§ 12.2.82 - Regolamento 18 dicembre 1997, n. 66/1998.
Regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:18/12/1997
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione e applicazione territoriale.
Art. 2.  Diritti di pesca.
Art. 3.      1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'intenzione dei loro pescherecci di praticare la pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico. La notifica è effettuata quattro mesi [...]
Art. 4.  Divieti di pesca.
Art. 5.  Limiti di cattura.
Art. 6.  Attrezzi.
Art. 7.  Misure di controllo.
Art. 8.      1. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di cinque giorni si applica:
Art. 9.      1. Al più tardi entro un giorno dalla fine del rispettivo periodo di dichiarazione, i capitani dei pescherecci comunitari trasmettono una dichiarazione delle catture e dello sforzo alle [...]
Art. 10.      La dichiarazione delle catture e dello sforzo deve contenere le seguenti informazioni relative al periodo considerato:
Art. 11.      1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la propria bandiera e immatricolate nel proprio territorio hanno effettuato [...]
Art. 12.  Sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo per la pesca a traino e con palangari.
Art. 13.  Sospensione delle attività di pesca.
Art. 14.  Dimensione delle maglie.
Art. 15.  Notifica di nuove attività di pesca.
Art. 16.  Attività di pesca sperimentale.
Art. 17.  Applicazione delle misure di conservazione alle attività di ricerca scientifica nel campo della pesca.
Art. 18. 
Art. 19.      I pescherecci comunitari devono avere a bordo almeno un osservatore scientifico designato dalla CCAMLR ogniqualvolta sono impegnati nella pesca di:
Art. 20.  Disposizioni relative ad un minor impiego di cinghie d'imballaggio di plastica sulle navi da pesca
Art. 21.      Le modifiche del presente regolamento necessarie per attuare le raccomandazioni adottate dalla CCAMLR sono decise dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.
Art. 22.      Il regolamento (CE) n. 2113/96 è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento.
Art. 23.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.82 - Regolamento 18 dicembre 1997, n. 66/1998. [1]

Regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96.

(G.U.C.E. 10 gennaio 1998, n. L 006).

 

Art. 1. Campo d'applicazione e applicazione territoriale.

     1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci comunitari che pescano e conservano a bordo pesce proveniente dalle risorse biologiche marine della zona situata a sud di 60° di latitudine sud e della zona compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica, che costituiscono parte dell'ecosistema marino antartico. Tuttavia, le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle acque soggette alla giurisdizione, eventualmente esistente secondo il diritto internazionale, dello Stato costiero.

     2. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni della convenzione ed opera in linea con gli obiettivi di questa e con le disposizioni dell'atto finale della conferenza che la ha adottata.

     3. La convergenza atlantica di cui al paragrafo 1 è la linea che unisce i seguenti punti lungo paralleli di latitudine e meridiani di longitudine: 50° S, 0°-50° S, 30° E-45° S, 30° E-45° S, 80° E-55° S, 80° E- 55° S, 150° E-60° S, 150° E-60° S, 50° W-50° S, 50° W-50° S, 0°.

 

     Art. 2. Diritti di pesca.

     1. Sono autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona definita dall'articolo 1 soltanto le navi che figurano nell'elenco di cui al paragrafo 2, alle quali lo Stato membro di bandiera abbia rilasciato un permesso di pesca speciale a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1627/94 [2].

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità che intendono svolgere attività di pesca nella zona definita all'articolo 1 entro il 15 aprile di ogni anno e successivamente almeno trenta giorni prima dell'inizio di tali attività.

     3. L'elenco trasmesso alla Commissione contiene il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, nonché il porto d'immatricolazione, i nomi del proprietario o del noleggiatore della nave e la notifica che il capitano della nave è stato messo al corrente delle misure in vigore per la zona e o le zone in cui la nave pescherà nella zona della convenzione.

     4. La Commissione trasmetterà tutte le informazioni richieste alla CCAMLR entro il 1 maggio di ogni anno.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'intenzione dei loro pescherecci di praticare la pesca del granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico. La notifica è effettuata quattro mesi prima della data di inizia prevista dell'attività di pesca e comprende il numero interno d'iscrizione dello schedario delle navi da pesca e il piano delle operazioni di ricerca e di pesca della nave in questione.

     2. La Commissione esamina la notifica, ne verifica la conformità alle norme applicabili e informa gli Stati membri delle proprie conclusioni. Gli Stati membri possono rilasciare il permesso di pesca speciale, all'atto della ricezione delle conclusioni della Commissione o entro 10 giorni dalla data della notifica. La Commissione informa la CCAMLR di conseguenza, non oltre tre mesi prima dell'inizio dell'attività di pesca.

 

     Art. 4. Divieti di pesca. [3]

     1. + vietata la pesca diretta di Notothenia rossii nella sottozona FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare, nella sottozona FAO 48.2 Antartico, attorno alle Orcadi del Sud, e nella sottozona FAO 48.3 Antartico, attorno alla Georgia del Sud.

     2. + vietata la pesca diretta di pesci nelle sottozone FAO 48.1 e 48.2 Antartico, salvo che per fini scientifici.

     3. E' vietata, sino al 6 novembre 1998 [4], la pesca diretta di Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Lepidonotothen squamifrons e Patagonotothen guntheri nella sottozona FAO 48.3 Antartico.

     4. Dal 7 novembre 1997 e fino al 6 novembre 1998 è vietata la pesca diretta di Dissostichus spp. nella sottozona FAO 48.5 Antartico e nelle divisioni FAO 58.4.1 e 58.4.2 Antartico [5].

     5. Dal 7 novembre 1997 è vietata la pesca diretta di Lepidonotothen squamifrons nella divisione FAO 58.4.4 Antartico, salvo che per fini scientifici [6].

     6. Dal 7 novembre 1997 e fino al 6 novembre 1998 è vietata la pesca diretta di Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus o Bathyraja spp. nella divisione FAO 58.5.2 Antartico [7].

     7. E' vietata la pesca diretta di D. Mawsoni nella sottozona FAO 48.4 Antartico, salvo che per fini scientifici [8].

 

     Art. 5. Limiti di cattura. [9]

     1. Per ogni campagna di pesca, il totale delle catture ammissibili (TAC) per Euphausia superba è fissato a:

     a) 1 500 000 t nella zona FAO 48 Antartico,

     b) 450 000 t nella divisione FAO 58.4.2 Antartico,

     c) 775 000 t nella divisione FAO 58.4.1 Antartico.

Una campagna di pesca inizia il 1 luglio e finisce il 30 giugno dell'anno successivo.

     2. Il TAC per Dissostichus eleginoides è fissato a:

     a) 3 300 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 1 aprile al 31 agosto 1998, o fino al momento in cui è esaurita la cattura;

     b) 28 t nella sottozona FAO 48.4 Antartico dal 1 aprile al 31 agosto 1998, oppure una volta esaurito il TAC di cui alla lettera a);

     c) 3 700 t nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998.

Se, nel corso della pesca diretta di Dissostichus eleginoides nella divisione FAO 58.5.2 Antartico, le catture accessorie di Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus o Bathyraja spp. in una retata sono:

     i) superiori a 100 kg e al 5% in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

     ii) pari o superiori a 2 tonnellate,

il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture accessorie hanno superato il 5%.

Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di Dissostichus eleginoides, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno imputati al TAC [10].

     3. Il TAC per Champsocephalus gunnari è fissato a 4 520 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 7 novembre 1997 al 31 marzo 1998. La pesca diretta di Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico è interrotta se le catture accessorie di una delle specie di cui al punto i) del paragrafo 5 superano i massimali stabiliti. Se, nel corso della pesca diretta di Champsocephalus gunnari, le catture accessorie di una delle specie di cui al paragrafo 5, punto i) in una retata:

     i) sono superiori a 100 kg e al 5% in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

     ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche; per almeno cinque giorni gli è vietato pescare in un raggio di cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il massimale del 5%.

Se in una retata la cattura di Champsocephalus gunnari supera i 100 kg e oltre il 10% degli esemplari ha una lunghezza totale inferiore a 24 cm, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dalla zona in cui le catture di Champsocephalus gunnari di lunghezza totale inferiore a 24 cm hanno superato il 10% [11].

     4. Il TAC del granchio, Paramolis spp. (ordine Decapoda, sottordine Reptantia), è fissato a 1 600 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998 [12]. Il TAC di Electrona carlsbergi è fissato a 109 000 t nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998 [13], di cui il massimo di 14 500 t nella regione degli Shag Rocks, definita come la zona delimitata dalle coordinate 52° 30' S, 40° W; 52° 30' S, 40° W; 54° 30' S, 40° W e 54° 30' S, 44° W.

La pesca diretta di Electrona carlsbergi nella sottozona FAO 48.3 Antartico e nella regione degli Shag Rocks è interrotta se le catture accessorie di una delle specie menzionate al paragrafo 5, punto i) superano i massimali stabiliti.

Se, nel corso della pesca diretta di Electrona carlsbergi, le catture accessorie di una specie diversa dalla specie bersaglio di cui al punto i) del paragrafo 5 in una retata:

i) sono superiori a 100 kg e al 5% in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

ii) sono pari o superiori a due tonnellate,

il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca distante almeno cinque miglia nautiche; per almeno cinque giorni gli è vietato pescare in un raggio di cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il massimale del 5% [14].

     5. i) Per quanto riguarda la pesca nella sottozona FAO 48.3 Antartico, le catture accessorie di Gobionotothen gibberifrons sono limitate a 1 470 t, quelle di Chaenocephalus aceratus a 2 200 t e quelle di

Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii e Lepidonotothen squamifrons a 300 t per ognuna di tali tre specie.

     ii) Se, nel corso della pesca diretta di Dissostichus eleginoides o Champsocephalus gunnari nella divisione FAO 58.5.2 Antartico, qualsiasi cattura accessoria delle specie Lepidonotothen squamifrons, Notothenia rossii, Channichthys rhinoceratus o Bathyrajja spp. in una retata è superiore al 5% della cattura totale per peso, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno 5 miglia nautiche di distanza; per un periodo di almeno cinque giorni è vietato alla nave di pescare in un raggio di 5 miglia nautiche dal luogo in cui la cattura accessoria ha superato il tetto del 5%. Le catture di altre specie non specificate sopra non devono superare 50 t.

     iii) In tutte le attività di pesca diretta nella divisione FAO 58.5.2 Antartico poste in essere dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998:

- le catture accessorie di Lepidonotothen squamifrons non devono superare

325 t,

- le catture accessorie di Channichthys rhinoceratus non devono superare 80

t, e

- le catture accessorie di Bathyraja spp. non devono superare 120 t.

Le catture accessorie nella divisione FAO 58.5.2 Antartico di specie

ittiche non menzionate al primo comma, e per le quali non vigano altri

limiti di cattura, non devono superare 50 t [15].

     6. Per luogo in cui le catture accessorie hanno superato i massimali di cui al presente articolo, si intende il tragitto seguito dal peschereccio dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato per la prima volta calato in mare al punto in cui è recuperato [16].

     7. Le catture di una delle specie di cui sopra effettuate da una nave comunitaria per la ricerca scientifica rientrano nelle limitazioni delle catture in vigore per ciascuna specie catturata e definite nei paragrafi da 1 a 6.

 

     Art. 6. Attrezzi.

     1. La pesca di Dissostichus eleginoides nella divisione FAO 58.5.2 Antartico è vietata, tranne qualora vengano utilizzate reti da traino.

     2. Per la pesca del granchio, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, è autorizzato solamente l'impiego di nasse (trappole). Le catture debbono limitarsi ad individui maschi sessualmente maturi; tutte le femmine e i maschi sotto taglia debbono essere rilasciati integri. Per le specie Paralomis spinosissima e P. Formosa possono essere tenuti a bordo gli individui maschi aventi un carapace con una larghezza minima di 102 mm e 90 mm rispettivamente. I granchi trasformati in mare devono essere congelati in trance (queste consentono di determinare la taglia minima del granchio).

     3. La pesca di Dissostichus eleginoides nelle sottozone FAO 48.3 e 48.4 Antartico è vietata, tranne qualora siano utilizzati palangari.

     4. E' vietata la pesca di Champsocephalus gunnari con reti a strascico nella sottozona FAO 48.3 Antartico.

 

     Art. 7. Misure di controllo.

     Le navi comunitarie sono soggette e tre diversi sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo:

     1) ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo su base mensile, il periodo di dichiarazione considerato è il mese civile;

     2) ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 10 giorni, ogni mese civile è diviso in tre periodi di dichiarazione designati con le lettere A, B e C che vanno rispettivamente dal 1 al 10, dall'11 al 20 e dal 21 all'ultimo giorno del mese;

     3) ai fini dell'applicazione del sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, ogni mese civile è diviso in sei periodi di dichiarazioni designate con le lettere A, B, C, D, E e F che vanno rispettivamente dal 1 al 5, dal 6 al 10, dall'11 al 15, dal 16 al 20, dal 21 al 25 e dal 26 all'ultimo giorno del mese.

 

     Art. 8.

     1. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di cinque giorni si applica:

     i) alla pesca di Dissostichus eleginoides nella sottozone FAO 48.3 e 48.4 Antartico, a decorrere dal 1 aprile 1998 [17];

     ii) alla pesca di Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico;

     iii) [18].

     2. Il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di dieci giorni si applica:

     i) alla pesca del granchio Paralomis spp. (ordine Decapoda, sottordine reptantia), nella sottozona FAO 48.3 Antartico. I dati relativi alle catture effettuate tra il 31 luglio e il 25 agosto 1998 [19] sono trasmessi alla Commissione entro il 25 settembre 1998 [20];

     ii) alla pesca di Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides e altre specie d'alto mare nella divisione FAO 58.5.2 Antartico.

     3. Il sistema di dichiarazione delle catture su base mensile si applica:

     i) alla pesca di Electrona carlsbergi nella sottozona FAO 48.3 Antartico;

     ii) alla pesca di Euphasia superba nella zona FAO 48 Antartico e nelle divisioni FAO 58.4.2 e 58.4.1 Antartico.

     4. I sistemi di dichiarazione delle catture e dello sforzo si applicano a tutte le specie pescate ai fini della ricerca scientifica, ogniqualvolta le catture in un determinato periodo oltrepassano le 5 t.

 

     Art. 9.

     1. Al più tardi entro un giorno dalla fine del rispettivo periodo di dichiarazione, i capitani dei pescherecci comunitari trasmettono una dichiarazione delle catture e dello sforzo alle competenti autorità dello Stato membro di bandiera.

     2. Al più tardi entro tre giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, via computer, la dichiarazione delle catture e dello sforzo trasmessa da ogni peschereccio battente la loro bandiera e immatricolato nel loro territorio. Ogni dichiarazione deve specificare il periodo di dichiarazione considerato.

     3. Al più tardi entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo di dichiarazione, la Commissione notifica alla CCAMLR le dichiarazioni delle catture e dello sforzo ricevute a norma del paragrafo 2.

 

     Art. 10.

     La dichiarazione delle catture e dello sforzo deve contenere le seguenti informazioni relative al periodo considerato:

     - il nome della nave,

     - la marcatura esterna di identificazione della nave,

     - le catture totali della specie considerata,

     - il numero complessivo di giorni e di ore di pesca effettiva,

     - le catture di ogni specie e le specie oggetto di catture accessorie conservate a bordo,

     - per la pesca con palangari, il numero di ami.

 

     Art. 11.

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le catture totali, ripartite per peschereccio, che le unità battenti la propria bandiera e immatricolate nel proprio territorio hanno effettuato nel periodo compreso tra il 1 luglio 1998 [21] e la fine del primo mese successivo al mese in cui il regolamento entra in vigore. Tale notifica deve essere effettuata entro dieci giorni dalla fine di tale periodo.

     2. Tutti i pescherecci che pescano i granchi nella sottozona FAO 48.3 Antartico comunicano alla Commissione, entro il 25 agosto 1998 [22], i seguenti dati relativi ai granchi catturati prima del 31 luglio 1998 [23]:

     - il numero e la distanza tra le nasse, la posizione, la data, la profondità, e i tempi d'immersione, nonché dati sulle catture (numero e peso) di granchi di taglia commerciabile quanto più precisi possibile (comparti di 0,5° di latitudine su 1 di longitudine al massimo) per ogni periodo di dieci giorni;

     - le specie, la taglia e il sesso di un campione rappresentativo di granchi prelevato secondo la procedura di cui all'allegato I (prelevamento giornaliero di un campione tra 35 e 50 granchi dal trave salpato subito prima di mezzogiorno) e le catture accessorie presenti nelle nasse;

     - ogni altro dato pertinente disponibile, secondo quanto specificato nell'allegato I.

 

     Art. 12. Sistema di dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo per la pesca a traino e con palangari.

     1. I pescherecci comunitari trasmettono alla competente autorità dello Stato membro di cui battono bandiera, entro il 15 del mese successivo a quello di pesca, i dati per retata necessari per completare il formulario CCAMLR relativo ai dati esatti di cattura e di sforzo (formulario C1 per la pesca a traino e formulario C2 per la pesca con palangari) per la pesca delle seguenti specie:

     a) Dissostichus eleginoides nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998 [24] e nelle sottozone FAO 48.3 e 48.4 Antartico a decorrere dal dal 1 aprile al 31 agosto 1998 [25];

     b) Champsocephalus gunnari nella divisione FAO 48.3 Antartico dal 7 novembre 1997 al 31 marzo 1998 [26];

     c) [27];

     d) [28];

     e) Electrona carlsbergi come specie bersaglio nella sottozona FAO 48.3 Antartico e catture accessorie di qualsiasi specie di cefalopodi, crostacei o pesci diversa da Electrona carlsbergi. In questo caso si considera come campione rappresentativo un minimo di 500 pesci.

     2. Tutte le catture di specie bersaglio e le catture accessorie devono essere dichiarate, suddivise per specie. Tra questi dati figurano il numero di uccelli marini e di mammiferi marini catturati e uccisi, suddivisi per specie.

     3. I pescherecci comunitari devono inoltre comunicare un campione rappresentativo della composizione delle catture secondo la lunghezza delle specie bersaglio e delle catture accessorie (formulario B2, ultima versione). La misurazione della lunghezza dei pesci deve riguardare la lunghezza totale arrotondata al centimetro inferiore e i campioni rappresentativi della composizione delle catture debbono essere prelevati da un unico comparto (0,5° di latitudine su 1 di longitudine). Qualora il peschereccio si sposti da un comparto a un altro nel corso di uno stesso mese, si dovrebbe indicare separatamente, per ogni comparto, la composizione delle catture in base alla lunghezza.

     4. In seguito alla notifica gli Stati membri comunicano questi dati alla Commissione alla fine di ogni mese. La Commissione trasmette immediatamente questi dati alla CCAMLR.

     5. [29].

 

     Art. 13. Sospensione delle attività di pesca.

     In seguito alla notifica da parte della CCAMLR alla Commissione dell'avvenuto esaurimento del TAC relativo ad uno stock o gruppo di stock stabilito dall'articolo 5, oppure allo scadere della campagna di pesca di cui all'articolo 5, ai pescherecci comunitari è vietato pescare lo stock o gruppo di stock in questione, nonché detenere a bordo, trasbordare o sbarcare pesce catturato dopo tale data.

 

     Art. 14. Dimensione delle maglie.

     1. Per la pesca diretta delle specie o gruppo di specie Notothenia rossii, Dissostichus eleginoides, Gobionotothen gibberifrons, Notothenia kempi, Lepidonotothen squamifrons e Champsocephalus gunnari è vietato l'utilizzo di reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe composte, anche in parte, di maglie di dimensioni inferiori a quelle stabilite nell'allegato III. + vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo o dispositivo di ostruzione ovvero di riduzione delle dimensioni delle maglie.

     2. Per le reti di cui al paragrafo 1, la dimensione minima delle maglie prescritta dall'allegato III è determinata secondo le seguenti norme:

     A. Descrizione dei misuratori

     a) I misuratori che servono a determinare le dimensioni delle maglie sono strumenti piatti di 2 mm di spessore, fabbricati in materiale resistente e indeformabili. Essi presentano lati paralleli che si restringono con una serie di bisellature secondo un rapporto di convergenza di 1:8 su ciascun lato, oppure solamente bordi convergenti secondo il medesimo rapporto. All'estremità più stretta è praticato un foro.

     b) I misuratori recano sulla faccia l'indicazione della larghezza in millimetri della sezione a lati paralleli. Su quest'ultimo è impressa una graduazione millimetrica e la larghezza è indicata ad intervalli regolari.

     B. Impiego del misuratore

     a) La rete è stirata nel senso della lunghezza diagonale delle maglie.

     b) Un misuratore conforme alla descrizione di cui al punto A è inserito con l'estremità più stretta nell'apertura della maglia, perpendicolarmente al piano della rete.

     c) Il misuratore è introdotto nell'apertura delle maglie manualmente oppure per mezzo di un peso o di un dinamometro, finché è bloccato dalla resistenza della maglia sui bordi convergenti.

     C. Scelta delle maglie da misurare

     a) Le maglie da misurare formano una serie di 20 maglie consecutive scelte nel senso dell'asse longitudinale della rete.

     b) Non devono essere misurate maglie situate a meno di 50 cm dalla cucitura, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Questa distanza è misurata perpendicolarmente alla cucitura, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misura. Non si misurano inoltre maglie rammendate o strappate, né quelle utilizzate per fissare accessori alla rete.

     c) In deroga alla lettera a), non è necessario che le maglie misurate siano consecutive qualora l'applicazione della lettera b) renda ciò impossibile.

     d) Le reti devono essere misurate unicamente bagnate ma non gelate.

     D. Misura delle singole maglie

La dimensione di ciascuna maglia corrisponde alla larghezza del misuratore

nel punto in cui esso, impiegato a norma del punto B, è bloccato.

     E. Determinazione della dimensione delle maglie

La dimensione delle maglie della rete corrisponde alla media aritmetica, in

millimetri, delle misure del numero totale di maglie scelte e misurate

secondo i metodi di cui ai punti C e D; la media è arrotondata al

millimetro più vicino.

Il numero totale delle maglie da misurare è indicato al punto F.

     F. Svolgimento della procedura d'ispezione

     a) L'ispettore misura una serie di 20 maglie scelte a norma del punto C inserendo manualmente il misuratore senza usare un peso o un dinamometro. La dimensione delle maglie della rete è quindi determinata a norma del punto E.

Qualora, in seguito al calcolo della dimensione, quest'ultima si riveli non conforme alle norme in vigore, l'ispettore misura altre due serie di 20 maglie scelte a norma del punto C.

Egli procede quindi ad un nuovo calcolo della dimensione delle maglie a norma del punto E, tenendo conto delle 60 maglie già misurate. Fatto salvo quanto disposto alla lettera b), il valore così ottenuto rappresenta la dimensione delle maglie della rete.

     b) Se il comandante della nave contesta la dimensione delle maglie determinata a norma della lettera a), non si tiene conto di tale misurazione e la rete viene rimisurata utilizzando un peso o un dinamometro fissato al misuratore, la cui scelta è lasciata alla discrezione dell'ispettore. Il peso dev'essere fissato (con un gancio) al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore. Il dinamometro può essere fissato o al foro praticato all'estremità più stretta del misuratore, o all'estremità più larga dello stesso. Il grado di precisione del peso o del dinamometro deve essere certificato dall'autorità nazionale competente.

Per le reti che hanno maglie di dimensione pari o inferiore a 35 mm, determinata a norma della lettera a), si applica una forza di 19,61 newton (equivalente ad una massa di 2 kg) e per le altre una forza di 49,03 newton (equivalente ad una massa di 5 kg).

Qualora si utilizzi un peso o un dinamometro per determinare la dimensione delle maglie ai sensi del punto E, è sufficiente misurare una serie di 20 maglie soltanto.

     3. Le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari sono illustrate nell'allegato IV.

 

     Art. 15. Notifica di nuove attività di pesca.

     1. Ai fini del presente articolo, per nuova attività di pesca si intende la pesca di una specie effettuata utilizzando un particolare metodo di pesca in una sottozona FAO Antartico per la quale la CCAMLR non ha mai ricevuto:

     a) informazioni sulla distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche, la resa potenziale e l'identità delle popolazioni, ricavate da ricerche/studi di ampia portata o da campagne di pesca sperimentale;

     b) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo;

     c) né alcun dato sulle catture e sullo sforzo relativi alle due più recenti campagne di pesca effettuate.

     2. E' vietato l'esercizio di una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione, salvo qualora sia stato autorizzato a norma del paragrafo 6.

     3. Il titolare di un peschereccio comunitario che intenda avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione ne informa le autorità competenti dello Stato membro di cui il peschereccio batte bandiera presentando loro tutte le informazioni indicate al paragrafo 4 che è in grado di fornire.

     4. Lo Stato membro che è stato informato dell'intenzione di avviare una nuova attività di pesca nella zona di applicazione della convenzione avverte la Commissione immediatamente e comunque almeno quattro mesi prima della successiva riunione annuale della CCAMLR.

La notifica dello Stato membro è corredata da tutte le informazioni fra quelle in appresso indicate che esso è in grado di fornire:

     a) la natura dell'attività di pesca prevista, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta e i livelli minimi di cattura necessari per garantire un'attività di pesca redditizia;

     b) informazioni biologiche ricavate da ricerche/studi approfonditi e di ampia portata concernenti la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e l'identità delle popolazioni;

     c) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e sui possibili effetti su di esse dell'attività di pesca proposta;

     d) informazioni ottenute da altre attività di pesca nella regione o da altre attività di pesca analoghe in altre regioni che possano servire ad una valutazione della resa potenziale.

     5. La Commissione trasmette per esame alla CCAMLR le informazioni fornite a norma del paragrafo 4, insieme ad ogni altra informazione utile di cui disponga.

     6. Non appena la CCAMLR ha preso una decisione, la nuova attività di pesca è autorizzata.

     - dalla Commissione, se la CCAMLR non ha adottato misure conservative nei confronti della nuova attività di pesca, ovvero

     - dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in tutti gli altri casi.

 

     Art. 16. Attività di pesca sperimentale.

     1. Per attività di pesca sperimentale s'intende un'attività di pesca che era precedentemente considerata una «nuova attività di pesca» a norma dell'articolo 15. Un'attività di pesca continua ad essere considerata come sperimentale sino all'acquisizione di informazioni sufficienti per

     a) valutare la distribuzione, l'abbondanza e le caratteristiche demografiche delle specie bersaglio, in modo da poter effettuare una stima della resa potenziale dell'attività di pesca,

     b) misurare il potenziale impatto di tale attività sulle specie dipendenti e affini, e

     c) consentire al comitato scientifico istituito dalla convenzione di emettere un parere sui livelli adeguati di cattura e, se del caso, sui livelli di sforzo di pesca e sugli attrezzi da pesca.

Le informazioni richieste per le attività di pesca sperimentali sono indicate nell'allegato V.

     2. Le attività di pesca sperimentale nella zona della convenzione sono vietate fino a quando non siano state autorizzate a norma dell'allegato V [30].

 

     Art. 17. Applicazione delle misure di conservazione alle attività di ricerca scientifica nel campo della pesca.

     1. Gli Stati membri i cui pescherecci intendono intraprendere attività di ricerca scientifica per le quali le possibilità di cattura sono inferiori a 50 t trasmettono direttamente alla CCAMLR, inviando una copia alla Commissione, le seguenti informazioni:

     - il nome della nave,

     - la marcatura esterna della nave,

     - la divisione e sottozona nella quale deve essere effettuata la ricerca,

     - le date previste di entrata e di uscita dalla zona della convenzione,

     - l'obiettivo della ricerca,

     - l'attrezzatura da pesca che probabilmente si utilizzerà.

     2. Le navi comunitarie di cui al paragrafo 1 non sono soggette alle misure di conservazione concernenti le maglie regolamentari, il divieto di certi attrezzi da pesca, le zone chiuse alla pesca, le campagne di pesca e i limiti concernenti la taglia, né alle norme in materia di dichiarazioni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 8 e all'articolo 8, paragrafo 4.

     3. Almeno sei mesi prima della data prevista per l'inizio delle ricerche, gli Stati membri i cui pescherecci intendono effettuare attività di ricerca scientifica per le quali la cattura complessiva prevista è di oltre 50 t presentano alla CCAMLR, per esame, i programmi di ricerca utilizzando il formulario predisposto dalla CCAMLR, e ne inviano copia alla Commissione. La pesca prevista ai fini della ricerca non può iniziare sino a quando la procedura di esame da parte della CCAMLR sia stata completata e la decisione notificata.

     4. Gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla CCAMLR, inviandone copia alla Commissione, i dati relativi alle catture e allo sforzo legati ad eventuali attività di ricerca scientifica soggette alle disposizioni contenute nei paragrafi 1, 2 e 3 utilizzando il formulario C4. Essi trasmettono un succinto bilancio alla CCAMLR, con copia alla Commissione, entro 180 giorni dal completamento delle attività di ricerca. Un bilancio dettagliato dei risultati della ricerca deve essere inviato entro 12 mesi alla CCAMLR, con copia alla Commissione.

 

     Art. 18. [31]

     Per pesca del granchio si intende qualsiasi attività di pesca riguardante una specie bersaglio appartenente al gruppo dei granchi (ordine Decapoda, sottordine Reptantia).

 

     Art. 19.

     I pescherecci comunitari devono avere a bordo almeno un osservatore scientifico designato dalla CCAMLR ogniqualvolta sono impegnati nella pesca di:

     a) granchio nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998 [10];

     b) Dissostichus eleginoides nelle sottozone FAO 48.3 e 48.4 dal 1 aprile 1997 al 31 agosto 1998 [32];

     c) Champsocephalus gunnari nella sottozona FAO 48.3 Antartico dal 7 novembre 1997 al 31 marzo 1998 [33];

     d) Dissostichus eleginoides nella divisione FAO 58.5.2 Antartico dal 7 novembre 1997 al 6 novembre 1998 [34];

     e) [35].

 

     Art. 20. Disposizioni relative ad un minor impiego di cinghie d'imballaggio di plastica sulle navi da pesca

E' vietato l'impiego, sui pescherecci, di cinghie d'imballaggio di materia plastica per chiudere le casse di esche. + vietato l'impiego di altre cinghie di imballaggio per altri usi sulle navi che non dispongono di inceneritori a bordo.

Una volta rimosse dall'imballaggio le cinghie devono essere tagliate in modo da non poter formare un anello continuo e alla prima occasione devono essere bruciate nell'inceneritore di bordo.

Qualsiasi residuo di plastica deve essere tenuto a bordo della nave fino all'arrivo in porto e non deve in alcun caso essere gettato in mare.

 

     Art. 21.

     Le modifiche del presente regolamento necessarie per attuare le raccomandazioni adottate dalla CCAMLR sono decise dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

 

     Art. 22.

     Il regolamento (CE) n. 2113/96 è abrogato e sostituito dalle disposizioni del presente regolamento.

 

     Art. 23.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I [36]

DATI RICHIESTI RELATIVAMENTE ALLA PESCA DEL GRANCHIO NELLA SOTTOZONA FAO

48.3 ANTARTICO

 

Dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca

Descrizione della campagna

codice della campagna, codice della nave, numero del permesso, anno.

Descrizione della nassa

diagrammi e altre informazioni, compresa la forma della nassa, le dimensioni, la dimensione delle maglie, la posizione, l'apertura e l'orientamento della bocca, il numero di compartimenti, la presenza di un foro d'uscita.

Descrizione dello sforzo di pesca

data, ora, latitudine e longitudine all'inizio della cala, direzione della cala, numero di nasse calate, distanza tra le nasse sul trave, numero di nasse perdute, profondità, tempo d'immersione, tipo di esca.

Descrizione delle catture

catture trattenute in numero di esemplari e in peso, catture accessorie delle varie specie (cfr. tabella 1), numero di registrazione in sequenza cronologica che consenta di stabilire un rapporto tra le catture e le informazioni sui campioni corrispondenti.

 

(Omissis)

 

Dati biologici

Per ottenere questi dati, i granchi debbono essere prelevati dal trave salpato subito prima di mezzogiorno, svuotando un certo numero di nasse situate a determinate distanze sul trave stesso, in modo tale che il sottocampione sia rappresentato da un numero compreso tra 35 e 50 individui.

Descrizione della campagna

codice della campagna, codice della nave, numero del permesso.

Descrizione del campione data, posizione all'inizio della cala, direzione della cala, numero del trave.

Dati specie, sesso, lunghezza di almeno 35 individui, presenza o assenza di parassiti rizocefali, registrazione della destinazione del granchio (tenuto, scartato, distrutto), registrazione del numero della nassa dalla quale è stato prelevato il granchio.

 

ALLEGATO II [37]

ALLEGATO III

DIMENSIONE MINIMA DELLE MAGLIE DI CUI ALL'ARTICOLO 14

 

(Omissis)

 

ALLEGATO IV

MISURE VOLTE A RIDURRE LA MORTALIT+ ACCIDENTALE DI UCCELLI MARINI DURANTE LA PESCA CON PALANGARI NELLA ZONA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE CCAMLR E MISURE RELATIVE ALL'IMPIEGO DI CAVI PER IL CONTROLLO DELLE RETI

 

1. Le operazioni di pesca debbono essere condotte in modo tale che gli ami innescati affondino il prima possibile, una volta immessi nell'acqua. I pescherecci che praticano il metodo spagnolo di pesca col palangaro rilasciano i pesi prima che il palangaro si tenda; nei limiti del possibile si devono utilizzare pesi di almeno 6 kg, intervallati a una distanza di 20 m. Possono essere utilizzate solo esche scongelate.

2. I palangari possono essere calati solamente durante le ore notturne (vale a dire nel periodo di oscurità tra i crepuscoli nautici; l'ora dei crepuscoli è riportata nelle tavole dell'almanacco marittimo per tutte le latitudini e ore locali e per tutti i giorni. L'indicazione di tutte le ore relative alle operazioni della nave o alle dichiarazioni degli osservatori deve precisare la differenza con il tempo medio di Greenwich - GMT). Ove possibile la disposizione dei palangari deve essere completata almeno tre ore prima dell'alba per ridurre le perdite di esche e le catture di procellarie. Durante la pesca notturna con palangari, dev'essere utilizzata solamente l'illuminazione della nave che è necessaria per motivi di sicurezza [38].

3. Il riversamento in mare di scarti di pesce è vietato quando i palangari vengono calati in mare e deve essere evitato, per quanto possibile, quando tali attrezzi vengono recuperati. Qualora il riversamento di scarti di pesci durante il recupero sia inevitabile, esso deve avvenire sul fianco opposto della nave rispetto a quello dal quale i palangari vengono recuperati [39].

4. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante la pesca con i palangari vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.

5. La nave deve rimorchiare un cavo provvisto di bandierine destinato a scoraggiare gli uccelli dal posarsi sulle esche durante il calo dei palangari. Le caratteristiche di questo cavo e il metodo di svolgimento sono indicati nell'appendice al presente allegato. Le modalità relative al numero e alla posizione dei tornichetti possono variare a condizione che la superficie d'acqua coperta dal cavo con le bandierine non sia inferiore a quella coperta dal modello attualmente specificato. Anche le modalità relative al dispositivo che viene trainato nell'acqua per tenere il cavo in tensione possono variare.

6. Altri tipi di cavi provvisti di bandierine possono essere sperimentati sulle navi aventi a bordo due osservatori, di cui almeno uno designato secondo il programma della CCAMLR di osservazione scientifica internazionale, purché siano rispettati tutti gli altri elementi della presente misura di conservazione.

7. + vietato l'impiego di cavi per il controllo delle reti da parte delle navi da pesca che operano nella zona della convenzione.

8. [40].

Al presente allegato è acclusa un'appendice.

 

Appendice all'allegato IV

1. Il cavo con le bandierine deve essere sospeso a poppa e fissato ad un'altezza di circa 4,5 m al di sopra del livello dell'acqua, in modo da sovrastare direttamente il punto di immersione delle esche.

2. Il cavo con le bandierine deve misurare circa 3 mm di diametro, avere una lunghezza minima di 150 metri ed essere provvisto all'estremità di un dispositivo tale da mantenerlo in tensione in modo che possa seguire la nave anche in caso di vento contrario.

3. Cinque braccioli muniti di bandierine e comprendenti ciascuno due legnoli di corda di circa 3 mm di diametro debbono essere fissati sul cavo, ad intervalli di 5 m, partendo dal punto in cui il cavo è legato alla nave.

La lunghezza delle bandierine deve variare da circa 3,5 m per quelle più vicine alla nave a circa 1,25 m per la quinta bandierina. Quando il cavo è svolto, i braccioli muniti di bandierine debbono poter toccare la superficie dell'acqua ed immergersi di tanto in tanto quando la nave si solleva. Sul cavo debbono essere fissati tornichetti: sul punto di traino, prima e dopo il punto di attacco di ogni bracciolo con bandierina e immediatamente prima del peso fissato alla fine del cavo. Un tornichetto va collocato anche su ogni bracciolo provvisto di bandierina, nel punto in cui esso è fissato al cavo.

 

(Omissis)

 

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER LE ATTIVIT+ DI PESCA SPERIMENTALE

1. Per assicurarsi che il comitato scientifico istituito dalla convenzione disponga delle informazioni necessarie ai fini della valutazione, durante il periodo in cui un'attività di pesca è considerata come sperimentale,

i) il comitato scientifico metterà a punto (ed aggiorna eventualmente su base annuale) un programma di raccolta dei dati, volto ad identificare i dati richiesti per l'attività di pesca sperimentale e le iniziative necessarie per ottenere tali dati;

ii) ogni Stato membro che partecipa alla pesca presenta annualmente alla CCAMLR (alla data concordata) i dati previsti dal programma di raccolta dei dati messo a punto dal comitato scientifico;

iii) ogni Stato membro che partecipa alla pesca o intende autorizzare una nave a partecipare alla pesca prepara annualmente e trasmette alla CCAMLR, ad una data convenuta, un programma delle attività di pesca e di ricerca, affinché sia esaminato dal comitato scientifico e dalla Commissione;

iv) prima di autorizzare le proprie navi a partecipare ad un'attività di pesca sperimentale già in corso, lo Stato membro notifica la sua intenzione alla Commissione, almeno tre mesi prima della successiva riunione ordinaria della Commissione, e attende la conclusione di tale riunione prima che le navi possano iniziare la loro attività;

v) qualora uno Stato membro non abbia presentato alla CCAMLR i dati previsti dal programma di raccolta dati per l'ultima campagna di pesca, esso non è autorizzato a proseguire la pesca sperimentale fin quando i dati in questione non siano stati presentati alla CCAMLR e il comitato scientifico non abbia avuto occasione di esaminarli;

vi) la capacità e lo sforzo di pesca sono soggetti ad un limite di cattura precauzionale situato ad un livello che non supera sostanzialmente quello necessario per ottenere le informazioni previste dal programma di raccolta di dati e richieste per le valutazioni di cui all'articolo 16 del regolamento;

vii) il nome, il tipo, le dimensioni, il numero di immatricolazione e l'indicativo di chiamata di ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale sono registrati dal segretariato della CCAMLR per lo meno tre mesi prima dell'inizio di ogni campagna di pesca;

viii) ogni nave che partecipa alla pesca sperimentale prende a bordo un osservatore scientifico per garantire che i dati siano raccolti secondo il programma di raccolta dati concordato e che presti assistenza nella raccolta dei dati biologici e di altri dati utili.

2. Il programma di raccolta dati, che deve essere definito e aggiornato dal comitato scientifico, comprende, a seconda dei casi:

i) una descrizione dei dati relativi allo sforzo di pesca e dei dati biologici, ecologici e ambientali connessi necessari per le valutazioni di cui all'articolo 16 del regolamento e la data entro cui i dati  convenuti devono essere trasmessi alla CCAMLR;

ii) un programma volto a orientare lo sforzo di pesca durante la fase sperimentale in modo da consentire la raccolta dei dati necessari per valutare il potenziale alieutico, i rapporti ecologici tra le popolazioni sfruttate, dipendenti e affini e l'eventualità di conseguenze negative;

iii) una valutazione dei tempi necessari per determinare le reazioni delle popolazioni sfruttate, dipendenti e affini alle attività di pesca.

3. I programmi delle attività di pesca e di ricerca predisposti dagli Stati membri che prendono parte alla pesca sperimentale o che intendono parteciparvi comprendono, nella misura in cui lo Stato membro è in grado di procurarle, le seguenti informazioni:

i) una descrizione sulla conformità delle attività dello Stato membro al programma di raccolta dati messo a punto dal comitato scientifico;

ii) la natura dell'attività di pesca sperimentale, comprese le specie bersaglio, i metodi di pesca, la regione proposta ed i livelli massimi di cattura proposti per la prossima campagna;

iii) informazioni biologiche ottenute con campagne di valutazione e di ricerca che riguardano, ad esempio, la distribuzione, l'abbondanza, le caratteristiche demografiche e le informazioni sull'identità dello stock;

iv) informazioni dettagliate sulle specie dipendenti e affini e la probabilità che queste siano danneggiate dalla pesca proposta;

v) informazioni provenienti da altre attività di pesca della regione o da attività di pesca analoghe che possano facilitare la valutazione della resa potenziale.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 38 del regolamento (CE) n. 601/2004.

[2] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[3] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi art. 23 del regolamento (CE) 17 dicembre 1999, n. 2742.

[4] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[5] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[6] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[7] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[8] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[9] Per l'abrogazione del presente articolo, vedi art. 23 del regolamento (CE) 17 dicembre 1999, n. 2742.

[10] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[11] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[12] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[13] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[15] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[16] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[17] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[18] Punto abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[19] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[20] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[21] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[22] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[23] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[24] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[25] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[26] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[27] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[28] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[29] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[30] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[31] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[32] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[33] Lettera così sostituita dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[34] Termine così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[35] Lettera abrogata dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[36] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[37] Allegato abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[38] Punto così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[39] Punto così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.

[40] Punto abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) 12 novembre 1998, n. 2479.