§ 20.6.504 - Decisione 30 gennaio 2006, n. 106.
Decisione n. 2006/106/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:30/01/2006
Numero:106


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 20.6.504 - Decisione 30 gennaio 2006, n. 106.

Decisione n. 2006/106/CE del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

(G.U.U.E. 17 febbraio 2006, n. L 47).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

      (1) Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 nel corso del processo di adesione all’Unione europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

      (2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

      (3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT del 1994. È opportuno pertanto approvare detto accordo.

      (4) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     DECIDE:

 

     Art. 1.

     È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea.

     Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     La Commissione adotta le modalità di applicazione dell’accordo in forma di scambio di lettere conformemente alla procedura di cui all’articolo 3 della presente decisione.

 

          Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, sull’organizzazione comune del mercato dei cereali, o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

          Art. 4.

     Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

 

 

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE [1]

 

     tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea

 

A. Lettera della Comunità europea

 

     Bruxelles,

     Egregio signore,

     a seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, la CE e l’Australia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

     Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dall’Australia una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1° gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006.

     Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

     A nome della Comunità europea

 

ALLEGATO

 

     — Aumento di 136 tonnellate (peso carcassa) della quantità attribuita all’Australia nell’ambito del contingente tariffario comunitario per le carni ovine; «carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate» (voce tariffaria 0204).

     — Attribuzione all’Australia di un contingente tariffario di 9 925 tonnellate di zuccheri di canna greggi destinati ad essere raffinati (voce tariffaria 1701 11 10), dazio contingentale di 98 EUR/t.

     — Aumento di 4 003 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario di «carni di animali della specie bovina, congelate: busti e quarti anteriori, disossate» e «frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate: pezzi detti “onglets” e “hampes”. Carni destinate alla trasformazione» (voci tariffarie 0202 20 30, 0202 30, 0206 29 91).

     — Aumento di 150 tonnellate (peso prodotto) della quantità attribuita all’Australia nell’ambito del contingente tariffario comunitario per «carni di alta qualità di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, non disossate o disossate; frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate» (voci tariffarie ex 0201, ex 0202, ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91).

     — Aumento di 461 tonnellate della quantità attribuita all’Australia nell’ambito del contingente tariffario comunitario per il formaggio Cheddar (voce tariffaria ex 0406 90 21).

     — Aumento di 1 360 tonnellate (erga omnes) del contingente tariffario comunitario di burro (voci tariffarie 0405 10, 0405 90).

     Si applicano i dazi contingentali CE 15.

 

B. Lettera dell’Australia

 

     Bruxelles,

     Egregio signore,

     in riferimento alla Sua lettera, così redatta:

     «A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea, la CE e l’Australia convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per il territorio doganale della CE 25 le concessioni contenute nel suo elenco precedente.

     La CE conviene di integrare nel suo elenco per la CE 25 le concessioni contenute nell’allegato del presente accordo.

     Il presente accordo entra in vigore alla data in cui la CE riceve dell’Australia una lettera di approvazione certificata, dopo che le parti lo avranno esaminato conformemente alle rispettive procedure. La CE si impegna a fare tutto il possibile affinché le disposizioni di applicazione opportune siano messe in atto anteriormente al 1° gennaio 2006 e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2006.»

     Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo.

     Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

     Per l’Australia

 


[1] L’accordo è entrato in vigore il 7 febbraio 2006.