§ 14.5.124 - Regolamento 19 settembre 2002, n. 1667.
Regolamento (CE) n. 1667/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:19/09/2002
Numero:1667


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.      1. In deroga all'articolo 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso fra il 1
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il 1


§ 14.5.124 - Regolamento 19 settembre 2002, n. 1667.

Regolamento (CE) n. 1667/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari e che deroga a tale regolamento.

(G.U.C.E. 20 settembre 2002, n. L 252).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

     visto il regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1165/2002, stabilisce fra l'altro le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi di importazione previsti negli accordi europei tra la Comunità e gli Stati membri, da una parte, e alcuni paesi dell'Europa centrale e orientale, dall'altra. Occorre modificare detto regolamento per attuare le concessioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1151/2002, (CE) n. 1361/2002, (CE) n. 1362/2002 e (CE) n. 1408/2002.

     (2) È necessario aprire nuovi contingenti e riaprire i contingenti esistenti il 1° ottobre 2002 qualora i quantitativi risultanti dalle nuove concessioni superino i quantitativi disponibili nel luglio 2002. Poiché i contingenti all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2535/2001 sono di norma aperti il 1° luglio, è opportuno prevedere una deroga alle disposizioni di cui agli articoli 6, 12 e 14 del regolamento citato.

     (3) Alcuni nuovi contingenti riguardano quantitativi limitati, che rendono inapplicabile la disposizione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2535/2001. È pertanto necessario modificare tale disposizione.

     (4) Il rimborso dei dazi all'importazione per i prodotti elencati nell'allegato I, parti 8 e 9, della versione precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, importati in virtù dei titoli utilizzati a partire dal 1° luglio 2002, è effettuato conformemente agli articoli da 878 a 898 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è modificato come segue:

     1) all'articolo 5, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     2) all'articolo 13, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     3) nell'allegato I, parte B, i punti 4, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     1. In deroga all'articolo 6 e all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2535/2001, per il periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 le domande di titoli di importazione possono essere presentate dal 1° al 10 ottobre 2002 per i contingenti aperti il 1° ottobre 2002 di cui all'allegato I, parte B, punti 4, 7, 8 e 9, del suddetto regolamento.

     La domanda di titolo riguarda non più del 10 % del quantitativo del contingente aperto il 1° ottobre 2002, senza che tale domanda possa tuttavia essere inferiore a 10 tonnellate.

     2. In deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 2535/2001, gli operatori che nel periodo dal 1° al 10 luglio 2002 hanno presentato una domanda di titolo di importazione riguardante uno dei contingenti di cui all'allegato I, parte B, punti 4, 7, 8 e 9, di detto regolamento possono presentare una nuova domanda per lo stesso contingente nel quadro del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2002.

     Il punto 3 dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2002, ad esclusione dell'apertura dei contingenti 09.4776, 09.4777 e 09.4778 di cui all'allegato I, parte B, punto 4, del regolamento (CE) n. 2535/2001.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)