§ 12.2.103 - Regolamento 17 dicembre 1999, n. 2742.
Regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:17/12/1999
Numero:2742


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento fissa per il 2000 le possibilità di pesca di taluni stock e gruppi di stock ittici applicabili
Art. 2.      1. Le definizioni delle zone CIEM
Art. 3.      1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in quelle internazionali sono fissate negli allegati 1 e 2.
Art. 4.      La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca non pregiudica:
Art. 5.  Flessibilità dei contingenti.
Art. 6.  Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie.
Art. 7.  Limiti di accesso.
Art. 8.  Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord.
Art. 9.  Altre misure tecniche e di controllo.
Art. 10.      Le navi battenti bandiera delle Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, [...]
Art. 11.      Fatte salve le restrizioni di accesso stabilite dalla normativa comunitaria, le attività di pesca delle navi battenti bandiera
Art. 12.      1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di [...]
Art. 13.      1. La domanda di licenza o di un permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione dev'essere corredata dei seguenti dati:
Art. 14.      1. Le navi dei paesi terzi devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona [...]
Art. 15.  Partecipazione comunitaria.
Art. 16.  Pesca dell'ippoglosso nero.
Art. 17.  Misure tecniche.
Art. 18.  Misure di controllo.
Art. 19.  Pesca dello scorfano.
Art. 20.  Dati scientifici e statistici.
Art. 21.      1. Entro e non oltre il 20 gennaio 2000, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi che battono la loro bandiera e immatricolate nella Comunità cui è concesso il diritto di [...]
Art. 22.      1. Per le operazioni di pesca che non sono soggette alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri:
Art. 23.      Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 99/68 della zona CCAMLR sono abrogati.
Art. 24.      1. La pesca selettiva delle specie elencate nell'allegato 14 è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
Art. 25.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2000. Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2000, l'articolo 24 si applica a decorrere [...]


§ 12.2.103 - Regolamento 17 dicembre 1999, n. 2742.

Regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98.

(G.U.C.E. 31 dicembre 1999, n. L 341).

 

CAPITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento fissa per il 2000 le possibilità di pesca di taluni stock e gruppi di stock ittici applicabili

     i) alle navi battenti bandiera degli Stati membri e immatricolate in detti Stati, in seguito denominate "navi comunitarie" o "navi CE", in zone dove sono imposti limiti di cattura, e

     ii) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e immatricolate in tali paesi, in seguito denominate "navi dei paesi terzi", in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, in seguito denominate "acque comunitarie" o "acque CE",

nonché le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici le possibilità di pesca vengono fissate per il periodo specificato all'allegato 1 g.

     2. Ai fini del presente regolamento, le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di:

     a) TAC o numero di navi autorizzate a pescare e/o durata di tali autorizzazioni;

     b) parti dei TAC disponibili per la Comunità;

     c) contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

     d) attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui alle lettere b) e c) sotto forma di contingenti;

     e) attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

 

     Art. 2.

     1. Le definizioni delle zone CIEM [1], COPACE [2] (Atlantico centro- orientale o zona principale di pesca FAO 34), NAFO [3] e CCAMLR [4] figurano rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale, nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale, nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale e nel regolamento (CE) n. 66/98.

     2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     a) la zona di regolamentazione NAFO corrisponde alla parte della zona della convenzione NAFO non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

     b) lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino alla costa svedese;

     c) il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenoere a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

     d) il mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak contenuta nella lettera b);

     e) l'unità di gestione 3 comprende le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59°30' di latitudine nord.

CAPITOLO II

POSSIBILIT+ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE

ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

 

     Art. 3.

     1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in quelle internazionali sono fissate negli allegati 1 e 2.

     2. Le navi comunitarie sono autorizzate ad effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato 1, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Faeroer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia - compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen -, della Polonia e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7 e 12.

     3. Gli importi da versare per il 2000 in virtù degli accordi sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e le Repubbliche di Lettonia e Lituania sono fissati come segue:

 

(Omissis)

 

I suddetti contributi sono versati su conti designati dalle autorità dello Stato interessato.

 

     Art. 4.

     La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca non pregiudica:

     a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3760/92;

     b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

     c) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

     d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

     e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

 

     Art. 5. Flessibilità dei contingenti.

     Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati per il 2000 nell'allegato 3.

 

     Art. 6. Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie.

     1. Egrave; vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

     (i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro o di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

     (ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta parte non è ancora esaurita, oppure

     (iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni pari o inferiori a 32 mm nelle regioni 1 e 2 od a 40 mm nella regione 3, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco, oppure

     (iv) per le aringhe, se le catture rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto; oppure

     (v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10% del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise, oppure

     (vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98.

Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in base a quanto dispongono i punti iii), iv), v) e vi).

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato 2, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

     3. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98.

 

     Art. 7. Limiti di accesso.

     1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.

     2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

 

     Area sud occidentale

     1. 63°12'N e 23°05'W attraverso 62°00'N e 26°00'W

     2. 62°58'N e 22°25'W

     3. 63°06'N e 21°30'W

     4. 63°03'N e 21°00'W di lì 180°00'S;

 

     Area sud orientale

     1. 63°14'N e 10°40'W

     2. 63°14'N e 11°23'W

     3. 63°35'N e 12°21'W

     4. 64°00'N e 12°30'W

     5. 63°53'N e 13°30'W

     6. 63°36'N e 14°30'W

     7. 63°10'N e 17°00'W di lì 180°00'S.

 

     Art. 8. Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord.

     Le misure di cui all'allegato 4 si applicano alla cattura, alla cernita e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.

 

     Art. 9. Altre misure tecniche e di controllo.

     Le misure tecniche di cui all'allegato 5 si applicano nel 2000 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98 e (CE) n. 1626/94.

CAPITOLO III

POSSIBILIT+ DI PESCA E CONDIZIONI AD

ESSE ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

 

     Art. 10.

     Le navi battenti bandiera delle Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lituania, della Lettonia, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi immatricolate nelle Faeroer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato 1 e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 11 e 13.

 

     Art. 11.

     Fatte salve le restrizioni di accesso stabilite dalla normativa comunitaria, le attività di pesca delle navi battenti bandiera

     (i) della Norvegia o immatricolate nelle Faeroer sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00' di latitudine nord; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di quattro miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

     (ii) della Lettonia e della Lituania sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59° 30' di latitudine nord;

     (iii) della Polonia o della Federazione russa sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel mar Baltico a sud di 59°30' di latitudine nord;

     (iv) delle Barbados, della Guiana, di Suriname, di Trinidad e Tobago, del Giappone, della Corea del sud e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di pesca di 200 miglia situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

CAPITOLO IV

REGIME DI LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

 

     Art. 12.

     1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato. Tuttavia, le suddette disposizioni non si applicano alle attività di pesca nelle acque norvegesi del mare del Nord effettuate da:

     a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,

     b) navi che pescano specie destinate al consumo umano e diverse dallo sgombro,

     c) navi svedesi, secondo la prassi abituale.

     2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati nell'allegato 6. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette le domande alle autorità del paese terzo interessato.

     3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

     4. Le navi comunitarie provviste di licenza per una determinata pesca selettiva nelle acque delle Faeroer possono praticare un'altra pesca selettiva previa notifica del cambiamento alle autorità delle Faeroer.

CAPITOLO V

REGIME DI LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

 

     Art. 13.

     1. La domanda di licenza o di un permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione dev'essere corredata dei seguenti dati:

(a) nome della nave;

(b) numero di immatricolazione;

(c) lettere e cifre esterne di identificazione;

(d) porto di immatricolazione;

(e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

(f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

(g) potenza del motore;

(h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

(i) metodo di pesca previsto;

(j) zona di pesca prevista;

(k) specie di pesci che si intendono catturare;

(l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

     2. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Le navi immatricolate nelle Faeroer sono esentate da tale obbligo.

     3. Il numero massimo di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nell'allegato 6.

     4. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 1999 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2000 fino a quando non siano presentati alla Commissione, e da essa approvati, gli elenchi delle navi autorizzate a pescare.

     5. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

     6. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato 1 per lo stock in questione.

     7. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

     8. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi, per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     9. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

 

     Art. 14.

     1. Le navi dei paesi terzi devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, compresi il regolamento (CE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94, il regolamento (CE) n. 88/98, il regolamento (CE) 850/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca.

     2. Le navi di cui al paragrafo 1 devono tenere un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato 7.

     3. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato 8 secondo le disposizioni ivi previste.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI COMUNITARIE

NELLE ZONE REGOLAMENTATE DA ORGANIZZAZIONI

REGIONALI PER LA PESCA

Zona della NAFO

 

     Art. 15. Partecipazione comunitaria.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca battenti la loro bandiera o immatricolate nel loro territorio che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2000 o, successivamente, almeno trenta giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni: (a) nome della nave;

(b) numero di immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

(c) porto d'immatricolazione della nave;

(d) nome del proprietario o del noleggiatore

(e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

(f) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

g) sottozone in cui la nave intende operare.

     2. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

(a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

(b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro ad esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

(c) Stato nel quale la nave è immatricolata o era precedentemente immatricolata e la data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

(d) nome della nave;

(e) numero di immatricolazione ufficiale della nave attribuito dalle autorità nazionali competenti;

(f) porto d'immatricolazione della nave dopo il trasferimento; (g) nome del proprietario o del noleggiatore;

h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

j) sottozone in cui la nave intende operare.

 

     Art. 16. Pesca dell'ippoglosso nero.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rispettivi piani di pesca delle loro navi che svolgono la pesca dell'ippoglosso nero della zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2000 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Nel piano di pesca si deve indicare, tra l'altro, la nave o le navi che inizieranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre il 31 dicembre 2000, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, la quale deve precisare il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

 

     Art. 17. Misure tecniche.

     1. Dimensione delle maglie delle reti.

     E' vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca selettiva delle specie elencate nell'allegato 9; tale dimensione è ridotta a 60 mm per la pesca selettiva del totano.

Le navi che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

     2. Attacco di dispositivi alle reti.

     E' vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato 10.

Le navi che pescano i gamberi (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.

     3. Catture accessorie.

     Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato 1e per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca selettiva di qualsiasi specie, non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2500 kg oppure il 10% in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca selettiva di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato 1e non devono superare rispettivamente 1250 kg o il 5%. Le suddette percentuali sono calcolate prendendo, per ogni specie, la percentuale in peso delle catture totali, esclusa la cattura di specie soggette a limiti per le catture accessorie, e si basano sulle catture effettuate in ogni zona e per ogni stock.

Per le navi che pescano i gamberi (Pandalus borealis), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie comprese nell'allegato 1e superi il 5% del peso per ogni tiro di rete, le navi cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

Le catture di gamberelli non sono utilizzate nel calcolo del livello di catture accessorie di specie demersali.

     4. Taglia minima dei pesci.

     I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato 11 non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10% del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato 11 e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato 12 è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

 

     Art. 18. Misure di controllo.

     1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e iscrivono nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato 13 del presente regolamento. A norma dell'articolo 15 dello stesso, gli Stati membri devono altresì comunicare alla Commissione le catture delle specie non contingentate.

     2. Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato 9, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 17, paragrafo 1. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

     (a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico;

     (b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

     3. I comandanti delle navi comunitarie tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato 1e:

     (a) un registro di produzione recante, per specie e per prodotto trasformato, la produzione cumulativa; oppure

     (b) un piano di magazzinaggio, dei prodotti trasformati recante l'ubicazione, per specie, dei prodotti nella stiva.

I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

     4. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate nella Comunità che pescano lo scorfano nella zona 3M notificano ogni secondo lunedì alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è immatricolata, i quantitativi di scorfano pescati nella zona 3M nel periodo di due settimane che si conclude alle ore 24,00 della domenica precedente.

     5. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate nella Comunità non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono immatricolate.

 

     Art. 19. Pesca dello scorfano.

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12,00 di ogni secondo martedì per la quindicina che si è conclusa alle ore 24,00 della domenica precedente, le quantità di scorfano catturate nella divisione 3M della zona di regolamentazione dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolate nella Comunità.

 

     Art. 20. Dati scientifici e statistici.

     1. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità che pescano la limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione NAFO:

     (a) sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine;

     (b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, sia per le catture nominali che per i pesci rigettati in mare.

     2. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità e che pescano scorfani e pleuronettiformi presso il Flemish Cap:

     (a) oltre alle normali comunicazioni, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi, sulla base dei dati pertinenti registrati nei giornali di bordo a norma dell'articolo 18, paragrafo 1;

     (b) separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

     3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statistico significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

I campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto al primo comma sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.

ACQUE INTERNAZIONALI COMPRESE NELLA

ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NEAFC

 

     Art. 21.

     1. Entro e non oltre il 20 gennaio 2000, gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi che battono la loro bandiera e immatricolate nella Comunità cui è concesso il diritto di pescare l'aringa nelle sottozone CIEM I e II e lo scorfano atlantico nella zona della convenzione NEAFC [5] e, successivamente, ogni modifica, ivi compresa l'aggiunta all'elenco almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di pesca della nave. Si considerano autorizzate alla pesca dello scorfano atlantico nella zona sopra indicata unicamente le navi comprese nell'elenco.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni mercoledì prima delle ore 12, per la settimana che si è conclusa alle ore 24 della domenica precedente, i quantitativi di aringa o di scorfano atlantico catturati dalle navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità e il numero delle loro navi che esercitano questo tipo di pesca.

PESCA DELLE SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE REGOLAMENTATA

DA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER LA PESCA

 

     Art. 22.

     1. Per le operazioni di pesca che non sono soggette alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri:

     - predispongono sistemi di registrazione e di campionamento che consentano di stimare ogni mese i quantitativi totali di pesce degli stock indicati nell'allegato 1f che sono stati sbarcati e trasbordati da navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità, nonché i quantitativi totali sbarcati nei loro porti da navi battenti bandiera di un altro Stato membro o immatricolate nella Comunità;

     - anteriormente al 15 di ogni mese, comunicano alla Commissione, per gli stock indicati nell'allegato 1f, i quantitativi totali che sono stati sbarcati o trasbordati nel mese precedente da navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità, nonché i quantitativi totali sbarcati nei loro porti da navi battenti bandiera di un altro Stato membro e immatricolate nella Comunità.

     2. La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è proibita

     - alle navi che operano esclusivamente o prevalentemente nell'Adriatico, dal 1° al 31 maggio in tutto il Mediterraneo e dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mediterraneo ad eccezione dell'Adriatico;

     - alle navi che operano esclusivamente o prevalentemente nel Mediterraneo, ad eccezione dell'Adriatico, dal 16 luglio al 15 agosto in tutto il Mediterraneo e dal 1° al 31 maggio nell'Adriatico. Gli Stati membri provvedono affinché le norme di cui sopra si applichino a tutte le navi battenti la loro bandiera o immatricolate nella Comunità. Ai fini del presente regolamento, il limite meridionale del mare Adriatico è costituito dalla linea che congiunge la frontiera greco-albanese e il capo Santa Maria di Leuca.

     3. In deroga al regolamento (CE) n. 1626/94, per il 2000 si applicano le seguenti taglie minime:

 

(Omissis)

 

     4. In deroga al regolamento (CE) n. 850/98, nel 2000 si applicano le seguenti taglie minime:

 

(Omissis)

ZONA DELLA CCAMLR

 

     Art. 23.

     Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 99/68 della zona CCAMLR sono abrogati.

 

     Art. 24.

     1. La pesca selettiva delle specie elencate nell'allegato 14 è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

     2. I TAC, i periodi di applicazione e le relative condizioni figurano nell'allegato 1 g.

     3. Le condizioni specifiche cui è soggetta l'utilizzazione delle possibilità di pesca nella zona CCAMLR sono le seguenti:

     (a) se, nel corso della pesca selettiva di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica 48.3, le catture accessorie di Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii o Lepidonotothen squamifrons in una retata:

     (i) sono superiori a 100 kg e al 5% in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

     (ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5%.

     (b) Se, nel corso della pesca selettiva di Champsocephalus gunnari nella sottozona statistica 48.3 o nella divisione statistica 58.5.2, una retata contiene più di 100 kg di Champsocephalus gunnari e oltre il 10% degli esemplari di Champsocephalus gunnari ha una lunghezza totale inferiore a 24 cm, il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture di Champsocephalus gunnari di lunghezza totale inferiore a 24 cm hanno superato il 10%.

     (c) Se, nel corso della pesca selettiva di Electrona carlsbergi, le catture accessorie di Gobionotothen gibberifrons, Chaenocephalus aceratus, Pseudochaenichthys georgianus, Notothenia rossii o Lepidonotothen squamifrons in una retata:

     i) sono superiori a 100 kg e al 5% in peso delle catture totali di tutte le specie ittiche, oppure

     ii) sono pari o superiori a 2 tonnellate,

il peschereccio si sposta verso un'altra zona di pesca ad almeno cinque miglia nautiche. Per almeno cinque giorni esso non ritorna in un raggio di cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato il 5%.

     (d) Se, nel corso della pesca selettiva di Dissostichus eleginoides o Champsocephalus gunnari nella divisione statistica 58.5.2, le catture accessorie di Lepidonotothen squamifrons o Channichthys rhinoceratus in una retata sono pari o superiori a due tonnellate, per almeno cinque giorni il peschereccio non utilizza lo stesso metodo di pesca in un raggio di cinque miglia nautiche dal luogo in cui le catture accessorie hanno superato le due tonnellate.

     (e) Per luogo in cui le catture accessorie hanno superato i massimali di cui al presente paragrafo si intende il tragitto seguito dal peschereccio dal punto in cui l'attrezzo da pesca è stato per la prima volta calato in mare al punto in cui è recuperato.

     (f) Si deve comunicare il numero di esemplari e il peso totale di Dissostichus eleginoides rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso. Questi pesci vanno imputati al TAC.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 25.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2000. Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1o gennaio 2000, l'articolo 24 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

 

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

 

[1] Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

[2] Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale.

[3] Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale. [4] commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico.

[5] Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-orientale.

 

ALLEGATO I

Possibilità di pesca per le navi comunitarie in zone dove sono imposti

limiti di cattura e per le navi di paesi terzi che operano nelle acque

comunitarie, secondo la specie e la zona (in tonnellate di peso vivo, salvo

indicazione contraria). Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel

presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del

presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal

regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

Le sette parti del presente allegato corrispondono alle principali zone di

pesca come indicato in prosieguo:

- Allegato I A: Mar Baltico

- Allegato I B: Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat

- Allegato I C: Altlantico nordorientale, comprese le acque della

Groenlandia (zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della

Groenlandia)

- Allegato I D: Acque comunitarie occidentali (zone CIEM Vb (acque

comunitarie), VI, VII, VIII, IX, X, zona COPACE (acque comunitarie) e acque

al largo della Guiana francese.

- Allegato I E: Atlantico nordoccidentale (zona NAFO)

- Allegato I F: Specie altamente migratorie (tutte le zone)

- Allegato I G: Antartico (zona CCAMLR)

 

(Omissis)

 

ALLEGATO I A

MAR BALTICO

Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera, sono adottati

nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel Mar Baltico.

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO I B

 

SKAGERRAK E KATTEGAT E MARE DEL NORD

 

(Omissis)

 

ALLEGATO I C

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

zone CIEM I, II, IIIa, IV, V, XII, XIV e NAFO 0,1 (acque della Groenlandia)

 

(Omissis)

 

ALLEGATO I D

ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI

Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana

francese

 

(Omissis)

 

ALLEGATO I E

ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

ZONA NAFO

Tutti i TAC e le relative condizioni sono adottati nell'ambito della NAFO.

 

(Omissis)

 

ALLEGATO I F

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

Tutte le zone

I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni

internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e l'IATTC.

 

(Omissis)

 

ALLEGATO I G

ANTARTICO

(zona della CCAMLR)

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri e quindi la

quota spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al

controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle

attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

I dati del presente allegato sostituiscono i dati corrispondenti di cui

all'art. 5 del regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio.

 

(Omissis)

 

ALLEGATO II

Possibilità di pesca per il 2000 di aringhe da sbarcare senza cernita per

scopi diversi dal consumo umano (in tonnellate di peso vivo). Tutte le

limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano

contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono

pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in

particolare agli articoli 14 e 15.

 

(Omissis)

 

ALLEGATO III

STOCK CUI SI APPLICANO LE VARIE MISURE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 847/96

 

(Omissis)

 

ALLEGATO IV

MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD

1. Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita

e sbarco di aringhe del Mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al

fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di

quelli di cui all'allegato 2. Tali misure comprendono segnatamente:

- programmi speciali di controllo e di ispezione;

- piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati

e, in caso di necessità quando il contingente è stato utilizzato oltre il

70%, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati;

- controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare;

- se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si

è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in

particolare di novellame.

2. Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle

catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di

campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di

catture accessorie di aringhe. + proibito sbarcare catture contenenti

aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di

programmi di campionamento.

3. Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del

regolamento (CEE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario per

gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare

l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure

particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.

4. La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che

l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di

garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe

nelle varie attività di pesca.

5. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da

pescherecci che tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di

dimensioni pari o superiori a 32 mm, mentre effettuano queste catture in

dette aree, sono imputati ad un opportuno contingente definito

nell'allegato 1 del presente regolamento.

6. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da

pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a

bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono

imputati ad un opportuno contingente definito nell'allegato 2 del presente

regolamento. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali

condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano.

 

ALLEGATO V

MISURE TECNICHE TEMPORANEE

1. Finestre di fuga nel Mar Baltico

In deroga alle disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n.

88/98 del Consiglio, per garantire la selettività delle reti da traino,

sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle

maglie e menzionate nell'allegato IV del medesimo regolamento, nel 2000

sono autorizzati i due modelli di finestre di fuga descritti nell'appendice

I del presente allegato.

2. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico

La pesca del merluzzo bianco nel Baltico, nei Belts e nell'Oeresund è

vietata dal 1o luglio al 20 agosto compreso.

3. Chiusura della zona al largo di Bornholm

Tutti i tipi di pesca sono vietati dal 15 maggio al 31 agosto 2000 nella

zona delimitata dalle seguenti coordinate:

- 55° 30' latitudine nord e 15° 30' longitudine est

- 55° 30' latitudine nord, e 16° 10' longitudine est

- 55° 15' latitudine nord e 16° 10' longitudine est

- 55° 15' latitudine nord e 15° 30' longitudine est

4. Restrizioni per la pesca del cicerello

Durante il 2000, è vietato sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati

nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e

della Scozia e da una linea che unisce le coordinate seguenti:

- la costa orientale dell'Inghilterra a 55° 30' latitudine nord,

- 55° 30' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,

- 58° 00' latitudine nord e 1° 00' longitudine ovest,

- 58° 00' latitudine nord e 2° 00' longitudine ovest,

- la costa orientale della Scozia a 2° 00' longitudine ovest.

5. Restrizioni per la pesca dell'acciuga

E' vietato sbarcare o tenere a bordo acciughe catturate del 1 gennaio al 30

giugno nella zona geografica delimitata da una linea che unisce le

coordinate seguenti:

- un punto sulla costa settentrionale spagnola a 1° 35' longitudine ovest,

- 44° 45' latitudine nord, 1° 35' longitudine ovest,

- 44° 45' latitudine nord, 1° 45' longitudine ovest,

- 46° 00' latitudine nord, 1° 45' longitudine ovest,

- un punto sulla costa occidentale francese a 46°00' latitudine nord.

6. Sogliola e attrezzi fissi

Fermo restando quanto disposto nell'allegato VI del regolamento (CE) n.

850/98, per la sogliola (Solea solea) si applica durante il 2000 una

dimensione minima delle maglie di 90 mm nelle divisioni CIEM IVc e VIId.

7. Reti a circuizione e mammiferi marini

Fermo restando quanto disposto all'articolo 33, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 850/98, è consentito alle navi da pesca di seguito

elencate effettuare operazioni di accerchiamento mediante reti a

circuizione di branchi o gruppi di delfini al fine di catturare tonnidi,

alle condizioni convenute nel quadro dell'accordo relativo al programma

internazionale per la conservazione dei delfini, firmato a Washington il 15

maggio 1998:

Nome della nave: AURORA B; identificazione esterna: BI-2-5-97; indicativo

di chiamata: EAQT

Nome della nave: ALBACORA; identificazione esterna: CA-3-1099; indicativo

di chiamata: EGDY

Nome della nave: ALMIRANTE; identificazione esterna: CA-3-1069; indicativo

di chiamata: EAYN

8. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat

In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n.

850/98 del Consiglio, nel 2000 si applicano le seguenti disposizioni:

a) è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli

boreali (Pandalus borealis);

b) è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine

(Argentina spp.);

c) nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture

accessorie non devono superare il 30% per le seguenti specie: merluzzo

bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane,

sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, rombo

giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture

accessorie non devono superare il 70% per le seguenti specie: nasello,

passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodoto,

rombo liscio, passera pianuzza, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo

carbonaro, astice;

e) nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis) con reti aventi

maglie di 35-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 50% per le

seguenti specie: merlano bianco, eglefino, nasello, passera di mare,

passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio,

passera pianuzza, aringa, sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo

carbonaro, scampo, astice;

f) nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) e e)

con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture

accessorie non devono superare il 10% per le seguenti specie: merluzzo

bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane,

sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa,

sgombro, rombo giallo, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo,

astice.

 

 

Appendice I all'allegato 5

 

Finestre di fuga (modello 1)

Due finestre di fuga, con maglie in plastica disposte a diamante

completamente aperte, vengono fissate al sacco delle reti da traino e delle

sciabiche danesi impiegate per la pesca del merluzzo bianco. L'apertura

delle maglie non deve essere inferiore a 105 mm. Le due finestre vengono

fissate con una pezza di rete separata (tra le maglie ordinarie disposte a

diamante e le maglie delle finestre). La dimensione delle maglie di questa

pezza separata deve corrispondere al valore che si ottiene moltiplicando la

lunghezza del lato di maglia della finestra per la radice quadrata di 2.

Le finestre vengono fissate sui 2 lati del sacco; la distanza tra

l'estremità posteriore del sacco e le finestre deve essere compresa tra 40

e 50 cm. Ciascuna finestra deve avere una lunghezza pari all'80% della

lunghezza totale del sacco e un'altezza di 50 cm (cfr. figura 1) e deve

essere collocata in modo che tra la cucitura superiore e quella inferiore

della finestra stessa resti un varco di 15-20 cm.

Finestra di fuga (modello 2)

Caratteristiche della finestra

Le finestre sono pezze di rete rettangolari fissate sul sacco. Ogni sacco

conta due finestre.

Dimensioni della finestra

Ogni finestra ha una larghezza minima di 45 cm su tutta la sua lunghezza, e

lunghezza minima di 3,5 m misurata sui lati (Figura 2); la lunghezza della

finestra non dev'essere inferiore all'80% della lunghezza complessiva del

sacco.

Pezza di rete della finestra

Le maglie delle finestre hanno una dimensione minima di 105 mm. Si tratta

di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le

maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati

di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. Ogni

finestra ha una larghezza di 8 maglie quadrate aperte.

Collocazione della finestra

Il sacco è diviso in un pannello superiore e un pannello inferiore da

ralinghe situate sul lato destro e su quello sinistro. Le due finestre sono

collocate sul pannello inferiore, immediatamente accanto alle ralinghe e

sotto di esse. Le finestre terminano a 40-50 maglie dalla sagola di

chiusura (cfr. figura 2).

L'estremità anteriore della finestra è fissata su una larghezza di 8 maglie

della pezza normale del sacco. Un lato è fissato alla ralinga o ad un punto

in prossimità immediata della stessa, l'altro lato è fissato alla pezza

normale del pannello inferiore del sacco, seguendo una linea retta di

maglie e taglio K (taglio obliquo).

Dimensione delle maglie su tutto il sacco

Su tutte le parti del sacco le maglie hanno una dimensione minima di 105

mm.

 

(Omissis)

 

ALLEGATO VI

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I

PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI.

I presenti dati sono forniti esclusivamente a titolo informativo. Essi si

riferiscono allo stato dei negoziati alla fine del 1999 e possono subire

variazioni a seguito di modifiche nella legislazione dei paesi terzi

 

(Omissis)

 

ALLEGATO VI bis

Limitazioni quantitative delle licenze e dei permessi di pesca per i

pescherecci di paesi terzi nelle acque comunitarie.

 

(Omissis)

 

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO

Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle

coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia

di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati,

subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate

Dopo ogni operazione di pesca:

1.1 i quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-

peso vivo;

1.2 la data e l'ora dell'operazione di pesca;

1.3 la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

1.4 il metodo di pesca utilizzato.

Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

2.1 l'indicazione "ricevuto da" o "trasbordato su";

2.2 i quantitativi trasbordati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-

peso vivo;

2.3 il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave

dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo.

2.4 è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

3.1 il nome del porto;

3.2 i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-

peso vivo.

Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità

europee:

4.1 la data e l'ora della comunicazione;

4.2 il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;

4.3 nel caso di una comunicazione radio: il nome della radiostazione.

 

ALLEGATO VIII

CONTENUTO E MODALIT+ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI DESTINATE ALLA

COMMISSIONE

1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e

lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

1.1. Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle

coste degli Stati membri della Comunità, nelle quali vigono le norme

comunitarie in materia di pesca:

(a) gli elementi indicati al punto 1.5;

(b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso

vivo e ripartiti per specie;

(c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante

prevede di iniziare la pesca.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta

in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola

comunicazione alla prima entrata.

1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

(a) gli elementi indicati al punto 1.5;

(b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso

vivo e ripartiti per specie;

(c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in

chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

(d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

(e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo,

trasbordati su e da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e

l'identificazione della nave sulla quale ha avuto luogo il trasbordo;

(f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per

specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata

nella zona.

Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta

da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola

comunicazione all'ultima uscita.

1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata

per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca

dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno

da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto

1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

(a) gli elementi indicati al punto 1.5;

(b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in

chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

(c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

(a) gli elementi indicati al punto 1.5;

(b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in

chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

(c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

1.5. (a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di

identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;

(b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;

(c) il numero di serie della trasmissione per la bordata di cui trattasi;

(d) l'identificazione del tipo di messaggio;

(e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla

Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189

FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella

forma indicata al punto 4.

2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non

possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da

un'altra nave per conto della prima.

3.

 

(Omissis)

 

Forma delle comunicazioni

Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi

ed essere fornite nel seguente ordine:

- nome del peschereccio;

- l'indicativo di chiamata;

- lettere e cifre esterne di identificazione;

- il numero di serie di trasmissione per la bordata di cui trattasi;

- l'indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

- messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: "IN",

- messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: "OUT",

- messaggio di movimento da una divisione CIEM ad un'altra: "ICES",

- messaggio settimanale: "WKL",

- messaggio ogni tre giorni: "2 WKL";

- la data, l'ora e la posizione geografica;

- la divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la

pesca;

- la data in cui si prevede di cominciare la pesca;

- i quantitativi di pesce che si trovano nella stiva, espressi in

chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al

punto 5;

- i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in

chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, usando il codice di cui al

punto 5;

- la divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

- i quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente

comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- il nome e l'indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato

effettuato il trasbordo;

- i quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione

precedente, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

- il nome del comandante.

 

(Omissis)

 

ALLEGATO IX

Elenco di specie della zona di regolamentazione NAFO

 

(Omissis)

 

ALLEGATO X

RINFORZI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO

Rinforzo superiore tipo ICNAF

Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o

impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

(a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle

prescritte per la rete vera e propria;

(b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo

anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda

più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4

maglie prima della maglia iniziale del sacco. In mancanza di corda

divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della

superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno quattro

maglie dalla maglia iniziale del sacco;

(c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad

almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di

sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli

retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

Rinforzo superiore ad alettoni multipli

Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano

bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie

della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

i) ogni pezza:

(a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli

retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

(b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli

retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);

(c) non sia più lunga di dieci maglie;

ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi

i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

Rinforzo superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso materiale ritorto del

sacco o di un materiale ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla

parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente

il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco

se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo

anteriore, quelli laterali e quello posteriore, in modo da far coincidere

esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

 

ALLEGATO XI

Taglie minime allo sbarco

 

(Omissis)

 

ALLEGATO XII

TAGLIE MINIME ALLO SBARCO DEL PESCE TRASFORMATO

 

(Omissis)

 

ALLEGATO XIII

 

Indicazioni che debbono figurare nel giornale di bordo

 

(Omissis)

 

Abbreviazioni standard relative alle principali specie nella zona NAFO

 

(Omissis)

 

Abbreviazioni standard relative agli attrezzi da pesca

 

(Omissis)

 

ALLEGATO XIV

Divieto di pesca nella zona della CCAMLR

 

(Omissis)