| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
| Capitolo: | 80.3 leggi e decreti |
| Data: | 27/02/2026 |
| Numero: | 26 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 80.3.113 - L. 27 febbraio 2026, n. 26.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
(G.U. 28 febbraio 2026, n. 49)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200
All'articolo 1:
al comma 2:
all'alinea, dopo la parola: «modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «relativo» è sostituita dalla seguente: «relativamente»;
alla lettera b), capoverso 13-septies, terzo periodo, dopo le parole: «dal presente comma» sono inserite le seguenti: «, pari a 80.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027,»;
al comma 5:
all'alinea, dopo le parole: «di rilevante interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «del comprensorio»;
alla lettera e), le parole: «infine, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine,», la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «Consiglio», dopo le parole: «dell'economia e» è inserita la seguente: «delle», la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e la parola: «sanzione» è sostituita dalle seguenti: «riduzione dei compensi»;
al comma 6:
alla lettera a), la parola: «prescrizionali» è sostituita dalle seguenti: «di prescrizione»;
alla lettera b), le parole: «alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi contributivi delle amministrazioni pubbliche di cui al
al comma 8:
alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «
alla lettera b), le parole: «decreto-legge n. 11 del 2023» sono sostituite dalle seguenti: «
al comma 11, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,» e la parola: «servizio» è sostituita dalla seguente: «Servizio»;
al comma 13:
all'alinea, le parole: «11-ter, del» sono sostituite dalle seguenti: «11-ter del» e le parole: «relativo alla durata dell'incarico di subcommissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,» sono soppresse;
alla lettera a), dopo le parole: «al comma 4,» sono inserite le seguenti: «relativo alla durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina,»;
alla lettera b), capoverso 11-bis, dopo la parola: «Commissario», ovunque ricorre, è inserita la seguente: «straordinario», la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «Consiglio», dopo le parole: «dell'economia e» è inserita la seguente: «delle», la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria» e dopo le parole: «di provenienza statale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 14, dopo le parole: «commi 12 e 13» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 14-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della
al comma 15:
al primo periodo, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «contratti di lavoro a tempo determinato» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le forme contrattuali flessibili,», dopo le parole: «n. 935 del 14 ottobre 2022» sono inserite le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 2022,», la parola: «metereologici» è sostituita dalla seguente: «meteorologici», le parole: «con delibera» sono sostituite dalle seguenti: «con deliberazione», le parole: «rientro in ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «rientro nell'ordinario» e dopo le parole: «stato di emergenza di rilievo nazionale con» sono inserite le seguenti: «deliberazione del»;
al terzo periodo, la parola: «quantificati» è soppressa, le parole: «articolo 9, comma 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento» e le parole: «che è prorogata» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, la cui durata è prorogata»;
al comma 16, dopo le parole: «28 luglio 2008» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e dopo le parole: «n. 3702 del 5 settembre 2008» sono aggiunte le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008»;
dopo il comma 16 è inserito il seguente:
«16-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 1, 22 e 26 della
al comma 17:
al primo periodo, dopo le parole: «termine di durata della medesima struttura» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al terzo periodo, le parole: «è prorogato» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata» e le parole: «il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto» sono sostituite dalle seguenti: «l'assegnazione del personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto,»;
al comma 18, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al», le parole: «
al comma 19, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a»;
dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
«19-bis. La misura di cui all'articolo 2, comma 5, del
19-ter. All'articolo 1, comma 1-ter, del
19-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, del
19-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 1 della
19-sexies. All'articolo 1 della
a) al comma 432, relativo al contratto tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Centro di produzione Spa, stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della
b) al comma 433, relativo al servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, dopo le parole: "per il 2025" sono inserite le seguenti: "e di 4 milioni di euro per il 2026".
19-septies. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica possono valutare la possibilità di stipulare accordi con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica di cui all'articolo 1, comma 433, della
19-octies. Agli oneri derivanti dal comma 19-sexies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «31 marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2026»;
al comma 2, dopo le parole: «di personale» sono inserite le seguenti: «dell'Amministrazione civile dell'interno, area e comparto Funzioni centrali,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 1, comma 139-ter, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, le parole: "31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2026".
2-ter. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
al comma 5, le parole: «decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge» e le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;
al comma 6, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, qualora sia vacante la sede di segreteria e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al
6-ter. Le disposizioni del comma 6-bis si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli o abbia in corso una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
6-quater. All'articolo 9, comma 9, del
All'articolo 3:
al comma 1, le parole da: «all'articolo 35-bis» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), del medesimo
al comma 2, le parole: «, come modificato dal comma 2,» sono soppresse;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di assicurare, in relazione al regime di accertamento della rappresentatività previsto dai commi 1 e 2, la corretta applicazione dei criteri di ripartizione dei permessi sindacali relativi all'anno 2025, qualora sia accertato che, nel medesimo anno, un'organizzazione sindacale si sia discostata per eccesso dal contingente dei permessi sindacali ad essa spettante ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del
All'articolo 4:
al comma 6, le parole: «16-sexies, del» sono sostituite dalle seguenti: «16-sexies del»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «
al secondo periodo, le parole: «di cui al suddetto comma 2, secondo periodo, la Società AMCO S.p.A. provvede mensilmente e» sono sostituite dalle seguenti: «del citato comma 2 dell'articolo 16-sexies del
al comma 8, le parole: «PNRR, PNC o PNIEC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza, del Piano nazionale per gli investimenti complementari o del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima»;
al comma 9, dopo le parole: «di colonnello» sono inserite le seguenti: «del Corpo»;
al comma 10, le parole: «da Consip» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Consip»;
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. La durata dell'Accordo quadro avente ad oggetto l'affidamento di servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - seconda edizione - ID 2483 è prorogata fino al 20 settembre 2026 ovvero fino all'effettiva aggiudicazione dell'Accordo quadro avente ad oggetto servizi applicativi in ottica cloud per le pubbliche amministrazioni centrali - ID 2860»;
dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:
«11-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del
11-ter. Le facoltà assunzionali relative ad annualità pregresse all'anno 2025 autorizzate nell'anno 2025 con i provvedimenti di cui all'articolo 35, comma 4, del
al comma 12, le parole: «30 aprile 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:
«12-bis. All'articolo 18, comma 10-bis, del
12-ter. All'articolo 44, comma 2-bis, primo periodo, del
12-quater. Il termine del 28 febbraio 2026, di cui all'articolo 1, commi 639, terzo periodo, e 640, secondo periodo, della
12-quinquies. All'articolo 1, comma 773, primo periodo, della
12-sexies. Limitatamente all'anno 2025, le delibere concernenti i regolamenti e l'approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti sono considerate tempestive, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del
12-septies. All'articolo 4, comma 7-bis, del
12-octies. La disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186, relativa all'abrogazione di una norma in materia di rettifica della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027. Sono fatte salve, fino alla loro conclusione, le rettifiche in corso al 1° gennaio 2027. Sono fatti salvi, in ogni caso, i comportamenti antecedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 5:
al comma 1, lettera c), le parole: «comma 8-ter:» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8-ter,»;
al comma 3:
alla lettera a), le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2027»;
alla lettera b), le parole: «delle responsabilità penale» sono sostituite dalle seguenti: «della responsabilità penale» e le parole: «esercenti di una professione» sono sostituite dalle seguenti: «esercenti una professione»;
al comma 4, la parola: «anagrafici» è soppressa e le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
al comma 5, dopo le parole: «articolo 8-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;
al comma 6:
all'alinea, le parole: «articolo 12, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12 del»;
alla lettera a), le parole: «ai concorsi del personale medico» sono sostituite dalle seguenti: «del personale medico ai concorsi»;
al comma 7, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027»;
al comma 8, le parole: «dicembre 2025"» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2025,"»;
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. All'articolo 1, comma 688, della
8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della
dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del
al comma 10, alinea, le parole: «recante i divieti» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente ai divieti»;
dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
«10-bis. All'articolo 36, comma 4-bis, del
10-ter. All'articolo 1, comma 164-bis, della
a) al primo e al terzo periodo, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) al secondo periodo, le parole: "e le università possono" sono sostituite dalla seguente: "può" e la parola: ", rispettivamente," nonchè le parole: ", e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia" sono soppresse;
c) al quarto periodo, le parole: "e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia" sono soppresse.
10-quater. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del
10-quinquies. Al comma 6 dell'articolo 4 del
10-sexies. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, in materia di assistenza sanitaria agli sfollati dall'Ucraina, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9 milioni di euro per l'anno 2027. Il fondo, nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo, è destinato alla copertura, a consuntivo e previa rendicontazione, degli oneri sostenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalità.
10-septies. All'articolo 1, comma 6, primo periodo, del
10-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-sexies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 20 del
10-novies. All'articolo 2 del
a) al comma 7, primo periodo, le parole: "per una sola volta," sono soppresse e le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
b) al comma 8, secondo periodo, le parole: "Per ciascuno degli anni 2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027";
c) al comma 9-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", primo periodo. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati".
10-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10-novies, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 18-bis:
al primo periodo, le parole: «La disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «L'efficacia della disposizione» e dopo le parole: «comma 18» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,»;
al secondo periodo, le parole: «delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 10, comma 2, primo periodo, della legge 15 aprile 2024, n. 55, in materia di istituzione degli ordini dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, le parole: "entro il 31 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2027".
1-ter. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, della
al comma 3, alinea, dopo le parole: «dirigenti tecnici» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, alinea, dopo le parole: «21 febbraio 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in comando» sono sostituite dalle seguenti: «mediante l'istituto del comando»;
al comma 6, le parole: «relativo alla natura obbligatoria» sono sostituite dalle seguenti: «concernente la deroga alla natura obbligatoria»;
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. All'articolo 5, comma 4-quinquies, del
6-ter. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
All'articolo 7:
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, i componenti del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, di cui all'articolo 21 della
2-ter. Limitatamente alle verifiche di profitto e all'esame finale degli studenti stabilmente impegnati all'estero in Stati che partecipano al Piano Mattei e di quelli coinvolti in temporanee situazioni emergenziali connesse a conflitti bellici, il termine di applicazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1835 del 6 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2025, è prorogato all'anno accademico 2026/2027.
2-quater. Nelle more del completamento della riforma del sistema delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività istituzionali, il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 3 della
All'articolo 8:
al comma 3, dopo le parole: «dei beni culturali e del paesaggio» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «quarto periodo,» e dopo le parole: «21 aprile 2023, n. 41,» sono inserite le seguenti: «relativo alla possibilità di rinnovare gli incarichi presso la segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nelle more della riforma della disciplina del cinema e dell'audiovisivo di cui alla
5-ter. Al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo nazionale di fotografia, all'articolo 10, comma 3, primo periodo, del
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
5-quinquies. All'articolo 26, comma 13, della
All'articolo 9:
al comma 2, le parole: «dalle seguenti: "entro e non oltre» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti: "entro» e dopo le parole: «di provenienza statale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. All'articolo 10-septies, comma 1, del
a) all'alinea, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi";
b) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";
c) alla lettera b), le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".
2-ter. All'articolo 27 del
a) al comma 2-quater è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2026, al riparto del Fondo di cui al medesimo articolo 16-bis, comma 1, del
a) una quota pari a 4.873.335.361,50 euro, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, è suddivisa tra tutte le regioni a statuto ordinario secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020;
b) una quota pari a 50 milioni di euro è ripartita proporzionalmente tra le sole regioni a statuto ordinario che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard di cui al comma 2, lettera a), presentano percentuali di accesso al Fondo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020;
c) la quota residua del Fondo è ripartita tra tutte le regioni a statuto ordinario in proporzione ai costi standard di cui al medesimo comma 2, lettera a)";
b) al comma 6, primo periodo, le parole: "entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2026" e le parole: "a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2027"»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 10, comma 1, del
3-ter. Al fine di garantire la continuità delle attività delle scuole per l'educazione marinaresca, della formazione e della preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, le scuole nautiche e i consorzi tra scuole nautiche di cui all'articolo 49-septies del codice della nautica da diporto, di cui al
3-quater. All'articolo 1, comma 509, della
3-quinquies. All'articolo 1, comma 15, primo periodo, del
3-sexies. Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza ai bagnanti per l'anno 2026, la sospensione dell'efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente ai bagnanti, di cui al comma 4-undecies dell'articolo 7 del
3-septies. All'articolo 7-bis del
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "Fino al 30 marzo 2026" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla piena operatività del sistema centralizzato di cui all'articolo 13, comma 9-bis, quarto periodo, del
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole: "entro il 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2027".
3-octies. All'articolo 1, comma 471, della
a) all'alinea:
1) dopo le parole: "dal 2023 al 2026" sono inserite le seguenti: "e di 2 milioni di euro per l'anno 2027";
2) le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2027";
3) dopo le parole: "ai sensi degli articoli" sono inserite le seguenti: "6, comma 10,";
4) dopo le parole: "Il contributo di cui al primo periodo" sono inserite le seguenti: "è erogato nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed";
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un 'buono portualè di importo massimo pari a 3.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale";
c) alla lettera b), le parole: "pari a 10.000 euro per ciascuna impresa" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 20.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027";
d) alla lettera c), le parole da: "automazione e digitalizzazione" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "automazione, digitalizzazione e sostenibilità (ESG), a tal fine riconoscendo un 'buono portualè di importo massimo pari a 80.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni 2026 e 2027".
3-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-octies, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3-decies. All'articolo 32-bis, comma 1, terzo periodo, del
3-undecies. Le misure di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del
3-duodecies. All'articolo 1-bis del
All'articolo 10:
al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2026 e al 31 marzo 2027» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2028 e al 31 marzo 2029».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «totali» è sostituita dalla seguente: «totale»;
al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dalle disposizioni»;
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del
All'articolo 13:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del
al comma 3, alinea, le parole: «e della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «e alla relativa»;
al comma 4:
al primo periodo, la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «Consiglio», dopo le parole: «dell'economia e» è inserita la seguente: «delle», e la parola: «ragioneria» è sostituita dalla seguente: «Ragioneria»;
al secondo periodo, dopo le parole: «al Comitato» è inserita la seguente: «interministeriale» e dopo le parole: «programmazione economica e» è inserita la seguente: «lo»;
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata, nelle more del completamento della valutazione ambientale strategica del piano d'ambito e della conseguente approvazione definitiva, nonchè dell'adozione degli atti di scelta della modalità di gestione ai sensi del
a) conclusione del procedimento di valutazione ambientale strategica e approvazione definitiva del piano d'ambito da parte dell'ente di governo dell'ambito entro il 30 giugno 2026;
b) adozione, entro il 31 dicembre 2026, della relazione istruttoria e degli atti presupposti ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio idrico integrato;
c) presentazione, entro il 30 novembre 2027, dell'eventuale proposta di affidamento diretto a società in house da parte dei gestori pubblici uscenti, corredata del piano economico-finanziario coerente con il piano d'ambito approvato»;
al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, fino al 15 settembre 2026, in alternativa alle modalità previste dall'articolo 7, comma 8, del medesimo decreto, il formulario di identificazione dei rifiuti può continuare ad essere emesso in formato cartaceo.
5-ter. Al comma 2 dell'articolo 12 del
a) al primo periodo, le parole: "dal 2023 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2023 al 2027";
b) al secondo periodo, le parole: "degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027".
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter, pari a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5-quinquies. Il termine di cui all'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali, è differito al 30 giugno 2026.
5-sexies. Il Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali stabilisce, con proprie deliberazioni, nel rispetto del termine previsto dal comma 5-quinquies del presente articolo, i tempi e le modalità che i trasportatori di rifiuti pericolosi devono osservare per l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli adibiti a tale attività di trasporto, per le finalità di cui all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b), del
5-septies. All'articolo 258 del
"10-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative alla trasmissione dei dati informativi al Registro di cui all'articolo 188-bis, le sanzioni di cui al secondo periodo del comma 10, con esclusivo riferimento alla mancata o incompleta trasmissione dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti, si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026".
5-octies. Il comma 2-bis dell'articolo 11 del
5-novies. All'articolo 4, comma 5-bis, terzo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla
All'articolo 14:
al comma 1, la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al
a) all'articolo 22, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di giovani (bonus giovani):
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026" e le parole: "del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati" sono sostituite dalle seguenti: "dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nella misura del 100 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis";
2) al comma 3, dopo le parole: "e Sardegna," sono inserite le seguenti: "nonchè, per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, anche nelle regioni Marche e Umbria,";
3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";
4) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025";
b) all'articolo 23, relativo a misure di esonero contributivo per l'assunzione di donne residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno (bonus donne):
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
2) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025";
c) all'articolo 24, relativo a misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno:
1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2026" e le parole: "del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nella misura del 100 per cento per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70 per cento per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data, fermo restando quanto stabilito dal comma 4-bis";
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025 la percentuale di esonero di cui al comma 1 è elevata al 100 per cento qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto";
3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le assunzioni effettuate con decorrenza entro il 31 dicembre 2025".
1-ter. Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del
b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, del
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del
1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-ter del presente articolo, pari a 153,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 184,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 78,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 153, della
1-quinquies. Al
a) all'articolo 33, comma 3-bis, in materia di visite di revisione delle prestazioni già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche, le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026";
b) all'articolo 33-bis, comma 1, in materia di semplificazione dei procedimenti di accertamento sanitario per l'invalidità e l'inabilità, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
1-sexies. Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del
All'articolo 15:
il comma 1 è soppresso;
al comma 2, la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di sostenere la continuità dell'esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati:
a) per i veicoli immatricolati prima del 31 dicembre 1983: al 31 dicembre 2026;
b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996: al 31 dicembre 2027;
c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023: al 31 dicembre 2028;
d) per i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2024: al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione»;
al comma 3, le parole: «ai i termini» sono sostituite dalle seguenti: «ai termini»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di gestione delle specie ittiche alieutiche, le parole: "31 maggio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".
3-ter. All'articolo 3, comma 7-bis, primo periodo, del
3-quater. All'articolo 78, comma 1-quater, primo periodo, del
3-quinquies. Al fine di accelerare l'erogazione dei contributi e di semplificare le procedure amministrative, fino al 31 dicembre 2026 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può procedere alla sottoscrizione dei contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 66, comma 1, della
All'articolo 16:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere le attività di accoglienza dei pellegrini e di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui alla
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 130.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 498, secondo periodo, della
al comma 2, le parole: «turistico ricettive» sono sostituite dalla seguente: «turistico-ricettive» e la parola: «stipula» è sostituita dalla seguente: «stipulazione»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 3, comma 1, del