§ 14.5.576 – Regolamento 22 aprile 2004, n. 748.
Regolamento (CE) n. 748/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/04/2004
Numero:748


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 14.5.576 – Regolamento 22 aprile 2004, n. 748.

Regolamento (CE) n. 748/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento.

(G.U.U.E. 23 aprile 2004, n. L 118).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3 e l'articolo 29, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce che, nel caso dei contingenti per i quali il numero di domande è limitato, le domande di titolo possono riguardare quantitativi uguali a quelli disponibili per il periodo. L'esperienza acquisita ha dimostrato che tale circostanza si verifica nel caso dei contingenti di cui all'allegato I.F del regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (2) Nel quadro dell'accordo bilaterale concluso tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica, approvato dalla decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, taluni formaggi svizzeri beneficiano di riduzioni dei dazi doganali per l'importazione nella Comunità se rispondono a determinate condizioni in materia di composizione e periodo di maturazione. A seguito di una modifica delle specifiche di taluni formaggi, le autorità elvetiche hanno chiesto un adeguamento della descrizione degli stessi. È opportuno, pertanto, adeguare la descrizione in questione di cui al regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione.

     (3) Il capo I del titolo 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 verte su contingenti suddivisi in parti uguali in due semestri, che iniziano nel gennaio e nel luglio di ogni anno. In vista dell'allargamento del 1o maggio 2004, il regolamento (CE) n. 50/2004 prevede per il mese di maggio del 2004 un'apertura eccezionale dei contingenti d'importazione per consentire agli operatori dei nuovi Stati membri di partecipare ai contingenti comunitari a partire da tale data.

     (4) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/ 2001 stabilisce che le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre. Per consentire l'attuazione del regolamento (CE) n. 50/2004, è opportuno ammettere una deroga alle disposizioni di tale articolo e consentire la presentazione delle domande dal 1o al 10 maggio 2004.

     (5) L'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/ 2001 stabilisce che la validità dei titoli d'importazione non possa oltrepassare la fine dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato. L'applicazione di tale disposizione limiterebbe al 30 giugno 2004 la validità dei certificati rilasciati nel mese di maggio 2004 e potrebbe determinarne il mancato utilizzo a causa di una validità troppo breve. È opportuno pertanto derogare alle disposizioni dell'articolo in questione, prevedendo per i certificati una validità di 150 giorni a decorrere dalla data di rilascio degli stessi.

     (6) Occorre quindi apportare modifiche e deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

     a) all'articolo 13, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d), e), f), g) e h), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo disponibile per ogni periodo.»;

     b) all'allegato II.D, i dati relativi al codice della nomenclatura combinata ex 0406 90 18 sono sostituiti dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, le domande di titoli di importazione possono essere presentate dal 1o al 10 maggio 2004 per i contingenti corrispondenti al periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004, di cui agli allegati I.A, I.B, punti 5 e 6, I.F e I.H.

     2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la validità dei titoli d'importazione rilasciati nel quadro dei contingenti di cui al paragrafo 1 può oltrepassare la fine dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato. La validità dei certificati è di 150 giorni a decorrere dalla data effettiva in cui sono rilasciati.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ex 0406 90 18

Fromage fribourgeois (3), Vacherin Mont d'Or e Tête-de-Moine, aventi un tenore minimo di grassi, in peso, pari al 45 % della sostanza secca e una maturazione:

— di almeno due mesi per quanto concerne il Fromage fribourgeois,

— di almeno 17 giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or,

— di almeno 75 giorni per quanto concerne il Tête de Moine.

esenzione»