§ 98.1.3892 - D.M. 30 aprile 1998, n. 250.
Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/04/1998
Numero:250


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, è modificato come segue
Art. 2.      1. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 6 e l'allegato XIX del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209
Art. 3.      1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 19 giugno 1998; i prodotti immessi sul mercato o [...]


§ 98.1.3892 - D.M. 30 aprile 1998, n. 250.

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive n. 96/83/CE e n. 96/85/CE e della decisione n. 292/97/CE.

(G.U. 29 luglio 1998, n. 175)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     Visti gli articoli 5, lettera g), e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

     Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

     Vista la direttiva n. 96/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

     Vista la direttiva n. 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva n. 95/2/CE concernente gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

     Vista la decisione n. 292/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente il mantenimento delle legislazioni nazionali relative al divieto di utilizzazione di determinati additivi nella produzione di alcuni prodotti alimentari specifici;

     Ritenuto di dover procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie sopra citate;

     Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 21 maggio 1997;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 22 settembre 1997;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 24 ottobre 1997;

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1.

     1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, è modificato come segue:

     a) all'articolo 10:

     1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     " 3. Gli edulcoranti non possono essere impiegati nei prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli conformemente al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, ed ai prodotti alimentari destinati ai lattanti ed ai bambini piccoli che non godono di buona salute, salvo se previsto da disposizioni specifiche.";

     2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     "4-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai corrispondenti prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.";

     b) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

     "Art. 10-bis. - 1. La presenza di un edulcorante è ammessa:

     a) nei prodotti alimentari composti senza zuccheri aggiunti o a ridotto contenuto calorico, nei prodotti composti dietetici destinati ad un regime ipocalorico o nei prodotti composti a lunga conservazione, diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 3, nella misura in cui l'edulcorante è ammesso in uno degli ingredienti che costituiscono i prodotti composti;

     b) nei prodotti alimentari destinati esclusivamente alla preparazione di un altro prodotto alimentare composto e in misura tale che il prodotto alimentare composto sia conforme alle disposizioni del presente capo.".

     c) all'articolo 15:

     1) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     " 8. Nei prodotti italiani a base di carne, riportati nell'allegato XVIII del presente decreto, possono essere impiegate soltanto le categorie di additivi ivi indicate.";

     2) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     "8-bis. L'allegato I del presente decreto riporta i prodotti relativamente ai quali gli Stati membri interessati possono mantenere il divieto di impiego di determinate categorie di additivi.";

     d) l'allegato VIII, concernente l'elenco degli edulcoranti autorizzati e le relative condizioni di impiego, è modificato ed integrato come segue:

     1) le parole ''Vitamine e preparati dieteticì' riportate nella colonna ''Prodotti alimentari”, sono sostituite dalle seguenti: ''Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o di elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare”;

     2) alle voci E 950, E 951, E 952, E 954, E 957, E 959, le diciture riportate nelle colonne ''Denominazioni”, ''Prodotti alimentari” e ''Dosi massime di impiego” sono integrate dalle diciture riportate nelle corrispondenti voci dell'allegato II del presente decreto;

     e) nell'allegato IX, concernente gli additivi alimentari di cui è generalmente autorizzato l'impiego nei prodotti alimentari non citati all'articolo 15, comma 3, dopo la voce ''E 407 carragenina”, è inserita la voce ''E 407a Alghe Euchema trasformate”, che deve possedere i requisiti di purezza specifici riportati nell'allegato III del presente decreto;

     f) l'allegato XVIII, concernente l'elenco dei prodotti tradizionali italiani a base di carne, è sostituito dall'allegato IV del presente decreto.

 

          Art. 2.

     1. Sono abrogati i commi 10 e 11 dell'articolo 6 e l'allegato XIX del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209.

 

          Art. 3.

     1. Il commercio dei prodotti alimentari non conformi alle disposizioni del presente decreto è vietato a partire dal 19 giugno 1998; i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 19 giugno 1998, non conformi al presente decreto, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

 

     ALLEGATO I - (art. 1, comma 1, lettera c)

     TABELLA DEI PRODOTTI RELATIVAMENTE AI QUALI GLI STATI MEMBRI INTERESSATI - POSSONO MANTENERE IL DIVIETO DI IMPIEGO DI DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI

Stati membri

Prodotti alimentari

Categorie di additivi per i quali può essere mantenuto il divieto

Germania

Birra tradizionale tedesca «Bier nach deutschem

Tutte, salvo i gas propulsori

Grecia

Formaggio «feta»

Tutte

Francia

Pane tradizionale francese

Tutte

Francia

Conserve di tartufi tradizionali francesi

Tutte

Francia

Conserve di lumache tradizionali francesi

Tutte

Francia

Conserve di «confit» d'oca e di anatra tradizionali francesi

Tutte

Austria

«Bergkäse» tradizionale austriaco

Tutte, salvo i conservanti

Finlandia

«Mämmi» tradizionale finalndese

Tutte, salvo i conservanti

Svezia Finlandia

Sciroppi di frutta tradizionali svedesi e finlandesi

Coloranti

Danimarca

«Kødboller» tradizionale danese

Conservanti e coloranti

Danimarca

«Leverpostej» tradizionale danese

Conservanti (salvo l'acido sorbico) e coloranti

Spagna

«Lomo embuchado» tradizionale spagnolo

Tutte, salvo i conservanti e gli antiossidanti

 

     ALLEGATO II - (art. 1, comma 1, lettera d)

N. CE

Denominazione

Prodotti alimentari

Dosi massime d'impiego

E 950

Acesulfame K

- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1 200 mg/kg

 

 

- Minestre a ridotto contenuto calorico

110 mg/l

 

 

- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

2 500 mg/Kg

 

 

- Birra a ridotto contenuto calorico

25 mg/l

 

 

- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

35 mg/l

 

 

- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol.

350 mg/l

 

 

- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati

2 000 mg/Kg

 

 

- Prodotti della confetteria sotto forma di pastiglie a ridotto contenuto calorico

500 mg/Kg

 

 

- Feinkostsalat

350 mg/Kg

 

 

- Eβoblaten

2 000 mg/Kg

E 951

Aspartame

- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

1 000 mg/Kg

 

 

- Minestre a ridotto contenuto calorico

110 mg/l

 

 

- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

6 000 mg/Kg

 

 

- Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti

2 000 mg/Kg

 

 

- Birra a ridotto contenuto calorico

25 mg/l

 

 

- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

600 mg/l

 

 

- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol.

600 mg/l

 

 

- Feinkostsalat

350 mg/Kg

E 952

Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca (1)

- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

250 mg/l

 

 

- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

2 500 mg/Kg

 

 

- Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

1 250 mg/Kg

E 954

Saccarina e sali di Na, K e Ca (2)

- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

100 mg/Kg

 

 

- Minestre a ridotto contenuto calorico

110 mg/l

 

 

- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

3 000 mg/Kg

 

 

- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

80 mg/l

 

 

- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore a 15% vol

80 mg/l

 

 

- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati

800 mg/Kg

 

 

- Feinkostsalat

160 mg/Kg

E 957

Taumatina

- Gelati a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/Kg

E 959

Neoesperidina DC

- Cereali per prima colazione con un tenore di fibre superiore al 15% e contenenti almeno il 20% di crusca, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti

50 mg/Kg

 

 

- Minestre a ridotto contenuto calorico

50 mg/l

 

 

- Microconfetteria per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti

400 mg/Kg

 

 

- Complementi alimentari/integratori di regimi dietetici a base di vitamine e/o elementi minerali sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare

400 mg/Kg

 

 

- Bevande costituite da una miscela di birra, di sidro, di sidro di pere, di alcolici o di vino e di bevande analcoliche

30 mg/l

 

 

- Bevande alcoliche aventi un tenore di alcole inferiore al 15% vol.

30 mg/l

 

 

- Coni e cialdine senza zuccheri aggiunti per gelati

50 mg/Kg

 

 

- Feinkostsalat

50 mg/Kg

 

 

- Birra a ridotto contenuto calorico

10 mg/l

 

 

- Preparati completi e apporti nutritivi da usare sotto controllo medico

100 mg/Kg

 

 

- «Snacks» stuzzichini salati e secchi a base di amido o di noci e noccioline preconfezionati e aromatizzati

50 mg/Kg

     (1) Per la sostanza E 952, Acido ciclamico e suoi sali di Na e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in acido libero.

     (2) Per la sostanza E 954, Saccarina e suoi sali di Na, K e Ca, le dosi massime d'impiego sono espresse in imide libera.

 

     ALLEGATO

     E 407a ALGA EUCHEMA TRASFORMATA

Sinonimi

I prodotti in commercio sono venduti sotto nomi differenti, quale: PES (acronimo di "processed euchema scaweed).

DEFINIZIONE

L'alga euchema trasformata si ottiene per estrazione acquosa alcalina (KOH) dai ceppi naturali delle alghe Eucheuma cottonii e Eucheuma spinosum, della classe Rhodophyceae (alghe rosse) per eliminare le impurità e mediante lavaggio con acqua fredda ed essiccamento per ottenere il prodotto. Un'ulteriore depurazione si ottiene mediante lavaggio con metanolo, etanolo o propan-2-olo ed essiccamento. Il prodotto di questa estrazione consiste essenzialmente in sali di potassio degli esteri solforici dei polisaccaridi che per idrolisi danno galattosio e 3,6-anidrogalattosio. I sali di sodio, calcio e magnesio degli esteri solforici dei polisaccaridi sono presenti in quantità inferiori. La carragenina nell'alga euchema trasformata non deve essere idrolizzata o altrimenti degradata chimicamente. L'ossido di etilene non può essere utilizzato come agente sterilizzatore.

Descrizione

Colore da marrone chiaro a giallastro, polvere di consistenza da grossolana a fine, praticamente inodore.

IDENTIFICAZIONE

 

A. Prova positiva per galattosio, anidrogalattosio e solfato

 

B. Solubilità

In acqua forma soluzioni torbide e viscose. Insolubile in etanolo.

PUREZZA

 

Tenore di metanolo etanolo e propan-2-olo

non più di 0,1% singolarmente o in combinazione

Viscosità a 75°C di una soluzione all'1,5%

non meno di 5 mPa.s

Perdita all'essiccamento

non più del 12% (105°C, 4h)

Solfato

non meno del 15% e non più del 40% su base anidra (come SO4)

Ceneri

non meno del 15% e non più del 40% determinate su base anidra a 550°C

Ceneri insolubili in soluzione acida

non più dell'1% su base anidra (insolubili in acido cloridrico al 10%)

Sostanze insolubili in soluzione acida

non meno del 2% e non più del 15% su base anidra (insolubili in acido solforico all'1% v/v)

Arsenico

non più di 3 mg/Kg

Piombo

non più di 5 mg/Kg

Mercurio

non più di 1 mg/Kg

Cadmio

non più di 1 mg/Kg

Metalli pesanti (come Pb)

non più di 20 mg/Kg.

CRITERI MICROBIOLOGICI

 

Conteggio totale su piastra

non più di 5.000 colonie per grammo

Lievito e muffe

non più di 300 colonie per grammo

E.Coli:

negativo in 5 grammi

Salmonella spp

negativo in 10 grammi

 

     ALLEGATO IV - (art. 1, comma 1, lettera f)

     ELENCO DEI PRODOTTI ITALIANI A BASE DI CARNE NEI QUALI POSSONO ESSERE IMPIEGATE SOLTANTO DETERMINATE CATEGORIE DI ADDITIVI.

Prodotti alimentari

Categorie di additivi consentite

«Salame cacciatore» tradizionale italiano

Conservanti, antiossidanti, esaltatori di sapidità e gas d'imballaggio

«Mortadella» tradizionale italiana

Conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità stabilizzanti e gas d'imballaggio

«Cotechino e zampone» tradizionale italiano

Conservanti, antiossidanti, correttori di acidità, esaltatori di sapidità stabilizzanti e gas d'imballaggio