§ 80.4.555 - L. 21 aprile 2023, n. 41.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.4 organizzazione
Data:21/04/2023
Numero:41


Sommario
Art. 1. 


§ 80.4.555 - L. 21 aprile 2023, n. 41.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative.

(G.U. 21 aprile 2023, n. 94)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. All'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 23 marzo 2023, n. 33, le parole: «che sostituisce il Piano per la non autosufficienza» sono sostituite dalle seguenti: «che sostituisce, per la parte inerente alla popolazione anziana, il Piano per la non autosufficienza ».

     3. All'articolo 1, comma 1, alinea, della legge 17 giugno 2022, n. 71, le parole: «un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».

     4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13

 

     Nella parte I, la partizione: «Titolo I» e la relativa rubrica sono soppresse.

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e dopo le parole: «medesimo articolo 8» sono inserite le seguenti: «del decreto-legge n. 77 del 2021» e, al secondo periodo, dopo la parola: «adottati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «lett. e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e),»;

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «del presente comma» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 4:

     alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, dopo le parole: «categorie produttive e sociali,», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «del settore bancario, finanziario e assicurativo,», al primo periodo, dopo la parola: «individuati» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» è inserita la seguente: «del»;

     alla lettera d):

     al numero 1), le parole: «e il Tavolo» sono sostituite dalle seguenti: «e del Tavolo»;

     al numero 2.2), alinea, la parola: «sostituta» è sostituita dalla seguente: «sostituita»;

     alla lettera e):

     al capoverso 1, le parole: «oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti» sono sostituite dalle seguenti: «oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni», le parole: «numero di posti» sono sostituite dalle seguenti: «numero di posizioni» e la parola: «assegnati» è sostituita dalla seguente: «assegnate»;

     al capoverso 2, al primo periodo, le parole: «gestione finanziaria e monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio» e dopo le parole: «di informazione,» è inserita la seguente: «di» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato svolge, in raccordo con le altre strutture del Ministero e nel rispetto delle loro competenze, le funzioni previste dall'articolo 8, commi 1, 2, secondo periodo, 3 e 4»;

     al capoverso 2-bis, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

     alla lettera f):

     al numero 1), le parole: «con amministrazioni pubbliche,» sono sostituite dalle seguenti: «con amministrazioni pubbliche e»;

     al numero 4), capoverso 8-bis, dopo le parole: «titolari di interventi» è inserita la seguente: «del» e le parole: «dei controlli e della rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la rendicontazione e il controllo»;

     dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     «f-bis) all'articolo 8, comma 2, al primo periodo, le parole: "con il Servizio centrale per il PNRR" sono sostituite dalle seguenti: "con l'Ispettorato generale per il PNRR" e, al secondo periodo, le parole: "predetto Servizio centrale" sono sostituite dalle seguenti: "predetto Ispettorato generale"»;

     al comma 5, le parole: «euro 533.950» sono sostituite dalle seguenti: «euro 549.980», le parole: «euro 640.730» sono sostituite dalle seguenti: «euro 659.980» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"».

 

     All'articolo 2:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «un coordinatore e» sono sostituite dalle seguenti: «un coordinatore,»;

     alla lettera b), le parole: «e gli obiettivi e i traguardi» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto agli obiettivi e ai traguardi»;

     alla lettera e), dopo le parole: «di cui al citato» sono inserite le seguenti: «articolo 6 del»;

     al comma 4, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9» e, al quarto periodo, le parole: «personale di livello non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «personale non dirigenziale»;

     al comma 5, la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale»;

     al comma 6, le parole: «e non generali» sono sostituite dalle seguenti: «e non generale,»;

     al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Segreteria tecnica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021».

 

     All'articolo 3:

     al comma 1, lettera a):

     al numero 1), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «In caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi», dopo le parole: «degli ambiti territoriali sociali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328,» e le parole: «inerzia o difformità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'inerzia o nella difformità» e, al secondo periodo, dopo le parole: «sentito il soggetto attuatore» sono inserite le seguenti: «anche al fine di individuare tutte le cause di detta inerzia» e dopo le parole: «il potere di adottare» è inserita la seguente: «tutti»;

     al numero 3), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo» e dopo le parole: «delibera adottata ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «, ultimo periodo,».

 

     All'articolo 4:

     al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le amministrazioni assegnatarie, ai fini del completamento del contingente del suddetto personale di propria spettanza, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato selezionato attingendo a graduatorie in corso di validità, per i profili professionali corrispondenti. Le predette amministrazioni comunicano le assunzioni effettuate al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica».

 

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     «Art. 4-bis (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni). - 1. Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11, "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie", della Missione 1, componente 1, del PNRR le Amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, finalizzate all'efficientamento dei rispettivi processi di spesa, dandone conto nell'ambito della nota integrativa al rendiconto secondo gli schemi indicati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della circolare annuale sul rendiconto generale dello Stato.

     2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonchè ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

     3. Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi della Riforma di cui al comma 1, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori ivi previsti.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale».

 

     All'articolo 5:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il preventivo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma»;

     al comma 2, al primo periodo, alle parole: «Nel rispetto» sono premesse le seguenti: «In relazione ai dati di cui al comma 1,», le parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e al codice di cui al decreto legislativo» e le parole: «valutazione, monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione e monitoraggio» e, al secondo periodo, le parole: «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali»;

     al comma 3:

     alla lettera a), alle parole: «nell'ambito» sono premesse le seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) 2021/241,»;

     alla lettera b), le parole: «all'articolo 46, paragrafo 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 46»;

     al comma 4, le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;

     al comma 5, le parole: «legge 10 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° luglio»;

     al comma 7, dopo le parole: «assegnazione di incentivi» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo» sono sostituite dalle seguenti: «il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo»;

     al comma 8, le parole: «regolamento UE 2016/679 e del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto»;

     alla rubrica, le parole: «e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «ed europee».

 

     All'articolo 6:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 9» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al capoverso 6, le parole: «il tempestivo avvio ed esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'avvio e l'esecuzione tempestivi» e le parole: «chiusura degli interventi.";» sono sostituite dalle seguenti: «chiusura degli interventi".»;

     al comma 2, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,»;

     alla rubrica, dopo le parole: «gestione finanziaria» sono inserite le seguenti: «delle risorse del».

 

     Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 6-bis (Flessibilità per l'utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR). - 1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La deroga di cui al periodo precedente si applica anche ai finanziamenti di derivazione statale ed europea assegnati per spese correnti finalizzate alla realizzazione di interventi afferenti al PNRR".

     Art. 6-ter (Disposizioni per il rafforzamento dell'operatività dell'Amministrazione finanziaria). - 1. All'articolo 9-bis, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, a porre in essere le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte della Sogei S.p.A.".

     2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 6, dopo le parole: "mediante la stipulazione di apposite convenzioni," è inserita la seguente: "anche";

     b) al comma 8, dopo le parole: "commi 6 e 7" sono inserite le seguenti: ", nonchè per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,"».

 

     All'articolo 7:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «che sia assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «che siano assicurati»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1, primo periodo, ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, quarto periodo, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».

     Nella parte I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

     «Art. 7-bis (Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi). - 1. L'articolo 26, comma 6-bis, penultimo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è da intendersi nel senso che le stazioni appaltanti, per l'anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater del predetto articolo 26, purchè la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi sia già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b), del medesimo articolo.

     Art. 7-ter (Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici). - 1. Al fine di favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le disposizioni di cui all'articolo 103, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, ai contratti d'appalto relativi ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi inclusi quelli relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data».

 

     All'articolo 8:

     al comma 1, le parole: «ad essi assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «ad essi assegnate» e dopo le parole: «secondo periodo, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "per il reclutamento del personale a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", ovvero con contratto di somministrazione di lavoro,";

     b) al secondo periodo, dopo le parole: "A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", ovvero i contratti di somministrazione di lavoro,"»;

     al comma 2, le parole: «dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee»;

     al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4» il segno di interpunzione: «,» è soppresso ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i segretari comunali e provinciali, la medesima facoltà di incremento percentuale del trattamento accessorio oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è calcolata sui valori della retribuzione di posizione, spettanti in base all'ente di titolarità, come definiti dal comma 1 dell'articolo 107 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto in data 17 dicembre 2020, nonchè sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti»;

     al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 4», dopo le parole: «enti locali» sono inserite le seguenti: «e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «all'articolo 113 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

     al comma 7, le parole: «due posizioni di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due posizioni dirigenziali di livello non generale»;

     al comma 8, dopo le parole: «All'articolo 54-quater» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

     al comma 10, dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «di titolarità» e dopo le parole: «articolo 7» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 11, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»;

     al comma 13 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, qualora previsto a legislazione vigente, previa informativa alle stesse»;

     dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

     «13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dalle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

 

     Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

     «Art. 8-bis (Fondo per l'avvio di opere indifferibili). - 1. Ferme restando le condizioni per l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, oggetto di procedure di affidamento mediante accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

     2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui allo stesso periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     4. All'articolo 1, comma 375, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

     "b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza".

     5. Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli-Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

     6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 56 è sostituito dal seguente:

     "56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un codice identificativo di gara (CIG) ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento, previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e, per il restante 20 per cento, previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione per il 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente";

     b) al comma 57, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e la conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti nel citato sistema di monitoraggio"».

 

     All'articolo 9:

     al comma 3, le parole: «dalle seguenti amministrazioni ed organismi» sono sostituite dalle seguenti: «da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi»;

     al comma 6, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

 

     All'articolo 10:

     al comma 1, le parole: «Componente 2» sono sostituite dalle seguenti: «componente 1»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. All'articolo 13, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: "con contratto di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: ", non rinnovabile,"»;

     alla rubrica, le parole: «Componente 2» sono sostituite dalle seguenti: «componente 1».

 

     All'articolo 11:

     al comma 1, le parole: «monitoraggio e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «il monitoraggio e il controllo», le parole: «della spesa» sono soppresse e le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000»;

     al comma 2, le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000» e le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale»;

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'Investimento 1, "Transizione 4.0", della Missione 1, "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", componente 2, "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo", il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a stipulare, a titolo gratuito, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti per le attività di controllo, l'individuazione dei tempi per l'avvio e la conclusione dei controlli nel rispetto delle scadenze previste per i singoli target, nonchè le modalità e i termini entro i quali il Ministero delle imprese e del made in Italy deve assicurare, coerentemente con le tempistiche dei controlli, l'emanazione dei pareri tecnici richiesti dall'Agenzia delle entrate nell'ambito delle attività istruttorie. Nell'ambito di tale convenzione deve essere indicato il numero delle attività di controllo demandate all'Agenzia delle entrate che, in ogni caso, deve essere limitato a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento di cui al periodo precedente. Nello svolgimento delle predette attività è assicurato il rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

 

     All'articolo 12:

     al comma 1:

     all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 35-ter» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     alla lettera a):

     al primo periodo, la parola: «adottato» è sostituita dalle seguenti: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13,», le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi» e le parole: «e riservatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e la riservatezza»;

     il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al terzo periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al terzo periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali»;

     al terzo periodo, dopo le parole «dell'articolo 46 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «dell'articolo 71 del» sono inserite le seguenti: «medesimo testo unico di cui al»;

     al comma 2, le parole: «nella formulazione vigente alla data» sono sostituite dalle seguenti: «nel testo vigente prima della data».

     Nella parte II, la rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure» e al capo I del titolo II è aggiunta la seguente rubrica: «Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione».

 

     All'articolo 14:

     al comma 1:

     alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

     alla lettera b), capoverso 6-quinquies, alla parola: «provvedimenti» è premessa la seguente: «i» e le parole: «al comma 1 e sottoposti» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 sottoposti»;

     alla lettera d):

     al numero 1), le parole: «e delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «, e alle infrastrutture»;

     al numero 2):

     al capoverso 5, dopo le parole: «quarto periodo» sono inserite le seguenti: «, del presente articolo»;

     al capoverso 5-ter, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 5 del presente articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse archeologico, le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono corredate delle eventuali prescrizioni relative alle attività di assistenza archeologica in corso d'opera da svolgere ai sensi del medesimo articolo 25»;

     alla lettera e), numero 2), dopo le parole: «comma 5» è aggiunto il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al comma 4, al primo periodo, le parole: «Per le medesime finalità di cui al comma 1,» sono soppresse, le parole: «le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,» e, al secondo periodo, le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.»;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le prefetture, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse del PNC disponibili, l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del PNC medesimo specifici interventi, per i quali devono essere comunque assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC»;

     al comma 8, lettera a), dopo le parole: «all'alinea,» sono inserite le seguenti: «le parole: "Fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 30 giugno 2024" e»;

     al comma 9, capoverso 451-bis, le parole: «di 2.231.00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.231.000 euro»;

     dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

     «9-bis. La presentazione dell'istanza telematica da parte dei soggetti individuati dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2023, costituisce titolo per l'emissione della fattura da parte dell'impresa esecutrice, anche in assenza del rilascio del certificato di pagamento da parte della stazione appaltante. A tal fine, i medesimi soggetti forniscono all'impresa esecutrice copia dell'istanza presentata, completa del prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento».

 

     Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

     «Art. 14-bis (Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma). - 1. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi previsti dagli accordi di programma, all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, deve essere sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della conferenza di cui al comma 3 ed è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo i permessi di costruire, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato"».

 

     All'articolo 15:

     al comma 1, le parole: «delle medesima Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima Agenzia»;

     al comma 3, le parole: «per la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. L'Istituto per il credito sportivo può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, sulle risorse del PNRR, purchè ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi o a finalità istituzionali o strumentali. Per la quota eventualmente non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al periodo precedente nell'ambito della propria autonomia finanziaria»;

     al comma 4, dopo le parole: «di competenza» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «regole Eurostat» sono sostituite dalle seguenti: «regole di Eurostat» e le parole: «affidamento della progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «affidamento delle attività di progettazione»;

     al comma 5, al primo periodo, le parole: «Ministero della difesa individua» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero della difesa individua» e le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della Difesa Servizi S.p.A.» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e la Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure del PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5-ter. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in coerenza con quanto disposto dal presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane»;

     alla rubrica, dopo le parole: «Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «nonchè delle regioni e degli enti locali».

 

     Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

     «Art. 15-bis (Contributo dell'Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC). - 1. I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico ovvero al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da progetti di riqualificazione per scopi istituzionali o sociali recanti apposito finanziamento, ovvero interessati da interventi da candidare al finanziamento, in tutto o in parte, con le risorse previste nell'ambito delle misure di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) nonchè dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), possono, su domanda presentata da regioni, comuni, province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, ai predetti enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

     2. Sono esclusi dal trasferimento di cui al comma 1 i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i beni per i quali siano in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità nonchè quelli inseriti o suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione ai sensi di legge.

     3. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con la competente amministrazione titolare delle risorse di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla richiesta di trasferimento, verifica la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'accoglimento della stessa e ne comunica l'esito all'ente interessato che, in caso di esito positivo, acquisisce la disponibilità del bene, nelle more del completamento del trasferimento, ai fini dell'avvio della progettazione e di ogni altra attività propedeutica.

     4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento della richiesta, il trasferimento del bene è disposto con decreto dell'Agenzia del demanio che prevede: a) la retrocessione del bene allo Stato in caso di mancato avvio o non completamento dell'intervento nei termini previsti dal relativo finanziamento; b) il divieto di alienazione dei beni statali trasferiti per un periodo di cinque anni decorrenti dal collaudo, dalla regolare esecuzione dei lavori ovvero dal completamento dell'intervento sugli stessi realizzati. Il decreto di trasferimento dei beni immobili appartenenti al demanio storico artistico è comunicato ai competenti uffici del Ministero della cultura secondo le modalità di cui all'articolo 54, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e i beni medesimi restano assoggettati alla disciplina di tutela di cui al predetto codice.

     5. I beni di cui al comma 1 sono trasferiti, con tutte le pertinenze, gli accessori, i vincoli, gli oneri e i pesi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui al comma 4, nel possesso giuridico degli stessi e con subentro del medesimo ente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.

     6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, ai sensi del presente articolo, immobili statali utilizzati a titolo oneroso, sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 5. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.

     7. Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al presente articolo, gli enti richiedenti, nelle more del trasferimento del bene, possono avvalersi dei servizi di progettazione gratuiti della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

     8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

 

     All'articolo 16:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «dei beni statali» sono sostituite dalle seguenti: «i beni statali» e, al quarto periodo, le parole: «regole Eurostat» sono sostituite dalle seguenti: «regole di Eurostat» e le parole: «della progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di progettazione»;

     al comma 3, le parole: «energia rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «energia da fonti rinnovabili»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonchè con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175».

 

     All'articolo 17:

     al comma 2, le parole: «da diritto» sono sostituite dalle seguenti: «di diritto»;

     al comma 3, al primo periodo, le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e, al terzo periodo, dopo le parole: «In relazione all'incremento disposto ai sensi del primo periodo,» sono inserite le seguenti: «l'aggiudicatario, previa autorizzazione da parte della Consip S.p.A., può eseguire parte della prestazione oggetto delle convenzioni e degli accordi quadro stipulati dalla medesima Consip S.p.A. avvalendosi di altri operatori economici, a prescindere dalla loro eventuale partecipazione alla medesima procedura, purchè all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture da subappaltare e che tali operatori economici siano in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonchè dei requisiti previsti all'articolo 80 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, in alternativa,»;

     al comma 4, le parole: «decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro»;

     al comma 5, le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A.» e dopo la parola: «clinico-assistenziali"» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

 

     All'articolo 18:

     al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 50-ter del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. All'articolo 1, comma 563, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "alle pubbliche amministrazioni, agli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "ai soggetti pubblici e privati" e le parole: "attraverso lo strumento della Carta" sono sostituite dalle seguenti: "attraverso l'utilizzo anche in via telematica dello strumento della Carta"»;

     al comma 3:

     al primo periodo, dopo le parole: «commi 6 e 7, del» sono inserite le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al», dopo le parole: «articolo 5, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al» e dopo le parole: «apposita richiesta» sono inserite le seguenti: «, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata,»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «preventiva comunicazione» sono inserite le seguenti: «, in formato digitale e mediante posta elettronica certificata,», dopo le parole: «citato articolo 5, comma 3,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e le parole: «che verranno dettagliate» sono sostituite dalle seguenti: «definite dettagliatamente»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, per gli interventi relativi alla realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga fissa e mobile, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini relativi a tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilasciati o formatisi alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonchè alle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate e prorogate ai sensi del citato articolo 10-septies»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e di garantire connettività a banda ultra larga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del Piano "Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 5a serie speciale, n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga»;

     al comma 5:

     all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto»;

     alla lettera a):

     al numero 2), le parole: «le amministrazioni, enti e gestori» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni, gli enti e i gestori» e le parole: «ivi incluse» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi»;

     dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

     «2-bis) al comma 10, la parola: "novanta" è sostituita dalla seguente: "sessanta"»;

     alla lettera b), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

     «2-bis) il comma 5 è abrogato»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Dopo l'articolo 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

     "Art. 49-bis (Misure di semplificazione per impianti relativi ad opere prive o di minore rilevanza). - 1. Gli interventi di cui agli articoli 44 e 45 del presente codice, relativi agli impianti delle opere prive di rilevanza o di minore rilevanza di cui agli articoli 94 e 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli interventi di cui agli articoli 46, 47 e 49 del presente codice non sono soggetti all'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

     2. Sono interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

     3. Gli interventi di cui al comma 1 che hanno minore rilevanza e prevedono l'esecuzione di lavori strutturali nelle località sismiche individuate ai sensi dell'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al preventivo deposito in formato digitale del progetto strutturale presso l'Ufficio del genio civile, accompagnato dalla dichiarazione del progettista che assevera il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico nonchè il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica. L'avvenuto deposito abilita all'inizio dei relativi lavori"»;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. Dopo l'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

     "Art. 54-bis (Infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità). - 1. Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del presente codice e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"»;

     al comma 9, le parole: «decreto legislativo del 18 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile»;

     dopo il comma 10 è inserito il seguente:

     «10-bis. Al fine di contenere l'incremento del contributo di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, anche allo scopo di consentire la prosecuzione delle attività finalizzate all'implementazione del processo di digitalizzazione, in conformità al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 27, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, si applicano fino al completamento del processo di transizione digitale da parte dell'Autorità ivi indicata e comunque non oltre il 31 marzo 2024»;

     al comma 11:

     alla lettera a), alle parole: «secondo periodo,» è premessa la seguente: «al» e le parole: «secondo periodo e» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, e»;

     alla lettera b), le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo,»;

     dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

     «11-bis. All'articolo 65 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la parola: "(PEC)" o "PEC" , ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: "o portale telematico di riferimento";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. La PEC di consegna o la ricevuta rilasciata dal portale telematico all'atto della presentazione allo sportello unico è da considerare attestazione di deposito rilasciata al costruttore che ha presentato la denuncia".

     11-ter. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, è estesa ai Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G backhauling" e "Italia 5G densificazione" l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

     11-quater. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final della Commissione europea, del 3 aprile 2019, sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023».

 

     Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

     «Art. 18-bis (Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale). - 1. Al fine di garantire il raggiungimento dei target previsti dalla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i gestori dell'identità digitale garantiscono, oltre ai servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonchè gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, nonchè della qualità, sicurezza ed interoperabilità degli stessi, stabiliti dalle linee guida dell'AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali stipulano apposita convenzione con l'AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonchè i criteri e le modalità per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle linee guida dell'AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), nonchè la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del sub-Investimento della Missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

     2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il contributo è ripartito in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati nell'ANPR, tenuto conto dell'incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, nonchè del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabiliti le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi del PNRR.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1, componente 1, sub-Investimento 1.4.4, del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia».

 

     All'articolo 19:

     al comma 2:

     alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2024"» sono aggiunte le seguenti: «; al citato comma 2-bis, il quattordicesimo periodo è sostituito dal seguente: "La Commissione opera con le modalità previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 del presente decreto"»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR-PNIEC"»;

     dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

     «c-bis) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole: "sono svolte direttamente dall'autorità competente" sono aggiunte le seguenti: ", che deve esprimersi entro il termine di novanta giorni. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, allo svolgimento delle attività di verifica provvede il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241"»;

     al comma 3:

     alla lettera a), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

     «2-bis) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti la composizione del contingente, i profili degli esperti da inserire nella short list di cui al comma 2-bis e i compensi degli esperti"»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

     "2. A decorrere dall'anno 2023, l'individuazione degli esperti di cui al comma 1 avviene a seguito di avviso pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse alla nomina di esperto. Al fine di garantire il costante aggiornamento della short list di cui al comma 2-bis, l'avviso di cui al primo periodo rimane pubblicato nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sino al 30 giugno 2025.

     2-bis. All'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, è redatta una short list recante i nominativi dei soggetti valutati come idonei. Il Capo del dipartimento competente, sentiti i direttori generali, provvede alla nomina ai sensi del comma 2-ter, attingendo alla short list di cui al primo periodo, tenuto conto, in rapporto alle esigenze operative delle strutture di livello generale afferenti al dipartimento, delle specifiche professionalità ed esperienze dei soggetti inclusi nella stessa short list"»;

     alla lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: «sono conferiti» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e le parole: «Capo dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «Capo del dipartimento».

 

     All'articolo 20:

     al comma 2, al secondo periodo, le parole: «nonchè al personale» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè dal personale» e, al quarto periodo, le parole: «nonchè a quelli previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè quelli previsti»;

     al comma 4, le parole: «decreto-legge 17 n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 50» e le parole: «segretaria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «Segreteria tecnica».

 

     All'articolo 21:

     dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'INPS fornisce altresì all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le indicazioni della medesima Autorità o del medesimo Dipartimento, rappresentazioni in forma aggregata dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo di cui al comma 3, lettera a), al fine di agevolare il monitoraggio e la programmazione degli interventi e delle politiche in materia di disabilità, di supportare l'attuazione delle riforme e degli investimenti in materia di disabilità previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonchè per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio";

     b) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

     "11-bis. Dei dati e delle informazioni di cui al comma 7 e delle informazioni integrate ai sensi del comma 10 è fornita rappresentazione in forma aggregata all'Autorità politica delegata in materia di disabilità e al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 4, terzo periodo"»;

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure per il monitoraggio e la programmazione delle politiche e delle riforme attuative del PNRR in materia di disabilità».

 

     All'articolo 22:

     al comma 1, la parola: «Provveditori», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Provveditorati», le parole: «afferenti le attività e le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle attività e alle funzioni» e dopo le parole: «articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     al comma 2, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     al comma 5, le parole: «il predetto Corpo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo nazionale»;

     al comma 6, le parole: «per l'anno 2030, euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2030 ed euro».

 

     All'articolo 23:

     al comma 1, le parole: «come integrate dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, come integrate ai sensi dell'articolo», le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalla seguente: «convertito» e le parole: «Unità di missione del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «Unità di missione per il PNRR».

 

     All'articolo 24:

     al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «interventi di edilizia scolastica di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti: «nonchè per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito,» e le parole: «, i cui oneri sono posti» sono sostituite dalle seguenti: «; i relativi oneri sono posti»;

     al comma 3, alinea, le parole: «rientranti nel PNRR» sono soppresse e le parole: «ove diversi» sono sostituite dalle seguenti: «ove diverse»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, per l'attuazione degli interventi rientranti nel PNRR»;

     al comma 4, le parole: «ivi richiamati» sono sostituite dalle seguenti: «rientranti nel PNRR»;

     al comma 5, le parole: «la spesa 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 4 milioni» e le parole: «3 aprile 2017» sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017»;

     al comma 6, dopo le parole: «bando di gara» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «tecnico organizzativi» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-organizzativi»;

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1:

     1) all'alinea, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi";

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023";

     b) al comma 2, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciassette mesi"».

 

     All'articolo 25:

     al comma 1, capoverso 6, terzo periodo, dopo le parole: «dirigenti di seconda fascia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

 

     All'articolo 26:

     al comma 2, dopo le parole: «del beneficio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

     al comma 3, le parole: «beneficio contributivo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «beneficio di cui al comma 1»;

     al comma 4, le parole: «Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. All'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026";

     b) al terzo periodo, le parole: "Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2026"»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. L'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta come riferito anche ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24 della medesima legge, assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico»;

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

     "4-ter. Ciascuna università, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell'abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare. A tali procedimenti non sono ammessi a partecipare i professori di prima fascia già in servizio. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Scuole superiori a ordinamento speciale"»;

     al comma 8, le parole: «le università statali, possono» sono sostituite dalle seguenti: «le università statali possono», le parole: «un importo non superiore all'un per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un importo non superiore al 2 per cento» e le parole: «e nel limite massimo delle risorse rimborsate» sono soppresse;

     al comma 9, le parole: «All'art. 12, del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto»;

     dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

     «9-bis. Al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     "a-bis) previsione dell'abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonchè quale requisito necessario per l'accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione non dà diritto all'assunzione in ruolo"».

 

     All'articolo 27:

     al comma 2, dopo le parole: «consentire al medesimo» è inserita la seguente: «Ministero».

 

     Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

     «Art. 27-bis (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell'AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca). - 1. All'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica alle università statali, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonchè agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell'università e della ricerca di importo fino a 215.000 euro"».

 

     All'articolo 28:

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dopo l'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è inserito il seguente:

     "Art. 1-ter (Regime autorizzatorio per l'esercizio di una struttura residenziale universitaria). - 1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'esercizio di una struttura residenziale universitaria beneficiaria delle risorse di cui all'articolo 1-bis è soggetto al regime autorizzatorio di cui al presente articolo.

     2. Gli standard minimi nazionali per la classificazione di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati dal decreto di cui all'articolo 1-bis, comma 7, lettera f).

     3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni disciplinano le modalità operative per l'emanazione del provvedimento di classificazione delle strutture che rispettano i requisiti di cui al comma 2 e provvedono al conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale universitaria.

     4. Le normative relative all'autorizzazione all'esercizio di strutture residenziali universitarie approvate dalle regioni precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione mantengono la loro efficacia fino all'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3.

     5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, in particolare per quanto concerne gli aspetti di natura fiscale. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6. Restano salvi ed impregiudicati, in ogni caso, gli interventi che alla data di entrata in vigore della presente disposizione risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla presente legge e delle risorse a valere sul PNRR"»;

     alla rubrica, le parole: «housing universitario» sono sostituite dalle seguenti: «residenze e alloggi universitari».

 

     All'articolo 29:

     al comma 1, al primo periodo, le parole: «agli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni attuatrici e i soggetti attuatori responsabili degli interventi», le parole: «si applica la disciplina prevista dall'ordinanza» sono sostituite dalle seguenti: «applicano la disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza» e le parole: «disposizioni di leggi» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di legge» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, della citata ordinanza n. 558 del 2018»;

     al comma 2, le parole: «dalla legge, 27» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 27»;

     al comma 3, le parole: «dal commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»;

     al comma 4, le parole: «, ovunque presenti,» sono soppresse.

     Nel capo IV del titolo II della parte II, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

     «Art. 29-bis (Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche). - 1. Per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento e il raccordo necessari per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativi al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro della transizione ecologica," sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";

     b) al terzo periodo, dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare".

     3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, dopo le parole: "decreti del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le seguenti: ", di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare,";

     b) al decimo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le seguenti: "e sentito il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare"».

 

     All'articolo 30:

     al comma 1:

     alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) al comma 136, primo periodo, dopo le parole: "opere pubbliche" sono inserite le seguenti: "o le forniture";

     0b) al comma 136-bis:

     1) al primo periodo, le parole: "30 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre" e dopo le parole: "piccole opere" sono aggiunte le seguenti: "ovvero per forniture o lavori pubblici cantierabili per le stesse finalità previste dal comma 135";

     2) al secondo periodo, dopo la parola: "lavori" sono inserite le seguenti: "o le forniture" e le parole: "15 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile dell'anno successivo";

     0c) dopo il comma 136-bis è inserito il seguente:

     "136-ter. Nel caso di interventi a copertura pluriennale, il mancato affidamento dei lavori o delle forniture nei termini di cui al comma 136 comporta la revoca di cui al comma 136-bis per la sola quota relativa alla prima annualità; la regione ha facoltà di confermare la programmazione dello stesso intervento per le sole annualità successive, procedendo al cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie o del soggetto beneficiario"»;

     alla lettera a), capoverso 139-quater, dopo le parole: «2024 e 2025», ovunque ricorrono, il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «controllo e valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «il controllo e la valutazione»;

     dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) al comma 143, terzo periodo, dopo le parole: "tre mesi" sono inserite le seguenti: "e, per il contributo riferito all'annualità 2022, di sei mesi"».

 

     All'articolo 31:

     al comma 1, le parole da: «All'articolo 40» fino a: «n. 79» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

     al comma 2, le parole: «comma 421 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti», le parole: «fattibilità tecnico economica» sono sostituite dalle seguenti: «fattibilità tecnico-economica», le parole: «di messa in sicurezza di aree e di» sono sostituite dalle seguenti: «messa in sicurezza di aree e» e le parole: «del 2021per» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 per»;

     al comma 3, le parole: «risorse idriche, alla» sono sostituite dalle seguenti: «risorse idriche e alla»;

     al comma 4, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e le parole: «comma 421 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti»;

     al comma 6:

     alla lettera a), le parole: «del suddetto articolo 1» sono soppresse, le parole: «all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 422,» e le parole: «a Roma Capitale» sono sostituite dalle seguenti: «al Commissario straordinario»;

     alla lettera b):

     al capoverso 425-bis:

     all'alinea, le parole: «rinnovo armamento metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «del rinnovo dell'armamento della metropolitana» e dopo la parola: «registrato» sono inserite le seguenti: «alla Corte dei conti»;

     alla lettera a), quinto periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

     alla lettera c), le parole: «corredati dalla attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredati dell'attestazione», le parole: «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 13» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In deroga all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica può essere effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni»;

     la lettera d) è sostituita dalla seguente:

     «d) ai fini dell'affidamento dei lavori, la selezione degli operatori economici avviene secondo le modalità di cui all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. Il soggetto attuatore, ovvero la centrale di committenza cui abbia eventualmente fatto ricorso, individua gli operatori economici da consultare nella procedura negoziata, in numero adeguato e compatibile con la celerità della procedura di gara e tale da garantire il confronto concorrenziale, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Ai fini della procedura di gara:

     1) è autorizzato il ricorso alle riduzioni dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

     2) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

     3) il termine di cui all'articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ridotto a cinque giorni;

     4) la verifica di congruità delle offerte anormalmente basse può essere effettuata, in deroga alla previsione di cui all'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in base ai soli elementi specifici dell'offerta, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

     5) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipula contrattuale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipula del contratto;

     6) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'esecuzione di lavori supplementari, non inclusi nell'appalto iniziale, necessari a realizzare la sistemazione superficiale dell'area di intervento e di quelle limitrofe ad esso funzionali, purchè il prezzo degli stessi non ecceda, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 106, il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonchè nel rispetto dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici»;

     al capoverso 425-ter, le parole: «di cui al comma 425-bis» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422» e le parole: «in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto compatibili»;

     dopo il capoverso 425-ter è aggiunto il seguente:

     «425-quater. Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilità, l'autonomia, la sicurezza nonchè la fruibilità degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilità»;

     dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

     «b-bis) al comma 427:

     1) al quinto periodo, le parole: "per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade" sono soppresse;

     2) al sesto periodo, le parole: "Limitatamente agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016," sono soppresse;

     3) al settimo periodo, le parole: "di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422,"»;

     dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. L'Agenzia del demanio, ove necessario per l'attuazione degli interventi finanziati dai commi precedenti, può ricorrere, nei limiti delle procedure disciplinate dal presente articolo e previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, al supporto e alla fornitura di servizi dell'Istituto per il credito sportivo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     6-ter. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un piano per la realizzazione di un progetto di cardioprotezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione dei tempi di intervento nei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di postazioni con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

     6-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-ter.

     6-quinquies. Ai fini di cui al comma 6-ter è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

     Nel capo VI del titolo II della parte II, all'articolo 32 sono premessi i seguenti:

     «Art. 31-bis (Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016). - 1. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al comma 1, per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione delle opere, al soggetto attuatore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli oneri connessi al supporto tecnico e alle attività connesse alla realizzazione dei citati interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi con le modalità e nel limite della quota di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".

     Art. 31-ter (Attribuzione di risorse alla regione Molise per l'adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata). - 1. Al fine di garantire la realizzazione dell'Investimento 4.1 della Missione 2, componente 4, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione alle manutenzioni impiantistiche e strumentali e all'adeguamento sismico delle strutture in calcestruzzo armato del manufatto di scarico e della casa di guardia della diga di Ripaspaccata in agro del comune di Montaquila, in provincia di Isernia, è autorizzata in favore della regione Molise la spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42».

 

     All'articolo 33:

     al comma 1:

     alla lettera a):

     al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tenuto conto delle preminenti esigenze di appaltabilità delle opere, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici può disporre che l'attività di verifica dell'esistenza di evidenti carenze progettuali, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, sia svolta da una delle Sezioni esistenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

     dopo il numero 1) è inserito il seguente:

     «1-bis) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

     "1-quater. Le procedure di approvazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui al comma 1 del presente articolo e all'articolo 53-bis del presente decreto per i quali sia stato nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche eventualmente suddivisi in lotti funzionali, possono essere avviate dal Commissario straordinario o dalla stazione appaltante anche nel caso in cui la disponibilità dei finanziamenti sia limitata al solo progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tale ipotesi, fermi restando gli effetti dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, decade qualora, entro sei mesi dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità, il Commissario straordinario non adotti apposita ordinanza attestante l'assegnazione dei finanziamenti necessari per la realizzazione degli interventi. Gli interventi di cui al presente comma sono considerati prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per i successivi livelli progettuali e per la loro realizzazione. In caso di decadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, restano valide le autorizzazioni e le intese già acquisite, purchè il Commissario straordinario attesti l'assenza di modifiche al progetto sulla base del quale i pareri, le autorizzazioni e le intese sono stati rilasciati"»;

     al numero 3), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e le parole: «secondo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del presente decreto»;

     al numero 4), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

     al numero 5), capoverso 5, dopo le parole: «comma 6» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «secondo e terzo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «terzo e quarto periodo»;

     al numero 6.4, le parole: «all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»;

     al numero 7), capoverso 6-ter, le parole: «5 e 6.".» sono sostituite dalle seguenti: «5 e 6";»;

     alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «è trasmesso» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     alla lettera c):

     al numero 1), alle parole: «e il dirigente» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al numero 2), dopo le parole: «Ai componenti del Comitato speciale» sono inserite le seguenti: «è corrisposta» e dopo le parole: «agli altri componenti del Comitato speciale» sono inserite le seguenti: «sono corrisposti»;

     al comma 5, al primo periodo, le parole: «primo e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo e quarto periodo,» e, al terzo periodo, le parole: «rimborsi spesa» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui agli articoli 44 e 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

     5-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5-bis:

     1) al secondo periodo, le parole: "La titolarità della misura è in capo all'Agenzia per la coesione territoriale e al" sono sostituite dalla seguente: "Al";

     2) dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica- Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonchè di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo";

     b) al comma 5-ter, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonchè le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi";

     c) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:

     "5-quater. È autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, per le spese di funzionamento e di realizzazione dei progetti e degli interventi. Il Commissario predispone e aggiorna, mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi. Il Commissario, nei limiti delle risorse impegnate nell'ambito dei bilanci delle amministrazioni interessate, può avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale.

     5-quinquies. Alle controversie relative all'approvazione degli elenchi degli interventi di cui al comma 5-ter, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi come individuati ai sensi del medesimo comma 5-ter si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

     5-quater. Al fine di garantire la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il sindaco di Torino, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, come modificato dal presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di attuazione dell'opera nonchè le modalità di monitoraggio, da effettuare attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-MOP) ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le modalità di revoca delle risorse e le attività connesse alla realizzazione dell'opera. Il Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede all'espletamento delle attività di progettazione, di affidamento e di esecuzione e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la realizzazione degli interventi e la messa in esercizio dell'impianto. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonchè di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

 

     All'articolo 34:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «n 78» sono sostituite dalle seguenti: «n. 78»;

     alla lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

     al comma 3, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     alla rubrica, le parole: «nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi» sono sostituite dalle seguenti: «nuove sedi».

 

     All'articolo 35:

     al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole: «assolvere gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «assolvere agli obblighi»;

     al comma 2, le parole: «dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo»;

     al comma 3, alinea, dopo la parola: «transitorie» sono inserite le seguenti: «, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,»;

     al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

 

     All'articolo 36:

     al comma 1, le parole: «specifiche tecniche del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale».

 

     All'articolo 38:

     al comma 1, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al».

 

     All'articolo 40:

     al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento"»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di auto-governo».

 

     All'articolo 42:

     al comma 1, le parole: «2 agosto 2022, n. 96,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 96 del 2 agosto 2022»;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Al fine di contribuire ai medesimi obiettivi di tutela del territorio e della risorsa idrica, all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025"»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e misure per l'approvvigionamento idrico».

 

     All'articolo 45:

     al comma 2, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»;

     dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

     «2-bis. Al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, di cui all'articolo 1, commi da 488 a 497, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, all'articolo 1 della predetta legge n. 234 del 2021 dopo il comma 488 è inserito il seguente:

     "488-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile".

     2-ter. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonchè per sostenere gli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale ovvero utilizzati in agricoltura, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 498 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

     2-quater. Al fine di valorizzare le pratiche di gestione agricole e forestali sostenibili, in grado di migliorare le capacità di assorbimento del carbonio atmosferico e aggiuntive rispetto a quelle prescritte dalla normativa europea e nazionale in materia di conduzione delle superfici agricole e forestali, è istituito, presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, di seguito denominato "Registro". I crediti di cui al presente comma sono utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008.

     2-quinquies. I crediti di cui al comma 2-quater non possono essere utilizzati nel mercato EU ETS di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, e nel mercato Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) di cui al regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, e, pur contribuendo al raggiungimento degli obiettivi nazionali di assorbimento delle emissioni di gas a effetto serra contabilizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito degli obblighi internazionali, rilevano, ai fini dell'impiego su base volontaria, esclusivamente per le pratiche aggiuntive di gestione sostenibile realizzate in base a quanto disposto dal comma 2-sexies, ferma restando la competenza dell'ISPRA per le attività connesse all'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC).

     2-sexies. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2-septies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e dal Piano strategico della politica agricola comune di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla vigente normativa europea e nazionale di settore, secondo quanto previsto dal comma 2-septies e dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC).

     2-septies. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le linee guida volte a individuare i criteri per l'attuazione dei commi 2-quater e 2-quinquies e a definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), in coerenza con le informazioni territoriali e produttive presenti nei fascicoli aziendali censiti nel Sistema. Entro ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definite le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati.

     2-octies. Dall'attuazione dei commi da 2-quater a 2-septies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'istituzione del Registro e alla gestione dello stesso il CREA provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

     alla rubrica, le parole: «aste C02» sono sostituite dalle seguenti: «aste per le emissioni di CO2» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico».

     Nel capo VIII del titolo II della parte II, dopo l'articolo 45 è aggiunto il seguente:

     «Art. 45-bis (Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS). - 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonchè delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" e "Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";

     b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "in house" sono inserite le seguenti: ", del GSE"».

 

     All'articolo 46:

     al comma 1, dopo le parole: «parte seconda del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e dopo le parole: «lettera a), del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al»;

     al comma 5:

     all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

     alla lettera a), la parola: «Ministero.» è sostituita dalle seguenti: «Ministero della cultura»;

     alla lettera b), numero 2), all'alinea, le parole: «, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti» e dopo il capoverso 10-bis è aggiunto il seguente:

     «10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

 

     All'articolo 47:

     al comma 1:

     alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse" sono inserite le seguenti: "e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse";

     0b) all'articolo 20, comma 1, alinea, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", tenuto conto delle aree idonee ai sensi del comma 8"»;

     alla lettera a):

     al numero 1) è premesso il seguente:

     «01) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter), numero 1)"»;

     al numero 2.1) è premesso il seguente:

     «2.01) al primo periodo, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" sono aggiunte le seguenti: ", incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto"»;

     dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

     «a-bis) all'articolo 20, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

     "8-bis. Ai fini del concreto raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), previa determinazione dei relativi canoni, sulla base di procedure ad evidenza pubblica, avviate anche a istanza di parte, con pubblicazione di un avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva. Gli avvisi definiscono, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione e i criteri di selezione delle domande, nonchè la durata massima delle subconcessioni ai sensi del comma 8-ter. Se si verificano le condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le società concessionarie possono affidare le aree idonee di cui al comma 8, lettera c-bis), mediante subconcessione, a società controllate o collegate in modo da assicurare il necessario coordinamento dei lavori sulla rete in gestione e la risoluzione delle interferenze. Le società controllate o collegate sono tenute ad affidare i lavori, i servizi e le forniture sulla base di procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e proporzionalità, garantendo condizioni di concorrenza effettiva.

     8-ter. La durata dei rapporti di subconcessione di cui al comma 8-bis è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati";

     a-ter) all'articolo 22, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

     "1-ter. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1"»;

     alla lettera b), capoverso Articolo 22-bis, comma 1, le parole: «acquisizione, permessi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisizione di permessi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste»;

     alla lettera c), le parole: «le associazioni» sono sostituite dalla seguente: «associazioni»;

     dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2024, sono esentati dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

     a) i progetti di impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW, anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     b) i progetti di impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     c) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     d) i progetti di repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW, che ricadano nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     e) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     1-ter. L'esenzione di cui al comma 1-bis si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

     1-quater. I commi 1-bis e 1-ter si applicano, a scelta del proponente, anche ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     al comma 2, secondo periodo, le parole: «atti o provvedimenti attuativi» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimenti applicativi a contenuto generale»;

     al comma 3:

     alla lettera b), le parole: «qualora non sottoposti a valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

     la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA"»;

     dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     «3-bis. All'articolo 1, comma 2-quater, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

     b) alla lettera c):

     1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

     2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

     "3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio".

     3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è soppresso»;

     al comma 4, le parole: «2 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «3 marzo 2011»;

     al comma 6, le parole: «di installazione.";» sono sostituite dalle seguenti: «di installazione".»;

     dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'indipendenza energetica e di conseguire gli obiettivi del PNRR, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, continuano ad applicarsi ai progetti relativi alla realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e di biocarburanti diversi dal biometano per i quali alla data del 31 dicembre 2022 sia stato rilasciato il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ovvero il provvedimento di non assoggettamento a tale procedura, nonchè ai progetti che siano oggetto di procedura ad evidenza pubblica, purchè, alla data del 31 dicembre 2022, sia stato sottoscritto il contratto con l'amministrazione aggiudicatrice»;

     al comma 8, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «legislativo n. 152 del 2006»;

     al comma 9, le parole: «impianti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «impianti tecnologici»;

     dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

     «9-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a decorrere dall'anno 2023 l'impegno massimo di spesa annua cumulata di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, è rideterminato in 400 milioni di euro per gli interventi da realizzare o realizzati da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto e in 500 milioni di euro per gli interventi realizzati dai soggetti di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettera b).

     9-ter. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'Investimento 3.1 della Missione 4, componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione".

     9-quater. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-ter, capoverso 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

     9-quinquies. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-ter, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel conceptual design study finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con grant agreement n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'allegato 1 annesso al presente decreto, nell'ambito dei comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 2 annesso al presente decreto, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

     9-sexies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quinquies possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito l'INFN»;

     al comma 10, le parole: «in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b),»;

     dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

     «11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purchè:

     a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

     b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

     c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010.

     11-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il terzo periodo è soppresso.

     11-quater. Al punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "250 kW" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero 1.000 kW per i soli impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti senza incremento nè della portata esistente nè del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici"».

 

     Dopo l'articolo 47 è inserito il seguente:

     «Art. 47-bis (Introduzione di una regolazione cost reflectivedelle tariffe del servizio di teleriscaldamento) - 1. All'articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'alinea, le parole: "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e" sono soppresse e le parole: "Ministro dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica";

     b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     "e) stabilisce le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse"».

 

     All'articolo 48:

     al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

     «e-bis) ad ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi»;

     al comma 2, le parole: «direttiva 2018/851/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2018/851»;

     al comma 3, dopo le parole: «n. 164, e il» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

     dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

     «3-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola: "elettrificazione" sono inserite le seguenti: "e ammodernamento"».

 

     All'articolo 49:

     il comma 2 è soppresso;

     al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: «gestione imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti: «gestione imprenditoriale»;

     al comma 4, le parole: «in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale della medesima impresa» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè all'impresa Portovesme s.r.l., quale unico produttore nazionale di zinco e piombo primari, in considerazione delle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento e del rilevante impatto produttivo e occupazionale delle medesime imprese»;

     al comma 5, le parole: «di euro",» sono sostituite dalle seguenti: «di euro,"»;

     dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     «6-bis. All'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. La garanzia finanziaria da versare nel trust, pari all'importo determinato secondo quanto stabilito al comma 1, per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati, nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti, può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale. Alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le modalità e le tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE di cui all'articolo 40, comma 3"».

     Nel capo X del titolo II della parte II, dopo l'articolo 49 è aggiunto il seguente:

     «Art. 49-bis (Impianti alimentati a biomassa solida). - 1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale, all'articolo 5-bis, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, la parola: ", prevedendo" è sostituita dalle seguenti: "nonchè impianti alimentati da biomassa solida, prevedendo per i soli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili"».

 

     All'articolo 50:

     al comma 1, le parole: «risorse nazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse nazionali ed europee» e le parole: «decreto del presente» sono soppresse;

     al comma 3, le parole: «dalla data di adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le parole: «del PSC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano sviluppo e coesione»;

     al comma 5, le parole: «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di cassa» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al comma 6, le parole: «e dei contratti di collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «e ai contratti di collaborazione»;

     al comma 7, al terzo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e, al quarto periodo, le parole: «indennità o altri emolumenti» sono sostituite dalle seguenti: «le indennità o gli altri emolumenti»;

     al comma 8, le parole: «cui di» sono soppresse, dopo le parole: «19 novembre 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore»;

     al comma 9, le parole: «commi 1 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 8» e le parole: «Consiglio del Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

     al comma 11, sesto periodo, dopo le parole: «dei componenti del Nucleo» è inserita la seguente: «non»;

     al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: «del Nucleo» sono inserite le seguenti: «per le politiche di coesione» e le parole: «cinquantamila» e «centoquarantamila» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «50.000» e «140.000» e, al secondo periodo, la parola: «trentamila» è sostituita dalla seguente: «30.000»;

     al comma 13:

     alle lettere a), b) e c), le parole: «del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «del NUPC»;

     alla lettera d), le parole: «del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «del NUPC», le parole: «programmazione, riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione e riprogrammazione», le parole: «l'accelerazione e dell'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accelerazione dell'attuazione», le parole: «Fondo Sviluppo e Coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione», le parole: «e controllo"» sono sostituite dalle seguenti: «e controllo» e le parole: «dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 51»;

     al comma 16, le parole: «del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «del NUPC» e le parole: «trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri»;

     dopo il comma 17 è inserito il seguente:

     «17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatari del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione».

 

     All'articolo 51:

     al comma 1, capoverso 56-bis, le parole: «Regolamento (UE) 2021/1060» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,» e la parola: «IGRUE» è sostituita dalle seguenti: «Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE)»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. A partire dal periodo contabile 2023-2024, i rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Fondo sociale europeo plus (FSE+), sono trasferiti in una o più linee di intervento codificate sul conto corrente di tesoreria n. 25051 del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del citato fondo di rotazione che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento. Contestualmente alla presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea, le Amministrazioni titolari dei programmi provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) gli importi riconosciuti a fronte di spese sostenute con risorse nazionali. Restano salve le specifiche destinazioni delle risorse stabilite per legge e le disposizioni previste dal comma 1-quater.

     1-ter. Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, adottata su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, sono individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale, coerenti con la natura delle risorse utilizzate, e sono disciplinate le modalità di utilizzazione delle risorse trasferite sul conto corrente di tesoreria di cui al comma 1-bis, ferma restando la destinazione territoriale delle stesse. Il monitoraggio degli interventi è assicurato con le modalità di cui all'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

     1-quater. I rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali cofinanziati dal FESR e dal FSE per il periodo di programmazione 2014-2020, ai sensi dell'articolo 25 ter del regolamento (UE) n. 1303/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono trasferiti, unitamente alle quote di cofinanziamento nazionale e alle risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che si rendono disponibili per effetto di variazioni del tasso di cofinanziamento, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento, nei limiti delle relative risorse disponibili, di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute in particolare ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute, di cui all'articolo 1, comma 18, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

     alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e altre misure in materia di fondi strutturali europei».

 

     Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

     «Art. 51-bis (Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale) - 1. A decorrere dall'anno 2023 per il disegno di legge di bilancio per il triennio 2024-2026, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

     a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;

     b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6, e 38-septies, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

 

     All'articolo 52:

     al comma 1, dopo le parole: «della direzione» sono inserite le seguenti: «per il» e le parole: «2026 e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 ed euro»;

     al comma 2, la parola: «abusiva» è soppressa e le parole: «nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022»;

     al comma 5, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al», le parole: «lettera a) del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al», le parole: «comma 6 del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del medesimo codice di cui al», le parole: «aree ed immobili» sono sostituite dalle seguenti: «aree e agli immobili», le parole: «del suolo, recupero» sono sostituite dalle seguenti: «del suolo e di recupero» e dopo le parole: «indicati al primo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2014 del 10 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono assegnati alla regione Toscana euro 5 milioni per l'anno 2025, euro 20 milioni per l'anno 2026 ed euro 16 milioni per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di anticipazione riconosciuta a detta regione ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della medesima legge n. 178 del 2020. Con la medesima delibera sono aggiornati il cronoprogramma di spesa e le modalità per assicurare l'attuazione degli interventi.

     5-ter. Al fine di prevenire condotte illecite nello smaltimento dei fanghi sul territorio, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni possono avviare programmi sperimentali di controllo e tracciamento dei veicoli adibiti al trasporto specifico dello spurgo dei pozzi neri e pozzetti stradali, anche attraverso l'utilizzo di tecnologia GPS. All'implementazione dei programmi di cui al periodo precedente le regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     5-quater. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, secondo le modalità da stabilire da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello statuto, in ragione dei benefici, in termini di minori oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge della regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci, da esercitare secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del codice civile.

     5-quinquies. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023, nonchè alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023,";

     b) al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" è inserita la seguente: ", concessioni";

     c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al 10 per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole di Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica"».

 

     All'articolo 53:

     al comma 1, le parole: «comma 7 quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-quater», le parole: «Piani di sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Piani sviluppo e coesione» e le parole: «i bandi o avvisi» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi o gli avvisi»;

     al comma 2, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

     alla rubrica, le parole: «risorse FSC» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

 

     All'articolo 54:

     al comma 1, dopo le parole: «misure del PNRR» sono inserite le seguenti: «di titolarità», le parole «2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2027» e dopo le parole: «approvato con decisione» sono inserite le seguenti: «di esecuzione»;

     al comma 4, primo periodo, le parole: «- sezione A Agricoltura - è rideterminata» sono sostituite dalle seguenti: «, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata»;

     al comma 8, le parole: «a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024» e le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"».

 

     All'articolo 55:

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «2006, e del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «2006, del regolamento» e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e svolge attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonchè attività di coordinamento, promozione e realizzazione di studi e ricerche sulla cittadinanza europea, sulla cittadinanza attiva e sulla partecipazione dei giovani, e funzioni di autorità abilitata alla formazione di animatori socioeducativi»;

     al comma 4, al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

     al comma 5, dopo le parole: «compatibile, il» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

 

     Dopo l'articolo 55 è inserita la seguente partizione: «Parte IV - Disposizioni finali».

     Sono aggiunti, in fine, i seguenti allegati:

 

     «Allegato 1

     (articolo 47, comma 9-quinquies)

      Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)

     B Estrazione di minerali da cave e miniere

     23.5 Produzione di cemento, calce e gesso

     23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso

     23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre

     D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

     35.11 Produzione di energia elettrica

     F Costruzioni

     42.1 Costruzione di strade e ferrovie

 

     Allegato 2

     (articolo 47, comma 9-quinquies)

     Comuni interessati

     Alà dei Sardi

     Benetutti

     Bitti

     Buddusò

     Dorgali

     Galtelli

     Irgoli

     Loculi

     Lodè

     Lula

     Nule

     Nuoro

     Oliena

     Onanì

     Orune

     Osidda

     Padru

     Pattada

     Siniscola

     Torpè».