§ 1.4.146 - Regolamento 26 novembre 2001, n. 2299.
Regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:26/11/2001
Numero:2299


Sommario
Art. 1.      All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.4.146 - Regolamento 26 novembre 2001, n. 2299.

Regolamento (CE) n. 2299/2001 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 800/1999 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, e il regolamento (CE) n. 1291/2000 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

(G.U.C.E. 27 novembre 2001, n. L 308).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 13, paragrafo 11, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2298/2001 della Commissione, del 26 novembre 2001, recante modalità particolari per l'esportazione di prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare comunitario, le esportazioni nel quadro di operazioni di aiuto alimentare per le quali sia richiesta una restituzione sono subordinate alla presentazione di titoli di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione. È quindi necessario adattare le corrispondenti disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001, e del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2001.

     (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non possono essere presentati titoli per determinate operazioni, quali tra l'altro quelle di cui agli articoli 36, 40 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999. Ne consegue che il riferimento ai titoli previsti per tali operazioni contenuto nell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è privo di oggetto e deve pertanto essere soppresso.

     (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i competenti comitati di gestione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 4 del regolamento (CE) n. 800/1999 il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

     1) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) All'articolo 24, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.