| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
| Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
| Data: | 26/06/2026 |
| Numero: | 107 |
| Sommario |
| Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali |
| Art. 2. Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare |
| Art. 3. Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica |
| Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico |
| Art. 5. Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici |
| Art. 6. Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica |
| Art. 7. Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 |
| Art. 8. Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico |
| Art. 9. Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico |
| Art. 10. Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico |
| Art. 11. Contenuti del programma di formazione |
| Art. 12. Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale |
| Art. 13. Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche |
| Art. 14. Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale |
| Art. 15. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 |
| Art. 16. Entrata in vigore |
§ 38.10.679 - D.L. 26 giugno 2026, n. 107.
Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonchè ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.
(G.U. 26 giugno 2026, n. 146)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
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Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;
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Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final, del 4 giugno 2025, «NextGenerationEU - La strada verso il 2026»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire la continuità e il corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari intercity, nonchè la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari e il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere alla realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (decommissioning) del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento delle attività di politica industriale e dei progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico, di competenza della società DRI d'Italia S.p.A.;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura M1C3, intervento 4.2.5 «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di offrire le adeguate tutele per la realizzazione di attività infrastrutturali in contesti di emergenza climatica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità della società di cui all'articolo 1, comma 427, della
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche disposizioni finanziarie urgenti, per il finanziamento delle attività di formazione in materia di intelligenza artificiale e per il differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di interventi infrastrutturali
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali
1. All'articolo 9-bis della
2. All'articolo 7-bis, comma 4, del
3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della
b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della
Art. 2. Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare
1. La realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A.
2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della società Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziate per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della
Art. 3. Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica
1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del
Art. 4. Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico
1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del
Art. 5. Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici
1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonchè la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del
2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.
Art. 6. Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica
1. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del
2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
Art. 7. Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della
1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della
2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della
Capo II
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della
Art. 8. Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla Milestone M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del
2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del
3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui al presente articolo compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.
4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.
Art. 9. Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico
1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14 del
2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di governance di cui all'articolo 9, comma 14, del citato
3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di governance alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.
4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di raccordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del
Art. 10. Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico
1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:
a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;
b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;
c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025.
Art. 11. Contenuti del programma di formazione
1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla Milestone M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del
2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli standard contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.
Art. 12. Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale
1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2. Ai fini delle elaborazioni degli schemi di bilancio cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministeri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.
4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del
a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;
b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al
Art. 13. Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli standard previsti dal
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito internet istituzionale del suddetto Ministero.
Capo III
Disposizioni finanziarie urgenti
Art. 14. Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale
1. All'articolo 24 della
a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027"»;
b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».
Art. 15. Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della
1. All'articolo 5 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 61,2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.