§ 4.5.10 – D.M. 1 giugno 1998, n. 518.
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CEE della Commissione del 26 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.5 alimenti per l'infanzia e prodotti dietetici
Data:01/06/1998
Numero:518


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, è sostituito dal seguente
Art. 2. Norme transitorie      1. E' consentita la commercializzazione dei prodotti conformi alla precedente legislazione non oltre il 31 marzo 1999 e comunque non oltre lo smaltimento delle scorte
Art. 3. Entrata in vigore      1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.5.10 – D.M. 1 giugno 1998, n. 518.

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 96/4/CEE della Commissione del 26 febbraio 1996, che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

(G.U. 22 aprile 1999, n. 93).

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, è sostituito dal seguente:

     "1. Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere nessuna sostanza in quantità tale da poter costituire un rischio per la salute dei lattanti e dei bambini.".

     2. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, sono sostituite dalle seguenti:

     "d) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del valore energetico disponibile espresso in kJ e kcal, nonché del tenore di proteine, carboidrati e grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

     e) per gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, l'indicazione del contenuto medio di ciascuno dei minerali e delle vitamine elencate rispettivamente negli allegati I e II e, se del caso, del contenuto medio di colina, inositolo, carnitina e taurina, espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;".

     3. All'articolo 6 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, dopo il comma 2 viene inserito:

     "2 bis. Nell'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, può essere indicata:

     a) la quantità media di nutrienti elencati all'allegato III qualora detta dichiarazione non sia già effettuata ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera e) del comma 2, espressa in forma numerica per 100 ml di prodotto pronto per il consumo;

     b) per gli alimenti di proseguimento, oltre alle informazioni numeriche, informazioni concernenti le vitamine ed i minerali, di cui all'allegato VIII, espresse in percentuale dei valori di riferimento ivi elencati, per 100 ml di prodotto pronto per il consumo, a condizione che le quantità presenti siano almeno uguali al 15% dei valori di riferimento medesimi.".

     4. Gli allegati del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2. Norme transitorie

     1. E' consentita la commercializzazione dei prodotti conformi alla precedente legislazione non oltre il 31 marzo 1999 e comunque non oltre lo smaltimento delle scorte.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato (Art. 1, comma 2)

 

     Gli allegati del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, sono così modificati:

     1. L'allegato I è così modificato:

     a) I punti 2, 2.1, 2.2 sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Proteine

     (Tenore di proteine = tenore di azoto X 6,38) per le proteine di latte vaccino.

     (Tenore di proteine = tenore di azoto X 6,25) per le proteine di soia isolate e gli idrolizzati parziali di proteine.

     Per ''indice chimico” si intende il più basso rapporto tra la quantità di ciascun aminoacido essenziale della proteina presente e la quantità di ciascun aminoacido corrispondente della proteina di riferimento.

     2.1. Alimenti a base di proteine di latte vaccino

 

Minimo

Massimo

0,45 g/100 kJ

0,7g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

 

     A valore energetico pari, la preparazione deve contenere aminoacidi essenziali e semiessenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V); tuttavia ai fini del presente calcolo possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina.

     2.2. Alimenti a base di idrolizzati parziali di proteine

 

Minimo

Massimo

0,56 g/100 kJ

0,7g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

 

     A valore energetico pari, la preparazione deve contenere aminoacidi essenziali e semi essenziali in quantità almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V); tuttavia ai fini del presente calcolo possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina.

     Il rapporto di efficienza proteica (PER) e l'utilizzazione netta della proteina (NPU) devono essere perlomeno uguali a quelli della caseina.

     Il tenore di taurina deve essere almeno pari a 10 micromoli/100 kJ (42 micromoli/100 kcal) e il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno pari a 1,8 micromoli/100 kJ (7,5 micromoli/100 kcal)".

     b) Il tenore minimo di lipidi di cui al punto 3 è così modificato:

 

"Minimo

1,05g/100kJ

(4,4 g/100 kcal)"

 

     c) Le parole di cui al punto 3.1 "olii contenenti oltre l'8% di isomeri trans di acidi grassi" sono soppresse.

     d) Dopo il punto 3.4 è aggiunto il testo seguente:

     "3.5. Il tenore di acido alfa-linolenico non deve essere inferiore a 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal). Il rapporto acido linoleico/acido alfa-linolenico deve essere compreso tra 5 e 15.

     3.6. Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4% del tenore totale di grassi.

     3.7. Il tenore di acido erucico non deve superare l'1% del tenore totale dei grassi.

     3.8. Gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena (20 e 22 atomi di carbonio - LCP), qualora aggiunti, non devono superare:

     1% del tenore totale di grassi per LCP n-3;

     2% del tenore totale dei grassi per LCP n-6 (1% del tenore totale di grassi per l'acido arachidonico).

     Il tenore di acido eicosapentaenoico (20:5 n-3) non deve superare il tenore di acido docosaesaenoico (22:6 n-3)".

     e) Al punto 5.1 è aggiunto il testo seguente:

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

 

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

"selenio (2) (mcg)

0,7

3"

(2) Limite applicabile alle preparazioni contenenti selenio aggiunto".

 

     f) Al punto 6, i valori concernenti la nicotinamide son sostituiti dai seguenti:

 

 

Per 100 kJ

Per 100 kcal

 

Minimo

Massimo

Minimo

Massimo

 

"Nicotinamide (mg NE) (3)

0,2

0.8

—".

 

     2. L'allegato II è così modificato:

     a) Al punto 2, comma 1, dopo le colonne dei valori numerici, sono aggiunte le parole " ... o proteina del latte materno" dopo la parola "caseina".

     Alla fine del punto 2 è aggiunto il seguente comma:

     "Per un uguale valore energetico, questi alimenti devono contenere una quantità disponibile di metionina almeno pari a quella contenuta nel latte materno, come definito nell'allegato V".

     b) Le parole di cui al punto 3.1 "olii contenenti oltre l'8% di isomeri trans di acidi grassi" sono soppresse.

     c) Dopo il punto 3.4 è inserito il testo seguente:

     "3.5. Il tenore di acidi grassi trans non deve superare il 4% del tenore totale di grassi.

     3.6. Il tenore di acido erucico non deve superare l'1% del tenore totale dei grassi".

     3. Negli allegati I e II è aggiunto il nuovo punto 7 seguente:

     "7. Possono essere aggiunti i seguenti nucleotidi:

 

 

Massimo (*)

 

mg/100 kJ

mg/100 kcal

 

5' monofosfato di citidina

0,60

2,50

5' monofosfato di uridina

0,42

1,75

5' monofosfato di adenosina

0,36

1,50

5' monofosfato di guanosina

0,12

0,50

5' monofosfato di inosina

0,24

1,00

(*) La concentrazione totale di nucleotidi non deve superare 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal)".

 

     4. L'allegato III è così modificato:

     a) Al punto 2 è aggiunto il testo seguente:

 

Elementi minerali

Sali autorizzati

"Selenio

Selenato di sodio

 

Selenito di sodio"

 

     b) Al punto 3 sono aggiunte le seguenti sostanze:

     "5' monofosfato di citidina e suo sale sodico;

     5' monofosfato di uridina e suo sale sodico;

     5' monofosfato di adenosina e suo sale sodico;

     5' monofosfato di guanosina e suo sale sodico;

     5' monofosfato di inosina e suo sale sodico".

     5. All'allegato IV è aggiunto il testo seguente:

 

Indicazione relativa a:

Condizioni che giustificano l'indicazione

7. Riduzione del rischio di allergia alle proteine del latte. Questa indicazione può includere termini che fanno riferimento ad una riduzione del potere allergenico o antigenico

a) Gli alimenti devono conformarsi alle disposizioni di cui al punto 2.2 dell'allegato I ed il totale di proteinei imunoreattive, misurato, con metodi generalmente riconosciuti adeguati, deve essere inferiore all'1% delle sostanze contenenti azoto presenti negli alimenti;

 

b)l 'etichetta deve specificare che il prodotto non deve essere consumato da lattanti allergici alle proteine intatte dalle quali è prodotto l'idrolizzato a meno che non sia dimostrata con prove cliniche riconosciute valide la tolleranza dell'alimento da più del 90% dei lattanti (intervallo di confidenza 95%) ipersensibili alle proteine dalle quali è prodotto l'idrolizzato;

 

c) gli alimenti, somministrati per via orale, non devono provocare una sensibilizzazione, negli animali, alle proteine intatte da cui derivano gli alimenti stessi;

 

d) come prova delle proprietà dichiarate si deve disporre di dati obiettivamente e scientificamente accertati.

 

     6. Il testo seguente è aggiunto come allegato VIII:

     "Allegato VIII

     Valori di riferimento per l'etichettatura nutrizionale degli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli

 

Sostanze nutritive

Valori di riferimento dell'etichettatura

vitamina A

mcg 400

vitamina D

mcg 10

vitamina C

mg 25

tiammina

mg 0,5

riboflavina

mg 0,8

niacina equivalenti

mg 9

vitamina B6

mg 0,7

folato

mcg 100

vitamina B12

mcg 0,7

calcio

mg 400

ferro

mg 6

zinco

mg 4

iodio

mcg 70

selenio

mcg 10

rame

mg 0,4".