§ 12.1.82 – Regolamento 24 settembre 2004, n. 1691.
Regolamento (CE) n. 1691/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.1 questioni generali
Data:24/09/2004
Numero:1691


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.1.82 – Regolamento 24 settembre 2004, n. 1691.

Regolamento (CE) n. 1691/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287/2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia.

(G.U.U.E. 1 ottobre 2004, n. L 305).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 20,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1245/2004 del Consiglio, del 28 giugno 2004, relativo alla conclusione del protocollo che modifica il quarto protocollo che fissa le condizioni di pesca previste dall'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro, stabilisce le possibilità di pesca per la Comunità nelle acque della Groenlandia. Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per attuare i risultati dell'accordo.

     (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2003, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’allegato IC del regolamento (CE) n. 2287/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)