§ 12.1.51 – Regolamento 19 dicembre 2003, n. 2287.
Regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:19/12/2003
Numero:2287


Sommario
Art.  1. Oggetto.
Art.  2. Ambito di applicazione.
Art.  3. Definizioni.
Art.  4. Zone di pesca.
Art.  5. Possibilità di pesca e attribuzioni.
Art.  6. Disposizioni speciali in materia di attribuzione.
Art.  7. Flessibilità dei contingenti.
Art.  8. Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.
Art.  9. Limiti di accesso.
Art.  10. Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord.
Art.  11. Altre misure tecniche e di controllo.
Art.  12. Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate.
Art.  13. Autorizzazione.
Art.  14. Restrizioni geografiche.
Art.  15. Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.
Art.  16. Licenze e condizioni associate.
Art.  17. Isole Færøer.
Art.  18. Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca..
Art.  19. Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale.
Art.  20. Numero di licenze.
Art.  21. Annullamento e ritiro.
Art.  22. Mancato rispetto delle norme pertinenti.
Art.  23. Obblighi del detentore della licenza.
Art.  24. Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana.
Art. 25.  Elenco dei pescherecci.
Art. 26.  Dimensione delle maglie delle reti.
Art.  27. Attacco di dispositivi alle reti.
Art.  28. Catture accessorie.
Art.  29. Taglia minima dei pesci.
Art. 30.  Giornale di bordo e piano di magazzinaggio.
Art.  31. Reti.
Art.  32. Trasbordi.
Art.  33. Controllo dello sforzo di pesca.
Art. 34.  Pesca del gamberello boreale.
Art. 35.  Permesso di pesca speciale per l'ippoglosso nero.
Art.  36. Relazioni.
Art.  37. Porti designati.
Art.  38. Ispezioni nei porti.
Art.  39. Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti.
Art.  40. Follow up delle attività di pesca.
Art. 41.  Pesca dello scorfano.
Art. 42.  Divieti e limiti di cattura.
Art. 43.  Partecipazione alla pesca sperimentale.
Art.  44. Sistemi di notifica.
Art.  45. Disposizioni speciali.
Art.  46. Definizione di cala.
Art.  47. Piani di ricerca.
Art.  48. Piani di raccolta dei dati.
Art.  49. Programma di marcatura.
Art.  50. Osservatori scientifici.
Art.  51. Trasmissione dei dati.
Art.  52. Contingenti per i nuovi Stati membri.
Art.  53. Entrata in vigore.


§ 12.1.51 – Regolamento 19 dicembre 2003, n. 2287. [1]

Regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 344).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 24 e gli allegati VI, VIII, IX e XII,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 20,

     visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico, in particolare l'articolo 21,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2371/2002, il Consiglio provvede ad adottare le misure necessarie per assicurare l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca, tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca.

     (2) A norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002, spetta al Consiglio fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi secondo i criteri di cui all'articolo 20 di detto regolamento.

     (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

     (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

     (5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi definite.

     (6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con la Norvegia, le isole Faerøer, la Groenlandia, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania e l'Estonia.

     (7) A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dalla Svezia e dalla Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Polonia.

     (8) Ai sensi dell'atto di adesione del 2003 le disposizioni relative alle possibilità di pesca per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia devono essere conformi al trattato di adesione a decorrere dalla data della stessa. Tuttavia, la stessa base per l'assegnazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2004 fino alla data di adesione.

     (9) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità dia attuazione a tali raccomandazioni.

     (10) Nella sua riunione annuale, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato delle tabelle che indicano la sottoutilizzazione e la sovrautilizzazione delle possibilità di pesca delle parti contraenti della ICCAT. In tale contesto la ICCAT ha adottato una decisione in cui ha rilevato che nel 2002 la Comunità europea ha sottoutilizzato il suo contingente per vari stock.

     (11) Per conformarsi agli adeguamenti ai contingenti comunitari stabiliti dalla ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione sia ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima, senza modificare i criteri di ripartizione fissati nel presente regolamento in merito all'assegnazione annua dei TAC.

     (12) L'utilizzazione delle possibilità di pesca dovrebbe essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca, al regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri , al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo , al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali, al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio del 30 marzo 1998 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame e al regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto.

     (13) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici, è necessario che nel 2004 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

     (14) È necessario adottare disposizioni comunitarie relative alla pesca nel golfo di Riga, conformemente agli orientamenti fissati nell'atto di adesione del 2003. È opportuno introdurre l'obbligo di detenere permessi di pesca speciali per avere accesso alle acque in questione.

     (15) La commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato, nella riunione tenuta nell'ottobre 2003, una speciale chiusura per la pesca delle flotte a cianciolo, nonché misure tecniche relative alla ritenzione di tutte le catture, disposizioni relative alle catture accessorie e disposizioni relative alle tartarughe di mare. Sebbene la Comunità non sia membro di tale organizzazione, è necessario dare attuazione a tali limitazioni relative alle catture per assicurare una gestione sostenibile di tale risorsa ittica.

     (16) I TAC relativi agli stock che formano oggetto di piani di ricostituzione che possono essere attuati già nel 2004 dovrebbero corrispondere alla strategia di ricostituzione prevista in tali piani. Nel caso degli stock per i quali i piani di ricostituzione non possono essere attuati nel 2004, dovrebbe essere attuata una gestione più restrittiva nel breve termine.

     (17) In attesa dell'adozione di piani di ricostituzione e dell'attuazione dei regimi di gestione dello sforzo di pesca in essi inclusi, è necessario attuare regimi provvisori di gestione dello sforzo quantomeno per gli stock più a rischio, per i quali il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha raccomandato di ridurre i TAC a zero nel 2004.

     (18) Sulla base delle raccomandazioni del CIEM, è necessario applicare un sistema temporaneo di gestione dello sforzo della pesca industriale dei cicerelli nella sottozona CIEM IV (Skagerrak e Mare del Nord).

     (19) Nel corso della sua 25ma riunione annuale tenuta dal 15 al 19 settembre 2003, l'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) ha adottato un piano di ricostituzione per l'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO della NAFO. Il piano di ricostituzione prevede una riduzione dei TAC fino al 2007, come pure misure aggiuntive per assicurarne l'efficacia. È necessario pertanto attuare queste misure già dal 2004 in attesa dell'adozione del regolamento del Consiglio che attua le misure pluriennali per la ricostituzione dello stock di ippoglosso nero.

     (20) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, dovrebbero essere applicati i TAC adottati da quest'ultima per la campagna 2003-2004 e i corrispondenti limiti temporali.

     (21) Nella sua XXII riunione annuale nel 2003, la CCAMLR ha approvato la partecipazione dei pescherecci battenti bandiera della Comunità alla pesca sperimentale di Dissostichus spp. nelle sottozone FAO 88.1 e FAO 48.6 e ha fissato i limiti delle catture e catture accessorie per le relative attività di pesca, indicati all'allegato XVI, come pure talune misure tecniche specifiche, quali specificate all'articolo 43. Tali limiti e tali misure tecniche dovrebbero parimenti essere applicati.

     (22) Per assicurare il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante aprire tali possibilità di pesca a decorrere dal 1° gennaio 2004. Considerata l'urgenza della questione, è imperativo concedere una deroga al termine di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto.

     Il presente regolamento fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per l'anno 2004 e le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate. Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici, esso fissa le possibilità di pesca e le condizioni specifiche per il periodo indicato all'allegato IF.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione.

     Il presente regolamento si applica:

     a) alle navi da pesca della Comunità (in prosieguo denominate «navi comunitarie»), e

     b) alle navi da pesca battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi (in seguito denominate «navi dei paesi terzi») in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri (in prosieguo denominate «acque comunitarie »).

 

     Art. 3. Definizioni.

     Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «possibilità di pesca»:

     i) il totale ammissibile di catture («TAC») o il numero di navi autorizzate a pescare e/o la durata di tali autorizzazioni;

     ii) le quote dei TAC disponibili per la Comunità;

     iii) i contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

     iv) l'attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui ai punti ii) e iii) sotto forma di contingenti;

     v) l'attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

     b) «acque internazionali», le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

     c) «zona di regolamentazione NAFO», la parte della zona della convenzione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

     d) «Skagerrak», la zona limitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

     e) «Kattegat», la zona limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, indi fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

     f) «mare del Nord», la zona comprendente la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak di cui alla lettera c);

     g) «unità di gestione 3», le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59° 30¡ di latitudine nord.

     h) «golfo di Riga», la zona delimitata a ovest dalla linea che collega il faro di Ovisi (57° 34.1234¡ N, 21° 42.9574¡ E) sulla costa occidentale della Lettonia alla punta meridionale di Capo Loode (57° 57.4760¡ N, 21° 58.2789¡ E) sull'isola di Saaremaa, proseguendo a sud fino al punto più meridionale della penisola di Sõrve, a nord-est lungo la costa orientale dell'isola di Saaremaa e a nord dalla linea che va dal punto 58°30.0¡ N 23°13.2¡E al punto 58°30.0¡N 23°41¡1E.

     i) «nuovi Stati membri»: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca.

 

     Art. 4. Zone di pesca.

     Ai fini del presente regolamento:

     a) le zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) sono definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91;

     b) le zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) sono definite nel regolamento (CE) n. 2597/95;

     c) le zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale) sono definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93;

     d) le zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico) sono definite nel regolamento (CE) n. 66/98.

 

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE

PER LE NAVI COMUNITARIE

 

     Art. 5. Possibilità di pesca e attribuzioni.

     1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate negli allegati I e II.

     2. Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione dell'Estonia, delle Isole Faerøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia, della Polonia — compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen — e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 9, 16 e 17.

     3. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nelle zone V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin, non appena il TAC sia stato adottato. Dopo il trasferimento di 30 000 tonnellate all'Islanda, di 10 000 tonnellate alle Isole Faerøer e 6 700 tonnellate alla Norvegia, i quantitativi restanti sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri.

     4. Le possibilità di pesca per gli stock di melù nelle zone I-XIV (acque comunitarie e acque internazionali) e di aringa nelle zone I e II (acque comunitarie e acque internazionali) possono essere aumentate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 qualora i paesi terzi non si attengano a una gestione responsabile di tali stock.

 

     Art. 6. Disposizioni speciali in materia di attribuzione.

     La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli allegati I e II non pregiudica:

     a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

     b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1 e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

     c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

     d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

     e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

 

     Art. 7. Flessibilità dei contingenti.

     Per il 2004 gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui devono applicarsi le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento.

 

     Art. 8. Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.

     1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

     a) quando le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è stato ancora esaurito; oppure

     b) quando le catture rientrano in una quota a disposizione della Comunità che non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta quota non è ancora esaurita; oppure

     c) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, quando le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono suddivise a bordo o allo sbarco; oppure

     d) per le aringhe, quando le catture sono conformi alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98; oppure

     e) per gli sgombri, quando le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise; oppure

     f) quando le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche eseguite in virtù del regolamento (CE) n. 850/98.

     2. Tutti gli sbarchi sono dedotti dal contingente oppure dalla quota della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1, lettere (c), (d), (e) e (f).

     3. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non suddivise e contenenti aringhe.

     4. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98.

 

     Art. 9. Limiti di accesso.

     1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.

     2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

 

     Area sud occidentale

 

     1.     63°12’ N e 23°05’ O attraverso 62°00’ N e 26°00’ O

     2.     62°58’ N e 22°25’ O

     3.     63°06’ N e 21°30’ O

     4.     63°03’ N e 21°00’ W di lì 180°00’ S

 

     Zona sud-orientale

 

     1.     63°14’ N e 10°40’ O

     2.     63°14’ N e 11°23’ O

     3.     63°35’ N e 12°21’ O

     4.     64°00’ N e 12°30’ O

     5.     63°53’ N e 13°30’ O

     6.     63°36’ N e 14°30’ O

     7.     63°10’ N e 17°00’ W di lì 180°00’ S

 

     Art. 10. Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord.

     Le misure di cui all'allegato III si applicano alla cattura, alla suddivisione e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.

 

     Art. 11. Altre misure tecniche e di controllo.

     Le misure tecniche di cui all'allegato IV si applicano nel 2004 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.

     Dettagliate modalità di applicazione dei punti 11 e 12 dell'allegato IV possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

     Art. 12. Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate.

     1. Per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 gennaio 2004, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nello Skagerrak, nel Kattegat, nel mare del Nord e ad ovest della Scozia si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni ad essa associate di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002.

     2. Per il periodo dal 1° febbraio 2004 al 31 dicembre 2004, per la gestione degli stock di merluzzo bianco nello Skagerrak, nel Kattegat, nel Mare del Nord, nella Manica orientale, nel mare d'Irlanda e ad ovest della Scozia, si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate di cui all'allegato V.

     3. Per la gestione degli stock di cicerelli nella sottozona CIEM IV (Skagerrak e Mare del Nord) si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni a esse associate di cui all'allegato VI.

     4. Dettagliate modalità di applicazione del punto 6 dell'allegato VI possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002.

 

CAPITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE ASSOCIATE

PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

 

     Art. 13. Autorizzazione.

     Le navi battenti bandiera di Barbados, dell'Estonia, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Færøer, sono autorizzate a effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

 

     Art. 14. Restrizioni geografiche.

     Le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

     a) della Norvegia, o registrate nelle Isole Faerøer, sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00¡ di latitudine nord, fatta eccezione per la zona di cui all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2371/2002; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

     b) dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59° 30¡ di latitudine nord;

     c) della Polonia e della Federazione russa sono limitate alle parti della parte svedese della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel Mar Baltico a sud di 59°30¡ di latitudine nord;

     d) di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

 

     Art. 15. Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie.

     È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, a meno che le catture siano state effettuate dalle navi di un paese terzo che dispone di un contingente e tale contingente non sia stato ancora esaurito.

 

CAPITOLO IV

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

 

     Art. 16. Licenze e condizioni associate.

     1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato.

     Tuttavia, il primo comma non si applica alle attività di pesca effettuate dalle seguenti navi nelle acque norvegesi del Mare del Nord:

     a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT;

     b) navi che pescano specie destinate al consumo umano diverse dallo sgombro;

     c) navi svedesi, secondo la prassi abituale.

     2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni a esse associate sono fissati nell'allegato VII, parte I. Le domande di licenza indicano i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e sono indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette tali domande alle autorità del paese terzo interessato.

     3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

 

     Art. 17. Isole Færøer.

     Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta di una determinata specie nelle acque delle isole Færøer possono praticare la pesca diretta di un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Færøer.

 

CAPITOLO V

REGIME DELLE LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

 

     Art. 18. Obbligo di possedere una licenza e un permesso speciale di pesca..

     1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

     2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faerøer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

     3. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2003 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2004 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

 

     Art. 19. Domanda di licenza o di permesso di pesca speciale.

     La domanda di licenza o di permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione è accompagnata dai seguenti dati:

     a) nome della nave;

     b) numero di registrazione;

     c) lettere e cifre esterne di identificazione,

     d) porto di registrazione;

     e) nome e indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

     f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

     g) potenza del motore;

     h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

     i) metodo di pesca previsto;

     j) zona di pesca prevista;

     k) specie di pesci che si intendono catturare;

     l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

 

     Art. 20. Numero di licenze.

     Il numero di licenze e le condizioni particolari a esse associate sono fissati nell'allegato VII, parte II.

 

     Art. 21. Annullamento e ritiro.

     1. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno del rilascio.

     2. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

     3. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.

 

     Art. 22. Mancato rispetto delle norme pertinenti.

     1. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     2. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

 

     Art. 23. Obblighi del detentore della licenza.

     1. Le navi dei paesi terzi rispettano le misure di conservazione e di controllo, nonché le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare i regolamenti (CE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94, (CE) n. 88/98, (CE) n. 850/98, (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione.

     2. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VIII, parte I.

     3. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato IX, secondo le disposizioni previste in detto allegato.

 

     Art. 24. Disposizioni specifiche concernenti il dipartimento francese della Guiana.

     1. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo fatto a un armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

     2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni, che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, presenta alle autorità francesi una dichiarazione nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VII, parte III. Il comandante è responsabile dell'accuratezza della dichiarazione. Le autorità francesi prendono tutti i provvedimenti appropriati per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui all'articolo 23, paragrafo 2. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente. Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

     3. Le navi che effettuano attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana tengono un giornale di bordo conforme al modello che figura nell'allegato VIII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

     4. Se per un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI DELLA COMUNITÀ

CHE PESCANO NELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

 

SEZIONE 1

Partecipazione della Comunità

 

     Art. 25. Elenco dei pescherecci.

     1. Solamente le navi comunitarie di stazza lorda superiore 50 tonnellate, in possesso di un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera, sono autorizzate, alle condizioni specificate nel permesso, a pescare, tenere a bordo, effettuare operazioni di trasbordo e a sbarcare risorse di pesca provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO.

     2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, su supporto informatico, un elenco delle navi di stazza lorda superiore 50 tonnellate battenti la sua bandiera e immatricolate nella Comunità autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO.

     3. L'elenco di cui al paragrafo 2 è trasmesso alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di modifiche all'elenco, almeno 5 giorni prima che la nuova nave entri nella zona di regolamentazione NAFO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

     4. L'elenco di cui al paragrafo 2 comprende le seguenti informazioni:

     a) il numero interno della nave, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca;

     b) l'indicativo internazionale di chiamata;

     c) il noleggiatore della nave, ove applicabile;

     d) il tipo di nave.

     5. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

     a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

     b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro a esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

     c) Stato nel quale la nave è registrata, o era precedentemente registrata, e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

     d) nome della nave;

     e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

     f) porto di origine della nave dopo il trasferimento;

     g) nome dell'armatore o del noleggiatore;

     h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

     i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

     j) sottozone in cui la nave intende operare.

 

SEZIONE 2

Misure tecniche

 

     Art. 26. Dimensione delle maglie delle reti.

     È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie elencate nell'allegato X. Tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

     Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

 

     Art. 27. Attacco di dispositivi alle reti.

     1. È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente articolo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

     2. Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

     3. Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli elencati nell'allegato XI.

     4. Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm. Le navi che pescano gamberetti nella divisione 3L sono munite inoltre di catenelle distanziatrici di lunghezza non inferiore a 72 cm.

 

     Art. 28. Catture accessorie.

     1. I comandanti delle navi non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.

     2. Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato ID per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO, ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie, non possono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca diretta di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato ID non superano rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

     3. Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui al paragrafo 2 applicabili alla specie in questione, le navi si spostano immediatamente di almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se nelle successive operazioni di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie supera i suddetti limiti, ancora una volta le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala per almeno 48 ore.

     4. Le navi che pescano i gamberetti (Pandalus borealis), nel caso in cui la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato ID superi, in una delle cale, il 5 % del peso nella divisione 3M e il 2,5 % nella divisione 3L, si spostano immediatamente di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

     Le catture di gamberetti non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

 

     Art. 29. Taglia minima dei pesci.

     I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO, la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XII, non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in talune zone di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave si sposta di almeno 5 miglia nautiche dal luogo della cala prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente a una specie per la quale si applicano le disposizioni in materia di taglia minima, e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII, è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

 

SEZIONE 3

Misure di controllo

 

     Art. 30. Giornale di bordo e piano di magazzinaggio.

     1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento.

     2. Entro il giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri notificano alla Commissione su supporto informatico i quantitativi di stock di cui all'allegato XIV sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

     3. Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato ID:

     a) un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato; oppure

     b) un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati in cui è indicata l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nelle stive.

     4. Il comandante presta l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

 

     Art. 31. Reti.

     Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato X, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 26. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

     a) le reti siano staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico; e

     b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte siano fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

 

     Art. 32. Trasbordi.

     Le navi comunitarie non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle proprie autorità competenti.

 

     Art. 33. Controllo dello sforzo di pesca.

     1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi di cui all'articolo 25 sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO.

     2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie della zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2004 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l'altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività. Detto piano indica lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per le varie specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di navi che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

 

SEZIONE 4

Disposizioni speciali per la pesca del gamberello boreale

 

     Art. 34. Pesca del gamberello boreale.

     Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta.

 

SEZIONE 5

Disposizioni speciali per la pesca dell'ippoglosso nero

 

     Art. 35. Permesso di pesca speciale per l'ippoglosso nero.

     1. Le navi comunitarie di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, non comprese nell'elenco di cui al paragrafo 2, non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare ippoglosso nero.

     2. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione un elenco di tutte le navi di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità, che tale Stato membro autorizza a pescare l'ippoglosso nero nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO, previo il rilascio di un permesso speciale di pesca.

     3. L'elenco di cui al paragrafo 2 riporta il numero interno della nave di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione.

     4. L'elenco in questione è trasmesso alla Commissione su supporto informatico entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, nel caso di modifiche dell'elenco, almeno 5 giorni prima che la nuova nave entri nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

     5. Ogni Stato membro prende le misure necessarie per ripartire la sua quota per l'ippoglosso nero tra le sue navi autorizzate di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano le informazioni relative alla ripartizione delle quote alla Commissione entro 15 giorni dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento.

 

     Art. 36. Relazioni.

     1. I comandanti delle navi di cui all'articolo 35, paragrafo 2 comunicano le seguenti informazioni al proprio Stato membro di bandiera:

     a) i quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria entra nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascun ingresso della nave nelle zone in questione.

     b) Catture settimanali di ippoglosso nero. Tali informazioni sono comunicate per la prima volta entro la fine del settimo giorno successivo all'entrata nella sottozona 2 e nelle divisioni KLMNO o, qualora la campagna di pesca duri più di sette giorni, entro il lunedì per le catture realizzate nella sottozona 2 e nelle divisioni 3 KLMNO nella settimana precedente che si è conclusa la domenica alle ore 24.

     c) I quantitativi di ippoglosso nero presenti a bordo nel momento in cui la nave comunitaria esce dalla sottozona 2 e dalle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate tra le 12 e le 6 ore che precedono ciascuna uscita della nave dalla zona in questione e comprendono il numero di giorni di pesca e il totale delle catture effettuate nella zona in questione.

     d) I quantitativi caricati e scaricati per ciascun trasbordo di ippoglosso nero durante la permanenza della nave nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO. Tali informazioni sono comunicate entro 24 ore dal completamento del trasbordo.

     2. Una volta ricevute le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) e d), gli Stati membri le trasmettono alla Commissione.

     3. Qualora si ritenga che le catture di ippoglosso nero notificate ai sensi del paragrafo 2 abbiano raggiunto il 70 % del contingente assegnato agli Stati membri, questi ultimi prendono le misure necessarie per rafforzare il controllo delle catture e informano la Commissione di tali misure.

 

     Art. 37. Porti designati.

     1. È vietato sbarcare qualsiasi quantitativo di ippoglosso nero in un luogo che non sia uno dei porti designati a tal fine dalle parti contraenti NAFO. È proibito altresì lo sbarco di ippoglosso nero in porti di paesi che non sono parti contraenti.

     2. Gli Stati membri designano i porti nei quali possono essere sbarcate le catture di ippoglosso nero e determinano le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la dichiarazione dei quantitativi di ippoglosso nero presenti in ogni singolo sbarco.

     3. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'elenco dei porti designati e, entro i 15 giorni successivi, le relative procedure d'ispezione e di sorveglianza di cui al paragrafo 2. La Commissione trasmette sollecitamente tali informazioni al segretariato della NAFO.

     4. La Commissione trasmette sollecitamente a tutti gli Stati membri un elenco dei porti designati di cui al paragrafo 2, come pure dei porti designati da altre parti contraenti della NAFO.

 

     Art. 38. Ispezioni nei porti.

     1. Gli Stati membri assicurano che tutte le navi che entrano in un porto designato per sbarcare e/o trasbordare quantitativi di ippoglosso nero siano sottoposte a un'ispezione in porto in un conformità del regime di ispezione nei porti della NAFO.

     2. Le catture non possono essere sbarcate e/o trasbordate dalle navi di cui al paragrafo 1, se non alla presenza degli ispettori.

     3. Tutti i quantitativi sbarcati sono pesati specie per specie prima di essere trasportati nei depositi frigoriferi o verso altra destinazione.

     4. Gli Stati membri trasmettono la relazione relativa all'ispezione in porto al segretariato della NAFO, con copia alla Commissione, entro sette giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'ispezione.

 

     Art. 39. Divieto di sbarco e trasbordo per le navi di paesi che non sono parti contraenti.

     Gli Stati membri assicurano che lo sbarco e il trasbordo di ippoglosso nero fatto dalle navi di paesi che non sono parti contraenti della NAFO ma che hanno svolto attività di pesca nella sua zona di regolamentazione siano vietati.

 

     Art. 40. Follow up delle attività di pesca.

     Entro il 31 dicembre 2004, gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione delle misure di cui agli articoli da 34 a 39, incluso il numero totale di giorni di pesca.

 

SEZIONE 6

Disposizioni speciali per la pesca dello scorfano

 

     Art. 41. Pesca dello scorfano.

     1. Un lunedì su due il comandante di una nave comunitaria che pesca lo scorfano nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO, notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata, i quantitativi di scorfano pescati nelle zone in questione nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente. Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata ogni settimana al lunedì.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (mezzogiorno) di un martedì su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 12.00 (mezzanotte) della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti la loro bandiera e registrate sul loro territorio.

     Quando le catture accumulate ammontano al 50 % del TAC, la notifica è effettuata una volta alla settimana.

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE NAVI COMUNITARIE

CHE PESCANO NELLA ZONA CCAMLR

 

SEZIONE 1

Restrizioni

 

     Art. 42. Divieti e limiti di cattura.

     1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

     2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali, si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XVI nelle sottozone e divisioni in esso indicate.

 

SEZIONE 2

Pesca sperimentale

 

     Art. 43. Partecipazione alla pesca sperimentale.

     1. Le navi battenti bandiera spagnola e registrate in Spagna e notificate alla CCAMLR ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/98, possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di Dissostichus spp. solo nelle sottozone 48.6 e 88.1 della FAO. Nella zottozona 48.6, le attività di pesca sono consentite a una sola nave per volta. Nell'allegato XVI sono indicati i limiti totali delle catture e delle catture accessorie per ciascuna delle due sottozone e la loro ripartizione per Piccole unità di ricerca (SSRU).

     2. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca nonché a evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. A tal fine la pesca praticata in una qualsiasi SSRU è interrotta quando le catture riportate raggiungono il limite fissato e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

 

     Art. 44. Sistemi di notifica.

     Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:

     a) il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98;

     b) il sistema dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 66/98;

     c) il numero totale e il peso di esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.

 

     Art. 45. Disposizioni speciali.

     1. Le attività di pesca sperimentale di cui all'articolo 43 sono svolte in conformità con le disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 66/98, per quanto riguarda le misure applicabili per ridurre la mortalità accidentale degli uccelli marini dovuta alla pesca con palangari. Nelle attività di pesca in questione, oltre alle misure citate, è inoltre vietato il rigetto in mare delle frattaglie.

     2. Le navi partecipanti alla pesca sperimentale nella sottozona 88.1 della FAO sono inoltre soggette ai seguenti requisiti supplementari:

     a) le navi hanno il divieto di scaricare in mare:

     i) olio o prodotti combustibili o residui di oli, fatta eccezione per quanto consentito dall'allegato I della convenzione MARPOL 73/78;

     ii) immondizie;

     iii) residui alimentari che non riescano a passare per un apertura non superiore a 25 mm;

     iv) pollame intero o in pezzi (compresi i gusci d'uovo); oppure

     v) acque reflue a meno di 12 miglia nautiche dalla costa o dalle banchise o quando la nave viaggia a una velocità inferiore a 4 nodi.

     b) Nessun tipo di pollame o di uccelli vivi può essere introdotto nella sottozona 88.1 e il pollame pronto per il consumo non utilizzato non può essere scaricato in mare nella stessa sottozona.

     c) La pesca di Dissostichus spp. nella sottozona 88.1 è proibita nel raggio di 10 miglia nautiche dalla costa delle isole Balleny.

 

     Art. 46. Definizione di cala.

     1. Ai fini della presente sezione, si intende per cala la posa di uno o più palangari in uno stesso punto. Ai fini delle relazioni sulle catture e lo sforzo di pesca, la precisa collocazione geografica della cala è data dal centro del palangaro o dei palangari utilizzati.

     2. Per essere designate come cale di ricerca:

     a) ciascuna cala deve essere separata di almeno 5 miglia nautiche da un'altra cala di ricerca e tale distanza deve essere misurata dal punto di equidistanza geografico di ciascuna cala di ricerca;

     b) ciascuna cala deve comprendere tra 3 500 e 10 000 ami; ciò può essere realizzato con un numero di palangari separati collocati nel medesimo punto;

     c) per ciascuna cala di palangaro, il tempo di immersione non deve essere inferiore a 6 ore, misurate dal completamento della cala dei palangari fino all'inizio del recupero dei medesimi.

 

     Art. 47. Piani di ricerca.

     Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 attuano piani di ricerca in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 48.6 e 88.1. Il piano di ricerca è attuato con le modalità seguenti:

     a) al primo ingresso nella SSRU, le prime 10 cale, designate come «prima serie», sono considerate «cale di ricerca» e devono soddisfare i criteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2;

     b) le successive 10 cale, o 10 tonnellate di catture, se ciò avviene prima di portare a termine le 10 cale, sono designate come «seconda serie». Le cale della seconda serie possono, a discrezione del comandante, essere realizzate come parte delle normali attività di pesca sperimentale; tuttavia, se soddisfano i requisiti dell'articolo 46, paragrafo 2, anche le cale in questione possono essere designate come cale di ricerca;

     c) una volta completate la prima e la seconda serie di cale, se il comandante vuole continuare a pescare all'interno della SSRU, la nave deve effettuare una «terza serie» che darà come risultato un totale di 20 cale di ricerca sulle tre serie. La terza serie di cale deve avvenire nel corso della stessa permanenza all'interno della SSRU in cui sono state effettuate la prima e la seconda serie di cale;

     d) una volta concluse le 20 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU;

     e) nelle SSRU A, B, C, E e G e nella sottozona 88.1, in cui la superficie dei fondali marini adatta alla pesca è inferiore a 15 000 km², non si applicano le lettere b), c) e d) e, una volta concluse le 10 cale di ricerca, la nave può continuare a pescare all'interno della SSRU.

 

     Art. 48. Piani di raccolta dei dati.

     1. Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all'articolo 43 attuano piani di raccolta dei dati in ciascuna delle SSRU in cui sono suddivise le sottozone FAO 48.6 e 88.1. Il piano di raccolta dei dati comprende i seguenti dati:

     a) posizione e profondità del fondale a ciascuna estremità del palangaro;

     b) i tempi di innesco, di immersione e di salpamento;

     c) il numero e specie di pesci persi in superficie;

     d) il numero di ami innescati;

     e) il tipo di esca;

     f) il tasso di adescamento (in percentuale);

     g) il tipo di amo; e

     h) condizioni del mare, nuvolosità e fase lunare al momento della cala.

     2. Tutti i dati indicati al paragrafo 1 sono raccolti per ogni cala di ricerca; in particolare, devono essere misurati tutti i pesci di una cala di ricerca fino a un massimo di 100 pesci e almeno 30 devono essere selezionati come campioni per ricerche biologiche. Qualora siano pescati più di 100 pesci, deve essere applicato un metodo di sottocampionamento casuale.

 

     Art. 49. Programma di marcatura.

     Ciascuna nave partecipante alla pesca sperimentale secondo le modalità di cui all'articolo 43 attua inoltre un programma di marcatura secondo le seguenti modalità:

     a) per quanto riguarda il Dissostichus spp., è marchiato e liberato un esemplare per tonnellata di pesce vivo per tutta la durata della campagna. Le navi possono interrompere la marcatura solo dopo aver marchiato almeno 500 esemplari o, se interrompono la pesca, avendo marchiato un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato.

     b) il programma dovrebbe indirizzarsi soprattutto agli esemplari di piccola taglia (inferiore a 100 cm), anche se esemplari più grandi potranno essere marchiati se ciò è necessario per rispettare il rapporto di un esemplare per tonnellata di pesce vivo catturato. Tutti gli esemplari rilasciati in mare dovrebbero recare una doppia marcatura ed essere liberati in una zona geografica più ampia possibile;

     c) tutti i marchi sono chiaramente impressi con un unico numero di serie e un indirizzo di riferimento, in modo da poter risalire alle origini del marchio nel caso in cui l'esemplare marchiato venga nuovamente catturato;

     d) tutti i dati attinenti alla marcatura e agli esemplari di Dissostichus spp. ricatturati nel corso della pesca sono trasmessi su supporto informatico alla CCAMLR entro due mesi dal termine delle attività di pesca della nave.

 

     Art. 50. Osservatori scientifici.

     Ogni nave che partecipa alle attività di pesca sperimentali di cui all'articolo 43 ha a bordo almeno due osservatori scientifici, uno dei quali è designato secondo il programma di osservazione scientifica internazionale della CCAMLR, per l'intera durata delle attività di pesca della campagna.

 

CAPITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 51. Trasmissione dei dati.

     Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione su supporto informatico utilizzando i codici indicati in ciascuna tabella degli stock.

 

     Art. 52. Contingenti per i nuovi Stati membri.

     Le catture effettuate dalle navi dei nuovi Stati membri tra il 1° gennaio 2004 e la data di adesione sono calcolate nei contingenti di cui all'allegato I.

     Entro 15 giorni dalla data di adesione i nuovi Stati membri comunicano alla Commissione l'ammontare delle loro catture tra il 1° gennaio 2004 e la data di adesione.

 

     Art. 53. Entrata in vigore.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.

     Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1° gennaio 2004, l'articolo 42 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

     Le disposizioni di cui al punto 12 dell'allegato IV entrano in vigore il 1° febbraio 2004, fatta eccezione per i punti 12.3 e 12.7, secondo punto, che entrano in vigore il 1° gennaio 2004.

     Gli articoli 13 e 14 cessano di applicarsi a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a decorrere dalla data di adesione degli Stati in questione.

 

 

ALLEGATI [2]

 

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.

[2] Gli allegati IA, IB, IC, II, IV e VII sono stati modificati dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 867/2004. L’allegato I C è stato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1645/2004 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1691/2004. L’allegato IV è stato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1811/2004. L’allegato V è stato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1811/2004 e dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1928/2004.