§ 12.2.46 - Regolamento 27 giugno 1994, n. 1627.
Regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:27/06/1994
Numero:1627


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative:
Art. 2.      1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
Art. 3.      1. Nel permesso di pesca speciale rilasciato a norma dell'articolo 7 devono figurare almeno le informazioni di cui all'allegato I.
Art. 4.      1. Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce i permessi di pesca speciali dei pescherecci battenti la sua bandiera nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, [...]
Art. 5.      1. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare permessi di pesca speciali se il peschereccio in questione non dispone di una licenza di pesca ottenuta conformemente al regolamento (CE) n. [...]
Art. 6.      1. Solo i pescherecci di cui all'articolo 1, lettere a) e b) ed in possesso di un permesso di pesca speciale valido sono autorizzati, conformemente alle condizioni indicate in tale permesso, a [...]
Art. 7.      1. Lo Stato membro di bandiera identifica i pescherecci idonei ad esercitare un'attività alieutica soggetta alle condizioni di accesso di cui all'articolo 1, lettera a). Esso verifica che tali [...]
Art. 8.      1. Lo Stato membro di bandiera che abbia adottato, in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92, disposizioni nazionali, sotto forma di un permesso di pesca nazionale, che [...]
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      Lo Stato membro di bandiera completa lo schedario o gli schedari di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3690/93 in modo da inserirvi tutti i dati relativi ai permessi di pesca speciali da [...]
Art. 12.      Gli Stati membri designano le autorità competenti per il rilascio dei permessi di pesca speciali di cui all'articolo 7 e adottano le misure atte a garantire l'efficacia del regime. Essi [...]
Art. 13.      1. A seguito di una notifica d'infrazione effettuata in base all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, o in base alle norme adottate per l'applicazione di un regime [...]
Art. 14.      1. Gli Stati membri di bandiera e gli Stati membri responsabili del controllo nelle acque marittime soggette alla loro sovranità o alla loro giurisdizione cooperano per garantire l'osservanza [...]
Art. 15.      L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e l'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai dati ottenuti in base al presente regolamento.
Art. 16.      Le modalità di applicazione degli articoli 7, 8 e 10 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.
Art. 17.      Entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio delibera in merito alle disposizioni proposte dalla Commissione per quanto concerne l'applicazione del regime dei permessi di pesca speciali applicabili ai [...]
Art. 18.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 12.2.46 - Regolamento 27 giugno 1994, n. 1627.

Regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali.

(G.U.C.E. 6 luglio 1994, n. L 171).

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali relative:

     a) ai permessi di pesca speciali che sono applicabili alle attività alieutiche dei pescherecci comunitari soggetti a misure comunitarie che disciplinano le condizioni di accesso alle acque e alle risorse adottate conformemente agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92. Ogni volta che decide siffatte condizioni di accesso, il Consiglio valuta l'opportunità di fare ricorso ai permessi di pesca speciali;

     b) alle licenze di pesca e ai permessi di pesca speciali che sono applicabili ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo e che operano nella zona di pesca comunitaria nel quadro di un accordo di pesca concluso tra la Comunità e tale paese;

     c) alle procedure di trasmissione delle informazioni contenute nei permessi di pesca nazionali.

     2. I pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro di lunghezza totale inferiore a 10 metri e operanti esclusivamente nelle acque territoriali dello Stato membro di bandiera, sono esentati dall'obbligo di un permesso di pesca speciale.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) «permesso di pesca speciale», un'autorizzazione preliminare di pesca rilasciata a un peschereccio comunitario a integrazione della sua licenza di pesca, che gli permette di esercitare l'attività alieutica per un periodo stabilito in una zona determinata per un certo tipo di pesca conformemente alle misure adottate dal Consiglio;

     b) «licenza di pesca e permesso di pesca speciale di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo», un'attestazione rilasciata dalla Commissione dei dati minimi relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di tale peschereccio, completata da un'autorizzazione preliminare che permette a questo ultimo di operare nella zona di pesca comunitaria conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e dell'accordo di pesca concluso con il paese in questione.

     2. Gli Stati membri possono scegliere un'altra denominazione, purché ne risulti esplicitamente che si tratta di un permesso ai sensi del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     1. Nel permesso di pesca speciale rilasciato a norma dell'articolo 7 devono figurare almeno le informazioni di cui all'allegato I.

     2. [Nella licenza di pesca e nel permesso di pesca speciale per i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo devono figurare almeno le informazioni di cui all'allegato II] [1].

 

     Art. 4.

     1. Lo Stato membro di bandiera rilascia e gestisce i permessi di pesca speciali dei pescherecci battenti la sua bandiera nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario, comprese le misure previste all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

     2. [La Commissione rilascia e gestisce per conto della Comunità, conformemente alle norme comunitarie, le licenze di pesca e i permessi di pesca speciali per i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e delle disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi con il paese in questione o adottati nell'ambito di tali accordi] [2].

 

     Art. 5.

     1. Lo Stato membro di bandiera non può rilasciare permessi di pesca speciali se il peschereccio in questione non dispone di una licenza di pesca ottenuta conformemente al regolamento (CE) n. 3690/93 o se la licenza è stata sospesa o ritirata conformemente all'articolo 5 del suddetto regolamento.

     2. Il permesso di pesca speciale diventa nullo quando la licenza di pesca attribuita al peschereccio è stata ritirata definitivamente; è sospeso quando la licenza è stata ritirata temporaneamente.

 

     Art. 6.

     1. Solo i pescherecci di cui all'articolo 1, lettere a) e b) ed in possesso di un permesso di pesca speciale valido sono autorizzati, conformemente alle condizioni indicate in tale permesso, a catturare, a detenere a bordo, a trasbordare e a sbarcare i pesci provenienti dalla popolazione o dal gruppo di popolazioni contemplati da tale permesso, ad eccezione delle disposizioni derogatorie relative alle catture accessorie, decise dal Consiglio caso per caso.

     2. Ogni permesso speciale è valido per un solo peschereccio.

     3. I pescherecci sono autorizzati a detenere più permessi di pesca speciali differenti.

 

Pescherecci comunitari che operano nella zona di pesca comunitaria e in alto mare

 

     Art. 7.

     1. Lo Stato membro di bandiera identifica i pescherecci idonei ad esercitare un'attività alieutica soggetta alle condizioni di accesso di cui all'articolo 1, lettera a). Esso verifica che tali pescherecci rispondano alle condizioni di accesso stabilite dal Consiglio e comunica alla Commissione le relative informazioni.

     2. La Commissione esamina le informazioni fornite dallo Stato membro della bandiera, ne verifica la conformità alle disposizioni pertinenti del diritto comunitario e alle decisioni adottate in virtù dell'articolo 13 e lo Stato membro rende noto l'esito del proprio accertamento entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può eventualmente decidere un diverso termine, nel quadro di un'applicazione specifica del regime di permessi di pesca speciali.

     3. Lo Stato membro di bandiera può rilasciare il permesso di pesca speciale dopo aver ricevuto l'esito dell'accertamento della Commissione o allo scadere del termine di cui al paragrafo 2.

     4. Per garantire l'osservanza delle misure comunitarie di conservazione e di gestione delle risorse adottate sul piano comunitario, conformemente agli articoli 4 e 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92, lo Stato membro di bandiera prende le opportune misure, compresa, se del caso, la modifica o la sospensione, parziale o integrale, del permesso di pesca speciale rilasciato e ne informa la Commissione.

 

     Art. 8.

     1. Lo Stato membro di bandiera che abbia adottato, in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3760/92, disposizioni nazionali, sotto forma di un permesso di pesca nazionale, che instaurino una ripartizione individuale tra i pescherecci delle disponibilità di pesca assegnategli a norma dell'articolo 8 di detto regolamento, comunica annualmente alla Commissione tutte le informazioni riguardanti i pescherecci autorizzati - conformemente alle suddette disposizioni - ad esercitare l'attività alieutica per un determinato tipo di pesca.

     2. Gli Stati membri che abbiano istituito un regime nazionale specifico di permessi in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3760/92, comunicano annualmente alla Commissione l'elenco delle informazioni contenute nelle corrispondenti domande di permesso con i relativi dati globali sulle attività di pesca.

 

Pescherecci battenti bandiera di un paese terzo e che operano nella zona di pesca comunitaria

 

     Art. 9. [3]

     [1. Conformemente alle misure adottate dal Consiglio in materia di conservazione e gestione delle risorse applicabili ai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo, le autorità competenti del paese in questione trasmettono alla Commissione domande di licenze di pesca e di permessi di pesca speciali per i pescherecci battenti bandiera del loro paese idonei ad esercitare attività alieutiche nella zona di pesca comunitaria, entro i limiti delle possibilità di pesca concesse dalla Comunità a detto paese terzo.

     2. La Commissione esamina le domande di cui al paragrafo 1 e rilascia le licenze di pesca e i permessi di pesca speciali conformemente alle misure decise dal Consiglio e alle disposizioni contenute nell'accordo concluso con il paese in questione ed adottate nell'ambito di tale accordo.

     3. La Commissione informa le autorità di controllo competenti designate dagli Stati membri in merito alle licenze e ai permessi di pesca speciali che sono stati rilasciati.]

 

     Art. 10. [4]

     [1. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione ogni infrazione constatata nel caso di un peschereccio battente bandiera di un paese terzo.

     2. A seguito della notifica di cui al paragrafo 1, la Commissione può sospendere o ritirare la licenza di pesca e i permessi di pesca speciali rilasciati al peschereccio di cui trattasi conformemente all'articolo 9, e può altresì decidere di non accordare più alcuna licenza e permesso speciale per la nave in questione. La decisione della Commissione viene notificata al paese terzo di bandiera.

     3. La Commissione notifica senza indugio alle autorità di controllo degli Stati membri interessati le disposizioni da essa adottate a norma del paragrafo 2.]

 

Disposizioni generali

 

     Art. 11.

     Lo Stato membro di bandiera completa lo schedario o gli schedari di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 3690/93 in modo da inserirvi tutti i dati relativi ai permessi di pesca speciali da esso rilasciati ai pescherecci battenti la sua bandiera, a norma dell'articolo 7 del presente regolamento, qualora i suddetti dati non siano stati registrati in base al regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca, al fine di rendere più efficace la cooperazione prevista all'articolo 14.

 

     Art. 12.

     Gli Stati membri designano le autorità competenti per il rilascio dei permessi di pesca speciali di cui all'articolo 7 e adottano le misure atte a garantire l'efficacia del regime. Essi notificano agli altri Stati membri e alla Commissione la denominazione e l'indirizzo di tali autorità. Essi comunicano alla Commissione le misure adottate entro un termine di sei mesi dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento e in caso di modifica, il più presto possibile.

 

     Art. 13.

     1. A seguito di una notifica d'infrazione effettuata in base all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, o in base alle norme adottate per l'applicazione di un regime d'ispezione internazionale, le autorità competenti dello Stato membro di bandiera avviano, ove se ne ravvisi l'opportunità, conformemente alle proprie disposizioni di diritto interno, le procedure atte a ottenere, a seconda della gravità dell'infrazione:

     - la comminazione di pene pecuniarie,

     - il sequestro di attrezzi e catture proibite,

     - il sequestro conservativo del natante,

     - l'immobilizzazione temporanea del natante,

     - la sospensione del permesso di pesca speciale,

     - il ritiro del permesso di pesca speciale,

tenendo conto delle sanzioni eventualmente inflitte dalle autorità competenti che hanno rilevato l'infrazione stessa.

     2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1, segnatamente quelle che consentono agli Stati membri di bandiera di applicare questo paragrafo in condizioni di equità e trasparenza, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura descritta all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

 

     Art. 14.

     1. Gli Stati membri di bandiera e gli Stati membri responsabili del controllo nelle acque marittime soggette alla loro sovranità o alla loro giurisdizione cooperano per garantire l'osservanza delle condizioni sui permessi di pesca speciali.

     2. A tal fine, lo Stato membro di bandiera deve comunicare allo Stato membro responsabile del controllo:

     a) a momento del rilascio dei permessi di pesca speciali, i dati relativi ai pescherecci idonei alla pesca nelle acque marittime in questione;

     b) durante la campagna di pesca, senza indugio, su richiesta dello Stato membro responsabile del controllo, la validità di un permesso di pesca speciale in possesso di un peschereccio che esercita le sue attività di pesca nelle acque marittime in questione; inoltre, lo Stato membro di bandiera deve fornire informazioni, di sua iniziativa, sui permessi di pesca speciali scaduti.

     3. Su richiesta della Commissione o dello Stato membro responsabile del controllo, lo Stato membro di bandiera comunica senza indugio alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).

 

     Art. 15.

     L'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3760/92 e l'articolo 37 del regolamento (CEE) n. 2847/93 si applicano ai dati ottenuti in base al presente regolamento.

 

     Art. 16.

     Le modalità di applicazione degli articoli 7, 8 e 10 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

 

     Art. 17.

     Entro il 31 dicembre 1994 il Consiglio delibera in merito alle disposizioni proposte dalla Commissione per quanto concerne l'applicazione del regime dei permessi di pesca speciali applicabili ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro e operano nelle acque di un paese terzo nel quadro di un accordo di pesca tra la Comunità e tale paese, tenendo conto delle implicazioni giuridiche dell'applicazione di tale regime sulla legislazione degli Stati membri.

 

     Art. 18.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica dal 1 gennaio 1995.

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

(Omissis)

ALLEGATO II

INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO FIGURARE NELLE LICENZE DI PESCA E NEI PERMESSI DI PESCA SPECIALI CONCESSI AI PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UN PAESE TERZO LICENZA DI PESCA

I. Identificazione

A. Nave

1. Nome delle nave:

2. Battente bandiera:

3. Porto d'immatricolazione:

4. Numero d'immatricolazione:

5. Marcatura esterna:

6. Indicativo radio internazionale:

B. Esercente

1. Nome del (dei) proprietario (i) o dell'armatore:

Indirizzo:

2. Nome del (dei) noleggiatore (i):

Indirizzo:

[in caso di persona giuridica o di associazione, nome del (dei) rappresentante (i)]

II. Caratteristiche tecniche e armamento

1. Tipo di nave:

2. Principali attrezzi da pesca:

1.

2.

3.

4.

3. Potenza motrice:

4. Lunghezza - fuori tutto o

- tra le perpendicolari o

- altre norme [1]

5. Stazza - « Oslo » o

- « Londra » o

- altre norme

PERMESSI DI PESCA SPECIALI

III. Condizioni di pesca

1. Metodo di pesca previsto:

2. Zona di pesca:

3. Specie ittica che il peschereccio è autorizzato a pescare: 4. Data di rilascio:

5. Periodo di validità del permesso di pesca speciale:

6. Altre condizioni:

 

[1] Unicamente per i pescherecci la cui lunghezza è inferiore a 10 metri.

 

 

 


[1] Paragrafo abrogato dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1006/2008.

[2] Paragrafo abrogato dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1006/2008.

[3] Articolo abrogato dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1006/2008.

[4] Articolo abrogato dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1006/2008.