§ 12.1.27 - Regolamento 8 aprile 2003, n. 669.
Regolamento (CE) n. 669/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:08/04/2003
Numero:669


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.27 - Regolamento 8 aprile 2003, n. 669.

Regolamento (CE) n. 669/2003 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1035/2001 che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp.

(G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp., attua il sistema di documentazione delle catture adottato dalla Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «CCAMLR», in occasione della diciottesima riunione annuale del novembre 1999.

     (2) Nel novembre 2001, nel corso della ventesima riunione annuale, e nel novembre 2002, nel corso della ventunesima riunione annuale, la CCAMLR ha apportato al sistema un certo numero di modifiche, intese, tra l'altro, a impedire la trasmissione di informazioni inesatte ed a migliorare il controllo delle esportazioni e ha introdotto una procedura relativa alla vendita o alla distruzione delle catture sequestrate e confiscate.

     (3) È opportuno di conseguenza modificare il regolamento (CE) n. 1035/2001,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 1035/2001 è modificato come segue:

     1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     «Art. 2. Ambito d'applicazione

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le specie di Dissostichus spp. dei codici TARIC 0302 69 88 00, 0303 79 88 10, 0303 79 88 90, 0304 20 88 10 e 0304 20 88 90:

     a) sbarcate o trasbordate da un peschereccio comunitario;

     oppure

     b) importate nella Comunità, o da questa esportate o riesportate.

     2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle catture accessorie di Dissostichus spp. effettuate da pescherecci da traino in alto mare, al di fuori della zona CCAMLR.

     Ai fini del presente paragrafo, con “cattura accessoria di Dissostichus spp.” si intende un quantitativo di Dissostichus spp. non superiore al 5 % del totale delle catture di tutte le specie e a 50 tonnellate per un'intera campagna di pesca effettuata da un peschereccio.

     3. Il paragrafo 2, secondo comma, può essere modificato, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3, in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR che sono divenute obbligatorie per la Comunità.»;

     2) all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Dopo aver verificato, tramite le relazioni trasmesse con il sistema di controllo inviolabile dei pescherecci via satellite (SCP), che i dati relativi alla zona di pesca e alle catture da sbarcare o trasbordare dichiarate del peschereccio sono registrate in modo accurato e corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca, lo Stato membro di bandiera trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida.

     Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura.»;

     3) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

     «Art. 13.

     1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei Dissostichus spp. importati nel loro territorio o da esso esportati e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR.

     2. Se uno Stato membro ha motivi per ritenere che carichi di Dissostichus spp., sbarcati o importati e dichiarati come pescati in alto mare al di fuori della zona CCAMLR, provengono in effetti dalla zona suddetta, chiede allo Stato di bandiera di procedere ad una nuova verifica del documento di cattura, utilizzando, tra l'altro, le relazioni fornite dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite (SCP).

     Se, nonostante tale richiesta, lo Stato di bandiera non è in grado di attestare che il documento di cattura è stato verificato tramite i dati ottenuti con lo SCP, detto documento è considerato nullo e sono vietate le importazioni e le esportazioni di Dissostichus spp.

     3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri tutti i casi in cui, dai risultati delle ulteriori verifiche di cui al paragrafo 2, risulta che le catture non sono state effettuate nel rispetto delle misure di conservazione previste dalla CCAMLR e delle misure adottate in proposito dallo Stato membro di cui trattasi.»;

     4) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

     «Art. 15.

     1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di Dissostichus spp. importato nel loro territorio o da esso esportato sia accompagnato da uno o più documenti di cattura, convalidati per l'esportazione o la riesportazione, corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico.

     2. Gli Stati membri si accertano che le loro autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa all'importazione di ciascun carico di Dissostichus spp. importato nel loro territorio o da esso esportato al fine di verificare che esso comprenda uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di Dissostichus spp. compreso nel carico. Tali autorità o funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate nel documento o nei documenti suddetti.

     3. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i casi in cui dai risultati delle verifiche previste ai paragrafi 1 e 2 risulta che non sono stati rispettati i requisiti in materia di documentazione stabiliti dal presente regolamento.

     4. Il documento di cattura di Dissostichus spp. Convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

     a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;

     b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate nel documento.»;

     5) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

     «Art. 17.

     L'importazione e l'esportazione di Dissostichus spp. Sono vietate se la partita interessata non è accompagnata dal relativo documento di cattura.»;

     6) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     «Art. 20.

     1. Lo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR, dandone copia alla Commissione, le copie di cui agli articoli 10 e 12.

     2. Gli Stati membri, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, trasmettono immediatamente al segretariato, dandone copia alla Commissione, una copia dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione nonché i documenti di cui all'articolo 22 bis.»;

     7) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

     «Art. 22.

     Entro il 15 marzo, il 15 giugno, il 15 settembre e il 15 dicembre di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati estratti dai documenti di cattura relativi all'origine, alla destinazione e ai quantitativi di Dissostichus spp. importati nel proprio territorio o da esso esportati.

     Ogni anno la Commissione trasmette i dati concernenti l'origine e i quantitativi al segretariato della “AMLR”»;

     8) è inserito il seguente capo VI bis:

     «CAPO VI BIS

     Vendita del pesce sequestrato o confiscato

     Art. 22 bis.

     Se uno Stato membro deve vendere o disporre di un carico di Dissostichus spp. sequestrato o confiscato, rilascia un documento di cattura appositamente convalidato per tale operazione. Tale documento di cattura è corredato di una dichiarazione che indica i motivi della convalida e descrive le circostanze in base alle quali i pesci sequestrati o confiscati sono inseriti in una filiera commerciale. Nella misura del possibile, gli Stati membri verificano che le persone che hanno effettuato le attività di pesca illegali non ricavino alcun beneficio finanziario dalla vendita o dalla distruzione delle catture sequestrate o confiscate.»;

     9) all'articolo 24, il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Le misure necessarie per attuare il presente regolamento per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 15 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.»;

     10) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO II

DOCUMENTO DI CATTURA PER IL DISSOSTICHUS

 

     (Omissis)»