§ 12.2.88 - Regolamento 30 settembre 1998, n. 2091.
Regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:30/09/1998
Numero:2091


Sommario
Art. 1.      Gli Stati membri devono comunicare allo schedario comunitario delle navi da pesca il segmento al quale appartiene ciascuna nave che entra a far parte della flotta peschereccia o qualsiasi [...]
Art. 2.      Per ciascun segmento per il quale uno Stato membro presenta alla Commissione un programma di contenimento dello sforzo di pesca, per attività di pesca conformemente all'articolo 6 della [...]
Art. 3.      Per i segmenti non previsti dai programmi di cui all'articolo 2 che utilizzano attrezzi mobili, gli Stati membri raccolgono ed elaborano i dati minimi indicati nell'allegato II che servono a [...]
Art. 4.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al presente regolamento per via informatica mediante una rete di telecomunicazioni, conformemente alle modalità e alla codificazione di [...]
Art. 5.      Le rettifiche ad eventuali informazioni errate sono trasmesse alla Commissione nei 30 giorni successivi alla data in cui è stata individuato l'errore.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.88 - Regolamento 30 settembre 1998, n. 2091.

Regolamento (CE) n. 2091/98 della Commissione relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di pesca nell'ambito dei programmi d'orientamento pluriennali.

(G.U.C.E. 1 ottobre 1998, n. L 266).

 

 

Art. 1.

     Gli Stati membri devono comunicare allo schedario comunitario delle navi da pesca il segmento al quale appartiene ciascuna nave che entra a far parte della flotta peschereccia o qualsiasi modifica del segmento al quale appartiene una nave esistente, conformemente alle disposizioni del regolamento 2090/98.

I codici dei segmenti da utilizzare figurano nell'allegato I. Le navi in questione sono identificate dal numero interno registrato nello schedario comunitario delle navi da pesca, come indicato nell'allegato I del regolamento 2090/98.

 

     Art. 2.

     Per ciascun segmento per il quale uno Stato membro presenta alla Commissione un programma di contenimento dello sforzo di pesca, per attività di pesca conformemente all'articolo 6 della decisione 97/413/CE o per segmento, al fine di ovviare, parzialmente mediante riduzioni di attività, ad eventuali ritardi rispetto al programma d'orientamento pluriennale precedente, sono adottate le seguenti procedure:

     - lo Stato membro raccoglie i dati individuali sullo sforzo di pesca delle navi appartenenti al segmento o all'attività di pesca,

     - lo Stato membro elabora i dati con l'ausilio di un programma informatico,

     - la comunicazione alla Commissione dei dati individuali e dei dati aggregati per segmento o per attività di pesca è effettuata annualmente al più tardi il 31 marzo per l'anno precedente, conformemente alle tabelle A e B dell'allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Per i segmenti non previsti dai programmi di cui all'articolo 2 che utilizzano attrezzi mobili, gli Stati membri raccolgono ed elaborano i dati minimi indicati nell'allegato II che servono a verificare che il livello delle attività per tali segmenti non aumenti o, in caso contrario, a valutare l'aumento. A tal fine, si applicano le seguenti procedure:

     - gli Stati membri raccolgono ed elaborano i dati minimi indicati nell'allegato II che permettono di seguire l'evoluzione dell'attività di pesca per i segmenti da controllare. I dettagli dei metodi di campionamento scelti per ciascun segmento della flotta, unitamente ai valori dei parametri statistici che indicano la precisione delle stime dello sforzo di pesca, sono comunicati alla Commissione al momento della domanda. + accettata qualsiasi procedura diversa che dia risultati di precisione paragonabile, purché sia stata approvata dalla Commissione.

     - I risultati sono trasmessi alla Commissione annualmente entro il 31 marzo per l'anno precedente, conformemente alla tabella B dell'allegato II del presente regolamento.

     - Qualora uno Stato membro rilevi un aumento dell'attività per un determinato segmento, esso calcola l'effetto di tale aumento sullo sforzo di pesca per il segmento considerato e informa la Commissione dei risultati, conformemente all'articolo 2.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui al presente regolamento per via informatica mediante una rete di telecomunicazioni, conformemente alle modalità e alla codificazione di cui agli allegati I e II. La Commissione accusa ricevuta degli invii non appena essi sono stati convalidati nella base dati.

 

     Art. 5.

     Le rettifiche ad eventuali informazioni errate sono trasmesse alla Commissione nei 30 giorni successivi alla data in cui è stata individuato l'errore.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

(Omissis)

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEFINIZIONE DEI DATI DA COMUNICARE E DESCRIZIONE DI UNA REGISTRAZIONE

 

(Omissis)