§ 38.10.679 - D.L. 26 giugno 2026, n. 107.
Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ulteriori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.10 lavori pubblici
Data:26/06/2026
Numero:107


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali
Art. 2.  Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare
Art. 3.  Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica
Art. 4.  Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico
Art. 5.  Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici
Art. 6.  Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica
Art. 7.  Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
Art. 8.  Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico
Art. 9.  Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico
Art. 10.  Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico
Art. 11.  Contenuti del programma di formazione
Art. 12.  Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale
Art. 13.  Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche
Art. 14.  Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale
Art. 15.  Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
Art. 16.  Entrata in vigore


§ 38.10.679 - D.L. 26 giugno 2026, n. 107.

Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

(G.U. 26 giugno 2026, n. 146)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 11 e 15;

     Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

     Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

     Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

     Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonchè disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

     Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

     Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

     Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

     Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;

     Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 427;

     Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

     Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonchè in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e, in particolare, l'articolo 7-bis;

     Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 9-bis;

     Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

     Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonchè in materia di immigrazione»;

     Vista la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

     Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

     Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»;

     Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

     Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonchè per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

     Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

     Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonchè l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'articolo 1-bis;

     Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali» e, in particolare, l'articolo 2;

     Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;

     Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» e, in particolare, l'articolo 1, comma 126;

     Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»;

     Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final, del 4 giugno 2025, «NextGenerationEU - La strada verso il 2026»;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire la continuità e il corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari intercity, nonchè la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari e il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere alla realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (decommissioning) del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento delle attività di politica industriale e dei progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico, di competenza della società DRI d'Italia S.p.A.;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura M1C3, intervento 4.2.5 «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di offrire le adeguate tutele per la realizzazione di attività infrastrutturali in contesti di emergenza climatica;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la realizzazione di programmi e interventi infrastrutturali complessi;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche disposizioni finanziarie urgenti, per il finanziamento delle attività di formazione in materia di intelligenza artificiale e per il differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali

     1. All'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2026,» e all'ultimo periodo, le parole: «sono suddivisi in lotti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere suddivisi in uno o più lotti».

     2. All'articolo 7-bis, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: «3 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2028» e le parole: «10 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2028».

     3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

     a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare

     1. La realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A.

     2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della società Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

 

     Art. 3. Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica

     1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico

     1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026».

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici

     1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonchè la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facoltà di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonchè di società a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario è di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina.

     2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonchè di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente già rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonchè dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

     3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.

 

     Art. 6. Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica

     1. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

     2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

     3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

     Art. 7. Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

     1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prosegue, fermo restando quanto previsto dal comma 2, le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonchè struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonchè per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo statuto della società di cui al primo periodo.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

Capo II

Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024

 

     Art. 8. Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico

     1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.

     2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è definito un regime di contabilità economico patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale di cui all'articolo 9. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla definizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale.

     3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui al presente articolo compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.

     4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.

 

     Art. 9. Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico

     1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, nell'ambito delle attività di cui alla Milestone M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.

     2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4.

     3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.

     4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

     Art. 10. Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico

     1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:

     a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;

     b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;

     c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025.

 

     Art. 11. Contenuti del programma di formazione

     1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

     2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

 

     Art. 12. Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale

     1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     2. Ai fini delle elaborazioni degli schemi di bilancio cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.

     4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e individuano:

     a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;

     b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonchè l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

     c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

     Art. 13. Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli standard previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

     2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero.

 

Capo III

Disposizioni finanziarie urgenti

 

     Art. 14. Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale

     1. All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027"»;

     b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».

 

     Art. 15. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

     1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2026».

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 61,2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

 

     Art. 16. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.