§ 12.2.89 - Regolamento 30 settembre 1998, n. 2092.
Regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:30/09/1998
Numero:2092


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui all'articolo 19 septies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e l'elenco delle navi autorizzate ad esercitare le attività di [...]
Art. 2.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca di cui all'articolo 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93, conformemente all'allegato I del [...]
Art. 3.      Eventuali correzioni di dati erronei contenuti nello schedario sono trasmesse alla Commissione entro 30 giorni dalla data alla quale l'errore è stato rilevato
Art. 4.      Gli Stati membri hanno immediatamente accesso ai dati relativi all'identificazione delle navi che esercitano un'attività di pesca nelle zone di pesca elencate nell'allegato I del regolamento [...]
Art. 5.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al presente regolamento per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni, secondo le modalità e la codificazione di [...]
Art. 6.      Le navi oggetto del presente regolamento vengono identificate mediante il numero interno registrato nello schedario comunitario delle navi da pesca, secondo quanto stabilito dall'allegato I del [...]
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 12.2.89 - Regolamento 30 settembre 1998, n. 2092. [1]

Regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie.

(G.U.C.E. 1 ottobre 1998, n. L 266).

 

Art. 1.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui all'articolo 19 septies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 e l'elenco delle navi autorizzate ad esercitare le attività di pesca di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 e all'allegato del regolamento (CE) n. 779/97, conformemente alle procedure stabilite dall'allegato III del presente regolamento. Eventuali modifiche degli elenchi delle navi sono comunicate alla Commissione, secondo le stesse procedure, al più tardi quattro giorni lavorativi prima dell'entrata delle navi nella zona di pesca. La Commissione accusa ricevuta delle modifiche degli elenchi per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni al più tardi due giorni prima dell'entrata dei pescherecci nella zona di pesca.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca di cui all'articolo 19 decies del regolamento (CEE) n. 2847/93, conformemente all'allegato I del presente regolamento:

     - per ciascuna zona di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, anteriormente al 15 di ciascun mese per il mese precedente nel caso di specie demersali;

     - per ciascuna zona di cui all'articolo 19 bis, paragrafo 1 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, anteriormente al 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio per il trimestre precedente e anteriormente al 15 febbraio di ogni anno di calendario per ciascun mese dell'anno precedente nel caso di specie demersali, salmone, trota di mare e pesci di acqua dolce;

     - per ogni zona di cui all'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93 anteriormente alla fine del primo mese di ogni trimestre per il trimestre precedente nel caso di specie pelagiche.

 

     Art. 3.

     Eventuali correzioni di dati erronei contenuti nello schedario sono trasmesse alla Commissione entro 30 giorni dalla data alla quale l'errore è stato rilevato.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri hanno immediatamente accesso ai dati relativi all'identificazione delle navi che esercitano un'attività di pesca nelle zone di pesca elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 685/95 e nell'allegato del regolamento (CE) n. 779/97 e soggette alla propria giurisdizione o sovranità, conformemente alle procedure di cui all'allegato IV del presente regolamento.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui al presente regolamento per via elettronica mediante una rete di telecomunicazioni, secondo le modalità e la codificazione di cui agli allegati da I a IV. La Commissione accusa ricevuta degli inivii immediatamente dopo la loro convalida nella base dati.

 

     Art. 6.

     Le navi oggetto del presente regolamento vengono identificate mediante il numero interno registrato nello schedario comunitario delle navi da pesca, secondo quanto stabilito dall'allegato I del regolamento 2090/98.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I

SFORZO DI PESCA DEFINIZIONE DEI DATI DA COMUNICARE E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

 

(Omissis)

ALLEGATO II

(Omissis)

ALLEGATO III

ELENCO DELLE NAVI PER ATTIVIT+ DI PESCA

 

(Omissis)

ALLEGATO IV

NORME PER L'ACCESSO AI DATI DA PARTE DEGLI STATI COSTIERI

 

(Omissis)


[1] Regolamento abrogato dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 2103/2004.