§ 40.2.98 - Legge 17 aprile 2003, n. 83.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:17/04/2003
Numero:83


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 40.2.98 - Legge 17 aprile 2003, n. 83.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.

(G.U. 19 aprile 2003, n. 92)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25

 

     All'articolo 2:

     al comma 2, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni,";

     il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Al fine di tutelare la sicurezza e l'economicità del sistema energetico nazionale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas che si esprime entro il termine di trenta giorni, possono essere individuati ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico".

     All'articolo 3:

     al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali casi è prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2002";

     dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     "2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attività produttive, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, può disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990.

     2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale.

     2-quater. Fatti salvi i termini piu' restrittivi già definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono attuati, secondo i progetti predisposti dai produttori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

     il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Ai fini della valutazione delle priorità di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonchè sulla evoluzione della potenza installata prevista";

     al comma 4, le parole: "su proposta del comitato paritetico" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il comitato paritetico";

     al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonchè, per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime";

     dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     "5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: "della procedura di VIA" sono sostituite dalle seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2"".

     Al titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici".