§ 4.2.16 – D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:10/05/1982
Numero:514


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto disciplina la produzione ed il commercio dei tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell'allegato
Art. 2.      Ai sensi del presente decreto si intende per
Art. 3.      La conservazione dei prodotti definiti nell'allegato del presente decreto deve essere ottenuta mediante
Art. 4.      Le materie prime impiegate per la preparazione dei prodotti definiti nell'allegato del presente decreto devono essere sottoposte ad un trattamento termico corrispondente almeno alla [...]
Art. 5.      Nella lavorazione dei prodotti di cui al n. 1), lettere e), f) e g), dell'allegato del presente decreto è consentito l'impiego di lattosio in quantità non superiore allo 0,02 per cento in peso, [...]
Art. 6.      I tipi di latte conservato, definiti nell'allegato, che, con le denominazioni in esso previste, sono posti in commercio o comunque utilizzati nella preparazione di altri prodotti alimentari, [...]
Art. 7.      I prodotti di cui al presente decreto possono essere destinati al consumatore finale solo se contenuti in recipienti chiusi all'origine dal fabbricante o dal confezionatore, integri e, comunque, [...]
Art. 8. 
Art. 9.      E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora non siano riportate in lingua italiana le indicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), f), g), h) ed i) e [...]
Art. 10.      Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione
Art. 11.      Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi [...]
Art. 12.      E' consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto produrre e confezionare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti
Art. 13.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 4.2.16 – D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

(G.U. 7 agosto 1982, n. 216).

 

     Art. 1.

     Il presente decreto disciplina la produzione ed il commercio dei tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato definiti nell'allegato.

 

          Art. 2.

     Ai sensi del presente decreto si intende per:

     a) latte parzialmente disidratato il prodotto liquido ottenuto direttamente mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte;

     b) latte totalmente disidratato, il prodotto solido ottenuto direttamente mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua non sia superiore al cinque per cento in peso sul prodotto finito.

 

          Art. 3.

     La conservazione dei prodotti definiti nell'allegato del presente decreto deve essere ottenuta mediante:

     a) trattamento termico di sterilizzazione oppure trattamento U.H.T. seguito da confezionamento asettico per i prodotti di cui al n. 1), lettere da a) a d);

     b) aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco, zucchero bianco raffinato) per i prodotti di cui al n. 1), lettere da e) a g);

     c) disidratazione per i prodotti di cui al n. 2).

 

          Art. 4.

     Le materie prime impiegate per la preparazione dei prodotti definiti nell'allegato del presente decreto devono essere sottoposte ad un trattamento termico corrispondente almeno alla pastorizzazione, qualora il processo di fabbricazione dei suddetti prodotti non comprenda un trattamento equivalente.

 

          Art. 5.

     Nella lavorazione dei prodotti di cui al n. 1), lettere e), f) e g), dell'allegato del presente decreto è consentito l'impiego di lattosio in quantità non superiore allo 0,02 per cento in peso, con l'eventuale aggiunta di fosfato tricalcico in quantità non superiora al 10 per cento del lattosio aggiunto.

     Il tenore in lattati dei prodotti definiti nell'allegato non deve essere superiore a 300 mg per 100 g di estratto secco magro proveniente dal latte.

     Nella lavorazione dei prodotti di cui al presente decreto è consentito l'impiego degli additivi, autorizzati ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

 

          Art. 6.

     I tipi di latte conservato, definiti nell'allegato, che, con le denominazioni in esso previste, sono posti in commercio o comunque utilizzati nella preparazione di altri prodotti alimentari, devono possedere i requisiti previsti dal presente decreto.

     I tipi di latte conservato, che abbiano i requisiti prescritti dal presente decreto, possono essere posti in commercio solo con le denominazioni previste nell'allegato.

 

          Art. 7.

     I prodotti di cui al presente decreto possono essere destinati al consumatore finale solo se contenuti in recipienti chiusi all'origine dal fabbricante o dal confezionatore, integri e, comunque, tali da proteggere il prodotto da qualsiasi contaminazione esterna.

 

          Art. 8. [2]

     1. I prodotti di cui al presente decreto, destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, conformemente alle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, le seguenti menzioni, bene visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

     a) la denominazione loro attribuita dall'allegato del presente decreto; tale menzione deve essere seguita dalla dicitura “soluzione istantanea'' nel caso dei prodotti di cui all'allegato punto 2, lettere a), c) e d), che presentino tale caratteristica;

     b) la quantità nominale espressa in unità di massa; per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), confezionati in recipienti diversi dalle scatole metalliche e dai tubi, la quantità nominale deve essere espressa in unità di massa e di volume;

     c) l'elenco degli ingredienti;

     d) il termine minimo di conservazione;

     e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore ovvero di un venditore stabilito nella Comunità economica europea, nonchè la sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento per i prodotti fabbricati o confezionati in Italia per la vendita sul territorio nazionale;

     f) la percentuale di materia grassa del latte espressa in peso rispetto al prodotto finito, fatta eccezione per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere b) ed f) punto 2, lettera b); inoltre per i prodotti di cui all'allegato punto 1, la percentuale di estratto secco magro proveniente dal latte;

     g) per i prodotti di cui all'allegato punto 1 destinati al consumatore finale, le istruzioni per l'uso. Tale menzione può essere sostituita da un'informazione adeguata sull'uso del prodotto, qualora questo sia destinato ad essere consumato tale e quale;

     h) per i prodotti di cui all'allegato punto 2 destinati al consumatore finale le istruzioni concernenti il modo di diluizione o di ricostituzione integrate, salvo per il prodotto di cui alla lettera b), dall'indicazione del tenore di materia grassa del prodotto dopo la diluizione o la ricostituzione;

     i) il trattamento termico adottato ai sensi del precedente art. 3 con la menzione UHT'' o trattamento ad elevata temperatura'' per i prodotti di cui all'allegato punto 1, lettere a), b), c) e d), quando essi siano ottenuti mediante tale trattamento e confezionati in modo asettico.

     2. Le indicazioni di cui alle lettere a), b), d) ed f) del comma 1 devono figurare nello stesso campo visivo.

     3. Nel caso di prodotti di peso inferiore a 20 grammi per unità confezionati in imballaggi globali e che non siano singolarmente commercializzati al dettaglio, le indicazioni di cui alle lettere da b) ad i) del comma 1 possono figurare solo sull'imballaggio globale.

     4. I prodotti di cui al presente decreto, non destinati al consumatore finale, devono riportare sugli imballaggi, sui recipienti o sulle etichette apposte sui medesimi, le seguenti menzioni:

     a) la denominazione di vendita loro attribuita dall'allegato;

     b) la quantità nominale;

     c) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;

     d) la data di fabbricazione ovvero un'indicazione che consenta di identificare il lotto;

     e) il paese d'origine per i prodotti provenienti da paesi non facenti parte della Comunità economica europea.

     5. Le menzioni di cui alle lettere b) ed e) del comma 4 possono figurare solo sui documenti di accompagnamento.

 

          Art. 9.

     E' vietata la vendita dei prodotti di cui al presente decreto qualora non siano riportate in lingua italiana le indicazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), c), d), f), g), h) ed i) e comma 4, lettere a), d) ed e) [3].

     Le indicazioni di cui all'articolo precedente possono essere riportate anche in una o più lingue estere, purchè queste non siano di dimensioni maggiori di quelle in lingua italiana.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti destinati all'esportazione.

 

          Art. 11.

     Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella preparazione dei prodotti contemplati dal presente decreto utilizza sostanze non consentite o adotta procedimenti di lavorazione non conformi a quelli previsti è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

     Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni.

 

          Art. 12.

     E' consentito per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto produrre e confezionare i prodotti ivi previsti in conformità alle norme precedentemente vigenti.

     I prodotti di cui al comma precedente possono essere posti in vendita fino al 31 dicembre 1984.

 

          Art. 13.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

Denominazione e definizione dei prodotti

 

     1) Tipi di latte parzialmente disidratato:

     a) Latte concentrato o latte concentrato non zuccherato o latte intero concentrato.

     Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 7,5 per cento di materia grassa ed il 25 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

     b) Latte concentrato scremato o latte concentrato scremato non zuccherato.

     Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, non più dell'1 per cento di materia grassa e non meno del 20 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

     c) Latte concentrato parzialmente scremato o latte concentrato parzialmente scremato non zuccherato.

     Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, più dell'1 per cento e meno del 7,5 per cento di materia grassa e più del 20 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte. Il solo latte che può essere venduto al consumatore finale con tale denominazione è il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, dal 4 al 4,5 per cento di materia grassa e almeno il 24 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

     d) Latte concentrato ricco di materia grassa o latte concentrato non zuccherato ricco di materia grassa.

     Il latte parzialmente disidratato contenente, in peso, almeno il 15 per cento di materia grassa ed il 26,5 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

     e) Latte concentrato zuccherato o latte intero concentrato zuccherato.

     Il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, almeno l'8 per cento di materia grassa e il 28 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte. Il solo latte che può essere venduto al consumatore finale con questa denominazione è il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio e contenente, in peso, almeno il 9 per cento di materia grassa e il 31 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

     f) Latte concentrato scremato zuccherato.

     Il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, non più dell'1 per cento di materia grassa e non meno del 24 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

     g) Latte concentrato parzialmente scremato zuccherato.

     Il latte parzialmente disidratato, con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, più dell'1 per cento, e meno dell'8 per cento di materia grassa e più del 24 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte. Il solo prodotto che può essere venduto al consumatore finale con questa denominazione è il latte parzialmente disidratato con aggiunta di saccarosio (zucchero di fabbrica, zucchero bianco o zucchero bianco raffinato) e contenente, in peso, dal 4 al 4,5 per cento di materia grassa ed almeno il 28 per cento di estratto secco totale proveniente dal latte.

     2) Tipi di latte totalmente disidratato:

     a) Latte in polvere, latte intero in polvere, polvere di latte o polvere di latte intero.

     Il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 26 per cento di materia grassa.

     b) Latte scremato in polvere o polvere di latte scremato.

     Il latte disidratato contenente, in peso, al massimo l'1,5 per cento di materia grassa.

     c) Latte parzialmente scremato in polvere o polvere di latte parzialmente scremato.

     Il latte disidratato contenente, in peso, più dell'1,5 per cento e meno del 26 per cento di materia grassa.

     d) Latte in polvere ricco di materia grassa o polvere di latte ricco di materia grassa.

     Il latte disidratato contenente, in peso, almeno il 42 per cento di materia grassa.


[1] Abrogato dall’art. 5 del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 49 e dall'art. 6 del D.Lgs. 8 ottobre 2011, n. 175.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.M. 28 novembre 1987, n. 596.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.M. 28 novembre 1987, n. 596.