§ 4.3.36 – D.M. 7 maggio 1992, n. 400.
Regolamento recante attuazione della direttiva (CEE) n. 593/88 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:07/05/1992
Numero:400


Sommario
Art. 1.      1. Al punto 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La confettura extra di cinorrodi può essere [...]
Art. 2.      1. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente
Art. 3.      1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, dopo il settimo comma viene aggiunto il seguente ottavo comma
Art. 4.      1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente
Art. 5.      1. Il punto 1) del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente
Art. 6.      1. La lettera h) del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dalla seguente
Art. 7.      1. Il quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente
Art. 8.      1. Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è abrogato
Art. 9.      1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.3.36 – D.M. 7 maggio 1992, n. 400.

Regolamento recante attuazione della direttiva (CEE) n. 593/88 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti le confetture, le gelatine, le marmellate e la crema di marroni.

(G.U. 12 ottobre 1992, n. 240).

 

     Art. 1.

     1. Al punto 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è aggiunto il seguente periodo: "La confettura extra di cinorrodi può essere ottenuta totalmente o parzialmente dalla purea di cinorrodi".

 

          Art. 2.

     1. Il quarto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:

     "Possono essere utilizzati, nella preparazione dei prodotti di cui all'art. 2, succhi di frutta, succhi di frutta concentrati e succhi di frutta disidratati rispondenti ai requisiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, e successive modifiche".

 

          Art. 3.

     1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, dopo il settimo comma viene aggiunto il seguente ottavo comma:

     "Per scorza di agrumi (scorze) si intendono le scorze di agrumi, pulite con o senza l'endocarpo".

 

          Art. 4.

     1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. La frutta utilizzata per la preparazione dei prodotti definiti all'art. 2 può essere sottoposta a trattamenti mediante calore o freddo, liofilizzazione o concentrazione, semprechè vi si presti tecnicamente.

     2. Qualora destinata alla fabbricazione dei prodotti di cui all'art. 2, numeri 2, 4 e 5 può anche essere addizionata di anidride solforosa (E 200) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).

     3. Lo zenzero può essere essiccato o conservato nello sciroppo.

     4. Le albicocche destinate alla fabbricazione del prodotto definito all'art. 2, n. 2, possono anche subire trattamenti di disidratazione diversi dalla liofilizzazione.

     5. I marroni possono essere immersi per breve durata in una soluzione acquosa di anidride solforosa (E 220) e dei suoi sali (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226, E 227).

     6. I succhi di frutta possono essere sottoposti ai trattamenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 489, nonchè a quelli previsti al punto 2 allorchè siano destinati alla fabbricazione dei prodotti definiti all'art. 2, punti 4 e 5.

     7. Le scorze di agrumi possono essere conservate in salamoia.

     8. I tipi di zucchero che possono essere utilizzati nella preparazione dei prodotti di cui al presente decreto sono quelli indicati all'art. 1 della legge 31 marzo 1980, n. 139, nonchè il fruttosio".

 

          Art. 5.

     1. Il punto 1) del primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:

 

"1) Acqua potabile

in tutti i prodotti definiti all'art. 2

Succhi di frutta

nei prodotti definiti al n. 2 dell'art. 2

Succhi di frutta rossi

nei prodotti definiti all'art. 2, punti 1 e 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti prodotti: cinorrodi, fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne

Succhi di barbabietole rosse

nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno o più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne

Oli essenziali di agrumi

nei prodotti definiti al n. 5 dell'art. 2

Oli e grassi commestibili

nei prodotti definiti all'art. 2, quali agenti antischiuma

Enocianina

nei prodotti definiti ai numeri 1 e 3 dell'art. 2 quando sono ottenuti da uno più dei seguenti frutti: fragole, lamponi, uva spina, ribes rossi e prugne, nonchè nei prodotti definiti ai numeri 2 e 4 dello stesso articolo".

 

 

          Art. 6.

     1. La lettera h) del primo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dalla seguente:

     "h) La menzione "zuccheri totali ..... grammi per 100 grammi" ove la cifra indicata rappresenta il valore refrattometrico del prodotto finito, determinato a 20 °C: è ammessa una tolleranza di 3 gradi refrattometrici;".

 

          Art. 7.

     1. Il quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è sostituito dal seguente:

     "L'anidride solforosa residua è considerata ingrediente quando supera i 30 mg/kg. Essa va indicata con la dicitura "anidride solforosa", nell'elenco degli ingredienti in funzione dell'entità ponderale del residuo nel prodotto finito".

 

          Art. 8.

     1. Il secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 401, è abrogato.

 

          Art. 9.

     1. Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. I prodotti non conformi alle disposizioni in esso contenute possono essere venduti fino al loro completo smaltimento.