§ 80.4.549 - D.L. 24 febbraio 2023, n. 13.
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:24/02/2023
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR
Art. 2.  Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 3.  Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso
Art. 4.  Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR
Art. 4 bis.  Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
Art. 5.  Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee
Art. 6.  Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
Art. 6 bis.  Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR
Art. 6 ter.  Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria
Art. 7.  Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC
Art. 7 bis.  Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
Art. 7 ter.  Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici
Art. 8.  Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori
Art. 8 bis.  Fondo per l'avvio di opere indifferibili
Art. 9.  Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici
Art. 10.  Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1, Asse 2
Art. 11.  Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy
Art. 12.  Utilizzo del Portale unico del reclutamento in PA
Art. 13.  Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato
Art. 14.  Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi
Art. 14 bis.  Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma
Art. 15.  Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonchè delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR
Art. 15 bis.  Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con [...]
Art. 16.  Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale
Art. 17.  Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza
Art. 18.  Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonchè di digitalizzazione dei procedimenti
Art. 18 bis.  Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale
Art. 19.  Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonchè di verifica di impatto ambientale
Art. 20.  Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR
Art. 21.  Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità
Art. 22.  Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè in materia di antincendio
Art. 23.  Equipe formative territoriali
Art. 24.  Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali
Art. 25.  Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione
Art. 26.  Disposizioni in materia di università e ricerca
Art. 27.  Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca
Art. 27 bis.  Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi [...]
Art. 28.  Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari
Art. 29.  Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico
Art. 29 bis.  Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
Art. 30.  Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145
Art. 31.  Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici»
Art. 31 bis.  Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016
Art. 31 ter.  Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata
Art. 32.  Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Art. 33.  Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Art. 34.  Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per [...]
Art. 35.  Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali
Art. 36.  Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione
Art. 37.  Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149
Art. 38.  Disposizioni in materia di crisi di impresa
Art. 39.  Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
Art. 40.  Disposizioni in materia di giustizia tributaria
Art. 41.  Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile
Art. 42.  Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per l'approvvigionamento idrico
Art. 43.  Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC
Art. 44.  Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR
Art. 45.  Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo [...]
Art. 45 bis.  Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS
Art. 46.  Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali
Art. 47.  Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Art. 47 bis.  Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento
Art. 48.  Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo
Art. 49.  Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici
Art. 49 bis.  Impianti alimentati a biomassa solida
Art. 50.  Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR
Art. 51.  Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei
Art. 51 bis.  Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
Art. 52.  Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale
Art. 53.  Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
Art. 54.  Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC
Art. 55.  Agenzia italiana per la gioventù
Art. 56.  Disposizione finanziaria
Art. 57.  Clausola di salvaguardia
Art. 58.  Entrata in vigore


§ 80.4.549 - D.L. 24 febbraio 2023, n. 13. [1]

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

(G.U. 24 febbraio 2023. n. 47)

 

Parte I

Governance per il PNRR e il PNC

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR

     1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonchè di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresì, prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione [2].

     2. Con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonchè del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma si applicano le previsioni di cui al comma 2 [3].

     4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 4:

     1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;

     2) la lettera p) è abrogata;

     b) all'articolo 2:

     1) al comma 2:

     1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative» sono sostituite dalle seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative»;

     1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

     «i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis;»;

     2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonchè rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonchè delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del settore bancario, finanziario e assicurativo, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.» [4];

     c) l'articolo 3 è abrogato;

     d) all'articolo 4:

     1) al comma 1, le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;

     2) al comma 2:

     2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;

     2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;»;

     2.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;

     2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis)» [5];

     e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

     2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio del PNRR, nonchè di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, di comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonchè della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonchè alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

     2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 2 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.» [6];

     f) all'articolo 7:

     1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «con amministrazioni pubbliche e»;

     2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;

     3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti: «, nonchè le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;

     4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     «8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi del PNRR, nonchè con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento per la rendicontazione e il controllo del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.» [7];

     f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: «con il Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Ispettorato generale per il PNRR» e, al secondo periodo, le parole: «predetto Servizio centrale» sono sostituite dalle seguenti: «predetto Ispettorato generale» [8].

     5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 549.980 per l'anno 2023 e in euro 659.980 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero [9].

     6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle imprese e del made in Italy,».

 

     Art. 2. Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

     1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore, articolata in quattro direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività [10]:

     a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;

     b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonchè per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

     d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;

     e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri [11].

     2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonchè quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

     2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [12].

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 [13].

     4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è composta da un contingente di nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonchè i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 [14].

     5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri [15].

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonchè le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generale, relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR [16].

     7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

     a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri [17];

     c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso

     1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nei casi di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, nell'inerzia o nella difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.»;

     2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;

     3) al comma 5, al terzo periodo, dopo le parole: «previa autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

     4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.» [18];

     b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6».

 

     Art. 4. Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR

     1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

 

     Art. 4 bis. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni [19]

     1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.

     2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonchè ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

     3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali ed europee [20]

     1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'età e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma [21].

     2. In relazione ai dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonchè del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione e monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonchè agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali [22].

     3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:

     a) ai sensi del regolamento (UE) 2021/241, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, lettera b), del regolamento (UE) 2021/ 1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 [23].

     4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonchè dei dati relativi a soggetti minori di età [24].

     5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonchè del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario [25].

     6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     7. L'obbligo di cui al comma 6 non si applica alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del codice unico di progetto (CUP), nell'ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che, nel rispetto delle relative norme istitutive o della disciplina in materia di aiuti di Stato, ove applicabile, ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all'atto di concessione. Nei casi di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, ivi comprese le quietanze di pagamento, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche [26].

     8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [27].

     9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.».

 

     Art. 6. Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR [28]

     1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Al fine di consentire l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi» [29].

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.» [30].

 

     Art. 6 bis. Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR [31]

     1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR».

 

     Art. 6 ter. Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria [32]

     1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.».

     2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, dopo le parole: «mediante la stipulazione di apposite convenzioni,» è inserita la seguente: «anche»;

     b) al comma 8, dopo le parole: «commi 6 e 7» sono inserite le seguenti: «, nonchè per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,».

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC

     1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 [33].

     1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus» può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 [34].

     2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.».

 

     Art. 7 bis. Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi [35]

     1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purchè la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.

 

     Art. 7 ter. Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici [36]

     1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data.

 

Parte II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I

RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

 

     Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

     1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnate, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR [37].

     1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: «per il reclutamento del personale a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,»;

     b) al secondo periodo, dopo le parole: «A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,» [38].

     2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee 2014-2020 e 2021- 2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 [39].

     3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4 possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonchè sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti [40].

     4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

     a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo «Equilibrio di bilancio»;

     b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;

     d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

     5. Per le medesime finalità di cui ai commi 3 e 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 [41].

     6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

     7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR, di titolarità del Ministero del turismo è costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale [42].

     8. All'articolo 54-quater, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «è pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 5» [43].

     9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 19».

     10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR di titolarità del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026» [44].

     11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo [45].

     12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 [46].

     13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [47].

 

     Art. 8 bis. Fondo per l'avvio di opere indifferibili [48]

     1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

     2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

     5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 56 è sostituito dal seguente: «56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente»;

     b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio».

 

     Art. 9. Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

     a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;

     b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonchè l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

     3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli or- dini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato [49].

     4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

     6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [50].

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, componente 1, Asse 2 [51]

     1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, componente 1, Asse 2 «Giustizia» del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso [52].

     2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;

     b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)».

     2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «con contratto di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, non rinnovabile,» [53].

     3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

     Art. 11. Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

     1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, il monitoraggio e il controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108» [54].

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy [55].

     2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1, «Transizione 4.0», della Missione 1, «Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo», componente 2, «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonchè le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [56].

 

     Art. 12. Utilizzo del Portale unico del reclutamento in PA

     1. All'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonchè le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.» [57];

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.».

     2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel primo periodo del presente comma, le modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023 [58].

 

     Art. 13. Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

     1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: «Leggi annuali sulla concorrenza», del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorità è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

 

Titolo II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure [59]

Capo I

Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione [60]

 

     Art. 14. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

     1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, del presente decreto ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

     b) all'articolo 10, dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:

     «6-quinquies. Gli atti normativi o i provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

     c) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 18-ter (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali). - 1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;

     d) all'articolo 48:

     1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse»;

     2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo, del presente articolo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

     5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

     5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

     5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

     5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonchè dei successivi livelli progettuali. »;

     e) all'articolo 53-bis:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonchè degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.»;

     2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5,»;

     3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

     4) il comma 5 è abrogato [61].

     2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo».

     3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

     4. Limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 30 giugno 2024, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate dalla Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse [62].

     4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [63].

     4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili, l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC [64].

     5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo le parole: «nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

     6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), all'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

     7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

     8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2024» e le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano» [65];

     b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;».

     9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 è inserito il seguente:

     «451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.000 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.» [66].

     9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento [67].

 

     Art. 14 bis. Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma [68]

     1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato».

 

     Art. 15. Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa nonchè delle regioni e degli enti locali all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR [69]

     1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza della medesima Agenzia [70].

     2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonchè con le risorse finanziate dal PNRR.

     2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati, ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonchè provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 della citata legge n. 145 del 2018 [71].

     2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonchè provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018 [72].

     3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche alla realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonchè con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti [73].

     3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purchè ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria [74].

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti di competenza, e può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio può altresì stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare [75].

     5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite della Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare [76].

     5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [77].

     5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane [78].

 

     Art. 15 bis. Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC [79]

     1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonchè dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

     2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonchè quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

     3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

     4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede:

     a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento;

     b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.

     5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

     6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

     7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 16. Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale

     1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonchè, di concerto con le amministrazioni usuarie, i beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonchè le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole di Eurostat, per l'affidamento delle attività di progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma [80].

     2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

     3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente [81].

     3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 [82].

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza

     1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

     2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonchè ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi» [83].

     3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione», gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purchè si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purchè all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonchè dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [84].

     4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento «M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione», nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali [85].

     5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 «Salute», gli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito «Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali» sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute [86].

 

     Art. 18. Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonchè di digitalizzazione dei procedimenti

     1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.».

     2. All'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, nè comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, nè trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;

     b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorità» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2».

     2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti pubblici e privati» e le parole: «attraverso lo strumento della Carta» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta» [87].

     3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata, ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche definite dettagliatamente nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni [88].

     4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies [89].

     4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano «Italia a 1 Giga», approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga [90].

     5. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 44:

     1) al comma 2, dopo le parole: «è presentata», sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

     2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonchè un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;

     2-bis) al comma 10, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

     b) all'articolo 45:

     1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

     2-bis) il comma 5 è abrogato;

     c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

     d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici non economici nonchè ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici» [91].

     6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

     «Art. 49 bis. (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

     2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonchè il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori» [92].

     7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

     «Art. 54 bis. (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» [93].

     8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».

     9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, il secondo periodo è sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonchè per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

     10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».

     10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 [94].

     11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 30, comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e»;

     b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo,» [95].

     11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la parola: «(PEC)» o «PEC», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «o portale telematico di riferimento»;

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia» [96].

     11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, è estesa ai Piani «Italia a 1 Giga», «Italia 5G backhauling» e «Italia 5G densificazione» l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 [97].

     11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023 [98].

 

     Art. 18 bis. Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale [99]

     1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i gestori dell'identità digitale garantiscono, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente(ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonchè gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, nonchè della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori dell'identità digitale stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonchè i criteri e le modalità per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), nonchè la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento della Missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

     2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, nonchè del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabiliti le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4., del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia.

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonchè di verifica di impatto ambientale

     1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui al- l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA di cui al primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto»;

     a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC»;

     b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;

     c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:

     «2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

     c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: «sono svolte direttamente dall'autorità competente» sono aggiunte le seguenti: «, che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241» [100].

     3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

     2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;

     2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti»;

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;

     a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

     «2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.

     2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list»;

     b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

     «2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Capo del dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività.»;

     c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025» [101].

     4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR

     1. Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.».

     2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonchè a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè dal personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti è riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonchè quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025 [102].

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 [103].

     5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 21. Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità [104]

     1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, è riconosciuta un'indennità nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

     2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonchè per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio»;

     b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     «11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo» [105].

 

     Art. 22. Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè in materia di antincendio

     1. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonchè ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti alle attività e alle funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 [106].

     2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio è tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo [107].

     3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:

     a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;

     b) 36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;

     c) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;

     d) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.

     4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

     5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonchè alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del 2023 [108].

     6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030 ed euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [109].

     7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

 

     Art. 23. Equipe formative territoriali

     1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     «Per le finalità di cui al primo periodo, come integrate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 [110].

 

     Art. 24. Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

     1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR, di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili [111].

     2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, nonchè per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè di società da esse controllate; i relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.» [112].

     3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diverse dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali [113]:

     a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;

     b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

     3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR [114].

     4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione [115].

     5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che sono assegnate tutte in anticipazione, salvo successivo monitoraggio, agli enti locali individuati per le esigenze relative alla continuità didattica nell'anno scolastico 2023/2024 [116].

     6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonchè la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.» [117].

     6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) all'alinea, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette mesi»;

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023»;

     b) al comma 2, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette mesi» [118].

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione

     1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.» [119].

 

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di università e ricerca

     1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

     2. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio di cui al comma 1 nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4 [120].

     3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026 [121].

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021 [122].

     5. All'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

     b) le parole: «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, per una durata non inferiore a un anno».

     5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

     b) al terzo periodo, le parole: «Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026» [123].

     6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonchè a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

     6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico [124].

     7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

     «4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale» [125].

     8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore al 2 per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca [126].

     9. All'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti «, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» [127].

     9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonchè quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo» [128].

 

     Art. 27. Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca

     1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonchè del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonchè, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

     2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonchè il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo Ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico [129].

     3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.

     4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonchè del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

     5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonchè del relativo PNC.

 

     Art. 27 bis. Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca [130]

     1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro».

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di residenze e alloggi universitari [131]

     1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

     1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

     «Art. 1 ter. (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria). - 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

     2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

     4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

     5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR» [132].

 

Capo IV

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

 

     Art. 29. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

     1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di legge vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018 [133].

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate [134].

     3. Per quanto non diversamente previsto dai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonchè dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato articolo 22 [135].

     4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonchè di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto [136].

 

     Art. 29 bis. Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche [137]

     1. Per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;

     b) al terzo periodo, dopo le parole: «d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono inserite le seguenti: «e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».

     3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: «decreti del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,»;

     b) al decimo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare».

 

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni

 

     Art. 30. Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: «opere pubbliche» sono inserite le seguenti: «o le forniture»;

     0b) al comma 136-bis:

     1) al primo periodo, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e dopo le parole: «piccole opere» sono aggiunte le seguenti: «ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135»;

     2) al secondo periodo, dopo la parola: «lavori» sono inserite le seguenti: «o le forniture» e le parole: «15 dicembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile dell'anno successivo»;

     0c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:

     «136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario»;

     a) dopo il comma 139-ter, è inserito il seguente:

     «139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4-Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;

     a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: «tre mesi» sono inserite le seguenti: «e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi»;

     b) al comma 146, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

     c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023» [138].

 

     Art. 31. Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi - Next Generation EU per grandi eventi turistici»

     1. All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la parola: «agisce» è sostituita dalle seguenti: «può agire» [139].

     2. In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato «Città dello Sport» per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, messa in sicurezza di aree e ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [140].

     3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonchè di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche e alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 [141].

     4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al comma 2, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 - «Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport», di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [142].

     5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

     6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 420, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.»;

     b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:

     «425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:

     a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al terzo periodo, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato;

     b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;

     c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dell'attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche- AINOP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni;

     d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:

     1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

     2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

     3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni;

     4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

     5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;

     6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purchè il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonchè nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.

     425-ter. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresì, in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

     425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonchè la fruibilità degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità» [143];

     b-bis) al comma 427:

     1) al quinto periodo, le parole: «per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade» sono soppresse;

     2) al sesto periodo, le parole: «Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,» sono soppresse;

     3) al settimo periodo, le parole: «di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422,» [144].

     6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [145].

     6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116 [146].

     6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter [147].

     6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [148].

 

Capo VI

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

 

     Art. 31 bis. Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016 [149]

     1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

 

     Art. 31 ter. Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata [150]

     1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1 della Missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione alle manutenzioni impiantistiche e strumentali e all'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato del manufatto di scarico e della casa di guardia della diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, in provincia di Isernia, è autorizzata in favore della regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

 

     Art. 32. Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32

     1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.».

 

     Art. 33. Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

     1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 44:

     1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonchè agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonchè ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto.» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

     «1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purchè il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati»;

     2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1»;

     2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;

     3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-bis, secondo periodo, del presente decreto» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»;

     4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo.»;

     5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6 del presente articolo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo»;

     6) al comma 6:

     6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;

     6.2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;

     6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;

     6.4 al settimo periodo, le parole: «terzo, quarto e quinto periodo» sono soppresse;

     7) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

     «6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6»;

     8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.»;

     9) il comma 7-bis è abrogato ;

     b) all'articolo 44-bis:

     1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il progetto è trasmesso unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.»;

     c) all'articolo 45:

     1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;

     2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale è corrisposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale sono corrisposti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

     3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità» [151].

     2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «nonchè di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

     3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ed è composto» sono aggiunte le seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».

     4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;

     b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonchè per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».

     5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [152].

     5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108» [153].

     5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5-bis:

     1) al secondo periodo, le parole: «La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al» sono sostituite dalla seguente: «Al»;

     2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonchè di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo»;

     b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

     «Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonchè le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi» [154];

     c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

     «5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

     5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter, si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104» [155].

     5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonchè le modalità di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonchè di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [156].

 

     Art. 34. Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuove sedi per esigenze connesse al PNRR [157]

     1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»;

     b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere oggetto di modifica, ferma restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.» [158];

     c) il settimo periodo è soppresso.

     2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto- legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.

     3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «il nucleo è composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»;

     b) dopo il comma 417 è inserito il seguente:

     «417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL può istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b).».

 

Capo VII

Disposizioni urgenti in materia di giustizia

 

     Art. 35. Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali

     1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere agli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.» [159];

     b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

     2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [160].

     3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni [161]:

     a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.».

     4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data [162].

 

     Art. 36. Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione

     1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonchè delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia [163].

     2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi può altresì manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso.

     3. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

     1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».

 

     Art. 38. Disposizioni in materia di crisi di impresa

     1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto [164].

     2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2024 [165].

     4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 39. Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

     1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse;

     b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della giustizia» e le parole «, sentito il Direttore generale della giustizia penale,» sono soppresse.

 

     Art. 40. Disposizioni in materia di giustizia tributaria

     1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»;

     b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento» [166].

     2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

     3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 ottobre 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1 [167].

     4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonchè dell'assenza di provvedimento di diniego.

     4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di auto-governo [168].

     5. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo VIII

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica

 

     Art. 41. Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile

     1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti»;

     b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), è inserito il seguente:

     «6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.».

 

     Art. 42. Interventi di rinaturazione dell'area del Po e misure per l'approvvigionamento idrico [169]

     1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po n. 96 del 2 agosto 2022 sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

     1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025» [170].

 

     Art. 43. Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC

     1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

 

     Art. 44. Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR

     1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

     Art. 45. Utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni di CO2 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico [171]

     1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo le parole: «dai costi di cui all'articolo 46, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonchè le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma».

     2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.» [172].

     2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge n. 234 del 2021, dopo il comma 488 è inserito il seguente: «488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile» [173].

     2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonchè per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 [174].

     2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato «Registro». I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008 [175].

     2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA per le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC) [176].

     2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) [177].

     2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati [178].

     2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [179].

 

     Art. 45 bis. Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS [180]

     1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonchè delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» e «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «in house» sono inserite le seguenti: «, del GSE».

 

Capo IX

Disposizioni urgenti in materia di beni culturali

 

     Art. 46. Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali

     1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio [181].

     2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

     3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     5. Al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura»;

     b) all'articolo 12:

     1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

     2) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

     «10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.».

     10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241» [182].

 

Capo X

Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

 

     Art. 47. Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

     1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

     0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: «ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse» sono inserite le seguenti: «e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse»;

     0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8»;

     a) all'articolo 20, comma 8:

     01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)»;

     1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;

     2) alla lettera c-quater):

     2.01) al primo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto»;

     2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;

     2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

     a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     «8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonchè la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

     8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati»;

     a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

     «1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1»;

     b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

     «Art. 22 bis. (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici). - 1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.

     2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.

     3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.»;

     c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: «fisiche, PMI,» sono inserite le seguenti: «associazioni con personalità giuridica di diritto privato,»;

     d) all'articolo 45, comma 3:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «unica nazionale,» sono inserite le seguenti: «definendo altresì le relative modalità di alimentazione,»;

     2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145» [183].

     1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024 ovvero fino al termine successivo stabilito per effetto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 9 del medesimo regolamento, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

     a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [184].

     1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [185].

     1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [186].

     2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è abrogato. È abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi provvedimenti applicativi a contenuto generale, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 [187].

     3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con le modalità di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque»;

     b) al comma 3-bis, le parole: «nonchè nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA» [188].

     3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), primo periodo, le parole: «rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387»;

     b) alla lettera c):

     1) al numero 1), le parole: «dal Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     2) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio» [189].

     3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è soppresso [190].

     4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili [191].

     5. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.

     6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione» [192].

     6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonchè ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purchè, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice [193].

     7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;».

     8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso [194].

     9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni elettriche stesse» [195].

     9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b) [196].

     9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione» [197].

     9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia [198].

     9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata «Einstein Telescope», inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) [199].

     9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN [200].

     10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità [201].

     11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

     a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

     b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

     c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.

     11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 25 MW e 12 MW, purchè:

     a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

     b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

     c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 [202].

     11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso [203].

     11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «250 kW» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento nè della portata esistente nè del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici» [204].

 

     Art. 47 bis. Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento [205]

     1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e» sono soppresse e le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse».

 

     Art. 48. Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo

     1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonchè per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

     a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

     b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

     c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

     d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

     e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

     e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi [206];

     f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

     2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

     3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 [207].

     3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: «elettrificazione» sono inserite le seguenti: «e ammodernamento» [208].

 

     Art. 49. Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici

     1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;

     b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.».

     2. (Omissis) [209].

     3. All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purchè oneroso, del fondo.» [210].

     4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, nonchè all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese [211].

     5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro,» sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» del medesimo Quadro [212].

     6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

     6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3» [213].

 

     Art. 49 bis. Impianti alimentati a biomassa solida [214]

     1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: «, prevedendo» è sostituita dalle seguenti: «nonchè impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili».

 

Parte III

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune

Titolo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

 

     Art. 50. Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR

     1. Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali ed europee, nonchè di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonchè il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto [215].

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonchè le unità di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. [Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del Piano sviluppo e coesione. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri] [216].

     4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi [217].

     6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e ai contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2 [218].

     7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che è trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma [219].

     8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore. Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore [220].

     9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri con il decreto di cui al comma 5 [221].

     10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

     11. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo. Agli incarichi dei componenti del Nucleo non si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [222].

     12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo per le politiche di coesione compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro 50.000 e un massimo di euro 140.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro 50.000, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza [223].

     13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

     a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del NUPC;

     b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del NUPC;

     c) le modalità organizzative e di funzionamento del NUPC;

     d) le attività del NUPC di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione e riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 51 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione [224].

     14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale, indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se antecedente [225].

     15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».

     16. I compensi per i componenti del NUPC sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [226].

     17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

     17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione [227].

     18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonchè di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalità di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 51. Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei e altre misure in materia di fondi strutturali europei [228]

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 è inserito il seguente:

     «56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/1060, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.» [229].

     1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater [230].

     1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 [231].

     1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dalla Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 [232].

 

     Art. 51 bis. Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale [233]

     1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

     a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;

     b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

     Art. 52. Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale

     1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa», di cui all'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore generale della direzione per il risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 ed euro 3.837.000 nel 2027 [234].

     2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027 [235].

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno 2024, in euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026 e in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il programma di rigenerazione urbana è approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto del Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».

     5. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle aree e agli immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonchè in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti indicati al primo periodo attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [236].

     5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi [237].

     5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [238].

     5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalità da stabilire da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del codice civile [239].

     5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023, nonchè alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,»;

     b) al secondo periodo, dopo le parole: «Per i citati appalti» è inserita la seguente: «, concessioni»;

     c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica» [240].

 

     Art. 53. Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione [241]

     1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7-quater, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori [242].

     2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio [243].

 

Titolo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA AGRICOLA COMUNE

 

     Art. 54. Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC

     1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2023-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027 [244].

     2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;

     b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

     4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021-Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 [245].

     5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

     6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.

     7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

     8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste [246].

 

Titolo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI

 

     Art. 55. Agenzia italiana per la gioventù

     1. È istituita l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

     2. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonchè attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventù succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore [247].

     3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventù è autorizzata a fornire supporto tecnico operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

     4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonchè del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al primo periodo, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili [248].

     5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù [249].

     6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Parte IV

Disposizioni finali

 

     Art. 56. Disposizione finanziaria

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 57. Clausola di salvaguardia

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 58. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato 1 [250]

     (articolo 47, comma 9-quinquies)

 

     Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN):

     B Estrazione di minerali da cave e miniere

     23.5 Produzione di cemento, calce e gesso

     23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

     23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre

     D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

     35.11 Produzione di energia elettrica

     F Costruzioni

     42.1 Costruzione di strade e ferrovie

 

     Allegato 2 [251]

     (articolo 47, comma 9-quinquies)

 

     Comuni interessati:

     Alà dei sardi

     Benetutti

     Bitti

     Buddusò

     Dorgali

     Galtelli

     Irgoli

     Loculi

     Lodè

     Lula

     Nule

     Nuoro

     Oliena

     Onanì

     Orune

     Osidda

     Padru

     Pattada

     Siniscola

     Torpè

 

 

 

 

Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (TESTO ORIGINALE)

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

     Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

     Visto il regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

     Visto il regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà»;

     Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

     Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), coerentemente con il relativo cronoprogramma, nonchè al Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del Piano, nonchè di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonchè di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC, anche mediante l'istituzione di un'Autorità di gestione nazionale;

     Considerata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili, anche al fine di favorirne l'integrazione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per la pubblica amministrazione, per lo sport e i giovani, per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della difesa, dell'interno, della giustizia, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della cultura e per la protezione civile e le politiche del mare;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Parte I

Governance per il PNRR e il PNC

Titolo I

Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR e del PNC

 

     Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR

     1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonchè di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito PNRR, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, i decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, possono, altresì, prevedere, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal medesimo articolo 8, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all'unità di missione istituita ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall'unità di missione, con i decreti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lett. e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla corrispondente assegnazione alla struttura dirigenziale di livello generale delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'unità di missione.

     2. Con riferimento alle strutture e alle unità di missione riorganizzate ai sensi del comma 1, la decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi a dette strutture ed unità di missione si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli incarichi dirigenziali di livello non generale conferiti relativamente ad uffici preposti allo svolgimento di funzioni e di attività già di titolarità delle unità di missione, istituite ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, si applicano le previsioni dell'articolo 1, comma 15, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di ministri adottati, su proposta dei Ministri competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si procede alla riorganizzazione delle unità di missione istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, della struttura di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, nonchè del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. La riorganizzazione prevista dal primo periodo può essere limitata ad alcune delle strutture ed unità ivi indicate. Agli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi alle strutture riorganizzate ai sensi del presente comma, si applicano le previsioni di cui al comma 2.

     4. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 4:

     1) alla lettera g), le parole: «e del Tavolo permanente» sono soppresse;

     2) la lettera p) è abrogata;

     b) all'articolo 2:

     1) al comma 2:

     1.1) alla lettera g), le parole: «e al Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative» sono sostituite dalle seguenti: «che viene costantemente aggiornata dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità attuative»;

     1.2) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) assicura la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale secondo le modalità previste dal comma 3-bis;»;

     2) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, lettera i), alle sedute della cabina di regia partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e il Presidente dell'Unione delle province d'Italia, il sindaco di Roma capitale, nonchè rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, alla cabina di regia partecipano i rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile, nonchè delle organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»;

     c) l'articolo 3 è abrogato;

     d) all'articolo 4:

     1) al comma 1, le parole: «e il Tavolo permanente» sono soppresse;

     2) al comma 2:

     2.1) alla lettera a), le parole: «e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'esercizio delle sue funzioni»;

     2.2) la lettera b) è sostituta dalla seguente:

     «b) elabora e trasmette alla Cabina di regia, con cadenza periodica, rapporti informativi sullo stato di attuazione del PNRR, anche sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando le situazioni rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12;»;

     2.3) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     «b-bis) vigila sull'osservanza da parte delle amministrazioni centrali, nello svolgimento delle attività previste dall'articolo 8, degli indirizzi e delle linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR elaborati dalla Cabina di regia;»;

     2.4) alla lettera c), dopo le parole: «competenti per materia» sono inserite le seguenti: «, laddove non risolvibili mediante l'attività di supporto espletata ai sensi della lettera b-bis)»;

     e) all'articolo 6, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. Per il potenziamento dei compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU, oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e soppressione di un numero di posti dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnati al medesimo Ministero e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

     2. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Ispettorato generale per il PNRR con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonchè di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonchè della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo 8, nonchè alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR di cui all'articolo 9. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9. L'Ispettorato assicura il supporto per l'esercizio delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata, anche raccordandosi con la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per il coordinamento delle attività necessarie alle finalità di cui al presente comma, è istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

     2-bis. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, l'Ispettorato di cui al comma 1 si raccorda con le altre strutture centrali e territoriali della Ragioneria generale dello Stato. Queste ultime concorrono al presidio dei processi amministrativi, al monitoraggio anche finanziario degli interventi del PNRR e al supporto alle amministrazioni centrali e territoriali interessate per gli aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.»;

     f) all'articolo 7:

     1) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «destinare alla stipula di convenzioni» sono inserite le seguenti: «con amministrazioni pubbliche,»;

     2) al comma 4, primo periodo, le parole: «n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «n. 9 incarichi di livello dirigenziale non generale»;

     3) al comma 8, dopo le parole: «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR» sono inserite le seguenti: «, nonchè le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR»;

     4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

     «8-bis. Al fine di assicurare il coordinamento dei controlli e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato promuove misure finalizzate alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure di controllo del PNRR, ispirate al principio di proporzionalità, anche mediante l'utilizzo di metodologie standardizzate supportate da sistemi informatici, previa condivisione con le Amministrazioni titolari di interventi PNRR, nonchè con le istituzioni e gli Organismi interessati nell'ambito del tavolo di coordinamento dei controlli e della rendicontazione del PNRR operante presso il medesimo Dipartimento.».

     5. Agli oneri derivanti dal comma 4, lettera e), quantificati in euro 533.950 per l'anno 2023 e in euro 640.730 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     6. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, le parole: «dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministero delle imprese e del made in Italy,».

 

     Art. 2. Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

     1. Fino al 31 dicembre 2026, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una struttura di missione, denominata Struttura di missione PNRR, alla quale è preposto un coordinatore e articolata in quattro direzioni generali. La Struttura di missione PNRR provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività:

     a) assicura il supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano;

     b) assicura e svolge le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR, nonchè per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e gli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo, fermo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     c) in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 77 del 2021, verifica la coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e provvede alla definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

     d) sovraintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241;

     e) assicura, in collaborazione con l'Ispettorato generale per il PNRR di cui al citato decreto-legge n. 77 del 2021, lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     2. Fermo quanto previsto dal comma 1, alla Struttura di missione PNRR sono, altresì, trasferiti i compiti e le funzioni attribuiti alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, come modificato dal presente decreto, nonchè quelli previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del citato decreto-legge n. 77 del 2021. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.304.380 per l'anno 2023 e di euro 1.565.256 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

     3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, è assicurato alla Struttura di missione PNRR l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     4. La Struttura di missione PNRR di cui al comma 1 è composta da un contingente di nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale, individuato anche tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nel limite di spesa complessivo di euro 5.051.076 per l'anno 2023 e di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Alla predetta Struttura è assegnato un contingente di esperti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo di euro 583.334 per l'anno 2023 e di euro 700.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto ai sensi del primo periodo è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999. Il contingente di personale di livello non dirigenziale può essere composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Alle posizioni dirigenziali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, terzo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore a tre anni e fatta salva la possibilità di rinnovo degli stessi, nonchè i comandi o i collocamenti fuori ruolo del personale assegnato alla Struttura di missione cessano di avere efficacia il 31 dicembre 2026. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

     5. Per le esigenze della Struttura di missione PNRR è autorizzata, altresì, nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 e nei limiti del contingente di cui al comma 4, la stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per una durata non eccedente il 31 dicembre 2026, mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie del concorso pubblico bandito per il reclutamento del personale di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 80 del 2021. Il personale assunto secondo le modalità di cui al primo periodo viene inquadrato nel livello iniziale della categoria A del CCNL del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite l'organizzazione della Struttura di missione PNRR e, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 7, le modalità di formazione del contingente di cui al comma 4 e di chiamata del personale nonchè le specifiche professionalità richieste. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale, ivi compresi quelli dei coordinatori, e non generali relativi alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021, si verifica con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi nell'ambito della Struttura di missione PNRR.

     7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 7.632.669 per l'anno 2023 e ad euro 9.159.201 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede:

     a) quanto ad euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     b) quanto ad euro 1.837.898 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Segreteria tecnica a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     c) quanto ad euro 5.394.771 per l'anno 2023 e ad euro 6.921.303 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di poteri sostitutivi e di superamento del dissenso

     1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR, di seguito PNC, al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 12:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti o degli interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti.»;

     2) al comma 3, le parole: «non superiore a trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici giorni»;

     3) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «previa autorizzazione della Cabina di regia» sono inserite le seguenti: «, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.»;

     4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia riguardi una pluralità di interventi ovvero l'attuazione di un intero programma di interventi.»;

     b) all'articolo 13, comma 1, le parole: «la Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale per il PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente, anche su impulso della Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero dell'Ispettorato generale per il PNRR di cui all'articolo 6».

 

     Art. 4. Stabilizzazione del personale di livello non dirigenziale assegnato alle Unità di missione PNRR

     1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»;

     b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Le risorse non utilizzate per l'assunzione di personale a tempo determinato in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 negli anni dal 2023 al 2026 sono destinate alle attività di assistenza tecnica finalizzate all'efficace attuazione degli interventi PNRR di competenza di ciascuna amministrazione. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 10.791.000 per l'anno 2023 e ad euro 12.949.000 annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione degli interventi realizzati con risorse nazionali e comunitarie

     1. Per assicurare il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e per lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa europea e nazionale sulle attività finanziate nell'ambito del PNRR e delle politiche di coesione, del PNC, e delle politiche di investimento nazionali, le amministrazioni competenti alimentano i sistemi informativi gestiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con i dati del codice fiscale, della partita IVA e con eventuali altri dati personali, necessari per l'identificazione fiscale dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri soggetti che, a qualsiasi titolo, ricevano benefici economici. L'acquisizione dei dati di cui al primo periodo può comprendere anche i dati relativi alla salute, ai minori d'età e agli appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, esclusivamente nel caso in cui l'acquisizione si renda strettamente necessaria per la rilevazione di specifiche condizioni di accesso ai benefici o di cause di impedimento e con modalità rigorosamente proporzionate alla finalità perseguita.

     2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua le attività di trattamento dei dati di monitoraggio dei progetti PNRR e delle politiche di coesione comunitarie e nazionali, nonchè del PNC e delle politiche di investimento nazionali, necessarie ai fini di controllo, ispezione, valutazione, monitoraggio, ivi comprese le attività di incrocio e raffronto con i dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende accessibili i dati di cui al primo periodo alle Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento delle politiche e dei singoli fondi o titolari degli interventi e dei progetti PNRR, nonchè agli organismi di gestione e controllo nazionali ed europei, nell'ambito delle rispettive competenze e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali.

     3. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati:

     a) nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

     b) sul portale web unico nazionale per la trasparenza delle politiche di coesione comunitarie e nazionali di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e all'articolo 115, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

     4. È in ogni caso esclusa la pubblicazione dei dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e articolo 10 del predetto regolamento (UE) 2016/679, dei dati di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonchè dei dati relativi a soggetti minori di età.

     5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per consentire l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni necessari all'attività di monitoraggio del PNRR nonchè del PNC di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 luglio 2021, n. 101, per gli affidamenti superiori a cinquemila euro è sempre richiesta, anche ai fini del trasferimento delle risorse relative all'intervento, l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario.

     6. A partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili, devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso. Tale obbligo non si applica per le istanze di concessione di incentivi presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     7. In relazione alle procedure di assegnazione di incentivi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato ove applicabile, ammettono il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo ovvero alla data di comunicazione del Codice unico di progetto (CUP), le amministrazioni pubbliche titolari delle misure, anche nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il funzionamento delle medesime misure, impartiscono ai beneficiari le necessarie istruzioni per garantire la dimostrazione, anche attraverso idonei identificativi da riportare nella documentazione di spesa, della correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche.

     8. Al fine di assicurare e semplificare il monitoraggio della spesa pubblica e valutarne l'efficacia, i dati delle fatture elettroniche oggetto del presente articolo confluiscono nella banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tali dati sono messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni concedenti gli incentivi di cui al comma 6 anche per semplificare i processi di concessione, assegnazione e gestione dei medesimi incentivi, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

     9. All'articolo 1, comma 780, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In alternativa all'assegnazione delle risorse in favore dei singoli Comuni, il supporto tecnico potrà essere assicurato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite di Enti, Istituzioni o Associazioni di natura pubblica e privata, ordini professionali o Associazioni di categoria, ovvero società partecipate dallo Stato, sulla base di Convenzioni, Accordi o Protocolli in essere o da stipulare.».

 

     Art. 6. Semplificazione delle procedure di gestione finanziaria PNRR

     1. Al fine di semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, all'articolo 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Al fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto», di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può disporre anticipazioni in favore dei relativi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sulla base di motivate richieste dagli stessi presentate, sentite le amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono. Per i soggetti attuatori, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva degli interventi PNRR per i quali sono erogate. I soggetti attuatori sono tenuti a riversare nel citato conto corrente di tesoreria l'importo dell'anticipazione non utilizzata a chiusura degli interventi.»;

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le assegnazioni e le rimodulazioni delle risorse finanziarie in favore delle amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR sono disposte con le modalità di cui all'articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC

     1. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e della necessità di consentire il raggiungimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNC di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano, ferma restando la necessità che sia assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, per gli interventi del PNC per i quali il cronoprogramma procedurale prevede l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022 e per i quali i soggetti attuatori non siano riusciti a provvedere entro tale termine ai relativi adempimenti, è comunque consentito, per il primo semestre 2023, l'accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 369 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

     2. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «I termini per il conseguimento degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati ai sensi del comma 7, sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento e riprendono corso dalla data di notifica della decisione di autorizzazione della Commissione europea. Qualora la Commissione europea adotti una decisione negativa, le risorse destinate all'intervento notificato e dichiarato non compatibile sono revocate e rimangono nella disponibilità dell'amministrazione titolare per essere destinate ad interventi in linea con le finalità del PNC e il cui cronoprogramma procedurale, da adottare con le modalità di cui al comma 7, sia coerente con la necessità di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo Piano.».

 

Parte II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I

Rafforzamento della capacità amministrativa

 

     Art. 8. Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori

     1. Al fine di consentire agli enti locali di fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti al PNRR e, in particolare, di garantire l'attuazione delle procedure di gestione, erogazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse del medesimo Piano ad essi assegnati, fino al 31 dicembre 2026, la percentuale di cui all'articolo 110, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è elevata al 50 per cento, limitatamente agli enti locali incaricati dell'attuazione di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

     2. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR ovvero con le risorse dei programmi cofinanziati dall'Unione europea e dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie 2014-2020 e 2021-2027, ai rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 110. Per le medesime finalità di cui al primo periodo e fino al 31 dicembre 2026, non si applica nei confronti degli enti locali dichiarati in dissesto o che si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie il divieto di cui all'articolo 90, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

     3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali che rispettano i requisiti di cui al comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016.

     4. Possono procedere all'incremento di cui al comma 3 gli enti locali che soddisfano i seguenti requisiti:

     a) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dell'equilibrio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con riferimento al saldo "Equilibrio di bilancio";

     b) nell'anno precedente a quello di riferimento, rispetto dei parametri del debito commerciale residuo e dell'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, commi 859 e 869 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

     c) incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa del personale di cui al punto 4.2 del piano degli indicatori e dei risultati di bilancio adottato ai sensi dell'articolo 228, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dell'ultimo rendiconto approvato, non superiore all'8 per cento;

     d) approvazione, da parte del consiglio comunale, del rendiconto dell'anno precedente a quello di riferimento nei termini previsti dalla normativa vigente.

     5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali prevedono nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

     6. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, non si applicano ai pagamenti delle risorse finanziarie del PNRR, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, e del PNC di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

     7. Al fine di garantire l'attuazione delle riforme e la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR, di titolarità del Ministero del turismo è costituita una direzione generale, articolata in due uffici di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero del turismo è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni di livello dirigenziale non generale.

     8. All'articolo 54-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «è pari a 4» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 5».

     9. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 17» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 19».

     10. Al fine di assicurare il supporto e l'assistenza tecnica necessari per la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 "Turismo e Cultura" del PNRR del Ministero del turismo, al comma 13, secondo periodo, dell'articolo 7, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026».

     11. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 9, pari a euro 497.630 per l'anno 2023 e a euro 597.150 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

     12. Le somme di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2022, sono conservate nel conto dei residui per l'anno 2023 nella misura di 191.813,00 euro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 98.800,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

     13. Fino al 31 dicembre 2026, le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione per gli incarichi di vertice presso enti e istituti di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, conferiti da organi costituzionali previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

 

     Art. 9. Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di favorire ed accelerare lo svolgimento delle attività relative alla realizzazione delle misure previste dal PNRR, è istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico.

     2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

     a) individua i criteri e le linee guida per l'adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti di cui al comma 1;

     b) propone e coordina l'effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonchè l'elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

     3. Il Comitato è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composto, oltre che da rappresentanti del Ministero dell'interno, dalle seguenti amministrazioni ed organismi: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'università e della ricerca, Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). In relazione alle tematiche trattate, al Comitato possono essere invitati a partecipare anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali, delle associazioni di categoria e di ogni altro organismo, ente ed istituzione interessato.

     4. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 è assicurata dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     5. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi del contributo dei Comitati tecnici regionali, istituiti presso le Direzioni regionali dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.

     6. Per le attività svolte nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia - Missione 1, Componente 2, Asse 2

     1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Missione 1, Componente 2, Asse 2 "Giustizia" del PNRR, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in relazione ai concorsi per magistrato ordinario banditi con decreti del Ministro della giustizia del 1° dicembre 2021 e del 18 ottobre 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale, rispettivamente, n. 98 del 10 dicembre 2021 e n. 84 del 21 ottobre 2022, il Ministro della giustizia può chiedere al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti dichiarati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, un numero di ulteriori posti non superiore al doppio del decimo di quelli messi a concorso.

     2. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a)»;

     b) al terzo periodo, le parole: «in due scaglioni, di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di due anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'assunzione di un contingente massimo di 326 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b)».

     3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 382, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 836.169 per l'anno 2025 e di euro 164.783 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

 

     Art. 11. Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy

     1. Al fine di avvalersi di servizi di supporto tecnico operativo e di assistenza tecnica per l'attuazione, monitoraggio e controllo delle misure di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, con una dotazione complessiva di 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, il «Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

     2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

 

     Art. 12. Utilizzo del Portale unico del reclutamento inPA

     1. All'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi comprese le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e riservatezza dei dati personali, nonchè le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicono le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.»;

     b) il comma 3 è abrogato;

     c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.».

     2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione previsto dall'articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina contenuta nei protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione ai sensi dell'articolo 35-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione indicato nel primo periodo del presente comma, le modalità di utilizzo del Portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali per le rispettive selezioni di personale continuano ad essere disciplinate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 15 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2023.

 

     Art. 13. Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

     1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione M1C2-6, Riforma 2: "Leggi annuali sulla concorrenza", del PNRR, mediante l'efficace esercizio da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei poteri di promozione della concorrenza previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 alla luce delle nuove disposizioni in materia di concessioni e servizi pubblici locali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118, la pianta organica dell'Autorità è aumentata in misura di otto unità di ruolo della carriera direttiva e di due unità di ruolo nella carriera operativa. Ai relativi oneri, nel limite di euro 571.002 per l'anno 2023, di euro 1.204.700 per l'anno 2024, di euro 1.265.775 per l'anno 2025, di euro 1.329.950 per l'anno 2026, di euro 1.397.382 per l'anno 2027, di euro 1.468.238 per l'anno 2028, di euro 1.542.690 per l'anno 2029, di euro 1.620.921 per l'anno 2030, di euro 1.703.125 per l'anno 2031 e di euro 1.789.502 a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente incremento del contributo di cui all'articolo 10, commi 7-ter e 7- quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, tale da garantire la copertura integrale dell'onere per le assunzioni.

 

Titolo II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e misure abilitanti per la riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione - Milestone M1C1-60

Capo I

 

     Art. 14. Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi

     1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. I controlli di cui al comma 3 sono espletati anche nei casi di cui all'articolo 50, comma 3, ovvero nei casi di esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»;

     b) all'articolo 10, dopo il comma 6-quater è aggiunto il seguente:

     «6-quinquies. Gli atti normativi o provvedimenti attuativi dei piani o dei programmi di cui al comma 1 e sottoposti al parere di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati qualora il parere non sia reso entro il termine previsto dal citato articolo 2, comma 3. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli schemi di atto normativo o amministrativo in ordine ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione competente ha già chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

     c) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente:

     «Art. 18 ter. (Ulteriori disposizioni di semplificazione in materia di VIA in casi eccezionali) -1. Nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento può proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalle disposizioni di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 11, del medesimo decreto.»;

     d) all'articolo 48:

     1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dai fondi strutturali dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse»;

     2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     «5. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui al comma 7, quarto periodo. In tali casi, la conferenza di servizi di cui all'articolo 27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 è svolta dalla stazione appaltante in forma semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La convocazione della conferenza di servizi di cui al secondo periodo è effettuata senza il previo espletamento della procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

     5-bis. Ai fini di cui al comma 5, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura della stazione appaltante all'autorità competente ai fini dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi. Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non è richiesta la documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma 1 del medesimo articolo 23.

     5-ter. Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, sono corredate dalle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25, sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui al comma 5. Nei casi in cui dalla valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 emerga l'esistenza di un interesse archeologico, il soprintendente fissa il termine di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del cronoprogramma dell'intervento e, comunque, non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori. Le modalità di svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25, commi 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 sono disciplinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, fermo restando il procedimento disciplinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del citato articolo 25, comma 13.

     5-quater. Gli esiti della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi e comunicati dall'autorità competente alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione conclusiva della conferenza comprende il provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero, in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNC, dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, altresì, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti di localizzazione delle opere in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994.

     5-quinquies. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la verifica del progetto da porre a base della procedura di affidamento condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione di impatto ambientale, ed all'esito della stessa la stazione appaltante procede direttamente all'approvazione del progetto posto a base della procedura di affidamento nonchè dei successivi livelli progettuali.»;

     e) all'articolo 53-bis:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, nonchè degli interventi relativi alla edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto, ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies.»;

     2) al comma 1-bis, le parole «conferenza di servizi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza di servizi di cui all'articolo 48, comma 5»;

     3) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;

     4) il comma 5 è abrogato.

     2. All'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge n. 77 del 2021, le parole: «la stipulazione di appositi accordi quadro ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «la stipulazione di appositi accordi quadro, recanti l'indicazione dei termini e delle condizioni che disciplinano le prestazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori. La verifica di cui all'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 avviene prima dell'avvio dei lavori conseguenti agli accordi quadro aggiudicati nelle more della progettazione anche ai sensi dell'articolo 54, comma 4, lettera a), del medesimo decreto legislativo,».

     3. In considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

     4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, si applicano fino al 31 dicembre 2023, salvo che sia previsto un termine più lungo, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto - legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La disciplina di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 76 del 2020 si applica anche alle procedure espletate da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori, ivi comprese quelle in corso, afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

     5. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo le parole: «nei confronti dell'amministrazione titolare dell'investimento» sono inserite le seguenti: «ovvero tramite accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241».

     6. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, i termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

     7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

     8. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: «è in facoltà delle amministrazioni procedenti adottare» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni procedenti adottano»;

     b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni e in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;».

     9. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 451 è inserito il seguente:

     «451-bis. Per l'erogazione del contributo ai beneficiari di cui al comma 451, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo è autorizzata una spesa fino al massimo di 2.231.00 euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 450.».

 

     Art. 15. Contributo dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa all'attuazione di progetti finanziati con risorse del PNRR

     1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati, dalla stessa gestiti, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR. Sono esclusi dalle previsioni di cui al primo periodo gli immobili statali in uso o suscettibili di uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè i beni per i quali siano in corso le procedure volte a consentirne l'uso per le predette finalità e quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione di competenza delle medesima Agenzia.

     2. Fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonchè con le risorse finanziate dal PNRR.

     3. Gli immobili di cui al comma 1 possono essere destinati dall'Agenzia del demanio anche per la realizzazione di impianti sportivi recanti apposito finanziamento, ovvero idonei ad essere oggetto di finanziamento, anche solo parziale, nell'ambito del PNRR. A tal fine, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia per contribuire, entro il limite non superiore al 30 per cento del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione, alla copertura dei relativi oneri anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre Pubbliche Amministrazioni e mediante finanziamenti contratti con l'Istituto per il credito sportivo, nonchè con le suddette risorse del PNRR. L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, assiste l'Agenzia nell'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione degli impianti sportivi supportandola nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria dei progetti e nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dei progetti.

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ai relativi Piani degli investimenti, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente per gli investimenti di competenza e può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, in via prioritaria con i soggetti attuatori, ovvero con i beneficiari dei finanziamenti di cui al PNRR, anche attraverso l'affidamento in concessione di beni immobili, ovvero mediante l'affidamento della progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero e gestione delle residenze universitarie e degli impianti sportivi da realizzarsi sugli immobili statali di cui al comma 1, ai sensi della normativa vigente e previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie sui relativi bilanci pluriennali. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure di cui al predetto PNRR, possono avvalersi per le finalità di cui al presente articolo, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente. L'Agenzia del Demanio può altresì stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare.

     5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, Ministero della difesa individua beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero da destinare, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., alla realizzazione e valorizzazione di opere di protezione ambientale, opere di edilizia residenziale pubblica destinate al personale e impianti sportivi, utilizzando, anche parzialmente, le risorse del PNRR, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.

 

     Art. 16. Contributo dell'Agenzia del demanio alla resilienza energetica nazionale

     1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico, l'Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i beni immobili di proprietà dello Stato non inseriti in programmi di valorizzazione o dismissione di propria competenza, nonchè, di concerto con le amministrazioni usuarie, dei beni statali in uso alle stesse, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Sono esclusi i beni immobili di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Alla realizzazione dei predetti interventi possono concorrere le risorse contenute nei piani di investimento della stessa Agenzia ovvero le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonchè le risorse finalizzate dal PNRR, Missione 2, previo accordo fra la medesima Agenzia e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi principi di attuazione. Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Agenzia del demanio, previa verifica della disponibilità pluriennale delle risorse finanziarie da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, può avviare iniziative di partenariato pubblico-privato, da attuare in conformità alle regole Eurostat, per l'affidamento della progettazione, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzarsi sui beni immobili di cui al presente comma.

     2. I beni di cui al comma 1 rientrano tra le superfici e le aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

     3. Al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato rientranti nei Piani di finanziamenti per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento gestiti dall'Agenzia del demanio, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, la predetta Agenzia cura, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la progettazione e l'esecuzione degli interventi per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile di competenza di pubbliche amministrazioni centrali che forniscono il proprio contributo alla resilienza energetica nazionale ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 17. Disposizioni in materia di accordi quadro e di convenzioni delle centrali di committenza

     1. Tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara e dell'ampia adesione a tali strumenti, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto e con scadenza entro il 30 giugno 2023, sono prorogati con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, degli obiettivi previsti dal PNRR. Fermo il limite temporale di cui al primo periodo, la proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

     2. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al secondo periodo, dopo le parole: «i comuni capoluogo di provincia» sono inserite le seguenti: «, nonchè ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate da diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi».

     3. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. e funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste dalla milestone M6C2-7 del PNRR, efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo. L'incremento di cui al periodo precedente è autorizzato purchè si tratti di convenzioni o accordi quadro, diversi da quelli di cui sia stato autorizzato l'incremento da precedenti disposizioni di legge. In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo, l'aggiudicatario può esercitare il diritto di recesso entro e non oltre quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Gli incrementi degli importi e dei quantitativi massimi di cui al comma 3 sono messi a disposizione esclusivamente delle sole amministrazioni attuatrici del sub investimento "M6C2-1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Digitalizzazione", nel limite della misura massima del finanziamento riconosciuto all'investimento ai sensi del decreto del Ministero della salute del 21 giugno 2022 di approvazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi Piani operativi regionali.

     5. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione agli investimenti per la digitalizzazione previsti dalla Missione 6 "Salute", gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. aventi ad oggetto servizi applicativi e di supporto in ambito "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali", sono resi disponibili, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2023, esclusivamente in favore delle amministrazioni attuatrici dei relativi interventi, nella misura massima dei finanziamenti ammessi previa autorizzazione del Ministero della salute. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute.

 

     Art. 18. Misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonchè di digitalizzazione dei procedimenti

     1. All'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 non si applicano in relazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1.».

     2. All'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non sono conservati, nè comunque trattati, oltre quanto strettamente necessario per le finalità di cui al comma 1, i dati, che possono essere resi disponibili, attinenti a ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, difesa civile e soccorso pubblico, indagini preliminari, polizia giudiziaria e polizia economico-finanziaria. Non possono comunque essere conferiti, conservati, nè trattati i dati coperti da segreto o riservati nell'ambito delle materie indicate al periodo precedente.»;

     b) al comma 4, secondo periodo, le parole da «dando priorità» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi di cui al comma 2».

     3. Al fine di favorire il celere sviluppo delle infrastrutture digitali e consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta l'autorizzazione per i fini e nelle forme di cui all'articolo 49, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, provvede ad inoltrare ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 apposita richiesta per l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della domanda. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni l'operatore, dandone preventiva comunicazione ai soggetti di cui al citato articolo 5, comma 3, almeno cinque giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e secondo le specifiche tecniche che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta in ogni caso salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori cinque giorni.

     4. All'articolo 40 del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

     «5-quater. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonchè delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies.».

     5. Al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 44:

     1) al comma 2, dopo le parole: «è presentata», sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

     2) al comma 7, le parole: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonchè un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi incluse le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36»;

     b) all'articolo 45:

     1) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «viene trasmessa» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

     c) all'articolo 46, al comma 1, dopo le parole: «l'interessato trasmette» sono inserite le seguenti: «in formato digitale e mediante posta elettronica certificata»;

     d) all'articolo 54, comma 1, dopo le parole: «di aree e beni pubblici o demaniali,» sono inserite le seguenti: «gli enti pubblici non economici nonchè ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici».

     6. Gli interventi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti delle opere prive o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 45, 46, 47 e 49 del medesimo decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Qualora gli interventi di cui al primo periodo prevedano l'esecuzione di lavori strutturali, e siano effettuati nelle località sismiche indicate nei decreti di cui all'articolo 83, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è necessario procedere al preventivo deposito presso il dipartimento del Genio Civile competente per territorio, a fini esclusivamente informativi, del progetto strutturale corredato da apposita dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonchè il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. Al termine dei lavori, viene inviata al predetto dipartimento del Genio Civile la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato.

     7. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

     8. All'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, dopo le parole: «I Comuni possono adottare un regolamento», sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,».

     9. All'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n.77 del 2021, il secondo periodo è sostituto dal seguente: «Per i predetti interventi di posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga effettuati con la metodologia della micro trincea e per quelli effettuati con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, nonchè per la realizzazione dei pozzetti accessori alle citate infrastrutture non sono richieste le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e non si applicano le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, e all'articolo 25, commi da 8 a 12, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.».

     10. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, le parole: «L'articolo 93, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 54, comma 1,».

     11. Al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «dal punto di vista economico,» sono inserite le seguenti: «dell'efficienza e» e, al terzo periodo, dopo le parole «del ricorso» sono inserite le seguenti: «agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e»;

     b) all'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «Gli atti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo».

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonchè di verifica di impatto ambientale

     1. In un'ottica di razionalizzazione ed efficientamento dell'azione amministrativa, i procedimenti di cui ai titoli III e III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 o della Commissione di cui al comma 2-bis, del medesimo articolo 8 e da quattro componenti della Commissione di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto n. 152 del 2006, designati dai rispettivi Presidenti. L'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA- AIA di cui al primo periodo è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento, compresi quelli previsti agli articoli 23 e 29-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8, comma 2-bis, sedicesimo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

     b) all'articolo 23, comma 1, la lettera g-ter) è soppressa;

     c) all'articolo 25, dopo il comma 2-quinquies, è inserito il seguente:

     «2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

     3. All'articolo 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

     2) le parole: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025»;

     3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del presente articolo, i contratti degli esperti selezionati possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2025.»;

     b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

     «2-ter. Gli incarichi di esperto ai sensi del presente articolo sono conferiti con decreto del Capo dipartimento competente, che definisce l'oggetto dell'attività da svolgere e la durata dell'incarico stesso. Al decreto di cui al primo periodo è allegato il curriculum vitae dell'esperto, comprovante il possesso della professionalità richiesta in ragione dell'oggetto dell'attività.»;

     c) al comma 3, le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025».

     4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3, pari a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di funzionamento della Soprintendenza speciale per il PNRR

     1. Al fine di assicurare una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria.».

     2. Per le finalità di cui al comma 1, agli esperti della segreteria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonchè a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, l'importo massimo riconoscibile per singolo incarico è incrementato a 80.000 euro lordi annui. Agli esperti, qualora provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonchè al personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, si applica quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il personale in regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi ordinamenti. Agli esperti è riconosciuto il compenso come definito dal primo periodo esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del relativo parere finale. Gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nonchè a quelli previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022, sono rinnovabili per un periodo non superiore a trentasei mesi e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2025.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, ovvero dell'articolo 51, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022. Le previsioni di cui al terzo periodo del comma 2 si applicano limitatamente all'attività svolta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3, il limite di spesa annuo previsto dall'articolo 29, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e quello previsto dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 17 n. 50 del 2022 è incrementato di ulteriori 900.000 euro per l'anno 2023 e di ulteriori 3.300.000 euro per l'anno 2024. Per le medesime finalità, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 4.800.000 per l'anno 2025 per il conferimento di incarichi ad esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a supporto della segretaria tecnica di cui all'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

     5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, quantificati complessivamente in euro 1.800.000 per l'anno 2023, in euro 3.300.000 per l'anno 2024 e in euro 4.800.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

 

     Art. 21. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

     1. Al fine di assicurare il monitoraggio delle riforme del PNRR, in attuazione dell'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, agli esperti dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della legge 3 marzo 2009, n. 18, è riconosciuta un'indennità nel limite di spesa complessivo di 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 80.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

 

     Art. 22. Semplificazione degli interventi di manutenzione degli impianti energetici delle sedi di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè in materia di antincendio

     1. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi di manutenzione sugli immobili in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dotati di impianti fotovoltaici e sugli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare le stazioni di ricarica dei veicoli a trazione elettrica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la realizzazione dei predetti interventi è attribuita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che vi provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatta salva la possibilità di avvalersi dei Provveditori interregionali per le opere pubbliche. In relazione agli interventi di cui al primo periodo, nonchè ad altri interventi finanziati, in tutto o in parte con le risorse del PNRR, afferenti le attività e le funzioni di competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora necessario e previa comunicazione ai Provveditori interregionali per le opere pubbliche, i direttori regionali del medesimo Corpo possono convocare le conferenze di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

     2. Per assicurare il rispetto della tempistica prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, lo sportello unico per le attività produttive che riceve l'istanza di esame dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 ai fini antincendio è tenuto a trasmettere al Comando del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente entro tre giorni dalla ricezione la documentazione acquisita a tale scopo.

     3. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e il pieno utilizzo dei relativi fondi, con il tempestivo esame dei progetti PNRR ai fini antincendio, assicurando nel contempo l'espletamento dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 112 unità, a decorrere dal 1° marzo 2023, per un numero massimo di:

     a) 36 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;

     b) 36 unità nella qualifica inziale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali;

     c) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi;

     d) 20 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali.

     4. In conseguenza delle assunzioni di cui al comma 3, la dotazione organica dei rispettivi ruoli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di un numero corrispondente di unità.

     5. Alle assunzioni nei ruoli degli ispettori di cui al comma 3, nonchè alle assunzioni nel ruolo degli ispettori antincendi da effettuarsi nell'anno 2023 nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, il predetto Corpo nazionale dei vigili del fuoco può procedere anche mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi anche interni già espletati o da concludersi nel corso del 2023.

     6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di euro 5.625.741 per l'anno 2023, euro 6.734.535 per l'anno 2024, euro 6.963.358 per l'anno 2025, euro 7.006.346 per l'anno 2026, euro 7.031.637 per l'anno 2027, euro 7.044.178 per gli anni 2028 e 2029, euro 7.109.835 per l'anno 2030, euro 7.161.106 a decorrere dall'anno 2031, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     7. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 3, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 235.896 per l'anno 2023 ed euro 112.000 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

Capo II

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

 

     Art. 23. Equipe formative territoriali

     1. Al fine di raggiungere milestone e target del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al primo periodo come integrate dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 sono individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale e un numero massimo di 100 docenti da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.517.098,00 per l'anno 2023, di euro 3.792.744,00 per l'anno 2024 e di euro 2.275.647,00 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2023, 2024 e 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

 

     Art. 24. Disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali

     1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi, relativi agli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, è consentito l'utilizzo per ciascun intervento da parte degli enti locali beneficiari dei ribassi d'asta riguardanti il medesimo intervento, laddove ancora disponibili.

     2. All'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonchè di società da esse controllate, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.».

     3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali:

     a) applicano ai relativi procedimenti le previsioni di cui all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, come modificato dal comma 2 del presente articolo;

     b) possono, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

     4. Per le medesime finalità di cui al comma 3 e limitatamente agli interventi di edilizia scolastica ivi richiamati, le deroghe al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, previste dall'articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020 si applicano anche agli accordi quadro definiti e stipulati da parte della società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, anche per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione.

     5. Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2017, n. 65.

     6. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «Ai vincitori del concorso di progettazione, così come individuati dalle Commissioni giudicatrici, è corrisposto un premio. Gli enti locali, nel rispetto prioritario di target e milestone del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ove non ricorrano all'appalto per l'affidamento di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, affidano i successivi livelli di progettazione, nonchè la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai suddetti vincitori, laddove in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. Resta fermo che gli stessi vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall'incarico.».

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di Scuola di Alta Formazione dell'istruzione

     1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo», del PNRR, all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Presso la Scuola è istituita una Direzione generale. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale e resta in carica per tre anni. L'incarico è rinnovabile una sola volta e, se conferito a dirigenti di seconda fascia concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.».

 

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di università e ricerca

     1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

     2. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.

     3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio contributivo di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.".

     5. All'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: «Per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026»;

     b) le parole: «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «, per una durata non inferiore a un anno».

     6. Nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonchè a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

     7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis¸ è inserito il seguente: «4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del procedimento. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio.».

     8. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi di cui all'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le università statali, possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca nel limite di un importo non superiore all'un per cento della spesa sostenuta annualmente per il predetto personale e nel limite massimo delle risorse rimborsate, sulla base delle indicazioni stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

     9. All'art. 12, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dopo le parole «Consiglio di amministrazione» sono inserite le seguenti «, scelto fra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli di cui all'articolo 19, comma 6, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».

 

     Art. 27. Disposizioni per la realizzazione degli interventi PNRR di competenza del Ministero dell'università e della ricerca

     1. Al fine di promuovere il miglior coordinamento nella realizzazione degli interventi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca relativi alla Missione 4, Componente 2, del PNRR, nonchè del relativo PNC, i soggetti a partecipazione pubblica appositamente costituiti a tal fine assicurano l'integrazione dei propri organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal Ministero nonchè, su indicazione di quest'ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalità per l'attuazione del primo periodo sono definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le designazioni effettuate ai sensi del presente comma non determinano la cessazione dall'incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti di cui al primo periodo e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.

     2. Al fine di rendere tempestiva l'attuazione del PNRR e del relativo PNC, le università statali, gli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative ai medesimi piani, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate, nonchè il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica, attestando al Ministero dell'università e della ricerca, ove previsto anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, gli esiti conseguenti al fine di consentire al medesimo di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.

     3. I soggetti di cui al comma 2 adempiono alle disposizioni del presente articolo nell'esercizio della propria autonomia responsabile. Resta ferma la facoltà del Ministero dell'università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.

     4. Le università statali e non statali, legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, le Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i soggetti a partecipazione pubblica di cui al comma 1 possono fornire quale idoneo strumento di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR, nonchè del relativo PNC, anche i fondi assegnati dal Ministero dell'università e della ricerca in relazione al funzionamento ordinario.

     5. Per i soggetti di cui al comma 1, i fondi di funzionamento ordinario costituiscono idoneo strumento di garanzia a copertura delle erogazioni ricevute per lo svolgimento delle attività progettuali connesse alla realizzazione di interventi di attuazione del PNRR, nonchè del relativo PNC.

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di housing universitario

     1. Le ulteriori risorse destinate dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 338, possono essere assegnate anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all'edilizia residenziale pubblica, ove ammissibili.

 

Capo IV

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

 

     Art. 29. Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico

     1. Al fine di accelerare la loro realizzazione in coerenza con gli obiettivi del PNRR, agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applica la disciplina prevista dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni di leggi vigenti qualora le stesse consentano di ridurre ulteriormente i tempi di realizzazione dei citati interventi. Le disposizioni dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 relative ai presidenti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Veneto devono intendersi riferite ai Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nei cui territori è prevista la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-undevicies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 novembre 2020, n. 159, ai soli fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, è autorizzato, fino al 31 dicembre 2026, l'utilizzo delle contabilità speciali vigenti di cui agli eventi citati nell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, e successive modifiche e integrazioni, sulle quali affluiscono le risorse a tal fine assegnate.

     3. Per quanto non diversamente previsto dal commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, adottato in attuazione dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nonchè dei piani definiti d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 1, primo periodo, del citato articolo 22.

     4. All'articolo 22, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge n. 152 del 2021, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». Conseguentemente, sono prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2022, nonchè di un anno i termini di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo decreto.

 

Capo V

Disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei Comuni

 

     Art. 30. Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 139-ter, è inserito il seguente:

     «139-quater. Al fine di garantire il rispetto dei target associati alla Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica - Componente 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica - Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonchè l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.»;

     b) al comma 146, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Per le opere di cui ai commi 139-ter e 139-quater il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema ReGiS, di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

     c) al comma 148-ter, secondo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «e i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023».

 

     Art. 31. Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e disposizioni per l'attuazione di «Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici».

     1. All'articolo 40, comma 2, lettera e), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la parola: «agisce» è sostituita dalle seguenti: «può agire».

     2. In ragione della necessità e urgenza di consentire la prima concreta fruizione del compendio di proprietà dello Stato sito in Roma, denominato «Città dello Sport» per ospitare le celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, l'Agenzia del demanio, previa comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, applica la procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di interventi di: arresto del degrado, di messa in sicurezza di aree e di ogni altra attività necessaria per ottenere il collaudo statico dell'opera realizzata; completamento del palasport per destinarlo ad arena scoperta; superamento delle barriere architettoniche e installazione di servizi igienici per ospitare i fedeli e gli utenti in generale; regimentazione delle acque meteoriche e realizzazione di un'area verde per l'accoglienza dei fedeli per grandi eventi. Per le finalità di cui al primo periodo, l'Agenzia del demanio può ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi tecnici, inerenti agli interventi di cui al citato primo periodo, ferma restando l'applicazione delle ulteriori misure acceleratorie e semplificatorie di cui all'articolo 1, comma 427-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     3. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 2 nonchè di eventuali ulteriori interventi di completamento del sito, secondo modalità progettuali progressivamente integrabili e nel rispetto di standard elevati di efficienza energetica ed ambientale, modalità costruttive innovative ed economicamente vantaggiose volte anche alla salvaguardia delle risorse idriche, alla riqualificazione del verde urbano e limitando il consumo del suolo, l'Agenzia del demanio può avvalersi delle procedure semplificate e acceleratorie previste dall'articolo 16-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

     4. Al fine di consentire all'Agenzia del demanio l'immediato avvio delle attività di cui al comma 1, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 421 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentita la medesima Agenzia, propone le necessarie rimodulazioni delle risorse e degli interventi, già individuati alla scheda n. 25 - "Completamento area eventi a Tor Vergata presso le Vele della Città dello Sport", di cui all'Allegato n. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, di approvazione del Programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai fini della rimodulazione del medesimo Programma secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

     5. Per le finalità di cui ai commi 2 e 3 e ferma restando la quota di finanziamento a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'Agenzia del demanio è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti di competenza fino a 70 milioni di euro e ad apportare le necessarie modifiche ai relativi piani degli investimenti.

     6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 420, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, può essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423 del suddetto articolo 1, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a Roma Capitale per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attività giubilari.»;

     b) dopo il comma 425 sono inseriti i seguenti:

     «425-bis. In sede di prima applicazione e in ragione della necessità e urgenza di ultimare gli interventi relativi al sottovia di Piazza Pia, a piazza Risorgimento, alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni, alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento ed aree adiacenti ed al completamento rinnovo armamento metropolitana linea A, indicati come essenziali e indifferibili nel Programma dettagliato del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2022, registrato in data 29 dicembre 2022 al numero 3348, il Commissario straordinario di cui al comma 421, con ordinanza adottata ai sensi del comma 425 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dispone che la realizzazione dei citati interventi da parte dei soggetti attuatori e delle centrali di committenza, eventualmente utilizzate dai soggetti attuatori, avvenga ricorrendo alle seguenti procedure:

     a) ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, il soggetto attuatore convoca una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, comprese le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute. Nel corso della conferenza è acquisita e valutata la verifica preventiva dell'interesse archeologico ove prevista, tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e di certezza dei tempi di realizzazione. La conferenza di servizi si conclude nel termine di trenta giorni dalla sua convocazione, prorogabile, su richiesta motivata delle amministrazioni preposte alla tutela degli interessi di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, della citata legge n. 241 del 1990, una sola volta per non più di dieci giorni. Si considera acquisito l'assenso delle amministrazioni che non si sono espresse nel termine di conclusione della conferenza, di quelle assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi, da adottarsi nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, approva il progetto e consente la realizzazione di tutte le opere e attività previste nel progetto approvato. Le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato;

     b) in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo statale che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento di cui all'alinea del presente comma, il Commissario Straordinario di cui al comma 421, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni;

     c) la verifica prevista dall'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, in caso di esito positivo, produce i medesimi effetti degli adempimenti e dell'autorizzazione previsti dagli articoli 93, 94 e 94 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti, corredati dalla attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati, ai soli fini informativi e con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche-AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

     d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE. Il soggetto attuatore ovvero la centrale di committenza, cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

     425-ter. In relazione agli interventi di cui al comma 425-bis, si applicano, altresì, in quanto compatibile, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.».

 

Capo VI

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

 

     Art. 32. Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

     1. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 può avere ad oggetto anche il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal comma 3, la stazione appaltante pone a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dal Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.».

 

     Art. 33. Semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

     1. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 44:

     1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Agli interventi indicati nell'Allegato IV al presente decreto nonchè agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano le disposizioni di cui al presente comma, nonchè ai commi 1-bis, 1-ter, 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 8. In relazione a tali interventi, il progetto è trasmesso, a cura della stazione appaltante, al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione del parere di cui all'articolo 48, comma 7, del presente decreto.»;

     2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e le parole «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1»;

     2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La verifica preventiva dell'interesse archeologico si svolge secondo le modalità di cui all'articolo 48, comma 5-ter.»;

     3) al comma 3, le parole: «di cui all'Allegato IV», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1», al primo periodo, le parole: «secondo periodo del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- bis, secondo periodo.» e, all'ultimo periodo, le parole: «dal quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dal quinto periodo»;

     4) al comma 4, le parole: «secondo periodo del comma 1», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo del comma 1», al primo periodo, le parole: «di cui all'Allegato IV» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1» e il quarto, quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5- quater, quinto, sesto e settimo periodo.»;

     5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la questione è posta all'esame del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e definita, anche in deroga alle previsioni di cui al medesimo articolo 14-quinquies, secondo le modalità di cui al comma 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, secondo e terzo periodo.»;

     6) al comma 6:

     6.1 al primo periodo, le parole: «nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso previsto»;

     6.2 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di approvazione del progetto all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso da parte della conferenza di servizi di cui al comma 4, entro e non oltre i quindici giorni successivi alla trasmissione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel prendere atto della approvazione all'unanimità o sulla base delle posizioni prevalenti di assenso, adotta una determinazione motivata relativa alle integrazioni e alle modifiche al progetto di fattibilità tecnica ed economica rese necessarie dalle prescrizioni contenute negli atti di assenso acquisiti in sede di conferenza di servizi, ivi incluse le prescrizioni del Comitato speciale.»;

     6.3 al terzo periodo, le parole: «Nei casi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso previsto»;

     6.4 all'ottavo periodo, le parole: «terzo, quarto e quinto periodo» sono soppresse;

     7) dopo il comma 6-bis, è inserito il seguente:

     «6-ter. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV del presente decreto possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1% del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. I programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica di cui al primo periodo sono approvati secondo le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6.».

     8) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Ai fini della verifica del progetto e dell'accertamento dell'ottemperanza alle prescrizioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quinquies. Le varianti da apportare ai progetti approvati in base alla procedura di cui al presente articolo, sia in fase di redazione dei successivi livelli progettuali, sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate dalla stazione appaltante ovvero, laddove nominato, dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in conformità a quanto stabilito dal medesimo articolo 4, comma 2.»;

     9) il comma 7-bis è abrogato;

     b) all'articolo 44-bis:

     1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il progetto è trasmesso, unitamente a una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono adottate le linee guida per la redazione della relazione di cui al secondo periodo.»;

     2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla relazione trasmessa ai sensi del comma 1.»;

     c) all'articolo 45:

     1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il dirigente di livello generale di cui al comma 4»;

     2) al comma 3, le parole: «Ai componenti del Comitato speciale» sono sostituite dalle seguenti: «Al Presidente, al dirigente di livello generale di cui al successivo comma 4 e agli altri componenti del Comitato speciale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e un rimborso per le spese documentate sostenute, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e di quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio superiore dei lavori pubblici»;

     3) al comma 4, primo periodo, le parole: «cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e composta da un dirigente di livello non generale e da dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «cui è preposto un dirigente di livello generale, in aggiunta all'attuale dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, equiparato ad un Presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si avvale di un dirigente di livello non generale, con funzioni di segretario generale del Comitato speciale, e di dieci unità».

     2. All'articolo 1, comma 516, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «nonchè di eventuali modifiche resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali modifiche, resesi necessarie nel corso dell'attuazione degli stralci medesimi, sono approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

     3. All'articolo 1, comma 434, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «ed è composto» sono aggiunte le seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato,».

     4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 499, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31»;

     b) al comma 500, le parole: «di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022 e per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come modificato dal comma 498 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, nonchè per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi del medesimo articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge».

     5. Al fine di garantire la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo Svincolo di Bianzone e Campone in Tirano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dal presente decreto. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

 

     Art. 34. Disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali per soddisfare esigenze logistiche delle Pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.

     1. Al fine di soddisfare le esigenze logistiche delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, correlate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del comma 15 gli Enti Previdenziali possono destinare parte delle risorse finanziarie all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al precedente comma 3.»;

     b) il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Ai contratti di locazione stipulati con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto gli immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un canone annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura del 4% del costo di acquisto contrattualizzato e delle spese sostenute dagli enti previdenziali pubblici per gli interventi di messa a norma e adeguamento dell'immobile alle esigenze della amministrazione conduttrice. La tipologia degli interventi di cui al precedente periodo è stabilita in via definitiva dagli enti previdenziali e dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del prezzo di acquisto e non può essere oggetto di modifica, fermo restando la quantificazione degli stessi anche in un momento successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente comma non si applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi 4 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a condizione che sia garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica.»;

     c) il settimo periodo è soppresso.

     2. All'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il secondo periodo è soppresso.

     3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 417, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: «il nucleo è composto da», sono inserite le seguenti: «un massimo di»;

     b) dopo il comma 417 è inserito il seguente:

     «417-bis. In fase di prima attuazione delle disposizioni di cui al comma 417, lettera b), l'INAIL può istituire, fermo restando il rispetto delle disposizioni ivi previste, un nucleo che assicuri solo alcune delle funzioni di supporto tecnico indicate al primo periodo della citata lettera b).».

 

Capo VII

Disposizioni urgenti in materia di giustizia

 

     Art. 35. Disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile e degli atti processuali

     1. All'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Le copie per immagine su supporto informatico di atti e documenti originali formati in origine su supporto analogico, depositati in procedimenti giudiziari civili definiti con provvedimento decisorio non più soggetto a impugnazione da almeno un anno, sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla legge se il cancelliere vi appone la firma digitale, ne attesta la conformità all'originale e le inserisce nel fascicolo informatico nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente il processo civile telematico. In tali casi, si può procedere alla distruzione degli originali analogici, secondo le modalità previste con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale.»;

     b) al comma 5, le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

     2. Il decreto del Ministro della giustizia previsto dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal comma 1, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     3. All'articolo 196-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, le parole: «Nei procedimenti davanti al giudice di pace, al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione il» sono sostituite dalla seguente: «Il», e dopo le parole «da parte» sono inserite le seguenti: «del pubblico ministero,»;

     b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.».

     4. Salvo quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.

 

     Art. 36. Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione

     1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonchè delle apposite specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non è inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia.

     2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalità telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi può altresì manifestare la volontà di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso.

     3. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

     4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.

 

     Art. 37. Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149

     1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, dopo le parole: «le disposizioni di cui» sono inserite le seguenti: «all'articolo 2, comma 2, e di cui».

 

     Art. 38. Disposizioni in materia di crisi di impresa

     1. Nell'ipotesi disciplinata dall'articolo 25-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'Agenzia delle entrate può concedere un piano di rateazione fino a centoventi rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa rappresentata nell'istanza depositata ai sensi del medesimo articolo 25-bis, comma 4, e sottoscritta dall'esperto.

     2. Dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c) e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica l'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Al fine di accelerare l'accesso alla composizione negoziata, al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'imprenditore può depositare, in luogo delle certificazioni previste dal comma 3, lettere e), f) e g), del medesimo articolo 17, una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta di avere richiesto, almeno dieci giorni prima della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, le certificazioni medesime. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a tutte le istanze presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle presentate fino al 31 dicembre 2023.

     4. L'assegnazione del domicilio digitale da parte della cancelleria prevista dall'articolo 199, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è rinviata di diciotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 39. Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

     1. All'articolo 51 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2, le parole: «di durata biennale» sono soppresse;

     b) al comma 3-bis, le parole: «Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero della giustizia» e le parole «, sentito il Direttore generale della giustizia penale,» sono soppresse.

 

     Art. 40. Disposizioni in materia di giustizia tributaria

     1. Alla legge 31 agosto 2022, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 7, le parole: «Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 15 marzo 2023 il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria pubblica la graduatoria finale della procedura di interpello»;

     b) all'articolo 8, comma 5, primo periodo, le parole da «entro sessanta giorni» a «giustizia tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023»;

     2. All'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro». La disposizione del primo periodo si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023.

     3. Al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi alla Corte di Cassazione di cui alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1, Componente 1, Asse 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 1, comma 198, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e dell'articolo 291 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, provvede a depositare entro il 31 luglio 2023 presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1.

     4. Al fine di conseguire i medesimi obiettivi di cui al comma 3 mediante la riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130, e dell'articolo 391 del codice di procedura civile, l'Agenzia delle entrate, fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente e decorso il termine di cui al comma 11 del medesimo articolo 5, provvede a depositare, entro il 31 marzo 2023, presso la cancelleria della Corte di cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l'indicazione dei relativi versamenti, nonchè dell'assenza di provvedimento di diniego.

     5. Alle attività previste dai commi 3 e 4 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Capo VIII

Disposizioni urgenti in materia di ambiente e della sicurezza energetica

 

     Art. 41. Semplificazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde e rinnovabile

     1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 8, comma 1, quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè i progetti concernenti impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al punto 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti»;

     b) all'allegato II alla parte seconda, dopo il punto 6), è inserito il seguente:

     «6-bis) Impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di idrogeno verde ovvero rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro.».

 

     Art. 42. Interventi di rinaturazione dell'area del Po

     1. Gli interventi di cui alla Missione 2, Componente 4, Investimento 3.3, del PNRR compresi nel Programma d'azione per la rinaturazione dell'area del Po approvato con decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 2 agosto 2022, n. 96, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

 

     Art. 43. Disposizioni per l'efficienza energetica a valere sui fondi PREPAC

     1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle commodity energetiche e dei materiali da costruzione in relazione agli appalti pubblici per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, le risorse di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere altresì destinate alla copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano in considerazione del predetto aumento dei prezzi. Il presente comma non si applica agli interventi beneficiari dell'assegnazione delle risorse dei fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

 

     Art. 44. Estensione dello stanziamento per le annualità 2025 e 2026 delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR

     1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

 

     Art. 45. Utilizzo dei proventi delle aste C02 e supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico

     1. All'articolo 23, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, dopo le parole:

     «dai costi di cui all'articolo 46, comma 5» sono inserite le seguenti: «, nonchè le spese, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al presente comma».

     2. All'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo può essere altresì previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.».

 

Capo IX

Disposizioni urgenti in materia di beni culturali

 

     Art. 46. Semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di beni culturali

     1. Con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.

     2. La soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

     3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 2 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

     4. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonchè delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     5. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 3, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero.»;

     b) all'articolo 12:

     1) al comma 10, le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

     2) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

     «10-bis. In caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni.».

 

Capo X

Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

 

     Art. 47. Disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

     1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 20, comma 8:

     1) alla lettera c-bis.1), le parole: «del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori,» sono sostituite dalle seguenti: «dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori»;

     2) alla lettera c-quater):

     2.1) al secondo periodo, le parole: «di sette chilometri» sono sostituite dalle seguenti: «di tre chilometri» e le parole: «di un chilometro» sono sostituite dalle seguenti: «di cinquecento metri»;

     2.2) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»;

     b) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

     «Art. 22 bis. (Procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici) - 1. L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonchè in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati.

     2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza.

     3. La soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.»;

     c) all'articolo 31, comma 1, lettera b), dopo le parole: «fisiche, PMI,» sono inserite le seguenti:

     «le associazioni con personalità giuridica di diritto privato,»;

     d) all'articolo 45, comma 3:

     1) al primo periodo, dopo le parole: «unica nazionale,» sono inserite le seguenti: «definendo altresì le relative modalità di alimentazione,»;

     2) al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 4, comma 7-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

     2. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 2 è abrogato. È abrogata ogni disposizione in materia di aree contermini di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2010 e ai relativi atti o provvedimenti attuativi, incompatibile con il primo periodo e con l'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

     3. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, quinto periodo, le parole: «con le modalità di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque»;

     b) al comma 3-bis, le parole: «nonchè nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale»;

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende il provvedimento di VIA e, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.».

     4. Fino al 31 dicembre 2025, in deroga all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 2 marzo 2011, n. 28, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR, possono affidare in concessione, nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione, aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili.

     5. Per le finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui al medesimo comma, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di concessione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.

     6. All'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al secondo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo n. 42 del 2004» sono aggiunte le seguenti: «, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.»;

     7. All'articolo 1, comma 193, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) le sbarre di alta tensione rientranti fra le infrastrutture di cui alla lettera a), che risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possono essere utilizzate da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. o da società dalla stessa controllate per la connessione di impianti di produzione a fonti rinnovabili con le modalità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;».

     8. Per progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6, comma 7, del medesimo decreto, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso.

     9. All'articolo 1-sexies, comma 4-sexies, quarto periodo, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso in cui gli edifici siano destinati in via esclusiva alla collocazione di apparecchiature o impianti tecnologiche al servizio delle stazioni elettriche stesse».

     10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.

     11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

     a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

     b) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

     c) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati.

 

     Art. 48. Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo

     1. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonchè per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, con particolare riferimento:

     a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o ad AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

     b) ai casi di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, di esclusione dalla disciplina di cui alla parte quarta del medesimo decreto del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;

     c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;

     d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

     e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;

     f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

     2. Il decreto di cui al comma 1, in attuazione e adeguamento ai principi e alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

     3. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.

 

     Art. 49. Semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici

     1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

     «7-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, secondo periodo, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette la copia della dichiarazione di cui al comma 7 per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale alla Regione sul cui territorio insiste l'intervento medesimo, che vi provvede entro i successivi dieci giorni. Dal giorno della pubblicazione ai sensi del primo periodo decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge.»;

     b) all'articolo 7-bis, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

     «5-bis. La disciplina di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, il primo periodo del comma 5 si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo decreto, la realizzazione degli interventi di installazione è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace. Il termine di cui al terzo periodo del presente comma può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.».

     2. All'articolo 1, comma 2-quater, lettera c), del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, il numero 3) è sostituito dal seguente:

     «3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.».

     3. All'articolo 11 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purchè oneroso, del fondo.».

     4. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica, alle condizioni ivi previste, anche all'impresa di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa.

     5. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «in ogni caso entro un importo non superiore a 25 milioni di euro», sono soppresse, fermo il rispetto delle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione (2022/C 426/01) recante il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e, in particolare, alla Sezione 2.4. rubricata «Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica» del medesimo Quadro.

     6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 

Parte III

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e di politica agricola comune

Titolo I

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione

 

     Art. 50. Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR

     1. Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, di rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonchè di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il PNRR, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al comma 2, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è soppressa e l'esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonchè il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, entro i limiti del contratto in essere, che risulta in servizio presso l'Agenzia per la coesione territoriale alla data di entrata in vigore del presente decreto del presente decreto.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ai sensi del comma 1 e alla definizione della disciplina per il trasferimento delle medesime risorse, individuando altresì la data a decorrere dalla quale transitano i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni già di titolarità dell'Agenzia per la coesione territoriale, nonchè le unità di personale. Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentiti i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura, all'individuazione delle unità di personale di livello non dirigenziale, trasferite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del comma 2 da assegnare temporaneamente, nel numero massimo complessivo di trenta unità, presso le Amministrazioni centrali per il rafforzamento delle strutture ministeriali incaricate dello svolgimento delle funzioni di Autorità responsabile del PSC. Il trattamento economico del predetto personale resta a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

     4. Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e viene corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, al personale dirigenziale trasferito ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Successivamente all'adozione del decreto di cui al comma 2 e per gli anni 2023, 2024 e 2025, il conferimento degli incarichi dirigenziali può avvenire in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

     5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto adottato entro sessanta giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

     6. In relazione ai contratti di lavoro autonomo e dei contratti di collaborazione in corso dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti fino alla loro naturale scadenza, se confermati entro trenta giorni dalla data indicata nel decreto di cui al comma 2.

     7. Gli organi dell'Agenzia per la coesione territoriale, ad esclusione del Collegio dei revisori, decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni al Direttore della medesima Agenzia sono svolte da un dirigente di livello generale dell'Agenzia individuato con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e le funzioni attribuite al Comitato Direttivo dell'Agenzia sono svolte dal Capo del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli organi di amministrazione in carica deliberano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il bilancio di chiusura dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dal Collegio dei revisori dei conti, che è trasmesso al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione e la destinazione dell'eventuale avanzo di gestione. I compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati spettanti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma.

     8. Gli incarichi conferiti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Nucleo di verifica e controllo di cui di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, sono mantenuti fino alla data di cessazione delle attività dell'Agenzia per la coesione territoriale indicata nel decreto di cui al comma 2, ovvero fino alla loro naturale scadenza, se anteriore.

     9. Agli oneri derivanti dai commi 1 a 8, quantificati in euro 24.302.914 per l'anno 2023 e in euro 28.702.914 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede con le risorse già destinate a copertura delle spese di personale e di funzionamento dell'Agenzia nei capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasferite nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio del Ministri con il decreto di cui al comma 5.

     10. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, a supporto dell'attività del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle previsioni di cui ai commi da 1 a 8, alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC)» e al quale sono trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di verifica e controllo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014.

     11. Il Nucleo per le politiche di coesione è costituito da un numero massimo di quaranta componenti. I componenti del Nucleo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, ove nominata, e sono scelti, nel rispetto della parità di genere e secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, fra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, il personale degli enti pubblici economici ed esperti estranei alla pubblica amministrazione, anche appartenenti a Paesi dell'Unione europea, in possesso di specifica e comprovata specializzazione professionale nel settore della valutazione delle politiche e nella valutazione e gestione dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico ovvero nel campo delle verifiche sull'attuazione dei programmi e dei progetti d'investimento delle pubbliche amministrazioni, degli enti e dei soggetti operanti con finanziamento pubblico. L'incarico è esclusivo per un periodo di tre anni, rinnovabile una sola volta. I componenti del Nucleo, qualora dipendenti di una pubblica amministrazione, sono collocati, per l'intera durata dell'incarico, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo a dipendenti della pubblica amministrazione in numero non superiore a dieci per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta debitamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Agli incarichi dei componenti del Nucleo si applicano le previsioni di cui all'articolo 31, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

     12. Fermo quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai componenti del Nucleo compete un trattamento economico omnicomprensivo annuo lordo compreso tra un minimo di euro cinquantamila e un massimo di euro centoquarantamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Per i componenti di cui al comma 11, quinto periodo, il compenso annuo lordo è fino ad euro trentamila, esclusi gli oneri a carico dell'amministrazione. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità. Tutti i componenti devono dichiarare di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. I componenti in posizione di fuori ruolo o comando previsti dai rispettivi ordinamenti mantengono il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di provenienza e agli stessi viene attribuito un differenziale fra il trattamento economico di cui al primo periodo e quello corrisposto dalle amministrazioni di provenienza.

     13. Con il decreto di cui al comma 10, si provvede a disciplinare, in particolare:

     a) la composizione e le modalità di individuazione dei componenti del Nucleo;

     b) le fasce retributive, in un massimo di quattro, per la determinazione dei compensi da attribuire ai componenti del Nucleo;

     c) le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo;

     d) le attività del Nucleo di supporto alle strutture del Dipartimento per le politiche di coesione, con particolare riguardo ai seguenti ambiti: valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti di sviluppo socio-economico e territoriale; approfondimenti, elaborazioni e istruttorie a supporto dei processi di programmazione, riprogrammazione afferenti alla politica di coesione, europea e nazionale, ricadenti nella responsabilità del Dipartimento per le politiche di coesione, anche ai fini dell'integrazione tra politica di coesione e PNRR; supporto tecnico per il monitoraggio, la verifica e l'accelerazione e dell'attuazione dei programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea e dei Piani sviluppo e coesione e altri strumenti d'intervento afferenti alla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione, anche attraverso l'elaborazione e diffusione di metodologie, strumenti, indicatori e basi informative; svolgimento di tutte le altre attività attribuite dalle vigenti disposizioni al Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) e al Nucleo di verifica e controllo» (NUVEC), ad eccezione delle funzioni di Autorità di audit dei programmi 2021-2027 cofinanziati nell'ambito della politica di coesione europea, che sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), ai sensi dell'articolo 53 del presente decreto ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.

     14. Gli incarichi conferiti a qualsiasi titolo ai componenti del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 29 dicembre 2014, diversi da quelli individuati dal comma 5 del medesimo articolo 2, cessano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10.

     15. Le denominazioni «Nucleo per le politiche di coesione» e «NUPC» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione» e «NUVAP» e le denominazioni «Nucleo di verifica e controllo» e «NUVEC».

     16. I compensi per i componenti del Nucleo sono corrisposti a valere sulle disponibilità finanziarie allocate nei pertinenti capitoli di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, che sono integrate con le risorse finanziarie, già destinate al funzionamento del NUVEC e trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, fino a copertura del fabbisogno finanziario e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     17. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

     18. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri stipula un apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante la definizione delle modalità di utilizzazione del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonchè di implementazione, estensione e sviluppo dello stesso per rafforzare e razionalizzare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle politiche di coesione. Per le finalità di cui al primo periodo, al Dipartimento per le politiche di coesione è assicurato l'accesso a tutte le informazioni e le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 51. Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei

     1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 56 è inserito il seguente:

     «56-bis. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 71, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2021/1060 e in attuazione dell'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per il periodo di programmazione 2021-2027, le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l'Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all'Autorità di gestione.».

 

     Art. 52. Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale

     1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa», di cui all'accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 28 ottobre 2020 ed approvato con decreto n. 160 dell'11 novembre 2020 del direttore generale della direzione risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzata la spesa complessiva di euro 35.000.000, di cui euro 5.880.000 nel 2023, euro 7.642.000 nel 2024, euro 10.261.000 nel 2025, euro 7.380.000 nel 2026 e di euro 3.837.000 nel 2027.

     2. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta, ubicata nel territorio di Roma Capitale, è autorizzata la spesa, in favore del Commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022, di euro 5.000.000 nell'anno 2023, di euro 55.000.000 nell'anno 2024, di euro 100.000.000 nell'anno 2025, di euro 65.000.000 nell'anno 2026 e di euro 25.000.000 nell'anno 2027.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, quantificati in euro 10.880.000 nell'anno 2023, in euro 62.642.000,00 nell'anno 2024, in euro 110.261.000 nell'anno 2025, in euro 72.380.000 nell'anno 2026 e in euro 28.837.000 nell'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     4. All'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il programma di rigenerazione urbana è approvato, anche per parti o stralci funzionali, con atto del Commissario straordinario del Governo, entro dieci giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 9. L'approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i titoli abilitativi, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate.».

     5. La società Arexpo S.p.A., previo adeguamento del proprio statuto sociale, può stipulare con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e con le relative società in house, società controllate e società partecipate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che siano amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle aree ed immobili di cui queste sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali sul territorio nazionale, nonchè in relazione alle aree e agli immobili dalle stesse apportati, conferiti o trasferiti in fondi immobiliari gestiti dalle società di cui al presente comma, per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi, la società Arexpo S.p.A. può svolgere a favore dei soggetti indicati al primo periodo, attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio nazionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 53. Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC

     1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali, con un maggiore livello di avanzamento, definanziati in applicazione dell'articolo 44, comma 7 quater, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il Dipartimento per le politiche di coesione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base dei dati informativi presenti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e delle informazioni fornite dalle Amministrazioni titolari dei Piani di sviluppo e coesione in cui sono inseriti, provvede all'individuazione degli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori nonchè, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.

     2. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata sulla base dell'istruttoria svolta ai sensi del comma 1, si provvede all'assegnazione delle risorse necessarie al completamento di detti interventi a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio.

 

Titolo II

Disposizioni urgenti in materia di politica agricola comune

 

     Art. 54. Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC

     1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e in esecuzione dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, è istituita presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, l'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027.

     2. L'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale conferito anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     3. Agli uffici di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) supporto al coordinamento tra le autorità di gestione regionali e gli organismi intermedi di cui all'articolo 3, numero 16), del citato regolamento (UE) 2021/2115;

     b) supporto al comitato di monitoraggio di cui all'articolo 124 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

     4. Per il funzionamento dell'Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC e il potenziamento delle direzioni generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - sezione A Agricoltura - è rideterminata in 10 posizioni dirigenziali di livello generale, 41 posizioni dirigenziali di livello non generale, 461 unità nell'area dei funzionari, 365 unità nell'area degli assistenti e 8 unità nell'area degli operatori. In relazione alla nuova dotazione organica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024 è autorizzato a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica, come rideterminata ai sensi del presente comma, un contingente di 50 unità di personale, di cui 40 unità da inquadrare nell'area dei funzionari e 10 unità da inquadrare nell'area degli assistenti previste dal sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante concorsi pubblici, anche attraverso l'avvalimento della Commissione RIPAM di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Per l'attuazione del presente comma e del comma 2 è autorizzata la spesa di 2.062.000 euro per l'anno 2023 e di 2.475.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

     5. Per le medesime finalità di cui al comma 1 sono istituiti presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi, quale ufficio di livello dirigenziale generale, e, nell'ambito della Direzione Organismo di coordinamento, un ufficio di livello dirigenziale non generale con funzioni di supporto all'esercizio delle attività per la presentazione della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e all'articolo 134 del citato regolamento (UE) 2021/2115.

     6. La Direzione per la gestione, lo sviluppo e la sicurezza dei sistemi informativi dell'AGEA è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, preposti alla strategia evolutiva del sistema informativo agricolo nazionale, alla valorizzazione del patrimonio informativo per l'attuazione e il monitoraggio del piano strategico della PAC e alla sicurezza dei sistemi informativi, certificata in conformità con lo standard internazionale ISO 27001. L'AGEA, con successiva modifica dello statuto e del regolamento di organizzazione, provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.

     7. Per la copertura degli uffici dirigenziali di cui ai commi 5 e 6, anche mediante l'espletamento di concorsi pubblici, è autorizzata la spesa di 718.000 euro per l'anno 2023 e di 862.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e, conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 5 posizioni dirigenziali, di cui 1 di prima fascia. Per le stesse finalità di cui ai predetti commi 5 e 6, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del secondo periodo del presente comma è autorizzata la spesa di 1.602.000 euro per l'anno 2023 e di 1.922.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

     8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi 4 e 7, pari a 4.382.000 euro per l'anno 2023 e a 5.259.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui al capitolo di parte corrente 2330, così come incrementato dall'articolo 1, comma 457, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

 

Titolo III

Disposizioni urgenti in materia di politiche giovanili

 

     Art. 55. Agenzia italiana per la gioventù

     1. È istituita l'Agenzia italiana per la gioventù, ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 14, lettera a), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121.

     2. L'Agenzia italiana per la gioventù subentra a tutti gli effetti nelle funzioni attualmente svolte dall'Agenzia nazionale per i giovani nell'ambito degli obiettivi individuati dai programmi europei e in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, e del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, e del regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021. A tal fine, coopera con le altre Agenzie o Autorità delegate per i settori istruzione e formazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite all'Agenzia italiana per la gioventù le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, che viene conseguentemente soppressa. L'Agenzia italiana per la gioventù succede alla soppressa Agenzia nazionale per i giovani in tutti i rapporti attivi e passivi e al personale trasferito continua ad applicarsi il CCNL dell'Area e del Comparto Funzioni centrali sezione Ministeri. La dotazione organica dell'Agenzia italiana per la gioventù è costituita da complessive 45 unità, di cui 3 posizioni dirigenziali di livello non generale, 16 funzionari, 25 assistenti e 1 operatore.

     3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili. L'Agenzia italiana per la gioventù è autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli di intesa.

     4. Entro trenta giorni dalla data di approvazione dello statuto, l'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili provvede alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana per la gioventù, organo di vertice politico-amministrativo, formato da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonchè del Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'attività degli uffici amministrativi dell'Agenzia è coordinata da un dirigente di livello non generale, scelto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito della dotazione organica di cui al comma 2. Sino all'insediamento dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui al periodo precedente, la gestione corrente è assicurata da un commissario straordinario, nominato con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili.

     5. Nelle more dell'adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2007, n. 156. Il collegio dei revisori dell'Agenzia nazionale per i giovani rimane in carica sino all'emanazione dello statuto dell'Agenzia italiana per la gioventù.

     6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

     7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 56. Disposizione finanziaria

     1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 57. Clausola di salvaguardia

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

     Art. 58. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 21 aprile 2023, n. 41.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[8] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Per una modifica del presente alinea, vedi l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma inserito dall'art. 4 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[13] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 4 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[18] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[20] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[21] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[22] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 479, della L. 30 dicembre 2023, n. 213.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[28] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[29] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[31] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[32] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[33] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[34] Comma inserito dalla L. di conversione.

[35] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[36] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[38] Comma inserito dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 8 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[43] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[44] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[46] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, convertito dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191.

[47] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[48] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[49] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[50] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[51] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[52] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[53] Comma inserito dalla L. di conversione.

[54] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[55] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[56] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[57] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[58] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[59] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[60] Rubrica aggiunta dalla L. di conversione.

[61] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[62] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 8 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[63] Comma inserito dalla L. di conversione.

[64] Comma inserito dalla L. di conversione.

[65] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[66] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[67] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[68] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[69] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[70] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 17 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[71] Comma inserito dall'art. 17 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[72] Comma inserito dall'art. 17 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[73] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[74] Comma inserito dalla L. di conversione.

[75] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 17 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[76] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[77] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[78] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[79] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[80] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[81] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[82] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[83] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[84] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[85] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[86] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[87] Comma inserito dalla L. di conversione.

[88] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[89] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[90] Comma inserito dalla L. di conversione.

[91] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[92] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[93] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[94] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla L. 27 novembre 2023, n. 170.

[95] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[96] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[97] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[98] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[99] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[100] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[101] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[102] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[103] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[104] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[105] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[106] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[107] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[108] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[109] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[110] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[111] Comma così modificato dall'art. 18 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[112] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[113] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[114] Comma inserito dalla L. di conversione.

[115] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[116] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

[117] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[118] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[119] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[120] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[121] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[122] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[123] Comma inserito dalla L. di conversione.

[124] Comma inserito dalla L. di conversione.

[125] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[126] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[127] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[128] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[129] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[130] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[131] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[132] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[133] Comma così modificato dalla L. di conversione. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 36 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[134] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[135] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[136] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[137] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[138] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[139] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[140] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[141] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[142] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[143] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[144] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.

[145] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[146] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[147] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[148] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[149] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[150] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[151] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[152] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[153] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[154] La Corte costituzionale, con sentenza 29 febbraio 2024, n. 31, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui non richiede l’acquisizione dell’intesa della Regione Puglia ai fini dell’adozione dei decreti interministeriali di approvazione del programma delle opere infrastrutturali.

[155] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[156] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[157] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[158] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[159] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[160] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[161] Alinea così modificato dalla L. di conversione.

[162] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[163] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[164] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[165] Comma così modificato dall'art. 11 del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18.

[166] Lettera così sostituita dalla L. di conversione.

[167] Comma così modificato dall'art. 20 del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56.

[168] Comma inserito dalla L. di conversione.

[169] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[170] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[171] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[172] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[173] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[174] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[175] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[176] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[177] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[178] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[179] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[180] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[181] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[182] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[183] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[184] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 9 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[185] Comma inserito dalla L. di conversione.

[186] Comma inserito dalla L. di conversione.

[187] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[188] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[189] Comma inserito dalla L. di conversione.

[190] Comma inserito dalla L. di conversione.

[191] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[192] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[193] Comma inserito dalla L. di conversione.

[194] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[195] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[196] Comma inserito dalla L. di conversione.

[197] Comma inserito dalla L. di conversione.

[198] Comma inserito dalla L. di conversione.

[199] Comma inserito dalla L. di conversione.

[200] Comma inserito dalla L. di conversione.

[201] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[202] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 9 del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito dalla L. 2 febbraio 2024, n. 11.

[203] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[204] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[205] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[206] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[207] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[208] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[209] Comma soppresso dalla L. di conversione.

[210] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[211] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[212] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[213] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[214] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[215] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[216] Comma modificato dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 10 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.

[217] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[218] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[219] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[220] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[221] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[222] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 22 del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

[223] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 18 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.

[224] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[225] Comma così modificato dall'art. 18 del D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162.

[226] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[227] Comma inserito dalla L. di conversione.

[228] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[229] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[230] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[231] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[232] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[233] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[234] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[235] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[236] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[237] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[238] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[239] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[240] Comma aggiunto dalla L. di conversione.

[241] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[242] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[243] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[244] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[245] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[246] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[247] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[248] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[249] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[250] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.

[251] Allegato aggiunto dalla L. di conversione.