§ 14.5.467 – Regolamento 9 gennaio 2004, n. 50.
Regolamento (CE) n. 50/2004 della Commissione recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:09/01/2004
Numero:50


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 14.5.467 – Regolamento 9 gennaio 2004, n. 50.

Regolamento (CE) n. 50/2004 della Commissione recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari.

(G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il capo III del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione riguarda in particolare un contingente annuo per il burro, non ripartito nel corso dell'anno. Per permettere uno scaglionamento equilibrato delle importazioni nell'ambito del suddetto contingente nel corso dell'anno e garantire in questo modo un adeguato approvvigionamento del mercato interno, è opportuno ripartire il contingente in due quantitativi semestrali, tenendo conto dell'andamento storico delle importazioni di tale prodotto nell'arco del periodo coperto dal contingente.

     (2) Il capo I del regolamento (CE) n. 2535/2001 verte su contingenti suddivisi in parti uguali in due semestri, che iniziano in gennaio e in luglio di ogni anno. Nella prospettiva dell'adesione di dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, è opportuno prevedere la possibilità, per gli operatori di tali paesi, di partecipare ai contingenti comunitari a partire da tale data. A tal fine, occorre limitare i quantitativi da aprire nel gennaio 2004 ai quantitativi equivalenti al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di aprile 2004. Tale ripartizione non deve tuttavia applicarsi ai contingenti che vertono sull'anno civile, se caratterizzati da una sottoutilizzazione nel corso di precedenti periodi.

     (3) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e taluni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altro. Ai fini dell'attuazione delle concessioni previste dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo, è opportuno aumentare alcuni dei contingenti esistenti.

     (4) Per garantire l'informazione sull'andamento della composizione dei formaggi importati nell'ambito dei vari contingenti, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2535/ 2001 fa obbligo all'operatore di indicare determinati tenori nella dichiarazione di importazione. Se i tenori indicati superano quelli figuranti nell'allegato XIII dello stesso regolamento, le autorità competenti sono tenute ad informarne la Commissione. Le comunicazioni ricevute dalla Commissione, dopo l'imposizione del suddetto obbligo, denotano una certa stabilità della composizione dei formaggi importati, tenendo conto del tipo e dell'origine del formaggio. Le comunicazioni costituiscono un onere di lavoro considerevole per i servizi doganali e per la Commissione e comportano la trasmissione di un gran numero di documenti, a fronte di superamenti poco significativi dei tenori di base, nella maggior parte dei casi. Appare pertanto opportuno limitare le comunicazioni ai casi in cui i tenori siano anormalmente elevati, adattando i relativi valori nell'allegato XIII. D'altro canto, per talune categorie di formaggi non è molto utile ottenere comunicazioni in merito al superamento dei tenori fissate nell'allegato XIII, in quanto la loro variazione rimane entro i limiti delle forcelle fissate nella designazione degli stessi prodotti nella nomenclatura combinata. Appare pertanto opportuno sopprimere le comunicazioni per tali prodotti.

     (5) La Nuova Zelanda ha trasmesso alla Commissione i dati relativi al nuovo organismo emittente. È pertanto necessario aggiornare l'allegato XII del regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (6) Nella prospettiva delle prossime adesioni del 1° maggio 2004, è opportuno limitare al 30 aprile 2004 la durata di validità dei titoli utilizzati per le importazioni originarie dei nuovi Stati membri. È quindi opportuno derogare all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (7) La ripartizione in quantitativi semestrali del contingente per il burro di cui al capo III del regolamento (CE) n. 2535/2001 ha un'incidenza sul ritmo di emissione dei certificati IMA 1 da parte dell'organismo emittente del paese terzo interessato. Per permettere alle autorità competenti di tale paese e agli operatori interessati di prendere conoscenza di tale modifica prima della sua applicazione e nel rispetto degli impegni internazionali della Comunità, occorre prevedere un periodo sufficiente tra il momento della pubblicazione e quello in cui acquista efficacia la ripartizione del contingente. Analogamente, poiché gli organismi emittenti dei paesi terzi possono già rilasciare a partire dal 1° novembre 2003 i certificati IMA 1 per il 2004, è opportuno autorizzare il rilascio dei titoli di importazione per tutti i certificati IMA 1 emessi fino al giorno precedente quello in cui acquista efficacia la ripartizione del contingente.

     (8) Occorre quindi apportare modifiche e deroghe al regolamento (CE) n. 2535/2001.

     (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

     1) All'articolo 24, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III.»

     2) All'articolo 26, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

     «Tuttavia, per il contingente n. 09.4589, possono essere rilasciati certificati IMA 1:

     a) a partire dal 1° novembre di ogni anno, validi a partire dal 1° gennaio successivo, per quantitativi non superiori al quantitativo massimo per il primo periodo contingentale dell'anno, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio;

     b) a partire dal 1° maggio di ogni anno, validi a partire dal 1° luglio successivo, per i quantitativi rimanenti del quantitativo annuo del contingente, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di luglio.»

     3) L'allegato I è modificato come segue:

     a) la parte I.A è sostituita dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

     b) alla parte I.B i punti 5, 6 e 10 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

     c) le parti I.F e I.H sono sostituite dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

     4) Nell'allegato III.A, i dati relativi al contingente n. 09.4589 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

     5) Nell'allegato XII, i dati relativi all'organismo emittente della Nuova Zelanda sono sostituiti dal testo seguente:

     «Denominazione Indirizzo New Zealand Food Safety Authority South Tower 68-86 Jervois Quay PO Box 2835 Wellington Nueva Zelanda Tel. (64-4) 463 2500 Fax (64-4) 463 2501»

     6) L'allegato XIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     In deroga all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2535/2001, la validità dei titoli scade il 30 aprile 2004 per:

     a) le importazioni nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.B, punti 1-4 e 7-10;

     b) le importazioni originarie dei nuovi Stati membri nell'ambito dei contingenti di cui all'allegato I.A.

 

          Art. 3.

     In deroga all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 26, paragrafo 2, per il 2004 e per il contingente n. 09.4589 possono essere rilasciati titoli d'importazione su presentazione di certificati IMA 1 emessi fino al giorno precedente il giorno in cui acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, punti 1 e 2.

 

          Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     I punti 1, 2 e 4 dell'articolo 1 e l'articolo 3 si applicano a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     I punti 3, 5 e 6 dell'articolo 1 e l'articolo 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2004.

 

 

ALLEGATI

 

(Omissis)