§ 14.8.34 - Regolamento 30 gennaio 2006, n. 267.
Regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.8 cooperazione doganale internazionale
Data:30/01/2006
Numero:267


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.8.34 - Regolamento 30 gennaio 2006, n. 267.

Regolamento (CE) n. 267/2006 del Consiglio relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea e che integra l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(G.U.U.E. 17 febbraio 2006, n. L 47).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito «nomenclatura combinata») e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

      (2) Con la decisione 2006/106/CE, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, detto accordo al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

      (3) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 deve pertanto essere corrispondentemente integrato,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CEE) n. 2658/87, allegato I, parte terza, sezione III, l’allegato 7 intitolato «Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire» è integrato conformemente all’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore sei settimane dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha soltanto valore indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell’adozione del presente regolamento. Laddove vengono indicati ex codici NC, le concessioni sono determinate dall’applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

     (L’ammissione al beneficio di questi contingenti è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia)

 

Codice NC

Designazione delle merci

Altri termini e condizioni

Numero voce tariffaria

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

aumento di 136 t (peso carcassa) del contingente assegnato all’Australia

Numero voce tariffaria

1701 11 10

Zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati

attribuzione all’Australia di un contingente tariffario di 9 925 t, dazio contingentale di 98 EUR/t (*)

Numero voce tariffaria

0202 20 30

0202 30

0206 29 91

Carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate, e frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti «onglets» e «hampes». Carni destinate alla trasformazione.

aumento di 4 003 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

Numero voce tariffaria

ex 0201

ex 0202

ex 0206 10 95 ed

ex 0206 29 91

Carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, non disossate o disossate; carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate

aumento di 150 t (peso prodotto) del contingente assegnato all’Australia

Numero voce tariffaria

ex 0406 90 21

Formaggio Cheddar

aumento di 461 t del contingente assegnato all’Australia

Numero voce tariffaria

0405 10

0405 90

Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte

aumento di 1 360 t (erga omnes) del contingente tariffario comunitario

(*) Dazio applicabile agli zuccheri greggi con una resa del 92 % (cfr. inoltre nota complementare 2 al capitolo 17).