§ 12.2.180 - Regolamento 6 maggio 1996, n. 847.
Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:06/05/1996
Numero:847


Sommario
Art. 1.      1. Si applicano TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario si [...]
Art. 2.      In sede di fissazione dei TAC a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 il Consiglio decide:
Art. 3.      1. Ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75% di un TAC precauzionale, uno Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello [...]
Art. 4.      1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.
Art. 5.      1. Fatta eccezione per gli stock di cui al paragrafo 2, tutti gli sbarchi eccedenti i rispettivi sbarchi consentiti vengono detratti dai contingenti dello stesso stock nell'anno successivo.
Art. 6.      Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997. Tuttavia, l'articolo 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e [...]


§ 12.2.180 - Regolamento 6 maggio 1996, n. 847.

Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti.

(G.U.C.E. 9 maggio 1996, n. L 115).

 

Art. 1.

     1. Si applicano TAC precauzionali agli stock per i quali non è disponibile una valutazione scientifica delle possibilità di pesca per l'anno in cui i TAC vanno utilizzati; in caso contrario si applicano TAC analitici.

     2. Ai fini del presente regolamento, gli sbarchi consentiti di uno stock consistono, per un dato Stato membro, nel contingente attribuito dal Consiglio in base all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, quale modificato da:

     - gli scambi effettuati in base all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92,

     - la compensazione di cui all'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93,

     - i quantitativi riportati in base all'articolo 4, paragrafo 2 del presente regolamento,

     - le detrazioni previste all'articolo 5 del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     In sede di fissazione dei TAC a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92 il Consiglio decide:

     - quali stock siano soggetti a TAC precauzionali e quali a TAC analitici, in base al parere scientifico disponibile sugli stock;

     - gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in base alle condizioni biologiche degli stock e agli impegni convenuti con paesi terzi;

     - gli stock ai quali si applicano le detrazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, in base alle loro condizioni biologiche.

 

     Art. 3.

     1. Ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75% di un TAC precauzionale, uno Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock per il quale è stato fissato il TAC in questione può chiedere un aumento del TAC. Tale richiesta, accompagnata dai pertinenti dati biologici giustificativi e da un'indicazione dell'entità dell'aumento è trasmessa alla Commissione. La Commissione esamina tutti gli elementi della richiesta entro un termine di venti giorni lavorativi; se la richiesta è ritenuta fondata, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di modifica del regolamento che stabilisce i TAC e i contingenti. Lo Stato membro viene informato dell'esito dell'esame.

     2. Gli Stai membri possono effettuare catture fino al 5% oltre gli sbarchi consentiti. Tuttavia tali catture sono considerate eccedenti gli sbarchi consentiti per quanto concerne le detrazioni previste all'articolo 5.

     3. Ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75% di un contingente connesso ad uno stock soggetto a TAC precauzionale, lo Stato membro cui è stato assegnato detto contingente può chiedere alla Commissione l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesce dello stesso stock, indicando il quantitativo supplementare richiesto, che non deve comunque superare il 10% del contingente rispettivo. La Commissione decide in merito a tali richieste entro venti giorni lavorativi secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93. Il quantitativo supplementare concesso in base a tale procedura è considerato eccedente gli sbarchi consentiti ai fini delle detrazioni previste all'articolo 5 del presente regolamento.

 

     Art. 4.

     1. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 3 si applicano agli stock soggetti a TAC analitici.

     2. Per gli stock soggetti a TAC analitici, ed eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri cui sia stato assegnato un contingente corrispondente possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica il contingente, di riportare all'anno successivo il 10% al massimo del loro contingente. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 2847/93, aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.

 

     Art. 5.

     1. Fatta eccezione per gli stock di cui al paragrafo 2, tutti gli sbarchi eccedenti i rispettivi sbarchi consentiti vengono detratti dai contingenti dello stesso stock nell'anno successivo.

     2. Per gli stock di cui all'articolo 2, terzo trattino, il superamento degli sbarchi consentiti comporta una detrazione dal contingente corrispondente nell'anno successivo secondo lo schema sotto riportato:

(Omissis)

Una detrazione pari al superamento P 1,00 è comunque applicata in tutti i

casi di superamento rispetto agli sbarchi consentiti pari o inferiore a 100

tonnellate.

Un ulteriore 3% della quantità pescata in eccesso rispetto agli sbarchi

consentiti è inoltre detratto per ciascuno degli anni successivi in cui gli

sbarchi consentiti sono superati per oltre il 10%.

     3. Le detrazioni non pregiudicano l'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

 

     Art. 6.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1997. Tuttavia, l'articolo 5 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.