§ 20.6.181 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1361.
Regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:22/07/2002
Numero:1361


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definite negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, [...]
Art. 2.      1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. [...]
Art. 3.      1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'organizzazione [...]
Art. 4.      Il regolamento (CE) n. 2766/2000 è abrogato.
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.181 - Regolamento 22 luglio 2002, n. 1361.

Regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania.

(G.U.C.E. 27 luglio 2002, n. L 198).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra (in prosieguo: l'accordo europeo), prevede delle concessioni per taluni prodotti agricoli originari della Lituania.

     (2) Il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round sull'agricoltura, compresi i miglioramenti del regime preferenziale in vigore, conteneva i primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Lituania.

     (3) Miglioramenti del regime preferenziale di cui all'accordo europeo sono stati ugualmente previsti, sotto forma di misura autonoma e transitoria in attesa di un secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo, in esito ad un primo ciclo di negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli. Tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2001 con il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, del 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania. Il secondo adeguamento delle pertinenti disposizioni dell'accordo europeo - che prenderà la forma di un ulteriore protocollo aggiuntivo all'accordo europeo - non è ancora entrato in vigore.

     (4) È stato negoziato un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sulla liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.

     (5) La rapida attuazione degli adeguamenti costituisce una parte essenziale dell'esito dei negoziati per la conclusione di un nuovo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo. Si ravvisa pertanto l'opportunità di stabilire un adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania.

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento devono quindi essere gestiti secondo tali norme.

     (8) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2766/2000 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Le disposizioni applicabili all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lituania, definite negli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento, sostituiscono quelle definite nell'allegato Va dell'accordo europeo.

     2. Alla data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo che adegua l'accordo europeo per tener conto dell'esito dei negoziati tra le parti sulle nuove concessioni agricole reciproche, le concessioni previste da tale protocollo sostituiscono quelle di cui agli allegati C(a) e C(b) del presente regolamento.

     3. La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento conformemente alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

 

     Art. 2.

     1. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

     2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato A(b) del regolamento (CE) n. 2766/2000 sono interamente inglobati nei quantitativi previsti nell'allegato C(b) del presente regolamento, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

 

     Art. 3.

     1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito in virtù dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'organizzazione comune del mercato dei cereali ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo stabilito all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 4.

     Il regolamento (CE) n. 2766/2000 è abrogato.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 2002.

 

 

Allegato C(a) [1]

 

     I seguenti prodotti originari della Lituania beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0% del dazio NPF)

 

     Codice NC [1]

     0101 10 90

     0101 90 19

     0101 90 30

     0101 90 90

     0104 20 10

     0106 19 10

     0106 39 10

     0205

0206 80 91

     0206 90 91

     0207 13 91

     0207 14 91

     0207 26 91

     0207 27 91

     0207 35 91

     0207 36 89

     0208

     0210 91 00

     0210 92 00

     0210 93 00

     0210 99 10

     0210 99 31

     0210 99 39

     0210 99 59

     0210 99 79

     0210 99 80

     0407 00 90

     0409 00 00

     0410 00 00

     0601

     0602

     0603

     0604

     0701 10 00

     0701 90 10

     0703 10

     0703 90 00

     0704 20 00

     0704 90 90

     0705 19 00

     0705 21 00

     0705 29 00

     0706

     0707 00 90

     0708 10 00

     0708 90 00

     0709 20 00

     0709 30 00

     0709 40 00

     0709 51 00

     0709 52 00

     0709 59 00

     0709 60 10

     0709 60 99

     0709 70 00

     0709 90 10

     0709 90 20

     0709 90 50

     0709 90 90

     0710 10 00

     0710 21 00

     0710 22 00

     0710 29 00

     0710 30 00

     0710 80 51

     0710 80 59

     0710 80 61

     0710 80 69

     0710 80 70

     0710 80 80

     0710 80 85

     0710 80 95

     0710 90 00

     0711 40 00

     0711 59 00

     0711 90 10

     0711 90 50

     0711 90 80

     0711 90 90

     0712 20 00

     0712 31 00

     0712 32 00

     0712 33 00

     0712 39 00

     0712 90 05

     0712 90 30

     0712 90 50

     0712 90 90

     0713 50 00

     0713 90 10

     0713 90 90

     0802 11 90

     0802 12 90

     0802 21 00

     0802 22 00

     0802 31 00

     0802 32 00

     0802 40 00

     0802 90 50

     0802 90 85

     0806 20 11

     0806 20 12

     0806 20 91

     0806 20 92

     0806 20 98

     0808 20 90

     0809 40 90

     0810 40 30

     0810 40 50

     0810 40 90

     0811 90 39

     0811 90 50

     0811 90 75

     0811 90 80

     0811 90 85

     0811 90 95

     0812 10 00

     0812 90 40

     0812 90 50

     0812 90 60

     0812 90 99

     0813 10 00

     0813 20 00

     0813 30 00

     0813 40 10

     0813 40 30

     0813 40 95

     0813 50 15

     0813 50 19

     0813 50 91

     0813 50 99

     0901 12 00

     0901 21 00

     0901 22 00

     0901 90 90

     0902 10 00

     0904 12 00

     0904 20 10

     0904 20 90

     0907 00 00

     0910 40 13

     0910 40 19

     0910 40 90

     0910 91 90

     0910 99 99

     1001 90 10

     1105

     1106 10 00

     1106 30

     1108 20 00

     1208 10 00

     1209

     1210

     1211 90 30

     1212 10 10

     1212 10 99

     1214 90 10

     1501 00 90

     1502 00 90

     1503 00 19

     1503 00 90

     1504 10 10

     1504 10 99

     1504 20 10

     1504 30 10

     1507

     1508 10 90

     1508 90 10

     1508 90 90

     1511 10 90

     1511 90 11

     1511 90 19

     1511 90 91

     1511 90 99

     1512

     1513

     1514

     1515

     1516 10 10

     1516 10 90

     1516 20 91

     1516 20 95

     1516 20 96

     1516 20 98

     1517 10 90

     1517 90 99

     1518 00 31

     1518 00 39

     1522 00 91

     1602 10 00

     1602 20 11

     1602 20 19

     1602 20 90

     1602 31

     1602 41 90

     1602 42 90

     1602 49 90

     1602 90 10

     1602 90 31

     1602 90 41

     1602 90 72

     1602 90 74

     1602 90 76

     1602 90 78

     1602 90 98

     1603 00 10

     1704 90 10

     2001 10 00

     2001 90 20

     2001 90 50

     2001 90 70

     2001 90 75

     2001 90 85

     2003 20 00

     2003 90 00

     2004 10 10

     2004 10 99

     2004 90 30

     2004 90 50

     2004 90 91

     2004 90 98

     2005 10 00

     2005 20 20

     2005 20 80

     2005 40 00

     2005 51 00

     2005 59 00

     2005 60 00

     2005 90 10

     2005 90 50

     2005 90 60

     2005 90 70

     2005 90 75

     2005 90 80

     2006 00 99

     2007 10 91

     2007 10 99

     2007 99 10

     2007 99 91

     2007 99 98

     2008 11 92

     2008 11 94

     2008 11 96

     2008 11 98

     2008 19 19

     2008 19 93

     2008 19 95

     2008 19 99

     2008 40 11

     2008 40 21

     2008 40 29

     2008 40 39

     2008 40 51

     2008 40 59

     2008 40 71

     2008 40 79

     2008 40 91

     2008 40 99

     2008 50 11

     2008 60 11

     2008 60 31

     2008 60 39

     2008 60 51

     2008 60 59

     2008 60 61

     2008 60 69

     2008 60 71

     2008 60 79

     2008 60 91

     2008 60 99

     2008 80 11

     2008 80 31

     2008 80 39

     2008 80 50

     2008 80 70

     2008 80 91

     2008 80 99

     2008 92 14

     2008 92 34

     2008 92 38

     2008 92 59

     2008 92 74

     2008 92 78

     2008 92 93

     2008 92 96

     2008 92 98

     2008 99 28

     2008 99 37

     2008 99 40

     2008 99 45

     2008 99 49

     2008 99 55

     2008 99 68

     2008 99 72

     2008 99 78

     2008 99 99

     2009 50 10

     2009 50 90

     2009 71 10

     2009 71 91

     2009 71 99

     2009 79 19

     2009 79 30

     2009 79 93

     2009 79 99

     2009 80 19

     2009 80 38

     2009 80 50

     2009 80 63

     2009 80 69

     2009 80 71

     2009 80 79

     2009 80 89

     2009 80 95

     2009 80 96

     2009 80 99

     2009 90 19

     2009 90 29

     2009 90 39

     2009 90 51

     2009 90 59

     2009 90 96

     2009 90 98

     2204 30 10

     2206 00 39

     2206 00 59

     2302 50 00

     2306 90 19

     2308 00 90

     2309 10 51

     2309 10 90

     2309 90 10

     2309 90 31

     2309 90 41

     2309 90 51

     2309 90 91

 

[1] Come definiti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

 

 

Allegato C(b)

 

     Per l'importazione nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Lituania, vigono le concessioni in appresso indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

 

N. d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci [1]

Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) [2]

Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)

Incremento annuo dall'1. 7.2003 (in tonnellate)

Disposizioni specifiche

09.4598

0102 90 05

Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg

20

178.000 capi

0

[3]

09.4537

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg

20

153.000 capi

0

[3]

09.4563

ex 0102 90

Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau

6% ad valorem

7.000 capi

0

[4]

09.4861

0201

Carni fresche o refrigerate degli animali della specie bovina

esenzione

2.000

200

[8]

 

0202

Carni congelate degli animali della specie bovina

 

 

 

 

 

0206 10 95

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti "onglets" e "hampes"

 

 

 

 

 

0206 29 91

Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti "onglets" e "hampes"

 

 

 

 

 

0210 20

Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate

 

 

 

 

 

0210 99 51

Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina

 

 

 

 

 

0210 99 90

Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie

 

 

 

 

 

1602 50

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina

 

 

 

 

09.4542

ex 0203

Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90

esenzione

1.800

150

[5] [8]

 

0104 10 30

Animali vivi della specie ovina, agnelli (non ancora usciti dall'anno)

esenzione

illimitata

 

[8]

 

0104 10 80

Animali vivi della specie ovina, altri

 

 

 

 

 

0104 20 90

Animali vivi della specie caprina, altri

 

 

 

 

 

0204

Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate

 

 

 

 

 

0210 99 21

Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate

 

 

 

 

 

0210 99 29

Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate

 

 

 

 

 

0210 99 60

Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina

 

 

 

 

09.6661

ex 0207

Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89

esenzione

1.200

100

[8]

09.4862

0401

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

3.000

300

[8]

09.4863

0402

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esenzione

6.350

635

[8]

09.4864

da 0403 10 11 a 0403 10 39

Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

esenzione

300

30

[8]

 

da 0403 90 11 a 0403 90 69

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao

 

 

 

 

09.4865

0404

Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

esenzione

2.000

200

[8]

09.4866

0405 10 11

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

esenzione

2.100

210

[8]

 

0405 10 19

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%, altro

 

 

 

 

 

0405 10 30

Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85%

 

 

 

 

 

0405 10 50

Burro, di siero di latte

 

 

 

 

 

0405 10 90

Burro, altro

 

 

 

 

 

0405 20 90

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75% ed inferiore a 80%

 

 

 

 

 

0405 90

Altre materie grasse provenienti dal latte

 

 

 

 

09.4557

0406

Formaggi e latticini

esenzione

7.200

600

[8]

09.6662

0407 00 11

Uova di pollame

esenzione

700

70

[8]

 

0407 00 19

 

 

 

 

 

 

0407 00 30

 

 

 

 

 

09.6663

0408 91 80

Tuorli essiccati, altri

esenzione

140

15

[8] [9]

09.6452

ex 0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

 

 

 

[7] [8]

 

ex 0702 00 00

15 maggio - 31 ottobre

esenzione

400

40

 

 

 

1° novembre - 14 maggio

esenzione

illimitata

 

 

09.6453

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

esenzione

60

5

 

09.6664

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, 1° marzo - 31 ottobre

esenzione

100

10

[7]

 

ex 0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati, 1° novembre - fine febbraio

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0709 10 00

Carciofi, freschi o refrigerati

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

esenzione

illimitata

 

[7]

09.6631

0808 10

Mele, fresche

esenzione

2.760

230

[7] [8]

 

0808 20 50

Pere fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0809 20

Ciliege, fresche

esenzione

illimitata

 

[7]

 

ex 0809 40 05

Prugne fresche, dal 1° luglio al 30 settembre

esenzione

illimitata

 

[7]

 

0810 10 00

Fragole, fresche

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0810 30

Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 10 90

Fragole, congelate, altre

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 19

Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13%

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 31

Altri lamponi congelati

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 39

Altro ribes nero congelato

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 51

Altro ribes rosso congelato

esenzione

illimitata

 

[6]

 

0811 20 59

Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate

esenzione

illimitata

 

 

 

0811 20 90

Altri, congelati

esenzione

illimitata

 

 

09.6665

1001 10 00

Frumento (grano) duro

esenzione

25.000

2.500

[8]

 

1001 90 91

Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina

 

 

 

 

 

1001 90 99

Altri

 

 

 

 

 

1101 00 11

Farine di frumento (grano) duro

 

 

 

 

 

1101 00 15

Farine di frumento (grano) tenero e di spelta

 

 

 

 

 

1101 00 90

Farine di frumento segalato

 

 

 

 

 

1103 11 10

Semole e semolini di frumento (grano) duro

 

 

 

 

 

1103 11 90

Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta

 

 

 

 

 

1103 20 60

Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)

 

 

 

 

09.6666

1002 00 00

Segale

esenzione

6.000

600

[8]

 

1102 10 00

Farina di segala

 

 

 

 

 

1103 19 10

Semole e semolini di segala

 

 

 

 

 

1103 20 10

Agglomerati in forma di pellets di segala

 

 

 

 

09.6667

1004 00 00

Avena

esenzione

500

50

[8]

 

1102 90 30

Farina di avena

 

 

 

 

 

1103 19 40

Semole e semolini di avena

 

 

 

 

 

1103 20 30

Agglomerati in forma di pellets di avena

 

 

 

 

 

1008 10 00

Grano saraceno

esenzione

illimitata

 

[8]

 

1008 20 00

Miglio

 

 

 

 

 

1008 30 00

Scagliola

 

 

 

 

 

1008 90 10

Triticale

 

 

 

 

 

1008 90 90

Cereali, altri

 

 

 

 

 

1102 90 90

Farine di cereali, altre

 

 

 

 

 

1103 19 90

Semole e semolini di altri cereali

 

 

 

 

 

1103 20 90

Agglomerati in forma di pellets di cereali, altri

 

 

 

 

09.6668

1104 29 19

Cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale

esenzione

1.000

100

 

 

1104 29 39

Cereali, perlati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale

 

 

 

 

 

1104 29 59

Cereali, solamente spezzati, diversi da avena, granturco, orzo, frumento (grano) e segale

 

 

 

 

09.4569

1601 00

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti

esenzione

360

30

[8]

 

ex 1602 41

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina:

 

 

 

 

 

 

Prosciutti e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 41 90

 

 

 

 

 

ex 1602 42

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina

 

 

 

 

 

 

Spalle e loro pezzi, escluso il codice NC 1602 42 90

 

 

 

 

 

ex 1602 49

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina

 

 

 

 

 

 

Altre, compresi i miscugli, escluso il codice NC 1602 49 90

 

 

 

 

09.6669

1602 32

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e galline

esenzione

240

20

[8]

 

1602 39

Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: diversi da galli e galline, e altre non di tacchino

 

 

 

 

 

1703

Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero

esenzione

illimitata

 

[8]

09.6670

2001 90 93

Cipolle, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico

esenzione

100

10

 

 

2001 90 96

Altri ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

 

 

 

 

 

2002

Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico

esenzione

illimitata

 

[8]

09.6671

ex 2302

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

esenzione

300

30

 

 

2302 30

- di frumento

 

 

 

 

 

2302 40

- di altri cereali

 

 

 

 

09.6672

ex 2309 90

Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, esclusi alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto:

esenzione

200

20

 

 

2309 90 33

Altri, non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie inferiore o uguale a 10%, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%

 

 

 

 

 

2309 90 43

Altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%

 

 

 

 

 

2309 90 53

Altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%

 

 

 

 

 

[1] Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

[2] Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

[3] Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500.000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

[4] Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

[5] Esclusi i filetti presentati separatamente.

[6] Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

[7] La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

[8] Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

[9] In equivalente uova essiccate (100 kg uova liquide = 25,7 kg uova essiccate).

 

 

Allegato all'allegato C(b)

 

     Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

     1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lituania, sono stabiliti come segue:

 

Codice NC

Designazione delle merci

Prezzo minimo all'importazione EUR/t peso netto

ex 0810 10

Fragole, fresche, destinate alla trasformazione

514

ex 0810 30 10

Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione

385

ex 0810 30 30

Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione

233

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: frutto intero

750

ex 0811 10 19

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: altre

576

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

750

ex 0811 10 90

Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre

576

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: frutto intero

995

ex 0811 20 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore a 13%: altri

796

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero

995

ex 0811 20 31

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri

796

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

628

ex 0811 20 39

Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

448

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo

390

ex 0811 20 51

Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro

295

 

     2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni consegna. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, viene applicato un dazio compensatore pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

     3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lituane per consentire loro di rimediare alla situazione.

     4. Su richiesta della Comunità o della Lituania, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.

     5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità europea. Alla riunione partecipano la Commissione europea e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

     Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

 


[1] Allegato così rettificato con avvsio pubblicato nella G.U.C.E. 10 agosto 2002, n. L 215.