§ 12.1.92 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 27/2005.
Regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:22/12/2004
Numero:27


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Campo di applicazione.
Art.  3. Definizioni.
Art.  4. Zone di pesca.
Art.  5. Possibilità di pesca e attribuzioni.
Art.  6. Disposizioni speciali e attribuzione.
Art.  7. Flessibilità dei contingenti.
Art.  8. Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie.
Art.  9. Limiti di accesso.
Art.  10. Condizioni speciali relative agli sbarchi di catture non sottoposte a cernita delle sottozone IIa (acque CE), III, IV e VIId.
Art.  11. Altre misure tecniche e di controllo.
Art.  12. Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock.
Art.  13. Autorizzazione.
Art.  14. Restrizioni geografiche.
Art.  15. Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.
Art.  16. Licenze e condizioni associate.
Art.  17. Isole Færøer.
Art.  18. Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca.
Art.  19. Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale.
Art.  20. Numero di licenze.
Art.  21. Annullamento e ritiro.
Art.  22. Mancato rispetto delle norme pertinenti.
Art.  23. Obblighi del detentore della licenza.
Art.  24. Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana.
Art. 25.  Elenco delle navi.
Art. 26.  Dimensione delle maglie delle reti.
Art.  27. Attacco di dispositivi alle reti.
Art.  28. Catture accessorie.
Art.  29. Taglia minima dei pesci.
Art. 30.  Etichettatura del prodotto e stivaggio separato.
Art.  31. Registro di produzione e piano di stivaggio.
Art.  32. Reti.
Art.  33. Trasbordi.
Art.  34. Controllo dello sforzo di pesca.
Art. 35.  Pesca del gamberello boreale.
Art. 36.  Divieto di pesca dell’ippoglosso nero.
Art.  37. Elenco delle navi.
Art.  38. Relazioni.
Art.  39. Porti designati.
Art.  40. Ispezioni nei porti.
Art.  41. Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti.
Art.  42. Follow up delle attività di pesca.
Art. 43.  Pesca dello scorfano.
Art. 44.  Divieti e limiti di cattura.
Art.  45. Informazioni relative alle navi autorizzatea pescare nella zona della CCAMLR.
Art. 46.  Partecipazione alla pesca sperimentale.
Art.  47. Sistemi di notifica.
Art.  48. Disposizioni speciali.
Art.  49. Definizione di cala.
Art.  50. Piani di ricerca.
Art.  51. Piani di raccolta dei dati.
Art.  52. Programma di marcatura.
Art.  53. Osservatori scientifici.
Art.  54. Sorveglianza scientifica.
Art.  55. Trasmissione dei dati.
Art.  56. Entrata in vigore.


§ 12.1.92 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 27/2005.

Regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(G.U.U.E. 14 gennaio 2005, n. L 12).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 20,

     visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco, in particolare gli articoli 6 e 8,

     visto il regolamento (CE) n. 811/2004 del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di nasello settentrionale, in particolare l’articolo 5,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l’accesso alle acque e alle risorse e l’esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

     (2) A norma dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all’articolo 20 di detto regolamento.

     (3) Ai fini di un’efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

     (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

     (5) Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

     (6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia, le isole Faerøer e la Groenlandia.

     (7) A norma dell’articolo 6 dell’atto di adesione del 2003, gli accordi di pesca conclusi dalla Lettonia e dalla Lituania con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Federazione russa.

     (8) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

     (9) Nella sua riunione annuale, tenuta nel giugno 2004, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato e misure tecniche in materia di trattamento delle catture accessorie. Benché la Comunità non faccia parte della IATTC, è necessario dare attuazione a tali misure per garantire una gestione sostenibile delle risorse che rientrano nella giurisdizione del citato organismo.

     (10) Nella sua riunione annuale del 2004, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2003 la Comunità europea ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

     (11) Per conformarsi agli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione delle possibilità di pesca sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito allassegnazione annua dei TAC.

     (12) Nella sua riunione annuale l'ICCAT ha adottato una serie di misure tecniche per alcuni stock di grandi migratori dell'Atlantico e del Mediterraneo . specificando tra l'altro una nuova dimensione minima per il tonno rosso ., restrizioni alla pesca in zone e periodi determinati per proteggere il tonno obeso, misure riguardanti le attività di pesca sportiva e ricreativa nel Mare Mediterraneo, nonché un programma di campionamento per la stima della dimensione del tonno rosso in gabbia. Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario attuare tali misure nel 2005, in attesa dell'adozione del regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori.

     (13) Nella sua riunione annuale del 2004, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato una raccomandazione volta a limitare la pesca in determinate zone per proteggere gli habitat di acque profonde vulnerabili. È opportuno che la Comunità attui tale raccomandazione.

     (14) Come misura temporanea, le catture di aringhe nell’ambito della pesca multispecifica, di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 973/2001, sono imputate ai relativi contingenti per le aringhe.

     (15) Come misura temporanea, lo sforzo di pesca concernente talune specie di acque profonde dovrebbe essere ridotto in conformità dei pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).

     (16) L’utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca, al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca, al regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93, al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali, al regolamento (CE) n. 601/ 2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell’Øresund, al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame, al regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano, al regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco, al regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite, al regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986 che definisce le caratteristiche dei pescherecci, al regolamento (CE) n. 973/2001 del Consiglio, del 14 maggio 2001, che stabilisce alcune misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori, al regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde e al regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

     (17) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2005 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

     (18) Per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di nasello meridionale e di scampi, è necessario attuare un regime provvisorio di gestione dello sforzo. Per gli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica occidentale, nel Mare d'Irlanda e nelle acque della Scozia occidentale l'attuale regime di gestione dello sforzo deve essere adattato.

     (19) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/ 2002, spetta al Consiglio decidere in merito alle condizioni associate ai limiti di cattura e/o di sforzo di pesca. Secondo i pareri scientifici, ingenti catture in eccesso rispetto ai TAC convenuti arrecano pregiudizio alla sostenibilità delle operazioni di pesca. È pertanto opportuno introdurre condizioni associate che comportino una migliore utilizzazione delle possibilità di pesca concordate.

     (20) Sulla base dei pareri del CIEM, è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca industriale dei cicerelli nella sottozona IV e nella divisione IIIa nord del CIEM.

     (21) I pareri scientifici indicano che gli stock di passera del mare del Nord non sono pescati in maniera sostenibile e che i livelli di rigetti in mare sono molto elevati. Secondo i pareri scientifici e i pareri del Consiglio consultivo regionale per il Mare del Nord, occorre adeguare le opportunità di pesca in termini di sforzo di pesca delle navi che praticano la pesca della passera.

     (22) Conformemente al regolamento (CE) n. 423/2004, sono proposte soluzioni alternative per adeguare i limiti di sforzo nella pesca del merluzzo bianco e gestirli coerentemente con i TAC fissati, come sancito dall’articolo 8, paragrafo 3 del citato regolamento.

     (23) Nel corso della sua 25ma riunione annuale tenuta dal 15 al 19 settembre 2003, l’organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione per l’ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO. Il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007, come pure misure aggiuntive per assicurarne l’efficacia. È necessario attuare questo piano nel 2005 in attesa dell’adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero.

     (24) Nella sua 26ma riunione annuale tenuta dal 13 al 17 settembre 2004, la NAFO ha adottato misure di gestione per una serie di stock che non erano soggetti a regolamentazione, ovvero gli stock di razza nella divisione 3LNO, di scorfano nella divisione 3O e di musdea americana nella divisione 3NO. È necessario pertanto dare attuazione a tali misure e di definire una ripartizione tra gli Stati membri.

     (25) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico (CCAMLR) e all’obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, dovrebbero essere applicati i TAC adottati da quest’ultima per la campagna 2004-2005 e i corrispondenti limiti temporali.

     (26) Alla sua XXIII riunione annuale nel 2004, la CCAMLR ha adottato limiti di cattura per gli stock aperti a tipi di pesca consolidati da qualsiasi membro CCAMLR. La CCAMLR ha inoltre approvato la partecipazione delle navi comunitarie alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) e 58.4.3b) e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, oltre ad alcune misure tecniche specifiche. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

     (27) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2005. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I(3) del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l’anno 2005 e le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate. Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all’allegato IF.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

     a) alle navi da pesca comunitarie («navi comunitarie»); e

     b) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi («navi di paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri («acque comunitarie»).

 

     Art. 3. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «possibilità di pesca»:

     i) il totale ammissibile di catture («TAC») o il numero di navi autorizzate a pescare e/o la durata di tali autorizzazioni;

     ii) le quote dei TAC disponibili per la Comunità;

     iii) i contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

     iv) l’attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui ai punti ii) e iii) sotto forma di contingenti;

     v) l’attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

     b) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

     c) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

     d) «Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

     e) «Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

     f) «mare del Nord», la zona comprendente la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak di cui alla lettera c);

     g) «Golfo di Riga», la zona delimitata a ovest dalla linea che collega il faro di Ovisi (57° 34.1234′ N, 21° 42.9574′ E) sulla costa occidentale della Lettonia alla punta meridionale di Capo Loode (57° 57.4760′ N, 21° 58.2789′ E) sull’isola di Saaremaa, proseguendo a sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve, a nord-est lungo la costa orientale dell’isola di Saaremaa e a nord dalla linea che va dal punto 58°30.0′ N 23°13.2′ E al punto 58°30.0′ N 23°41′1 E;

     h) «Golfo di Cadice», la zona della sottodivisione CIEM IXa a est della longitudine 7°23′48″ O.

 

     Art. 4. Zone di pesca.

     Ai sensi del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

     a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale;

     b) zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale;

     c) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell’Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale;

     d) zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell’Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004.

 

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

 

     Art. 5. Possibilità di pesca e attribuzioni.

     1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate nell’allegato I.

     2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all’allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell’Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17 [1].

     3. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest’ultimo sia stato adottato.

     4. Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

 

     Art. 6. Disposizioni speciali e attribuzione.

     La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all’allegato I non pregiudica:

     a) gli scambi a norma dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

     b) le riassegnazioni effettuate a norma dellarticolo 21, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 1 e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

     c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

     d) i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

     e) le detrazioni effettuate a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

 

     Art. 7. Flessibilità dei contingenti.

     Per i 2005 i seguenti stock sono fissati nell’allegato I del presente regolamento:

     a) gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici;

     b) gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

     c) gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

 

     Art. 8. Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie.

     1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

     a) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

     b) quando le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita, oppure

     c) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco, oppure

     d) per le aringhe quando le catture sono conformi alle misure di cui al punto 12 dell’allegato III; oppure

     e) per gli sgombri, quando le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise a bordo o al momento dello sbarco; oppure;

     f) quando le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 850/98 o del regolamento (CE) n. 88/98.

     2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettere (c), (e) e (f).

     3. In deroga al paragrafo 1, quando uno Stato membro ha esaurito le possibilità di pesca all’aringa nelle sottozone II (acque CE), III e IV e nella sottodivisione VIId, alle navi che battono bandiera di uno degli Stati membri, che sono registrate nella Comunità e che operano in zone di pesca cui si applicano i pertinenti limiti di cattura, è fatto divieto di sbarcare catture non cernite e che contengono aringhe.

     4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applicano gli articoli 4 e 11 del regolamento (CE) n. 850/98 e gli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 88/98.

 

     Art. 9. Limiti di accesso.

     Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.

     Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

     Zona sud-occidentale

     1. 63° 12’ N e 23° 05’ O attraverso 62° 00’ N e 26° 00’ O,

     2. 62° 58’ N e 22° 25’ O,

     3. 63° 06’ N e 21° 30’ O,

     4. 63° 03’ N e 21° 00’ O, di lì 180° 00’ S;

     Zona sud-orientale

     1. 63° 14’ N e 10° 40’ O,

     2. 63° 14’ N e 11° 23’ O,

     3. 63° 35’ N e 12° 21’ O,

     4. 64° 00’ N e 12° 30’ O,

     5. 63° 53’ N e 13° 30’ O,

     6. 63° 36’ N e 14° 30’ O,

     7. 63° 10’ N e 17° 00’ O, di lì 180° 00’ S. [2]

 

     Art. 10. Condizioni speciali relative agli sbarchi di catture non sottoposte a cernita delle sottozone IIa (acque CE), III, IV e VIId.

     Le misure di cui all’allegato II si applicano allo sbarco di catture non sottoposte a cernita delle sottozone IIa (acque CE), III, IV e VIId.

 

     Art. 11. Altre misure tecniche e di controllo.

     Le misure tecniche di cui all’allegato III si applicano nel 2005 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.

     Dettagliate modalità di applicazione del punto 10 dell’allegato III possono essere adottate secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

     Art. 12. Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock.

     1. Nel periodo dal 1° gennaio al 31 gennaio 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, nella Manica orientale, nello Skagerrak, a ovest della Scozia e nel mare d’Irlanda si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui ai punti da 1 a 5, al punto 6, lettere a), c), d) e e) e ai punti da 7 a 22 dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

     2. Nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2005, per la gestione degli stock di merluzzo bianco di cui al paragrafo 1 si applicano le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all’allegato IVbis.

     3. A decorrere dal 1° febbraio 2005, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate di cui all'allegato IVter si applicano alla gestione delle attività di pesca nel mare Cantabrico e a ovest della penisola iberica.

     4. A decorrere dal 1° febbraio 2005 le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all'allegato IV quater, si applicano alla gestione degli stock di sogliola nella Manica occidentale.

     5. Le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni a esse associate, di cui all’allegato V, si applicano alla gestione degli stock di cicerelli nello Skagerrak e nel Mare del Nord.

     6. La Commissione fisserà lo sforzo di pesca definitivo per gli stock di cicerelli nel 2005 nelle zone IIa, IIIa, IV sulla base delle norme di cui al punto 6 dell’allegato V.

     7. Tutte le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui ai punti 4 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui ai punti 2 rispettivamente degli allegati IVbis, IVter e IVquater devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

     8. Ciascuno Stato membro garantisce che, per il 2005, i livelli misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superi il 90 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle sue navi nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002 del Consiglio, fatta eccezione per la specie argentina.

 

CAPITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

 

     Art. 13. Autorizzazione.

     Le navi battenti bandiera di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Norvegia, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell’allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

 

     Art. 14. Restrizioni geografiche.

     Le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

     a) della Norvegia, o registrate nelle Isole Faerøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat e nell’oceano Atlantico a nord di 43°00’ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

     b) di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

 

     Art. 15. Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.

     È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito.

 

CAPITOLO IV

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

 

     Art. 16. Licenze e condizioni associate.

     1. Fatte salve le norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato. Tuttavia, il primo comma non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi comunitarie nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

     a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,

     b) navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro,

     c) navi battenti bandiera svedese secondo la prassi abituale.

     2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati con le modalità di cui alla parte I dell’allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

     Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro (swap) nelle zone di pesca di cui alla parte I dell’allegato VI, tale operazione deve prevedere anche il necessario trasferimento di licenze e deve essere notificata alla Commissione. Tuttavia non potrà essere superato il numero totale di licenze previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nella parte I dell’allegato VI.

     3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

 

     Art. 17. Isole Færøer.

     Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle Færøer possono praticare la pesca diretta di un’altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Færøer.

 

CAPITOLO V

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

 

     Art. 18. Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca.

     1. In deroga all’articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/ 93, le navi battenti bandiera norvegese di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall’obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

     2. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Tuttavia, le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

     3. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2004 possono continuare le loro operazioni dal 1° gennaio 2005, fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l’elenco delle navi autorizzate a pescare.

 

     Art. 19. Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale.

     La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall’autorità di un paese terzo alla Commissione deve essere corredata dei seguenti dati:

     a) nome della nave;

     b) numero di registrazione;

     c) lettere e cifre esterne di identificazione,

     d) porto di registrazione;

     e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

     f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

     g) potenza del motore;

     h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

     i) metodo di pesca previsto;

     j) zona di pesca prevista;

     k) specie di pesci che si intendono catturare;

     l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

 

     Art. 20. Numero di licenze.

     Il numero di licenze e le condizioni particolari a esse associate sono fissati nell’allegato VI, parte II.

 

     Art. 21. Annullamento e ritiro.

     1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali. L’annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

     2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all’allegato I per lo stock in questione.

     3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 22. Mancato rispetto delle norme pertinenti.

     1. Per un periodo massimo di 12 mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un’infrazione alle norme pertinenti.

 

     Art. 23. Obblighi del detentore della licenza.

     1. Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo, nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e (CEE) n. 1381/87.

     2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all’allegato VII, parte I.

     3. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi battenti bandiera norvegese che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all’allegato VIII, secondo le disposizioni previste in detto allegato.

 

     Art. 24. Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana.

     1. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all’obbligo per l’armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l’imbarco di un osservatore a bordo.

     2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l’attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l’ultima dichiarazione. Tale autorizzazione deve essere conforme al modello di cui all’allegato VI, parte III. Il comandante è responsabile dell’accuratezza della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

     3. Le navi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nell’allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall’ultimo giorno di ciascuna bordata.

     4. Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative a una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ

CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

 

SEZIONE 1

Partecipazione comunitaria

 

     Art. 25. Elenco delle navi.

     1. Soltanto le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera e inserite nello schedario NAFO della flotta, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

     2. Gli Stati membri informano la Commissione, su supporto informatico e almeno 15 giorni prima che una nuova nave entri nella zona di regolamentazione della NAFO, in merito a ogni modifica dell’elenco di navi battenti la loro bandiera, registrate nella Comunità e autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

     3. La comunicazione di cui al paragrafo 2 comprende in particolare le seguenti informazioni:

     a) il numero interno della nave, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

     b) l’indicativo internazionale di chiamata;

     c) il noleggiatore della nave, se del caso;

     d) il tipo di nave.

     4. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

     a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

     b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l’attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

     c) Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

     d) nome della nave;

     e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

     f) porto di origine della nave dopo il trasferimento;

     g) nome dell’armatore o del noleggiatore;

     h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

     i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

     j) sottozone in cui la nave intende operare.

 

SEZIONE 2

Misure tecniche

 

     Art. 26. Dimensione delle maglie delle reti.

     1. È vietato l’uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie demersali elencate nell’allegato IX. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

     2. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

 

     Art. 27. Attacco di dispositivi alle reti.

     1. È vietato l’uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

     2. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l’usura.

     3. Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L’uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell’allegato X.

     4. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberelli nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm, come indicato nell’appendice 4 dell’allegato III.

 

     Art. 28. Catture accessorie.

     1. I comandanti delle navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.

     2. Le catture accessorie delle specie elencate nell’allegato ID per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest’ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione NAFO in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie o sia stato utilizzato pienamente un contingente «altri», le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell’allegato ID non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

     3. Se nel corso di un’operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie supera i suddetti limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore.

     4. Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis), nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell’allegato ID superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, devono spostarsi immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

     5. Le catture di gamberelli non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

 

     Art. 29. Taglia minima dei pesci.

     I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell’allegato XI, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell’allegato XI, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

 

SEZIONE 3

Misure di controllo

 

     Art. 30. Etichettatura del prodotto e stivaggio separato.

     1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.

     2. La marcatura delle mazzancolle catturate nella divisione 3L e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO devono indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.

     3. Le catture di una stessa specie devono essere stivate in modo da essere chiaramente distinte dalle catture di altre speci. Tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa.

     Le catture possono essere collocate in una o più parti della stiva, ma devono essere stivate in modo tale da essere chiaramente distinte dalle catture di altre specie, utilizzando plastica, compensato reti o altro materiale.

 

     Art. 31. Registro di produzione e piano di stivaggio.

     1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell’allegato XII del presente regolamento.

     2. Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all’allegato XIII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

     3. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell’allegato ID:

     a) un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per speci;

     b) un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse speci nella stiva e i quantitativi di tali speci presenti a bordo espressi in peso per prodotto (in chilogrammi).

     4. Il registro di produzione e piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco.

     5. I comandanti devono prestare l’assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

 

     Art. 32. Reti.

     Durante la pesca selettiva di una o più delle speci elencate nell’allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all’articolo 26. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, ovvero:

     a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico;

     b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

 

     Art. 33. Trasbordi.

     Le navi comunitarie non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

 

     Art. 34. Controllo dello sforzo di pesca.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi di cui all’articolo 25 sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

     2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie della zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2005 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l’altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e i giorni di pesca previsti all’interno della zona di regolamentazione NAFO.

     Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone.

     Detto piano indica lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per le varie specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull’attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

 

SEZIONE 4

Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale

 

     Art. 35. Pesca del gamberello boreale.

     Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.

 

SEZIONE 5

Disposizioni speciali per ilpiano di ricostituzione dell’ippoglosso nero

 

     Art. 36. Divieto di pesca dell’ippoglosso nero.

     Alle navi comunitarie è fatto divieto di pescare l’ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO oltre che tenere a bordo, trasbordare o scaricare tale specie catturata nelle zone in questione se non hanno a bordo il permesso di pesca speciale rilasciato dal loro Stato membro di bandiera.

 

     Art. 37. Elenco delle navi.

     1. Gli Stati membri garantiscono che le navi alle quali deve essere rilasciato il permesso di pesca speciale di cui all’articolo 36 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e numero di immatricolazione internazionale, quali definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. Gli Stati membri rilasciano il permesso di pesca speciale soltanto se la nave figura nello schedario NAFO della flotta.

     2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, l’elenco di cui al paragrafo 1 e tutte le successive modifiche.

     3. Le modifiche dell’elenco di cui al paragrafo 1 sono trasmesse alla Commissione almeno cinque giorni prima dell’ingresso nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO delle navi recentemente inserite nell’elenco. La Commissione trasmette sollecitamente le modifiche al segretariato della NAFO.

     4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assegnare il rispettivo contingente di ippoglosso nero alle proprie navi comprese nell’elenco di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alla ripartizione delle quote alla Commissione entro 15 giorni dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 38. Relazioni.

     1. I comandanti delle navi di cui all’articolo 37, paragrafo 2 comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:

     a) i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascun ingresso della nave nelle zone in questione.

     b) Catture settimanali di ippoglosso nero. Tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all’entrata nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24.

     c) I quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni devono essere comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e devono comprendere il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate nella zona in questione.

     d) i quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.

     2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.

     3. Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero comunicate in conformità del paragrafo 2, abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, i comandanti trasmettono ogni tre giorni le informazioni di cui al punto 1, lettera b).

 

     Art. 39. Porti designati.

     1. È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti a tal fine designati dalle parti contraenti della NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti.

     2. Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e stabiliscono le relative procedure d’ispezione e sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.

     3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d’ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

     4. La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati, di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.

 

     Art. 40. Ispezioni nei porti.

     1. Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare catture di ippoglosso nero realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO della NAFO siano sottoposte a un’ispezione in porto in conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.

     2. Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.

     3. Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.

     4. Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all’ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’ispezione.

 

     Art. 41. Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti.

     Gli Stati membri assicurano che lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero fatto dalle navi di paesi che non sono parti contraenti della NAFO ma che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione siano vietati.

 

     Art. 42. Follow up delle attività di pesca.

     Entro il 31 dicembre 2005, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull’attuazione delle misure di cui agli articoli da 36 a 41, incluso il numero totale di giorni di pesca.

 

SEZIONE 6

Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano

 

     Art. 43. Pesca dello scorfano.

     1. Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente.

     Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana di lunedì.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.

     Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica dovrà avvenire una volta alla settimana.

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR

 

SEZIONE 1

Restrizioni e informazioni relative alle navi

 

     Art. 44. Divieti e limiti di cattura.

     1. La pesca diretta alle specie elencate nell’allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

     2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali, si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all’allegato XV nelle sottozone in esso indicate.

 

     Art. 45. Informazioni relative alle navi autorizzatea pescare nella zona della CCAMLR.

     1. Oltre alle informazioni relative alle navi autorizzate di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri, a decorrere dal 1° agosto 2005, comunicano alla Commissione anche le seguenti informazioni in relazione alle navi di cui trattasi:

     a) Numero IMO (se assegnato);

     b) precedente bandiera (se del caso);

     c) indicativo internazionale di chiamata;

     d) nome e indirizzo dell’armatore o degli armatori della nave ed eventuali beneficiari effettivi, se conosciuti;

     e) tipo di nave;

     f) luogo e data di costruzione;

     g) lunghezza;

     h) fotografia a colori della nave consistente di:

     i) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di tribordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

     ii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm del lato di babordo della nave che mostri la lunghezza fuori tutto della nave comprensiva delle caratteristiche strutturali;

     iii) una fotografia di dimensioni non inferiori a 12 × 7 cm della poppa presa direttamente da poppa;

     i) le misure adottate per garantire il funzionamento a prova di manomissione delle apparecchiature per il controllo via satellite montate a bordo.

     2. A decorrere dal 1° agosto 2005, gli Stati membri, nella misura del possibile, comunicano inoltre alla Commissione le seguenti informazioni relative alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona della CCAMLR:

     a) nome e indirizzo dell’operatore, se differente dall’armatore;

     b) nome e nazionalità del capitano e, se del caso, del capopesca;

     c) metodo o metodi di pesca;

     d) larghezza (m);

     e) stazza lorda (t);

     f) sistema di comunicazione utilizzato dalla nave e relativi numeri (numeri INMARSAT A, B e C);

     g) equipaggio normalmente presente a bordo;

     h) potenza del motore o dei motori principali (kW);

     i) capacità di carico (tonnellate), numero di stive per pesci e relativa capacità (m3);

     j) qualsiasi altra informazione ritenuta appropriata (ad es., classificazione del ghiaccio).

 

SEZIONE 2

Pesca sperimentale

 

     Art. 46. Partecipazione alla pesca sperimentale.

     1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 della FAO e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2, 58.4.3a) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale e 58.4.3b) al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale.

     2. Nelle divisioni 58.4.3a) e 58.4.3b), le attività di pesca sono consentite a una sola nave per volta.

     3. Per quanto riguarda la sottozona 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2, i limiti totali delle catture e delle catture accessorie e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (SSRU) sono indicati nell’allegato XV. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

     4. Le operazioni di pesca devono svolgersi in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 la pesca sarà proibita a profondità inferiori a 550 metri.

 

     Art. 47. Sistemi di notifica.

     Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all’articolo 46 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

     a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004, con l’eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmessi alla CCAMLR. Nella sottozona 88.1 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.42, le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca.

     b) il sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 601/2004;

     c) la dichiarazione del numero e peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

 

     Art. 48. Disposizioni speciali.

     1. Le attività di pesca sperimentale di cui all’articolo 46 devono svolgersi in conformità con le disposizioni dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Oltre alle misure citate:

     a) il rigetto in mare delle frattaglie è vietato nelle attività di pesca in questione;

     b) le navi partecipanti alla pesca sperimentale nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 e conformi ai protocolli della CCAMLR (A, B o C) sul peso dei palangari sono dispensate dall’obbligo di calare i palangari durante le ore notturne; tuttavia, le navi che catturino in totale tre uccelli marini sono immediatamente riassoggettate al divieto di pesca diurna, conformemente all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 600/2004;

     c) le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 e nelle divisioni 58.4.3a), e 58.4.3b) e che catturino in totale tre uccelli marini, cessano immediatamente le attività di pesca e non possono praticare la pesca al di fuori della normale campagna di pesca per il periodo restante della campagna 2004/2005.

     2. Le navi che praticano la pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

     a) le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

     i) olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi);

     ii) immondizie;

     iii) residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;

     iv) pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d’uovo);

     v) acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi; oppure

     vi) ceneri di incenerimento;

     b) nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona;

     c) la pesca di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

 

     Art. 49. Definizione di cala.

     1. Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

     2. Per essere designate come cale di ricerca:

     a) ciascuna cala deve essere separata di almeno 5 miglia nautiche da un’altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

     b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

     c) per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all’inizio del recupero dei medesimi.

 

     Art. 50. Piani di ricerca.

     Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all’articolo 43 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise la sottozona FAO 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2. Il piano di ricerca deve essere attuato con le modalità seguenti:

     a) al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all’articolo 49, paragrafo 2;

     b) le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell’articolo 49, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

     c) una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all’interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie» che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all’interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

     d) una volta concluse le 20 cale di ricerca della terza serie, la nave può continuare a pescare all’interno della SSRU;

     e) nelle SSRU A, B, C, E e G nella sottozona 88.1, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km2, non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all’interno della SSRU.

 

     Art. 51. Piani di raccolta dei dati.

     1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all’articolo 46 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise la sottozona 88.1 e le divisioni 58.4.1 e 58.4.2 della FAO. Il piano di raccolta dei dati deve comprendere i seguenti dati:

     a) posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro;

     b) i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

     c) il numero e specie di pesci persi in superficie;

     d) il numero di ami innescati;

     e) il tipo di esca;

     f) il tasso di adescamento (in percentuale);

     g) il tipo di amo; e

     h) condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala.

     2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

 

     Art. 52. Programma di marcatura.

     Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all’articolo 46 attua un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

     a) per quanto riguarda il Dissostichus spp. deve essere marchiato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna, conformemente al protocollo di marcatura della CCAMLR. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.

     b) il programma deve indirizzarsi agli esemplari di tutte le taglie per rispettare le disposizioni in materia di marcatura che prevedono un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare devono recare una doppia marcatura e essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;

     c) tutti i marchi devono essere chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l’esemplare marchiato venga nuovamente catturato;

     d) tutti gli esemplari marchiati che vengono ricatturati (ad esempio, un pesce catturato che presenti una marcatura apposta in precedenza) non devono essere rilasciati anche quando sono stati in libertà soltanto per un periodo breve;

     e) tutti gli esemplari marchiati ricatturati devono essere oggetto di campionamento biologico (lunghezza, peso, sesso, maturazione delle gonadi), ne deve essere fatta, se possibile, una fotografia digitale, ne devono essere ricuperati gli otoliti e rimossa la marchiatura;

     f) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR (nel formato della CCAMLR) entro tre mesi dal termine delle attività di pesca della nave;

     g) tutti i dati attinenti alla marcatura e quelli attinenti agli esemplari marcati ricatturati, nonché campioni degli esemplari ricatturati, sono trasmessi su supporto informatico nel formato della CCAMLR al pertinente archivio regionale di raccolta dei dati sulla marcatura, come specificato nel protocollo di marcatura della CCAMLR.

 

     Art. 53. Osservatori scientifici.

     Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all’articolo 46 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l’intera durata delle attività di pesca della campagna.

 

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 54. Sorveglianza scientifica.

     1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida di uno Stato membro, di cui la Commissione e lo Stato membro nelle cui acque ha luogo la ricerca in questione siano stati previamente informati.

     2. gli organismi marini catturati per le finalità di cui al paragrafo 1 possono essere venduti, immagazzinati, esposti o messi in vendita a condizione che:

     a) rispondano ai requisiti di cui all’allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98 e ai requisiti di commercializzazione adottati in forza dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, oppure

     b) siano venduti direttamente per scopi diversi dal consumo umano.

 

     Art. 55. Trasmissione dei dati.

     Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione su supporto informatico utilizzando i codici indicati in ciascuna tabella degli stock.

 

     Art. 56. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

     Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1° gennaio 2005, l’articolo 44 si applica a decorrere dall’inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IA [3]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO I B [4]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IC [5]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO ID [6]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IE

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO I F

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

MISURE SPECIALI RELATIVE AGLI SBARCHI NON SOTTOPOSTI A CERNITA

NELLE SOTTOZONE Iia (ACQUE CE), III, IV E VIId

 

     1. È proibito sbarcare catture non sottoposte a cernita.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace degli sbarchi di specie non sottoposti a cernita. Gli Stati membri forniscono alla Commissione entro il 1° marzo 2005 una descrizione particolareggiata dei programmi di campionamento e un elenco dei porti e dei punti di sbarco in cui sono operativi i sistemi di campionamento.

     3. In deroga al punto 1), è permesso sbarcare catture non sottoposte a cernita in porti e punti di sbarco in cui è operativo un programma di campionamento di cui al punto 2.

 

 

ALLEGATO III [7]

 

MISURE TECNICHE E DI CONTROLLO TRANSITORIE

 

PARTE A

 

MAR BALTICO

 

     Sezione 1

     Pesca del merluzzo bianco

 

     1. Condizioni applicabili a taluni attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

     1.1. Reti da traino

     1.1.1. Senza finestre di fuga

     Sono vietate le reti da traino senza finestra di fuga.

     1.1.2. Con finestre di fuga

     In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 88/98, si applicano le disposizioni di cui all’appendice 1 del presente allegato.

     1.1.3. Norma della rete unica

     Ove venga utilizzata una rete da traino con finestre di fuga, non possono essere tenuti a bordo attrezzi di altro tipo.

     1.2. Reti da imbrocco

     In deroga alle disposizioni di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm.

     Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 m.

     Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 m.

     Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell’acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo della nave.

 

     2. Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico

     2.1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 88/98 non può essere tenuto a bordo merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie, fatta eccezione nel caso di cui al punto 2.2.

     2.2. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzo bianco non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

     2.3. Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall’aringa e dallo spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi diverse da quelle di cui al punto 1.1.2.

 

     3. Dimensioni minime per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

     In deroga alle disposizioni di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 38 cm.

 

     4. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Mar Baltico

     La pesca del merluzzo bianco è proibita nelle sottodivisioni 22-24 dal 1° marzo 2005 al 30 aprile 2005 incluso, e nelle sottodivisioni 25-32 dal 1° maggio 2005 al 15 settembre 2005 incluso.

 

     5. Restrizioni alla pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

     È proibita ogni attività di pesca nella zona ottenuta congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

     Zona 1:

     - 55°45′N, 15°30′E

     - 55°45′N, 16°30′E

     - 55°00′N, 16°30′E

     - 55°00′N, 16°00′E

     - 55°15′N, 16°00′E

     - 55°15′N, 15°30′E

     - 55°45′N, 15°30′E

     Zona 2:

     - 55°00′N, 19°14′E

     - 54°48′N, 19°20′E

     - 54°45′N, 19°19′E

     - 54°45′N, 18°55′E

     - 55°00′N, 19°14′E

     Zona 3:

     - 56°13′N, 18°27′E

     - 56°13′N, 19°31′E

     - 55°59′N, 19°13′E

     - 56°03′N, 19°06′E

     - 56°00′N, 18°51′E

     - 55°47′N, 18°57′E

     - 55°30′N, 18°34′E

     - 56°13′N, 18°27′E

 

     6. Condizioni provvisorie e supplementari di controllo, ispezione e sorveglianza nell’ambito della ricostituzione degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico

     6.1. Disposizioni generali

     6.1.1. Il programma di controllo, ispezione e sorveglianza per gli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico consta dei seguenti elementi:

     Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

     Programmi nazionali di controllo da definire in Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia e Svezia.

     Misure supplementari di controllo, ispezione e sorveglianza.

     Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori.

     6.1.2. Il programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco può essere riesaminato su iniziativa della Commissione o dietro richiesta di uno Stato membro.

     6.2. Condizioni speciali per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico

     6.2.1. Tutte le navi aventi una lunghezza fuoritutto pari o superiore a 8 m che trasportano o che usano reti autorizzate per praticare la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico devono essere provviste di un permesso speciale.

     6.2.2. Gli Stati membri redigono l’elenco delle navi in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico.

     6.2.3. Il comandante della nave, o un suo rappresentante, al quale uno Stato membro ha rilasciato un permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico deve rispettare le condizioni di cui all’appendice 2.

     6.3. Programmi nazionali di controllo

     6.3.1. Tutti gli Stati membri interessati devono mettere a punto un programma nazionale di controllo per il Mar Baltico.

     6.3.2. Nel 2005 la Commissione intende convocare almeno una volta il comitato di gestione per la pesca e l’acquacoltura al fine di valutare il rispetto e i risultati del programma di azione nazionale per il controllo degli stock di merluzzo bianco nel Mar Baltico.

     6.4. Programmi di controllo, ispezione e sorveglianza che devono essere adottati dagli Stati membri

     6.4.1. Ogni Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’elenco dei porti designati e il programma nazionale di controllo di cui al punto 6.3.1 con un calendario di attuazione. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli altri Stati membri interessati.

     6.4.2. Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i capitani delle navi comunitarie, in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico in conformità del punto 6.2.1 tengono un giornale di bordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

     6.4.3. In deroga all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza permesso nella stima del quantitativo di pesce soggetto ai TAC detenuto a bordo, espressa in kg, è pari all’8 %.

     6.4.4. Campioni rappresentativi di merluzzo bianco sbarcato in un porto designato, pari almeno al 20 % degli sbarchi, sono pesati alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

     6.4.5. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 bis 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 sexies, septies, octies, nonies, decies, dello stesso regolamento si applicano alle navi comunitarie in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico conformemente al punto 6.2.1.

     6.4.6. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2244/2003, gli Stati membri si accertano che i dati ricevuti a norma dell’articolo 8, dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafo 1 di tale regolamento, relativamente alle navi in possesso del permesso speciale per la pesca del merluzzo bianco nel Mar Baltico, siano utilizzati:

     a) per registrare in forma digitale ogni entrata e uscita dal porto;

     b) per registrare ogni entrata e uscita da zone di pesca del merluzzo bianco vietate nel Mar Baltico.

     6.4.7. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui al punto 6.4.5, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione.

     6.4.8. In deroga all’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1 di detto regolamento, indicante i quantitativi di merluzzo bianco trasportati. L’esenzione prevista dall’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

     6.4.9. In deroga all’articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il programma di controllo specifico per il merluzzo bianco del Mar Baltico può avere una durata superiore a due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

     6.5. Sorveglianza congiunta e scambio di ispettori

     6.5.1. Gli Stati membri interessati effettuano operazioni congiunte di ispezione e sorveglianza e a tal fine istituiscono procedure operative congiunte applicabili alle loro forze di sorveglianza.

     6.5.2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento la Presidenza indice una riunione delle competenti autorità di ispezione nazionali per mettere a punto il programma comune di ispezione e sorveglianza.

     6.5.3. Gli Stati membri interessati garantiscono che gli ispettori di altri Stati membri siano invitati a partecipare quantomeno alle loro attività di ispezione congiunte.

     6.5.4. Gli ispettori della Commissione possono partecipare a tali scambi e alle ispezioni congiunte.

     Sezione 2

     Golfo di Riga

 

     7. Disposizioni specifiche per il golfo di Riga

     7.1. Permesso speciale di pesca

     7.1.1. Per esercitare le attività di pesca nel golfo di Riga, le navi devono avere un permesso speciale di pesca rilasciato conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94.

     7.1.2. Gli Stati membri garantiscono che le navi alle quali è stato rilasciato un permesso di pesca speciale conformemente al paragrafo 1 siano inserite in un elenco contenente il loro nome e il numero di immatricolazione internazionale che gli Stati membri forniscono alla Commissione.

     Le navi inserite in tale elenco devono soddisfare i seguenti requisiti:

     a) la potenza motrice totale (kW) delle navi comprese negli elenchi non deve superare quella constatata per ciascuno Stato membro nel periodo 2000-2001 nel golfo di Riga;

     b) la loro potenza motrice non deve superare, in alcun momento, 221 chilowatt (kW).

     7.2. Sostituzione di navi o di motori

     7.2.1. Una nave che figura nell’elenco di cui al punto 7.1.2, può essere sostituita da un’altra o da altre navi purché:

     a) la sostituzione non comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 7.1.2, lettera a) per tale Stato membro, e

     b) la potenza motrice di una nave di sostituzione non sia superiore, in alcun momento, a 221 kW.

     7.2.2. Un motore di una qualsiasi nave figurante nell’elenco di cui al punto 7.1.2 può essere sostituito purché:

     a) la potenza del motore di sostituzione non sia superiore in alcun momento a 221 kW, e

     b) la potenza del motore di sostituzione non sia tale che la sostituzione comporti un aumento della potenza motrice totale quale indicata al punto 7.1.2, lettera a) per tale Stato membro.

 

PARTE B

 

SKAGERRAK E KATTEGAT

 

     8. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e nel Kattegat

     In deroga alle disposizioni di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98 si applicano le disposizioni di cui all’appendice 3 del presente allegato.

 

PARTE C

 

SOTTOZONE CIEM DA I A VII

 

     9. Procedure di sbarco e pesatura per le aringhe, gli sgombri e i sugarelli

     9.1. Campo d’applicazione

     9.1.1. Le seguenti procedure si applicano agli sbarchi effettuati nella Comunità europea da navi comunitarie e di paesi terzi, in quantitativi superiori a 10 tonnellate per sbarco di aringhe, sgombri e sugarelli, o a una combinazione degli stessi, catturati:

     a) per le aringhe, nelle sottozone CIEM I, II, IV, VI e VII e nelle divisioni IIIa e Vb;

     b) per gli sgombri e i sugarelli, nelle sottozone CIEM III, IV, VI e VII e nella divisione IIa.

     9.2. Porti designati

     9.2.1. Gli sbarchi di cui al punto 9.1 sono consentiti solo nei porti designati.

     9.2.2. Ciascuno Stato membro interessato trasmette alla Commissione le modifiche all’elenco dei porti designati nei quali possono essere effettuati sbarchi di aringhe, sgombri e sugarelli e le procedure di ispezione e sorveglianza per tali porti, inclusi i termini e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi delle specie e degli stock di cui al punto 9.1.1 nell’ambito di ciascuno sbarco. Le modifiche devono essere trasmesse almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore. La Commissione trasmette tali informazioni, nonché l’elenco dei porti designati da paesi terzi, a tutti gli Stati membri interessati.

     9.3. Ingresso nel porto

     9.3.1. Il comandante di una nave di cui al punto 9.1.1, o il suo rappresentante, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere effettuato lo sbarco, almeno 4 ore prima di entrare nel porto di sbarco dello Stato membro interessato, le informazioni seguenti:

     a) il porto in cui intende entrare, il nome della nave e il suo numero di registrazione;

     b) l’ora di arrivo prevista nel porto suddetto;

     c) i quantitativi delle specie detenute a bordo, in chilogrammi di peso vivo;

     d) la zona di gestione, conformemente all’allegato I del presente regolamento, in cui è stata effettuata la cattura.

     9.4. Sbarco

     9.4.1. Le autorità competenti dello Stato membro interessato richiedono che le operazioni di sbarco non inizino prima che sia stata data l’autorizzazione.

     9.5. Giornale di bordo

     9.5.1. In deroga alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’allegato IV del regolamento (CEE) n. 2807/83, il comandante di una nave presenta immediatamente, all’arrivo in porto, la pagina o le pagine pertinenti del giornale di bordo come richiesto dall’autorità competente presso il porto di sbarco.

     I quantitativi detenuti a bordo, notificati prima dello sbarco come indicato al punto 9.3.1, lettera c), corrispondono ai quantitativi registrati nel giornale di bordo una volta completato.

     In deroga alle disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83, il margine di tolleranza consentito nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo, quale inserita nel giornale di bordo e espressa in kg, è pari all’8 %.

     9.6. Pesatura del pesce fresco

     9.6.1. Tutti gli acquirenti di pesce fresco devono assicurarsi che tutti i quantitativi ricevuti siano pesati con sistemi autorizzati dalle autorità competenti. La pesatura deve avvenire prima che il pesce sia smistato, trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

     9.6.2. Nel determinare il peso, le eventuali detrazioni per il tenore in acqua non devono superare il 2 %.

     9.7. Pesatura del pesce fresco dopo il trasporto

     9.7.1. In deroga al punto 9.6.1, gli Stati membri possono consentire la pesatura del pesce dopo il trasporto dal porto di sbarco, purché il pesce sia destinato a una località situata sul territorio dello Stato membro e distante non più di 60 chilometri dal porto di sbarco e a condizione che:

     a) sulla nave in cui è trasportato il pesce sia presente un ispettore dal porto di sbarco fino al luogo in cui il pesce è pesato; oppure

     b) le autorità competenti del porto di sbarco autorizzino il trasporto del pesce, fatte salve le seguenti disposizioni:

     i) immediatamente prima che la nave lasci il porto di sbarco, l’acquirente o un suo rappresentante forniscono alle autorità competenti una dichiarazione scritta indicante le specie di pesce e il nome della nave da cui devono essere sbarcate, il numero unico di identificazione della nave e informazioni sul luogo di destinazione in cui sarà pesato il pesce e sull’ora di arrivo stimata della nave nel porto di destinazione;

     ii) una copia della dichiarazione di cui al punto i) deve essere conservata dal conducente durante il trasporto del pesce e trasmessa al consegnatario del pesce nel luogo di destinazione.

     9.8. Fattura

     9.8.1. In aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2847/93, l’acquirente o l’impresa di trasformazione dei quantitativi di pesce fresco sbarcati devono presentare alle autorità competenti dello Stato membro interessato una copia della fattura, o un documento equivalente, come indicato all’articolo 22, paragrafo 3, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

     9.8.2. Tale fattura o documento devono contenere tutte le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2847/93 come pure il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato. La fattura o il documento devono essere presentati su richiesta o entro 12 ore dal completamento della pesatura.

     9.9. Pesatura del pesce surgelato

     9.9.1. Tutti gli acquirenti o i detentori di pesce surgelato devono assicurarsi che i quantitativi sbarcati siano pesati prima che il pesce sia trasformato, immagazzinato, portato via dal porto di sbarco o rivenduto. La tara corrispondente al peso delle casse, dei contenitori di plastica o di altro tipo in cui è contenuto il pesce da pesare può essere detratta dal peso di tutti i quantitativi sbarcati.

     9.9.2. In alternativa, il peso del pesce surgelato contenuto in casse può essere determinato moltiplicando il peso medio di un campione rappresentativo calcolato in base al peso del contenuto rimosso dalla cassa e senza imballaggio plastico, prima o dopo lo scioglimento del ghiaccio sulla superficie del pesce. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per approvazione, gli eventuali cambiamenti apportati alla loro metodologia di campionamento approvata dalla Commissione nel 2004. I cambiamenti sono approvati dalla Commissione. I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare le dichiarazioni di sbarco e le distinte di vendita.

     9.10. Sistemi di pesatura

     9.10.1. Qualora siano usati sistemi di pesatura pubblici, i responsabili della pesatura rilasciano all’acquirente una ricevuta indicante la data e l’ora della pesatura e il numero di identificazione della nave. Una copia di tale ricevuta deve essere allegata alla fattura presentata alle autorità competenti, come indicato al punto 9.8.

     9.10.2. Nei casi in cui siano utilizzati sistemi di pesatura privati, tali sistemi devono essere approvati, calibrati e sigillati dalle autorità competenti e soggetti alle seguenti disposizioni:

     a) chi effettua la pesatura deve tenere un registro impaginato indicante:

     i) il nome e il numero di registrazione della nave da cui il pesce è stato sbarcato,

     ii) il numero di identificazione della nave nei casi in cui il pesce sia stato trasportato dal porto di sbarco prima della pesatura,

     iii) le specie di pesce,

     iv) il peso di ciascuno sbarco,

     v) la data e l’ora dell’inizio e della fine della pesatura;

     b) se la pesatura è effettuata su un nastro trasportatore, quest’ultimo deve essere provvisto di un contatore visibile che registri il totale cumulato del peso. Il totale cumulato è poi riportato nel registro di cui al punto a);

     c) il registro con i dati della pesatura e le dichiarazioni scritte di cui al punto 9.7.1, lettera b), ii) devono essere conservati per tre anni.

     9.11. Accesso da parte delle autorità competenti

     Le autorità competenti devono avere pieno accesso ai sistemi di pesatura, al registro, alle dichiarazioni scritte e a tutte le strutture in cui il pesce è trasformato e conservato.

     9.12. Controlli incrociati

     9.12.1. Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi incrociati su tutti gli sbarchi. Detti controlli hanno per oggetto:

     a) i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco, di cui al punto 9.3.1, e i quantitativi indicati nel giornale di bordo della nave;

     b) i quantitativi per specie registrati nel giornale di bordo e la dichiarazione di sbarco o la fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8;

     c) i quantitativi per specie registrati nella dichiarazione di sbarco e la fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8.

     9.13. Ispezione completa

     9.13.1. Le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che almeno il 15 % dei quantitativi di pesce sbarcato e almeno il 10 % degli sbarchi di pesce siano oggetto di un’ispezione completa, comprendente almeno quanto segue:

     a) controllo del peso delle catture prelevate dalla nave, suddivise per specie. Nel caso delle navi che pompano a riva le catture, deve essere pesato l’intero carico delle navi selezionate per l’ispezione. Nel caso dei pescherecci da traino congelatori, vengono contate tutte le casse. Viene pesato un campione rappresentativo di casse/palette, al fine di determinare il peso medio delle stesse. Viene inoltre effettuato un campionamento delle casse secondo una metodologia approvata, al fine di determinare il peso netto medio dei pesci (senza imballaggi, ghiaccio);

     b) in aggiunta ai controlli incrociati di cui al punto 9.12, verifiche incrociate riguardanti:

     i) i quantitativi per specie indicati nel registro di pesatura e quelli riportati nella fattura o documento equivalente di cui al punto 9.8;

     ii) le dichiarazioni scritte ricevute dalle autorità competenti ai sensi del punto 9.7.1, lettera b), i), e le dichiarazioni scritte in possesso del consegnatario del pesce di cui al punto 9.7.1, lettera b), ii);

     iii) i numeri di identificazione delle navi riportati nelle dichiarazioni scritte di cui al punto 9.7.1, lettera b), i) e i registri di pesatura;

     c) se lo sbarco viene interrotto, per poterlo riprendere deve essere chiesta l’autorizzazione;

     d) la verifica che tutto il pesce sia stato scaricato dalla nave una volta concluse le operazioni di sbarco.

     9.13.2. Tutte le attività ispettive di cui al punto 9 devono essere documentate e la documentazione deve essere conservata per tre anni.

 

     10. Pesca dell’aringa nella zona IIa (acque CE)

     È proibito sbarcare o tenere a bordo aringhe catturate nella divisione IIa (acque CE) nei periodi dal 1° gennaio al 28 febbraio e dal 16 maggio al 31 dicembre.

 

     11. Condizioni per lo sbarco delle aringhe per fini industriali

     In deroga alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio si applicano le seguenti disposizioni:

     Le aringhe catturate al di fuori delle sottozone CIEM III e IV con reti aventi dimensione minima delle maglie inferiore a 32 mm non possono essere tenute a bordo salvo se sono presenti mescolate ad altre specie, non sono state sottoposte a cernita e non rappresentano più del 10 % del peso complessivo delle aringhe e delle altre specie.

 

     12. Restrizioni per la pesca del merluzzo bianco

     a) A ovest della Scozia: Fino al 31 dicembre 2005 è proibita ogni attività di pesca nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche:

     59°05′N, 06°45′O

     59°30′N, 06°00′O

     59°40′N, 05°00′O

     60°00′N, 04°00′O

     59°30′N, 04°00′O

     59°05′N, 06°45′O

     b) Mare Celtico: Fino al 31 marzo 2005 è proibita ogni attività di pesca nella parte della divisione CIEM VII inclusa nei seguenti rettangoli CIEM: 30E4, 31E4, 32E3. Questo divieto non si applica alle sfogliare nel mese di marzo.

     c) In deroga alle lettere a) e b) sono permesse le attività di pesca utilizzando le nasse nelle zone e nei periodi specificati, purché:

     i) non siano tenuti a bordo attrezzi di pesca diversi dalle nasse, e

     ii) non sia tenuto a bordo pesce diverso dai molluschi e dai crostacei.

     d) In deroga alle lettere a) e b) sono permesse le attività di pesca utilizzando nelle zone ivi indicate utilizzando reti con maglie inferiori a 55 mm, purché:

     i) non siano tenute a bordo reti avente maglie di dimensioni pari o superiori a 55 mm, e

     ii) non siano tenuti a bordo pesci che non siano aringhe, sgombri, sardine, alacce, sugarelli, spratti, melù e argentine.

 

     13. Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli

     È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell’Inghilterra e della Scozia e dalle lossodromie che uniscono in sequenza le seguenti coordinate:

     - la costa orientale dell’Inghilterra alla latitudine 55°30′N

     - latitudine 55°30′N, longitudine 1°00′O

     - latitudine 58°00′N, longitudine 1°00′O

     - latitudine 58°00′N, longitudine 2°00′O

     - la costa orientale della Scozia alla longitudine 2°00′O.

     Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura.

 

     14. Zona di protezione dell’eglefino di Rockall

     Tutti i tipi di pesca, eccetto quelli con palangari, sono proibiti nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche:

     Punto n. Latitudine Longitudine

     1 57°00′N 15°00′O

     2 57°00′N 14°00′O

     3 56°30′N 14°00′O

     4 56°30′N 15°00′O

 

     15. Misure tecniche di conservazione nel Mare d’Irlanda

     Le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel mare d’Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002, si applicano temporaneamente nel 2005.

 

PARTE D

SOTTOZONE CIEM VIII, IX E X

 

     16. Divieto di pesca a strascico nelle acque intorno alle Azzorre, alle isole Canarie e a Madera

     Alle navi è vietato utilizzare reti a strascico o reti da traino di tipo analogo, operanti a contatto con il fondo marino, in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri nelle zone delimitate dalla linea congiungente le seguenti coordinate:

     a) Azzorre

     36°00′ latitudine nord e 23°00′ longitudine ovest

     42°00′ latitudine nord e 23°00′ longitudine ovest

     42°00′ latitudine nord e 34°00′ longitudine ovest

     36°00′ latitudine nord e 34°00′ longitudine ovest

     36°00′ latitudine nord e 23°00′ longitudine ovest

     b) Isole Canarie e Madera

     27°00′ latitudine nord e 19°00 longitudine ovest

     26°00′ latitudine nord e 15°00′ longitudine ovest

     29°00′ latitudine nord e 13°00′ longitudine ovest

     36°00′ latitudine nord e 13°00′ longitudine ovest

     36°00′ latitudine nord e 19°00′ longitudine ovest

     27°00′ latitudine nord e 19°00′ longitudine ovest

 

PARTE E

MEDITERRANEO

 

     17. Misure tecniche di conservazione in Mediterraneo

     La pesca attualmente effettuata in virtù delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 1 bis e all’articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94, può continuare temporaneamente nel 2005.

 

PARTE F

OCEANO PACIFICO ORIENTALE

 

     18. Reti da circuizione nell’Oceano Pacifico orientale [zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC)]

     La pesca con navi dotate di reti da circuizione del tonno albacora (Thunnus albacora), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) è proibita dal 1° agosto all’11 settembre 2005, o dal 20 novembre al 31 dicembre 2005, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

     - le coste americane del Pacifico

     - la longitudine 150° O

     - la latitudine 40° N

     - la latitudine 40° S

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° luglio 2005 il periodo di divieto della pesca per cui hanno optato. Nel periodo in cui vige il divieto, tutte le navi degli Stati membri munite di reti da circuizione devono interrompere la pesca praticata con tali reti nella zona in questione.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le navi con reti da circuizione per la pesca del tonno nella zona di regolamentazione della Commissione interamericana per il tonno tropicale devono tenere a bordo e quindi sbarcare tutti gli esemplari di tonno obeso, tonnetto striato e tonno albacora catturati, ad eccezione di quelli ritenuti inadatti al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia. Sarà fatta eccezione unicamente per l’ultima retata di un’uscita, quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per sistemare tutto il tonno catturato in quella retata.

     Le navi con reti da circuizione rilasciano rapidamente e, per quanto possibile, senza arrecare danni tutte le tartarughe marine, gli squali, i pesci vela, le razze, i dorado e le altre specie non bersaglio. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di tutti questi animali.

     Le seguenti misure specifiche vanno applicate se una tartaruga marina è accerchiata o è rimasta impigliata:

     a) se una tartaruga marina è avvistata nella rete occorre fare il possibile per liberarla prima che rimanga impigliata ricorrendo, se necessario, all’impiego di un motoscafo;

     b) se una tartaruga è impigliata nella rete, il sollevamento della rete andrebbe interrotto non appena la tartaruga emerge dall’acqua e non dovrebbe essere ripreso finché la tartaruga non sia stata liberata e rimessa in acqua;

     c) se una tartaruga è issata a bordo della nave, occorre impiegare tutti i mezzi necessari per rianimarla prima di rimetterla in acqua;

     d) è necessario proibire alle tonniere di smaltire sacchi di sale o altri tipi di rifiuti di plastica in mare.

     e) è incoraggiato, laddove possibile, il rilascio delle tartarughe marine impigliate in dispositivi di concentrazione dei pesci e in altri dispositivi,

     f) è incoraggiato inoltre il recupero dei dispositivi di concentrazione dei pesci che non vengono utilizzati.

 

PARTE G

ATLANTICO ORIENTALE E MAR MEDITERRANEO

 

     19. Taglia minima per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo

     In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, la taglia minima per il tonno rosso nel Mar Mediterraneo è di 10 kg o 80 cm.

     In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 973/2001, non è concesso alcun margine di tolleranza per il tonno rosso pescato nell'Atlantico orientale e nel Mar Mediterraneo.

     20. Taglia minima per il tonno obeso

     In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'allegato IV del regolamento (CE) n. 973/2001, è abolita la taglia minima per il tonno obeso.

     21. Restrizioni relative all'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi

     1. Al fine di proteggere gli stock di tonno obeso, in particolare del novellame, la pesca con reti a circuizione ed esche vive è vietata nel periodo e nella zona di cui alle lettere a) e b):

     a) Zona:

     Limite meridionale: parallelo 0° di latitudine sud

     Limite settentrionale: parallelo 5° di latitudine nord

     Limite occidentale: meridiano 20° di longitudine ovest

     Limite orientale: meridiano 10° di longitudine ovest

     b) Il periodo oggetto di divieto va dal 1° al 30 novembre di ogni anno.

     2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 973/2001, i pescherecci comunitari sono autorizzati a pescare senza restrizioni sull'impiego di alcuni tipi di imbarcazioni e di attrezzi nella zona di cui all'articolo 3, paragrafo 2 durante il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

     22. Misure riguardanti la pesca sportiva e ricreativa nel Mar Mediterraneo

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'impiego, nel quadro della pesca sportiva e ricreativa, di reti trainate, reti da circuizione, sciabiche, draghe, reti da imbrocco, tramagli e palangari per la pesca di tonnidi e specie affini, segnatamente tonni rossi, nel Mar Mediterraneo.

     2. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonnidi e specie affini effettuate nel Mar Mediterraneo nel quadro della pesca sportiva e ricreativa non siano commercializzate.

     23. Programma di campionamento per il tonno rosso

     In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 973/2001, gli Stati membri stabiliscono un programma di campionamento per la valutazione del numero, in base alla taglia, dei tonni rossi catturati; ciò richiede segnatamente che il campionamento in base alla taglia nelle gabbie sia effettuato su un campione (= 100 esemplari) ogni 100 tonnellate di pesce vivo. I campioni in base alla taglia sono ottenuti durante la raccolta nell'allevamento, conformemente alla metodologia ICCAT nel quadro del compito II. Il campionamento deve essere effettuato nel corso di ogni raccolta e deve riguardare tutte le gabbie. I dati devono essere trasmessi all'ICCAT entro il 31 luglio per i campionamenti effettuati l'anno precedente.

     24. Misure provvisorie per la protezione degli habitat vulnerabili in acque profonde.

     È vietata la pesca di fondo e la pesca con attrezzi fissi, comprese le reti da imbrocco e i palangari, nelle zone ottenute congiungendo successivamente con lossodromie le seguenti coordinate geografiche, misurate conformemente al sistema di coordinate WGS84:

     Montagne marine di Hecate:

     - 52°21.2866′N, 31°09.2688′O

     - 52°20.8167′N, 30°51.5258′O

     - 52°12.0777′N, 30°54.3824′O

     - 52°12.4144′N, 31°14.8168′O

     - 52°21.2866′N, 31°09.2688′O

     Montagne marine di Faraday:

     - 50°01.7968′N, 29°37.8077′O

     - 49°59.1490′N, 29°29.4580′O

     - 49°52.6429′N, 29°30.2820′O

     - 49°44.3831′N, 29°02.8711′O

     - 49°44.4186′N, 28°52.4340′O

     - 49°36.4557′N, 28°39.4703′O

     - 49°29.9701′N, 28°45.0183′O

     - 49°49.4197′N, 29°42.0923′O

     - 50°01.7968′N, 29°37.8077′O

     Parte della dorsale di Reykjanes:

     - 55°04.5327′N, 36°49.0135′O

     - 55°05.4804′N, 35°58.9784′O

     - 54°58.9914′N, 34°41.3634′O

     - 54°41.1841′N, 34°00.0514′O

     - 54°00.0′N, 34°00.0′O

     - 53°54.6406′N, 34°49.9842′O

     - 53°58.9668′N, 36°39.1260′O

     - 55°04.5327′N, 36°49.0135′O

     Montagne marine di Altair:

     - 44°50.4953′N, 34°26.9128′O

     - 44°47.2611′N, 33°48.5158′O

     - 44°31.2006′N, 33°50.1636′O

     - 44°38.0481′N, 34°11.9715′O

     - 44°38.9470′N, 34°27.6819′O

     - 44°50.4953′N, 34°26.9128′O

     Montagne marine di Antialtair:

     - 43°43.1307′N, 22°44.1174′O

     - 43°39.5557′N, 22°19.2335′O

     - 43°31.2802′N, 22°08.7964′O

     - 43°27.7335′N, 22°14.6192′O

     - 43°30.9616′N, 22°32.0325′O

     - 43°40.6286′N, 22°47.0288′O

     - 43°43.1307′N, 22°44.1174′O

 

PARTE H

SPECIE DI ACQUE PROFONDE

 

     In deroga al regolamento (CE) n. 2347/2002, nel 2005 si applicano le seguenti disposizioni:

     Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca durante le quali sono catturate e conservate a bordo per ogni anno civile oltre 10 tonnellate di catture di specie di acque profonde e di ippoglosso nero da pescherecci battenti la loro bandiera o immatricolati nel loro territorio siano soggette ad un permesso di pesca per acque profonde.

     È comunque proibito catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare quantitativi di specie di acque profonde e di ippoglosso nero che superino complessivamente 100 kg per ogni uscita in mare, tranne qualora la nave in questione sia in possesso di un permesso di pesca per acque profonde.

 

PARTE I

ATLANTICO NORDORIENTALE

Pescherecci che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

 

     I pescherecci che la Commissione della pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha inserito nell’elenco dei pescherecci di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pescherecci IUU) sono riportati nell’appendice 5. Ai pescherecci in questione si applicano le seguenti misure:

     a) i pescherecci IUU che entrano nei porti non sono autorizzati a operare sbarchi o trasbordi e sono ispezionati dalle autorità competenti. Le ispezioni interessano i documenti del peschereccio, i giornali di bordo, gli attrezzi da pesca, le catture a bordo e ogni altro aspetto relativo alle attività del peschereccio nella zona di regolamentazione della NEAFC. I risultati delle ispezioni sono comunicati immediatamente alla Commissione;

     b) i pescherecci, le navi ausiliarie, le navi da rifornimento, le navi madri e le navi cargo battenti bandiera di uno Stato membro non devono in alcun modo prestare assistenza ai pescherecci IUU o partecipare a attività di trasbordo o a attività di pesca congiunte con i pescherecci riportati sull’elenco in questione;

     c) nei porti non devono essere forniti ai pescherecci IUU provviste, carburante o altri servizi;

     d) i pescherecci IUU non sono autorizzati a pescare nelle acque comunitarie e non possono essere noleggiati;

     e) è proibita l’importazione di pesce proveniente da pescherecci IUU;

     f) gli Stati membri rifiutano di concedere la propria bandiera ai pescherecci IUU e incoraggiano gli importatori, i trasportatori e altri settori interessati a non negoziare o trasbordare pesce catturato da tali pescherecci.

     La Commissione modificherà l’elenco conformemente all’elenco NEAFC, non appena quest’ultima adotterà un nuovo elenco

 

PARTE J

COPACE

 

     La taglia minima per il polpo (Octopus vulgaris) proveniente dalle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione dei paesi terzi situati nella zona COPACE è di 450 grammi (eviscerato). I polpi di taglia minima inferiore a 450 grammi (eviscerati) non possono essere tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare.

 

 

APPENDICE 1

 

     (Omissis)

 

 

APPENDICE 2

 

     (Omissis)

 

 

APPENDICE 3

 

     (Omissis)

 

 

APPENDICE 4

 

     (Omissis)

 

Allegato III, appendice 5 [8]

Elenco di pescherecci di cui è stato accertato che hanno praticato la pesca illegale,

non dichiarata e non regolamentata

 

Nome del peschereccio

Stato di bandiera

FONTENOVA

Panama

IANNIS

Panama

LANNIS I

Panama

LISA

Dominica

KERGUELEN

Togo

OKHOTINO

Dominica

OLCHAN

Dominica

OSTROE

Dominica

OSTROVETS

Dominica

OYRA

Dominica

OZHERELYE

Dominica

 

 

ALLEGATO IV BIS [9]

Sforzo di pesca per le navi nell'ambito di piani di ripristino di taluni stock

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV TER [10]

Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino di taluni stock di nasello meridionale e di scampo

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV QUATER [11]

Sforzo di pesca per le navi nell'ambito dei piani di ripristino degli stock di sogliola della Manica occidentale

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO V

 

SFORZO DI PESCA PER LE NAVI CHE PRATICANO LA PESCA DEL CICERELLO

NEL MARE DEL NORD E NELLO SKAGERRAK

 

     1. Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2005, le condizioni di cui al presente allegato si applicano alle navi della Comunità che pescano nel Mare del Nord e nello Skagerrak con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm.

     2. Ai fini del presente allegato si intende per «giornata fuori dal porto»:

     a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno civile e le ore 24:00 del medesimo giorno civile o una parte di detto periodo;

     b) qualsiasi periodo continuo di 24 ore quale registrato nel giornale di bordo CE tra la data e l’ora di partenza e la data e l’ora di arrivo e qualsiasi parte di uno di questi periodi.

     3. Entro il 1° marzo 2005, ogni Stato membro interessato istituisce una base dati contenente per quanto riguarda il Mare del Nord e lo Skagerrak negli anni 2002, 2003 e 2004 e per ogni nave battente la sua bandiera o immatricolata nella Comunità, che abbia svolto attività di pesca utilizzando reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm le seguenti informazioni:

     a) il nome e il numero di immatricolazione internazionale del peschereccio;

     b) la potenza motrice installata della nave in chilowatt, misurata conformemente all’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio;

     c) il numero di giornate fuori dal porto in attività di pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm;

     d) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto del numero di giorni fuori dal porto per la potenza motrice installata in chilowatt.

     4. Ogni Stato membro deve calcolare i seguenti aspetti:

     a) i chilowatt-giorni totali per ogni anno risultanti dalla somma dei chilowatt-giorno calcolati al punto 3, lettera d);

     b) la media dei chilowatt-giorno per il periodo 2002-2004.

     5. Ogni Stato membro deve garantire che il numero di chilowatt-giorni nel 2005 per le navi battenti la sua bandiera o immatricolati nella Comunità non superi del 40 % quello del 2004, come calcolato al punto 4, lettera a).

     6. Il numero massimo di chilowatt-giorni di cui al punto 5 viene riesaminato dalla Commissione quanto prima e al più tardi entro il 15 maggio 2005, sulla base del parere del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) relativo alla consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004, in conformità delle seguenti norme:

     a) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia pari o superiore a 500 000 milioni di esemplari a età 0, non sarà applicata nessuna limitazione di chilowatt-giorni per il resto del 2005;

     b) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia compresa tra 300 000 milioni e 500 000 milioni di esemplari a età 0, il numero di chilowatt-giorni non potrà superare il livello del 2003, quale calcolato al punto 4, lettera a);

     c) se il CSTEP ritiene che la consistenza dello stock di cicerello del Mare del Nord nel 2004 sia inferiore a 300 000 milioni di esemplari a età 0, la pesca con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con maglie di dimensione inferiore a 16 mm sarà proibita per il resto del 2005. Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerello nel Mare del Nord e nello Skagerrak e degli effetti della chiusura. A tal fine gli Stati membri interessati elaborano, in cooperazione con la Commissione, un piano per le attività di pesca a fini di controllo.

 

 

ALLEGATO VI [12]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IX

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO X

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XI

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XII

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XIII

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XIV

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XV

 

     (Omissis)


[1] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 860/2005.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 860/2005.

[3] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1300/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1936/2005.

[4] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 860/2005, dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1300/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1936/2005.

[5] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 860/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1262/2005.

[6] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 860/2005.

[7] Allegato così modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1300/2005 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1936/2005.

[8] Appendice aggiunta dall’art. 1 del regolamento 3 agosto 2005, n. 1300.

[9] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 860/2005 e rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 25 ottobre 2005, n. L 281.

[10] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 25 ottobre 2005, n. L 281.

[11] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 860/2005 e rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 25 ottobre 2005, n. L 281.

[12] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 860/2005.