§ 12.1.66 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 601.
Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:22/03/2004
Numero:601


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Definizioni.
Art.  3. Permesso speciale di pesca.
Art.  4. Regole generali di condotta.
Art.  5. Accesso alla pesca del granchio.
Art.  6. Accesso a nuove attività di pesca.
Art.  7. Accesso ad attività di pesca sperimentale.
Art.  8. Accesso alle attività di ricerca scientifica.
Art.  9. Dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca.
Art.  10. Sistema di dichiarazione mensile delle catture e dello sforzo di pesca.
Art.  11. Sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di dieci giorni.
Art.  12. Sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di cinque giorni.
Art.  13. Sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca.
Art.  14. Sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici a scala fine.
Art.  15. Chiusura di un'attività di pesca per mancata dichiarazione.
Art.  16. Dati relativi alle catture totali.
Art.  17. Dati aggregati relativi alla pesca del krill.
Art.  18. Dati relativi alle catture di granchi nella sottozona statistica FAO 48.3.
Art.  19. Dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per la pesca sperimentale di calamari nella sottozona statistica FAO 48.3.
Art.  20. Ambito d'applicazione.
Art.  21. Ispettori CCAMLR designati dagli Stati membri per l'esecuzione dei controlli in mare.
Art.  22. Determinazione delle attività passibili di ispezione.
Art.  23. Segnalazione dei pescherecci con ispettori a bordo.
Art.  24. Procedure di ispezione in mare.
Art.  25. Rapporto di ispezione.
Art.  26. Procedura d'infrazione.
Art. 26 bis.  Rapporto di avvistamento di navi.
Art.  27. Controllo ed ispezione in porto.
Art.  28. Attività INN praticate da navi di parti contraenti.
Art.  29. Identificazione dei pescherecci che praticano attività INN.
Art.  30. Misure applicabili ai pescherecci di parti contraenti.
Art.  31. Misure applicabili ai cittadini di parti contraenti.
Art.  32. Attività INN praticate da pescherecci di parti non contraenti.
Art.  33. Ispezioni di pescherecci di parti non contraenti.
Art.  34. Informazioni relative a pescherecci di parti non contraenti.
Art.  35. Misure applicabili ai pescherecci di parti non contraenti.
Art.  36. Esecuzione.
Art.  37. Procedura di comitato.
Art.  38. Abrogazione.
Art.  39. Entrata in vigore.


§ 12.1.66 – Regolamento 22 marzo 2004, n. 601.

Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999.

(G.U.U.E. 1 aprile 2004, n. L 97).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («convenzione») è stata approvata dalla Comunità con la decisione 81/691/CEE ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

     (2) La convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico («CCAMLR») e l'adozione da parte della CCAMLR di misure di conservazione che diventano obbligatorie per le parti contraenti.

     (3) La Comunità, essendo parte contraente della convenzione, dovrebbe assicurare che le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR siano applicate ai pescherecci comunitari.

     (4) Tali misure comprendono numerose norme e disposizioni relative al controllo delle attività di pesca nella zona d'applicazione della convenzione, che vanno inserite nel diritto comunitario quali disposizioni particolari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, e che completano tale normativa.

     (5) Alcune di queste disposizioni specifiche sono state recepite nel diritto comunitario con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, relativo all'applicazione del sistema di vigilanza e d'ispezione istituito a norma dell'articolo XXIV della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e con il regolamento (CE) n. 1721/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

     (6) Per consentire l'attuazione delle nuove misure di conservazione adottate dalla CCAMLR è opportuno abrogare tali regolamenti e sostituirli con un unico regolamento che comprenda l'insieme delle disposizioni specifiche in materia di controllo delle attività di pesca derivanti dagli obblighi che incombono alla Comunità in qualità di parte contraente della convenzione.

     (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l'applicazione, da parte della Comunità:

     a) delle misure di controllo applicabili ai pescherecci battenti bandiera di parti contraenti della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, («convenzione») operanti nella zona d'applicazione della convenzione al di là dei limiti delle giurisdizioni nazionali;

     b) del sistema diretto a favorire l'osservanza delle misure di conservazione adottate dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, («CCAMLR»), da parte dei pescherecci di parti non contraenti della convenzione.

     2. Il presente regolamento si applica senza pregiudizio delle disposizioni della convenzione ed opera in linea con gli obiettivi e i principi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che l'ha adottata.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai sensi del presente regolamento s'intende per:

     a) «zona della convenzione»: la zona d'applicazione della convenzione quale definita all'articolo 1 della stessa;

     b) «convergenza antartica»: la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0°-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E- 55° S, 80° E- 55° S, 150° E- 60° S, 150° E-60° S, 50° O-50° S, 50° O-50° S, 0°;

     c) «peschereccio comunitario»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nella Comunità che cattura e conserva a bordo organismi marini provenienti da risorse biologiche della zona della convenzione;

     d) «sistema SCP»: il sistema di controllo dei pescherecci via satellite installato a bordo dei pescherecci comunitari in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/ 93;

     e) «nuova attività di pesca»: la pesca di una determinata specie effettuata utilizzando un particolare metodo di pesca in una sottozona statistica FAO Antartico per la quale la CCAMLR non ha mai ricevuto:

     i) informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità dello stock, ricavate da ricerche o studi approfonditi o da campagne di pesca sperimentale;

     ii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo;

     iii) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativo alle due più recenti campagne di pesca effettuate;

     f) «pesca sperimentale»: la pesca che non è più considerata come una «nuova attività di pesca» ai sensi della lettera e) e che continua ad essere considerata sperimentale sino a che siano disponibili informazioni sufficienti per:

     i) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca;

     ii) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini; e

     iii) consentire al comitato scientifico della CCAMLR di calcolare e raccomandare i livelli adeguati di cattura e di sforzo di pesca nonché, ove del caso, gli attrezzi da pesca;

     g) «ispettore CCAMLR»: un ispettore designato da una parte contraente della convenzione per l'attuazione del sistema di controllo di cui all'articolo 1, paragrafo 1;

     h) «sistema di controllo CCAMLR»: il documento così denominato, adottato dalla CCAMLR, relativo al controllo e all'ispezione in mare dei pescherecci battenti bandiera di una parte contraente della convenzione;

     i) «peschereccio di una parte non contraente»: un peschereccio che batte bandiera di una parte non contraente della convenzione e che è stato avvistato mentre era impegnato in attività alieutiche nella zona di applicazione della convenzione;

     j) «parte contraente»: una parte contraente della convenzione;

     k) «peschereccio di una parte contraente»: un peschereccio che batte bandiera di una parte contraente della convenzione;

     l) «avvistamento»: ogni rilevamento di un peschereccio di una parte non contraente effettuato da un peschereccio che batte bandiera di una parte contraente della convenzione e che opera nella zona di applicazione della convenzione o da un aeromobile immatricolato in uno Stato parte contraente della convenzione che sorvola la zona di applicazione della convenzione, oppure da un ispettore CCAMLR.

     m) «attività INN»: attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate e nella zona della convenzione;

     n) «peschereccio INN»: qualsiasi peschereccio che pratica attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate e nella zona della convenzione.

 

CAPO II

ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DI PESCA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE

 

     Art. 3. Permesso speciale di pesca.

     1. Solamente i pescherecci comunitari in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera in conformità del regolamento (CE) n. 1627/94  sono autorizzati, secondo le condizioni specificate nel permesso, pescare, tenere a bordo, trasbordare e sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona della convenzione.

     2. Entro tre giorni dalla data in cui è rilasciato il permesso di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione le seguenti informazioni relative al peschereccio oggetto del permesso:

     a) il nome del peschereccio interessato;

     b) il periodo in cui esso è autorizzato a pescare nella zona della convenzione, con indicazione della data di inizio e di fine delle attività;

     c) la zona o le zone di pesca;

     d) la specie o le specie bersaglio;

     e) gli attrezzi utilizzati.

     La Commissione trasmette immediatamente queste informazioni al segretariato della CCAMLR.

     3. Le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione comprendono altresì il numero interno d'iscrizione nello schedario delle navi da pesca, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, nonché i dati riguardanti il porto d'immatricolazione, il nome del proprietario o del noleggiatore della nave e la notifica che il capitano della nave è stato messo al corrente delle misure in vigore per la zona o le zone in cui la nave pescherà nella zona della convenzione.

     4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve le disposizioni specifiche previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8.

     5. Gli Stati membri non rilasciano permessi di pesca speciali a pescherecci che intendono effettuare pesca con palangari nella zona della convenzione i quali non soddisfino le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

     6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 4. Regole generali di condotta.

     1. Il permesso di pesca speciale di cui all'articolo 3 o una copia autenticata dello stesso si trovano a bordo del peschereccio e devono poter essere controllati in qualsiasi momento da un ispettore della CCAMLR.

     2. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i pescherecci comunitari battenti la sua bandiera gli comunichino l'entrata e l'uscita da qualsiasi porto, l'entrata e l'uscita dalla zona della convenzione nonché i movimenti tra le sottozone e le divisioni statistiche FAO.

     3. Gli Stati membri verificano le informazioni di cui al paragrafo 2 alla luce dei dati ricevuti attraverso i sistemi SCP operanti a bordo dei pescherecci comunitari. Essi trasmettono tali informazioni alla Commissione per via elettronica entro due giorni dalla data di ricevimento delle stesse. La Commissione trasmette immediatamente le informazioni al segretariato della CCAMLR.

     4. In caso di guasto tecnico del sistema SCP operante a bordo di un peschereccio comunitario, lo Stato membro di bandiera comunica quanto prima possibile alla CCAMLR, con copia alla Commissione, il nome del peschereccio, nonché l'ora, la data e la posizione del medesimo nel momento in cui il sistema SCP ha smesso di funzionare. Non appena il sistema viene ripristinato, lo Stato membro di bandiera comunica alla CCAMLR, la rimessa in funzionamento del medesimo.

 

     Art. 5. Accesso alla pesca del granchio.

     1. Gli Stati membri di bandiera notificano alla Commissione l'intenzione dei pescherecci comunitari di praticare la pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3. La notifica è effettuata quattro mesi prima della data di inizio prevista dell'attività di pesca e comprende il numero interno d'iscrizione nello schedario delle navi da pesca e il piano delle operazioni di ricerca e di pesca della nave in questione.

     2. La Commissione esamina la notifica, ne verifica la conformità alle norme applicabili e informa gli Stati membri delle proprie conclusioni. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso di pesca speciale alla ricezione delle conclusioni della Commissione o entro 10 giorni dalla data in cui queste vengono notificate. La Commissione informa la CCAMLR di conseguenza, al più tardi tre mesi prima della data di inizio prevista.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 6. Accesso a nuove attività di pesca.

     1. È vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 5.

     2. L'esercizio di nuove attività di pesca è consentito unicamente ai pescherecci attrezzati e strutturati in modo da potersi conformare a tutte le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR. L'esercizio di nuove attività di pesca è vietato ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN della CCAMLR di cui all'articolo 29.

     3. Qualora un peschereccio comunitario intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, lo Stato membro di bandiera ne informa la Commissione almeno quattro mesi prima della riunione annuale della CCAMLR.

     La notifica dello Stato membro è corredata di tutte le informazioni di cui esso dispone fra quelle in appresso indicate:

     a) la natura dell'attività di pesca prevista, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un'attività di pesca redditizia;

     b) informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità degli stock;

     c) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell'attività di pesca proposta;

     d) informazioni provenienti da altre attività di pesca nella regione o da attività di pesca analoghe in altre regioni che possano facilitare la valutazione della resa potenziale.

     4. La Commissione trasmette per esame alla CCAMLR le informazioni fornite a norma del paragrafo 3, insieme ad ogni altra informazione utile di cui disponga.

     5. In caso di approvazione di una nuova attività di pesca da parte della CCAMLR, tale attività è autorizzata:

     a) dalla Commissione, se la CCAMLR non ha adottato misure conservative nei confronti della nuova attività di pesca; ovvero

     b) dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in tutti gli altri casi.

     6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 7. Accesso ad attività di pesca sperimentale.

     1. È vietato l'esercizio di attività di pesca sperimentale nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma dei paragrafi da 2 a 7.

     2. L'esercizio di attività di pesca sperimentali è consentito unicamente ai pescherecci attrezzati e strutturati in modo da potersi conformare a tutte le misure di conservazione adottate dalla CCAMLR.

     L'esercizio di attività di pesca sperimentali è vietato ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN della CCAMLR di cui all'articolo 29.

     3. Ogni Stato membro che partecipa o intende autorizzare una nave a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale prepara un programma delle attività di pesca e di ricerca e lo trasmette direttamente alla CCAMLR entro la data da questa stabilita, inviandone copia alla Commissione.

     Il piano comprende tutte le informazioni di cui lo Stato membro dispone fra quelle in appresso indicate:

     a) una descrizione della conformità delle attività dello Stato membro al programma di raccolta dati messo a punto dal comitato scientifico della CCAMLR;

     b) la natura dell'attività di pesca sperimentale, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli massimi di cattura proposti per la prossima campagna;

     c) informazioni biologiche ricavate da ricerche o studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità degli stock;

     d) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e la probabilità che tali specie siano danneggiate in qualunque modo dalla pesca proposta;

     e) informazioni provenienti da altre attività di pesca nella regione o da attività di pesca analoghe che possano facilitare la valutazione della resa potenziale.

     4. Ogni Stato membro che partecipa ad un'attività di pesca sperimentale comunica annualmente alla CCAMLR, entro un termine da questa stabilito, i dati previsti dal programma di raccolta dei dati messo a punto dal comitato scientifico per l'attività in questione e ne trasmette copia alla Commissione.

     Qualora uno Stato membro non abbia presentato alla CCAMLR i dati previsti dal programma di raccolta dati per l'ultima campagna di pesca, esso non è autorizzato a proseguire la pesca sperimentale fin quando i dati in questione non siano stati presentati alla CCAMLR, con copia alla Commissione, e il comitato scientifico della CCAMLR non abbia avuto occasione di esaminarli.

     5. Prima di autorizzare le proprie navi a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale già in corso, lo Stato membro notifica la sua intenzione alla CCAMLR almeno tre mesi prima della riunione annuale di quest'ultima. Lo Stato membro notificante attende la conclusione di tale riunione prima di autorizzare le navi ad avviare la loro attività.

     6. Il nome, il tipo, le dimensioni, il numero di immatricolazione e l'indicativo di chiamata di ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale sono comunicati direttamente dallo Stato membro al segretariato della CCAMLR, con copia alla Commissione, almeno tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

     7. La capacità e lo sforzo di pesca sono soggetti ad un limite precauzionale situato ad un livello che non supera quello necessario per ottenere le informazioni previste dal programma di raccolta di dati e richieste per le valutazioni di cui all'articolo 2, lettera f).

     8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 8. Accesso alle attività di ricerca scientifica.

     1. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono svolgere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono inferiori a 50 t di pesci a pinne, di cui al massimo 10 t di Dissostichus spp e meno dello 0,1 % del limite di cattura stabilito per krill, calamari e granchi, trasmettono direttamente alla CCAMLR, con copia alla Commissione, le seguenti informazioni:

     a) nome del peschereccio interessato;

     b) marcatura esterna di identificazione;

     c) divisione e sottozona nella quale s'intende effettuare la ricerca;

     d) date previste di entrata e di uscita dalla zona della convenzione;

     e) obiettivo della ricerca;

     f) attrezzatura da pesca che probabilmente si utilizzerà.

     2. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle misure di conservazione concernenti le dimensioni regolamentari delle maglie, il divieto di certi attrezzi da pesca, le zone chiuse alla pesca, le campagne di pesca e i limiti concernenti la taglia, né alle norme in materia di dichiarazioni diverse da quelle di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 1.

     3. Almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio delle ricerche, gli Stati membri i cui pescherecci intendono svolgere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono superiori a 50 t oppure a 10 t di Dissostichus spp. o allo 0,1 % del limite di cattura stabilito per krill, calamari e granchi, presentano direttamente alla CCAMLR, per esame, un programma di ricerca secondo gli orientamenti e i formati standardizzati adottati dal Comitato scientifico della CCAMLR e ne inviano copia alla Commissione. La pesca prevista ai fini della ricerca non può iniziare sino a quando la procedura di esame da parte della CCAMLR sia stata completata e la decisione notificata.

     4. Gli Stati membri trasmettono alla CCAMLR, inviandone copia alla Commissione, i dati per retata relativi alle catture e allo sforzo risultanti da eventuali attività di ricerca scientifica soggette alle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Essi trasmettono un succinto bilancio alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro 180 giorni dal completamento delle attività di ricerca. Il bilancio dettagliato dei risultati della ricerca è inviato alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro 12 mesi dal completamento delle attività di ricerca.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

CAPO III

SISTEMA DI DICHIARAZIONE DEI DATI

 

SEZIONE 1

DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E DELLO SFORZO DI PESCA

 

     Art. 9. Dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca.

     1. I pescherecci comunitari sono soggetti ai tre sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca corrispondenti ai periodi di dichiarazione di cui agli articoli 10, 11 e 12 in funzione delle specie e delle zone, sottozone o divisioni statistiche FAO interessate.

     2. La dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca contiene le seguenti informazioni relative al periodo considerato:

     a) nome del peschereccio interessato;

     b) marcatura esterna di identificazione del medesimo;

     c) catture totali della specie considerata;

     d) numero complessivo di giorni e di ore di pesca effettiva;

     e) catture di ogni specie e catture accessorie conservate a bordo nel periodo di dichiarazione;

     f) per la pesca con palangari, il numero di ami.

     3. Entro un giorno dalla fine del rispettivo periodo di dichiarazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, i capitani dei pescherecci comunitari trasmettono una dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca alle competenti autorità dello Stato membro di bandiera.

     4. Al più tardi entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per via informatica, la dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca presentata da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nella Comunità. Ogni dichiarazione specifica il periodo di dichiarazione delle catture considerato.

     5. Al più tardi entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, la Commissione notifica alla CCAMLR le dichiarazioni delle catture e dello sforzo di pesca ricevute a norma del paragrafo 3.

     6. I sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca si applicano alle specie pescate ai fini della ricerca scientifica ogniqualvolta le catture in un determinato periodo oltrepassano le 5 t, salvo in caso di disposizioni specifiche applicabili alle singole specie.

     7. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 10. Sistema di dichiarazione mensile delle catture e dello sforzo di pesca.

     1. Ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo su base mensile, il periodo di dichiarazione considerato è il mese civile.

     2. Tale sistema si applica:

     a) alla pesca di Electrona carlsbergi nella sottozona statistica FAO 48.3;

     b) alla pesca di Euphasia superba nella zona statistica FAO 48 e nelle divisioni statistiche FAO 58.4.2 e 58.4.1.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 11. Sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di dieci giorni.

     1. Ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di 10 giorni, ogni mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B e C, che vanno rispettivamente dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese.

     2. Tale sistema si applica:

     a) alla pesca di Champsocephalus gunnari, di Dissostichus eleginoides e di altre specie d'alto mare nella divisione, statistica FAO 58.5.2;

     b) alla pesca sperimentale di Martialia hyadesi nella sottozona statistica FAO 48.3;

     c) alla pesca del granchio Paralomis spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia) nella sottozona statistica FAO 48.3, esclusa quella praticata nella prima fase del regime CCAMLR di pesca sperimentale per questa stessa specie e sottozona.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 12. Sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di cinque giorni.

     1. Ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca per periodo di 5 giorni, ogni mese civile è diviso in sei periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B, C, D, E e F, che vanno rispettivamente dal 1° al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorno del mese.

     2. Tale sistema si applica per ogni campagna di pesca:

     a) alla pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica FAO 48.3;

     b) alla pesca di Dissostichus eleginoides nelle sottozone statistiche FAO 48.3 e 48.4;

     c) alla pesca sperimentale di Dissostichus eleginoides in tutta la zona della convenzione, nei rettangoli del reticolo a scala fine definiti all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 600/2004.

     3. Qualora la CCAMLR notifichi la chiusura di un'attività di pesca a causa della mancata trasmissione della dichiarazione delle catture e dello sforzo di pesca di cui al presente articolo, il peschereccio o i pescherecci interessati cessano senza indugio l'attività in questione, e saranno autorizzati a riprenderla solo quando la suddetta dichiarazione o, se del caso, una spiegazione delle difficoltà tecniche che ne giustifichino la mancata trasmissione, siano state presentate alla CCAMLR.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

SEZIONE 2

SISTEMI DI DICHIARAZIONE MENSILE DEI DATI

A SCALA FINE PER LA PESCA CON RETI DA TRAINO, PALANGARI E NASSE

 

     Art. 13. Sistema di dichiarazione mensile dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

     1. Per ogni campagna di pesca, i pescherecci comunitari trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, entro il quindicesimo giorno del mese successivo al mese della pesca, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per il mese in questione, riguardanti, secondo i casi, la pesca con reti da traino, palangari o nasse, per le specie e zone seguenti:

     a) Champsocephalus gunnari nella divisione statistica FAO 58.5.2 e nella sottozona 48.3;

     b) Dissostichus eleginoides nelle sottozone statistiche FAO 48.3 e 48.4;

     c) Dissostichus eleginoides nella divisione statistica FAO 58.5.2;

     d) Electrona carlsbergi nella sottozona statistica FAO 48.3;

     e) Martialia hyadesi nella sottozona FAO 48.3 Antartico; statistica FAO 48.3;

     f) Paralomis spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia) nella sottozona statistica FAO 48.3, esclusa la pesca praticata nella prima fase del regime CCAMLR di pesca sperimentale per questa stessa specie e sottozona.

     2. I dati sono dichiarati per posa per le attività di pesca di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), e per retata negli altri casi.

     3. Tutte le catture di specie bersaglio e di specie oggetto di catture accessorie devono essere dichiarate, suddivise per specie. Tra questi dati figurano il numero di uccelli e di mammiferi marini catturati e rimessi in libertà o uccisi, suddivisi per specie.

     4. Alla fine di ogni mese civile gli Stati membri comunicano i dati previsti ai paragrafi 1, 2 e 3 alla Commissione, che i trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 14. Sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici a scala fine.

     1. I pescherecci comunitari comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera, secondo le modalità e per le medesime attività di pesca di cui all'articolo 13, un campione rappresentativo della composizione delle catture secondo la lunghezza delle specie bersaglio e delle catture accessorie.

     2. La misurazione della lunghezza dei pesci deve riguardare la lunghezza totale arrotondata al centimetro inferiore e i campioni rappresentativi della composizione delle catture secondo la lunghezza debbono essere prelevati da un unico rettangolo del reticolo a scala fine (0,5 ° di latitudine su 1 ° di longitudine). Se un peschereccio si sposta da un rettangolo a scala fine a un altro nel corso di uno stesso mese, occorre indicare separatamente, per ogni rettangolo, la composizione delle catture in base alla lunghezza.

     3. Per quanto riguarda i dati relativi all'attività di pesca di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), il campione rappresentativo è composto da un minimo di 500 pesci.

     4. Alla fine di ciascun mese gli Stati membri trasmettono le notifiche ricevute alla Commissione, che le comunica immediatamente alla CCAMLR.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 15. Chiusura di un'attività di pesca per mancata dichiarazione.

     Ove la CCAMLR notifichi ad uno Stato membro la chiusura di un'attività di pesca a causa della mancata trasmissione di una delle dichiarazioni previste agli articoli 13 e 14, lo Stato membro impone senza indugio ai propri pescherecci la cessazione immediata dell'attività in questione.

 

SEZIONE 3

COMUNICAZIONE ANNUA DELLE CATTURE

 

     Art. 16. Dati relativi alle catture totali.

     1. Fatto salvo l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2847/ 93, entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le catture totali effettuate l'anno precedente dai pescherecci comunitari battenti la propria bandiera, ripartite per peschereccio.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 17. Dati aggregati relativi alla pesca del krill.

     1. Entro il 1° gennaio di ogni anno, i pescherecci comunitari che hanno partecipato alla pesca del krill nella zona della convenzione trasmettono alle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca riguardanti la precedente campagna di pesca.

     2. Gli Stati membri aggregano i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per rettangoli di 10 x 10 miglia nautiche e per periodi di 10 giorni e li trasmettono alla Commissione entro il 1° marzo di ogni anno.

     3. Ai fini dei dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca, il mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione: dal 1° al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese. Tali periodi di dichiarazione di 10 giorni sono designati con le lettere A, B e C.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 18. Dati relativi alle catture di granchi nella sottozona statistica FAO 48.3.

     1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca del granchio nella sottozona statistica FAO 48.3 comunicano alla Commissione, entro il 25 settembre di ogni anno, i dati relativi allo svolgimento delle attività di pesca nonché alle catture di granchi effettuate prima del 31 agosto dello stesso anno. La Commissione trasmette i dati suddetti alla CCAMLR entro il 30 settembre di ogni anno.

     2. I dati riguardanti le catture effettuate dopo il 31 agosto di ogni anno sono trasmessi alla Commissione entro due mesi dalla chiusura dell'attività di pesca. La Commissione trasmette i dati suddetti alla CCAMLR entro tre mesi dalla chiusura dell'attività di pesca.

     3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 19. Dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per la pesca sperimentale di calamari nella sottozona statistica FAO 48.3.

     1. I pescherecci comunitari che praticano la pesca del calamaro (Martialia hyadesi) nella sottozona statistica FAO 48.3 trasmettono alla Commissione, entro il 25 settembre di ogni anno, i dati a scala fine relativi alle catture e allo sforzo di pesca per l'attività in questione. Tra questi dati figurano il numero di uccelli e di mammiferi marini catturati e rimessi in libertà o uccisi, suddivisi per specie. La Commissione trasmette i dati suddetti alla CCAMLR entro il 30 settembre di ogni anno.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

CAPO IV

CONTROLLO ED ISPEZIONE

 

SEZIONE 1

MISURE DI CONTROLLO ED ISPEZIONE IN MARE

 

     Art. 20. Ambito d'applicazione.

     Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai pescherecci comunitari e ai pescherecci battenti bandiera di un'altra parte contraente della convenzione.

 

     Art. 21. Ispettori CCAMLR designati dagli Stati membri per l'esecuzione dei controlli in mare.

     1. Gli Stati membri possono designare gli ispettori CCAMLR che possono essere imbarcati a bordo dei pescherecci comunitari o, d'intesa con un'altra parte contraente, dei pescherecci di quest'ultima che effettuano o intendono effettuare operazioni di pesca di risorse biologiche o attività di ricerca scientifica sulle risorse ittiche nella zona d'applicazione della convenzione.

     2. Gli ispettori CCAMLR controllano, nella zona della convenzione, i pescherecci battenti bandiera di una parte contraente diversa dalla Comunità e i pescherecci battenti bandiera degli Stati membri per accertare il rispetto delle vigenti misure di conservazione adottate dalla CCAMLR e, nel caso di pescherecci comunitari, l'osservanza di qualsiasi altra misura comunitaria di conservazione o di controllo in materia di risorse ittiche ad essi applicabile.

     3. Gli ispettori CCAMLR hanno dimestichezza con le attività di pesca e di ricerca scientifica che sono chiamati a controllare, nonché con le disposizioni della convenzione e con le misure di conservazione adottate sulla scorta di quest'ultima. Gli Stati membri certificano le qualifiche di ciascuno degli ispettori da essi designati.

     4. Gli ispettori sono cittadini dello Stato membro che li designa e, nello svolgimento dell'attività di controllo, sono soggetti unicamente alla giurisdizione di tale Stato membro. Essi godono dello statuto di ufficiale a bordo e devono poter comunicare nella lingua dello Stato di bandiera dei pescherecci sui quali svolgono la loro attività.

     5. Ogni ispettore CCAMLR è munito di un documento d'identità approvato o fornito dalla CCAMLR e rilasciato dallo Stato membro che lo ha designato. Tale documento attesta che l'ispettore è abilitato ad eseguire controlli in conformità del sistema di controllo CCAMLR.

     6. Entro quattordici giorni dalla nomina, gli Stati membri comunicano al segretariato della CCAMLR, con copia alla Commissione, il nome degli ispettori da essi designati.

     7. Gli Stati membri collaborano tra loro e con la Commissione nell'applicazione del sistema.

     8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 22. Determinazione delle attività passibili di ispezione.

     Sono passibili di ispezione le attività di ricerca e di sfruttamento di risorse biologiche condotte nella zona di applicazione della convenzione. Salvo smentita, si presume che siano in corso attività di questo tipo ogniqualvolta un ispettore CCAMLR constati che le attività di un peschereccio rispondono ad almeno uno dei quattro criteri sotto enunciati:

     a) l'attrezzo da pesca è in corso di utilizzazione, è appena stato utilizzato o sta per essere utilizzato, vale a dire:

     i) le reti, le lenze o le nasse sono calate;

     ii) le reti da traino e i divergenti sono armati;

     iii) gli ami, le nasse e le trappole sono innescati, o l'esca è scongelata e pronta per l'uso;

     iv) il giornale di pesca fa riferimento ad un'attività di pesca recente o appena intrapresa;

     b) è in corso o ha appena avuto luogo la lavorazione di pesci presenti nella zona della convenzione, vale a dire:

     i) a bordo sono immagazzinati pesci freschi o scarti di pesce;

     ii) è in corso il congelamento di pesci;

     iii) si dispone di informazioni riguardanti la lavorazione o i prodotti;

     c) l'attrezzo da pesca del peschereccio è in acqua, vale a dire:

     i) l'attrezzo da pesca reca la marcatura del peschereccio;

     ii) l'attrezzo da pesca corrisponde a quello che si trova a bordo del peschereccio;

     iii) nel giornale di pesca è registrata la messa in acqua dell'attrezzo;

     d) a bordo sono stati immagazzinati pesci (o loro prodotti) di specie presenti nella zona della convenzione.

 

     Art. 23. Segnalazione dei pescherecci con ispettori a bordo.

     1. I pescherecci a bordo dei quali si trovano ispettori CCAMLR devono portare una bandiera o un guidone speciali approvati dalla CCAMLR per indicare che gli ispettori presenti a bordo stanno effettuando accertamenti nell'ambito del sistema di controllo CCAMLR.

     2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 24. Procedure di ispezione in mare.

     1. Al ricevimento del segnale stabilito del codice internazionale dei segnali e impartito da una nave avente a bordo un ispettore CCAMLR in conformità dell'articolo 23, i pescherecci comunitari che si trovano nella zona della convenzione allo scopo di effettuare operazioni di pesca o di ricerca scientifica su risorse biologiche sono tenuti a fermarsi o ad adottare tutte le misure necessarie per agevolare l'imbarco rapido e sicuro dell'ispettore, salvo qualora siano attivamente impegnati in operazioni di pesca; in questo caso essi si adoperano per conformarsi a tale obbligo non appena possibile.

     2. Il capitano del peschereccio consente all'ispettore di salire a bordo, eventualmente accompagnato da assistenti. Al momento dell'imbarco, l'ispettore CCAMLR presenta il documento di cui all'articolo 21, paragrafo 5. Il capitano agevola gli ispettori CCAMLR nell'esercizio delle loro funzioni, consentendo, se necessario, l'accesso al sistema di comunicazione.

     3. I controlli vengono effettuati in modo tale da recare il minimo intralcio e disturbo possibile al peschereccio. Le richieste di informazioni sono limitate all'accertamento dei fatti per quanto riguarda l'osservanza delle misure di conservazione della CCAMLR applicabili allo Stato membro di bandiera interessato.

     4. Gli ispettori CCAMLR sono autorizzati a controllare le catture, le reti e qualsiasi altra attrezzatura da pesca, nonché le attività di pesca e di ricerca scientifica. Essi hanno altresì accesso ai resoconti e ai rapporti contenenti i dati di cattura e di posizione, ove ciò sia necessario all'esercizio delle loro funzioni. Possono scattare fotografie e/o realizzare filmati, se necessario, per documentare eventuali presunte infrazioni delle vigenti misure di conservazione della CCAMLR.

     5. Gli ispettori CCAMLR applicano un marchio di identificazione approvato dalla CCAMLR alle reti o a qualsiasi altro attrezzo da pesca utilizzato in violazione delle vigenti misure di conservazione della CCAMLR, segnalandolo nel rapporto previsto all'articolo 25, paragrafi 3 e 4.

     6. Se un peschereccio rifiuta di fermarsi o di agevolare in altro modo l'imbarco di un ispettore, o se il capitano o l'equipaggio di un peschereccio interferiscono con le attività autorizzate di un ispettore, questi redige un rapporto dettagliato comprendente una descrizione completa delle circostanze e lo trasmette allo Stato che l'ha designato, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'articolo 25.

     Eventuali interferenze con l'attività di un ispettore o il rifiuto di assecondare le richieste ragionevoli avanzate da un ispettore nello svolgimento delle proprie funzioni sono trattate dallo Stato membro di bandiera come se l'ispettore appartenesse a detto Stato membro.

     Lo Stato membro di bandiera riferisce in merito alle misure adottate a norma del presente paragrafo in conformità con l'articolo 26.

     7. Prima di lasciare la nave ispezionata, l'ispettore CCAMLR consegna al capitano una copia del rapporto di ispezione di cui all'articolo 25, debitamente compilato.

     8. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 25. Rapporto di ispezione.

     1. Ogni ispezione in mare effettuata in conformità dell'articolo 24 forma oggetto di un rapporto di ispezione redatto sull'apposito formulario approvato dalla CCAMLR secondo le seguenti disposizioni:

     a) l'ispettore CCAMLR è tenuto a dichiarare qualsiasi infrazione presunta delle vigenti misure di conservazione. Egli consente al capitano del peschereccio ispezionato di annotare, sullo stesso formulario, le proprie osservazioni inerenti a qualsivoglia aspetto dei controlli;

     b) l'ispettore firma il rapporto di ispezione; il capitano viene invitato ad apporre la propria firma per avvenuta ricezione.

     2. Entro quindici giorni alla data di arrivo in porto, l'ispettore CCAMLR trasmette allo Stato membro che l'ha designato una copia del rapporto di ispezione, corredata di eventuali fotografie e filmati.

     3. Entro quindici giorni dal ricevimento, lo Stato membro che ha designato l'ispettore CCAMLR trasmette a quest'ultima una copia del rapporto di ispezione corredata di due duplicati delle fotografie e del filmato

     Entro sette giorni dal ricevimento, lo Stato membro trasmette alla Commissione una copia del rapporto, corredata di duplicati delle fotografie e del filmato, unitamente ad eventuali relazioni o informazioni supplementari ulteriormente trasmesse alla CCAMLR in relazione al rapporto di ispezione.

     4. Qualora ricevano un rapporto di ispezione o qualsiasi altra relazione o informazione (comprese le relazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 6) concernenti un peschereccio battente la loro bandiera, gli Stati membri ne trasmettono senza indugio una copia alla CCAMLR e una alla Commissione, unitamente a copia di tutti i commenti e/o le osservazioni eventualmente trasmesse alla CCAMLR a seguito del ricevimento di tali rapporti o informazioni.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 26. Procedura d'infrazione.

     1. Qualora le attività di ispezione condotte nell'ambito del sistema di controllo CCAMLR evidenzino una violazione delle misure adottate in virtù della convenzione, lo Stato membro di bandiera provvede a che vengano prese opportune disposizioni contro le persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione delle misure adottate in virtù della convenzione, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

     2. Entro i quattordici giorni che seguono la citazione in giudizio o l'avvio di procedure conseguenti ad un'azione giudiziaria, lo Stato membro di bandiera ne informa la CCAMLR e la Commissione, tenendole al corrente dello svolgimento del procedimento e dell'esito del medesimo.

     3. Almeno una volta all'anno, lo Stato membro di bandiera comunica per iscritto alla CCAMLR l'esito dei procedimenti avviati ai sensi del paragrafo 1 e le sanzioni comminate. I procedimenti pendenti formano oggetto di una relazione scritta. Ove il procedimento non sia stato avviato o non abbia portato ad alcun risultato, la relazione deve recare una spiegazione al riguardo. Lo Stato membro di bandiera trasmette copia di tale relazione alla Commissione.

     4. Le sanzioni previste dagli Stati membri di bandiera per le infrazioni alle misure di conservazione della CCAMLR devono essere sufficientemente rigorose da garantire l'osservanza di tali misure, dissuadere da eventuali violazioni e privare i contravventori del beneficio economico derivante dalle loro attività illecite.

     5. Lo Stato membro di bandiera provvede a che i pescherecci per i quali siano state accertate infrazioni alle misure di conservazione della CCAMLR cessino qualsiasi attività di pesca nella zona d'applicazione della convenzione fino all'avvenuta esecuzione delle sanzioni loro comminate.

     6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 26 bis. Rapporto di avvistamento di navi. [1]

[1. Qualora il comandante di una nave provvista di licenza avvisti altri pescherecci all'interno della zona della convenzione, per quanto possibile egli dovrebbe raccogliere il maggior numero di informazioni su tali avvistamenti, tra cui:

a) il nome e la descrizione della nave;

b) l'indicativo di chiamata della nave;

c) il numero di registrazione e il numero Lloyds/IMO della nave;

d) lo Stato di bandiera della nave;

e) fotografie della nave a sostegno del rapporto;

f) eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate della nave avvistata.

2. I comandanti trasmettono quanto prima un rapporto contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera trasmette al segretariato della CCAMLR i rapporti in questione qualora la nave avvistata abbia praticato attività INN secondo le norme della CCAMLR.]

 

SEZIONE 2

CONTROLLO ED ISPEZIONE IN PORTO

 

     Art. 27. Controllo ed ispezione in porto.

     1. Gli Stati membri sottopongono ad ispezione tutti i pescherecci che approdano nei loro porti e che trasportano Dissostichus spp.

     L'ispezione è intesa ad accertare che:

     a) le catture da sbarcare o trasbordare:

     i) siano corredate del certificato di cattura di Dissostichus prescritto dal regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.; e

     ii) corrispondano a quanto dichiarato in tale documento;

     b) se la nave ha svolto attività di pesca nella zona della convenzione, che tali attività siano state espletate in conformità delle misure di conservazione della CCAMLR.

     2. Al fine di agevolare le ispezioni, gli Stati membri invitano i pescherecci interessati a notificare preventivamente l'entrata in porto e a dichiarare per iscritto di non aver svolto o contribuito ad alcuna attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nella zona della convenzione. È negato l'accesso al porto, salvo in caso d'urgenza, alle navi che non abbiano dichiarato di essersi astenute da attività di pesca illegali, non regolamentate e non dichiarate o che non abbiano compilato una dichiarazione in tal senso.

     Le autorità competenti dello Stato membro del porto sottopongono ad ispezione le navi autorizzate ad entrare in porto il più rapidamente possibile, e in ogni caso entro 48 ore dall'arrivo.

     Le attività di ispezione non devono essere di eccessivo intralcio per la nave o l'equipaggio e sono conformi alle pertinenti disposizioni del sistema di controllo CCAMLR.

     3. Ove sussistano prove del fatto che la nave ha pescato in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR, le autorità competenti dello Stato membro del porto non autorizzano né lo sbarco, né il trasbordo delle catture.

     Lo Stato membro del porto comunica l'esito del controllo allo Stato di bandiera e collabora con quest'ultimo per consentirgli di svolgere un'indagine sulla presunta infrazione e, se del caso, di applicare le sanzioni previste dalla sua legislazione.

     4. Gli Stati membri notificano quanto prima alla CCAMLR i pescherecci di cui al paragrafo 1 ai quali siano stati rifiutati l'accesso al porto o l'autorizzazione a sbarcare o trasbordare Dissostichus spp. Essi trasmettono nel contempo copia di tale notifica alla Commissione.

     5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

CAPO V

NAVI CHE PRATICANO ATTIVITÀ DI PESCA ILLEGALI, NON DICHIARATE

E NON REGOLAMENTATE (INN) NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE

 

SEZIONE 1

NAVI DI PARTI CONTRAENTI

 

     Art. 28. Attività INN praticate da navi di parti contraenti. [2]

     [1. Ai fini della presente sezione, si presume che un peschereccio di una parte contraente abbia praticato attività INN che hanno compromesso l'efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR se:

     a) ha esercitato attività di pesca nella zona della convenzione senza essere in possesso del permesso di pesca speciale di cui all'articolo 3 o, se non si tratta di un peschereccio comunitario, di una licenza rilasciata in conformità delle pertinenti misure di conservazione della CCAMLR, o ancora in violazione delle condizioni stabilite da tale permesso o licenza;

     b) non ha registrato o dichiarato le catture effettuate nella zona della convenzione in conformità del sistema di dichiarazione applicabile alle attività di pesca praticate o ha effettuato dichiarazioni false;

     c) ha svolto attività di pesca durante i periodi di chiusura o in zone di divieto in violazione delle misure di conservazione della CCAMLR;

     d) ha utilizzato attrezzi da pesca vietati in violazione delle vigenti misure di conservazione della CCAMLR;

     e) ha effettuato trasbordi o operazioni di pesca congiunta con pescherecci compresi nell'elenco dei pescherecci INN della CCAMLR;

     f) ha esercitato attività di pesca in contrasto con qualsiasi altra misura di conservazione della CCAMLR in un modo che ha compromesso il conseguimento degli obiettivi della convenzione stabiliti all'articolo XXII della medesima; oppure

     g) ha esercitato attività di pesca in acque adiacenti a isole situate nella zona della convenzione su cui l'esistenza di sovranità nazionale è riconosciuta da tutte le parti contraenti in un modo che ha compromesso il conseguimento degli obiettivi della convenzione.

     2. Nel caso dei pescherecci comunitari, i riferimenti alle misure di conservazione CCAMLR di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle pertinenti disposizioni di applicazione contemplate dal regolamento (CE) n. 600/2004, dal regolamento (CE) n. 1035/2001 o dal regolamento che stabilisce annualmente le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.]

 

     Art. 29. Identificazione dei pescherecci che praticano attività INN. [3]

     [1. Gli Stati membri che, anche in base all'applicazione delle disposizioni degli articoli da 19 a 26, entrano in possesso di informazioni sufficientemente documentate sui pescherecci che rispondono a uno o più dei criteri stabiliti all'articolo 28, comunicano tali informazioni alla Commissione entro il 20 aprile dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le attività documentate.

     La Commissione trasmette immediatamente, e al più tardi entro il 30 aprile, alla CCAMLR le informazioni comunicate dagli Stati membri.

     2. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri l'elenco provvisorio ricevuto dalla CCAMLR in cui figurano i pescherecci di parti contraenti che si presume abbiano svolto attività INN.

     Entro il 1° giugno, lo Stato membro o gli Stati membri i cui pescherecci figurano nell'elenco provvisorio trasmettono le loro eventuali osservazioni alla Commissione, unitamente ai dati verificabili forniti dal sistema SCP e ad altre informazioni atte a dimostrare che i pescherecci in questione non hanno praticato attività di pesca in violazione delle misure di conservazione CCAMLR o non avevano la possibilità di praticare attività di pesca nella zona della convenzione. Entro il 30 giugno la Commissione trasmette alla CCAMLR tali osservazioni ed informazioni supplementari.

     3. Una volta ricevuto l'elenco provvisorio di cui al paragrafo 2, gli Stati membri controllano attentamente i pescherecci ivi menzionati al fine di sorvegliarne le attività e di individuare eventuali cambiamenti di nome, bandiera o proprietà.

     4. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri l'elenco ricevuto dalla CCAMLR dei pescherecci di parti contraenti che figurano nell'elenco provvisorio dei pescherecci INN. Gli Stati membri presentano alla Commissione, almeno due mesi prima della successiva riunione annuale della CCAMLR, eventuali osservazioni o informazioni complementari riguardanti i pescherecci compresi nell'elenco. La Commissione trasmette immediatamente tali osservazioni e informazioni complementari alla CCAMLR.

     5. La Commissione notifica annualmente agli Stati membri l'elenco dei pescherecci INN adottato dalla CCAMLR.]

 

     Art. 30. Misure applicabili ai pescherecci di parti contraenti. [4]

     [1. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari in conformità del diritto nazionale e comunitario affinché:

     a) ai pescherecci comunitari figuranti nell'elenco dei pescherecci INN non vengano rilasciati permessi di pesca speciali di cui all'articolo 3 per operare nella zona della convenzione;

     b) ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN non vengano rilasciati licenze o permessi di pesca speciali per operare in acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione;

     c) ai pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN non sia concessa la loro bandiera;

     d) i pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN che approdano volontariamente nei loro porti siano sottoposti ad ispezione in conformità dell'articolo 27.

     2. Sono vietate le seguenti attività:

     a) per le navi da pesca, le navi ausiliarie, le navi madri e le navi da carico comunitarie, in deroga all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93, partecipare a trasbordi o ad operazioni di pesca congiunta con pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN;

     b) per i pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN che approdano volontariamente in un porto, effettuarvi sbarchi o trasbordi;

     c) noleggiare navi figuranti nell'elenco dei pescherecci INN;

     d) importare Dissostichus spp. da pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN;

     3. Gli Stati membri non convalidano i documenti di esportazione o di riesportazione che accompagnano una spedizione di Dissostichus spp. in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1035/2001 qualora dalla dichiarazione risulti che le catture in questione provengono da un peschereccio figurante nell'elenco dei pescherecci INN.

     4. La Commissione raccoglie e scambia con le altre parti contraenti o con parti, entità, entità di pesca non contraenti cooperanti, qualsiasi informazione pertinente e adeguatamente documentata al fine di individuare, sorvegliare e prevenire l'utilizzo di certificati di importazione ed esportazione falsificati relativi a catture provenienti da pescherecci figuranti nell'elenco dei pescherecci INN.]

 

SEZIONE 2

PESCHERECCI DI PARTI NON CONTRAENTI

 

     Art. 31. Misure applicabili ai cittadini di parti contraenti. [5]

     [Gli Stati membri cooperano e adottano tutte le misure necessarie conformemente al diritto nazionale e comunitario al fine di:

     a) garantire che i cittadini soggetti alla loro giurisdizione non sostengano o pratichino attività di pesca INN, né svolgano attività a bordo di pescherecci che figurano nell'elenco dei pescherecci INN di cui all'articolo 29;

     b) individuare i cittadini che sono gli armatori o i capitani effettivi di pescherecci che svolgono attività di pesca INN. Gli Stati membri garantiscono che le sanzioni per attività di pesca INN comminate ai cittadini soggetti alla loro giurisdizione siano di severità sufficiente a prevenire, dissuadere ed eliminare in modo efficace la pesca INN e a privare i trasgressori dei benefici derivanti da una tale attività legale.]

 

     Art. 32. Attività INN praticate da pescherecci di parti non contraenti.

     1. Qualora un peschereccio di una parte non contraente sia stato avvistato mentre era impegnato in attività di pesca nella zona della convenzione o non abbia ottenuto il permesso di accedere al porto, sbarcare o trasbordare in conformità dell'articolo 27, si presume che esso abbia praticato attività INN che hanno compromesso l'efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR.

     2. Nel caso di attività di trasbordo effettuate all'interno o all'esterno della zona della convenzione con la partecipazione di una nave di una parte non contraente che sia stata avvistata, la presunzione che sia stata compromessa l'efficacia delle misure di conservazione della CCAMLR si applica a qualsivoglia altra nave di parti non contraenti impegnata in tali attività con la nave suddetta.

 

     Art. 33. Ispezioni di pescherecci di parti non contraenti.

     1. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi peschereccio di una parte non contraente di cui all'articolo 32 approdato nei loro porti sia ispezionato dalle rispettive autorità competenti in conformità dell'articolo 27.

     2. I pescherecci ispezionati in conformità del paragrafo 1 possono sbarcare o trasbordare specie ittiche soggette alle misure di conservazione della CCAMLR eventualmente detenute a bordo solo a condizione di dimostrare che le catture sono state effettuate nel rispetto di tali misure e dei requisiti stabiliti dalla convenzione.

 

     Art. 34. Informazioni relative a pescherecci di parti non contraenti.

     1. Lo Stato membro che abbia avvistato un peschereccio di una parte non contraente o gli abbia negato l'autorizzazione ad accedere al porto, sbarcare o trasbordare in conformità degli articoli 32 e 33 cerca di comunicare al peschereccio in questione che si presume che abbia compromesso l'obiettivo della convenzione, e che tale informazione sarà trasmessa a tutte le parti contraenti, alla CCAMLR e allo Stato di bandiera.

     2. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni concernenti eventuali avvistamenti o la mancata concessione di autorizzazioni ad accedere al porto, sbarcare o trasbordare, nonché i risultati di tutte le ispezioni effettuate nei loro porti e di qualsiasi misura da essi conseguentemente adottata in relazione al peschereccio considerato. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni alla CCAMLR.

     3. Gli Stati membri possono presentare in qualsiasi momento alla Commissione, per immediata trasmissione alla CCAMLR, eventuali informazioni supplementari utili ai fini dell'identificazione di pescherecci di parti non contraenti sospettati di praticare attività di pesca INN nella zona della convenzione.

     4. La Commissione notifica ogni anno agli Stati membri i pescherecci di parti non contraenti che figurano nell'elenco dei pescherecci INN adottato dalla CCAMLR.

 

     Art. 35. Misure applicabili ai pescherecci di parti non contraenti.

     Le disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 1, 2 e 3, si applicano, mutatis mutandis, ai pescherecci di parti non contraenti figuranti nell'elenco dei pescherecci INN di cui all'articolo 34, paragrafo 4.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 36. Esecuzione.

     Le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 e 27 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

 

     Art. 37. Procedura di comitato.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 38. Abrogazione.

     1. I regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/1999 sono abrogati.

     2. I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento.

 

     Art. 39. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1099/2007 e abrogato dall'art. 56 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

[2] Articolo abrogato dall'art. 56 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

[3] Articolo abrogato dall'art. 56 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

[4] Articolo abrogato dall'art. 56 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

[5] Articolo abrogato dall'art. 56 del regolamento (CE) n. 1005/2008.