaporitori

30g/Kg

 

 

Confetteria escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale)

quanto basta

 

 

Grassi da spalmare per il rivestimento di teglie da forno

30g/Kg

     b) la dizione “Formaggio duro a fette e formaggio fuso a fette” è sostituita dalle seguenti:

 

 

Formaggio duro, semiduro e fuso a fette o grattugiato

10 g/Kg

 

 

Prodotti analoghi al formaggio, a fette o grattugiati e prodotti analoghi al formaggio fuso

 

     c) la dizione “Prodotti della confetteria colati gelatinosi (solo trattamento esterno)" è sostituita dalla seguente: “Confetteria, escluso il cioccolato (solo trattamento superficiale)”

     11) la tabella relativa alla voce “E 900 Dimetilpolisilossano” è completata come segue:

 

 

Sidro, escluso cidre bouchè

10 mg/Kg"

     12) la tabella relativa alle voci “E 901 Cera d'api, bianca e giallla”, “ E 902 Cera di candelilla”, “E 903 Cera di carnauba” ed “E 904 Gommalacca” è completata come segue:

 

 

Pesche e ananassi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

     13)

     la tabella relativa alle voci “E 912 Esteri dall'acido montanico” ed “E 914 Cera polietilenica ossidata” è completata come segue:

 

 

Meloni, manghi, papaie, avocadi e ananassi freschi (solo trattamento superficiale)

quanto basta

     14) la tabella relativa alla voce “E 957 Taumatina” è completata come segue:

 

 

Bevande aromatizzate analcoliche a base di acqua

0,5 mg/l

 

 

Dessert compresi quelli a base di latte

5 mg/Kg (soltanto come esaltatore della sapidità)

     15) alla voce “E 959 Neoesperidinia DC” la dizione “margarina, minarina” è sostituita dalla seguente:

 

 

Grassi da spalmare definiti negli allegati B e C del regolamento (CE) n. 2991/94

5 mg/Kg

     16) la tabella relativa alla voce “E 999 Estratto di quillaia” è completata come segue:

 

 

Sidro, escluso il cidre bouchè

200 mg/l

 

 

 

calcolato come estratto anidro

     17) è aggiunta, alla fine, la tabella seguente:

E 425

Konjak ( *)

Prodotti alimentari in generale esclusi quelli di cui all'articolo 15, comma 3

10 g/Kg

 

i) gomma di Konjak

 

singolarmente o in combinazione

 

ii) glucomannano di Konjak

 

 

E 459

Beta-ciclodestrine

Prodotti alimentari in pastiglie e confetti

quanto basta

E 905

Cera microcristallina

Trattamento superficiale di:

quanto basta

 

 

- prodotti della confetteria (escluso cioccolato)

 

 

 

- gomma da masticare

 

 

 

- meloni, papaie, manghi e avocadi

 

E 1518

Triacetato di glicerile (triacetina)

Gomma da masticare

quanto basta

     ( *) Queste sostanze non possono essere utilizzate per produrre alimenti disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione.

     G) L'allegato XIII è modificato come segue:

     1) il testo del primo paragrafo della nota introduttiva è sostituito dal seguente:

     “I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 551 biossido di silicio risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti conteneti al massimo 150 g/Kg di E 414 e non più di 10 g/Kg di E 551, nonchè della sostanza E 421 mannitolo utilizzata come supporto della vitamina B12 (non meno di una parte di vitamina B12 per 1000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/Kg.

     I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere la sostanza E 301 ascorbato di sodio utilizzata alla dose quanto basta negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della ssostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/l.”;

     2) il testo della nota 2 della Parte I è sostituito dal seguente:

     “2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare”;

     3) alla Parte I è aggiunta, alla fine, la seguente tabella:

E 304

Palmitato di ascorbile

10 mg/l

E 331

Citrati di sodio

2 g/l

E 332

Citrati di potassio

Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 339

Fosfati di sodio

1 g/l espresso come P2O5

E 340

Fosfati di potassio

Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 412

Gomma di guar

1 g/l

 

 

Qualora il prodotto contenga proteine parzialmente idrolizzate e sia conforme ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo con il decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518

E 472 c

Esteri citrici di mono e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l per il prodotto in polvere,

 

 

9 g/l per il prodotto sotto forma liquida.

 

 

Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato IV del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

     4) il testo della nota 2 della Parte 2 è sostituito dal seguente:

     “2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte più di una delle sostanze E 322, E 471, E 472 c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantità delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare.”;

     5) alla Parte 2 è aggiunta, alla fine, la seguente tabella:

E 304

Palmitato di ascorbile

10 mg/l

E 331

Citrati di sodio

2 g/l

E 332

Citrati di potassio

Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 339

Fosfati di sodio

1g/l espresso come P2O5

E 340

Fosfati di potassio

Singolarmente o in combinazione conformemente ai requisiti stabiliti nell'allegato I del decreto 6 aprile 1994, n. 500

E 472 c

Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

7,5 g/l per il prodotto in polvere, 9 g/l, per il prodotto sotto forma liquida.

 

 

Qualora i prodotti contengano proteine, peptidi o amminoacidi parzialmente idrolizzati e siano conformi ai requisiti fissati all'allegato I V del decreto 6 aprile 1994, n. 500 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518

E 473

Esteri di saccarosio degli acidi grassi

120 mg/l, in prodotti contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati

     6) alla parte 3, è aggiunta alla fine, la seguente tabella:

E 333

Citrati di calcio (*)

Prodotti a base di frutta a basso tenore di zucchero

quanto basta

E 341

Fosfato tricalcico (*)

Dessert a base di frutta

1 g/Kg come P2O5

E 1451

Amido acetilato ossidato

Alimenti per lo svezzamento

50 g/Kg

     (*) Non si applica la nota che figura nella Parte 4.

     7) alla Parte 4 è aggiunta, alla fine, la seguente tabella:

N.E.

Denominazione

Dose massima

Condizioni speciali

E 401

 

1 g/l

A partire da quattro mesi nei prodotti alimentari speciali a composizione adattata, necessari per trattare disordini del metabolismo e per l'alimentazione con sonda gastrica

E 405

Alginato di 1,2 propandiolo

200 mg/l

A partire da dodici mesi nelle diete speciali per bambini nella prima infanzia che soffrono di intolleranza al latte vaccino o di errori congeniti del metabolismo

E 410

Farina di semi di carrube

10 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti destinati a ridurre il riflusso gastroesofageo

E 412

Gomma di guar

10 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti sotto forma di preparati liquidi contenenti proteine, peptidi o amminoacidi idrolizzati conformemente alle condizioni previste nell'allegato IV del decreto 6 aprile 1994 modificato da ultimo dal decreto ministeriale 1° giugno 1998, n. 518

E 415

Gomma di Xanthan

1,2 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti a base di amminoacidi o peptidi per i pazienti che soffrono di malassorbimento delle proteine, menomazioni del tratto gastrointestinale o errori congeniti del metabolismo

E 440

Pectine

10 g/l

A partire dalla nascita nei prodotti utilizzati in caso di disordini gastrointestinali

E 466

Carbossimetilcellulosa

10 g/l o Kg

A partire dalla nascita nei prodotti destinati al trattamento alimentare di scompensi congeniti del metabolismo

E 471

Mono - e digliceridi degli acidi grassi

5 g/l

A partire dalla nascita nelle diete speciali, in particolare quelle prive di proteine

E 1450

Ottenilsuccinato di amido e sodio

20 g/l

Alimenti per lattanti e di proseguimento

     H) all'allegato XIV:

     a) è aggiunta, alla fine, la seguente tabella:

E 322

Lecitine

Agenti di rivestimento per frutta

E 432-436

Polisorbati

 

E 470 a

Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

 

E 471

Mono e digliceridi degli acidi grassi

 

E 491-495

Sorbitani

 

E 570

Acidi grassi

 

E 900

Dimetilpolisilossano

 

 

Polietilenglicol 6000

edulcoranti

E 425

Konjak

 

 

i) gomma di Konjak

 

 

ii) glucomannano di Konjak

 

E 459

Beta-ciclodestrine

1 g/Kg

E 468

Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

edulcoranti

E 469

Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

 

E 1451

Amido acetilato ossidato

 

 

          Art. 2.

     1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 4 novembre 2000; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 4 novembre 2000, non conformi al presente decreto possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

     2. E' abrogato il decreto ministeriale 24 giugno 1998, n. 261.Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.