§ 14.5.816 - Regolamento 22 febbraio 2006, n. 316.
Regolamento (CE) n. 316/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/02/2006
Numero:316


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.816 - Regolamento 22 febbraio 2006, n. 316.

Regolamento (CE) n. 316/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l’apertura di contingenti tariffari

(G.U.U.E. 23 febbraio 2006, n. L 52).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) La decisione n. 2006/67/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno hashemita di Giordania concernente le misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dell’accordo di associazione CE-Giordania (di seguito «l’accordo di associazione») nonché la sostituzione degli allegati I, II, III e IV e dei protocolli n. 1 e n. 2 di tale accordo, prevede l’accesso libero e illimitato nella Comunità per il formaggio originario della Giordania.

      (2) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione stabilisce tra l’altro le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dei regimi di importazione previsti nell’ambito dell’accordo di associazione. Le disposizioni relative al contingente di importazione di formaggio originario della Giordania non sono più compatibili con l’accesso libero e illimitato di tale prodotto nella Comunità previsto dal protocollo n. 1 dell’accordo di associazione, quale sostituito dal summenzionato accordo in forma di scambio di lettere e devono essere pertanto soppresse.

      (3) Il capo III del regolamento (CE) n. 2535/2001 prevede un contingente tariffario annuo per il burro originario della Nuova Zelanda.

      (4) Il regolamento (CE) n. 2175/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo all’attuazione dell’accordo concluso in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per il ritiro delle concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, recante integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, prevede un quantitativo supplementare di 735 tonnellate di burro originario della Nuova Zelanda da assegnare nell’ambito del contingente tariffario annuo di importazione. È pertanto opportuno adeguare il quantitativo di burro previsto nell’ambito del contingente n. 09.4589 di cui all’allegato III. A del regolamento (CE) n. 2535/2001.

      (5) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 deve essere modificato di conseguenza.

      (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

     1) all’articolo 5, la lettera g) è soppressa;

     2) all’articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Tuttavia, per i contingenti di cui all’articolo 5, lettere c), d), e), f) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo.»;

     3) nell’allegato I, la parte I. G è soppressa;

     4) nell’allegato III. A, i dati relativi al contingente n. 09.4589 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

 

ALLEGATO

 

«Numero del contingente

Codice NC

Descrizione

Paese di origine

Contingente annuo da gennaio a dicembre (t)

Contingente massimo gennaio-giugno (t)

Aliquota dei dazi all’importazione (EUR per 100 kg peso netto)

Regole per la compilazione dei certificati IMA 1

09.4589

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80 %, ma inferiore all’82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto

Nuova Zelanda

77 402

42 571

86,88

Cfr. allegato IV»

 

ex 0405

10 30 Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all’80 %, ma inferiore all’82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato (processi denominati «Ammix» e «Spreadable»)