§ 12.2.269 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2341.
Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:20/12/2002
Numero:2341


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.  Flessibilità dei contingenti
Art. 6.  Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie
Art. 7.  Limiti di accesso
Art. 8.  Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord
Art. 9.  Altre misure tecniche e di controllo
Art. 10.  Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock di merluzzo bianco
Art. 11.     
Art. 12.     
Art. 13.     
Art. 14.     
Art. 15.     
Art. 16.  ZONA della NAFO - Partecipazione comunitaria
Art. 17.  Pesca dell'ippoglosso nero
Art. 18.  Misure tecniche nella zona di regolamentazione NAFO
Art. 19.  Misure di controllo
Art. 20.  Pesca dello scorfano
Art. 21.  Dati scientifici e statistici
Art. 22.  Zona CCAMLR
Art. 23.      Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione in formato elettronico [...]
Art. 24.      Il presente regolamento entra in vigore il 1°


§ 12.2.269 - Regolamento 20 dicembre 2002, n. 2341. [1]

Regolamento (CE) n. 2341/2002 del Consiglio che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 356).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

     visto il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell'Antartico e che sostituisce il regolamento (CE) n. 2113/96, in particolare l'articolo 21,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92, il Consiglio provvede, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili e, in particolare, della relazione redatta dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, ad adottare le misure necessarie ai fini di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse su base sostenibile.

     (2) In base all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3760/92, spetta al Consiglio, a norma dell'articolo 4 di detto regolamento, fissare il totale ammissibile di catture (TAC) per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca. Le possibilità di pesca debbono essere assegnate agli Stati membri e ai paesi terzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, punti ii) e vi), di detto regolamento.

     (3) Ai fini di un'efficace gestione dei TAC e dei contingenti suddetti, occorre stabilire le condizioni specifiche cui sono soggette le operazioni di pesca.

     (4) Occorre stabilire i principi e talune procedure di gestione della pesca a livello comunitario, in modo che i singoli Stati membri possano provvedere alla gestione delle navi battenti la loro bandiera.

     (5) Secondo quanto disposto all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti, è necessario indicare quali stock siano soggetti alle varie misure ivi definite.

     (6) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli in materia di pesca, la Comunità ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con il Regno di Norvegia, con il governo della Danimarca, il governo locale delle isole Faeroer e il governo locale della Groenlandia, con la Repubblica d'Islanda, con la Repubblica lettone, con la Repubblica lituana e con la Repubblica estone.

     (7) A norma dell'articolo 124 dell'atto di adesione del 1994, gli accordi di pesca conclusi dal Regno di Svezia e dalla Repubblica di Finlandia con paesi terzi sono gestiti dalla Comunità. Conformemente a tali accordi, la Comunità ha tenuto consultazioni con la Repubblica di Polonia.

     (8) La Comunità è parte contraente di numerose organizzazioni regionali per la pesca. Tali organizzazioni hanno raccomandato per determinate specie la fissazione di limiti di cattura e altre norme di conservazione. È quindi opportuno che la Comunità attui tali raccomandazioni.

     (9) L'utilizzazione delle possibilità di pesca deve essere conforme alla normativa comunitaria in materia, in particolare al regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca, al regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo, al regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali, al regolamento (CE) n. 66/98, al regolamento (CE) n. 88/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'ÿresund e al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame.

     (10) Il periodo di applicazione di alcune disposizioni è limitato, in modo da consentire alla Commissione di adottare le modalità di applicazione dell'articolo 28 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93.

     (11) I TAC relativi agli stock che formano oggetto di piani di ricostituzione per il 2003 dovrebbero corrispondere alla strategia di ricostituzione prevista in un regolamento del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di merluzzo bianco e nasello. In attesa dell'adozione di tale regolamento è necessario continuare ad applicare temporaneamente talune misure tecniche per la protezione degli esemplari adulti del merluzzo bianco durante la stagione riproduttiva 2002 nel mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) di cui al regolamento (CE) n. 254/2002, del 12 febbraio 2002, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002.

     (12) È necessario limitare nel presente regolamento lo sforzo di pesca per il merluzzo bianco nel mare del Nord, nello Skagerrak, nel Kattegat e ad ovest della Scozia.

     (13) Per contribuire alla conservazione degli stock ittici è necessario che nel 2003 vengano attuate talune misure complementari relative al controllo e alle condizioni tecniche delle attività di pesca.

     (14) Per ottemperare agli obblighi internazionali che incombono alla Comunità quale parte contraente della convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e, di conseguenza, all'obbligo di applicare le misure adottate dalla commissione CCAMLR, le pertinenti date di applicazione sono quelle corrispondenti all'inizio dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC specificati nell'allegato I G.

     (15) Inoltre, nel corso della riunione annuale, l'ICCAT ha approvato una serie di tabelle che mostrano la sotto- e sovrautilizzazione delle rispettive possibilità di pesca da parte delle sue parti contraenti. In questo contesto, l'ICCAT ha adottato una decisione che mostra come nel 2001 la Comunità europea non abbia sfruttato completamente i contingenti relativi a diversi stock.

     (16) Per rispettare gli adeguamenti dei contingenti comunitari stabiliti dall'ICCAT, è necessario che la sottoutilizzazione venga ripartita sulla base del contributo rispettivo di ciascuno Stato membro alla medesima senza modificare i criteri di ripartizione fissati ai sensi del presente regolamento relativo all'assegnazione annua dei TAC.

     (17) Per garantire il sostentamento dei pescatori della Comunità è importante che le zone di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2003. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPITOLO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

     Art. 1.

     1. Il presente regolamento fissa per il 2003 le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili:

     a) alle navi battenti bandiera degli Stati membri e registrate in detti Stati, in seguito denominate “navi comunitarie” o “navi CE”, in zone dove sono imposti limiti di cattura, e

     b) alle navi battenti bandiera dei paesi terzi e registrate in tali paesi, in seguito denominate “navi dei paesi terzi”, in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri, in seguito denominate “acque comunitarie” o “acque CE”,

     nonché le condizioni specifiche in cui tali possibilità di pesca possono essere utilizzate.

     Tuttavia, nel caso di taluni stock antartici le possibilità di pesca vengono fissate per il periodo specificato all'allegato I G.

     2. Ai fini del presente regolamento, le possibilità di pesca sono espresse sotto forma di:

     a) TAC o numero di navi autorizzate a pescare e/o durata di tali autorizzazioni;

     b) parti dei TAC disponibili per la Comunità;

     c) contingenti assegnati alla Comunità nelle acque dei paesi terzi;

     d) attribuzione agli Stati membri delle possibilità di pesca comunitarie di cui alle lettere b) e c) sotto forma di contingenti;

     e) attribuzione ai paesi terzi di contingenti di pesca nelle acque comunitarie.

 

          Art. 2.

     1. Le definizioni delle zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare), COPACE (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale) (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34), NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale) e CCAMRL (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico) figurano rispettivamente nel regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio, del 17 dicembre 1991, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale, nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale, nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale  e nel regolamento (CE) n. 66/98.

     2. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

     a) le acque internazionali sono quelle non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

     b) la zona di regolamentazione NAFO corrisponde alla parte della zona della convenzione NAFO non soggetta alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati costieri;

     c) lo Skagerrak è limitato, ad ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino alla costa svedese;

     d) il Kattegat è limitato, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenore a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg a Kullen;

     e) il mare del Nord comprende la sottozona CIEM IV e la parte della divisione CIEM IIIa non inclusa nella definizione dello Skagerrak contenuta nella lettera c);

     f) l'unità di gestione 3 comprende le sottodivisioni CIEM 30 e 31 e la parte della sottodivisione 29 situata a nord di 59° 30° di latitudine nord.

 

CAPITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE

ASSOCIATE PER LE NAVI COMUNITARIE

 

          Art. 3.

     1. Le possibilità di pesca per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali possibilità tra gli Stati membri sono fissate negli allegati I e II.

     2. Le navi comunitarie sono autorizzate ad effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Faeroer, della Groenlandia, dell'Islanda, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia - compresa la zona di pesca intorno a Jan Mayen - e della Federazione russa, nel rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 7 e 13.

     3. L'importo da versare per il 2003 in virtù degli accordi sulle relazioni in materia di pesca tra la Comunità europea e le Repubbliche di Estonia, Lettonia e Lituania è fissato come segue:

 

Paese

Contributo finanziario

Estonia

314 600 EUR

Lettonia

203 560 EUR

Lituania

401 522 EUR

 

     Il suddetto contributo è versato su conti designati dalle autorità degli Stati interessati.

     4. La Commissione fissa le possibilità di pesca per il capelin nella zona V, XIV (acque groenlandesi), a disposizione della Comunità, nella misura del 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin, non appena quest'ultimo è adottato. Dopo il trasferimento di 30 000 tonnellate all'Islanda, di 10 000 tonnellate alle isole Færøer e di 6 700 tonnellate alla Norvegia, il quantitativo restante sarà a disposizione di tutti gli Stati membri [2].

 

          Art. 4.

     La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca non pregiudica:

     a) gli scambi effettuati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3760/92;

     b) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;

     c) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

     d) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

     e) le detrazioni effettuate a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 847/96.

 

          Art. 5. Flessibilità dei contingenti

     Gli stock soggetti a TAC precauzionali o analitici, gli stock cui non si applicano le condizioni di flessibilità interannuale di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e gli stock ai quali si applicano i coefficienti di penalizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento, sono fissati per il 2003 nell'allegato III.

 

          Art. 6. Condizioni per lo sbarco delle catture normali e accessorie

     1. È vietato conservare a bordo o sbarcare pesci provenienti da stock per i quali siano state stabilite possibilità di pesca, salvo nei seguenti casi:

     i) se le catture sono state effettuate dalle navi di uno Stato membro o di un paese terzo che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

     ii) se la parte del TAC disponibile per la Comunità non è stata ripartita tra gli Stati membri per mezzo di contingenti e se detta parte non è ancora esaurita, oppure

     iii) per tutte le specie, aringhe e sgombri esclusi, se le catture sono mischiate ad altre specie e sono state effettuate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98, e se non sono sottoposte a cernita a bordo o allo sbarco, oppure

     iv) per le aringhe, se le catture rispettano le condizioni stabilite dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, che precisa le condizioni alle quali è ammesso lo sbarco di aringhe destinate a fini industriali diversi dal consumo umano diretto, oppure

     v) per gli sgombri, se le catture sono mischiate a catture di sugarelli o sardine, se gli sgombri non superano il 10 % del peso totale di sgombri, sugarelli e sardine a bordo, e se le catture non sono suddivise, oppure

     vi) se le catture sono state effettuate nel corso di ricerche scientifiche svolte in base al regolamento (CE) n. 850/98.

     Tutti gli sbarchi vengono dedotti dal contingente oppure dalla parte della Comunità, ove questa non sia stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti, salvo il caso di catture effettuate in base a quanto dispongono i punti iii), iv), v) e vi).

     2. In deroga al paragrafo 1, qualora venga esaurita una delle possibilità di pesca di cui all'allegato II, è fatto divieto alle navi che effettuano attività di pesca oggetto del relativo limite di sbarcare catture non sottoposte a cernita e contenenti aringhe.

     3. Per determinare la percentuale delle catture accessorie e per procedere alla loro assegnazione si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 850/98.

 

          Art. 7. Limiti di accesso

     1. Nessuna attività di pesca è consentita alle navi comunitarie nello Skagerrak entro il limite di 12 miglia nautiche dalle linee di base della Norvegia. Tuttavia, le navi battenti bandiera della Danimarca o della Svezia sono autorizzate a pescare fino a 4 miglia dalle linee di base della Norvegia.

     2. Le attività di pesca che le navi comunitarie sono autorizzate a svolgere nelle acque soggette alla giurisdizione dell'Islanda sono limitate alla zona definita dalle linee che congiungono i seguenti punti:

     Zona sud-occidentale

     1. 63°12°N e 23°05°O attraverso 62°00°N e 26°00°O

     2. 62°58°N e 22°25°O

     3. 63°06°N e 21°30°O

     4. 63°03°N e 21°00°O di lÏ 180°00°S

     Zona sud-orientale

     1. 63°14°N e 10°40°O

     2. 63°14°N e 11°23°O

     3. 63°35°N e 12°21°O

     4. 64°00°N e 12°30°O

     5. 63°53°N e 13°30°O

     6. 63°36°N e 14°30°O

     7. 63°10°N e 17°00°O di lÏ 180°00°S.

 

          Art. 8. Condizioni particolari per l'aringa del mare del Nord

     Le misure di cui all'allegato IV si applicano alla cattura, alla cernita e allo sbarco di aringhe del mare del Nord, dello Skagerrak e del Kattegat.

 

          Art. 9. Altre misure tecniche e di controllo

     Le misure tecniche di cui all'allegato V si applicano nel 2003 in aggiunta a quelle stabilite nei regolamenti (CE) n. 850/98, (CE) n. 88/98, (CE) n. 1626/94 e (CE) n. 973/2001.

 

          Art. 10. Limitazioni dello sforzo e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock di merluzzo bianco

     Per la gestione degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nello Skagerrak, nel mare del Nord e ad ovest della Scozia si applicano le limitazioni dello sforzo e le condizioni ad esse associate di cui all'allegato XVII.

 

CAPITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA E CONDIZIONI AD ESSE

ASSOCIATE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

 

          Art. 11.

     Le navi battenti bandiera di Barbados, dell'Estonia, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, della Lettonia, della Lituania, della Norvegia, della Polonia, della Federazione russa, del Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela, nonché le navi registrate nelle Isole Faeroer, sono autorizzate ad effettuare catture nelle acque comunitarie entro i limiti dei contingenti fissati nell'allegato I e nel rispetto delle condizioni previste agli articoli 12 e 14.

 

          Art. 12.

     Fatte salve le restrizioni di accesso stabilite dalla normativa comunitaria, le attività di pesca delle navi battenti bandiera:

     i) della Norvegia o registrate nelle Isole Faeroer sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mare del Nord, nel Kattegat, nel mar Baltico e nell'oceano Atlantico a nord di 43°00° di latitudine nord; le attività di pesca nello Skagerrak da parte delle navi battenti bandiera della Norvegia sono autorizzate al largo di 4 miglia nautiche dalle linee di base della Danimarca e della Svezia;

     ii) dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base degli Stati membri nel mar Baltico a sud di 59° 30° di latitudine nord;

     iii) della Polonia o della Federazione russa sono limitate alle parti della parte svedese della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base della Svezia nel mar Baltico a sud di 59°30° di latitudine nord;

     iv) di Barbados, della Guiana, del Giappone, della Corea del Sud, di Suriname, di Trinidad e Tobago e del Venezuela sono limitate alle parti della zona di 200 miglia nautiche situate oltre 12 miglia nautiche dalle linee di base del dipartimento francese della Guiana.

 

CAPITOLO IV

REGIME DI LICENZE PER LE NAVI COMUNITARIE

 

          Art. 13.

     1. In deroga alle norme generali sulle licenze di pesca e sui permessi di pesca speciali di cui al regolamento (CE) n. 1627/94, la pesca nelle acque dei paesi terzi è subordinata al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità del paese terzo interessato. Tuttavia, le suddette disposizioni non si applicano alle attività di pesca nelle acque norvegesi del mare del Nord effettuate da:

     a) navi di stazza pari o inferiore a 200 GT,

     b) navi che pescano specie destinate al consumo umano e diverse dallo sgombro,

     c) navi svedesi, secondo la prassi abituale.

     2. Il numero massimo di licenze e le altre condizioni ad esse associate sono fissati nell'allegato VI. Le domande di licenza devono indicare i tipi di pesca praticati, nonché il nome e le caratteristiche delle navi per le quali si richiede il rilascio delle licenze e devono essere indirizzate dalle autorità degli Stati membri alla Commissione. La Commissione trasmette le domande alle autorità del paese terzo interessato.

     3. Le navi comunitarie rispettano le misure di conservazione e controllo nonché tutte le altre disposizioni vigenti nella zona in cui effettuano la loro attività.

     4. Le navi comunitarie provviste di licenza per la pesca diretta ad una determinata specie nelle acque delle Isole Faeroer possono praticare la pesca diretta ad un'altra specie previa notifica del cambiamento alle autorità delle Isole Faeroer.

 

CAPITOLO V

REGIME DI LICENZE PER LE NAVI DEI PAESI TERZI

 

          Art. 14.

     1. In deroga all'articolo 28 ter del regolamento (CE) n. 2847/93, le navi norvegesi di stazza inferiore a 200 GT sono esentate dall'obbligo di possedere una licenza e un permesso di pesca.

     2. La domanda di licenza o di un permesso di pesca speciale presentata dall'autorità di un paese terzo alla Commissione dev'essere corredata dei seguenti dati:

     a) nome della nave;

     b) numero di iscrizione;

     c) lettere e cifre esterne di identificazione;

     d) porto di iscrizione;

     e) nome ed indirizzo del proprietario o del noleggiatore;

     f) stazza lorda e lunghezza fuori tutto;

     g) potenza del motore;

     h) indicativo di chiamata e frequenza radio;

     i) metodo di pesca previsto;

     j) zona di pesca prevista;

     k) specie di pesci che si intendono catturare;

     l) periodo per il quale è richiesta la licenza.

     3. Le licenze e i permessi di pesca speciali devono essere tenuti a bordo. Le navi registrate nelle Isole Faeroer o in Norvegia sono esentate da tale obbligo.

     4. Il rilascio delle licenze di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana è subordinato all'obbligo per l'armatore di permettere, su richiesta della Commissione, l'imbarco di un osservatore a bordo.

     5. Il numero di licenze e le condizioni particolari ad esse associate sono fissati nell'allegato VI, parte II.

     6. Le navi dei paesi terzi autorizzate a pescare alla data del 31 dicembre 2002 possono continuare le loro operazioni dall'inizio dell'anno 2003 fino a quando non sia presentato alla Commissione, e da essa approvato, l'elenco delle navi autorizzate a pescare.

     7. Le licenze e i permessi di pesca speciali possono essere annullati ai fini del rilascio di nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali. L'annullamento ha effetto il giorno precedente la data del rilascio delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali da parte della Commissione. La validità delle nuove licenze e dei nuovi permessi di pesca speciali decorre dal giorno in cui sono rilasciati.

     8. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati, in tutto o in parte, prima della scadenza in caso di esaurimento del contingente di cui all'allegato I per lo stock in questione.

     9. Le licenze e i permessi di pesca speciali sono ritirati in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente regolamento.

     10. Per un periodo massimo di dodici mesi non possono essere rilasciati licenze e permessi di pesca speciali alle navi per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

     11. La Commissione comunica alle autorità del paese terzo interessato i nomi e le caratteristiche delle navi che nel mese o nei mesi successivi non saranno autorizzate a pescare nella zona di pesca comunitaria a seguito di un'infrazione alle norme pertinenti.

 

          Art. 15.

     1. Le navi dei paesi terzi devono rispettare le misure di conservazione e di controllo nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le attività di pesca delle navi comunitarie nella zona in cui esse operano, in particolare il regolamento (CE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94, il regolamento (CE) n. 88/98, il regolamento (CE) n. 850/98, il regolamento (CE) n. 1434/98 e il regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi da pesca.

     2. Al momento dello sbarco dopo ogni bordata, il comandante di una nave in possesso di una licenza per pesce a pinne o per tonni che esercita l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana presenta alle autorità francesi una dichiarazione della cui veridicità è l'unico responsabile, nella quale sono indicati i quantitativi di mazzancolle catturati e detenuti a bordo dopo l'ultima dichiarazione. A tal fine viene utilizzato il formulario il cui modello figura nell'allegato VI, parte III.

     Le autorità francesi prendono i provvedimenti necessari per controllare la veridicità della dichiarazione confrontandola in particolare con il giornale di bordo di cui al paragrafo 3. Dopo il controllo la dichiarazione è firmata dal funzionario competente.

     Entro la fine di ogni mese le autorità francesi notificano alla Commissione tutte le dichiarazioni relative al mese precedente.

     3. Le navi di cui al paragrafo 1 tengono un giornale di bordo nel quale sono registrati i dati di cui all'allegato VII, parte I.

     Tuttavia, il giornale di bordo da utilizzare durante l'attività di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana deve essere conforme al modello che figura nell'allegato VII, parte II. Una copia di detto giornale di bordo è trasmessa alla Commissione tramite le autorità francesi entro 30 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di ciascuna bordata.

     4. Le navi dei paesi terzi, eccettuate le navi norvegesi che svolgono attività di pesca nella divisione CIEM IIIa, trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato VIII secondo le disposizioni ivi previste.

     Se durante un mese la Commissione non riceve comunicazioni relative ad una nave in possesso di una licenza di pesca nelle acque del dipartimento francese della Guiana, tale licenza è ritirata.

 

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI COMUNITARIE

CHE PESCANO IN ZONE REGOLAMENTATE DA

ORGANIZZAZIONI REGIONALI PER LA PESCA

 

          Art. 16. ZONA della NAFO - Partecipazione comunitaria

     1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco di tutte le navi da pesca battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che intendono partecipare alle attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2003 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

     a) nome della nave;

     b) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

     c) porto di origine della nave;

     d) nome dell'armatore o del noleggiatore;

     e) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

     f) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

     g) sottozone in cui il peschereccio intende operare.

     2. Per le navi che battono temporaneamente la bandiera di uno Stato membro (locazione a scafo nudo), tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

     a) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata a battere la bandiera dello Stato membro;

     b) data a partire dalla quale la nave è stata autorizzata dallo Stato membro ad esercitare l'attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO;

     c) Stato nel quale la nave è registrata o era precedentemente registrata e data a partire dalla quale non batte più bandiera di tale Stato;

     d) nome della nave;

     e) numero di iscrizione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

     f) porto di origine della nave dopo il trasferimento;

     g) nome dell'armatore o del noleggiatore;

     h) dichiarazione secondo cui il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione NAFO;

     i) principali specie che la nave intende catturare nella zona di regolamentazione NAFO;

     j) sottozone in cui il peschereccio intende operare.

 

     Art. 17. Pesca dell'ippoglosso nero

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i rispettivi piani di pesca delle loro navi che effettuano la pesca dell'ippoglosso nero della zona di regolamentazione NAFO non oltre il 20 gennaio 2003 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Nel piano di pesca si deve indicare, tra l'altro, il peschereccio o i pescherecci che inizieranno la pesca di questa specie. Il piano di pesca indicherà inoltre lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto per questa specie in rapporto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, nella quale vanno indicati il numero di pescherecci che hanno effettuato questo tipo di pesca e il numero totale dei giorni di pesca.

 

     Art. 18. Misure tecniche nella zona di regolamentazione NAFO

     1. Dimensione delle maglie delle reti

     È vietato l'uso di reti da traino aventi in qualsiasi loro parte maglie di dimensione inferiore a 130 mm per la pesca diretta alle specie elencate nell'allegato IX; tale dimensione può essere portata a un minimo di 60 mm per la pesca diretta al totano (Illex illecebrosus). Per la pesca diretta delle razze (Rajidae), tale dimensione può essere portata a un minimo di 280 mm nel sacco e a 220 mm in tutte le altre parti della rete.

     Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano reti con maglia minima di 40 mm.

     2. Attacco di dispositivi alle reti

     È vietato l'uso di mezzi o dispositivi diversi da quelli descritti nel presente paragrafo che ostruiscano le maglie di una rete o ne riducano la dimensione.

     Teli, reti o altri materiali possono essere fissati al letto del sacco per ridurne o impedirne l'usura.

     Dispositivi speciali possono essere fissati al cielo del sacco, a condizione che non ne ostruiscano le maglie. L'uso di foderoni è limitato a quelli descritti nell'allegato X.

     I pescherecci che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis) utilizzano griglie di selezione aventi uno spazio massimo tra le sbarre di 22 mm.

     3. Catture accessorie

     I comandanti dei pescherecci non possono praticare la pesca diretta di specie soggette a limiti per le catture accessorie. Si considera pesca diretta di una specie quella in cui tale specie costituisce la più alta percentuale in peso delle specie catturate in una retata.

     Le catture accessorie delle specie elencate nell'allegato I E per le quali la Comunità non abbia fissato alcun contingente in una parte della zona di regolamentazione NAFO ed effettuate nella parte suddetta nel corso della pesca diretta a qualsiasi specie non devono superare, per ciascuna specie a bordo, 2 500 kg oppure il 10 % in peso di tutto il pescato a bordo, se quest'ultimo quantitativo è superiore. Tuttavia, in una parte della zona di regolamentazione in cui sia vietata la pesca di talune specie, le catture accessorie di ciascuna delle specie elencate nell'allegato I E non devono superare rispettivamente 1 250 kg o il 5 %.

     Se nel corso di un'operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superano i limiti di cui sopra applicabili alla specie in questione, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala. Se si prevede che nel corso di una futura operazione di pesca i quantitativi totali catturati di una specie soggetta a limiti per le catture accessorie superi i suddetti limiti, le navi cambiano immediatamente zona di pesca e si spostano almeno di 5 miglia nautiche dal luogo della precedente cala.

     Le navi che pescano i gamberelli boreali (Pandalus borealis), nel caso che la totalità delle catture accessorie di tutte le specie elencate nell'allegato I E superi il 5 % del peso per ogni cala, cambiano immediatamente zona (minimo a 5 miglia nautiche) al fine di evitare ulteriori catture accessorie di tali specie.

     Le catture di gamberelli boreali non sono prese in considerazione nel calcolo del tasso delle catture accessorie di specie demersali.

     4. Taglia minima dei pesci

     I pesci provenienti dalla zona di regolamentazione NAFO la cui taglia sia inferiore alle dimensioni prescritte nell'allegato XI non possono essere trasformati, tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati, trasportati, immagazzinati, venduti, esposti o messi in vendita, ma devono essere immediatamente rigettati in mare. Se le catture di pesci sotto misura superano in taluni luoghi di pesca il 10 % del quantitativo totale, la nave deve spostarsi di almeno 5 miglia nautiche prima di continuare la pesca. Ogni pesce trasformato appartenente ad una specie per la quale è fissata una taglia minima nell'allegato XI e che non raggiunge la taglia corrispondente stabilita nell'allegato XII è considerato proveniente da un pesce sotto misura.

 

     Art. 19. Misure di controllo

     1. I comandanti delle navi si conformano agli articoli 6, 8, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XIII del presente regolamento.

     2. Durante la pesca selettiva di una o più specie elencate nell'allegato IX, non possono essere tenute a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'articolo 18, paragrafo 1. Tuttavia, le navi che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purchÈ queste siano correttamente fissate e non siano disponibili per un impiego immediato, cioè:

     a) le reti devono essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da salpamento o da strascico; e

     b) le reti che si trovano sul ponte o sopra il ponte devono essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.

     3. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità tengono, per le catture delle specie elencate nell'allegato I E:

     a) un giornale di bordo in cui è riportata la produzione cumulativa, per specie e per prodotto trasformato; oppure

     b) un piano di magazzinaggio dei prodotti trasformati recante l'ubicazione, per specie, dei prodotti che si trovano nella stiva.

     I comandanti devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e dei prodotti trasformati conservati a bordo.

     4. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità non effettuano operazioni di trasbordo nella zona di regolamentazione NAFO senza previa autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di cui battono bandiera o in cui sono registrate.

     5. Gli Stati membri comunicano giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione della NAFO da navi battenti la bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità.

 

     Art. 20. Pesca dello scorfano

     1. I comandanti delle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità che pescano lo scorfano nella divisione 3M della zona di regolamentazione NAFO notificano un lunedÏ su due alle autorità competenti dello Stato membro di cui la nave batte la bandiera o nel quale essa è registrata i quantitativi di scorfano pescati nella divisione 3M nel periodo di 2 settimane che si conclude alle ore 24.00 della domenica precedente.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 di un martedÏ su due per la quindicina che si è conclusa alle ore 24.00 della domenica precedente, i quantitativi di scorfano catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni IF, 3K e 3M della zona di regolamentazione NAFO dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro e registrate nella Comunità.

 

     Art. 21. Dati scientifici e statistici

     1. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e registrate nella Comunità che pescano la limanda nella divisione 3LNO della zona di regolamentazione NAFO:

     a) sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, i dati statistici mensili relativi alle catture nominali e ai quantitativi rigettati in mare, ripartiti per zone unitarie di estensione non superiore a 1° di latitudine e a 1° di longitudine;

     b) campionamenti per taglia, effettuati sulla stessa scala di cui alla lettera a) e riepilogati per mese, sia per le catture nominali che per i rigetti.

     2. Gli Stati membri forniscono, per le navi battenti la loro bandiera e immatricolate nella Comunità e che pescano scorfani e pleuronettiformi presso il Flemish Cap nella zona di regolamentazione NAFO:

     a) oltre alle normali comunicazioni, i dati statistici mensili sui quantitativi rigettati in mare di merluzzi bianchi, sulla base dei dati pertinenti registrati nel giornale di bordo a norma dell'articolo 19, paragrafo 1;

     b) separatamente per ciascuno dei due tipi di pesca, campionamenti per taglia dei merluzzi bianchi catturati, assieme a dati sulla profondità per ciascun campione, riepilogati per mese.

     3. I campioni per taglia sono prelevati da tutte le parti delle catture di ciascuna specie considerata in modo che venga prelevato dalla prima retata ogni giorno almeno un campione statistico significativo. La taglia del pesce è misurata dalla parte anteriore della testa all'estremità della pinna caudale.

     I campioni per taglia prelevati secondo quanto disposto al primo comma sono considerati rappresentativi di tutte le catture della specie considerata.

 

     Art. 22. Zona CCAMLR [3]

     La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIV è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.

     Per attività di pesca nuove e sperimentali, i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato XV si applicano nelle sottozone/divisioni ivi indicate.

 

 

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23.

     Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2847/93, i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi di stock catturati devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione in formato elettronico utilizzando i codici degli stock di cui all'allegato XVI.

 

     Art. 24.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003.

     Qualora i TAC relativi alla zona CCAMLR siano fissati per periodi anteriori al 1° gennaio 2003, l'articolo 22 si applica a decorrere dall'inizio di ciascuno dei rispettivi periodi di applicazione dei TAC.

 

 

ALLEGATO I

     POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI COMUNITARIE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI LIMITI DI CATTURA E PER LE NAVI DI PAESI TERZI CHE OPERANO NELLE ACQUE COMUNITARIE, SECONDO LA SPECIE E LA ZONA (IN TONNELLATE DI PESO VIVO, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA)

 

     Tutte le limitazioni di cattura stabilite nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

     All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi comuni e dei nomi latini utilizzati ai fini del presente regolamento.

 

Nome comune

Nome scientifico

Tonno alalunga

Thunnus alalunga

Berici

Beryx spp.

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Acciuga

Engraulis encrasicolus

Rana pescatrice

Lophiidae

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Lupo di mare

Anarhichas lupus

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Salmone atlantico

Salmo salar

Squalo elefante

Cetorhinus maximus

Tonno obeso

Thunnus obesus

Pesce sciabola nero

Aphanopus carbo

Pesce del ghiaccio

Chaenocephalus aceratus

Molva azzurra

Molva dypterigia

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Melù

Micromesistius poutassou

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Capelin

Mallotus villosus

Merluzzo

bianco Gadus morhua

Sogliola

Solea solea

Granchio di mare

Paralomis spp.

Limanda

Limanda limanda

Pleuronettiformi

Pleuronectiformes

Passera pianuzza

Platichthys flesus

Musdee

Phycis spp.

Argentina

Argentina silus

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Granatiere

Macrourus spp.

Nototenia

Lepidonothen squamifrons

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Nasello

Merluccius merluccius

Aringa

Clupea harengus

Suro

Trachurus spp.

Nototenia

Gobionotothen gibberifrons

Krill antartico

Euphausia superba

Pesce lanterna

Electrona carlsbergi

Limanda

Microstomus kitt

Molva

Molva molva

Sgombro

Scomber scombrus

Nototenia

Notothenia rossii

Lepidorombi

Lepidorhombus spp.

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Scampo

Nephrops norvegicus

Busbana norvegese

Trisopterus esmarki

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Mazzancolle

Penaeus spp

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Merluzzo artico

Boreogadus saida

Merluzzo giallo

Pollachius pollachius

Smeriglio

Lamna nasus

Scorfani

Sebastes spp.

Occhialone

Pagellus bogaraveo

Granatiere

Macrourus berglax

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Cicerello

Ammodytidae

Spigola [4]

Dicentrarchus labrax

Totano

Illex illecebrosus

Razze

Rajidae

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

Molva occhiona

Molva macrophthalmus

Spratto

Sprattus sprattus

Spinarolo

Squalus acanthias

Pesce spada

Xiphias gladius

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Rombo

Psetta maxima

Brosmio

Brosme brosme

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Marlin bianco

Tetrapturus alba

Merlano

Merlangius merlangus

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Tonno albacora

Thunnus albacares

Limanda

Limanda ferruginea

 

 

ALLEGATO I A [5]

MAR BALTICO

 

     Tutti i TAC in questa zona, tranne che per la passera, sono adottati nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico.

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO I B [6]

MARE DEL NORD, SKAGERRAK E KATTEGAT

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IC [7]

ATLANTICO NORDORIENTALE E GROENLANDIA

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO I D [8]

ACQUE COMUNITARIE OCCIDENTALI

 

Zone CIEM Vb (acque CE), VI, VII, VIII, IX, X, COPACE (acque CE) e Guiana francese

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IE [9]

ATLANTICO NORDOCCIDENTALE

 

Zona NAFO

 

     Tutti i TAC e le condizioni associate sono adottati nell'ambito della NAFO.

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO I F

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE

 

Tutte le zone

 

     I TAC per la zona in questione sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT e la IATTC.

 

     (Omissis)

 

ALLEGATO IG

ANTARTICO

 

Zona CCAMLR

 

     Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la parte spettante alla Comunità non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunica la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER IL 2003 DI ARINGHE DA SBARCARE

SENZA CERNITA PER SCOPI DIVERSI DAL CONSUMO

UMANO (IN TONNELLATE DI PESO VIVO)

 

     Tutte le limitazioni di cattura fissate nel presente allegato si considerano contingenti ai fini dell'articolo 7 del presente regolamento e sono pertanto soggette alle norme fissate dal regolamento (CEE) n. 2847/93, in particolare agli articoli 14 e 15.

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO III [10]

STOCK CUI SI APPLICANO LE VARIE

MISURE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 847/96

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO IV

MISURE SPECIALI RELATIVE ALLE ARINGHE DEL MARE DEL NORD

 

     Gli Stati membri adottano misure speciali in materia di cattura, cernita e sbarco di aringhe del mare del Nord o dello Skagerrak e del Kattegat al fine di garantire il rispetto dei limiti di cattura, in particolare di quelli di cui all'allegato II.

     Tali misure comprendono segnatamente:

     - programmi speciali di controllo e di ispezione,

     - piani dello sforzo di pesca, con gli elenchi dei pescherecci autorizzati e, se necessario quando il contingente è stato utilizzato oltre il 70 %, limitazioni delle attività dei pescherecci autorizzati,

     - controlli sui trasbordi e sulle pratiche che comportano rigetti in mare,

     - se possibile, il divieto temporaneo di pescare nelle zone per le quali si è a conoscenza di forti percentuali di catture accessorie di aringhe, ed in particolare di novellame.

     1. Nel caso in cui vengano sbarcate aringhe non separate dal resto delle catture, gli Stati membri provvedono ad istituire programmi adeguati di campionamento che consentano un controllo efficace di tutti gli sbarchi di catture accessorie di aringhe. È proibito sbarcare catture contenenti aringhe non separate dagli altri pesci in porti che non dispongono di programmi di campionamento.

     2. Ispettori della Commissione effettuano, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e se la Commissione lo ritiene necessario per gli scopi di cui ai paragrafi 1 e 2, ispezioni indipendenti per verificare l'applicazione di programmi di campionamento e delle misure particolareggiate di cui al paragrafo 1 da parte delle autorità competenti.

     3. La Commissione vieta gli sbarchi di aringhe qualora ritenga che l'attuazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non consenta di garantire un rigoroso controllo sulla mortalità per pesca delle aringhe in tutti i tipi di pesca.

     4. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette aree, tengono a bordo reti da traino aventi unicamente maglie di dimensioni pari o superiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato I del presente regolamento.

     5. Tutti gli sbarchi di aringhe pescate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId da pescherecci che, mentre effettuano queste catture in dette zone, tengono a bordo reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm, sono imputati al contingente relativo definito nell'allegato II del presente regolamento. Le aringhe sbarcate da pescherecci che operano in tali condizioni non possono essere messe in vendita per il consumo umano.

 

 

ALLEGATO V [11]

MISURE TECNICHE TRANSITORIE

 

     1. Tipo di attrezzi autorizzati per la pesca del merluzzo bianco nel mar Baltico

 

     1.1 Reti da traino

 

     1.1.1 Senza finestre di fuga

     In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, che fissa a 120 mm la dimensione minima delle maglie per le reti da traino, le sciabiche danesi e reti analoghe, la dimensione minima delle maglie è fissata a 130 mm fino al 31 agosto 2003. A partire dal 1° settembre 2003, la dimensione minima delle maglie è di 140 mm e si applica all'intero sacco e almeno agli ultimi otto metri della rete misurata a partire dal sacco con le maglie stirate nel senso della lunghezza. Lo spessore massimo del filo ritorto è di 6 mm per il filo unico e 4 mm per il filo doppio. Tale dimensione e tale spessore del filo ritorto si applicano a qualsiasi sacco o avansacco che si trovi a bordo del peschereccio e che sia fissato o atto ad essere fissato a qualsiasi rete da traino.

 

     1.1.2 Con finestre di fuga

     In deroga alle disposizioni sui dispositivi speciali di selettività di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98 si applicano le disposizioni di cui all'appendice 1 del presente allegato.

 

     1.2 Reti da imbrocco

     In deroga alle disposizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 88/98, la dimensione minima delle maglie è di 110 mm.

     Le reti non devono superare la lunghezza massima di 12 km per le navi di lunghezza complessiva fino a 12 metri.

     Le reti non devono superare la lunghezza massima di 24 km per le navi di lunghezza complessiva superiore a 12 metri.

     Il tempo di immersione delle reti non deve superare le 48 ore a decorrere dal momento in cui esse vengono immesse per la prima volta nell'acqua fino al momento in cui vengono completamente issate a bordo del peschereccio.

 

     2. Catture accessorie di merluzzo bianco nel mar Baltico

     In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CE) n 88/98 non può essere tenuto a bordo il merluzzo bianco di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie. Tuttavia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso regolamento, nella pesca delle aringhe e degli spratti con reti aventi maglie di dimensioni non superiori a 32 mm, la percentuale delle catture accessorie di merluzzi bianchi non può superare il 3 % in peso. Di tale percentuale di catture accessorie può essere tenuto a bordo non più del 5 % di merluzzi bianchi di dimensione inferiore a quella richiesta per tale specie.

     Le catture accessorie di merluzzo bianco non possono superare il 10 % qualora la pesca interessi specie diverse dall'aringa e dello spratto e sia effettuata con reti da traino e sciabiche danesi con maglie di dimensioni inferiori a quelle di cui al punto 1.1.1 e prive della finestra di fuga di cui al punto 1.1.2.

 

     3. Taglia minima per il merluzzo bianco

     In deroga alle disposizioni relative alla taglia minima per il merluzzo bianco, di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 88/98, la taglia minima è 38 cm.

 

     4. Divieto di pesca estivo per il merluzzo bianco del Baltico

     La pesca del merluzzo bianco è proibita nel Baltico, nei Belts e nel Sound dal 1° giugno al 31 agosto 2003 incluso.

 

     5. Chiusura della zona al largo di Bornholm

     Tutti i tipi di pesca sono vietati dal 15 maggio al 31 agosto 2003 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

     - 55° 30° latitudine nord e 15° 30° longitudine est

     - 55° 30° latitudine nord e 16° 10° longitudine est

     - 55° 15° latitudine nord e 16° 10° longitudine est

     - 55° 15° latitudine nord e 15° 30° longitudine est

 

     6. Misure tecniche di conservazione nello Skagerrak e Kattegat

     In deroga alle condizioni di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/98, nel 2003 si applicano le seguenti disposizioni:

     a) è utilizzata una rete con maglie di 35 mm nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis);

     b) è utilizzata una rete con maglie di 30 mm nella pesca delle argentine (Argentina spp.);

     c) nella pesca del merlano con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 30 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

     d) nella pesca degli scampi con reti aventi maglie di 70-89 mm, le catture accessorie non devono superare il 60 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodoto, rombo liscio, passera pianuzza, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, astice;

     e) nella pesca dei gamberelli boreali (Pandalus borealis) con reti aventi maglie da 35 a 69 mm, le catture accessorie non devono superare il 50 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, aringa, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice;

     f) nei tipi di pesca diversi da quelli contemplati alle lettere c), d) ed e) con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 90 mm, le catture accessorie non devono superare il 10 % per le seguenti specie: merluzzo bianco, eglefino, nasello, passera di mare, passera lingua di cane, sogliola limanda, rombo chiodato, rombo liscio, passera pianuzza, sgombro, lepidorombi, merlano, limanda, merluzzo carbonaro, scampo, astice.

 

     7. Zona di protezione dell'eglefino

     Tutti i tipi di pesca, ad eccezione di quella praticata con i palangari, sono proibiti nella Comunità e nelle acque situate al di là delle zone che ricadono sotto la giurisdizione nazionale degli Stati membri, nella zona di protezione delimitata dalle coordinate seguenti:

 

Punto n.

Latitudine

Longitudine

1

57°00° N

15°00° O

2

57°00° N

14°00° O

3

56°30° N

14°00° O

4

56°30° N

15°00° O

 

     8. Pesca dell'aringa nella zona IIa (acque CE)

     La pesca con attrezzi trainati con maglie di dimensioni inferiori a 54 mm o con ciancioli nella zona IIa (acque CE) è consentita unicamente tra il 1° marzo e il 15 maggio.

 

     9. Misure techniche di conservazione in Mediterraneo

     Le attività di pesca che attualmente operano in regime di deroga in base all'articolo 3, paragrafi 1 e 1bis e all'articolo 6, paragrafi 1 e 1 bis del regolamento (CE) n. 1626/94 possono temporaneamente continuare la loro attività nel 2003.

 

     10. Chiusura di una zona per le attività di pesca dei cicerelli

     È proibito sbarcare o tenere a bordo cicerelli catturati nella zona geografica delimitata dalla costa orientale dell'Inghilterra e della Scozia e da una linea che unisce in sequenza le seguenti coordinate:

     - la costa orientale dell'Inghilterra alla latitudine 55° 30° N,

     - latitudine 55° 30° N, longitudine 1° 00° O,

     - latitudine 58° 00° N, longitudine 1° 00° O,

     - latitudine 58° 00° N, longitudine 2° 00° O,

     - la costa orientale della Scozia alla longitudine 2° 00° O,

     - la costa orientale della Scozia alla longitudine 2° 00° O.

     Sarà tuttavia consentita una limitata attività di pesca ai fini del controllo dello stock di cicerelli nella zona e degli effetti della chiusura.

 

     11. Misure tecniche di conservazione nel Mare d'Irlanda

     Le misure tecniche di conservazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 254/2002 si applicano temporaneamente nel 2003.

 

Appendice 1 all'allegato V

 

     Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore “BACOMA”

     Finestra a maglie quadrate di 120 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

     La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

 

     Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino

     Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

     È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

     Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe (figura 1).

 

     Collocazione della finestra

     La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola (figura 2).

 

     Dimensioni della finestra

     La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra (figura 3).

     La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.

 

     Pezza di rete della finestra

     Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 120 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate. Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

 

     Altre caratteristiche

     Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle figure 4a-c. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

 

     Figura 1

     (Omissis)

 

     Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, sebbene esistano sacchi più corti (2-4 metri) per pescherecci di piccole dimensioni.. La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

 

     Figura 2

     (Omissis)

 

     La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.

 

     Figura 3

     (Omissis)

 

     È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura 3), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 Ø 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

 

     Figura 4°

     (Omissis)

 

     Figura 4b

     (Omissis)

 

     Figura 4c

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VI

 

PARTE I [12]

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI

PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI

CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

 

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62°00' N

75

55

Acque estoni

Merluzzo bianco, salmone e spratto

250

70

Acque delle isole Færøer

Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer

26

13

 

Pesca diretta al merluzzo bianco e all'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62°28' N e ad est di 6o30' O

8

4

 

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, i pescherecci in questione possono operare nella zona compresa tra 61°20' N e 62°00'N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

70

26

 

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61°30' N e ad ovest di 9o00' O, nella zona tra 7o00' O e 9o00' O a sud di 60°30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60°30' N, 7o00' O e 60°00' N, 6o00' O.

70

20

 

Pesca diretta al merluzzo carbonaro al traino con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco.

70

22

 

Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata “zona di pesca principale del melù”.

34

20

 

Pesca con il palangaro

10

6

 

Pesca dello sgombro

12

12

 

Pesca dell'aringa a nord di 62°N

21

21

Islanda

Tutte le attività di pesca

18

5

Acque lettoni

Pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello spratto

130

38

 

Pesca del salmone

40

15

Acque lituane

Tutte le attività di pesca

300

60

Acque polacche

Tutte le attività di pesca. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW.

 

 

Acque della Federazione russa

Tutte le attività di pesca

pm

pm

 

Pesca del merluzzo bianco

pm

pm

 

Pesca dello spratto

pm

pm

 

PARTE II [13]

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI

PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE COMUNITARIE

 

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di licenze

Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62°00' N

18

18

Estonia

Aringa, salmone, spratto

106

63

 

Merluzzo

30

15 (1)

Isole Færøer

Sgombro, VIa (a nord di 56o30' N), VIIe,f,h; sugarello, IV, VIa (a nord di 56o 30' N), VIIe,f,h; aringa, VIa (a nord di 56o 30' N)

14

14

 

Aringa a nord di 62°00' N

21

21

 

Aringa, IIIa

4

4

 

Pesca industriale di busbana norvegese e spratto, IV, Via (a nord di 56o 30' N): cicerello, IV (incluse le inevitabili catture accessorie di melù)

15

15

 

Molva e brosmio (2)

20

10

 

Melù, VIa (a nord di 56o 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)

20

20

 

Molva azzurra

16

16

 

Smeriglio (tutte le zone tranne NAFO 3PS)

3

3

Lettonia

Merluzzo bianco, aringa, spratto, IIId

90

45 (3)

 

Salmone, IIId

4

2

Lituania

Merluzzo bianco, aringa, spratto, salmone, IIId

70

40 (4)

 

Aringa, spratto, IIId (navi frigorifere e da trasporto)

5

4

Polonia

Pesca dell'aringa. Sono autorizzate solamente imbarcazioni con potenza motrice pari o inferiore a 750 kW.

60

25

Federazione Russa

Aringa, IIId (acque della Svezia)

pm

pm

 

Aringa, IIId (acque della Svezia, navi madri non da pesca)

pm

pm

Barbados

Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese)

5

pm (6)

 

Lutiani (7) (acque della Guiana francese)

5

pm

Guiana

Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese)

pm

pm (6)

Suriname

Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese)

5

pm (8)

Trinidad e Tobago

Mazzancolle (5) (acque della Guiana francese)

8

pm (9)

Giappone

Tonno (10) (acque della Guiana francese)

pm

 

Corea

Tonno (10) (acque della Guiana francese)

pm

pm (9)

Venezuela

Lutiani (7) (acque della Guiana francese)

41

pm

 

Squali (7) (acque della Guiana francese)

4

pm

 

(1) Di cui 6 imbarcazioni da pesca con reti da imbrocco e, in aggiunta, 9 imbarcazioni da pesca con reti da traino dal 1° settembre al 15 ottobre.

(2) Le autorità delle isole Færøer inviano il relativo elenco prima del 25 di ogni mese.

(3) Di cui, in qualunque momento, 32 imbarcazioni con reti da imbrocco.

(4) Di cui, 10 battelli che in un dato periodo, pescano il merluzzo con reti da imbrocco.

(5) Le licenze per la pesca delle mazzancolle nelle acque del dipartimento francese della Guiana sono rilasciate sulla base di un piano di pesca presentato dalle autorità del paese terzo interessato, approvato dalla Commissione. Il periodo di validità delle licenze è limitato al periodo di pesca previsto nel piano di pesca sulla base del quale è stata rilasciata la licenza.

(6) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 200.

(7) Da pescare esclusivamente con palangari o trappole (lutiani) o con palangari o reti con maglie di dimensione minima di 100 mm, a una profondità superiore a 30 m (squali). Per il rilascio di queste licenze è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede la licenza ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento francese della Guiana, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani o il 50 % delle catture di squali effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa.

Il contratto summenzionato deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guiana. Copia del contratto vidimato deve essere allegata alla domanda di licenza.

Qualora la vidimazione di cui sopra venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

(8) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a pm.

(9) Il numero annuo di giorni in mare è limitato a 350.

(10) Da catturarsi esclusivamente con palangari.

 

PARTE III

DICHIARAZIONE PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 14,

PARAGRAFO 2 DICHIARAZIONE DI SBARCO(1)

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VII

 

PARTE I

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEL GIORNALE DI BORDO

 

     Quando si effettua la pesca entro la zona di 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri nella quale vigono le norme comunitarie in materia di pesca, si devono registrare nel giornale di bordo i seguenti dati, subito dopo ciascuna delle operazioni in appresso indicate.

 

     Dopo ogni operazione di pesca:

     1.1. quantitativi catturati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

     1.2. la data e l'ora dell'operazione di pesca;

     1.3. la posizione geografica in cui sono state effettuate le catture;

     1.4. il metodo di pesca utilizzato.

 

     Dopo ogni trasbordo da una nave ad un'altra:

     2.1. l'indicazione “ricevuto da” o “trasbordato su”;

     2.2. i quantitativi trasbordati, di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo;

     2.3. il nome, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave dalla quale o verso la quale è stato effettuato il trasbordo;

     2.4. l'indicazione che è vietato il trasbordo di merluzzo bianco.

 

     Dopo ogni sbarco in un porto della Comunità:

     3.1. il nome del porto;

     3.2. i quantitativi sbarcati di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo.

 

     Dopo ogni trasmissione di informazioni alla Commissione delle Comunità europee:

     4.1. la data e l'ora della comunicazione;

     4.2. il tipo di messaggio: IN, OUT, ICES, WKL o 2 WKL;

     4.3. nel caso di una comunicazione radio: il nome della stazione radio.

 

PARTE II

LOG-BOOK MODEL

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO VIII

CONTENUTO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE

INFORMAZIONI DESTINATE ALLA COMMISSIONE

 

     1. Le informazioni da trasmettere alla Commissione delle Comunità europee e lo scadenzario per la loro trasmissione sono i seguenti:

     1.1 Ad ogni entrata della nave nella zona delle 200 miglia nautiche dalle coste degli Stati membri della Comunità, soggette a norme comunitarie in materia di pesca:

     a) gli elementi indicati al punto 1.5;

     b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi e ripartiti per specie;

     c) la data e la divisione CIEM all'interno della quale il comandante prevede di iniziare la pesca.

     Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave entri più di una volta in una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione alla prima entrata.

     1.2. Ad ogni uscita della nave da una zona di cui al punto 1.1:

     a) gli elementi indicati al punto 1.5;

     b) i quantitativi che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

     c) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

     d) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

     e) i quantitativi di ciascuna specie, espressi in chilogrammi-peso vivo, trasbordati su e/o da altre navi da quando la nave è entrata nella zona e l'identificazione della nave sulla quale è stato effettuato il trasbordo;

     f) i quantitativi, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie, sbarcati in un porto della Comunità da quando la nave è entrata nella zona.

     Quando le operazioni di pesca richiedono che la nave esca più di una volta da una zona di cui al punto 1.1 in un dato giorno, è sufficiente una sola comunicazione all'ultima uscita.

     1.3. Ogni tre giorni a partire dal terzo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca dell'aringa e dello sgombro, e ogni settimana, a partire dal settimo giorno da quando la nave è entrata per la prima volta nella zona di cui al punto 1.1, nel caso della pesca di tutte le altre specie:

     a) gli elementi indicati al punto 1.5;

     b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

     c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

     1.4. Ogniqualvolta la nave passa da una divisione CIEM ad un'altra:

     a) gli elementi indicati al punto 1.5;

     b) i quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie;

     c) la divisione CIEM in cui sono state effettuate le catture.

     1.5. a) Il nome, l'indicativo di chiamata, le cifre e le lettere di identificazione esterna della nave ed il nome del comandante;

     b) il numero della licenza se la nave pesca con licenza;

     c) il numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi;

     d) l'identificazione del tipo di messaggio;

     e) la data, l'ora e la posizione geografica della nave.

     2.1. Le informazioni di cui al punto 1 debbono essere trasmesse alla Commissione delle Comunità europee a Bruxelles (indirizzo telex: 24189 FISEU-B), tramite una delle stazioni radio elencate al punto 3 e nella forma indicata al punto 4.

     2.2. Se, per motivi di forza maggiore, le informazioni in oggetto non possono essere trasmesse dalla nave, il messaggio può essere comunicato da un'altra nave per conto della prima.

     3.

 

Nome della stazione radio

Indicativo di chiamata della stazione radio

Lyngby

OXZ

Land's End

GLD

Valentia

EJK

Malin Head

EJM

Torshavn

OXJ

Bergen

LGN

Farsund

LGZ

Floro

LGL

Rogaland

LGQ

Tjome

LGT

Ålesund

LGA

Orlandet

LFO

Bodo

LPG

Svalbard

LGS

Blavand

OXB

Gryt

GRYT RADIO

Goteborg

SOG

Turku

OFK

 

     4. Forma delle comunicazioni

     Le informazioni indicate al punto 1 devono comprendere i seguenti elementi e devono essere fornite nel seguente ordine:

     - nome della nave,

     - indicativo di chiamata,

     - lettere e cifre esterne di identificazione,

     - numero di serie del messaggio per la bordata di cui trattasi,

     - indicazione del tipo del messaggio conformemente al seguente codice:

     - messaggio all'entrata in una zona di cui al punto 1.1: “IN”,

     - messaggio all'uscita da una zona di cui al punto 1.1: “OUT”,

     - messaggio di passaggio da una divisione CIEM ad un'altra: “ICES”,

     - messaggio settimanale: “WKL”,

     - messaggio ogni tre giorni: “2 WKL”;

     - data, ora e posizione geografica;

     - divisione/sottodivisione CIEM in cui si prevede di cominciare la pesca;

     - data in cui si prevede di cominciare la pesca;

     - quantitativi di pesce che si trovano nelle stive, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,

usando il codice di cui al punto 5;

     - quantitativi catturati dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso vivo e ripartiti per specie,

usando il codice di cui al punto 5;

     - divisione/sottodivisione CIEM in cui sono state effettuate le catture;

     - quantitativi trasbordati su e/o da altre navi dopo la precedente comunicazione, espressi in chilogrammi-peso

vivo e ripartiti per specie;

     - nome e indicativo di chiamata della nave su e/o da cui è stato effettuato il trasbordo;

     - quantitativi sbarcati in un porto della Comunità dopo la comunicazione precedente, espressi in chilogrammipeso

vivo e ripartiti per specie;

     - nome del comandante.

     5. Codice per la comunicazione di specie che si trovano a bordo, di cui al punto 1.4:

     Berici (Beryx spp.) ALF

     Passera canadese (Hippoglossoides platessoides) PLA

     Acciuga (Engraulis encrasicolus) ANE

     Rana pescatrice (Lophius spp.) MNZ

     Argentina (Argentina silus) ARG

     Pesce castagna (Brama brama) POA

     Squalo elefante (Cetorinhus maximus) BSK

     Pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) BSF

     Molva azzurra (Molva dypterygia) BLI

     Melù (Micromesistius poutassou) WHB

     Gambero barbato (Xyphopenaeus kroyerii) BOB

     Merluzzo bianco (Gadus morhua) COD

     Gamberetto grigio (Crangon crangon) CSH

     Calamari (Loligo spp.) SQC

     Spinarolo (Squalus acanthias) DGS

     Musdee (Phycis spp.) FOR

     Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides) GHL

     Eglefino (Melanogrammus aeglefinus) HAD

     Nasello (Merluccius merluccius) HKE

     Ippoglosso atlantico (Hippoglossus hippoglossus) HAL

     Aringa (Clupea harengus) HER

     Sugarello (Trachurus trachurus) HOM

     Molva (Molva molva) LIN

     Sgombro (Scomber scombrus) MAC

     Lepidorombi (Lepidorhombus spp.) LEZ

     Gamberello boreale (Pandalus borealis) PRA

     Scampo (Nephrops norvegicus) NEP

     Busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) NOP

     Pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) ORY

     Altri OTH

     Passera di mare (Pleuronectes platessa) PLE

     Merluzzo giallo (Pollachius pollachius) POL

     Smeriglio (Lamma nasus) POR

     Scorfani (Sebastes spp.) RED

     Occhialone (Pagellus bogaraveo) SBR

     Granatiere (Coryphaenoides rupestris) RNG

     Merluzzo carbonaro (Pollachius virens) POK

     Salmone atlantico (Salmo Salar) SAL

     Cicerelli (Ammodytes spp.) SAN

     Sardina (Sardina pilchardus) PIL

     Squalo (Selachii, Pleurotremata) SKH

     Mazzancolle (Penaeidae) PEZ

     Spratto (Sprattus sprattus) SPR

     Totani (Illex spp.) SQX

     Tonni (Thunnidae) TUN

     Brosmio (Brosme brosme) USK

     Merlano (Merlangus merlangus) WHG

     Limanda (Limanda ferruginea) YEL

 

 

ALLEGATO IX

ELENCO DI SPECIE DELLA ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

 

Nome comune

Nome scientifico

Principali pesci demersali (esclusi i pleuronettiformi)

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

Scorfani

Sebastes spp.

Scorfano di Norvegia

Sebastes marinus

Sebaste

Sebastes mentella

Nasello atlantico

Merluccius bilinearis

Musdea atlantica

Urophycis chuss

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

Pleuronettiformi

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Limanda

Limanda ferruginea

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Ippoglosso atlantico

Hippoglossus hippoglossus

Limanda americana

Pseudopleuronectes americanus

Rombo dentato

Paralichthys dentatus

Rombo canadese

Scophthalmus aquosus

Pleuronettiformi (NS)

Pleuronectiformes

Altri pesci demersali

Rana pescatrice americana

Lophius americanus

Caponi americani

Prionotus spp.

Tomcod

Microgadus tomcod

Melù

Micromesistius poutassou

Tordo americano

Tautogolabrus adspersus

Brosmio

Brosme brosme

Merluzzo bianco

groenlandese Gadus ogac

Molva azzurra

Molva dypterygia

Molva

Molva molva

Ciclottero

Cyclopterus lumpus

Ombrina americana

Menticirrhus saxatilis

Pesce palla maculato

Sphaeroides maculatus

Licodi (NS)

Lycodes spp.

Blennio viviparo americano

Macrozoarces americanus

Merluzzo artico

Boreogadus saida

Granatiere

Coryphaenoides rupestris

Granatiere

Macrouris berglax

Cicerelli

Ammodytes spp.

Scazzone

Myoxocephalus spp.

Sarago americano

Stenotomus chrysops

Tautoga

Tautoga onitis

Tile gibboso

Lopholatilus chamaeleonticeps

Musdea americana

Urophycis tenuis

Bavose lupe (NS)

Anarhichas spp.

Lupo di mare

Anarhichas lupus

Bavosa lupa

Anarhichas minor

Pesci demersali (NS)

-

 

 

ALLEGATO X

FODERONI SUPERIORI AUTORIZZATI PER LE RETI A STRASCICO

 

     Rinforzo superiore tipo ICNAF

     Una pezza di rete rettangolare fissata al cielo del sacco per ridurne o impedirne l'usura, rispondente ai requisiti seguenti:

     a) le maglie della pezza devono avere dimensioni non inferiori a quelle prescritte per la rete vera e propria;

     b) la pezza deve essere fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore e i bordi laterali, in modo che la pezza stessa non si estenda più di 4 maglie oltre la corda divisoria di fondo e termini non meno di 4 maglie prima della maglia iniziale del sacco; in mancanza di corda divisoria di fondo, la pezza non deve occupare più di un terzo della superficie del sacco della rete, misurata a partire da almeno 4 maglie dalla maglia iniziale del sacco;

     c) il numero di maglie nella larghezza della pezza deve essere pari ad almeno una volta e mezza il numero di maglie nella larghezza della parte di sacco che risulta coperta. Entrambe le larghezze sono misurate ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco.

 

     Foderone superiore a fascia multipla

     Pezze di rete le cui maglie, indipendentemente dal fatto che le pezze siano bagnate o asciutte, hanno dimensioni non inferiori a quelle delle maglie della rete cui le pezze sono fissate, a condizione che:

     i) ogni pezza:

     a) sia fissata al sacco esclusivamente lungo il bordo anteriore, ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco;

     b) abbia una larghezza almeno pari a quella del sacco (misurata ad angoli retti rispetto all'asse longitudinale del sacco, nel punto d'attacco);

     c) non sia più lunga di dieci maglie;

     ii) la lunghezza complessiva di tutte le pezze fissate al sacco non superi i due terzi della lunghezza del sacco stesso.

 

     Foderone superiore a maglie larghe (tipo polacco modificato)

     Una pezza di rete rettangolare fatta dello stesso materiale ritorto del sacco o di un materiale ritorto semplice, spesso, senza nodi, fissata alla parte posteriore del cielo del sacco, che ricopre totalmente o parzialmente il cielo stesso e le cui maglie hanno dimensioni doppie di quelle del sacco se misurate bagnate. La pezza è fissata al sacco soltanto lungo il bordo anteriore, quelli laterali e quello posteriore, in modo da far coincidere esattamente ogni maglia della pezza stessa con 4 maglie del sacco.

 

 

ALLEGATO XI

TAGLIE MINIME ALLO SBARCO

 

Specie

Taglia minima

Definizione

Merluzzo bianco

41 cm

Lunghezza alla pinna

Passera canadese

25 cm

Lunghezza totale

Limanda

25 cm

Lunghezza totale

Ippoglosso nero

30 cm

Lunghezza totale

 

 

ALLEGATO XII

TAGLIE MINIME ALLO SBARCO DEL PESCE TRASFORMATO

 

Specie

Pesci senza visceri nÈ branchie, anche spellati, freschi, refrigerati, congelati o salati

 

Interi

Decapitati

Decapitati e senza coda

Decapitati e sezionati

Merluzzo bianco

41 cm

27 cm

22 cm

27/25 (1) cm

Passera canadese

25 cm

19 cm

15 cm

n.d.

Limanda

25 cm

19 cm

15 cm

n.d.

 

(1) Taglia inferiore per i pesci freschi salati.

 

 

ALLEGATO XIII

 

INDICAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL GIORNALE DI BORDO

 

Indicazioni

Codice

Nome della nave

01

Nazionalità della nave

02

Numero di iscrizione della nave

03

Porto di iscrizione

04

Tipo di attrezzo da pesca utilizzato (quotidianamente)

10

Tipo di attrezzo da pesca

2 (2)

Data:

 

- giorno

20

- mese

21

- anno

22

Posizione:

 

- latitudine

31

- longitudine

32

- zona statistica

33

Numero di cale effettuate per periodo di 24 ore (1)

40

Numero di ore di pesca con attrezzi per periodo di 24 ore (1)

41

Nome della specie

2 (2)

Catture quotidiane per specie (in tonnellate di peso vivo)

50

Catture quotidiane per specie, destinate al consumo umano

61

Rigetti quotidiani per specie

63

Luogo di trasbordo

70

Data o date del trasbordo

71

Firma del comandante

80

 

(1) Qualora, nel corso di uno stesso periodo di 24 ore, vengano utilizzati due o più tipi di attrezzi di pesca, debbono essere fornite indicazioni distinte per ogni tipo.

(2) Codice da completare con una delle abbreviazioni che figurano nella seconda parte del presente allegato.

 

ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE

ALLE PRINCIPALI SPECIE NELLA ZONA NAFO

 

Abbreviazioni

Nome dei pesci

 

in italiano

in latino

ALE

Falsa aringa atlantica

Alosa pseudoharengus

ARG

Argentina

Argentina silus

BUT

Fieto americano

Peprilus triacanthus

CAP

Capelin

Mallotus villosus

COD

Merluzzo bianco

Gadus morhua

GHL

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

HAD

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

HER

Aringa

Clupea harengus

HKR

Musdea atlantica

Urophycis chuss

HKS

Nasello atlantico

Merluccius bilinearis

MAC

Sgombro

Scomber scombrus

PLA

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

POK

Merluzzo carbonaro

Pollachius virens

RED

Scorfano di Norvegia

Sebastes marinus

RMG

Granatiere

Macrourus rupestris

SHR

Gamberetti rosa

Pandalus spp.

SQU

Calamari

Loligo pealei - Illex illecebrosus

WIT

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

YEL

Limanda

Limanda ferruginea

 

ABBREVIAZIONI STANDARD RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA

 

Abbreviazioni

Attrezzi di pesca

OTB

Rete a strascico a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)

OTB 1

Reti a strascico a divergenti (traino laterale)

OTB 2

Reti a strascico a divergenti (traino poppiero)

OTM

Rete da traino pelagica a divergenti (traino laterale o poppiero non specificato)

OTM 1

Rete da traino pelagica a divergenti (traino laterale)

OTM 2

Rete da traino pelagica a divergenti (traino poppiero)

PTB

Rete a strascico a coppia (2 navi)

PTM

Rete da traino pelagica a coppia (2 navi)

GM

Reti da imbrocco (non specificate)

GNS

Reti da posta fisse

LL

Palangari (fissi o derivanti, non specificato)

LLS

Palangari (fissi)

LLD

Palangari (derivanti)

MIS

Attrezzi da pesca vari

NK

Attrezzi da pesca ignoti

 

 

ALLEGATO XIV

DIVIETO DI PESCA NELLA ZONA DELLA CCAMLR

 

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Notothenia rossii

FAO 48.1 Antartico, nella zona peninsulare

Tutto l'anno

 

FAO 48.2 Antartico, intorno alle Orcadi del Sud

 

 

FAO 48.3 Antartico, intorno alla Georgia del Sud

 

Pesci

FAO 48.1 Antartico

Tutto l'anno

 

FAO 48.2 Antartico

 

Gobionotothen gibberifrons

FAO 48.3

Tutto l'anno

Chaenocephalus aceratus

 

 

Pseudochaenichthys georgianus

 

 

Lepidonotothen squamifrons

 

 

Patagonotothen guntheri

 

 

Dissostichus spp.

FAO 48.5 Antartico

dall'1.12.2002 al 30.11.2003

 

FAO 88.3 Antartico

 

 

FAO 58.4.1 Antartico

 

 

FAO 58.5.1 Antartico (1)

 

 

FAO 58.5.2 Antartico ad est di 79°20°E

 

 

FAO 88. 2 Antartico

 

 

FAO 58.4.4 Antartico

 

 

FAO 58.6 Antartico

 

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (2)

Tutto l'anno

Tutte le specie tranne

Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2 Antartico

dall'1.12.2002 al 30.11.2003

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4 Antartico (2)

Tutto l'anno

Dissostichus eleginoides

FAO 58.7 Antartico (2)

Tutto l'anno

 

(1) Escluse le acque adiacenti alle isole Kerguelen.

(2) Tranne per scopi di ricerca scientifica.

 

 

ALLEGATO XV

LIMITI DELLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ

DI PESCA NUOVE O SPERIMENTALI NELLA

ZONA DELLA CCAMLR NEL 2002/2003

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XVI [14]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO XVII [15]

SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO,

L'ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA

RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO

 

SFORZO DI PESCA

 

     1. Dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2003, ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

     2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

     a) la parte della divisione CIEM IIIa limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da capo Hasenøre a capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

     b) la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella zona specificata alla lettera a), nonché la sottozona CIEM IV esclusi i seguenti rettangoli statistici CIEM:

     52E6, 52E7, 52E8, 52E9, 52F0, 52F1, 52F2, 52F3, 52F4

     51E6, 51E7, 51E8, 51E9, 51F0, 51F1, 51F2, 51F3, 51F4

     50E6, 50E7 (1), 50E8 (1), 50F2 (2), 50F3, 50F4

     49E6 (1), 49E7 (1), 49F3, 49F4

     48F3, 48F4

     47F3 (3), 47F4, 47F5

     46F3 (4), 46F4, 46F5

     45F3 (5), 45F4 (5), 45F5, 45F6

     44F4 (5), 44F5 (5), 44F6;

 

(1) A nord di una linea retta tracciata tra 60° 00' N, 04° 03' O e 61° 00' N, 01° 43' O.

(2) A nord di una linea retta tracciata tra 61° 00' N, 02° 00' E e 60° 30' N 03° 00' E.

(3) Ad est di una linea retta tracciata tra 59° 30' N, 03° 00' E e 59° 00' N, 03° 30' E.

(4) Ad est di 03° 30' E.

(5) A nord di una linea retta tracciata tra 58° 30' N, 03° 30' E e 57° 30' N, 05° 30' E.

 

     c) la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:

     60° 00' N, 04° 00' O

     59° 45' N, 05° 00' O

     59° 30' N, 06° 00' O

     59° 00' N, 07° 00' O

     58° 30' N, 08° 00' O

     58° 00' N, 08° 00' O

     58° 00' N, 08° 30' O

     56° 00' N, 08° 30' O

     56° 00' N, 09° 00' O

     55° 00' N, 09° 00' O

     55° 00' N, 10° 00' O

     54° 30' N, 10° 00' O.

     3. Ai fini del presente allegato si intende per “giornata fuori dal porto”:

     a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo; oppure

     b) qualsiasi periodo di 24 ore consecutive a decorrere dal momento della partenza dal porto o una parte di detto periodo.

     Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di “giornata fuori dal porto” di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione i mezzi di sorveglianza delle attività dei pescherecci che intende utilizzare per garantire il rispetto delle suddette disposizioni.

     4. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni di attrezzi da pesca:

     a) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm;

     b) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

     c) reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

     d) palangari demersali;

     e) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm;

     f) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm.

     5. a) Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, siano fuori dal porto e si trovino in una delle zone specificate al punto 2 per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6 o al punto 9.

     b) Le giornate fuori dal porto trascorse in zone diverse da quelle specificate al punto 2 non sono imputate al numero di giornate di cui al punto 6 o al punto 9.

     c) Il disposto della lettera a) non si applica ai pescherecci che operano secondo le modalità descritte al punto 7, lettera b).

     6. a) Un peschereccio che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4 può rimanere fuori dal porto per il seguente numero di giorni nell'arco di un mese civile:

 

Attrezzi di cui al punto:

 

4a

4b

4c

4d

4e

4f

Zona di cui al punto:

 

 

 

 

 

 

2a

9

0

16

19

25

23

2b

9

15

16

19

25

23

2c

9

15

16

19

25

23

 

     b) La Commissione può assegnare agli Stati membri giornate supplementari per compensare il tempo di percorrenza tra il porto di origine e le zone di pesca e per compensare l'adeguamento al regime di gestione dello sforzo di recente introduzione.

     c) La Commissione può assegnare provvisoriamente agli Stati membri un ulteriore numero di giorni in cui una nave può rimanere fuori dal porto mentre detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti o previsti dei programmi di disarmo nel 2002 e 2003 per le navi interessate dalle disposizioni del presente allegato.

     d) Gli Stati membri che beneficiano dell'assegnazione di cui alla lettera c) riferiscono alla Commissione, rispettivamente prima della fine di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, dei progressi compiuti nell'attuazione dei loro programmi di disarmo. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera c).

     e) Fatto salvo il disposto della lettera a), uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio che utilizza reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm di trascorrere un massimo di 16 giorni fuori dal porto, a condizione che detto Stato membro:

     i) abbia previamente notificato alla Commissione la propria intenzione di farlo; e

     ii) abbia verificato, in base all'attività registrata del peschereccio in questione, che meno del 5 % degli sbarchi di quest'ultimo, in peso vivo, durante il 2002 era costituito da merluzzo bianco; e

     iii) verifichi che l'attività registrata di quel peschereccio per il mese che finisce due mesi prima dell'inizio del mese in corso conferma che una proporzione non superiore al 5 % dei suoi sbarchi durante quel mese era costituita da merluzzo bianco.

     Le navi che beneficiano delle disposizioni della lettera e) non possono ricevere altri giorni supplementari in virtù della lettera b).

     7. a) Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.

     b) Fatto salvo il disposto della lettera a), un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 può tenere a bordo contemporaneamente più attrezzi da pesca di cui al punto 4 ma non li può impiegare nelle zone suddette. Durante la permanenza della nave in una delle zone di cui al punto 2, gli attrezzi in questione devono essere legati e riposti conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un sistema di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

     8. Un peschereccio che abbia impiegato uno degli attrezzi indicati in una delle zone specificate non può impiegare lo stesso attrezzo in un'altra zona specificata per un numero di giornate superiore a quello indicato al punto 6, per un mese o per un periodo alternativo determinato conformemente al punto 11, dedotto il totale delle giornate in cui tale attrezzo è già stato impiegato in una delle altre zone specificate in tale mese o in tale periodo alternativo.

     9. In un mese o in un periodo di due mesi determinato conformemente al punto 11, una nave può impiegare soltanto due degli attrezzi definiti al punto 4. Tali attrezzi possono essere impiegati solo in giorni diversi. Il numero totale di giorni disponibili per tali navi non può superare la metà della somma dei giorni assegnati per ciascun attrezzo in virtù del punto 6. Nel limite di questo totale, è vietato impiegare uno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo al punto 6.

     10. a) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire fino a un massimo del 20 % dei giorni ai quali è ammissibile da un mese al mese successivo o da un periodo alternativo determinato conformemente al punto 11 al successivo mese o periodo alternativo.

     b) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giorni ai quali è ammissibile per un dato mese o per un periodo alternativo determinato conformemente al punto 11 a un altro dei suoi pescherecci quando:

     i) il peschereccio che riceve i giorni ha una potenza motrice installata pari o inferiore a quella del peschereccio che trasferisce i giorni; oppure

     ii) il peschereccio che riceve i giorni ha una potenza motrice installata superiore a quella del peschereccio che trasferisce i giorni, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti moltiplicato per la potenza motrice, in chilowatt, della nave che riceve i giorni sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio meno potente moltiplicato per la potenza motrice, in chilowatt, della nave che trasferisce i giorni. I chilowatt di entrambe le navi devono essere quelli registrati per ognuna di esse nel registro dei pescherecci comunitari.

     c) Il trasferimento, ai sensi della lettera b), di giorni stabiliti a norma del punto 6 è vietato tra uno degli attrezzi di cui al punto 4, lettere da b) a f) e uno degli attrezzi di cui al punto 4, lettera a).

     11. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di cumulare i giorni fuori dal porto:

     a) nel limite di un qualsiasi periodo di non più di due mesi consecutivi; e

     b) nel limite di un periodo di non più di quattro mesi consecutivi quando è stato deciso che le navi di detto Stato membro rimarranno in porto per una parte di tale periodo per evitare la cattura di pesce in fase di riproduzione.

     12. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una o più delle zone di cui al punto 2 ad un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2000, nel 2001 o nel 2002.

     13. Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati ad un suo peschereccio ai sensi del punto 6 o del punto 9 i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non ha potuto pescare a causa di circostanze eccezionali ivi comprese un'avaria tecnica o condizioni meteorologiche avverse. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle decisioni prese in merito.

 

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

 

     14. Le disposizioni del titolo IIA del regolamento (CEE) n. 2847/93, relative agli obblighi di notifica agli Stati di bandiera, si applicano alle navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che impiegano gli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e che operano nelle zone di cui al punto 2. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità col presente allegato. Tali misure alternative sono notificate alla Commissione e da questa approvate.

     15. Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante che desideri sbarcare in uno Stato membro oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima dello sbarco:

     - il porto,

     - l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto,

     - i quantitativi di merluzzo detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo,

     - i quantitativi di merluzzo da sbarcare, in chilogrammi di peso vivo.

     Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

     16. Qualora un peschereccio debba sbarcare oltre 2 tonnellate di merluzzo bianco, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

     17. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a 2 tonnelate.

     18. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

     19. È vietato detenere a bordo di un peschereccio quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un'unica cassa o altro recipiente.

     20. I comandanti dei pescherecci prestano l'assistenza necessaria agli ispettori degli Stati membri per consentire loro di procedere, a fini di verifica, ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di merluzzo bianco.

     21. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

     22. In deroga alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone di cui al punto 2 trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati di questa specie. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del Regolamento (CE) n. 492/2009.

[2] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1091/2003.

[3] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 1 aprile 2003, n. L 83.

[4] Voce abrogata con avviso di rettifica pubblicato nella G.U.U.E. 1 aprile 2003, n. L 83.

[5] Allegato già modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1091/2003 e ora modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2192/2003.

[6] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 1 aprile 2003, n. L 83 e modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1091/2003.

[7] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 1 aprile 2003, n. L 83 e modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1091/2003.

[8] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 1 aprile 2003, n. L 83, modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1091/2003 e ora modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 2192/2003.

[9] Allegato modificato dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1091/2003.

[10] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 2004, n. L 240.

[11] Allegato così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 2004, n. L 240.

[12] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1091/2003.

[13] Parte così sostituita dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1091/2003.

[14] Allegato rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 10 luglio 2004, n. L 240.

[15] Allegato così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 671/2003.