§ 4.3.29 – D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:08/06/1982
Numero:401


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita delle confetture, delle marmellate e delle gelatine di frutta, della crema di marroni
Art. 2.      Ai sensi del presente decreto si intende per
Art. 3.      Le denominazioni di cui all'articolo precedente sono riservate ai prodotti ivi definiti ed il cui tenore in materia secca solubile determinato mediante rifrattometro è [...]
Art. 4.      Per frutto si intende il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunto al grado di maturazione [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito aggiungere solo le seguenti sostanze
Art. 7.      I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi conformemente alle modalità previste dalle [...]
Art. 8.      E’ vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana
Art. 9.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione
Art. 10.      Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di [...]
Art. 11.      E’ consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto preparare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti e [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.3.29 – D.P.R. 8 giugno 1982, n. 401. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/693 relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni.

(G.U. 3 luglio 1982, n. 181).

 

     Art. 1.

     Il presente decreto disciplina la produzione e la vendita delle confetture, delle marmellate e delle gelatine di frutta, della crema di marroni.

 

          Art. 2.

     Ai sensi del presente decreto si intende per:

     1) confettura extra, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa:

     di una sola specie di frutta,

     oppure:

     di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.

     Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa utilizzata deve essere non inferiore a:

     450 g in generale; 350 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne; 250 g per lo zenzero; 230 g per il pomo di acagiù; 80 g per la granadiglia. La confettura extra di cinorrodi può essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi;

     2) confettura, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di polpa e/o di purea:

     di una sola specie di frutta,

     oppure:

     di due o più specie di frutta.

     Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di polpa e/o purea di frutta utilizzata deve essere non inferiore a:

     350 g in generale; 250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne; 150 g per lo zenzero; 160 g per il pomo di acagiù; 60 g per la granadiglia;

     3) gelatina extra, la mescolanza sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o di estratti acquosi:

     di una sola specie di frutta,

     oppure:

     di due o più specie di frutta, escluse mele, pere, prugne a nocciolo aderente, meloni, angurie, uve, zucche, cetrioli e pomodori.

     Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo di frutta e/o di estratti acquosi deve essere non inferiore a:

     450 g in generale; 350 g per il ribes nero, cinorrodi e mele cotogne; 250 g per lo zenzero; 230 g per il pomo di acagiù; 80 g per la granadiglia.

     Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione del peso dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;

     4) gelatina, la mescolanza sufficientemente gelificata, di zuccheri e di succo e/o estratti acquosi:

     di una sola specie di frutta,

     oppure:

     di due o più specie di frutta.

     Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di succo e/o di estratti acquosi deve non essere inferiore a:

     350 g in generale; 250 g per ribes nero, cinorrodi e mele cotogne;150 g per lo zenzero;160 g per il pomo di acagiù; 60 g per la granadiglia.

     Detti quantitativi sono calcolati previa detrazione dell'acqua utilizzata per la preparazione degli estratti acquosi;

     5) marmellata, la mescolanza, portata a consistenza gelificata appropriata, di zuccheri e di uno o più dei seguenti prodotti ottenuti da agrumi: polpa, purea, succo, estratti acquosi e scorza.

     Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di agrumi utilizzata deve essere non inferiore a 200 g, di cui almeno 75 provenienti dall'endocarpo;

     6) crema di marroni, la mescolanza, portata a consistenza appropriata, di zuccheri e di purea di marroni [2].

     Per la preparazione di 1000 g di prodotto finito la quantità di purea di marroni utilizzata deve essere non inferiore a 380 g.

     In caso di mescolanza i tenori minimi fissati per le varie specie di frutta sono ridotti proporzionalmente alle percentuali utilizzate.

 

          Art. 3.

     Le denominazioni di cui all'articolo precedente sono riservate ai prodotti ivi definiti ed il cui tenore in materia secca solubile determinato mediante rifrattometro è pari o superiore al 45%.

     Le denominazioni di cui ai numeri 2) e 4) dell'art. 2 possono essere utilizzate anche per designare, secondo i casi, i prodotti definiti allo stesso articolo, numeri 1) e 3).

     La denominazione dei prodotti di cui all'art. 2, n. 2) preparati con mele cotogne può essere accompagnata dal termine "cotognata".

 

          Art. 4.

     Per frutto si intende il frutto fresco, sano, esente da qualsiasi alterazione, non privato di alcuno dei suoi componenti essenziali, giunto al grado di maturazione adeguato per la fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, dopo pulitura, mondatura e spuntatura.

     I pomodori e le parti commestibili dei fusti del rabarbaro sono assimilati alla frutta. Nel caso dello zenzero sono considerate frutta le radici commestibili sbucciate e conservate in sciroppo.

     Il termine "marrone" designa il frutto del castagno.

     Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidratati rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e successive modifiche [3].

     Per polpa di frutta si intende la parte commestibile del frutto intero, eventualmente sbucciato o privato dei semi; tale parte commestibile può essere tagliata a pezzi o schiacciata, ed eventualmente setacciata per i soli frutti di sottobosco.

     Per purea di frutta si intende la parte commestibile del frutto, eventualmente sbucciato o privato dei semi, ridotta in purea mediante setacciatura o altro procedimento simile.

     Per estratti acquosi si intendono gli estratti acquosi della frutta che, fatte salve le perdite inevitabili dovute alle buone norme di fabbricazione, contengono tutti i costituenti solubili in acqua della frutta utilizzata.

     Per scorza di agrumi (scorze) si intendono le scorze di agrumi, pulite con o senza l'endocarpo [4].

 

          Art. 5. [5]

     1. La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all'art. 2 può essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione, semprechè vi si presti tecnicamente.

     2. Qualora destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, numeri 2, 4 e 5 può anche essere addizionata di anidride solforosa (E 200) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).

     3. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.

     4. Le albicocche destinate alla fabbricazione del prodotto definito all'art. 2, n. 2, possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.

     5. I marroni possono essere immersi per breve durata in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).

     6. I succhi di frutta possono essere sottoposti ai trattamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, nonchè a quelli previsti al punto 2 allorchè siano destinati alla fabbricazione dei prodotti definiti all'art. 2, punti 4 e 5.

     7. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.

     8. I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all'art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonché il fruttosio.

 

          Art. 6.

     Nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito aggiungere solo le seguenti sostanze:

 

1) [6]

Acqua potabile

In tutti i prodotti definiti all'art. 2

 

Succhi di frutta

Nei prodotti definiti al n. 2) dell'art. 2

 

Succhi di frutta rossi

Nei profotti definiti all'art. 2, punti 1) e 2) quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti prodotti: cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne

 

Succhi di barbabietole rosse

Nei prodotti definiti ai numeri 2) e 4) dell'art. 2, quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne

 

Oli essenziali di agrumi

Nei prodotti definiti al n. 5) dell'art. 2

 

Oli e grassi commestibili

Nei prodotti definiti all'art. 2, quali agenti antischiuma

 

Enocianina

Nei prodotti definiti ai numeri 1) e 3) dell'art. 2 quando sono ottenuti da una o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne nonchè dei prodotti definiti ai numeri 2) e 4) dello stesso articolo

2.a)

Succhi di agrumi nei prodotti ottenuti da altri frutti

Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1) e 2)

 

Sostanze alcoliche / Vino e vino liquoroso / Noci, nocciole e mandorle / Miele, erbe e spezie

In tutti i prodotti definiti all'art. 2

b)

Scorze di agrumi / Foglie di malvarosa

Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1), 2), 3) e 4), quando sono ottenuti da mele cotogne

c)

Vaniglia / Estratti di Vaniglia / Vaniglina / Etil-vaniglina

Nei prodotti definiti all'articolo 2, numeri 1), 2) 3) e 4), quando sono ottenuti da mele cotogne o cinorrodi, nonchè nella crema di marroni

3)

Gli additivi autorizzati dal Ministro della sanità ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche. I tipi di zucchero, di cui all'articolo precedente, possono essere sostituiti in tutto o in parte con miele, melassa di canna o zucchero bruno

 

 

          Art. 7.

     I prodotti di cui al presente decreto devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi conformemente alle modalità previste dalle norme in materia di etichettatura dei prodotti alimentari le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

     a) la denominazione di vendita loro riservata completata dal nome del frutto o dei frutti utilizzati, in ordine decrescente di peso; tuttavia, per i prodotti ottenuti da tre o più frutti, l'indicazione dei frutti utilizzati può essere sostituita dalla menzione "più frutti" o da quella del numero dei frutti utilizzati;

     b) l'elenco degli ingredienti, ivi compresi gli additivi. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettere b) e c), dell'art. 6 devono essere menzionati anche nella denominazione di vendita del prodotto. Gli ingredienti indicati al n. 2), lettera a), vanno menzionati anche nella denominazione solo qualora impiegati in quantità sufficienti ad influenzarne il gusto;

     c) la quantità netta;

     d) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

     e) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita nel territorio nazionale;

     f) il termine minimo di conservazione;

     g) la menzione "frutta utilizzata: ... g per 100 grammi"; la cifra rappresenta per 100 grammi di prodotto finito i quantitativi di frutta utilizzati;

     h) La menzione "zuccheri totali ..... grammi per 100 grammi" ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 °C: è ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici [7];

     i) la menzione "da conservare al fresco dopo l'apertura" per i prodotti il cui tenore in materia secca solubile è inferiore al 63%; tale dicitura non è però obbligatoria per i prodotti presentati in piccoli imballaggi il cui contenuto viene normalmente consumato in una sola volta;

     l) per le marmellate:

     che contengono pezzi di scorza, l'indicazione del modo in cui la scorza è tagliata;

     che non contengono pezzi di scorza, l'indicazione dell'assenza di scorza.

     Le menzioni di cui alle lettere a), c), f), g), h), i), l) devono figurare nel medesimo campo visivo.

     L'elenco degli ingredienti deve essere completato con le seguenti menzioni obbligatorie:

     "albicocche essiccate", qualora siano state utilizzate albicocche disidratate con un procedimento diverso dalla liofilizzazione;

     "succo di barbabietole rosse per rinforzare il colore", qualora in conformità a quanto previsto dall'art. 6, sia stato utilizzato succo di barbabietole rosse.

     L'anidride solforosa residua è considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura "anidride solforosa", nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entità ponderale del residuo nel prodotto finito [8].

     L'aggiunta di acido L-ascorbico non autorizza alcun riferimento alla vitamina C.

 

          Art. 8.

     E’ vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora le indicazioni di cui all'articolo precedente non siano riportate in lingua italiana.

     (Omissis) [9].

 

          Art. 9.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.

 

          Art. 10.

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi a quelli previsti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni.

 

          Art. 11.

     E’ consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto preparare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti e confezionarli in conformità alla legge 30 aprile 1962, n. 283, o al relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 26 marzo 1980, n. 327.

     I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogato dall’art. 4 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 7 maggio 1992, n. 400.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 7 maggio 1992, n. 400.

[4] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 1992, n. 400.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 del D.M. 7 maggio 1992, n. 400.

[6] Punto così sostituito dall'art. 5 del D.M. 7 maggio 1992, n. 400.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 6 del D.M. 7 maggio 1992, n. 400.

[8] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.M. 7 maggio 1992, n. 400.

[9] Comma abrogato dall'art. 8 del D.M. 7 maggio 1992, n. 400.