§ 12.1.33 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 1035.
Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:22/05/2001
Numero:1035


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4. 
Art. 5.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni trasbordo di Dissostichus spp. verso navi battenti la loro bandiera sia accompagnato dal documento di cattura debitamente [...]
Art. 6.      Gli Stati membri forniscono formulari del documento di cattura a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare Dissostichus spp., e solo ad essi.
Art. 7.      Gli Stati membri provvedono a che nei formulari del documento di cattura da essi rilasciati figuri un numero di identificazione specifico quale riportato nell'allegato I.
Art. 8.      1. Il comandante di un peschereccio comunitario provvede affinché ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. da o verso la sua nave sia accompagnato dal documento di cattura debitamente [...]
Art. 9.      Dopo aver verificato, tramite le relazioni trasmesse con il sistema di controllo inviolabile dei pescherecci via satellite (SCP), che i dati relativi alla zona di pesca e alle catture da [...]
Art. 10.      1. Subito dopo ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato che ha ricevuto uno o più formulari del documento di [...]
Art. 11.      Il comandante del peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato conserva gli originali del o dei documenti di cattura firmati e li trasmette allo Stato membro di bandiera entro il [...]
Art. 12.      1. Il comandante o il suo rappresentante autorizzato di una nave comunitaria su cui sono trasbordate catture di Dissostichus spp., subito dopo lo sbarco delle catture stesse
Art. 13.  [13]
Art. 14.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni sbarco di Dissostichus spp. nei loro porti sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.
Art. 15.  [14]
Art. 16.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. riesportato dal loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per [...]
Art. 17.  [15]
Art. 18.      1. Per ogni carico di Dissostichus spp. che deve essere esportato dallo Stato membro di sbarco, l'esportatore indica in ciascun documento di cattura:
Art. 19.      1. In caso di riesportazione il riesportatore fornisce i seguenti dati:
Art. 20.  [16]
Art. 21.      Gli Stati membri comunicano alla Commissione, perché essa lo trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, il nome dell'autorità nazionale o delle autorità nazionali (indicando nomi, [...]
Art. 22. 
Art. 22. bis  [19]
Art. 23.      Gli allegati I, II e III possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, [...]
Art. 24.  [20]
Art. 25.      1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Art. 26.      Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.1.33 - Regolamento 22 maggio 2001, n. 1035.

Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

(G.U.C.E. 31 maggio 2001, n. L 145)

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata "convenzione", è stata approvata con la decisione 81/691/CEE ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.

     (2) Detta convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata "CCAMLR", e l'adozione di misure di conservazione che diventino obbligatorie per le parti contraenti.

     (3) Nella diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp.

     (4) L'istituzione di un sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. è intesa a controllare meglio il commercio internazionale di tale specie e a individuare l'origine di tutti i Dissostichus spp. importati dai territori delle parti contraenti della CCAMLR o esportati verso tali territori.

     (5) Il documento di cattura deve inoltre consentire di stabilire se i Dissostichus spp. catturati nella zona della convenzione sono stati pescati ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture in modo da agevolare la valutazione scientifica degli stock.

     (6) La misura di conservazione 170/XVIII è divenuta obbligatoria per tutte le parti contraenti il 9 maggio 2000. La Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.

     (7) Tutte le importazioni di Dissostichus spp. devono essere assoggettate all'obbligo di presentazione di un documento di cattura onde consentire alla CCAMLR di conseguire gli obiettivi di conservazione relativi a tale specie.

     (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Finalità

     Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni relative all'attuazione, da parte della Comunità, del sistema di documentazione delle catture di Dissostichus spp. adottato dalla CCAMLR.

 

          Art. 2. Ambito di applicazione [1]

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le specie di Dissostichus spp. dei codici TARIC 0302 69 88 00, 0303 79 88 10, 0303 79 88 90, 0304 20 88 10 e 0304 20 88 90:

     a) sbarcate o trasbordate da un peschereccio comunitario; oppure

     b) importate nella Comunità, o da questa esportate o riesportate.

     2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle catture accessorie di Dissostichus spp. effettuate da pescherecci da traino in alto mare, al di fuori della zona CCAMLR.

     Ai fini del presente paragrafo, con 'cattura accessoria di Dissostichus spp.' si intende un quantitativo di Dissostichus spp. non superiore al 5% del totale delle catture di tutte le specie e a 50 tonnellate per un'intera campagna di pesca effettuata da un peschereccio.

     3. Il paragrafo 2, secondo comma, può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR che sono divenute obbligatorie per la Comunità.

 

          Art. 3. Definizioni

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) "Dissostichus spp.": pesci della specie Dissostichus eliginoides o della specie Dissostichus mawsoni;

     b) "documento di cattura": documento contenente le informazioni previste dall'allegato I e presentato secondo il modello che figura nell'allegato II;

     c) "Zona CCAMLR": zona di applicazione quale definita all'articolo I della convenzione.

     d) “importazione”: l'ingresso materiale o l'introduzione di una cattura in una qualsiasi zona del territorio geografico sotto il controllo di uno Stato, eccetto qualora la cattura sia sbarcata o trasbordata ai sensi delle definizioni di “sbarco” o “trasbordo” di cui alle lettere e) e f); [2]

     e) “sbarco”: il trasferimento iniziale della cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave al porto o a un'altra nave in un porto o in una zona franca qualora la cattura sia certificata come sbarcata da un'autorità dello Stato del porto; [3]

     f) “trasbordo”:

     — il trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da una nave a un'altra nave o mezzo di trasporto e, qualora detto trasferimento abbia luogo nel territorio sotto il controllo di uno Stato del porto, al fine di provvedere alla sua rimozione da detto Stato;

     — sbarco temporaneo di una cattura a terra o su una struttura artificiale per agevolare tale trasferimento qualora la cattura non sia sbarcata ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera e); [4]

     g) “esportazione”: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato o una zona franca di sbarco o, qualora tale Stato o zona franca formi parte di un'unione doganale, di qualsiasi altro Stato membro di detta unione doganale; [5]

     h) “riesportazione”: qualsiasi trasferimento di una cattura dopo la pesca o la trasformazione da un territorio sotto il controllo di uno Stato, di una zona franca o di uno Stato membro di un'unione doganale di importazione, a meno che detto Stato, zona franca o qualsiasi Stato membro di tale unione doganale di importazione siano il primo luogo d'importazione, nel qual caso il trasferimento è un'“esportazione” ai sensi della relativa definizione di cui alla lettera g); [6]

     i) “Stato del porto”: lo Stato che ha il controllo su un'area portuale o una zona franca particolare ai fini dello sbarco, trasbordo, importazione, esportazione e riesportazione e la cui autorità è responsabile dei certificati di sbarco e di trasbordo; [7]

 

CAPO II

Obblighi dello Stato di bandiera

 

          Art. 4. [8]

     1. Gli Stati membri richiedono, quale condizione per una licenza o un permesso di pesca per il Dissostichus spp., che la nave sbarchi catture solo negli Stati che sono parti contraenti della CCAMLR o che altrimenti applicano il sistema di documentazione delle catture.

     2. Gli Stati membri allegano alle licenze e ai permessi di pesca per il Dissostichus spp. i nomi di tutte le parti contraenti della CCAMLR e degli Stati che hanno notificato al Segretariato della CCAMLR di applicare il sistema di documentazione delle catture.

     3. Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché ad ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. i pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati alla pesca di Dissostichus spp. abbiano debitamente compilato il documento di cattura.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni trasbordo di Dissostichus spp. verso navi battenti la loro bandiera sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri forniscono formulari del documento di cattura a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare Dissostichus spp., e solo ad essi.

 

          Art. 7.

     Gli Stati membri provvedono a che nei formulari del documento di cattura da essi rilasciati figuri un numero di identificazione specifico quale riportato nell'allegato I.

     Gli Stati membri riportano inoltre su ciascun formulario del documento di cattura il numero della licenza o del permesso che autorizza la pesca di Dissostichus spp. da essi rilasciato alla nave battente la loro bandiera.

 

CAPO III

Obblighi del comandante

 

          Art. 8.

     1. Il comandante di un peschereccio comunitario provvede affinché ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. da o verso la sua nave sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

     2. Il comandante di un peschereccio comunitario che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura, prima di ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp., segue le procedure seguenti:

     a) si accerta che tutte le informazioni obbligatorie di cui all'allegato I siano correttamente riportate nel documento di cattura;

     b) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus, il comandante registra nel documento di cattura il peso totale stimato delle catture da sbarcare o trasbordare e indica il peso stimato di ciascuna specie;

     c) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di Dissostichus provenienti da diverse sottozone e/o divisioni statistiche, il comandante registra nel documento di cattura per ciascuna specie il peso stimato delle catture provenienti da ciascuna sottozona o divisione statistica;

     d) il comandante comunica allo Stato membro di bandiera del peschereccio, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, il numero del documento di cattura, le date corrispondenti alle catture, le specie, il tipo o i tipi di trattamento, il peso stimato da sbarcare e la zona o le zone di cattura, la data di sbarco o di trasbordo, il porto e il paese di sbarco o la nave di trasbordo e chiede allo Stato membro di bandiera un codice di convalida.

     Le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

          Art. 9.

     Dopo aver verificato, tramite le relazioni trasmesse con il sistema di controllo inviolabile dei pescherecci via satellite (SCP), che i dati relativi alla zona di pesca e alle catture da sbarcare o trasbordare dichiarate del peschereccio sono registrate in modo accurato e corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida.

     Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura. [9]

     Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2. [10]

 

          Art. 10.

     1. Subito dopo ogni sbarco o trasbordo di Dissostichus spp. il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura:

     a) in caso di trasbordo, fa firmare il documento di cattura al comandante della nave su cui sono state trasbordate le catture;

     b) in caso di sbarco

     — fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e [11]

     - fa firmare detto documento alla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca.

     2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia del documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia.

     I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

     3. Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente allo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate dei documenti di cattura. Egli invia inoltre una copia del documento firmato ad ogni persona che riceve una parte delle catture.

     Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

          Art. 11.

     Il comandante del peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato conserva gli originali del o dei documenti di cattura firmati e li trasmette allo Stato membro di bandiera entro il termine massimo di un mese dalla fine della stagione di pesca.

     Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

          Art. 12.

     1. Il comandante o il suo rappresentante autorizzato di una nave comunitaria su cui sono trasbordate catture di Dissostichus spp., subito dopo lo sbarco delle catture stesse

     — fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario dello Stato del porto di sbarco o della zona franca, che agisce sotto la direzione delle autorità doganali o delle autorità di pesca dello Stato del porto ed è abilitato a convalidare i certificati di cattura di Dissostichus spp., e [12]

     - fa firmare detto documento dalla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca.

     2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia di tale documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia.

     I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

     3. Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate e timbrate dei documenti di cattura agli Stati di bandiera che li hanno rilasciati. Egli invia inoltre una copia firmata del o dei documenti corrispondenti ad ogni persona che riceve una parte delle catture.

     Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

 

CAPO IV

Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione,

esportazione o riesportazione di Dissostichus spp.

 

          Art. 13. [13]

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei Dissostichus spp. importati nel loro territorio o da esso esportati e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR.

     2. Se uno Stato membro ha motivi per ritenere che carichi di Dissostichus spp., sbarcati o importati e dichiarati come pescati in alto mare al di fuori della zona CCAMLR, provengono in effetti dalla zona suddetta, chiede allo Stato di bandiera di procedere ad una nuova verifica del documento di cattura, utilizzando, tra l'altro, le relazioni fornite dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).

     Se, nonostante tale richiesta, lo Stato di bandiera non è in grado di attestare che il documento di cattura è stato verificato tramite i dati ottenuti con lo SCP, detto documento è considerato nullo e sono vietate le importazioni e le esportazioni di Dissostichus spp.

     3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi in cui, dai risultati delle ulteriori verifiche di cui al paragrafo 2, risulta che le catture non sono state effettuate nel rispetto delle misure di conservazione previste dalla CCAMLR e delle misure adottate in proposito dallo Stato membro di cui trattasi.

 

          Art. 14.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni sbarco di Dissostichus spp. nei loro porti sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

 

          Art. 15. [14]

     1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. importato nel loro territorio o da esso esportato sia accompagnato da uno o più documenti di cattura, convalidati per l'esportazione o la riesportazione, corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

     2. Gli Stati membri si accertano che le loro autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa all'importazione di ciascun carico di Dissostichus spp. importato nel loro territorio o da esso esportato al fine di verificare che esso comprenda uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico. Tali autorità o funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate nel documento o nei documenti suddetti.

     3. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i casi in cui dai risultati delle verifiche previste ai paragrafi 1 e 2 risulta che non sono stati rispettati i requisiti in materia di documentazione stabiliti dal presente regolamento.

     4. Il documento di cattura di Dissostichus spp. convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

     a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;

     b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate nel documento.

 

          Art. 16.

     Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. riesportato dal loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per la riesportazione corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

     Il documento di cattura convalidato per la riesportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III e contenere i dati indicati all'articolo 19.

 

CAPO V

Obblighi dell'importatore e dell'esportatore

 

          Art. 17. [15]

     L'importazione e l'esportazione di Dissostichus spp. sono vietate se la partita interessata non è accompagnata dal relativo documento di cattura.

 

          Art. 18.

     1. Per ogni carico di Dissostichus spp. che deve essere esportato dallo Stato membro di sbarco, l'esportatore indica in ciascun documento di cattura:

     a) il quantitativo di ciascuna specie di Dissostichus spp. contenuto nel carico dichiarato nel documento;

     b) il nome e l'indirizzo dell'importatore del carico e il luogo d'importazione;

     c) il proprio nome e indirizzo.

     Dopo averlo firmato, fa convalidare con firma e timbro ciascun documento di cattura dall'autorità competente dello Stato membro esportatore.

     2. Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

 

          Art. 19.

     1. In caso di riesportazione il riesportatore fornisce i seguenti dati:

     a) peso netto dei prodotti di tutte le specie da riesportare e numero del documento di cattura a cui si riferisce ciascuna specie e ciascun prodotto;

     b) nome e indirizzo dell'importatore del carico, luogo d'importazione e nome e indirizzo dell'esportatore.

     Egli fa quindi convalidare con firma e timbro tutti i dati di cui sopra dall'autorità competente dello Stato membro riesportatore.

     2. Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

 

CAPO VI

Trasmissione dei dati

 

          Art. 20. [16]

     1. Lo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR, dandone copia alla Commissione, le copie di cui agli articoli 10 e 12.

     2. Gli Stati membri, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, trasmettono immediatamente al segretariato, dandone copia alla Commissione, una copia dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione nonché i documenti di cui all'articolo 22 bis.

 

          Art. 21.

     Gli Stati membri comunicano alla Commissione, perché essa lo trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, il nome dell'autorità nazionale o delle autorità nazionali (indicando nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax e indirizzi e-mail) incaricate di rilasciare e di convalidare i documenti di cattura.

 

          Art. 22. [17]

     Entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco riassuntivo dei documenti di cattura rilasciati o ricevuti nel loro territorio relativamente a sbarchi, importazioni, esportazioni, riesportazioni e trasbordi, comprendenti i seguenti dati: numeri di identificazione del documento; data di sbarco, importazione, esportazione, riesportazione o trasbordo; pesi sbarcati, esportati, riesportati o trasbordati; origine e destinazione.

 

CAPO VI BIS [18]

Vendita del pesce sequestrato o confiscato

 

          Art. 22. bis [19]

     Se uno Stato membro deve vendere o disporre di un carico di Dissostichus spp. sequestrato o confiscato, rilascia un documento di cattura appositamente convalidato per tale operazione. Tale documento di cattura è corredato di una dichiarazione che indica i motivi della convalida e descrive le circostanze in base alle quali i pesci sequestrati o confiscati sono inseriti in una filiera commerciale. Nella misura del possibile, gli Stati membri verificano che le persone che hanno effettuato le attività di pesca illegali non ricavino alcun beneficio finanziario dalla vendita o dalla distruzione delle catture sequestrate o confiscate.

 

CAPO VII

Disposizioni finali

 

          Art. 23.

     Gli allegati I, II e III possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

 

          Art. 24. [20]

     Le misure necessarie per attuare il presente regolamento per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 15 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

     Le misure da adottare a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 23 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

 

          Art. 25.

     1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     4. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

          Art. 26.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I [21]

DOCUMENTO DI CATTURA DI DISSOSTICHUS E DOCUMENTO DI RIESPORTAZIONE DI DISSOSTICHUS

 

     Nel documento di cattura e nel documento di riesportazione devono figurare:

     1) Un numero di identificazione specifico, rappresentato da:

     i) un numero di quattro cifre composto dalle due cifre del codice del paese, emesso dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), seguite dalle ultime due cifre dell'anno per il quale è rilasciato il documento;

     ii) un numero di tre cifre sequenziali (iniziando da 001) per indicare l'ordine in cui sono rilasciati i formulari del documento di cattura.

     2) I seguenti dati:

     i) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax dell’autorità che ha rilasciato il formulario del documento di cattura;

     ii) nome, porto d’immatricolazione, numero interno di registrazione della flotta, indicativo di chiamata della nave, e se del caso, numero di registro IMO/Lloyd's;

     iii) a seconda dei casi, numero della licenza o del permesso rilasciato alla nave;

     iv) peso delle catture di ciascuna specie di Dissostichus, per ciascun tipo di prodotto sbarcato o trasbordato; e

     a) per sottozona o sottodivisione statistica della CCAMLR, se le catture provengono dalla zona della convenzione;

     e/o

     b) per zona, sottozona o sottodivisione statistica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se le catture non provengono dalla zona della convenzione;

     v) le date del periodo in cui sono state effettuate le catture;

     vi) in caso di sbarco, data e porto di sbarco; oppure, in caso di trasbordo, data, nome della nave di trasbordo, bandiera e numero interno del registro della flotta [per le navi comunitarie, il numero interno dello “schedario della flotta” assegnato alla nave ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca]; e

     vii) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax della persona o delle persone che hanno ricevuto le catture, nonché quantitativo delle catture di ciascuna specie e tipo di prodotto ricevuto;

     viii) le informazioni riguardanti il trasporto nella sezione relativa all'esportazione del documento di cattura per il Dissostichus e nella sezione relativa alla riesportazione del documento di riesportazione di Dissostichus, a seconda dei casi:

     1) se per via marittima:

     — numero del/dei container o, nel caso di più container, un elenco dei numeri dei container su un allegato firmato e timbrato per convalida dall'autorità che convalida il documento di cattura per il Dissostichus o il documento di riesportazione di Dissostichus; o

     — nome del peschereccio; e

     — numero della polizza di carico, data e luogo di rilascio;

     2) se per via aerea:

     — numero del volo, numero della lettera di trasporto aereo, data e luogo di rilascio;

     3) se con altri mezzi (trasporto terrestre):

     — numero di immatricolazione e nazionalità dell'autocarro; o

     — numero del trasporto per ferrovia; e

     — data e luogo del rilascio.

 

 

ALLEGATO II [22]

DOCUMENTO DI CATTURA PER IL DISSOSTICHUS

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III [23]

DOCUMENTO DI ESPORTAZIONE DI DISSOSTICHUS

 

     (Omissis)

 


[1]  Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[2] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[9]  Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[10]  Paragrafo sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[11] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[12] Trattino così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[13]  Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[14]  Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[15]  Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[16]  Articolo sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[17]  Articolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[18]  Capo inserito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[19]  Articolo inserito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[20]  Articolo modificato dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003.

[21] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[22]  Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento n. 669/2003 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.

[23] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1368/2006.