§ 14.5.707 – Regolamento 1 luglio 2005, n. 1036.
Regolamento (CE) n. 1036/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:01/07/2005
Numero:1036


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


§ 14.5.707 – Regolamento 1 luglio 2005, n. 1036.

Regolamento (CE) n. 1036/2005 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.

(G.U.U.E. 2 luglio 2005, n. L 171).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione  stabilisce, tra l'altro, le modalità per l’applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalle decisioni 2005/430/CE e 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione relative alla conclusione di protocolli aggiuntivi agli accordi europei che istituiscono un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è opportuno aprire nuovi contingenti tariffari di importazione e aumentare alcuni dei contingenti esistenti a decorrere dal 1° luglio 2005, data dell'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi.

     (2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio prevede che il contingente n. 09.1302 applicabile a taluni prodotti agricoli originari di Israele sia gestito in base al principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. È opportuno tener conto di detto contingente nel regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (3) L'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001 contiene un riferimento all'organismo di Cipro competente per il rilascio dei certificati; in considerazione dell'adesione di Cipro all'Unione europea, occorre sopprimere tale riferimento.

     (4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

     1) Nell'articolo 5, il testo della lettera b), è sostituito dal seguente:

     «b) contingenti previsti dalle decisioni 2005/430/CE e 2005/431/CE del Consiglio e della Commissione;»

     2) L'articolo 19 bis è modificato come segue:

     a) Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Nel quadro dei contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 312/2003 e (CE) n. 747/2001 del Consiglio e figuranti nell'allegato VII bis del presente regolamento, si applicano gli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.»

     b) Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. L'applicazione dell'aliquota ridotta del dazio doganale è subordinata alla presentazione della prova dell'origine rilasciata in applicazione dell'allegato III dell'accordo con la Repubblica del Cile o del protocollo n. 4 dell’accordo con Israele.»

     3) La parte B dell’allegato I è sostituita dal testo riportato nell'allegato I del presente regolamento.

     4) L'allegato VII bis è sostituito dal testo riportato nell'allegato II del presente regolamento.

     5) Nell’allegato XII è soppressa la riga riguardante Cipro.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1, punti e, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     (Omissis)