§ 12.1.65 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 600.
Regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:22/03/2004
Numero:600


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Attrezzi autorizzati per attività di pesca specifiche.
Art.  4. Dimensione delle maglie.
Art.  5. Controllo della dimensione delle maglie.
Art.  6. Pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3.
Art.  7. Impiego e smaltimento delle cinghie d'imballaggio di materia plastica sui pescherecci comunitari.
Art.  8. Mortalità accidentale degli uccelli marini nel corso delle operazioni di pesca con palangari.
Art.  9. Mortalità accidentale di uccelli e di mammiferi marini nel corso delle operazioni di pesca con reti da traino.
Art.  10. Spostamenti dei pescherecci in funzione del livello delle catture accessorie.
Art.  11. Misure specifiche applicabili alla pesca sperimentale di Dissostichus spp.
Art.  12. Misure specifiche applicabili alla pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica FAO 48.3.
Art.  13. Finalità e campo di applicazione.
Art.  14. Attività soggette a osservazione scientifica.
Art.  15. Osservatori scientifici.
Art.  16. Accordi per l'invio di osservatori a bordo di pescherecci.
Art.  17. Trasmissione delle informazioni.
Art.  18. Modifica degli allegati.
Art.  19. Attuazione.
Art.  20. Comitato.
Art.  21. Entrata in vigore.


§ 12.1.65 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 600.

Regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

(G.U.U.E. 1 aprile 2004, n. L 97).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («convenzione»), è stata approvata dalla Comunità con la decisione 81/691/CEE ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

     (2) La convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («CCAMLR») e l'adozione da parte di quest'ultima di misure di conservazione che diventano obbligatorie per le parti contraenti.

     (3) La CCAMLR ha adottato alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche che stabiliscono, tra l'altro, le norme tecniche cui è soggetto lo svolgimento di alcune attività di pesca nella zona di regolamentazione della convenzione. Queste misure comprendono norme per l'impiego di alcuni attrezzi da pesca, il divieto di alcuni materiali considerati nocivi per l'ambiente, la riduzione dell'impatto negativo della pesca su alcune specie come uccelli e mammiferi marini e norme per lo svolgimento delle attività degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci per la raccolta di dati. Queste misure sono obbligatorie per la Comunità e occorre pertanto attuarle.

     (4) Alcune misure tecniche adottate dalla CCAMLR sono state recepite con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l'applicazione del sistema di vigilanza e d'ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico.

     (5) L'adozione di nuove misure di conservazione da parte della CCAMLR, nonché l'aggiornamento di quelle già in vigore intervenuto dopo l'adozione dei regolamenti succitati richiede che questi regolamenti vengano modificati.

     (6) Per garantire una maggiore trasparenza della normativa comunitaria occorre recepire separatamente le misure in materia di controllo delle attività di pesca e quelle a carattere tecnico. I regolamenti (CEE) n. 3943/90 e (CE) n. 66/98 sono stati pertanto abrogati dal regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e il dispositivo comunitario dovrebbe essere completato dal presente regolamento. Ciò non pregiudica l'eventuale inserimento di alcune misure tecniche specifiche per determinate attività di pesca sperimentale nei regolamenti adottati annualmente dalla Comunità che stabiliscono le possibilità di pesca assegnate ai pescherecci comunitari e le condizioni ad esse associate (regolamenti annui «TAC e contingenti»).

     (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento e per adeguare gli allegati alle modifiche che le misure tecniche adottate dalla CCAMLR a norma della convenzione subiscono periodicamente sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento stabilisce misure tecniche relative alle attività dei pescherecci comunitari che catturano e conservano a bordo organismi marini provenienti dalle risorse marine che vivono nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («la convenzione»).

     2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni della convenzione e si applica in linea con gli obiettivi e i principi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che l'ha adottata.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «zona della convenzione»: la zona d'applicazione della convenzione quale definita all'articolo 1 della stessa;

     b) «convergenza antartica»: la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0°-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E-55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;

     c) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità che cattura e conserva a bordo organismi marini provenienti da risorse biologiche della zona della convenzione;

     d) «rettangolo del reticolo a scala fine»: un'area di 0,5° di latitudine su 1° di longitudine che parte dall'angolo nord-occidentale della sottozona o divisione statistica. Un rettangolo è delimitato dalla latitudine più settentrionale e dalla longitudine più vicina a 0°;

     e) «nuova attività di pesca»: la pesca di una determinata specie effettuata con un metodo particolare in una sottozona statistica FAO dell'Antartico per la quale la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, («CCAMLR»), non ha mai ricevuto:

     i) informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità dello stock, ricavate da ricerche o studi approfonditi o da campagne di pesca sperimentale;

     ii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo;

     iii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativo alle due più recenti campagne di pesca effettuate.

     f) «pesca sperimentale»: la pesca che non è più considerata come una «nuova attività di pesca» ai sensi della lettera e) e che continua ad essere considerata come sperimentale sino a che siano disponibili informazioni sufficienti per:

     i) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca;

     ii) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini; e

     iii) consentire al comitato scientifico della CCAMLR di calcolare e raccomandare i livelli auspicabili di cattura e di sforzo di pesca nonché, ove del caso, gli attrezzi da pesca.

 

CAPO II

ATTREZZI DA PESCA

 

     Art. 3. Attrezzi autorizzati per attività di pesca specifiche.

     1. La pesca di Dissostichus eleginoides nella sottozona statistica FAO 48.3 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano palangari e nasse.

     2. La pesca di Dissostichus eleginoides nella divisione statistica FAO 58.5.2 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano reti da traino o palangari.

     3. La pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica FAO 48.3 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano reti da traino. In tale sottozona è vietato l'uso di reti a strascico per la pesca diretta di Champsocephalus gunnari.

     4. La pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica FAO 58.5.2 è praticata esclusivamente da pescherecci che utilizzano reti da traino.

     5. Ai fini della pesca di cui al paragrafo 4, la zona di pesca autorizzata è la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 corrispondente all'area delimitata da una linea che:

     a) parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15'E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25'S;

     b) procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74°E;

     c) procede quindi verso nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40'S e del meridiano di longitudine 76°E;

     d) procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52°S;

     e) procede quindi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51°S con il meridiano di longitudine 74°30'E; e

     f) procede quindi verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

     6. La pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3 è praticata esclusivamente con nasse.

 

     Art. 4. Dimensione delle maglie.

     1. L'utilizzo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe composte, anche in parte, di maglie di dimensioni inferiori alle misure minime stabilite all'allegato I è vietato per la pesca diretta delle specie o gruppi di specie seguenti:

     a) Champsocephalus gunnari

     b) Dissostichus eleginoides

     c) Gobionotothen gibberifrons

     d) Lepidonotothen squamifrons

     e) Notothenia rossii

     f) Notothenia kempi

     2. È vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo o dispositivo di ostruzione ovvero di riduzione delle dimensioni delle maglie.

 

     Art. 5. Controllo della dimensione delle maglie.

     Per le reti di cui all'articolo 4 la dimensione minima delle maglie prescritta all'allegato I è determinata conformemente alle norme stabilite all'allegato II.

 

     Art. 6. Pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3.

     1. Le catture sono limitate agli individui maschi sessualmente maturi; tutte le femmine e i maschi sotto taglia sono rilasciati indenni. Per le specie Paralomis spinosissima e Paralomis Formosa possono essere tenuti a bordo gli individui maschi aventi un carapace con una larghezza minima di 94 mm e 90 mm rispettivamente.

     2. I granchi trasformati in mare sono congelati in trance che consentano di determinare la taglia minima del granchio.

 

     Art. 7. Impiego e smaltimento delle cinghie d'imballaggio di materia plastica sui pescherecci comunitari.

     1. Sui pescherecci è vietato l'impiego di cinghie d'imballaggio di materia plastica per chiudere le casse di esche. È vietato l'impiego di altre cinghie di imballaggio per altri usi sui pescherecci che non dispongono di inceneritori a bordo (circuiti chiusi).

     2. Una volta rimosse dall'imballaggio, le cinghie sono tagliate in modo da non poter formare un anello continuo e alla prima occasione sono bruciate nell'inceneritore di bordo.

     3. Qualsiasi residuo di plastica è a bordo della nave fino all'arrivo in porto; non è in alcun caso gettato in mare.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 8. Mortalità accidentale degli uccelli marini nel corso delle operazioni di pesca con palangari.

     1. Le operazioni di pesca con palangari sono condotte in modo tale che gli ami innescati affondino il prima possibile, una volta immessi nell'acqua. I pescherecci che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda; nei limiti del possibile sono utilizzati pesi di almeno 8,5 kg, intervallati a una distanza massima di 40 m, o pesi di almeno 6 kg, intervallati a una distanza massima di 20 m. Sono utilizzate solo esche scongelate.

     2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7, i palangari sono calati solamente durante le ore notturne (ovvero durante le ore di oscurità tra i crepuscoli mautici).

     Ove possibile la cala è completata almeno tre ore prima dell'alba.

     Durante la pesca notturna con palangari è utilizzata solamente l'illuminazione della nave necessaria per motivi di sicurezza.

     3. Fatto salvo il paragrafo 8, è vietato scaricare in mare scarti mentre vengono calati i palangari. Nella misura del possibile, tale scarico è evitato anche mentre vengono recuperati i palangari. Qualora il riversamento di scarti durante il recupero sia inevitabile, esso deve avvenire sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale i palangari vengono calati o recuperati. Prima di procedere al riversamento occorre estrarre gli ami da pesca dagli scarti e dalle teste.

     Le navi sono configurate in modo tale da disporre di impianti di trasformazione degli scarti o di un'adeguata capacità di stoccaggio degli scarti a bordo o ancora della possibilità di effettuare il riversamento degli scarti sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale vengono recuperati i palangari.

     4. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli marini catturati durante la pesca con i palangari vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.

     5. La nave rimorchia un cavo provvisto di bandierine destinato a scoraggiare gli uccelli marini dal posarsi sulle esche durante il calo dei palangari. Le caratteristiche di questo cavo e il metodo di svolgimento sono indicati nell'allegato III. Le modalità relative al numero e alla posizione dei tornichetti possono variare a condizione che la superficie d'acqua coperta dal cavo con le bandierine non sia inferiore a quella coperta dal modello specificato all'allegato III. Anche le modalità relative al dispositivo trainato nell'acqua per tenere il cavo in tensione possono variare.

     6. Altri tipi di cavi provvisti di bandierine possono essere sperimentati sulle navi aventi a bordo due osservatori, di cui almeno uno designato nell'ambito del programma della CCAMLR di osservatori scientifici internazionali, purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 7.

     7. Il divieto di calare i palangari durante il giorno previsto dal paragrafo 2 non si applica alle attività di pesca effettuate nelle sottozone statistiche FAO 48.6 a sud di 60°S, 88.1 e 88.2 e nella divisione 58.4.2, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

     a) al momento del rilascio del permesso per questa attività di pesca il peschereccio in questione possa dimostrare alle autorità competenti:

     i) di essere in grado di conformarsi pienamente a uno dei due protocolli sperimentali per lo zavorramento dei palangari figuranti nell'allegato IV. Gli Stati membri riferiscono alla CCAMLR i risultati dei controlli tecnici svolti a tal fine su ciascun peschereccio autorizzato;

     ii) di aver preso provvedimenti per garantire la presenza a bordo degli osservatori scientifici di cui all'articolo 14, paragrafo 2;

     b) il peschereccio in questione dimostri una costante velocità minima di immersione del trave di 0,3 m/s durante le operazioni di pesca;

     c) il peschereccio in questione non catturi più di due uccelli marini. Un peschereccio che catturi un totale di tre uccelli marini è immediatamente riassoggettato al divieto di pesca diurna.

     8. In deroga al paragrafo 3, non è consentito lo scarico in mare di scarti nelle attività di pesca di cui al paragrafo 7.

     9. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 9. Mortalità accidentale di uccelli e di mammiferi marini nel corso delle operazioni di pesca con reti da traino.

     1. Nella pesca con reti da traino è vietato l'impiego di cavi per il controllo delle reti.

     2. I pescherecci comunitari adottano, per tutta la durata delle operazioni, un'illuminazione avente una posizione e un'intensità tale da emettere un raggio di luce ridotto all'esterno della nave, pur garantendo la sicurezza minima dell'imbarcazione.

     3. Lo scarico in mare di scarti è vietato mentre vengono calate e recuperate le reti da traino.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

CAPO III

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

 

     Art. 10. Spostamenti dei pescherecci in funzione del livello delle catture accessorie.

     1. Per quanto concerne le attività di pesca diverse dalle nuove attività di pesca o dalla pesca sperimentale, i pescherecci comunitari si spostano in funzione del livello delle catture accessorie effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, punto A.

     2. Per quanto concerne le nuove attività di pesca e la pesca sperimentale, i pescherecci comunitari si spostano in funzione del livello delle catture accessorie effettuate, conformemente alle disposizioni dell'allegato V, punto B.

 

     Art. 11. Misure specifiche applicabili alla pesca sperimentale di Dissostichus spp.

     1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca sperimentale del Dissostichus spp con reti da traino o con palangari nella zona della convenzione, ad eccezione quelli impegnati in attività di pesca per le quali la CCAMLR ha concesso esenzioni specifiche, operano conformemente alle disposizioni stabilite nei paragrafi da 3 a 6.

     2. Ai fini del presente articolo, si intende per «cala» una singola operazione di messa in mare della rete da traino e, nel caso della pesca con palangari, la messa in mare di uno o più palangari nella stessa zona di pesca.

     3. La pesca ha in un intervallo geografico e batimetrico il più ampio possibile. A tal fine, la pesca in un qualsiasi rettangolo del reticolo a scala fine cessa non appena le catture dichiarate conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 601/2004 raggiungono le 100 tonnellate; il rettangolo resta allora chiuso alla pesca per il resto della campagna. In un determinato rettangolo del reticolo a scala fine è autorizzata a pescare un'unica nave alla volta.

     4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3:

     a) la posizione geografica precisa di una cala nella pesca con reti da traino è determinata dal punto di equidistanza tra l'inizio e la fine della cala sul tragitto della nave;

     b) la posizione geografica precisa della cala nella pesca con il palangaro è determinata dal punto centrale del palangaro o dei palangari messi in mare;

     c) il rettangolo del reticolo a scala fine nel quale si considera che operi un peschereccio è quello in cui si situa la posizione geografica precisa di una cala;

     d) si considera che il peschereccio operi in un rettangolo del reticolo a scala fine dall'inizio della cala dei palangari fino al loro completo recupero in tale rettangolo del reticolo a scala fine.

     5. Tranne in circostanze eccezionali che sfuggono al controllo del peschereccio (quali gelate e condizioni atmosferiche avverse), il tempo di immersione di una cala non supera le 48 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

     6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 12. Misure specifiche applicabili alla pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica FAO 48.3.

     1. La pesca del Champsocephalus gunnari è vietata entro un raggio di 12 miglia nautiche dalla costa della Georgia del Sud dal 1o marzo al 31 maggio […] (periodo di riproduzione).

     2. Se in una retata le catture di Champsocephalus gunnari superano i 100 kg e oltre il 10 % degli esemplari ha una lunghezza totale inferiore a 240 mm, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche di distanza. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture di Champsocephalus gunnari di piccola taglia hanno superato il 10 %. Per zona in cui le catture accessorie di Champsocephalus gunnari di piccola taglia hanno superato il 10 % s'intende il tragitto seguito dal peschereccio dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato messo in mare fino al punto in cui è stato recuperato.

     3. Se gli uccelli marini catturati raggiungono un totale di 20, il peschereccio cessa le proprie attività di pesca, che non possono più riprendere in questa zona durante la campagna in corso.

     4. Ogni peschereccio che partecipa a questa attività di pesca durante il periodo dal 1o marzo al 31 maggio effettua almeno venti retate sperimentali secondo le modalità descritte all'allegato VI.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

CAPO IV

OSSERVAZIONE SCIENTIFICA A BORDO DEI PESCHERECCI

CHE OPERANO NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE

 

     Art. 13. Finalità e campo di applicazione.

     Il sistema di osservatori scientifici adottato dalla CCAMLR a norma dell'articolo XXIV della convenzione è applicabile, conformemente alle disposizioni del presente capitolo, ai pescherecci comunitari e che svolgono sia operazioni di pesca che di pesca sperimentale nella zona della convenzione.

 

     Art. 14. Attività soggette a osservazione scientifica.

     1. Nel corso di ogni campagna di pesca i pescherecci comunitari accolgono a bordo per lo meno un osservatore scientifico o, se possibile, un altro osservatore scientifico qualora siano impegnate nella pesca:

     a) di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica FAO 48.3 e nella divisione statistica FAO 58.5.2;

     b) del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3;

     c) di Dissostichus eleginoides nelle sottozone statistiche FAO 48.3 e 48.4 e nella divisione statistica FAO 58.5.2; oppure

     d) di Martialia hyadesi nella sottozona statistica FAO 48.3.

     2. I pescherecci comunitari, inoltre, accolgono a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è un osservatore scientifico della CCAMLR designato conformemente all'articolo 15, qualora siano impegnati nella pesca sperimentale di cui all'articolo 11 del presente regolamento o in un'altra pesca sperimentale autorizzata conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 601/2004.

     3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci impegnati nella pesca di Dissostichus spp. nelle divisioni statistiche FAO 48.3.a) e 48.3.b) accolgono a bordo almeno un osservatore scientifico della CCAMLR e, se possibile, un altro osservatore scientifico.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 15. Osservatori scientifici.

     1. Gli Stati membri designano, conformemente alle disposizioni del presente regolamento, gli osservatori scientifici incaricati di svolgere i compiti relativi all'attuazione del sistema di osservazione adottato dalla CCAMLR.

     2. Le funzioni e i compiti degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci sono indicati all'allegato VII.

     3. Gli osservatori scientifici sono cittadini dello Stato membro che li designa. Essi adottano un comportamento conforme alle abitudini e alle regole in vigore sul peschereccio sul quale sono imbarcati.

     4. Gli osservatori scientifici conoscono a fondo le attività di pesca e di ricerca scientifica da osservare, nonché le disposizioni della convenzione e le misure adottate a norma della convenzione e hanno ricevuto una formazione adeguata per poter svolgere con competenza le loro funzioni. Sono inoltre in grado di comunicare nella lingua dello Stato di bandiera dei pescherecci sui quali esercitano le loro attività.

     5. Gli osservatori scientifici sono in possesso di un documento, rilasciato dallo Stato membro che li ha designati in una forma approvata dalla CCAMLR, che comprovi la loro identità di osservatori scientifici della CCAMLR.

     6. Entro un mese dalla fine della campagna di osservazione o dopo il loro rientro nel paese d'origine, gli osservatori scientifici presentano alla CCAMLR, per il tramite dello Stato membro che li ha designati, un rapporto su ogni missione di osservazione eseguita, utilizzando gli appositi formulari approvati dal comitato scientifico della CCAMLR. Copia di tale rapporto è trasmessa allo Stato di bandiera del peschereccio interessato e alla Commissione.

     7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 16. Accordi per l'invio di osservatori a bordo di pescherecci.

     1. L'invio di osservatori scientifici a bordo dei pescherecci comunitari che svolgono operazioni di pesca o di ricerca scientifica avviene conformemente agli accordi bilaterali conclusi a tal fine con un altro paese membro della CCAMLR.

     2. Gli accordi bilaterali di cui al paragrafo 1 si basano sui seguenti principi:

     a) Gli osservatori scientifici beneficiano dello statuto di ufficiale di bordo. La sistemazione e i pasti degli osservatori a bordo corrispondono a tale statuto.

     b) Lo Stato membro di bandiera garantisce che gli armatori forniscano agli osservatori scientifici presenti a bordo delle navi battenti la sua bandiera tutta la cooperazione necessaria per lo svolgimento dei compiti loro affidati. Per poter svolgere la loro funzione secondo quanto stabilito dalla CCAMLR gli osservatori scientifici hanno, tra l'altro, libero accesso ai dati e alle operazioni della nave.

     c) Lo Stato membro di bandiera adotta le misure necessarie per garantire, a bordo delle navi battenti la sua bandiera, la sicurezza e il benessere degli osservatori scientifici nello svolgimento delle loro funzioni, fornire loro le cure mediche necessarie e garantire la libertà e la dignità.

     d) Sono adottati i provvedimenti necessari per consentire agli osservatori scientifici di inviare o di ricevere messaggi servendosi dei sistemi di comunicazione della nave con l'aiuto dell'operatore. Tutti i costi ragionevoli risultanti da queste comunicazioni sono di norma a carico del paese membro della CCAMLR che ha designato gli osservatori scientifici (in appresso denominato «il paese designatario»).

     e) Gli accordi riguardanti il trasporto e l'imbarco degli osservatori scientifici sono organizzati in modo da perturbare il meno possibile le operazioni di pesca e di ricerca.

     f) Gli osservatori scientifici consegnano copia dei loro rapporti ai comandanti interessati, se lo desiderano.

     g) I paesi designatari provvedono affinché i rispettivi osservatori scientifici siano coperti da un'assicurazione ritenuta soddisfacente dai paesi membri della CCAMRL interessati.

     h) I paesi designatari sono responsabili del trasporto, all'andata e al ritorno, degli osservatori scientifici dai punti d'imbarco.

     i) Salvo disposizioni contrarie, l'attrezzatura, gli indumenti nonché il salario e qualsiasi altra indennità degli osservatori scientifici sono normalmente a carico del paese designatario, mentre la sistemazione e i pasti a bordo sono a carico della nave del paese ospite.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 17. Trasmissione delle informazioni.

     1. Gli Stati membri che hanno designato gli osservatori scientifici forniscono alla CCAMLR i programmi dettagliati di osservazione il prima possibile e al più tardi al momento della conclusione di ogni accordo bilaterale di cui all'articolo 11. Per ogni osservatore vengono fornite le seguenti informazioni:

     a) data della conclusione dell'accordo;

     b) nome e bandiera della nave che riceve l'osservatore;

     c) Stato membro che designa l'osservatore;

     d) settore di pesca (zona, sottozona, divisione statistica della CCAMLR);

     e) tipologia dei dati raccolti dall'osservatore e trasmessi al segretariato della CCAMLR (catture accessorie, specie bersaglio, dati biologici, ecc.);

     f) date previste per l'inizio e la fine del programma di osservazione;

     g) data prevista per il rientro dell'osservatore nel suo paese di origine.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18. Modifica degli allegati.

     Gli allegati da I a VII sono modificati in applicazione delle misure di conservazione divenute obbligatorie per la Comunità conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 3.

 

     Art. 19. Attuazione.

     Le misure d'attuazione del presente regolamento per quanto concerne gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 20. Comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CEE. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 21. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1

 

Specie

Tipo di rete

Dimensione minima

Notothenia rossii

Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe

120 mm

Dissostichus eleginoides

Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe

120 mm

Gobionotothen gibberifrons

Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe

80 mm

Notothenia kempi

Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe

80 mm

Lepidonotothen squamifrons

Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe

80 mm

Champsocephalus gunnari

Reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe

90 mm

 

 

ALLEGATO II

 

NORME PER LA DETERMINAZIONE

DELLE DIMENSIONI MINIME DELLE MAGLIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5

 

     A. Descrizione dei misuratori

 

     1. I misuratori che servono a determinare le dimensioni delle maglie sono strumenti piatti di 2 mm di spessore, fabbricati in materiale resistente e indeformabili. Essi presentano lati paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. All'estremità più stretta è praticato un foro.

     2. I misuratori recano sulla faccia l'indicazione della larghezza in millimetri della sezione a lati paralleli, eventualmente, e della sezione a bordi convergenti. Su quest'ultima è impressa una graduazione millimetrica e la larghezza è indicata ad intervalli regolari.

 

     B. Impiego del misuratore

 

     1. La rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale delle maglie.

     2. Un misuratore conforme alla descrizione di cui al punto A è inserito con l'estremità più stretta nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

     3. Il misuratore è introdotto nell'apertura della maglia manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

 

     C. Scelta delle maglie da misurare

 

     1. Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.

     2. Non si misurano maglie situate a meno di 50 cm dalla cucitura, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate o strappate, né quelle utilizzate per fissare accessori alla rete.

     3. In deroga al punto 1), non è necessario che le maglie misurate siano consecutive in caso d'applicazione del punto 2).

     4. Le reti sono misurate unicamente bagnate e non gelate.

 

     D. Misura delle singole maglie

 

     La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore nel punto in cui esso, impiegato a norma del punto B, è bloccato.

 

     E. Determinazione della dimensione delle maglie della rete

 

     La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica, in millimetri, delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate secondo i metodi di cui ai punti C e D; la media è arrotondata al millimetro superiore più vicino.

     Il numero totale delle maglie da misurare è indicato al punto F.

 

     F. Svolgimento della procedura d'ispezione

 

     1. L'ispettore misura una serie di 20 maglie scelte a norma del punto C inserendo manualmente il misuratore, senza usare un peso o un dinamometro.

     La dimensione delle maglie della rete è quindi determinata a norma del punto E.

     Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest'ultima si riveli non conforme alle norme in vigore, vengono misurate altre due serie di 20 maglie scelte a norma del punto C.

     Si procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie a norma del punto E, tenendo conto delle 60 maglie già misurate. Fatto salvo quanto disposto al punto 2), il valore così ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

     2. Se il comandante della nave contesta la dimensione delle maglie determinata in conformità del punto 1), non si tiene conto di tale misurazione e la rete viene rimisurata utilizzando un peso o un dinamometro fissato al misuratore, la cui scelta è lasciata alla discrezione dell'ispettore. Il peso è fissato (con un gancio) al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato o al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore o all'estremità più larga dello stesso. Il grado di precisione del peso o del dinamometro è certificato dall'autorità nazionale competente.

     Se la dimensione delle maglie, determinata in conformità del punto 1), non supera i 35 mm, alla rete è applicata una forza di 19,61 newton (che equivale ad una massa di 2 kg); la forza applicata alle altre reti è di 49,03 newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

     Qualora si utilizzi un peso o un dinamometro per determinare la dimensione delle maglie ai sensi del punto E, è sufficiente misurare una serie di 20 maglie soltanto.

 

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL CAVO CON LE BANDIERINE

DI CUI ALL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 5, E METODO DI SVOLGIMENTO

 

     1. Il cavo con le bandierine deve essere sospeso a poppa e fissato ad un'altezza di circa 4,5 m al di sopra del livello dell'acqua, in modo da sovrastare direttamente il punto di immersione delle esche.

     2. Il cavo con le bandierine deve misurare circa 3 mm di diametro, avere una lunghezza minima di 150 metri ed essere provvisto all'estremità di un dispositivo tale da mantenerlo in tensione in modo che possa seguire la nave anche in caso di vento contrario.

     3. Cinque braccioli muniti di bandierine e comprendenti ciascuno due legnoli di corda di circa 3 mm di diametro debbono essere fissati sul cavo, ad intervalli di 5 m, partendo dal punto in cui il cavo è legato alla nave. La lunghezza delle bandierine deve variare da circa 3,5 m per quelle più vicine alla nave a circa 1,25 m per la quinta bandierina. Quando il cavo è svolto, i braccioli muniti di bandierine debbono poter toccare la superficie dell'acqua ed immergersi di tanto in tanto quando la nave si solleva. Sul cavo debbono essere fissati tornichetti: sul punto di traino, prima e dopo il punto di attacco di ogni bracciolo con bandierina e immediatamente prima del peso fissato alla fine del cavo. Un tornichetto va collocato anche su ogni bracciolo provvisto di bandierina, nel punto in cui esso è fissato al cavo.

 

 

 

ALLEGATO IV

 

PROTOCOLLI SPERIMENTALI DI ZAVORRAMENTO DEI PALANGARI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 7

 

     PROTOCOLLO A

 

     A1. In presenza di un osservatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni, il peschereccio:

     a) cala un minimo di cinque palangari con un minimo di quattro rilevatori di profondità (TDR — Time Depth Recorders) per palangaro;

     b) posiziona i TDR a caso sul palangaro, in cale scelte in maniera casuale;

     c) calcola la velocità d'immersione per ogni TDR recuperato dal peschereccio:

     i) misurando la velocità d'immersione data dalla media del tempo impiegato a scendere dalla superficie (0 m) a 15 m e

     ii) fissando la velocità minima d'immersione a 0,3 m/s;

     d) se la velocità minima d'immersione (0,3 m/s) non è raggiunta in tutti i 20 punti di campionamento, ripete l'esperimento fino all'ottenimento di un totale di 20 test con una velocità minima di 0,3 m/s;

     e) fa sì che tutta la strumentazione e gli attrezzi da pesca utilizzati negli esperimenti siano identici a quelli che saranno utilizzati nella zona della convenzione.

 

     A2. Nel corso della pesca, affinché un peschereccio continui ad essere esentato dall'obbligo di calare il palangaro durante la notte, l'osservatore scientifico della CCAMLR controlla costantemente l'immersione dell'attrezzo. Il peschereccio collabora con l'osservatore della CCAMLR, che

     a) cerca di posizionare un TDR su ogni palangaro calato durante il suo turno di lavoro;

     b) ogni sette giorni posiziona tutti i TDR disponibili sullo stesso trave per determinare se la velocità d'immersione varia lungo il trave;

     c) posiziona i TDR a caso sul palangaro, in cale scelte in maniera casuale;

     d) calcola la velocità d'immersione per ogni TDR recuperato dal peschereccio;

     e) misura la velocità d'immersione data dalla media del tempo impiegato a scendere dalla superficie (0 m) a 15 m.

 

     A3. Il peschereccio:

     a) si accerta che la velocità minima d'immersione sia di 0,3 m/s;

     b) stila un rendiconto giornaliero per il responsabile dell'attività di pesca;

     c) verifica che i dati raccolti durante gli esperimenti di immersione del palangaro siano registrati nel formato stabilito e trasmessi al responsabile dell'attività di pesca alla fine della campagna.

 

     PROTOCOLLO B

 

     B1. In presenza di un osservatore scientifico nell'esercizio delle sue funzioni, il peschereccio:

     a) cala almeno cinque palangari della lunghezza massima autorizzata nella zona della convenzione con un minimo di quattro bottiglie test (si vedano i punti da B5 a B9) sul terzo centrale del palangaro;

     b) attacca le bottiglie test a caso sul palangaro, e in cale scelte in maniera causale, avendo cura di fissarle a distanza intermedia tra i pesi;

     c) calcola la velocità d'immersione per ogni test della bottiglia misurando la velocità alla quale il palangaro scende dalla superficie (0 m) a 10 m;

     d) fa sì che la velocità minima d'immersione sia di 0,3 m/s;

     e) se la velocità minima d'immersione (0,3 m/s) non è raggiunta in tutti i 20 punti di campionamento (quattro test su cinque travi), ripete l'esperimento fino all'ottenimento di un totale di 20 test con una velocità minima d'immersione di 0,3 m/s;

     f) fa sì che tutta la strumentazione e gli attrezzi da pesca utilizzati per i test presentino le stesse specifiche di quelli che saranno utilizzati nella zona della convenzione.

 

     B2. Nel corso della pesca, affinché un peschereccio continui ad essere esentato dall'obbligo di cui all'articolo 7, paragrafo 8, l'osservatore scientifico della CCAMLR controlla regolarmente l'immersione del palangaro. Il peschereccio collabora con l'osservatore della CCAMLR, che:

     a) ha come obiettivo quello di effettuare un test della bottiglia su ogni palangaro calato durante il suo turno di lavoro, tenendo conto del fatto che il test deve essere effettuato sul terzo centrale del trave;

     b) ogni sette giorni posiziona almeno quattro bottiglie test su uno stesso palangaro per determinare se la velocità d'immersione varia lungo il trave;

     c) posiziona le bottiglie a caso sul palangaro, e in cale scelte in maniera casuale, avendo cura di fissarle a distanza intermedia tra i pesi;

     d) calcola la velocità d'immersione per ogni test della bottiglia;

     e) calcola la velocità d'immersione del trave misurando la velocità alla quale il palangaro scende dalla superficie (0 m) a 10 m.

 

     B3. Durante le operazioni di pesca effettuate nell'ambito dell'esenzione di cui trattasi il peschereccio:

     a) si accerta che ciascun palangaro sia zavorrato per ottenere ogni volta una velocità minima d'immersione di 0,3 m/s;

     b) riferisce ogni giorno all'organo nazionale competente sui progressi conseguiti;

     c) verifica che i dati raccolti sul controllo della velocità d'immersione del trave siano registrati nel formato stabilito e trasmessi all'organo nazionale competente alla fine della campagna.

 

     B4. Il test della bottiglia deve essere effettuato come descritto di seguito.

     Posizionamento della bottiglia

 

     B5. Fissare saldamente 10 m di bracciolo in multifilo di nylon del diametro di 2 mm, o equivalente, al collo di una bottiglia di plastica (1) da 750 ml (galleggiabilità approssimativa di 0,7 kg), attaccando un moschettone all'altra estremità. La lunghezza, misurata partendo dal punto di attacco (estremità del moschettone) fino al collo della bottiglia, deve essere verificata dall'osservatore ogni due o tre giorni.

 

(1) Va utilizzata una bottiglia per l'acqua di plastica con tappo a vite in plastica rigida. Rimuovere il tappo della bottiglia affinché questa possa riempirsi d'acqua dopo essere stata immersa; in questo modo la bottiglia potrà essere riutilizzata invece di essere distrutta dalla pressione dell'acqua.

 

 

     B6. Applicare della pellicola rifrangente adesiva intorno alla bottiglia per consentirne l'osservazione durante la notte.

     Inserire all'interno della bottiglia un foglio di carta resistente all'acqua recante un numero d'identificazione in caratteri sufficientemente grandi da poter essere letti a qualche metro di distanza.

 

     Test

 

     B7. Dopo essere stata vuotata e privata del tappo, la bottiglia è preparata per il test avvolgendovi intorno il filo. Viene quindi fissata al palangaro (2) a distanza intermedia tra i pesi (punto di attacco).

 

(2) Sui palangari automatici attaccare la bottiglia al trave principale; sul sistema spagnolo di palangari attaccarla al bracciolo.

 

     B8. L'osservatore registra il numero di secondi (3) tra il momento in cui il punto di attacco tocca l'acqua, t1, e quello in cui la bottiglia è completamente immersa, t2. Il risultato del test si calcola come segue:

     Velocità d'immersione = 10/(t2 - t1)

 

(3) Servirsi di un binocolo per controllare meglio il test, soprattutto in condizioni di cattivo tempo.

 

 

     B9. Il risultato deve essere uguale o superiore a 0,3 m/s. I dati vanno registrati nell'apposito spazio del giornale di bordo elettronico dell'osservatore.

 

 

ALLEGATO V

 

NORME CONCERNENTI LE CATTURE ACCESSORIE EFFETTUATE

DURANTE LE ATTIVITÀ DI PESCA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE

 

     A. ATTIVITÀ DI PESCA REGOLAMENTATE

 

     1. Se, nel corso della pesca diretta di Dissostichus eleginoides nella sottozona statistica FAO 48.3, le catture accessorie di qualsiasi specie in una retata sono uguali o superiori a 1 tonnellata, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata.

     2. Se, nel corso della pesca diretta di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica FAO 48.3, le catture accessorie, effettuate in una retata, di una delle specie seguenti: Chaenocephalus aceratus, Gobionotothen gibberifrons, Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii o Pseudochaenichthys georgianus,

     a) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

     b) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

     il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.

     3. Se, nel corso della pesca diretta di Dissostichus eleginoides o di Champsocephalus gunnari nella divisione statistica FAO 58.5.2, le catture accessorie in una retata di Channichthys rhinoceratus, Lepidonotothen squamifrons, Macrourus spp., o razze sono uguali o superiori a 2 tonnellate, per almeno 5 giorni il peschereccio non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di 5 miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 2 tonnellate.

     Se, nel corso delle suddette attività di pesca, in una retata le catture accessorie di altre specie per le quali la normativa comunitaria impone limiti sono uguali o superiori a 1 tonnellata, per almeno 5 giorni il peschereccio non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di 5 miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata.

     4. Se, nel corso della pesca diretta di Electrona carlsbergi nella sottozona statistica FAO 48.3, le catture accessorie per retata di una specie diversa dalla specie bersaglio

     a) sono superiori a 100 kg e al 5 % in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

     b) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

     il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato il 5 %.

     5. Per zona in cui le catture accessorie hanno superato i quantitativi indicati ai punti da 1 a 4 si intende il tragitto seguito dalla nave dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato messo in mare al punto in cui è stato recuperato.

 

     B. NUOVE ATTIVITÀ DI PESCA E PESCA SPERIMENTALE

 

     1. Se le catture accessorie di una specie in una retata sono uguali o superiori a 1 tonnellata, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno 5 miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di 5 miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata. Per zona in cui le catture accessorie hanno superato 1 tonnellata si intende il tragitto seguito dalla nave dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato messo in mare al punto in cui è stato recuperato.

     2. Ai fini del paragrafo 1:

     a) le catture accessorie sono costituite da catture di qualsiasi specie diversa dalle specie bersaglio;

     b) il Macrourus spp e le razze dovrebbero essere considerati ciascuna come una specie unica.

 

 

ALLEGATO VI

 

RETATE SPERIMENTALI NELLA SOTTOZONA STATISTICA FAO 48.3

NELL'AMBITO DELLA PESCA DEL CHAMPSOCEPHALUS GUNNARI

DURANTE LA STAGIONE RIPRODUTTIVA

 

     1. Dodici retate sperimentali debbono riguardare la zona di Shag Rocks — Black Rocks ed essere ripartite nel seguente modo tra i quattro settori illustrati nella figura 1: quattro retate rispettivamente per i settori NO e SE e due retate rispettivamente per i settori NE e SO. Altre otto retate sperimentali sono effettuate sulla piattaforma continentale nordoccidentale della Georgia del Sud in acque con profondità inferiore a 300 metri, secondo quanto indicato alla figura 1.

     2. Ogni retata sperimentale va effettuata ad una distanza di almeno 5 miglia nautiche dalle altre. La distanza fra le retate dev'essere tale da garantire una copertura adeguata di entrambe le zone, nell'intento di fornire informazioni sulla lunghezza, il sesso, il grado di maturità e la composizione in peso delle catture di Champsocephalus gunnari.

     3. Qualora, navigando verso la Georgia del Sud, i pescherecci individuino banchi di pesci, questi dovrebbero essere pescati in aggiunta alle retate sperimentali.

     4. La durata della retata sperimentale dev'essere di almeno 30 minuti con la rete alla profondità adeguata per la cattura. Durante il giorno la rete deve trovarsi in prossimità del fondo.

     5. Il campionamento di tutte le catture ottenute con retate sperimentali dev'essere effettuato dall'osservatore scientifico internazionale presente a bordo. I campioni dovrebbero comprendere almeno 100 individui, selezionati in base alle tecniche standard di campionamento casuale. Occorre esaminare perlomeno la lunghezza, il sesso, il grado di maturità e, se possibile, il peso di tutti i pesci del campione. Si dovrebbe esaminare un numero di pesci superiore qualora l'entità della cattura e il tempo a disposizione lo permettano.

 

 

 

ALLEGATO VII

 

FUNZIONI E COMPITI DEGLI OSSERVATORI SCIENTIFICI

A BORDO DI PESCHERECCI IMPEGNATI NELLA RICERCA SCIENTIFICA

O NELLO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE BIOLOGICHE NELLA ZONA

DELLA CONVENZIONE MENZIONATI ALL'ARTICOLO 15, PARAGRAFO 2

 

     A. La funzione degli osservatori scientifici a bordo dei pescherecci impegnati nella ricerca scientifica o nello sfruttamento delle risorse biologiche è quella di osservare e segnalare le attività di pesca effettuate nella zona della convenzione, tenendo ben presenti gli obiettivi e i principi della convenzione stessa.

     B. Per adempiere a tale funzione l'osservatore scientifico svolge i seguenti compiti, utilizzando gli appositi formulari approvati dal comitato scientifico della CCAMLR:

     a) prendere nota delle operazioni del peschereccio (ad es.: percentuale di tempo riservata alla ricerca, alla pesca, alla navigazione, ecc. e modalità di esecuzione delle retate);

     b) prelevare campioni delle catture per determinarne le caratteristiche biologiche;

     c) registrare i dati biologici di ogni specie catturata;

     d) registrare le catture accessorie con i rispettivi quantitativi e gli altri dati biologici;

     e) registrare eventuali casi di uccelli marini e mammiferi rimasti impigliati o morti accidentalmente;

     f) rilevare il metodo di calcolo del peso delle catture e raccogliere i dati relativi al fattore di conversione tra il peso vivo e il prodotto finale, se le catture sono registrate in peso del prodotto trasformato;

     g) preparare rapporti sulla base delle sue osservazioni utilizzando gli appositi formulari approvati dal comitato scientifico e inoltrarli alle rispettive autorità;

     h) trasmettere una copia dei rapporti ai comandanti delle navi;

     i) qualora ne venga fatta richiesta, aiutare il comandante della nave nelle procedure di registrazione e di dichiarazione delle catture;

     j) svolgere altri compiti eventualmente convenuti dalle parti interessate nell'ambito dell'accordo bilaterale applicabile;

     k) raccogliere dati sulle navi da pesca avvistate nella zona della convenzione, in particolare l'identificazione del tipo di nave, la posizione, le attività, ecc.;

     l) raccogliere informazioni sulla perdita di attrezzi da pesca e sullo smaltimento dei rifiuti dei pescherecci in mare.