§ 80.9.1169 - L. 22 aprile 2021, n. 55.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:22/04/2021
Numero:55


Sommario
Art. 1. 


§ 80.9.1169 - L. 22 aprile 2021, n. 55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

(G.U. 29 aprile 2021, n. 102)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° MARZO 2021, N. 22

 

     All'articolo 2:

     al comma 2:

     alla lettera a), numero 1), le parole: «emergenza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «emergenza energetica;»;

     alla lettera d), numero 2), capoverso 2:

     all'alinea, le parole: «e alla valorizzazione» sono soppresse;

     alla lettera a), le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari» e le parole: «Convenzione di Washington (CITES)» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874,»;

     alla lettera b), le parole: «autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare», la parola: «comunitari» è sostituita dalle seguenti: «con l'Unione europea», le parole: «ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche;» sono sostituite dalle seguenti: «ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche;» e dopo le parole: «sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi;» sono inserite le seguenti: «radioprotezione e radioattività ambientale;»;

     alla lettera c), le parole: «di contrasto ai cambiamenti climatici» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dei cambiamenti climatici»;

     alla lettera i), le parole: «ovvero quelli» sono sostituite dalle seguenti: «e quelli»;

     alla lettera l), le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente;»;

     al comma 7:

     alla lettera b), le parole: «di GSE s.p.a. - Gestore Servizi Energetici» sono sostituite dalle seguenti: «del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa»;

     alla lettera c), le parole: «in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di concorrenza, di tutela dei consumatori utenti, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici»;

     al comma 8, dopo le parole: «euro 332.000» è inserita la seguente: «annui»;

     dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

     «8-bis. All'articolo 5, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, le parole: "e dal Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: ", dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della transizione ecologica"».

     All'articolo 3:

     al comma 4:

     al quarto periodo, dopo le parole: «Al personale non dirigenziale» è soppressa la virgola;

     dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10 del presente decreto»;

     dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

     «4-bis. Al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 483.898 euro per l'anno 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dall'anno 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo Ministero della transizione ecologica sono incrementate di 35.774 euro per l'anno 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dall'anno 2022, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

     4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 519.672 euro per l'anno 2021 e a 1.039.342 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

     4-quater. Al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del Ministero della transizione ecologica a quella del personale non dirigenziale trasferito dal Ministero dello sviluppo economico, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa di 227.080 euro per l'anno 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

     4-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quater, pari a 227.080 euro per l'anno 2021 e a 454.160 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

     al comma 6, quarto periodo, le parole: «A decorrere, dalla data di cui al primo periodo, transitano in capo al» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo periodo transitano al»;

     al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «650.000 euro» è inserita la seguente: «annui».

     All'articolo 4:

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «, è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;

     al capoverso articolo 57-bis:

     al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile»;

     al comma 2, primo periodo, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il CITE», dopo le parole: «è composto» è soppressa la virgola e le parole: «agricole, alimentari» sono sostituite dalle seguenti: «agricole alimentari»;

     al comma 3:

     all'alinea, le parole: «, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse;

     alla lettera c), le parole:«al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «del dissesto» e le parole: «al consumo» sono sostituite dalle seguenti: «del consumo»;

     dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici»;

     dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

     «f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile»;

     al comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione. La proposta di Piano è contestualmente trasmessa alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero dall'inutile decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo»;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Dopo l'approvazione definitiva del Piano da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate»;

     dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

     «5-bis. La Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui al comma 98 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al Comitato tecnico di supporto di cui al comma 7 del presente articolo.

     5-ter. All'articolo 68, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Ministro della transizione ecologica invia alle Camere e al Comitato interministeriale per la transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione ecologica"»;

     al comma 6, le parole: «Il Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Il CITE»;

     al comma 7, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

     il comma 10 è sostituito dal seguente:

     «10. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

     dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

     «1-bis. All'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Comitato interministeriale per la transizione ecologica, su proposta del Ministro della transizione ecologica".

     1-ter. Il Comitato interministeriale per la transizione ecologica istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del presente articolo, approva, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica di cui al medesimo articolo 57-bis».

     All'articolo 6:

     al comma 2:

     alla lettera b), le parole: «audiovisivo e turismo» sono sostituite dalle seguenti: «, audiovisivo e turismo»;

     alla lettera d):

     al capoverso articolo 54-bis, comma 1, le parole: «sono attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «sono attribuiti» e le parole: «eccettuate quelle attribuite» sono sostituite dalle seguenti: «eccettuati quelli attribuiti»;

     al capoverso articolo 54-ter, comma 1, le parole: «, e cura altresì» sono sostituite dalle seguenti: «; esso cura altresì»;

     il comma 4 è soppresso.

     All'articolo 7:

     al comma 1, le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto»;

     al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di livello non generale» è soppressa la virgola;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «, di cui costituisce parte integrante» sono soppresse;

     al terzo periodo, le parole: «ai sensi di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo», le parole: «come modificato» sono sostituite dalla seguente: «introdotto» e le parole: «16, inclusa una posizione» sono sostituite dalle seguenti: «17, incluse due posizioni»;

     al comma 4:

     alla lettera b), le parole: «e i rapporti» sono sostituite dalle seguenti: «e rapporti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione delle politiche competitive;»;

     alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; raccordo con altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli stessi esercitate in materie di interesse per il settore turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico»;

     al comma 5:

     al primo periodo, dopo le parole: «al Ministero del turismo» è soppressa la virgola e le parole: «con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse strumentali e finanziarie»;

     al secondo periodo, le parole: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

     al comma 8, terzo periodo, dopo la parola: «provvede» e dopo la parola: «residui» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 9, le parole: «transitano in capo al» sono sostituite dalle seguenti: «, transitano al»;

     al comma 11:

     al primo periodo, le parole: «trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta unità, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169,»;

     al secondo periodo, le parole: «euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a decorrere dall'anno 2022»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 11» è inserita la seguente: «del» e dopo le parole: «n. 169» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al comma 12:

     al primo periodo, le parole: «107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità» sono sostituite dalle seguenti: «136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 14 unità»;

     al secondo periodo, la parola: «collocate» è sostituita dalla seguente: «collocato»;

     al terzo periodo, le parole: «per la promozione del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «di promozione del turismo»;

     il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.026.367 per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e, per l'importo di euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 11»;

     al comma 13, le parole: «Ministero per il turismo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del turismo»;

     al comma 14:

     al terzo periodo, la parola: «assunzioni» è sostituita dalla seguente: «assunzionali»;

     al quarto periodo, le parole: «dal coesistente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esistente»;

     al quinto periodo, le parole: «Al tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine»;

     al comma 15, dopo le parole: «euro 2.000.000» è inserita la seguente: «annui»;

     al comma 16, le parole: «di euro 290.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 600.000» e dopo le parole: «euro 456.100» è inserita la seguente: «annui»;

     al comma 17, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata».

     All'articolo 8:

     al comma 1, capoverso b-bis), le parole: «ultra larga» sono sostituite dalla seguente: «ultralarga»;

     al comma 5, primo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa» e la parola: «delibere» è sostituita dalla seguente: «deliberazioni»;

     al comma 7:

     al primo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa»;

     al terzo periodo, le parole: «tecnico amministrativa» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-amministrativa» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

     al comma 8, le parole: «e la transizione» sono sostituite dalle seguenti: «e di transizione»;

     al comma 9:

     al primo periodo, le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di» e le parole: «, e tecnico» sono sostituite dalla seguente: «, tecnico»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «euro 3.200.000» è inserita la seguente: «annui»;

     dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

     «11-bis. Al fine di garantire al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale l'adeguato supporto delle professionalità necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo nonchè allo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: "Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "Al fine di provvedere" e le parole: "fino al 31 dicembre 2021" sono soppresse;

     b) alla rubrica, le parole: "per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19" sono soppresse».

     All'articolo 9:

     al comma 1, capoverso, le parole: «Il Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «3. Il Presidente»;

     al comma 3, le parole: «punto 2» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)» e le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «è abrogato».

     All'articolo 10:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono adottati» è soppressa la virgola;

     dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1».

     All'articolo 11 :

     al comma 1:

     all'alinea, le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 5» e le parole: «a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382» sono sostituite dalle seguenti: «a 10.142.174 euro per l'anno 2021 e a 17.397.772»;

     alla lettera a), le parole: «a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897» sono sostituite dalle seguenti: «a 4.570.424 euro per l'anno 2021 e a 6.567.287» e le parole: «quanto a 2.696.500 euro per l'anno 2021 e 3.367.000» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 3.620.475 euro per l'anno 2021 e a 4.833.390»;

     alla lettera b), le parole: «dell'autorizzazione di spesa» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo»;

     al comma 2, le parole: «degli articoli di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle di cui agli articoli 2, comma 8, 3, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, comma 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, commi 9 e 11»;

     al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «derivanti dall'attuazione del presente decreto».

     L'allegato è sostituito dal seguente:

     (Omissis)