§ 97.4.258 - L. 7 aprile 2022, n. 29.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.4 malattie
Data:07/04/2022
Numero:29


Sommario
Art. 1. 


§ 97.4.258 - L. 7 aprile 2022, n. 29.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA).

(G.U. 16 aprile 2022, n. 90)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 2022, N. 9

 

     All'articolo 1:

     al comma 1, dopo le parole: «sul territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, ivi incluse le aree protette», dopo le parole: «la ricognizione della consistenza della specie» è inserita la seguente: «cinghiale» e le parole: «dei metodi ecologici,» sono sostituite dalle seguenti: «e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonchè l'indicazione»;

     al comma 2:

     alla lettera a) sono premesse le seguenti:

     «0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

     0b) del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019;

     0c) del regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019»;

     alla lettera a), le parole: «delle peste suina» sono sostituite dalle seguenti: «della peste suina»;

     alla lettera b), dopo le parole: «di suini selvatici"» sono inserite le seguenti: «del Ministero della salute,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè delle indicazioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del 25 gennaio 2022, pubblicate nel sito internet del medesimo Istituto»;

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     «3-bis. Le regioni e le province autonome che alla data di entrata in vigore del presente decreto già dispongono di un piano di cui al comma 1, ritenuto in linea con le disposizioni del decreto stesso, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al Centro di referenza nazionale per la peste suina, e lo adattano tenendo conto delle eventuali osservazioni»;

     al comma 4, le parole: «dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ISPRA» e dopo le parole: «normativa dell'Unione» è inserita la seguente: «europea»;

     al comma 5, le parole: «guardie provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «polizie locali» e le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri»;

     dopo il comma 5 è inserito il seguente:

     «5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva, individuate in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine di prevenire e ridurre la mobilità della specie cinghiale, è vietato il prelievo in ogni forma collettiva in attività di caccia»;

     il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Gli animali abbattuti durante l'attività di controllo e destinati al consumo alimentare sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico-sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonchè i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali, ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute»;

     al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «per gli allevamenti suinicoli» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», al secondo periodo, le parole: «degli animali» sono sostituite dalle seguenti: «dei suini» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il decreto di cui al primo periodo sono definiti anche i termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga di cui al secondo periodo e all'adeguamento delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle disposizioni dei regolamenti edilizi».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana e di concorso alla relativa attuazione»;

     al comma 2, lettera b), le parole: «e distruzione» sono sostituite dalle seguenti: «e della distruzione»;

     dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonchè alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario straordinario.

     2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

     2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi e a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario straordinario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata e il relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato.

     2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

     al comma 3, le parole: «, degli affari regionali e le autonomie» sono sostituite dalle seguenti: «e per gli affari regionali e le autonomie,» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi di cui al secondo periodo il Commissario straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e del Centro di referenza nazionale per la peste suina. Qualora tali pareri non siano resi entro il termine di venti giorni dalla richiesta, il Commissario straordinario procede in ogni caso all'adozione del piano»;

     il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e con un rappresentante del Ministero della transizione ecologica»;

     al comma 5, al primo periodo, le parole: «Comando delle Unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri» e le parole: «Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «ISPRA, nonchè può avvalersi di un rappresentante della Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria e di un rappresentante del Dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Torino,» e, al terzo periodo, le parole: «personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario» sono sostituite dalle seguenti: «personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario»;

     al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Del conferimento» sono inserite le seguenti: «o del rinnovo» e le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

     al comma 9, dopo le parole: «Commissario straordinario» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere».

     All'articolo 3:

     la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi di segnalazione e sanzioni».

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     «Art. 5 (Disposizioni finanziarie). - 1. Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

     3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa».