§ 12.2.275 - Regolamento 10 aprile 2003, n. 671.
Regolamento (CE) n. 671/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:12. pesca
Capitolo:12.2 politica comune della pesca
Data:10/04/2003
Numero:671


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 12.2.275 - Regolamento 10 aprile 2003, n. 671.

Regolamento (CE) n. 671/2003 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2341/2002 che stabilisce, per il 2003, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura.

(G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 contiene, all'allegato XVII, un piano temporaneo di gestione dello sforzo di pesca applicabile a tutte le attività di pesca presumibilmente dedite alla cattura del merluzzo bianco nel mare del Nord e ad ovest della Scozia.

     (2) L'attuazione del suddetto allegato XVII ha dimostrato la necessità di chiarirne o renderne più flessibili alcune disposizioni, onde migliorarne l'applicabilità e l'efficacia.

     (3) Occorre garantire che le modifiche apportate al piano non comportino una diminuzione dell'efficacia delle misure in questione in termini di conservazione.

     (4) Tali misure dovrebbero essere adottate con urgenza al fine di garantire l'efficacia del sistema. Per tale motivo è essenziale derogare alla regola delle sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

     (5) Il regolamento (CE) n. 2341/2002 dovrebbe essere pertanto modificato conseguentemente,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 2341/2002 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO XVII

SFORZO DI PESCA E ULTERIORI CONDIZIONI PER IL CONTROLLO,

L'ISPEZIONE E LA SORVEGLIANZA NEL QUADRO DELLA

RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI MERLUZZO BIANCO

 

SFORZO DI PESCA

 

     1. Dal 1° febbraio 2003 al 31 dicembre 2003, ai pescherecci comunitari di lunghezza complessiva pari o superiore a 10 metri si applicano le condizioni stabilite nel presente allegato.

     2. Ai fini del presente allegato valgono le seguenti definizioni di zone geografiche:

     a) la parte della divisione CIEM IIIa limitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da capo Hasenøre a capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

     b) la parte della divisione CIEM IIIa che non rientra nella zona specificata alla lettera a), nonché la sottozona CIEM IV esclusi i seguenti rettangoli statistici CIEM:

     52E6, 52E7, 52E8, 52E9, 52F0, 52F1, 52F2, 52F3, 52F4

     51E6, 51E7, 51E8, 51E9, 51F0, 51F1, 51F2, 51F3, 51F4

     50E6, 50E7 (1), 50E8 (1), 50F2 (2), 50F3, 50F4

     49E6 (1), 49E7 (1), 49F3, 49F4

     48F3, 48F4

     47F3 (3), 47F4, 47F5

     46F3 (4), 46F4, 46F5

     45F3 (5), 45F4 (5), 45F5, 45F6

     44F4 (5), 44F5 (5), 44F6;

 

(1) A nord di una linea retta tracciata tra 60° 00' N, 04° 03' O e 61° 00' N, 01° 43' O.

(2) A nord di una linea retta tracciata tra 61° 00' N, 02° 00' E e 60° 30' N 03° 00' E.

(3) Ad est di una linea retta tracciata tra 59° 30' N, 03° 00' E e 59° 00' N, 03° 30' E.

(4) Ad est di 03° 30' E.

(5) A nord di una linea retta tracciata tra 58° 30' N, 03° 30' E e 57° 30' N, 05° 30' E.

 

     c) la divisione CIEM VIa esclusa la parte che si trova ad ovest di una linea tracciata unendo di seguito con linee rette le seguenti coordinate geografiche:

     60° 00' N, 04° 00' O

     59° 45' N, 05° 00' O

     59° 30' N, 06° 00' O

     59° 00' N, 07° 00' O

     58° 30' N, 08° 00' O

     58° 00' N, 08° 00' O

     58° 00' N, 08° 30' O

     56° 00' N, 08° 30' O

     56° 00' N, 09° 00' O

     55° 00' N, 09° 00' O

     55° 00' N, 10° 00' O

     54° 30' N, 10° 00' O.

     3. Ai fini del presente allegato si intende per “giornata fuori dal porto”:

     a) il periodo di 24 ore compreso tra le ore 00:00 di un giorno di calendario e le ore 24:00 del medesimo giorno di calendario o una parte di detto periodo; oppure

     b) qualsiasi periodo di 24 ore consecutive a decorrere dal momento della partenza dal porto o una parte di detto periodo.

     Se uno Stato membro desidera avvalersi della definizione di “giornata fuori dal porto” di cui alla lettera b), esso notifica alla Commissione i mezzi di sorveglianza delle attività dei pescherecci che intende utilizzare per garantire il rispetto delle suddette disposizioni.

     4. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni di attrezzi da pesca:

     a) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensione pari o superiore a 100 mm;

     b) sfogliare aventi maglie di dimensione pari o superiore a 80 mm;

     c) reti fisse demersali, incluse le reti da posta derivanti, le tramaglie e le reti da posta impiglianti;

     d) palangari demersali;

     e) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni tra 70 mm e 99 mm;

     f) reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati, ad eccezione delle sfogliare, aventi maglie di dimensioni tra 16 mm e 31 mm.

     5. a) Ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci battenti la sua bandiera e immatricolati nella Comunità, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4, siano fuori dal porto e si trovino in una delle zone specificate al punto 2 per un numero di giornate non superiore a quello specificato al punto 6 o al punto 9.

     b) Le giornate fuori dal porto trascorse in zone diverse da quelle specificate al punto 2 non sono imputate al numero di giornate di cui al punto 6 o al punto 9.

     c) Il disposto della lettera a) non si applica ai pescherecci che operano secondo le modalità descritte al punto 7, lettera b).

     6. a) Un peschereccio che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca definiti al punto 4 può rimanere fuori dal porto per il seguente numero di giorni nell'arco di un mese civile:

 

Attrezzi di cui al punto:

 

4a

4b

4c

4d

4e

4f

Zona di cui al punto:

 

 

 

 

 

 

2a

9

0

16

19

25

23

2b

9

15

16

19

25

23

2c

9

15

16

19

25

23

 

     b) La Commissione può assegnare agli Stati membri giornate supplementari per compensare il tempo di percorrenza tra il porto di origine e le zone di pesca e per compensare l'adeguamento al regime di gestione dello sforzo di recente introduzione.

     c) La Commissione può assegnare provvisoriamente agli Stati membri un ulteriore numero di giorni in cui una nave può rimanere fuori dal porto mentre detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4, sulla base dei risultati acquisiti o previsti dei programmi di disarmo nel 2002 e 2003 per le navi interessate dalle disposizioni del presente allegato.

     d) Gli Stati membri che beneficiano dell'assegnazione di cui alla lettera c) riferiscono alla Commissione, rispettivamente prima della fine di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre, dei progressi compiuti nell'attuazione dei loro programmi di disarmo. Sulla base di tali relazioni, la Commissione può modificare il numero di giorni di cui alla lettera c).

     e) Fatto salvo il disposto della lettera a), uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio che utilizza reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati aventi maglie di dimensione pari o superiore a 120 mm di trascorrere un massimo di 16 giorni fuori dal porto, a condizione che detto Stato membro:

     i) abbia previamente notificato alla Commissione la propria intenzione di farlo; e

     ii) abbia verificato, in base all'attività registrata del peschereccio in questione, che meno del 5 % degli sbarchi di quest'ultimo, in peso vivo, durante il 2002 era costituito da merluzzo bianco; e

     iii) verifichi che l'attività registrata di quel peschereccio per il mese che finisce due mesi prima dell'inizio del mese in corso conferma che una proporzione non superiore al 5 % dei suoi sbarchi durante quel mese era costituita da merluzzo bianco.

     Le navi che beneficiano delle disposizioni della lettera e) non possono ricevere altri giorni supplementari in virtù della lettera b).

     7. a) Un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 e che detiene a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4 non può simultaneamente detenere a bordo un altro degli attrezzi menzionati al punto 4.

     b) Fatto salvo il disposto della lettera a), un peschereccio che si trova in una delle zone di cui al punto 2 può tenere a bordo contemporaneamente più attrezzi da pesca di cui al punto 4 ma non li può impiegare nelle zone suddette. Durante la permanenza della nave in una delle zone di cui al punto 2, gli attrezzi in questione devono essere legati e riposti conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un sistema di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca.

     8. Un peschereccio che abbia impiegato uno degli attrezzi indicati in una delle zone specificate non può impiegare lo stesso attrezzo in un'altra zona specificata per un numero di giornate superiore a quello indicato al punto 6, per un mese o per un periodo alternativo determinato conformemente al punto 11, dedotto il totale delle giornate in cui tale attrezzo è già stato impiegato in una delle altre zone specificate in tale mese o in tale periodo alternativo.

     9. In un mese o in un periodo di due mesi determinato conformemente al punto 11, una nave può impiegare soltanto due degli attrezzi definiti al punto 4. Tali attrezzi possono essere impiegati solo in giorni diversi. Il numero totale di giorni disponibili per tali navi non può superare la metà della somma dei giorni assegnati per ciascun attrezzo in virtù del punto 6. Nel limite di questo totale, è vietato impiegare uno degli attrezzi in questione per un numero di giorni superiore a quello stabilito per tale attrezzo al punto 6.

     10. a) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire fino a un massimo del 20 % dei giorni ai quali è ammissibile da un mese al mese successivo o da un periodo alternativo determinato conformemente al punto 11 al successivo mese o periodo alternativo.

     b) Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di trasferire giorni ai quali è ammissibile per un dato mese o per un periodo alternativo determinato conformemente al punto 11 a un altro dei suoi pescherecci quando:

     i) il peschereccio che riceve i giorni ha una potenza motrice installata pari o inferiore a quella del peschereccio che trasferisce i giorni; oppure

     ii) il peschereccio che riceve i giorni ha una potenza motrice installata superiore a quella del peschereccio che trasferisce i giorni, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti moltiplicato per la potenza motrice, in chilowatt, della nave che riceve i giorni sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio meno potente moltiplicato per la potenza motrice, in chilowatt, della nave che trasferisce i giorni. I chilowatt di entrambe le navi devono essere quelli registrati per ognuna di esse nel registro dei pescherecci comunitari.

     c) Il trasferimento, ai sensi della lettera b), di giorni stabiliti a norma del punto 6 è vietato tra uno degli attrezzi di cui al punto 4, lettere da b) a f) e uno degli attrezzi di cui al punto 4, lettera a).

     11. Uno Stato membro può consentire a qualsiasi suo peschereccio di cumulare i giorni fuori dal porto:

     a) nel limite di un qualsiasi periodo di non più di due mesi consecutivi; e

     b) nel limite di un periodo di non più di quattro mesi consecutivi quando è stato deciso che le navi di detto Stato membro rimarranno in porto per una parte di tale periodo per evitare la cattura di pesce in fase di riproduzione.

     12. Uno Stato membro non può consentire la pesca con uno degli attrezzi di cui al punto 4 in una o più delle zone di cui al punto 2 ad un suo peschereccio che non abbia un'attività registrata in quel tipo di pesca nel 2000, nel 2001 o nel 2002.

     13. Uno Stato membro non può imputare ai giorni assegnati ad un suo peschereccio ai sensi del punto 6 o del punto 9 i giorni in cui la nave è stata fuori dal porto ma non ha potuto pescare a causa di circostanze eccezionali ivi comprese un'avaria tecnica o condizioni meteorologiche avverse. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione una giustificazione delle decisioni prese in merito.

 

CONTROLLO, ISPEZIONE E SORVEGLIANZA

 

     14. Le disposizioni del titolo IIA del regolamento (CEE) n. 2847/93, relative agli obblighi di notifica agli Stati di bandiera, si applicano alle navi di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri, che impiegano gli attrezzi da pesca di cui al punto 4 e che operano nelle zone di cui al punto 2. Gli Stati membri possono attuare misure di controllo alternative per garantire la conformità col presente allegato. Tali misure alternative sono notificate alla Commissione e da questa approvate.

     15. Il comandante di un peschereccio o il suo rappresentante che desideri sbarcare in uno Stato membro oltre 1 tonnellata di merluzzo bianco comunica alle autorità competenti dello Stato membro in questione, almeno quattro ore prima dello sbarco:

     - il porto,

     - l'ora di arrivo prevista nel porto suddetto,

     - i quantitativi di merluzzo detenuti a bordo, in chilogrammi di peso vivo,

     - i quantitativi di merluzzo da sbarcare, in chilogrammi di peso vivo.

     Le autorità competenti dello Stato membro in cui deve essere sbarcato un quantitativo superiore a 1 tonnellata di merluzzo bianco possono chiedere che le operazioni di sbarco non inizino prima che esse abbiano dato la loro autorizzazione.

     16. Qualora un peschereccio debba sbarcare oltre 2 tonnellate di merluzzo bianco, il comandante del peschereccio provvede affinché gli sbarchi avvengano esclusivamente in porti designati.

     17. Ogni Stato membro designa i porti in cui possono essere sbarcati quantitativi di merluzzo bianco superiori a 2 tonnelate.

     18. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'elenco dei porti designati e comunica nei 30 giorni successivi le relative procedure di ispezione e di sorveglianza, comprese le modalità e le condizioni per la registrazione e la notifica dei quantitativi di merluzzo bianco di ciascuno sbarco. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri.

     19. È vietato detenere a bordo di un peschereccio quantitativi di merluzzo bianco mescolati con altre specie di organismi marini in un'unica cassa o altro recipiente.

     20. I comandanti dei pescherecci prestano l'assistenza necessaria agli ispettori degli Stati membri per consentire loro di procedere, a fini di verifica, ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di merluzzo bianco.

     21. Le autorità competenti di uno Stato membro possono chiedere che i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone di cui al punto 2 e sbarcati per la prima volta in tale Stato membro siano pesati prima di essere trasportati fuori dal porto di primo sbarco.

     22. In deroga alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93, tutti i quantitativi di merluzzo bianco pescati in una delle zone di cui al punto 2 trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco o di importazione sono accompagnati da una copia di una delle dichiarazioni previste all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento precitato, indicante i quantitativi trasportati di questa specie. L'esenzione prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera b), dello stesso regolamento non si applica.»