§ 14.5.919 - Regolamento 22 giugno 2006, n. 926.
Regolamento (CE) n. 926/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:22/06/2006
Numero:926


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.919 - Regolamento 22 giugno 2006, n. 926.

Regolamento (CE) n. 926/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

(G.U.U.E. 23 giugno 2006, n. L 170).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

      (1) Nell’allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione sono indicati i contingenti tariffari non suddivisi per paese d'origine da importare nel periodo contingentale.

      (2) Il regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, prevede nell’ambito del contingente annuale di importazione un’assegnazione supplementare di burro ed altre materie grasse provenienti dal latte.

      (3) Il regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune prevede nell’ambito del contingente annuale di importazione assegnazioni supplementari per diversi contingenti di formaggi.

      (4) È quindi necessario adeguare i quantitativi dei contingenti di cui trattasi indicati nell’allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001.

      (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001.

      (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato I.A del regolamento (CE) n. 2535/2001 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2006.

 

 

ALLEGATO

«I.A

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

 

Numero del contingente

Codice NC

Designazione (1)

Paese di origine

Contingente annuo

Contingente semestrale

Dazio doganale (EUR/100 kg di peso netto)

09.4590

0402 10 19

Latte scremato in polvere

Tutti i paesi terzi

68 000

34 000

47,50

09.4599

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 90 10 (*)

0405 90 90 (*)

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

Tutti i paesi terzi

11 360

5 680

94,80

 

 

 

 

in equivalente burro

 

 

09.4591

ex 0406 10 20

ex 0406 10 80

Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %

Tutti i paesi terzi

5 360

2 680

13,00

09.4592

ex 0406 30 10

Emmental fuso

Tutti i paesi terzi

18 438

9 219

71,90

 

0406 90 13

Emmentaler

 

 

 

85,80

09.4593

ex 0406 30 10

Gruyère fuso

Tutti i paesi terzi

5 413

2 706,5

71,90

 

0406 90 15

Gruyère, Sbrinz

 

 

 

85,80

09.4594

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione (2)

Tutti i paesi terzi

20 007

10 003,5

83,50

09.4595

0406 90 21

Cheddar

Tutti i paesi terzi

15 005

7 502,5

21,00

09.4596

ex 0406 10 20

Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591

Tutti i paesi terzi

19 525

9 762,5

92,60

 

ex 0406 10 80

 

 

 

 

106,40

 

0406 20 90

Altri formaggi grattugiati o in polvere

 

 

 

94,10

 

0406 30 31

Altri formaggi fusi

 

 

 

69,00

 

0406 30 39

 

 

 

 

71,90

 

0406 30 90

 

 

 

 

102,90

 

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

Formaggi a pasta erborinata

 

 

 

70,40

 

0406 90 17

Bergkäse e Appenzell

 

 

 

85,80

09.4596

0406 90 18

Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d’Or e Tête de Moine

 

 

 

75,50

 

0406 90 23

Edam

 

 

 

 

 

0406 90 25

Tilsit

 

 

 

 

 

0406 90 27

Butterkäse

 

 

 

 

 

0406 90 29

Kashkaval

 

 

 

 

 

0406 90 31

Feta, di pecora o di bufala

 

 

 

 

 

0406 90 33

Feta, altri

 

 

 

 

 

0406 90 35

Kefalo-Tyri

 

 

 

 

 

0406 90 37

Finlandia

 

 

 

 

 

0406 90 39

Jarlsberg

 

 

 

 

 

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala

 

 

 

 

 

ex 0406 90 63

Pecorino

 

 

 

94,10

 

0406 90 69

Altri

 

 

 

 

 

0406 90 73

Provolone

 

 

 

75,50

 

ex 0406 90 75

Caciocavallo

 

 

 

 

 

ex 0406 90 76

Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

 

 

 

 

 

0406 90 78

Gouda

 

 

 

 

 

ex 0406 90 79

Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin

 

 

 

 

 

ex 0406 90 81

Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

 

 

 

 

 

0406 90 82

Camembert

 

 

 

 

 

0406 90 84

Brie

 

 

 

 

 

0406 90 86

superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %

 

 

 

 

 

0406 90 87

superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %

 

 

 

 

 

0406 90 88

superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %

 

 

 

 

 

0406 90 93

superiore al 72 %

 

 

 

92,60

 

0406 90 99

Altri

 

 

 

106,40

 

(*) 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

 

(1) Ferme restando le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.

(2) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.»