§ 12.2.87 - Regolamento 30 settembre 1998, n. 2090.
Regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:30/09/1998
Numero:2090


Sommario
Art. 1.      Lo schedario comunitario delle navi da pesca nella Comunità, di seguito denominato lo «schedario», riguarda tutte le navi da pesca comunitarie definite ai sensi dell'articolo 3 del regolamento [...]
Art. 2.      Lo schedario riporta
Art. 3.      Lo Stato membro comunica le informazioni relative agli eventi di cui agli allegati I, II, III, IV e V per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni contemporaneamente alla [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Le correzioni di un dato erroneo contenuto nello schedario sono trasmesse alla Commissione secondo le modalità stabilite negli allegati da I a V nel termine di 30 giorni a decorrere [...]
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 6.      Il regolamento (CE) n. 109/94 è abrogato
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 12.2.87 - Regolamento 30 settembre 1998, n. 2090. [1]

Regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca.

(G.U.C.E. 1 ottobre 1998, n. L 266).

 

Art. 1.

     Lo schedario comunitario delle navi da pesca nella Comunità, di seguito denominato lo «schedario», riguarda tutte le navi da pesca comunitarie definite ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

 

     Art. 2.

     Lo schedario riporta:

     - i dati da comunicare per ogni nave da pesca comunitaria quali risultano dal censimento effettuato da ciascuno Stato membro per la propria flotta peschereccia alla data del 1 gennaio 1989 o, in taluni casi particolari e previo consenso della Commissione, ad una data successiva,

     - le variazioni relative a tali dati intervenute dopo il censimento.

 

     Art. 3.

     Lo Stato membro comunica le informazioni relative agli eventi di cui agli allegati I, II, III, IV e V per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni contemporaneamente alla registrazione dell'evento da parte delle autorità dello Stato membro interessato. La Commissione accusa ricevimento degli invii immediatamente dopo la loro convalida nella base dati.

La registrazione di nuovi dati o la correzione di dati erronei relativi alle caratteristiche e/o agli elementi di identificazione di una nave debbono avvenire conformemente alle procedure stabilite dal presente regolamento.

 

     Art. 3 bis. [2]

     Le informazioni aggiunte nell'allegato I dal regolamento (CE) n. 839/2002 sono comunicate alla Commissione entro il 31 dicembre 2002 per le navi che dispongono di una licenza di pesca e la cui lunghezza fuori tutto è pari o superiore a 15 metri oppure la cui lunghezza tra le perpendicolari è pari o superiore a 12 metri.

     Per le navi che dispongono di una licenza di pesca e la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 15 metri oppure la cui lunghezza tra le perpendicolari è inferiore a 12 metri, dette informazioni sono comunicate alla Commissione entro il 31 dicembre 2003.

 

     Art. 4.

     Le correzioni di un dato erroneo contenuto nello schedario sono trasmesse alla Commissione secondo le modalità stabilite negli allegati da I a V nel termine di 30 giorni a decorrere dall'individuazione dell'errore.

 

     Art. 5. [3]

     La Commissione registra le informazioni relative alle navi da pesca trasmesse dagli Stati membri ai sensi del presente regolamento nella base dati che costituisce lo schedario, purché siano conformi agli allegati del presente regolamento.

     Gli Stati membri hanno accesso ai dati dello schedario relativi alla loro flotta.

 

     Art. 5 bis. [4]

     Ogni nave è identificata unicamente dal proprio numero interno definito nell'allegato I.

     Tale numero è attribuito definitivamente al momento della prima iscrizione della nave in un registro nazionale. Esso non può essere successivamente modificato né riattribuito, nemmeno qualora la nave sia trasferita da o verso un altro Stato membro oppure distrutta, ritirata dalla pesca o assegnata ad altre attività.

 

     Art. 6.

     Il regolamento (CE) n. 109/94 è abrogato.

I riferimenti agli articoli 1, 2, 3 e 9bis del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento. I riferimenti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 109/94 relativi ad eventi di cui agli allegati da I a V del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti all'articolo 4 del presente regolamento.

I riferimenti all'articolo 4 e agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti rispettivamente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali. I riferimenti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 109/94 relativi ad eventi di cui alle tabelle A e B dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2091/98.

I riferimenti agli articoli 3bis, 5bis, 8bis e 9 del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti rispettivamente agli articoli 1, 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie. I riferimenti all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 109/94 relativi ad eventi di cui alle tabelle C e 2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 109/94 o di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 109/94 debbono intendersi come fatti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2092/98.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I [5]

DEFINIZIONE DEI DATI DA COMUNICARE

E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

 

Nome della zona

Larghezza

Allineamento

Definizione e osservazioni

Indicatore di aggiornamento

3

-

Codice che identifica il tipo di dichiarazione (cfr. tabella 1).

Numero interno [1]

12

S

Stato membro (Codice Alpha-3 ISO) seguito dal numero unico di identificazione (da 1 a 9 caratteri).

Paese di registrazione

3

-

Stato membro (Codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca [regolamento (CEE) n. 3760/92]; si tratta sempre del paese dichiarante.

Bandiera

3

-

Stato membro (Codice Alpha-3 ISO) di cui la nave batte bandiera [regolamento (CEE) n. 3760/92]

Numero di immatricolazione

14

S

 

Nome della nave

40

S

 

Porto di immatricolazione

5

S

Secondo un sistema di codificazione nazionale [2].

Indicativo internazionale di chiamata

7

S

Si tratta dell'IRCS.

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.

Tipo di attrezzo da pesca 1

3

S

Attrezzo utilizzato, codificazione internazionale della FAO (cfr. tabella 2).

Tipo di attrezzo da pesca 2

3

S

Eventualmente, secondo attrezzo utilizzato, codificazione internazionale della FAO (cfr. tabella 2).

Tipo di attrezzo da pesca 3

3

S

Eventualmente, terzo attrezzo utilizzato, codificazione internazionale della FAO (cfr. tabella 2).

Lunghezza fuori tutto

5

D

In centimetri, definita conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86.

Lunghezza perpendicolare

5

D

In centimetri, definita conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86.

Stazza R. 2930/86

7

D

In centesimi di tonnellata, definita conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86 [3].

Stazza convenzione di Oslo

7

D

In centesimi di tonnellata.

Stazza altra norma

7

D

In centesimi di tonnellata, norma da precisare a cura dello Stato membro.

Potenza principale

7

D

In centesimi di kW, definita secondo il regolamento (CEE) n. 2930/86.

Potenza ausiliaria

7

D

In centesimi di kW, tutta la potenza installata non compresa nella rubrica "Potenza principale".

Materiale dello scafo

1

-

Materiale utilizzato per lo scafo (cfr. tabella 3).

Data di entrata in servizio [4]

8

-

Data (AAAAMMGG) che stabilisce l'età della nave, definita conformemente al regolamento (CEE) n. 2930/86.

Anno di costruzione [4]

4

-

Determina per difetto l'età della nave; il valore 1850 significa "1850 o prima".

Segmento

3

S

Segmento della flotta (regolamento (CE) n. 2091/98)

Paese importatore/esportatore

3

-

Codice Alpha-3 ISO del paese importatore o esportatore.

Data dell'evento

8

-

Data (AAAAMMGG) in cui si è verificato l'evento [5].

Regime di aiuto al ritiro

1

-

Cfr. tabella 4.

Nome dell'armatore

50

S

Armatore della nave [6]:

 

 

 

Persona fisica: cognome, nome

 

 

 

Persona giuridica: denominazione

Indirizzo dell'armatore

100

S

Testo libero. L'indirizzo dev'essere sufficientemente preciso per poter contattare l'armatore: via, numero, casella postale, codice postale, città, paese

Nome del proprietario

50

S

proprietario della nave [7]:

 

 

 

Persona fisica: cognome, nome

 

 

 

Persona giuridica: denominazione

Indirizzo del proprietario

100

S

Testo libero [7]. L'indirizzo dev'essere sufficientemente preciso per poter contattare il proprietario: via, numero, casella postale, codice postale, città, paese

Luogo di costruzione della nave

100

S

Testo libero [7]. Nome del cantiere navale, città e paese dove la nave o lo scafo sono stati costruiti

 

 

 

 

 

[1] Lo Stato membro assegna un numero di identificazione unico ad ogni nave da pesca registrata alla data del censimento nello Stato membro nonché alle navi da pesca immatricolate per la prima volta, dopo tale data, nello Stato membro. Questo numero non può essere modificato, nemmeno in caso di esportazione verso un altro Stato membro, né essere attribuito, ad un'altra nave, nemmeno in caso di distruzione o di ritiro della nave cui esso era assegnato.

[2] Ogni modifica nel sistema di codificazione nazionale richiede l'approvazione della Commissione.

[3] Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3259/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, e dalla decisione 95/84/CE della Commissione.

[4] Per determinare l'età della nave sarà utilizzata la data di entrata in servizio o, in sua assenza, l'ultimo giorno dell'anno di costruzione

[5] Nel caso di un censimento della flotta è la data del censimento effettuato dallo Stato membro dichiarante; per una costruzione è la data di entrata in servizio; per una correzione o soppressione di dichiarazione è la data dell'evento da correggere o da sopprimere.

[6] Se l'armatore è il proprietario della nave, compilare anche le caselle relative al proprietario

[7] Il nome e l'indirizzo del proprietario e il luogo di costruzione della nave sono obbligatori per le navi aventi una lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 24 metri oppure una lunghezza fuori tutto pari o superiore a 27 metri.

 

     Tabella 1

     Codici dell'indicatore di aggiornamento

 

Censimento

XXX

Avvio alla pesca di una nave di nuova costruzione

CST

Avvio alla pesca in seguito a cambiamento di attività

CHA

Modifica di una nave

MOD

Avvio alla pesca mediante importazione

IMP

Ritiro dalla pesca mediante esportazione

EXP

Ritiro dalla pesca per cessazione dell'attività nello Stato membro

RET

Ritiro dalla pesca mediante distruzione

DES

Correzione di una dichiarazione riguardante un evento precedente

COR

Soppressione di una dichiarazione riguardante un evento precedente

DEL

 

     Tabella 2

     Codici del tipo di attrezzi di pesca

 

     Attrezzi da traino

 

Reti a strascico a divergenti

OTB

Sfogliare

TBB

Reti a strascico a coppia

PTB

Sciabiche danesi (ancorate)

SDN

Sciabiche scozzesi

SSC

Sciabiche da spiaggia

SB

Draghe

DRB

Reti a strascico per crostacei

CTB

Reti da traino pelagiche a divergenti

OTM

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

Altri attrezzi da traino

OTG

 

     Attrezzi fissi e di altro tipo

 

Ciancioli

PS

Reti da posta fisse

GNS

Reti da posta derivanti

GND

Tramagli

GTR

Palangari fissi

LLS

Palangari derivanti

LLD

Nasse

FPO

Lenze trainate

LH

Pesca con esca viva

BTF

Altri attrezzi fissi e di altro tipo

OFG

 

Tutte le navi dichiarate come utilizzatrici di attrezzi da traino e attrezzi fissi sono considerate navi polivalenti

 

     Tabella 3

     Codici del materiale dello scafo

 

Legno

1

Metallo

2

Fibra di vetro/Materie plastiche

3

Altri

4

 

     Tabella 4 - Codici dei regimi di aiuti al ritiro

 

Con sussidi pubblici

1

Senza sussidi pubblici e non connesso alla creazione di nuove capacità

2

Senza sussidi pubblici e connesso alla creazione di nuove capacità

3

 

 

ALLEGATO II [6]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO III [7]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IV [8]

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO V [9]

 

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 12 del regolamento (CE) n. 26/2004, con effetto a decorrere dalla data indicata nell’art. 13 dello stesso regolamento (CE) n. 26/2004.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 839/2002.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 839/2002.

[4] Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 839/2002.

[5] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 839/2002.

[6] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 839/2002.

[7] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 839/2002.

[8] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 839/2002.

[9] Allegato modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 839/2002.