§ 4.3.28 – L. 31 marzo 1980, n. 139.
Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:31/03/1980
Numero:139


Sommario
Art. 1.      Ai sensi della presente legge si intende per
Art. 2.      I prodotti indicati nel precedente articolo possono essere commercializzati solo se conformi alle norme previste dalla presente legge
Art. 3.      Le denominazioni di cui all'art. 1 sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli, eccezione fatta per la [...]
Art. 4.      La qualifica "bianco" è altresì consentita
Art. 5.      Gli zuccheri indicati nell'art. 1 non possono essere sottoposti alla tecnica di azzurraggio
Art. 6.      I prodotti di cui all'art. 1, punti 1), 2) e 3, presentati in singole confezioni, di peso netto superiore a grammi 100 e non superiore a chilogrammi 5, devono essere [...]
Art. 7.      I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare sugli imballaggi, sulle confezioni, sui recipienti o su etichette appostevi, a caratteri ben [...]
Art. 8.      Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti definiti all'art. 1, se si tratta di zuccheri impalpabili, zuccheri canditi, zuccheri in pani, ed ai [...]
Art. 9.      Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare della impresa o [...]
Art. 10.      All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706
Art. 11.      Nella fabbricazione dei prodotti dolciari e preparati zuccherini è consentito l'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge
Art. 12.      Sono abrogate le norme che dispongono divieti o limitazioni nell'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge in sostituzione totale o parziale [...]
Art. 13.      Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.3.28 – L. 31 marzo 1980, n. 139.

Recepimento della direttiva adottata dal Consiglio della Comunità economica europea riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, concernenti determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana.

(G.U. 21 aprile 1980, n. 109).

 

     Art. 1.

     Ai sensi della presente legge si intende per:

     1) zucchero di fabbrica, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

     a) polarizzazione almeno 99,5° ;

     b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,10per cento in peso;

     c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

     d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

     2) zucchero o zucchero bianco, il saccarosio depurato e cristallizzato, di qualità sana, leale e mercantile, rispondente alle seguenti caratteristiche:

     a) polarizzazione almeno 99,7° ;

     b) contenuto di zucchero invertito al massimo 0,040per cento in peso;

     c) perdita all'essiccazione al massimo 0,10 per cento in peso;

     d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg;

     e) tipo di colore al massimo 12 punti determinati conformemente alle disposizioni di cui all'allegato, lettera a);

     3) zucchero raffinato o zucchero bianco raffinato, il prodotto rispondente alle caratteristiche di cui al punto 2), lettere da a) a d) e il cui numero di punti determinato conformemente alle disposizioni dell'allegato non supera 8 in totale, nè:

     4 per il tipo di colore;

     6 per il contenuto di ceneri;

     3 per la colorazione della soluzione;

     4) zucchero liquido, la soluzione acquosa di saccarosio rispondente alle seguenti caratteristiche:

     a) sostanza secca almeno 62per cento in peso;

     b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,2) al massimo 3 per cento in peso sulla sostanza secca;

     c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,1 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

     d) colorazione della soluzione al massimo 45 unità ICUMSA determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera c);

     e) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

     5) zucchero liquido invertito, la soluzione acquosa di saccarosio, parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito non è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

     a) sostanza secca almeno 62per cento in peso;

     b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1) più del 3 per cento ed al massimo 50per cento in peso sulla sostanza secca;

     c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4 per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

     d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

     6) sciroppo di zucchero invertito, la soluzione acquosa, eventualmente cristallizzata, di saccarosio parzialmente invertito mediante idrolisi, nella quale la proporzione di zucchero invertito è preponderante e che risponde alle seguenti caratteristiche:

     a) sostanza secca almeno 62per cento in peso;

     b) contenuto di zucchero invertito (quoziente del fruttosio per il destrosio: 1,0 ± 0,1) superiore al 50 per cento in peso sulla sostanza secca;

     c) ceneri conduttimetriche al massimo 0,4per cento in peso sulla sostanza secca determinate conformemente alle disposizioni dell'allegato, lettera b);

     d) contenuto residuo di anidride solforosa al massimo 15 mg/kg sulla sostanza secca;

     7) sciroppo di glucosio, la soluzione acquosa depurata e concentrata di saccaridi alimentari, ottenuta da amido e/o da fecola, rispondente alle seguenti caratteristiche:

     a) sostanza secca almeno 70 per cento in peso;

     b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

     c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

     d) anidride solforosa totale al massimo 20 mg/kg;

     8) sciroppo di glucosio disidratato, lo sciroppo di glucosio parzialmente essiccato e rispondente alle seguenti caratteristiche:

     a) sostanza secca almeno 93 per cento in peso;

     b) equivalente in destrosio almeno 20 per cento in peso sulla sostanza secca, espresso in D-glucosio;

     c) ceneri solforiche al massimo 1,0 per cento in peso sulla sostanza secca;

     d) anidride solforosa totale al massimo di 20 mg/kg;

     9) destrosio monoidrato, il D-glucosio depurato e cristallizzato contenente una molecola d'acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

     a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5 per cento in peso sulla sostanza secca;

     b) sostanza secca almeno 90,0 per cento in peso;

     c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

     d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg;

     10) destrosio anidro, il D-glucosio depurato e cristallizzato non contenente acqua di cristallizzazione e rispondente alle caratteristiche seguenti:

     a) destrosio (D-glucosio) almeno 99,5per cento in peso sulla sostanza secca;

     b) sostanza secca almeno 98,0per cento in peso;

     c) ceneri solforiche al massimo 0,25 per cento in peso sulla sostanza secca;

     d) anidride solforosa totale al massimo 15 mg/kg.

     Chiunque produce o pone in commercio i prodotti indicati dal presente articolo con caratteristiche di composizione difformi da quelle previste dal presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni.

 

          Art. 2.

     I prodotti indicati nel precedente articolo possono essere commercializzati solo se conformi alle norme previste dalla presente legge.

 

          Art. 3.

     Le denominazioni di cui all'art. 1 sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designarli, eccezione fatta per la denominazione di cui al punto 2) che può essere utilizzata per designare anche il prodotto definito al punto 3).

     Tuttavia, per quanto riguarda l'uso del termine "zucchero" senza altra qualifica, il disposto del comma precedente si applica esclusivamente al commercio diretto degli zuccheri alimentari in quanto tali, e non ai prodotti composti nei quali essi entrino come ingredienti.

     Alle denominazioni di cui all'art. 1, punti 2) e 3), è consentita l'aggiunta del termine "semolato".

     Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.000.000.

 

          Art. 4.

     La qualifica "bianco" è altresì consentita:

     a) per lo zucchero liquido la cui soluzione presenti una colorazione che non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nell'allegato, lettera c);

     b) per lo zucchero liquido invertito e per lo sciroppo di zucchero invertito il cui contenuto di ceneri non sia superiore allo 0,1per cento e la cui soluzione presenti una colorazione che non superi 25 unità ICUMSA, determinate secondo il metodo previsto nel predetto allegato, lettera c).

 

          Art. 5.

     Gli zuccheri indicati nell'art. 1 non possono essere sottoposti alla tecnica di azzurraggio.

     Tali zuccheri possono essere colorati solo se destinati ad essere utilizzati in altri prodotti alimentari per i quali la relativa normativa consenta la colorazione.

     Chiunque viola il disposto del presente articolo e dell'art. 4 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1.

 

          Art. 6.

     I prodotti di cui all'art. 1, punti 1), 2) e 3, presentati in singole confezioni, di peso netto superiore a grammi 100 e non superiore a chilogrammi 5, devono essere commercializzati solo nei seguenti pesi netti unitari: grammi 125, grammi 250, grammi 500, grammi 750, chilogrammi 1, chilogrammi 1,5, chilogrammi 2, chilogrammi 2,5, chilogrammi 3, chilogrammi 4, chilogrammi 5.

     E' consentita, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commercializzazione dei prodotti di cui al comma precedente, con pesi lordi o netti diversi da quelli previsti dal presente articolo.

     Chiunque viola il disposto del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni.

 

          Art. 7.

     I prodotti di cui alla presente legge, se confezionati, debbono riportare sugli imballaggi, sulle confezioni, sui recipienti o su etichette appostevi, a caratteri ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, le seguenti indicazioni:

     a) la denominazione loro riservata;

     b) il peso netto;

     c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del confezionatore o di un venditore stabiliti all'interno della Comunità economica europea;

     d) l'indicazione dei contenuti effettivi di sostanza secca e di zucchero invertito, per lo zucchero liquido, lo zucchero liquido invertito e lo sciroppo di zucchero invertito;

     e) la qualifica "cristallizzato" per lo sciroppo di zucchero invertito che contiene cristalli nella soluzione;

     f) la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati per la vendita in Italia;

     g) il Paese d'origine per i prodotti fabbricati al di fuori della Comunità economica europea.

     Nel commercio al dettaglio per indicare i prodotti definiti all'art. 1, punti 9) e 10), possono essere usate facoltativamente le dizioni "monoidrato" ed "anidro".

     Nei prodotti di cui al secondo comma dell'art. 5 alla denominazione deve essere aggiunta la dizione "colorato con ..."; la dizione "bianco" in tal caso è vietata.

     L'indicazione del peso netto non è necessaria se i prodotti sono di peso inferiore a 50 grammi.

     Tale eccezione non si applica ai prodotti di peso inferiore a grammi 50, per unità, presentati in imballaggio globale il cui peso netto totale è pari o superiore a grammi 50; in tal caso il peso netto totale dei prodotti contenuti nell'imballaggio globale deve essere indicato sull'imballaggio stesso; per i prodotti di cui all'art. 1, punti 1), 2), 3), 9) e 10), l'indicazione del peso netto può essere sostituita da quella del peso netto minimo se sono presentati in zollette o bustine.

     Quando i prodotti di cui alla presente legge sono confezionati in imballaggi o recipienti di peso netto pari o superiore a chilogrammi 10, e non sono commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del presente articolo possono figurare soltanto sui documenti di accompagnamento.

     Le indicazioni di cui alle lettere a), d) ed e) del presente articolo, devono figurare in lingua italiana su una delle superfici principali dell'imballaggio, o, nel caso di cui al comma precedente, sui documenti di accompagnamento.

     La disposizione di cui alla lettera c) del presente articolo non pregiudica l'eventuale diritto del fabbricante di esigere la menzione del proprio nome o della propria ragione sociale.

     Chiunque contravviene alle disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 500 mila.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni della presente legge non si applicano ai prodotti definiti all'art. 1, se si tratta di zuccheri impalpabili, zuccheri canditi, zuccheri in pani, ed ai prodotti destinati all'esportazione nei Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea.

 

          Art. 9.

     Nel caso che dalle analisi risulti un illecito amministrativo, l'autorità regionale dispone per la loro rinnovazione in contraddittorio con il titolare della impresa o con un suo rappresentante. A tal fine si dà comunicazione delle operazioni al titolare stesso almeno quindici giorni prima del loro inizio.

 

          Art. 10.

     All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvede l'autorità regionale con le modalità di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

 

          Art. 11.

     Nella fabbricazione dei prodotti dolciari e preparati zuccherini è consentito l'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge.

 

          Art. 12.

     Sono abrogate le norme che dispongono divieti o limitazioni nell'impiego dei diversi tipi di zuccheri disciplinati dalla presente legge in sostituzione totale o parziale del saccarosio.

     Restano in vigore le norme intese a garantire le genuinità dei vini, mosti e aceti.

 

          Art. 13.

     Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

Metodo di determinazione del tipo di colore, del contenuto di ceneri e della colorazione della soluzione dello zucchero (bianco) e dello zucchero (bianco) raffinato, definiti dall'art. 1, punti 2) e 3).

 

     Un punto corrisponde:

     a) per quanto riguarda il tipo di colore, a 0,5 unità determinate secondo il metodo dell'Istituto per la tecnologia agraria e l'industria saccarifera di Branschweig, di cui al capitolo A, paragrafo 2, dell'allegato del regolamento C.E.E. n. 1265/69 della commissione del 1° luglio 1969, relativo ai metodi di determinazione di qualità applicabili allo zucchero acquistato dagli organismi di intervento;

     b) per quanto riguarda il contenuto di ceneri allo 0,0018 per cento determinato secondo il metodo dell'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), di cui al capitolo A, paragrafo 1, dell'allegato del suddetto regolamento;

     c) per quanto riguarda la colorazione della soluzione a 7,5 unità determinate secondo il metodo ICUMSA, di cui al capitolo A, paragrafo 3, dell'allegato del suddetto regolamento.