§ 14.5.28 – Regolamento 14 dicembre 2001, n. 2535.
Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:14/12/2001
Numero:2535


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, salvo disposizione contraria, alle importazioni nella Comunità dei prodotti figuranti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 [...]
Art. 2.      Fatto salvo il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, ogni importazione di prodotti lattiero-caseari è subordinata al rilascio di un titolo di importazione.
Art. 3.      1. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.
Art. 4.      1. Il codice NC 0406 90 01, che classifica i formaggi destinati alla trasformazione, si applica unicamente alle importazioni.
Art. 5.      Il presente capo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro dei contingenti seguenti:
Art. 6.      Nell'allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi di importazione di 12 mesi (in appresso "l'anno di importazione") e la [...]
Art. 7.      Il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.
Art. 8.      1. Il riconoscimento è concesso agli operatori che lo richiedano entro il 1° aprile presentando all'autorità competente una domanda corredata dei seguenti dati:
Art. 9.      Anteriormente al 15 giugno, l'autorità competente informa i richiedenti dell'esito riservato alla loro domanda di riconoscimento ed eventualmente il numero di riconoscimento loro attribuito. Il [...]
Art. 10. 
Art. 11.      Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore.
Art. 12. 
Art. 13.      1. La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC di cui all'allegato I per lo stesso contingente e precisa la quantità richiesta per ciascun codice.
Art. 14.      1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre.
Art. 15.      1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei [...]
Art. 16.      1. La Commissione decide entro il più breve termine in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri.
Art. 17.      In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato a norma del presente capo non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del [...]
Art. 18.      1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
Art. 19.      1. L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le [...]
Art. 19 bis. 
Art. 20.      1. Il presente capo si applica alle importazioni preferenziali non soggette a contingenti e previste nei seguenti accordi e atti:
Art. 21.      1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
Art. 22.      L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e dalla prova [...]
Art. 23. 
Art. 24.      1. La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nel quadro dei contingenti tariffari suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL
Art. 25. 
Art. 26.      1. Il periodo di validità dei certificati IMA 1 è compreso tra la data d'emissione e la fine dell'ottavo mese successivo e non può in nessun caso superare il periodo di validità del [...]
Art. 27.      In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, [...]
Art. 28.      1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
Art. 29.      1. Il certificato IMA 1 è compilato avvalendosi del modulo riportato nell'allegato IX, salvo che per il burro neozelandese, in ossequio alle disposizioni stabilite dal presente capo.
Art. 30.      1. Il formato del modulo di cui all'articolo 29 è di 210 × 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m2 ed è di colore bianco.
Art. 31.      1. Per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti di cui all'allegato III è redatto un certificato IMA 1.
Art. 32. 
Art. 33.      1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato XII soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:
Art. 34.      1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al burro neozelandese, salvo diversa disposizione contenuta nella sezione 1.
Art. 35.      1. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 5 EUR per 100 kg netti di prodotto.
Art. 36.      Se la composizione del burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intera partita è esclusa dal trattamento preferenziale.
Art. 37.      In deroga all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'autorità preposta al rilascio dei titoli iscrive nella casella 20 del titolo una delle seguenti diciture:
Art. 38.      Oltre alle condizioni di cui all'articolo 33, lettere da a) a e), per poter figurare nell'allegato XII un organismo emittente deve soddisfare le condizioni seguenti:
Art. 39.      1. Ai fini del controllo dei quantitativi del burro neozelandese, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso [...]
Art. 40.      1. Nell'allegato IV sono precisate le regole riguardanti la compilazione del certificato IMA 1, il controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro e le conseguenze di tale controllo.
Art. 41.      1. In tutte le fasi della commercializzazione del burro neozelandese importato nella Comunità conformemente al presente capo, l'origine neozelandese del prodotto deve essere indicata [...]
Art. 42.      Il certificato IMA 1 è compilato secondo il modulo riportato nell'allegato X, alle condizioni stabilite nella presente sezione e all'articolo 40, paragrafo 1.
Art. 43.      1. Gli uffici doganali comunitari in cui i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità procedono all'esame dei documenti presentati a sostegno di una [...]
Art. 44.      1. Per quanto riguarda i metodi di riferimento da utilizzare per l'analisi dei prodotti di cui al presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, allo scopo di [...]
Art. 45.      1. Ai fini del controllo dei quantitativi dei contingenti tariffari si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel [...]
Art. 46.      Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei titoli e dei certificati previsto dal presente regolamento.
Art. 47.      Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002 non è richiesto il riconoscimento di cui all'articolo 7.
Art. 48.      I regolamenti (CEE) n. 2967/79, (CE) n. 2508/97, (CE) n. 1374/98 e (CE) n. 2414/98 sono abrogati.
Art. 49.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.5.28 – Regolamento 14 dicembre 2001, n. 2535.

Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.

(G.U.C.E. 22 dicembre 2001, n. L 341).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1129/98 è stato modificato più volte e in maniera sostanziale. In occasione delle nuove modifiche da adottare appare opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalità, procedere alla rifusione del suddetto regolamento incorporandovi anche i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 settembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/95. Regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e la Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000, e regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, del 9 novembre 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90.

     (2) In applicazione degli articoli 26 e 29 del regolamento (CE) n. 1255/1999, i titoli d'importazione devono essere rilasciati ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e, fatte salve le pertinenti disposizioni, evitando qualsiasi discriminazione tra gli importatori.

     (3) Per tener conto di talune peculiarità delle importazioni dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere disposizioni complementari ed eventualmente derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001.

     (4) È necessario prevedere disposizioni specifiche per l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari a dazio doganale ridotto nell'ambito delle concessioni tariffarie previste nei seguenti testi:

     a) il calendario delle concessioni CXL stabilito in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e ai negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV. 6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea (in appresso "il calendario delle concessioni CXL");

     b) l'accordo tariffario con la Svizzera relativo a taluni formaggi di cui alla voce ex 0404 della tariffa doganale comune, concluso a nome della Comunità con la decisione 69/352/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE, (in appresso "l'accordo con la Svizzera");

     c) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE del Consiglio (in appresso "l'accordo con la Norvegia");

     d) la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli;

     e) il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90;

     f) l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, applicato in via provvisoria in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e il Sudafrica, approvato con la decisione 1999/753/CE del Consiglio (in appresso "l'accordo con il Sudafrica");

     g) i regolamenti (CE) n. 1349/2000, modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000, (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2341/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2475/2000, (CE) n. 2766/2000 e (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, relativi a talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e che prevedono l'adattamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei con l'Estonia, l'Ungheria, la Bulgaria, la Lettonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Slovenia, la Lituania e la Polonia, rispettivamente; h) l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 19 dicembre 1972, concluso a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 1246/73 del Consiglio, in particolare il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 19 dicembre 1987, concluso con la decisione 87/607/CEE del Consiglio, (in appresso "l'accordo con Cipro").

     (5) Il calendario delle concessioni CXL prevede alcuni contingenti tariffari nell'ambito dei regimi detti "di accesso corrente" e "di accesso minimo". È necessario aprire tali contingenti e stabilirne il metodo di gestione.

     (6) Per garantire una gestione corretta ed equa dei contingenti tariffari non suddivisi per paese di origine figuranti nel calendario CXL, nonché dei contingenti tariffari a dazio ridotto previsti per le importazioni in provenienza dai paesi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale, dai paesi ACP, dalla Turchia e dal Sudafrica è opportuno, da un lato, accompagnare la domanda di titolo di importazione con la costituzione di una cauzione più elevata di quella prevista per le normali importazioni e, d'altro lato, definire talune condizioni relative alla presentazione delle domande di titolo. È altresì necessario disporre lo scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno e definire la procedura di assegnazione dei titoli e la validità degli stessi.

     (7) Per garantire la serietà delle domande di titolo d'importazione, prevenire le operazioni speculative e garantire l'utilizzazione ottimale dei contingenti aperti è opportuno limitare il quantitativo di ogni domanda al 10% del quantitativo contingentale, sopprimere inoltre la possibilità di rinunciare al titolo qualora il coefficiente di assegnazione sia inferiore a 0,8, riservare l'accesso ai contingenti esclusivamente agli operatori che hanno già importato o esportato i prodotti oggetto dei contingenti, definire criteri di ammissibilità per le domande di titolo esigendo la presentazione di documenti che comprovino la qualità di operatore commerciale di ogni richiedente e la regolarità nel tempo dell'attività svolta, nonché limitare il numero di domande per operatore ad una sola domanda di titolo per contingente. Per agevolare le amministrazioni nazionali nella procedura di selezione dei richiedenti ammissibili, è necessario prevedere una procedura di riconoscimento dei richiedenti ammissibili e la compilazione di un elenco dei richiedenti riconosciuti, valido per un anno. Per garantire l'efficacia delle disposizioni in materia di numero di domande, è opportuno prevedere una sanzione in caso di mancata osservanza di tale limitazione.

     (8) I prodotti oggetto di transazioni realizzate nell'ambito del regime del perfezionamento attivo o passivo non formano oggetto di importazioni, seguite dall'immissione in libera pratica, né di esportazioni e pertanto non vengono prese in considerazione ai fini dell'ammissibilità dei richiedenti al regime di cui al regolamento (CE) n. 1374/98. Per ragioni di chiarezza è opportuno precisare che tali transazioni non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento previsto dal presente regolamento.

     (9) Ai fini della gestione dei contingenti tariffari suddivisi per paese di origine, fissati nel calendario CXL e per i contingenti previsti nel quadro dell'accordo con la Norvegia, in particolare per quanto riguarda il controllo della conformità dei prodotti importati con la designazione delle merci ad essi relativa e il rispetto del contingente tariffario, occorre fare ricorso al regime dei certificati di importazione rilasciati nella forma prevista per i certificati "IMA 1" (inward monitoring arrangements), sotto la responsabilità del paese esportatore. Tale regime, in virtù del quale il paese esportatore fornisce l'assicurazione che i prodotti esportati sono conformi alla loro descrizione, semplifica considerevolmente la procedura di importazione. Esso è altresì utilizzato dai paesi terzi per controllare il rispetto dei contingenti tariffari.

     (10) Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità è tuttavia opportuno sottoporre il regime dei certificati IMA 1 alla verifica delle dichiarazioni su scala comunitaria, in base a sondaggi a campione delle partite e avvalendosi di metodi statistici e di prova internazionalmente riconosciuti.

     (11) È necessario indicare ulteriori precisazioni ai fini dell'applicazione del sistema di certificazione IMA 1, segnatamente per quanto riguarda la compilazione, il rilascio, la revoca, la modifica e la sostituzione dei certificati da parte dell'organismo emittente, nonché il periodo di validità e le condizioni d'utilizzo dei certificati unitamente ad un corrispondente titolo d'importazione. Occorre altresì prevedere disposizioni per il periodo finale dell'anno per tener conto della normale durata del trasporto, ai fini dell'immissione in libera pratica del prodotto scortato da un certificato IMA 1 e destinato ad essere importato nel corso dell'anno successivo. Per garantire il rispetto dei contingenti è opportuno istituire il controllo delle dichiarazioni di importazione e una verifica di fine anno.

     (12) Il burro neozelandese importato nel quadro del contingente detto "di accesso corrente" deve essere identificato per evitare l'erogazione della restituzione all'esportazione a tasso pieno e il versamento di taluni aiuti. A tal fine è opportuno stabilire alcune definizioni e precisare le modalità di compilazione del certificato IMA 1, le modalità di controllo del peso e del tenore di materie grasse e la procedura da seguire in caso di controversia sulla composizione del burro.

     (13) In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 occorre altresì l'importazione di burro neozelandese nel quadro del contingente detto "di accesso corrente", subordinare a condizioni supplementari che colleghino in particolare la quantità coperta da un certificato IMA 1 alla quantità coperta dal corrispondente titolo di importazione ed esigere che questi due documenti siano utilizzati soltanto una volta con una stessa dichiarazione di immissione in libera pratica.

     (14) Il cheddar canadese è attualmente l'unico prodotto soggetto al sistema di certificazione IMA 1, per il quale debba essere rispettato un valore minimo franco frontiera. A questo scopo è opportuno specificare sul certificato IMA 1 l'acquirente e lo Stato membro di destinazione.

     (15) In seguito alla gestione inadeguata dei certificati IMA 1 da parte degli organismi emittenti in Norvegia, che ha comportato il superamento dei contingenti, la Norvegia ha chiesto di sostituire i due organismi indicati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1374/98 con un unico organismo che fa capo direttamente al ministero dell'Agricoltura. È quindi necessario procedere alle modifiche necessarie per soddisfare tale richiesta.

     (16) Gli operatori che intendono importare taluni formaggi originari della Svizzera devono impegnarsi a rispettare un valore franco frontiera minimo per poter beneficiare del trattamento preferenziale per questi formaggi. In passato tale impegno era indicato nella casella 17 del certificato IMA 1 obbligatorio, ma oggi questa disposizione non è più valida. Per ragioni di chiarezza è quindi necessario precisare in un altro modo la nozione di valore franco frontiera e le condizioni per garantirne il rispetto.

     (17) Nel quadro delle disposizioni specifiche relative alle importazioni preferenziali non soggette a contingenti, previste dal regolamento (CE) n. 1706/98, nell'allegato I del protocollo n. 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, nell'allegato IV dell'accordo con il Sudafrica e nel quadro dell'accordo con la Svizzera, è opportuno precisare che l'applicazione dell'aliquota del dazio doganale ridotto è subordinata alla presentazione della prova dell'origine prevista nei protocolli dei relativi accordi.

     (18) Per migliorare la protezione delle risorse proprie e alla luce dell'esperienza si ravvisa la necessità di adottare disposizioni particolareggiate relative ai controlli all'importazione. Occorre in particolare precisare la procedura da seguire in certi casi quando la partita coperta da una dichiarazione di immissione in libera pratica non è conforme alla dichiarazione, in modo da assicurare un'adeguata sorveglianza dei quantitativi effettivamente messi in libera pratica rispetto ai contingenti.

     (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO 1

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, salvo disposizione contraria, alle importazioni nella Comunità dei prodotti figuranti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (in appresso "prodotti lattiero-caseari"), comprese le importazioni non soggette a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente nel quadro di misure commerciali eccezionali accordate dalla Comunità a taluni paesi e territori.

 

     Art. 2.

     Fatto salvo il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, ogni importazione di prodotti lattiero-caseari è subordinata al rilascio di un titolo di importazione.

 

     Art. 3.

     1. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.

     2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata (in appresso "codice NC"), composto da otto cifre, eventualmente preceduto dalla dicitura "ex". Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

     3. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo.

     4. Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

 

     Art. 4.

     1. Il codice NC 0406 90 01, che classifica i formaggi destinati alla trasformazione, si applica unicamente alle importazioni.

     2. I codici NC 0406 20 10 e 0406 90 19 si applicano unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 20 [1].

     3. I codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06 non sono applicabili nel quadro del presente regolamento. Per le importazioni effettuate dal 1° giugno sulla base dei titoli rilasciati anteriormente a tale data, i prodotti dei suddetti codici sono classificati nei codici NC da 0406 90 13 a 0406 90 17 e ad essi sono applicabili le aliquote indicate nell'allegato II.D [2].

 

TITOLO 2

Regole specifiche relative alle

importazioni a dazio doganale ridotto

 

Capo I

Importazioni nel quadro dei contingenti aperti dalla

comunità in base esclusivamente al titolo di importazione

 

Sezione 1

 

     Art. 5.

     Il presente capo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro dei contingenti seguenti:

     a) contingenti non suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL;

     b) contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE e 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione [3];

     c) contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio [4];

     d) contingenti previsti al protocollo n. 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia, allegato 1;

     e) contingenti previsti nell'allegato IV dell'accordo con il Sudafrica.

     f) contingenti previsti nell'allegato 2 e nell'appendice 1 dell'allegato 3 dell'accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli concluso tra la Comunità e la Svizzera il 21 giugno 1999 [5];

     [g) contingente previsto nell'allegato del protocollo n. 1 dell'accordo con la Giordania;] [6]

     h) contingenti previsti dalla decisione 2003/465/CE del Consiglio [7].

 

     Art. 6.

     Nell'allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi di importazione di 12 mesi (in appresso "l'anno di importazione") e la loro ripartizione in parti uguali in due semestri.

     I quantitativi di cui all'allegato I, parti B, D, e F, sono ripartiti per ogni anno di importazione in parti uguali in due semestri, che iniziano rispettivamente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno [8].

 

Sezione 2

 

     Art. 7.

     Il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

     Detta autorità attribuisce un numero di riconoscimento ad ogni operatore che riconosce.

 

     Art. 8.

     1. Il riconoscimento è concesso agli operatori che lo richiedano entro il 1° aprile presentando all'autorità competente una domanda corredata dei seguenti dati:

     a) la prova di avere realizzato, nel corso dell'anno civile precedente, importazioni nella Comunità e/o esportazioni dalla Comunità di prodotti lattiero-caseari figuranti nel capitolo 4 della nomenclatura combinata, per un quantitativo minimo di 25 tonnellate nell'ambito di almeno quattro operazioni all'anno;

     b) i documenti e le informazioni che comprovino in misura sufficiente l'identità e la qualità di operatore, in particolare:

     i) la documentazione contabile o fiscale dell'azienda, rispondente alla vigente normativa nazionale; e se previsti dalla normativa nazionale:

     ii) il numero di partita IVA;

     iii) il numero di iscrizione nel registro delle imprese.

     2. Ai fini delle prove previste al paragrafo 1, lettera a):

     a) si tiene conto soltanto delle dichiarazioni doganali che rechino nella casella 8 della dichiarazione di importazione e nella casella 2 della dichiarazione di esportazione il nome, cognome e indirizzo dell'operatore richiedente;

     b) non sono considerate importazioni o esportazioni eventuali transazioni realizzate nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo.

 

     Art. 9.

     Anteriormente al 15 giugno, l'autorità competente informa i richiedenti dell'esito riservato alla loro domanda di riconoscimento ed eventualmente il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.

 

     Art. 10. [9]

     1. Anteriormente al 20 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano, conformemente al paragrafo 3, l'elenco degli operatori riconosciuti, alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri.

     Solo gli operatori figuranti nell'elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, a norma degli articoli da 11 a 14.

     2. La Commissione può comunicare ai paesi candidati all'adesione per i quali è aperto un contingente di importazione, su loro richiesta, un elenco degli operatori riconosciuti a condizione che questi ultimi abbiano acconsentito a tale comunicazione. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie per ottenere l'assenso degli operatori.

     3. Gli Stati membri trasmettono l'elenco degli operatori riconosciuti compilando il modulo riprodotto nell'allegato XIV, indicando nella parte A gli operatori riconosciuti che hanno dato l'assenso di cui al paragrafo 2 e nella parte B gli altri operatori riconosciuti.

 

Sezione 3

 

     Art. 11.

     Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore.

 

     Art. 12. [10]

     Ogni operatore può presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente figurante nella tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) (in appresso "numero del contingente").

     Le domande di titolo sono valide solo a condizione che il richiedente alleghi una dichiarazione scritta con la quale attesta di non aver presentato e si impegna a non presentare, nel periodo in corso, altre domande per lo stesso contingente nel quadro del regime di importazione di cui al presente capo.

     Qualora lo stesso operatore presenti più domande relative allo stesso contingente, per un semestre di importazione non può essere accettata nessuna delle domande da lui presentate per i contingenti di cui al titolo 2, capo I.

 

     Art. 13.

     1. La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC di cui all'allegato I per lo stesso contingente e precisa la quantità richiesta per ciascun codice.

     Tuttavia, viene rilasciato un titolo distinto per ogni codice.

     2. La domanda di titolo riguarda non più del 10% del quantitativo stabilito per il semestre di cui all'articolo 6, senza che tale domanda possa tuttavia essere inferiore a 10 tonnellate.

     Tuttavia, per i contingenti di cui all’articolo 5, lettere c), d), e), f) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo. [11]

     3. I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titolo, di cui al paragrafo 2, sono maggiorati dei quantitativi risultanti dall'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo comma [12].

 

     Art. 14.

     1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre.

     2. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.

 

Sezione 4

 

     Art. 15.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati. Tale comunicazione contiene l'elenco dei richiedenti, i rispettivi numeri di riconoscimento e i quantitativi richiesti per codice NC, suddivisi, nel caso dell'allegato I, parte A, per paese di origine.

     2. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vengono eseguite a mezzo telecomuncazione scritta o messaggio elettronico il giorno lavorativo fissato, compilando il modulo di cui all'allegato VI, in assenza di domande, oppure i moduli di cui agli allegati VI e VII, in presenza di domande.

     3. Le comunicazioni sono trasmesse su moduli distinti per ciascuno dei contingenti enumerati all'allegato I e distinte per paese di origine per i contingenti di cui all'allegato I, parte B, punti 2 e 3.

 

     Art. 16.

     1. La Commissione decide entro il più breve termine in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri.

     Entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al primo comma, gli Stati membri rilasciano il titolo ai richiedenti di cui avevano comunicato le domande conformemente all'articolo 15.

     2. Qualora i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli siano superiori a quelli disponibili, la Commissione applica ai quantitativi richiesti un coefficiente di assegnazione.

     Qualora la quantità globale oggetto delle domande sia inferiore alla quantità disponibile, la Commissione stabilisce la quantità residua che si aggiunge alla quantità disponibile del periodo successivo dello stesso anno di importazione.

     3. La validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare la fine dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato.

     4. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente capo sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2. Se trasferisce il titolo, il cedente comunica il numero di riconoscimento del cessionario all'organismo emittente.

 

     Art. 17.

     In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato a norma del presente capo non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

 

     Art. 18.

     1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

     b) nella casella 15, la descrizione del prodotto figurante nell'allegato I, oppure, in mancanza, la descrizione della nomenclatura combinata del codice NC indicato nel contingente di cui trattasi [13];

     c) nella casella 16, il codice NC corrispondente al relativo contingente, ove del caso preceduto da "ex";

     d) nella casella 20, il numero del contingente ed una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5. [14]

     2. Il titolo obbliga ad importare nel paese indicato nella casella 8, eccettuate le importazioni realizzate nel quadro dei contingenti di cui all'allegato I, parte A.

     3. Il titolo reca, nella casella 24, secondo gli allegati, l'aliquota del dazio applicabile o l'aliquota del dazio espressa in percentuale del dazio di base o il tasso di riduzione del dazio, espresso in percentuale.

 

     Art. 19.

     1. L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione dei seguenti strumenti:

     a) protocollo n. 4 degli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Romania  e la Bulgaria;

     b) protocollo n. 1 all'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, applicabile in virtù della decisione 1/2000 del Consiglio dei Ministri ACP-CE (in appresso "l'accordo di partenariato ACP-CE");

     c) protocollo n. 3 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;

     d) protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica;

     e) protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;

     f) protocollo n. 3 dell'accordo con la Giordania;

     g) regole di cui al punto 10 dell'accordo con la Norvegia. [15].

     2. L'immissione in libera pratica dei prodotti importati a norma degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un certificato EUR 1 oppure ad una dichiarazione redatta dall'esportatore a norma delle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.

     3. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'importatore è tenuto ad indicare, per le importazioni di formaggi indicati all'allegato XIII, coperte dal contingente di cui all'articolo 5, nella casella 31 della dichiarazione di importazione, il tenore in peso (%) della sostanza secca, il tenore delle materie grasse in peso (%) della sostanza secca e, se del caso, il tenore della materia grassa in peso (%). Se i tenori indicati superano i tenori di cui all'allegato XIII, le autorità competenti ne informano quanto prima la Commissione trasmettendole una copia della dichiarazione di importazione e una copia del relativo titolo di importazione [16].

 

CAPO I BIS [17]

IMPORTAZIONI NEL QUADRO DEI CONTINGENTI GESTITI

CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI

DA 308 BIS A 308 QUATER DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93

 

          Art. 19 bis. [18]

     1. Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003 e (CE) n. 747/2001 del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 [19].

     2. Fermo restando il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, le importazioni nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

     3. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.

     La domanda di titolo e il titolo stesso recano nella casella 16 il codice NC di 8 cifre. Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

     Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo.

     Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

     4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele [20].

 

Capo II

Importazioni fuori contingente esclusivamente

in base al titolo di importazione

 

     Art. 20.

     1. Il presente capo si applica alle importazioni preferenziali non soggette a contingenti e previste nei seguenti accordi e atti:

     a) regolamento (CE) n. 2286/2002 [21];

     b) protocollo n. 1 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia, allegato I;

     c) accordo con il Sudafrica, allegato IV;

     d) accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli, concluso tra la Comunità e la Svizzera, allegato 2 e appendice 1 dell'allegato 3 [22].

     2. I prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono indicati all'allegato II.

 

     Art. 21.

     1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

     b) nella casella 15:

     i) per le importazioni originarie della Turchia e della Svizzera: la descrizione dettagliata del prodotto figurante nell'allegato II, parte B e rispettivamente parte D;

     ii) per le altre importazioni: la descrizione dettagliata del prodotto, in particolare la materia prima utilizzata e il tenore in peso (%) delle materie grasse. Per i prodotti del codice NC 0406 occorre indicare altresì il tenore delle materie grasse in peso (%) della sostanza secca e il tenore in peso (%) di acqua nella materia non grassa;

     c) nella casella 16, il codice NC corrispondente a quello indicato nel relativo allegato, ove del caso preceduto da "ex";

     d) nella casella 20, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20. [23]

     2. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.

     3. Il titolo reca, nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile o l'aliquota del dazio espressa in percentuale del dazio di base o il tasso di riduzione del dazio, espresso in percentuale.

 

     Art. 22.

     L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione delle disposizioni rispettive dei seguenti protocolli:

     a) protocollo n. 1 all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE;

     b) protocollo n. 3 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;

     c) protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica;

     d) protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, modificato dalla decisione n. 1/2001 del Comitato Misto CE-Svizzera del 24 gennaio 2001.

 

     Art. 23. [24]

     [Per quanto riguarda i prodotti originari della Svizzera, elencati nell'allegato II, parte D a fronte dei numeri d'ordine 3-10, il titolo d'importazione è rilasciato soltanto se la domanda è accompagnata da una dichiarazione scritta del richiedente che attesta il rispetto del valore minimo franco frontiera indicato nello stesso allegato II, parte D.

     Il richiedente fornisce, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni e i documenti giustificativi supplementari che esse ritengano necessari per dimostrare il rispetto del valore minimo franco frontiera e si impegna ad autorizzare eventuali controlli contabili prescritti da dette autorità. Egli non accetta sconti, rimborsi, o riduzioni di qualsiasi tipo tali da determinare, per il prodotto considerato, un valore inferiore al valore minimo d'importazione per esso stabilito.

     In caso di mancata osservanza del valore minimo franco frontiera, oltre al dazio d'importazione fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è applicata una penale pari al 25% del dazio].

 

Capo III

Importazioni in base ad un titolo di importazione coperto

da un certificato ima 1 ("inward monitoring arrangement")

 

Sezione 1

 

     Art. 24.

     1. La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nel quadro dei contingenti tariffari suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL [25].

     2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III [26].

 

     Art. 25. [27]

     1. Per i prodotti elencati all'allegato III viene rilasciato un titolo d'importazione all'aliquota del dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1 per il quantitativo totale netto che vi figura.

     Il certificato IMA 1 deve soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, per il burro del contingente 09.4589 di cui all'allegato III. parte A (in appresso "burro neozelandese"), oppure dagli articoli 29-33 per gli altri prodotti. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1.

     2. Eccetto nel caso del burro neozelandese e delle importazioni a dazio doganale ridotto dei prodotti di cui all'allegato III. parte C, il titolo d'importazione può essere rilasciato solo previa verifica, da parte dell'autorità competente, dell'osservanza dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e).

     L'organismo che rilascia il titolo invia mediante telefax alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18. 00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles).

     Il titolo d'importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche.

     L'autorità preposta al rilascio del titolo d'importazione conserva una copia di ogni certificato IMA 1 presentato.

 

     Art. 26.

     1. Il periodo di validità dei certificati IMA 1 è compreso tra la data d'emissione e la fine dell'ottavo mese successivo e non può in nessun caso superare il periodo di validità del corrispondente titolo d'importazione, né protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno d'importazione per il quale è rilasciato.

     2. Dal 1° novembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1° gennaio successivo per i quantitativi che rientrano nel contingente relativo a tale anno di importazione. Tuttavia, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno d'importazione.

     Tuttavia, per il contingente n. 09.4589, possono essere rilasciati certificati IMA 1:

     a) a partire dal 1° novembre di ogni anno, validi a partire dal 1° gennaio successivo, per quantitativi non superiori al quantitativo massimo per il primo periodo contingentale dell'anno, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio;

     b) a partire dal 1° maggio di ogni anno, validi a partire dal 1° luglio successivo, per i quantitativi rimanenti del quantitativo annuo del contingente, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di luglio. [28]

     3. L'allegato VIII precisa le circostanze nell'ambito delle quali un certificato IMA 1 può essere revocato, modificato, sostituito o corretto.

 

     Art. 27.

     In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra "0".

 

     Art. 28.

     1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

     a) nelle caselle 7 e 8, rispettivamente il paese di provenienza e quello d'origine;

     b) nella casella 15, la designazione dei prodotti secondo la specifica di cui all'allegato III;

     c) nella casella 16, il codice NC secondo la specifica di cui all'allegato III, ove del caso preceduto da "ex";

     d) nella casella 20, per quanto di ragione, il numero del contingente, il numero del certificato IMA 1 e la data di rilascio, utilizzando una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n...., rilasciato il~ [29]

     2. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato nella casella 8.

     3. Il titolo reca, nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile.

 

     Art. 29.

     1. Il certificato IMA 1 è compilato avvalendosi del modulo riportato nell'allegato IX, salvo che per il burro neozelandese, in ossequio alle disposizioni stabilite dal presente capo.

     2. La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate, tranne che nel caso del formaggio cheddar, di cui al contingente n. 09.4513 dell'allegato III.

 

     Art. 30.

     1. Il formato del modulo di cui all'articolo 29 è di 210 × 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m2 ed è di colore bianco.

     2. Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Inoltre può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

     3. Il modulo è redatto in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso deve essere redatto in stampatello.

     4. Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall'organismo emittente.

 

     Art. 31.

     1. Per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti di cui all'allegato III è redatto un certificato IMA 1.

     2. Il certificato IMA 1 contiene, per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti, salvo il burro neozelandese, i dati che figurano nell'allegato IX.

 

     Art. 32. [30]

     1. L'originale del certificato IMA 1 è presentato, unitamente al corrispondente titolo d'importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, il certificato è presentato durante il suo periodo di validità, salvo forza maggiore.

     Tuttavia, qualora l'originale del certificato sia stato smarrito o sia divenuto inutilizzabile, all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alla competente autorità doganale può essere presentata una copia del certificato, debitamente autenticata e opportunamente identificata dall'organismo emittente.

     2. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all'allegato XII.

     3. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a ciò autorizzate.

 

     Art. 33.

     1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato XII soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

     a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;

     b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;

     c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;

     d) si impegna, per i prodotti elencati nell'allegato III, parte A, a rilasciare il certificato IMA 1 per il quantitativo totale coperto prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente;

     e) si impegna ad inviare per telefax alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato per il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio e comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a comunicare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati;

     f) si impegna, per i prodotti del codice NC 0406, a comunicare alla Commissione, entro il 15 gennaio, le seguenti informazioni per ciascun contingente:

     i) il numero di certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingentale precedente, con i rispettivi numeri d'identificazione e quantitativi, unitamente al numero totale di certificati emessi e al quantitativo totale da essi coperto per l'anno contingentale considerato;

     ii) ogni eventuale revoca, correzione o modifica di tali certificati IMA 1 o le copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate, conformemente all'allegato VIII, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 32, paragrafo 1, nonché le informazioni particolareggiate pertinenti.

     2. L'allegato XII è modificato qualora venga meno la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.

 

Sezione 2

 

     Art. 34.

     1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al burro neozelandese, salvo diversa disposizione contenuta nella sezione 1.

     2. L'espressione "di almeno sei settimane" figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese, significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali.

 

     Art. 35.

     1. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 5 EUR per 100 kg netti di prodotto.

     2. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate esclusivamente nel Regno Unito.

     Il Regno Unito controlla tutti i certificati IMA 1 rilasciati, revocati, modificati, corretti o per i quali sono state rilasciate copie. Esso verifica che il quantitativo totale per il quale sono stati emessi titoli d'importazione non superi il contingente per l'anno d'importazione considerato. [31]

     3. Un titolo d'importazione, vidimato conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000, è utilizzato per un'unica dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e per una sola partita. Se il quantitativo immesso in libera pratica è inferiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione, la cauzione relativa alla parte non immessa in libera pratica è incamerata e il titolo non può essere utilizzato per importare ulteriori quantitativi.

 

     Art. 36.

     Se la composizione del burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intera partita è esclusa dal trattamento preferenziale.

     Qualora sia stata accettata una dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali, constatata la mancata conformità ai requisiti relativi alla composizione, prelevano il dazio all'importazione stabilito all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, imputano il quantitativo indicato nella casella 29 del titolo d'importazione e trasmettono il titolo stesso all'autorità emittente, che lo modifica convertendolo in un titolo d'importazione a dazio pieno.

 

     Art. 37.

     In deroga all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'autorità preposta al rilascio dei titoli iscrive nella casella 20 del titolo una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente~ ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di~/100 kg; titolo già imputato. [32]

     L'organismo che emette il titolo aggiorna l'insieme dei dati contabili per tener conto di tale modifica. L'autorità doganale provvede a che la contabilità relativa agli scambi e alle risorse proprie sia opportunamente modificata.

 

     Art. 38.

     Oltre alle condizioni di cui all'articolo 33, lettere da a) a e), per poter figurare nell'allegato XII un organismo emittente deve soddisfare le condizioni seguenti:

     a) si impegna a comunicare alla Commissione la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo di fabbricazione descritto all'allegato IV, punto 1, lettera e), per il burro neozelandese fabbricato da ciascun produttore di cui all'allegato IV, punto 1, lettera a), conformemente al rispettivo disciplinare definito dall'acquirente;

     b) si impegna ad inviare per telefax all'autorità preposta al rilascio dei titoli nel Regno Unito una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato per il quantitativo totale da esso coperto, il giorno del rilascio e comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a comunicare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati;

     c) si impegna a comunicare all'autorità preposta al rilascio dei titoli nel Regno Unito le informazioni sottoelencate, anteriormente al decimo giorno del mese successivo per ciascun mese del periodo da gennaio a ottobre e anteriormente al venerdì della settimana successiva per ciascuna settimana, o parte di essa, nei mesi di novembre e dicembre, distinguendo i certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingentale in corso e quelli riguardanti l'anno successivo:

     i) il numero di certificati IMA 1 rilasciati, a seconda del caso, nel mese o nella settimana considerati, unitamente ai rispettivi numeri d'identificazione e ai quantitativi coperti da tali certificati, nonché il numero totale di certificati rilasciati e i relativi quantitativi per l'anno contingentale di cui trattasi, e

     ii) ogni eventuale revoca, correzione o modifica di tali certificati IMA 1 o le copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate, conformemente all'allegato VIII, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 32, paragrafo 1, nonché le informazioni particolareggiate pertinenti.

 

     Art. 39.

     1. Ai fini del controllo dei quantitativi del burro neozelandese, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingentale considerato.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di ogni anno contingentale, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali di burro per l'anno contingentale considerato per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel quadro del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno contingentale precedente. La comunicazione mensile è effettuata il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.

     3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Regno Unito comunica alla Commissione, relativamente all'anno contingentale precedente, il quantitativo di burro per il quale è stata costituita una cauzione e il quantitativo di burro immesso in libera pratica per il quale la cauzione è stata svincolata. I dati che non dovessero essere disponibili entro il 28 febbraio saranno comunicati nel più breve tempo possibile.

     Entro il 31 gennaio successivo al termine di ogni anno contingentale, il Regno Unito comunica alla Commissione, sulla base dei dati di cui all'articolo 38, lettera c), un elenco dettagliato dei certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingentale, precisando il numero d'identificazione e i relativi quantitativi, nonché il numero complessivo di certificati e il relativo quantitativo globale per l'anno considerato. L'elenco comprende tutte le informazioni concernenti eventuali revoche, correzioni o modifiche e copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate.

 

     Art. 40.

     1. Nell'allegato IV sono precisate le regole riguardanti la compilazione del certificato IMA 1, il controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro e le conseguenze di tale controllo.

     Le deviazioni standard del tenore di materie grasse caratteristiche del processo, di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato IV, comunicate conformemente all'articolo 38, lettera a), sono approvate dalla Commissione e il relativo elenco è comunicato agli Stati membri unitamente alla data d'entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1.

     Le deviazioni standard caratteristiche del processo hanno una validità minima di un anno, salvo qualora circostanze eccezionali, che l'autorità emittente neozelandese notifica alla Commissione, giustifichino una modifica, che deve essere approvata dalla Commissione.

     Le deviazioni standard caratteristiche del processo modificate o aggiunte e approvate dalla Commissione sono comunicate agli Stati membri unitamente alla rispettiva data d'entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i risultati dei controlli effettuati in conformità dell'allegato IV. A questo scopo essi utilizzano il formulario standard che figura nell'allegato V.

 

     Art. 41.

     1. In tutte le fasi della commercializzazione del burro neozelandese importato nella Comunità conformemente al presente capo, l'origine neozelandese del prodotto deve essere indicata sull'imballaggio e sulla fattura o sulle fatture corrispondenti.

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora il burro neozelandese sia mescolato con burro comunitario e destinato al consumo diretto, presentato in confezioni di peso non superiore a 500 grammi, l'origine neozelandese del burro mescolato è indicata solo sulla fattura corrispondente.

     3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, nella fattura occorre altresì indicare:

     "burro importato in applicazione del capo III, sezione 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione: non può essere ammesso a beneficiare dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, né dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, né di restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, salvo se diversamente stabilito all'articolo 31, paragrafo 12 di tale regolamento o all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione."

 

     Art. 42.

     Il certificato IMA 1 è compilato secondo il modulo riportato nell'allegato X, alle condizioni stabilite nella presente sezione e all'articolo 40, paragrafo 1.

 

Capo IV

Disposizioni relative al controllo delle importazioni a dazio ridotto

 

     Art. 43.

     1. Gli uffici doganali comunitari in cui i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità procedono all'esame dei documenti presentati a sostegno di una dichiarazione di immissione in libera pratica con la quale viene chiesta l'applicazione di un dazio doganale ridotto.

     Essi procedono inoltre a controlli fisici dei prodotti sulla base di detti documenti.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire un sistema che consenta di effettuare, senza preavviso, i controlli fisici di cui al paragrafo 1, secondo comma, in funzione di un'analisi dei rischi.

     Tuttavia, fino alla fine del 2003 tale sistema garantisce che i controlli fisici vertano almeno sul 3% delle dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate per Stato membro e per anno civile.

     Nel determinare il tasso minimo di controlli fisici da effettuare, gli Stati membri possono decidere di non tener conto delle dichiarazioni d'importazione relative a quantitativi non superiori a 500 kg.

 

     Art. 44.

     1. Per quanto riguarda i metodi di riferimento da utilizzare per l'analisi dei prodotti di cui al presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, allo scopo di verificare che la loro composizione sia conforme a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica.

     2. Gli uffici doganali redigono un resoconto dettagliato per ogni controllo fisico effettuato. Tale resoconto reca la data di esecuzione dei controlli e viene conservato per almeno tre anni civili.

     3. Qualora venga effettuato un controllo fisico, si iscrive una delle seguenti diciture nella casella 32 del titolo d'importazione o, se il titolo è emesso in formato elettronico, nella casella riservata alle comunicazioni:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     - Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001]. [33]

     Entro 20 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del controllo fisico, l'autorità doganale valuta la prima analisi. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene definitivamente accertata la mancata conformità, i risultati e, se del caso, il titolo, sono inviati all'autorità competente per il rilascio.

     Fatto salvo l'articolo 248 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, la cauzione è svincolata qualora sia stato effettuato un controllo fisico della composizione del prodotto prima della presentazione del titolo d'importazione vidimato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000.

     4. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene accertata la mancata conformità con la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali trasmettono alla Commissione i relativi dati per ciascun caso, specificando di che tipo di inadempienza si tratti e l'aliquota del dazio doganale applicata in seguito all'accertamento della mancata conformità.

 

     Art. 45.

     1. Ai fini del controllo dei quantitativi dei contingenti tariffari si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingentale considerato.

     2. Entro il 15 marzo successivo ad ogni anno contingentale con scadenza 31 dicembre ed entro il 15 settembre successivo ad ogni anno contingentale con scadenza 30 giugno, ogni Stato membro comunica alla Commissione, separatamente per contingente e per paese d'origine, tranne che per il burro neozelandese, il quantitativo totale definitivo relativo all'anno contingentale per il quale sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica.

 

TITOLO 3

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 46.

     Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei titoli e dei certificati previsto dal presente regolamento.

 

     Art. 47.

     Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002 non è richiesto il riconoscimento di cui all'articolo 7.

     Nel corso di tale periodo le domande di titolo per i contingenti di cui al titolo 2, capo I, possono essere presentate esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e sono ammissibili solo a condizione che, contestualmente alla domanda di titolo, siano presentati anche i dati previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), con soddisfazione dello Stato membro interessato.

     I titoli di importazione di cui al titolo 2, capo I, rilasciati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002, possono essere trasferiti senza tener conto delle limitazioni imposte dall'articolo 16, paragrafo 4.

     Per i periodi dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, l'anno di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è il 2001, oppure il 2000 qualora l'operatore interessato comprovi di non aver potuto importare o esportare nel 2001 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari indicati per motivi eccezionali.

 

     Art. 48.

     I regolamenti (CEE) n. 2967/79, (CE) n. 2508/97, (CE) n. 1374/98 e (CE) n. 2414/98 sono abrogati.

     Essi restano tuttavia applicabili ai titoli richiesti anteriormente al 1° gennaio 2002.

     I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 49.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica ai titoli di importazione richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

 

ALLEGATO I

 

I. A [34]

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

 

Numero del contingente

Codice NC

Designazione (1)

Paese di origine

Contingente annuo

Contingente semestrale

Dazio doganale (EUR/100 kg di peso netto)

09.4590

0402 10 19

Latte scremato in polvere

Tutti i paesi terzi

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (*)

0405 90 90 (*)

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

Tutti i paesi terzi

11 360

5 680

94,80

 

 

 

 

in equivalente burro

 

 

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

Tutti i paesi terzi

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental fuso

Tutti i paesi terzi

18 438

9 219

71,90

 

0406 90 13

Emmentaler

 

 

 

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Gruyère fuso

Tutti i paesi terzi

5 413

2 706,5

71,90

 

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

 

 

 

85,80

09.4594

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione (2)

Tutti i paesi terzi

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Tutti i paesi terzi

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591

Tutti i paesi terzi

19 525

9 762,5

92,60

 

ex 0406 10 80

 

 

 

 

106,40

 

0406 20 90

Altri formaggi grattugiati o in polvere

 

 

 

94,10

 

0406 30 31

Altri formaggi fusi

 

 

 

69,00

 

0406 30 39

 

 

 

 

71,90

 

0406 30 90

 

 

 

 

102,90

 

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Formaggi a pasta erborinata

 

 

 

70,40

 

0406 90 17

Bergkäse e Appenzell

 

 

 

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine

 

 

 

75,50

 

0406 90 23

Edam

 

 

 

 

 

0406 90 25

Tilsit

 

 

 

 

 

0406 90 27

Butterkäse

 

 

 

 

 

0406 90 29

Kashkaval

 

 

 

 

 

0406 90 31

Feta, di pecora o di bufala

 

 

 

 

 

0406 90 33

Feta, altri

 

 

 

 

 

0406 90 35

Kefalo-Tyri

 

 

 

 

 

0406 90 37

Finlandia

 

 

 

 

 

0406 90 39

Jarlsberg

 

 

 

 

 

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala

 

 

 

 

 

ex 0406 90 63

Pecorino

 

 

 

94,10

 

0406 90 69

Altri

 

 

 

 

 

0406 90 73

Provolone

 

 

 

75,50

 

ex 0406 90 75

Caciocavallo

 

 

 

 

 

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

 

 

 

 

 

0406 90 78

Gouda

 

 

 

 

 

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

 

 

 

 

 

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

 

 

 

 

 

0406 90 82

Camembert

 

 

 

 

 

0406 90 84

Brie

 

 

 

 

 

0406 90 86

superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %

 

 

 

 

 

0406 90 87

superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %

 

 

 

 

 

0406 90 88

superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %

 

 

 

 

 

0406 90 93

superiore al 72 %

 

 

 

92,60

 

0406 90 99

Altri

 

 

 

106,40

 

(*) 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

(1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(2) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

 

I. B [35]

Contingenti tariffari nel quadro degli accordi europei tra la

Comunità e le repubbliche di Ungheria, Polonia, Repubblica ceca,

Repubblica slovacca, Bulgaria, Romania, Slovenia e i Paesi baltici

 

     (Omissis)

 

I. C [36]

Contingenti tariffari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002

 

N. d'ordine del contingente

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Paese d'origine

Contingente dall'1.1. al 31.12

(quantità in t)

Riduzione dei dazi doganali

 

 

 

 

annuale

annuale

 

09.4026

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ACP

1000

500

65 %

09.4027

0406

Formaggi e latticini

ACP

1000

500

65 %

 

(1) Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

 

I. D

Contingenti tariffari nel quadro del protocollo n. 1 della

decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia

 

     (Omissis)

 

I. E [37]

Contingenti tariffari nel quadro dell'allegato IV

dell'accordo tra la Comunità europea e il Sudafrica

 

     (Omissis)

 

I.F [38]

Contingenti tariffari nel quadro degli allegati II e III

dell'accordo relativo agli scambi di prodotti agricoli con la Svizzera

 

     (Omissis)

 

I.G [39]

Contingenti tariffari nel quadro dell'allegato al protocollo

n. 1 dell'accordo di associazione con la Giordania

 

     (Omissis)

 

I.H [40]

Contingenti tariffari nel quadro dell'allegato I all'accordo con il regno di Norvegia

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

II. A [41]

Concessioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2286/2002

 

Codice NC

Designazione delle merci (1)

Riduzione dei dazi doganali (%)

0401 16

 

 

da 0403 10 11 a 0403 10 39

 

16

da 0403 90 11 a 0403 90 69

 

16

0404

 

16

0405 10

 

16

0405 20 90

 

16

0405 90

 

16

1702 11 00

 

16

1702 19 00

 

16

2106 90 51

 

16

2309 10 15

 

16

2309 10 19

 

16

2309 10 39

 

16

2309 10 59

 

16

2309 10 70

 

16

2309 90 35

 

16

2309 90 39

 

16

2309 90 49

 

16

2309 90 59

 

16

2309 90 70

 

16

 

(1) Ferme restando le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione dei prodotti deve essere considerata di valore puramente indicativo poiché, nel contesto del presente allegato, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata dalla rilevanza dei codici NC. Quando sono menzionati codici ex NC, l'applicabilità del regime preferenziale è determinata in base al codice NC e alla designazione corrispondente, congiuntamente considerate.

 

II. B

Regimi preferenziali di importazione - Turchia

 

     (Omissis)

 

II. C

Regimi preferenziali di importazione - Sudafrica

 

     (Omissis)

 

II.D [42]

Dazi ridotti nel quadro dell'allegato III dell'accordo

relativo agli scambi di prodotti agricoli con la Svizzera

 

     (Omissis)

 

 

Allegato III

 

III. A [43]

Contingenti tariffari nel quadro degli accordi

GATT/OMC suddivisi per paese d'origine

 

     (Omissis)

 

III. B [44]

Contingenti tariffari fissati a norma della decisione

95/582/CE nel quadro dell'accordo con la Norvegia

 

     (Omissis)

 

III. C [45]

Regimi preferenziali di importazione - altri

 

Allegato IV

Controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro

originario della Nuova Zelanda importato a norma dell'articolo 24,

paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2535/2001

 

     1. DEFINIZIONI

     Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

     a) "produttore": un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro, secondo un particolare procedimento, destinato all'esportazione nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario di cui al numero 09.4589 dell'allegato III, parte A;

     b) "lotto": il quantitativo di burro fabbricato conformemente ad un disciplinare definito dall'acquirente in un impianto di produzione in un unico ciclo di fabbricazione;

     c) "partita": un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 e del corrispondente titolo d'importazione, che è stato emesso per il medesimo prodotto e il medesimo quantitativo del certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito del contingente tariffario di cui al numero 09.4589 dell'allegato III, parte A;

     d) "autorità competenti": le autorità nazionali responsabili del controllo dei prodotti importati;

     e) "deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo": la deviazione standard del tenore di materie grasse del burro registrata dall'organismo emittente dei certificati IMA 1;

     f) "elenco di identificazione del prodotto": un elenco contenente, per ciascuna partita, il numero del corrispondente certificato IMA 1, l'impianto o lo stabilimento di produzione, il lotto o i lotti, nonché una descrizione del burro. L'elenco può altresì precisare il disciplinare di fabbricazione, la campagna di produzione, il numero di cartoni per ciascun lotto, il numero totale di cartoni, il peso nominale dei cartoni, il numero d'ordine dell'esportatore, i mezzi di trasporto dalla Nuova Zelanda alla Comunità europea ed il numero della spedizione.

 

     2. COMPILAZIONE E VERIFICA DEL CERTIFICATO IMA 1

 

     2.1. Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall'acquirente. Esso può riguardare uno o più lotti prodotti nello stesso impianto conformemente al medesimo disciplinare.

 

     2.2. Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:

     a) nella casella 1, il nome e l'indirizzo del venditore;

     b) nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese d'origine, il regime d'importazione, il prodotto, l'anno contingentale e il numero del certificato (la numerazione inizia ogni anno da 1);

     c) nella casella 4, il numero e la data della fattura;

     d) nella casella 5, "Nuova Zelanda";

     e) nella casella 7:

     - il riferimento all'elenco di identificazione del prodotto, che va allegato,

     - il codice NC preceduto da "ex" e la descrizione particolareggiata di cui all'allegato III, parte A,

     - l'identificazione del disciplinare dell'acquirente e la data dell'ultima modifica,

     - il numero di registrazione dello stabilimento,

     - la data di fabbricazione del burro, e

     - la media aritmetica del peso dell'imballaggio a voto;

     f) nella casella 8, il peso lordo in kg;

     g) nella casella 9:

     - il peso nominale netto per cartone,

     - il peso netto totale in kg,

     - il numero di cartoni,

     - la media aritmetica del peso netto dei cartoni, rappresentata dal simbolo "µ",

     - la deviazione standard del peso netto dei cartoni, rappresentata dal simbolo "";

     h) nella casella 10: a base di latte o cream di latte;

     i) nella casella 13:

     - percentuale di materie grasse uguale o superiore all'80% ma inferiore all'82%,

     - la deviazione standard, caratteristica del processo, del tenore di materie grasse del burro fabbricato conformemente al disciplinare dell'acquirente e nello stabilimento di cui alla casella 7, con la rispettiva data di entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1;

     j) nella casella 16: "Contingente applicabile al burro neozelandese per ~(anno) ai sensi del regolamento (CE) n. .../...";

     k) nella casella 17:

     - la data in cui il burro di più recente fabbricazione relativo al certificato IMA 1 ha o avrà un'età di sei settimane,

     - il contingente totale per l'anno considerato,

     - la data del rilascio e, se del caso, l'ultimo giorno di validità,

     - firma e timbro dell'organismo emittente;

     l) nella casella 18, gli estremi dell'organismo emittente.

 

     2.3. La verifica del tenore di materie grasse espresso in percentuale nella casella 13, effettuata dall'organismo emittente dei certificati IMA 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), comprende il controllo della media aritmetica del tenore percentuale di materie grasse determinato dal produttore analizzando da 10 a 25 campioni per lotto.

     La media aritmetica determinata nell'ambito della verifica non deve superare il valore (tenore massimo medio di materie grasse del latte determinato nel campione), dove:

     M = 81,99 - 1,645 *

     dove * è la deviazione standard caratteristica del processo.

 

     3. CONTROLLO DEL PESO

 

     3.1. Controllo comunitario

     Il controllo effettuato dalle competenti autorità verte su una partita.

     Le autorità competenti prelevano dalla partita un campione casuale, le cui dimensioni sono determinate secondo la formula seguente:

     n = (radice cubica) N

     dove:

     n è la dimensione del campione; e

     N è il numero di cartoni della partita.

     La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 10.

     L'autorità competente calcola la media aritmetica e la deviazione standard dei pesi netti del campione.

     Essa esegue opportuni controlli intesi a verificare l'esattezza dei dati contenuti nel certificato IMA 1 per quanto riguarda la tara, confrontandoli eventualmente col peso degli involucri di plastica utilizzati nella Comunità o esaminando il certificato rilasciato dal fabbricante degli involucri di plastica utilizzati per la partita considerata.

 

     3.2. Interpretazione dei risultati del controllo - deviazione standard

     La deviazione standard del peso netto dei cartoni indicata nel certificato IMA 1 viene verificata secondo la seguente procedura.

     Si confronta il rapporto s/* è con il rapporto minimo riportato nella seguente tabella per le varie dimensioni del campione, dove s è la deviazione standard del campione e * è la deviazione standard del peso netto dei cartoni indicata nel certificato IMA 1.

     Se il rapporto s/* è inferiore al corrispondente rapporto minimo riportato nella tabella di riferimento, nell'interpretazione dei risultati del controllo in conformità del punto 3.3 si utilizza s anziché *.

     Rapporto minimo [*] s/ in funzione delle dimensioni del campione (n)

      (Omissis)

 

     3.3. Interpretazione dei risultati del controllo - media aritmetica

     (Omissis)

 

     4. CONTROLLO DEL TENORE DI MATERIE GRASSE

 

     4.1. Controllo comunitario

     Le autorità competenti procedono al controllo del tenore percentuale di materie grasse su metà dei cartoni che compongono il campione di cui al punto 3. La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 5.

     Il metodo di campionamento applicabile è la norma 50C/1995 della Federazione Casearia Internazionale. (FIL).

     Il metodo applicabile ai fini della determinazione del tenore di materie grasse è quello descritto negli allegati IX, X e XI del regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione (G.U.C.E. 7 febbraio 2001, n. L 37).

 

     4.2. Interpretazione dei risultati del controllo - deviazione standard

     La deviazione standard del tenore di materie grasse del burro indicata nel certificato IMA 1 viene controllata secondo la seguente procedura.

     Si confronta il rapporto s/* è con il rapporto massimo riportato nella seguente tabella per le varie dimensioni del campione, dove s è la deviazione standard del campione e * è la deviazione standard del tenore di materie grasse del burro indicata nel certificato IMA 1.

     Se il rapporto s/* è superiore al corrispondente rapporto di riferimento riportato nella tabella, nell'interpretazione dei risultati del controllo in conformità del punto 4.3 si utilizza s anziché *.

     Rapporto massimo [*] s/ in funzione delle dimensioni del campione (n)

     (Omissis)

 

     4.3. Interpretazione dei risultati del controllo - media aritmetica

     Si considera che i requisiti relativi al tenore di materie grasse sono rispettati se la media aritmetica dei risultati del campione non supera dove:

     M = 81,99 - 1,645 *

     dove * è la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo indicata nel certificato IMA 1; nei casi previsti al punto 4.2 si utilizzerà tuttavia, anziché il valore *, la deviazione standard del tenore di materie grasse (s) relativa al campione.

 

     4.4. Controlli supplementari

     Se la media aritmetica dei risultati del campione supera il valore di cui al punto 4.3, si effettua un calcolo supplementare al fine di stabilire le condizioni d'importazione della partita considerata.

     A tal fine si confronta la media aritmetica dei risultati del controllo con il utilizzando la seguente formula:

     (Omissis)

     L'autorità competente comunica senza indugio alla Commissione tutti i casi esaminati secondo le presenti disposizioni.

 

     4.5. Risultati controversi

     Gli importatori hanno la facoltà di contestare i risultati analitici ottenuti dai laboratori delle autorità competenti entro sette giorni lavorativi dalla ricezione di tali risultati, impegnandosi a sostenere i costi relativi all'analisi dei campioni. In tal caso l'autorità competente invia doppioni sigillati dei campioni analizzati dal suo laboratorio ad un secondo laboratorio. Quest'ultimo deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da tale Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo di cui al punto 4.1; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell'analisi di campioni in doppio e ha superato test d'idoneità.

     Il secondo laboratorio comunica senza indugio all'autorità competente i risultati delle analisi effettuate.

     Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti dai due laboratori si applica la procedura descritta al punto 4.6.

     L'autorità competente comunica immediatamente il risultato della valutazione all'importatore.

 

     4.6. Procedura applicabile in caso di controversia sui risultati di un'analisi

     a) Tutte le unità di campionamento soddisfano i requisiti di riproducibilità:

     come risultato finale viene riportata, per ogni unità di campionamento, la media aritmetica dei risultati ottenuti dai due laboratori. I risultati finali così ottenuti sono utilizzati ai fini della verifica della conformità secondo quanto descritto alle sezioni 4.2, 4.3 e 4.4. È ammesso un caso di mancata conformità con il limite di riproducibilità su 10 unità di campionamento.

     Y: media aritmetica di tutti i risultati ottenuti dai due laboratori.

     R: limite di riproducibilità (R = 0,36%)

     b) se il requisito di riproducibilità non è rispettato in più di un caso (più di un'unità su 10 unità di campionamento analizzate):

     la partita viene respinta se i risultati di entrambi i laboratori portano a questa conclusione. Altrimenti la partita viene accettata.

 

 

Allegato V

Applicazione dell'articolo 40, paragrafo 2

del regolamento (CE) n. 2535/2001

 

     (Omissis)

 

Allegato VI

Applicazione dell'articolo 15

 

     (Omissis)

 

 

Allegato VII

Applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2535/2001

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII bis [46]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII

Circostanze nell'ambito delle quali un certificato IMA 1 può essere,

in tutto o in parte, revocato, modificato, sostituito o corretto

 

     1. Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno

     Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l'organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale. L'autorità doganale trattiene il corrispondente titolo d'importazione e lo invia all'autorità che l'ha rilasciato, la quale lo modifica convertendolo in un titolo d'importazione a dazio pieno per il quantitativo considerato, conformemente all'articolo 36.

 

     2. Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita

     L'organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell'esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Nel caso del burro neozelandese di cui al contingente 09.4589 dell'allegato III, parte A, si utilizza a tal fine l'elenco originale di identificazione del prodotto. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell'originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura "valido fino al 00.00.0000".

     Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'esportatore, l'organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingentale.

 

     3. Modifica dello Stato membro di destinazione

     Se l'esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo d'importazione, l'organismo emittente può modificare l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall'organismo emittente, può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

 

     4. Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo d'importazione, l'organismo emittente può correggere l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

 

     5. Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell'esportatore, un prodotto destinato all'importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d'origine, l'unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all'importazione nell'anno successivo, l'organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo il sesto giorno lavorativo successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l'anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.

     Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro cinque giorni lavorativi, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l'ordine di successione.

     Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l'anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingentale.

     Tutti i quantitativi ripresi dall'anno contingentale successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l'anno contingentale considerato.

 

 

ALLEGATO IX

Certificato IMA 1

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO X

Certificato IMA 1

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XI

Regole per la compilazione dei certificati

 

     Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9,17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

     A) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al contingente 09.4513 dell'allegato IIIA, del codice NC ex 0406 90 21:

     1) la casella n. 3, indicando l'acquirente;

     2) la casella n. 6, indicando il paese di destinazione;

     3) la casella n. 7, indicando a seconda dei casi:

     - "formaggi Cheddar in forme intere standard",

     - "formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g",

     - "formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g";

     4) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale";

     5) la casella n. 11, indicando "almeno il 50%";

     6) la casella n. 14, indicando "almeno 9 mesi";

     7) le caselle n. 15 e n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

     B) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui ai contingenti 09.4514 e 09.4521 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex 0406 90 21:

     1) la casella n. 7, indicando "formaggi Cheddar in forme intere standard";

     2) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale";

     3) la casella n. 11, indicando "almeno il 50%";

     4) la casella n. 14, indicando "almeno 3 mesi";

     5) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

     C) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione, di cui ai contingenti 09.4515 e 09.4522 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex 0406 90 01:

     1) la casella n. 7, indicando "formaggi Cheddar in forme intere standard";

     2) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale";

     3) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

     D) Per quanto riguarda i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione che figurano ai contingenti 09.4515 e 09.4522 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex 0406 90 01:

     1) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale";

     2) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.

     [E) Per quanto riguarda i formaggi Kashkaval di cui al numero 1 dell'allegato III, parte C, del codice NC ex 0406 90 29:

     1) la casella n. 7, indicando "formaggi Kashkaval fabbricati esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 58%, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg, avvolti o meno in plastica";

     2) la casella n. 10, indicando "esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale";

     3) la casella n. 11.][47]

     [F) Per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia, o in otri di pelli di pecora o di capra, e il formaggio "Halloumi" di cui ai numeri 2 e 3 dell'allegato III, parte C, dei codici NC ex 0406 90 31, ex 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 ed ex 0406 90 88:

     1) la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi, "formaggio di pecora" o "formaggio di bufala" nonché "in recipienti contenenti salamoia" o "in otri di pelli di pecora o di capra" o, nel caso del formaggio "Halloumi", "presentato in imballaggi individuali di plastica di contenuto netto non superiore a 1 kg ovvero in scatole metalliche o di plastica di contenuto netto non superiore a 12 kg";

     2) la casella n. 10 indicando, a seconda dei casi, "esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale" o "esclusivamente latte di bufala di produzione nazionale" o, nel caso del formaggio "Halloumi", "latte di produzione nazionale";

     3) le caselle n. 11 e n. 12.] [48]

     [G) Per quanto riguarda i formaggi Jarlsberg e Ridder che figurano al contingente 09.4597 dell'allegato III, parte B, dei codici NC ex 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88:

     1) la casella n. 7, indicando:

     "formaggio Jarlsberg" e, a seconda dei casi:

     - "in forme con crosta di un peso netto compreso tra 8 e 12 kg",

     - "in blocchi rettangolari aventi peso netto inferiore o uguale a 7 kg"

     o

     - "in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg",

     o "formaggio Ridder" e, a seconda dei casi:

     - "in forma con crosta da 1 a 2 kg"

     o

     - "in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 150 g";

     2) la casella n. 11, indicando, a seconda dei casi, "almeno 45%" o "almeno 60%";

     3) la casella n. 14, indicando, a seconda dei casi, "almeno 3 mesi" o "almeno 4 mesi".] [49]

     [H) Per quanto riguarda i formaggi di siero di latte di cui al contingente 09.4665 dell'allegato III, parte B, dei codici NC ex 0406 10 20 e ex 0406 10 80:

     1) la casella n. 7, indicando "formaggi di siero di latte".] [50]

 

 

ALLEGATO XII [51]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XIII [52]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XIV [53]

 

     (Omissis)

 


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1165/2002.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1165/2002.

[3] Lettera già sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1667/2002, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2003, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1157/2003 e dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004, così ulteriormente sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1036/2005.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2003.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento, ed abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 316/2006.

[7] Lettera aggiunta dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1157/2003.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento.

[10] Articolo già modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1165/2002 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2003.

[11] Paragrafo da ultimo così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 748/2004 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 316/2006.

[12] L'originario paragrafo 2 è stato sostituito dagli attuali paragrafi 2 e 3 dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento.

[14] Lettera così sostituita dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[15] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1157/2003 e così sostituito dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[16] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento.

[17] Capo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2003.

[18] Articolo inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2003.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1036/2005.

[20] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1036/2005.

[21] Lettera così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2003.

[22] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento.

[23] Lettera così sostituita dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento.

[25] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1157/2003 e così sostituito dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[26] Paragrafo già sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1157/2003 e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 50/2004.

[27] La Corte di Giustizia CE, con sentenza 11 luglio 2006, procedimento C-313/04, ha dichiarato l'invalidità del presente articolo in quanto consente una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti.

[28] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 50/2004.

[29] Lettera così sostituita dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[30] La Corte di Giustizia CE, con sentenza 11 luglio 2006, procedimento C-313/04, ha dichiarato l'invalidità del presente articolo in quanto consente una discriminazione nel rilascio dei titoli di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti.

[31] La Corte di Giustizia CE, con sentenza 11 luglio 2006, procedimento C-313/04, ha dichiarato la invalidità del presente paragrafo in quanto dispone che le domande di titolo di importazione per burro neozelandese a dazi ridotti possono essere presentate soltanto presso autorità competenti del Regno Unito.

[32] Paragrafo così sostituito dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[33] Comma così sostituito dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[34] Allegato già sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 50/2004 e così ultimamente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 926/2006.

[35] Parte da ultimo modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1036/2005.

[36] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2003.

[37] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 9 dicembre 2005, n. L 322.

[38] Parte da ultimo sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 50/2004.

[39] Parte aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento, ed abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 316/2006.

[40] Parte da ultimo sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 50/2004.

[41] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2003.

[42] Allegato sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002 e modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 748/2004.

[43] Parte da ultimo modificata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 50/2004, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 316/2006 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 591/2006.

[44] Parte abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1157/2003.

[45] Parte sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2302/2002 e abrogata dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[46] Allegato inserito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 787/2003 e sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1036/2005.

[47] Parte abrogata dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[48] Parte abrogata dall’art. 7 del regolamento (CE) n. 810/2004.

[49] Lettera G abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1157/2003.

[50] Lettera H abrogata dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1157/2003.

[51] Allegato da ultimo modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1036/2005.

[52] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, e modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 50/2004.

[53] Allegato aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 886/2002, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 3 dello stesso regolamento.