§ 4.9.46 - D.M. 16 marzo 1994, n. 266.
Regolamento concernente le norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di determinati prodotti alimentari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.9 prescrizioni igienico sanitarie
Data:16/03/1994
Numero:266


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Atmosfere modificate e prodotti alimentari.
Art. 3.  Confezionamento.
Art. 4.  Etichettatura.
Art. 5.  Norme finali.


§ 4.9.46 - D.M. 16 marzo 1994, n. 266. [1]

Regolamento concernente le norme igienico-sanitarie relative al confezionamento in atmosfera modificata di determinati prodotti alimentari.

(G.U. 30 aprile 1994, n. 99).

 

Art. 1. Campo di applicazione. [2]

 

     Art. 2. Atmosfere modificate e prodotti alimentari. [3]

 

     Art. 3. Confezionamento. [4]

 

     Art. 4. Etichettatura.

     1. Ferme restando le disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari disciplinate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sulle confezioni di alimenti confezionati con atmosfere modificate o sulle etichette appostevi deve essere riportata in modo chiaramente visibile la dicitura "prodotto confezionato in atmosfera modificata".

 

     Art. 5. Norme finali.

     1. Il decreto ministeriale 11 ottobre 1984 è abrogato.

     2. Nulla è mutato per quanto riguarda l'utilizzazione delle atmosfere modificate nel confezionamento delle carni fresche refrigerate, che restano disciplinate dal decreto del Ministro della sanità 27 gennaio 1988, n. 49, fatta eccezione per il comma 2 dell'art. 1 che è abrogato.

 

 

     Allegati

     (Omissis)

 


[1] Emanato dal Ministro della Sanità. Abrogato dall'art. 20 del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209, salvo gli articoli 4 e 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.

[3] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.

[4] Articolo abrogato dall'art. 20 del D.M. 27 febbraio 1996, n. 209.