§ 12.1.113 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 860.
Regolamento (CE) n. 860/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le possibilità di pesca nelle [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:30/05/2005
Numero:860


Sommario
Art. 1.  Modifiche al regolamento (CE) n. 27/2005.
Art. 2.  Modifiche al regolamento (CE) n. 2270/2004.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 12.1.113 – Regolamento 30 maggio 2005, n. 860.

Regolamento (CE) n. 860/2005 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 27/2005 per quanto riguarda le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia, delle Isole Færøer e dell’Islanda e la pesca del merluzzo bianco nel Mare del Nord e recante modifica del regolamento (CE) n. 2270/2004 per quanto riguarda le possibilità di pesca di squali pelagici e di granatieri.

(G.U.U.E. 8 giugno 2005, n. L 144).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l’articolo 20,

     visto il regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio, del 26 febbraio 2004, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco, in particolare l’articolo 8,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 27/2005 stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

     (2) Occorre rettificare alcuni errori di calcolo verificatisi nell’attribuire agli Stati membri i contingenti per determinate specie.

     (3) Al fine di migliorare le procedure decisionali basate su pareri scientifici obiettivi e sulle migliori informazioni disponibili, le stesse condizioni dovrebbero applicarsi alle navi comunitarie per dichiarare le catture di specie non contingentate nelle acque dell’UE suddividendole per specie a seconda delle zone.

     (4) Secondo la procedura prevista dall’accordo in materia di pesca e di ambiente marino tra la Comunità economica europea e la Repubblica d’Islanda, la Comunità ha tenuto consultazioni con l’Islanda sui diritti di pesca per il 2005. Le conclusioni delle consultazioni devono essere incorporate nel regolamento (CE) n. 27/2005.

     (5) Le autorità della Groenlandia hanno comunicato alla Commissione che la Comunità aveva accesso a 1 000 tonnellate di grancevole artiche nelle acque groenlandesi. È stato inoltre convenuto con tali autorità che l’intero contingente di scorfano di Norvegia nelle zone V e XIV può essere pescato con reti da traino pelagiche.

     (6) È emerso che il fatto di assegnare giorni di pesca aggiuntivi per mese civile alle navi operanti nel Mare del Nord con attrezzi trainati dotati di finestre a maglie quadrate di 120 mm può mettere in pericolo la ricostituzione del merluzzo bianco ed è contrario all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 423/2004. È quindi opportuno depennare il Mare del Nord dall’elenco delle zone per le quali è prevista l’assegnazione di giorni di pesca aggiuntivi ed è anche opportuno precisare le specifiche tecniche delle finestre a maglie quadrate di 120 mm.

     (7) È opportuno aumentare a 120 tonnellate le possibilità di pesca di squali pelagici nella sottozona CIEM X (acque comunitarie e acque internazionali), affinché sia possibile sbarcare le catture accessorie inevitabili di questa specie.

     (8) Le norme riguardanti le interazioni tra le attività di pesca esercitate nelle zone definite negli allegati IV bis e IV quater del regolamento (CE) n. 27/2005 non dovrebbero ostare all’utilizzo del numero massimo di giorni autorizzati ai sensi dell’allegato IV bis. Occorre pertanto modificare tali norme.

     (9) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde.

     (10) Le possibilità di pesca del granatiere nella divisione CIEM Vb e nelle sottozone VI e VII (acque comunitarie e acque internazionali) sono state calcolate in modo errato nel regolamento (CE) n. 2270/2004 e dovrebbero essere corrette.

     (11) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte al più presto. Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

     (12) È quindi opportuno modificare in conformità i regolamenti (CE) n. 27/2005 e (CE) n. 2270/2004,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. Modifiche al regolamento (CE) n. 27/2005.

     Il regolamento (CE) n. 27/2005 è modificato come segue:

     1) all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all’allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell’Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.»;

     2) all’articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

     «Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell’Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

     Zona sud-occidentale

     1. 63° 12’ N e 23° 05’ O attraverso 62° 00’ N e 26° 00’ O,

     2. 62° 58’ N e 22° 25’ O,

     3. 63° 06’ N e 21° 30’ O,

     4. 63° 03’ N e 21° 00’ O, di lì 180° 00’ S;

     Zona sud-orientale

     1. 63° 14’ N e 10° 40’ O,

     2. 63° 14’ N e 11° 23’ O,

     3. 63° 35’ N e 12° 21’ O,

     4. 64° 00’ N e 12° 30’ O,

     5. 63° 53’ N e 13° 30’ O,

     6. 63° 36’ N e 14° 30’ O,

     7. 63° 10’ N e 17° 00’ O, di lì 180° 00’ S.»;

     3) gli allegati I B, I C, I D, IV bis, IV quater e VI sono modificati in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 2. Modifiche al regolamento (CE) n. 2270/2004.

     L’allegato del regolamento (CE) n. 2270/2004 è modificato in conformità all’allegato II del presente regolamento.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO I

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

     1) la voce relativa alla specie squali pelagici nella zona X (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

 

 

 

«Specie: Squali pelagici  

Zona: X (acque comunitarie e acque internazionali) 

 

 

Portogallo  

120 

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo  

CE [1]  

120 

contingente non è consentita la pesca selettiva.» 

 

 

 

     2) la voce relativa alla specie granatiere nelle zone Vb, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali) è sostituita dal seguente testo:

 

 

 

«Specie: Granatiere 

Zona: Vb, VI, VII (acque comunitarie e acque internazionali) 

 

Coryphaenoides rupestris 

 

 

 

Germania  

10 

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo  

Estonia  

77 

contingente non è consentita la pesca selettiva.» 

Spagna  

85 

 

Francia  

4.327 

 

Irlanda  

341 

 

Lituania  

99 

 

Polonia  

50 

 

Regno Unito  

254 

 

Altri [1]  

10 

 

CE  

5.253