§ 12.1.58 – Regolamento 26 febbraio 2004, n. 423.
Regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:26/02/2004
Numero:423


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Delimitazione delle zone geografiche.
Art.  3. Obiettivo del piano di ricostituzione.
Art.  4. Raggiungimento dei livelli da conseguire.
Art.  5. Fissazione dei TAC.
Art.  6. Procedimento per fissare i TAC.
Art.  7. Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali.
Art.  8. Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni associate.
Art.  9. Comunicazioni sullo sforzo di pesca.
Art.  10. Misure di controllo alternative.
Art.  11. Notifica preliminare.
Art.  12. Porti designati.
Art.  13. Margine di tolleranza nelle stime dei quantitativi registrati nel giornale di bordo.
Art.  14. Stivaggio separato del merluzzo bianco.
Art.  15. Trasporto del merluzzo bianco.
Art.  16. Programma di controllo specifico.
Art.  17. Entrata in vigore.


§ 12.1.58 – Regolamento 26 febbraio 2004, n. 423. [1]

Regolamento (CE) n. 423/2004 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco.

(G.U.U.E. 9 marzo 2004, n. L 70).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) Secondo i recenti pareri scientifici del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), nelle acque comunitarie numerosi stock di merluzzo bianco registrano, a seguito della mortalità per pesca, una diminuzione delle quantità di pesci adulti in mare tale da poter compromettere la ricostituzione di questi stock mediante la riproduzione, che rischiano quindi l'esaurimento.

     (2) Si tratta degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nel Mare del Nord, compresi lo Skagerrak e la Manica orientale, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda.

     (3) È necessario adottare misure per l'attuazione di piani pluriennali finalizzati alla ricostituzione di questi stock.

     (4) Si prevede che per la ricostituzione di questi stock alle condizioni stabilite nel presente regolamento saranno necessari da cinque a dieci anni.

     (5) Si considera che, per uno stock, l'obiettivo del piano relativo a tali misure è conseguito quando, per due anni consecutivi, il quantitativo di pesci adulti è superiore a quello deciso dai responsabili della gestione in quanto compreso entro limiti biologici di sicurezza.

     (6) Per conseguire questo obiettivo, la mortalità per pesca dovrebbe essere gestita in modo tale da comportare un'elevata probabilità di incremento, di anno in anno, dei quantitativi di pesci adulti in mare.

     (7) Tale contenimento del tasso di mortalità per pesca può essere ottenuto mediante un metodo adeguato per stabilire il livello dei totali ammissibili di catture (TAC) degli stock interessati ed un sistema che limiti lo sforzo di pesca su tali stock in modo da rendere improbabile il superamento dei TAC.

     (8) Una volta conseguito l'obiettivo della ricostituzione, la Commissione proporrà le misure da attuare successivamente e il Consiglio adotterà una decisione al riguardo, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/ 2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.

     (9) Per garantire il rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento sono necessarie ulteriori misure di controllo, oltre a quelle stabilite nel regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento istituisce un piano per la ricostituzione dei seguenti stock di merluzzo bianco (in seguito denominati «stock di merluzzo bianco depauperati»):

     a) merluzzo bianco nel Kattegat;

     b) merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale;

     c) merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale;

     d) merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda.

 

     Art. 2. Delimitazione delle zone geografiche.

     Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

     a) per «Kattegat» si intende quella parte della divisione IIIa, quale definita dal CIEM, limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenore a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

     b) per «Mare del Nord» si intende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nello Skagerrak, nonché la parte della divisione CIEM IIa che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri;

     c) per «Skagerrak» si intende la parte della divisione CIEM IIIa limitata, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

     d) per «Manica orientale» si intende la divisione CIEM VIId;

     e) per «Mare d'Irlanda» si intende la divisione CIEM VIIa;

     f) per «Scozia occidentale» si intende la divisione CIEM VIa e la parte della divisione CIEM Vb che si trova nelle acque soggette alla sovranità o giurisdizione degli Stati membri.

 

CAPITOLO II

LIVELLI DA CONSEGUIRE

 

     Art. 3. Obiettivo del piano di ricostituzione.

     Il piano di ricostituzione di cui all'articolo 1 è inteso ad incrementare i quantitativi di pesci adulti affinché raggiungano valori pari o superiori ai livelli da conseguire specificati nella tabella seguente:

 

Stock

Livelli da conseguire in tonnellate

 

Merluzzo bianco nel Kattegat

 

10 500

 

Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale

 

150 000

 

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale

 

22 000

 

Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda

 

10 000

 

     Art. 4. Raggiungimento dei livelli da conseguire.

     Qualora la Commissione constati, in base al parere del CIEM e in seguito all'accordo su tale parere in seno al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che il livello previsto per un determinato stock di merluzzo bianco è stato conseguito per due anni consecutivi, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, di eliminare tale stock dall'ambito di applicazione del presente regolamento e di stabilire per detto stock un piano di gestione a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

CAPITOLO III

TOTALI AMMISSIBILI DI CATTURE

 

     Art. 5. Fissazione dei TAC.

     Il TAC viene fissato a norma dell'articolo 6 qualora, per uno stock di merluzzo bianco, i quantitativi di pesci adulti sono stimati dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, pari o superiori ai livelli minimi specificati nella tabella seguente:

 

Stock

Livelli minimi in tonnellate

 

Merluzzo bianco nel Kattegat

 

6 400

 

Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale

 

70 000

 

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale

 

14 000

 

Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda

 

6 000

 

     Art. 6. Procedimento per fissare i TAC.

     1. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per ciascuno degli stock di merluzzo bianco depauperati relativo all'anno successivo.

     2. I TAC non superano il livello indicato dalla valutazione scientifica del CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, come necessario per ottenere, alla fine dell'anno di applicazione dei TAC stessi, un incremento del 30 % del quantitativo di pesci adulti in mare rispetto alle stime dei quantitativi presenti in mare all'inizio dello stesso anno.

     3. Il Consiglio non adotta alcun TAC per il quale il CSTEP preveda, in base alla relazione più recente del CIEM, che possa provocare nell'anno di applicazione un tasso di mortalità per pesca superiore ai valori indicati nella tabella seguente:

 

Stock

Tasso di mortalità per pesca

 

Merluzzo bianco nel Kattegat

 

0,60

 

Merluzzo bianco nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale

 

0,65

 

Merluzzo bianco nelle acque della Scozia occidentale

 

0,60

 

Merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda

 

0,72

 

     4. Ove si preveda che l'applicazione del paragrafo 2 dia come risultato, alla fine dell'anno di applicazione dei TAC, un quantitativo di pesci adulti superiore a quello specificato nell'articolo 3, la Commissione procede a un riesame del piano di ricostituzione e propone gli adeguamenti necessari in base alle più recenti valutazioni scientifiche. Tale riesame deve essere effettuato in ogni caso entro il 16 marzo 2007.

     5. Ad eccezione del primo anno di applicazione del presente articolo:

     a) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non superi di oltre il 15 % quello dell'anno interessato;

     b) qualora le norme di cui ai paragrafi 2 o 4 diano come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC che non sia inferiore di oltre il 15 % a quello dell'anno interessato.

     6. I paragrafi 4 o 5 non si applicano qualora la loro applicazione comporti il superamento dei valori indicati nel paragrafo 3.

 

     Art. 7. Fissazione dei TAC in circostanze eccezionali.

     Se il quantitativo di pesci adulti di uno stock di merluzzo bianco è stato stimato dal CSTEP, in base alla relazione più recente del CIEM, inferiore al quantitativo di cui all'articolo 5, si applicano le seguenti norme:

     a) si applica l'articolo 6 qualora si preveda che tale misura comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo indicato nell'articolo 5;

     b) qualora non si preveda che l'applicazione dell'articolo 6 comporterà, alla fine dell'anno di applicazione del TAC, un incremento del quantitativo di pesci adulti tale da raggiungere o superare il quantitativo indicato nell'articolo 5, il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, un TAC per l'anno successivo che sia inferiore a quello risultante dall'applicazione del metodo descritto nell'articolo 6.

 

CAPITOLO IV

LIMITAZIONE DELLO SFORZO DI PESCA

 

     Art. 8. Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni associate.

     1. Il TAC di cui al capitolo III è integrato da un sistema di limitazione dello sforzo di pesca, basato sui bacini geografici e sui gruppi di attrezzi da pesca, nonché le condizioni associate per l'utilizzazione di queste possibilità di pesca specificate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

     2. Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione, sugli adeguamenti del numero di giorni di pesca per le navi che utilizzano attrezzi con maglie di dimensioni uguali o superiori a 100 mm in proporzione diretta agli adeguamenti annui della mortalità di pesca stimati dal CIEM e dal CSTEP coerentemente con l'applicazione dei TAC stabiliti secondo il procedimento di cui all'articolo 6.

     3. Il Consiglio può decidere a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, modalità alternative delle limitazioni dello sforzo di pesca da applicare nell'ambito di un piano di ricostituzione, onde gestire lo sforzo di pesca coerentemente con i TAC fissati secondo il procedimento di cui all'articolo 6.

     4. In mancanza di una decisione ai sensi dei paragrafi 2 e 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'allegato V del regolamento (CE) n. 2287/2003 fino a che il Consigli adotti una decisione a norma dell'articolo 4.

 

CAPITOLO V

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

 

     Art. 9. Comunicazioni sullo sforzo di pesca.

     A prescindere dall'articolo 19 bis del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 duodecies di tale regolamento si applicano ai pescherecci operanti nelle zone geografiche di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tuttavia, tale disposizione non si applica ai pescherecci non autorizzati a tenere a bordo e utilizzare attrezzi da pesca per la cattura di specie degli stock di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

 

     Art. 10. Misure di controllo alternative.

     Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità con gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 9, purché esse garantiscano la medesima efficacia e trasparenza. Prima di essere attuate, tali misure alternative sono notificate alla Commissione

 

     Art. 11. Notifica preliminare.

     1. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante, prima di entrare in un porto o luogo di sbarco di uno Stato membro con oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco a bordo, comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima di entrare:

     a) il nome del porto o del luogo di sbarco;

     b) l'ora di arrivo prevista nel porto o luogo di sbarco;

     c) i quantitativi di tutte le specie delle quali più di 50 kg sono detenuti a bordo, in kg di peso vivo.

     2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco delle catture detenute a bordo non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

     3. Il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante che desideri trasbordare o rigettare in mare un quantitativo detenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo notifica alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera le informazioni di cui al paragrafo 1 almeno 24 ore prima del trasbordo, del rigetto in mare o dello sbarco nel paese terzo.

 

     Art. 12. Porti designati.

     1. Qualora un peschereccio comunitario debba sbarcare oltre due tonnellate di merluzzo bianco nella Comunità, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

     2. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a due tonnellate.

     3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 marzo 2004, l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e sorveglianza per quei porti, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco.

     La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

 

     Art. 13. Margine di tolleranza nelle stime dei quantitativi registrati nel giornale di bordo.

     In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri, la tolleranza nella stima del quantitativo di pesce detenuto a bordo ed espresso in kg è pari a un margine massimo dell'8 % del dato registrato nel giornale di bordo.

 

     Art. 14. Stivaggio separato del merluzzo bianco.

     È vietato detenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un recipiente. I recipienti contenenti merluzzo bianco devono essere caricati nella stiva in maniera da restare separati da altri recipienti.

 

     Art. 15. Trasporto del merluzzo bianco.

     1. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone geografiche di cui all'articolo 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati alla presenza di ispettori prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco. Per il merluzzo bianco sbarcato per la prima volta in un porto designato a norma dell'articolo 12, vengono pesati, alla presenza di ispettori autorizzati dagli Stati membri, campioni rappresentativi pari nel numero ad almeno il 20 % degli sbarchi, prima di essere messi in vendita per la prima volta e venduti. A tal fine gli Stati membri presentano alla Commissione, entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, informazioni dettagliate sul regime di campionatura da impiegare.

     2. In deroga alle condizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di merluzzo bianco superiori a 50 kg trasportati in un luogo diverso da quello di primo sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento citato, indicante i quantitativi trasportati di merluzzo bianco. Non si applica l'esonero di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), di detto regolamento.

 

     Art. 16. Programma di controllo specifico.

     In deroga all'articolo 34 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, i programmi di controllo specifici per gli stock di merluzzo bianco possono avere una durata superiore a due anni dalla loro entrata in vigore.

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[1] Abrogato dall'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1342/2008.